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Decisione

80.2014.100

Procedura: reclamo, termine, mancata deduzione delle spese di malattia per non aver allegato i giustificativi

25 febbraio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella dichiarazione d’imposta

2012, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedevano, fra l’altro, la deduzione dell’importo

complessivo di fr. 19'474.– (già dedotta la franchigia del 5% dal reddito netto

intermedio) per spese di malattia e infortunio.

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 27 dicembre 2013, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna negava la postulata deduzione, spiegando nella

motivazione allegata che la stessa non era stata documentata.

C. Con scritto del 4

febbraio 2014, i contribuenti, rappresentati dalla RA 1, producevano i giustificativi

delle spese mediche richieste in deduzione. Si trattava, in particolare, delle

ricevute di pagamento al medico dentista __________, in relazione alle cure

dentarie prestate al marito, e di un conteggio della __________, in merito ai

costi di cura non assicurati della moglie.

D. L’autorità di

tassazione considerava tale scritto come un reclamo tardivo contro la decisione

di tassazione. Con lettera del 6 febbraio 2014 invitava quindi i reclamanti a

voler documentare i motivi di tale ritardo, avvertendoli che altrimenti il

gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.

E. I contribuenti

rispondevano il 24 febbraio 2014, sostenendo che l’autorità di tassazione

doveva “riconoscere e concedere la deduzione dell’importo, peraltro regolarmente

notificato in dichiarazione, sulla base dei documenti presentati, in quanto

contrariamente alla prassi usuale non ha richiesto eventuali documenti a

supporto prima di adottare la decisione di rifiuto”. Non si confrontavano, per

contro, sulla tempestività del loro scritto.

F. L’autorità di

tassazione, con decisione del 19 marzo 2014, dichiarava irricevibile il

reclamo, argomentando che i contribuenti non avevano comprovato alcun valido

motivo di restituzione dei termini. In particolare, il solo fatto di non

avergli richiesto di documentare le spese di malattia indicate nella dichiarazione

non poteva giustificare una restituzione dei termini di reclamo.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, sempre

rappresentati dalla RA 1, contestano nuovamente la mancata deduzione delle

spese di malattia indicate nella dichiarazione.

Sottolineano, in primo

luogo, di non aver allegato il dettaglio dei giustificativi, “ritenendo

giustamente di poterli esibire a ogni momento su semplice richiesta, come per

prassi avviene solitamente in questi casi”. Sostengono, poi, che il loro

scritto del 4 febbraio 2014 non costituiva un reclamo, bensì una “comunicazione

con messa a disposizione dei giustificativi che comprovavano quanto beninteso

già a suo tempo inserito dal contribuente stesso nelle deduzioni”.

H. All’udienza del 25

novembre 2014, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni. I

ricorrenti hanno ribadito di non aver interposto alcun reclamo contro la

decisione di tassazione, “ma di aver semplicemente completato la dichiarazione

mediante l’invio dei giustificativi delle spese di malattia chieste in deduzione”.

L’Ufficio di tassazione, per contro, ha posto l’accento sulla necessità di allegare

i giustificativi delle spese mediche, così come espressamente menzionato nel

relativo modulo e chiaramente illustrato nelle istruzioni.

Diritto

1. 1.1

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2

Nella fattispecie, come

visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 4

febbraio 2014, con cui i contribuenti hanno prodotto i documenti giustificativi

delle spese mediche indicate nella dichiarazione d’imposta, considerandolo come

un reclamo tardivo. L’autorità di tassazione non è invece entrata nel merito

delle contestazioni dei ricorrenti, che lamentano, di fatto, una violazione del

loro diritto di essere sentiti, per non essere stati invitati prima a

completare la loro dichiarazione, come da “prassi quando qualcosa non è chiaro”.

Considerandi

2.

2.1.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione

ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o

è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica

o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad

altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

2.2

Nel caso in esame, i ricorrenti

non negano di aver ricevuto la decisione di tassazione del 27 dicembre 2013, né

tantomeno contestano che la stessa fosse già passata in giudicato quando hanno

prodotto i documenti a sostegno delle spese di malattia richieste in deduzione.

Come esposto in precedenza, ritengono piuttosto che lo scritto del 4 febbraio

2014.

non costituiva un reclamo, bensì un complemento alla dichiarazione

d’imposta, sostenendo quindi che l’autorità di tassazione, prima di adottare la

decisione in discussione, avrebbe dovuto richiedergli i giustificativi, come da

“prassi quando qualcosa non è chiaro”.

2.3

La tesi dei ricorrenti appare,

già a prima vista, manifestamente infondata. Non si comprende, in particolare, come

si possa considerare lo scritto del 4 febbraio 2014 quale mero complemento alla

dichiarazione d’imposta. Di principio, una dichiarazione può essere modificata e/o

completata prima che l’autorità di tassazione adotti la propria decisione (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.

22.

ad art. 124 LIFD, p. 1211). Con la sua notificazione, per contro, inizia

a decorrere il termine di trenta giorni per interporre reclamo. Uno scritto

come quello in esame, chiaramente posteriore alla decisione di tassazione, deve

quindi necessariamente essere considerato un reclamo (come fatto dall’autorità

di tassazione) oppure, se si presuppone che la tassazione sia nel frattempo passata

in giudicato, una domanda di revisione (art. 232 cpv. 1 LT e 147

cpv. 1 LIFD). In nessun caso può essere ritenuto un complemento alla dichiarazione

d’imposta.

2.4

Incomprensibile è inoltre

la critica all’operato dell’autorità di tassazione. Nella procedura fiscale,

infatti, vale il principio in base al quale l’autorità di tassazione deve

sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo,

mentre compete ai contribuenti dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o

a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3). Spettava

quindi ai ricorrenti non soltanto indicare le spese di malattia nella

dichiarazione, ma anche debitamente sostanziarle.

Come correttamente

osservato dall’autorità di tassazione, in occasione dell’udienza del 25

novembre 2014, tale obbligo – diversamente da quanto avviene, per esempio, per

gli oneri assicurativi e gli interessi di capitali oppure per le liberalità a

enti di pubblica utilità – è espressamente menzionato nel relativo modulo e nelle

istruzione per la compilazione della dichiarazione (cfr. p. 27: “I relativi

giustificativi [compresi i conteggi della cassa malati, assicurazioni, ecc.] sono

da allegare alla dichiarazione d’imposta)”. I ricorrenti non possono quindi rimproverare

all’autorità di tassazione una violazione di principi essenziali della procedura,

nel senso stabilito dagli art. 232 cpv. 1 lett. b LT e 147

cpv. 1 lett. b LIFD, per il solo fatto di non essere stati invitati a

presentare i documenti giustificativi prima che fosse adottata la decisione di

tassazione. E, comunque sia, avrebbero potuto farlo nell’ambito della procedura

ordinaria di reclamo, senza attendere oltre un mese dalla notificazione della

decisione di tassazione (cfr. le decisioni TF n.2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16

giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid.

1). È qui appena il caso di sottolineare che vi sono evidenti esigenze

di certezza del diritto che impongono di tenere ben distinti fra loro i rimedi

giuridici ordinari e quello straordinario della revisione. In tale prospettiva,

non si può in particolar modo ammettere che un contribuente possa contestare

una decisione passata in giudicato sulla base di argomentazioni giuridiche in

precedenza trascurate.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame,

tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: