80.2014.100
Procedura: reclamo, termine, mancata deduzione delle spese di malattia per non aver allegato i giustificativi
25 febbraio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.100
80.2014.101
Lugano
25 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
RI
2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 aprile 2014 contro la decisione del 19 marzo 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. Nella dichiarazione d’imposta
2012, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedevano, fra l’altro, la deduzione dell’importo
complessivo di fr. 19'474.– (già dedotta la franchigia del 5% dal reddito netto
intermedio) per spese di malattia e infortunio.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 27 dicembre 2013, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna negava la postulata deduzione, spiegando nella
motivazione allegata che la stessa non era stata documentata.
C. Con scritto del 4
febbraio 2014, i contribuenti, rappresentati dalla RA 1, producevano i giustificativi
delle spese mediche richieste in deduzione. Si trattava, in particolare, delle
ricevute di pagamento al medico dentista __________, in relazione alle cure
dentarie prestate al marito, e di un conteggio della __________, in merito ai
costi di cura non assicurati della moglie.
D. L’autorità di
tassazione considerava tale scritto come un reclamo tardivo contro la decisione
di tassazione. Con lettera del 6 febbraio 2014 invitava quindi i reclamanti a
voler documentare i motivi di tale ritardo, avvertendoli che altrimenti il
gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.
E. I contribuenti
rispondevano il 24 febbraio 2014, sostenendo che l’autorità di tassazione
doveva “riconoscere e concedere la deduzione dell’importo, peraltro regolarmente
notificato in dichiarazione, sulla base dei documenti presentati, in quanto
contrariamente alla prassi usuale non ha richiesto eventuali documenti a
supporto prima di adottare la decisione di rifiuto”. Non si confrontavano, per
contro, sulla tempestività del loro scritto.
F. L’autorità di
tassazione, con decisione del 19 marzo 2014, dichiarava irricevibile il
reclamo, argomentando che i contribuenti non avevano comprovato alcun valido
motivo di restituzione dei termini. In particolare, il solo fatto di non
avergli richiesto di documentare le spese di malattia indicate nella dichiarazione
non poteva giustificare una restituzione dei termini di reclamo.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, sempre
rappresentati dalla RA 1, contestano nuovamente la mancata deduzione delle
spese di malattia indicate nella dichiarazione.
Sottolineano, in primo
luogo, di non aver allegato il dettaglio dei giustificativi, “ritenendo
giustamente di poterli esibire a ogni momento su semplice richiesta, come per
prassi avviene solitamente in questi casi”. Sostengono, poi, che il loro
scritto del 4 febbraio 2014 non costituiva un reclamo, bensì una “comunicazione
con messa a disposizione dei giustificativi che comprovavano quanto beninteso
già a suo tempo inserito dal contribuente stesso nelle deduzioni”.
H. All’udienza del 25
novembre 2014, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni. I
ricorrenti hanno ribadito di non aver interposto alcun reclamo contro la
decisione di tassazione, “ma di aver semplicemente completato la dichiarazione
mediante l’invio dei giustificativi delle spese di malattia chieste in deduzione”.
L’Ufficio di tassazione, per contro, ha posto l’accento sulla necessità di allegare
i giustificativi delle spese mediche, così come espressamente menzionato nel
relativo modulo e chiaramente illustrato nelle istruzioni.
Diritto
1. 1.1
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2
Nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 4
febbraio 2014, con cui i contribuenti hanno prodotto i documenti giustificativi
delle spese mediche indicate nella dichiarazione d’imposta, considerandolo come
un reclamo tardivo. L’autorità di tassazione non è invece entrata nel merito
delle contestazioni dei ricorrenti, che lamentano, di fatto, una violazione del
loro diritto di essere sentiti, per non essere stati invitati prima a
completare la loro dichiarazione, come da “prassi quando qualcosa non è chiaro”.
Considerandi
2.
2.1.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione
ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o
è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica
o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.2
Nel caso in esame, i ricorrenti
non negano di aver ricevuto la decisione di tassazione del 27 dicembre 2013, né
tantomeno contestano che la stessa fosse già passata in giudicato quando hanno
prodotto i documenti a sostegno delle spese di malattia richieste in deduzione.
Come esposto in precedenza, ritengono piuttosto che lo scritto del 4 febbraio
2014.
non costituiva un reclamo, bensì un complemento alla dichiarazione
d’imposta, sostenendo quindi che l’autorità di tassazione, prima di adottare la
decisione in discussione, avrebbe dovuto richiedergli i giustificativi, come da
“prassi quando qualcosa non è chiaro”.
2.3
La tesi dei ricorrenti appare,
già a prima vista, manifestamente infondata. Non si comprende, in particolare, come
si possa considerare lo scritto del 4 febbraio 2014 quale mero complemento alla
dichiarazione d’imposta. Di principio, una dichiarazione può essere modificata e/o
completata prima che l’autorità di tassazione adotti la propria decisione (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.
22.
ad art. 124 LIFD, p. 1211). Con la sua notificazione, per contro, inizia
a decorrere il termine di trenta giorni per interporre reclamo. Uno scritto
come quello in esame, chiaramente posteriore alla decisione di tassazione, deve
quindi necessariamente essere considerato un reclamo (come fatto dall’autorità
di tassazione) oppure, se si presuppone che la tassazione sia nel frattempo passata
in giudicato, una domanda di revisione (art. 232 cpv. 1 LT e 147
cpv. 1 LIFD). In nessun caso può essere ritenuto un complemento alla dichiarazione
d’imposta.
2.4
Incomprensibile è inoltre
la critica all’operato dell’autorità di tassazione. Nella procedura fiscale,
infatti, vale il principio in base al quale l’autorità di tassazione deve
sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo,
mentre compete ai contribuenti dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o
a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3). Spettava
quindi ai ricorrenti non soltanto indicare le spese di malattia nella
dichiarazione, ma anche debitamente sostanziarle.
Come correttamente
osservato dall’autorità di tassazione, in occasione dell’udienza del 25
novembre 2014, tale obbligo – diversamente da quanto avviene, per esempio, per
gli oneri assicurativi e gli interessi di capitali oppure per le liberalità a
enti di pubblica utilità – è espressamente menzionato nel relativo modulo e nelle
istruzione per la compilazione della dichiarazione (cfr. p. 27: “I relativi
giustificativi [compresi i conteggi della cassa malati, assicurazioni, ecc.] sono
da allegare alla dichiarazione d’imposta)”. I ricorrenti non possono quindi rimproverare
all’autorità di tassazione una violazione di principi essenziali della procedura,
nel senso stabilito dagli art. 232 cpv. 1 lett. b LT e 147
cpv. 1 lett. b LIFD, per il solo fatto di non essere stati invitati a
presentare i documenti giustificativi prima che fosse adottata la decisione di
tassazione. E, comunque sia, avrebbero potuto farlo nell’ambito della procedura
ordinaria di reclamo, senza attendere oltre un mese dalla notificazione della
decisione di tassazione (cfr. le decisioni TF n.2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16
giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid.
1). È qui appena il caso di sottolineare che vi sono evidenti esigenze
di certezza del diritto che impongono di tenere ben distinti fra loro i rimedi
giuridici ordinari e quello straordinario della revisione. In tale prospettiva,
non si può in particolar modo ammettere che un contribuente possa contestare
una decisione passata in giudicato sulla base di argomentazioni giuridiche in
precedenza trascurate.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame,
tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: