80.2014.104
Reddito della sostanza immobiliare: appartamento ceduto in locazione, "usufrutto" a favore del genitore, verifiche dei fatti
7 luglio 2014Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2014.104
Data decisione, Autorità:
07.07.2014, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza immobiliare: appartamento ceduto in locazione, "usufrutto" a favore del genitore, verifiche dei fatti
REDDITO DA SOSTANZA IMMOBILIARE
art. 21 LIFD
art. 20 LT
Incarti n.
80.2014.104
80.2014.105
Lugano
7 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 aprile 2014 contro la decisione del 19
marzo 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1
è proprietario del mapp. n. __________ RFD di __________, composto di due
appartamenti.
Nella
dichiarazione d’imposta 2012, il contribuente indicava quale valore locativo
dell’appartamento da lui abitato l’importo di fr. 10'500.–, senza menzionare
altri redditi.
Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 12 novembre 2013, l’RS 1
commisurava il valore locativo del suo appartamento in fr. 8'400.– e vi
aggiungeva il reddito dell’altro appartamento, commisurato in fr. 10'200.–.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 novembre 2013,
nel quale dapprima contestava l’imposizione del reddito dell’appartamento
occupato dal padre, per il quale non percepiva alcun affitto; in secondo luogo,
per la sua abitazione personale, argomentava che “se si vuol tener conto degli
immobili in zona come termine di paragone… ca 1'000.00 CHF mensili per un
appartamento di ca 75 mq sia più che sufficiente”.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 19 marzo 2014, così motivata:
Il valore
locativo di immobili, o di loro parti, abitati o usati dal proprietario stesso
a titolo primario corrisponde, di regola, alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per un immobile o locali dello stesso genere ubicati nella medesima
zona. Il valore locativo per le abitazioni valido ai fini fiscali, tenuto conto
della promozione alla proprietà e della previdenza personale, deve corrispondere
al 60 - 70% del valore di mercato delle pigioni.
In assenza di
validi termini di paragone esso può essere dichiarato in ragione del 90% del
reddito determinato dall'Ufficio di stima.
Nel caso in
esame l'immobile di proprietà del contribuente risulta essere una casa
bifamiliare. Un appartamento abitato dal proprietario e l'altro affittato a
terzi per fr. 850.- al mese per una parte dell'anno 2012, ed in seguito messo a
disposizione del padre.
Il fatto che
il contribuente citi nel suo reclamo che l'appartamento al piano terra è
abitato dal padre, dal quale non percepisce nessun affitto, non può essere
considerato a livello fiscale. Infatti il valore di mercato dell'appartamento è
imponibile anche quando l'oggetto è dato in locazione gratuitamente a una
persona con la quale s'intrattengono stretti rapporti.
In
considerazione delie argomentazioni esposte sopra, l'autorità fiscale conferma
pertanto l'imposizione del valore di mercato di fr. 10’200.— dell'appartamento
al piano terra abitato dal padre, al quale va aggiunto il valore locativo
dell'appartamento ad uso privato del contribuente di fr. 8'400.—.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’imposizione del reddito proveniente dall’appartamento al piano terra, che
dovrebbe essere attribuito al padre, usufruttuario. Per quanto riguarda il
valore locativo dell’appartamento da lui stesso abitato, l’insorgente argomenta
che “dato che i due appartamenti sono identici, il valore di mercato da usare
come parametro… deve essere lo stesso, nella fattispecie di CHF 850.00 mensili,
e quindi non di CHF 1'000.00 mensili, come valutato in fase di tassazione”.
Chiede pertanto che il valore locativo venga stabilito in fr. 7’140.–, pari al
70% del valore di mercato di fr. 10'200.–.
D. Nelle
sue osservazioni del 25 aprile 2014, l’Ufficio di tassazione rileva dapprima
che il diritto di usufrutto, che i genitori del ricorrente si erano riservati
al momento della donazione del terreno, è stato cancellato nel 2010. Quanto al
valore locativo dell’appartamento abitato dallo stesso contribuente, argomenta
che lo stesso era stato convenuto direttamente con quest’ultimo in occasione
della prima tassazione al termine della costruzione; il ricorrente aveva
addirittura dichiarato un valore superiore nel periodo fiscale 2012, ancora con
il reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito
da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti
di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo
diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b).
Per la
sola imposta cantonale, la sostanza gravata da usufrutto è computata
all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT).
1.2.
In ambito
fiscale, la nozione di usufrutto va interpretata
in senso economico, nel senso cioè di un godimento e non nel ristretto senso
civilistico del termine, come parrebbe invece suggerire la lettera degli art.
20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, che è frutto di una infelice traduzione
restrittiva del testo francese e di quello tedesco, che, come rilevato dal
Tribunale federale, usano la nozione di “Nutzungsrecht für Eigengebrauch”
e non di “Nutzniessung”, di “droit de jouissance” e non di “usufruit”
(cfr. RF 2002 pag. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28).
Per l’imposizione
del reddito della sostanza immobiliare non è pertanto determinante la configurazione
giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il diritto di
godimento (Zwahlen, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2. ediz.,
Basilea 2008, n. 20 ad art. 21 LIFD, p. 315). In altre parole,
costituiscono altra forma di godimento non soltanto l’usufrutto, espressamente
menzionato dalla norma, ma anche servitù prediali (art. 730-740 CC), il diritto
di abitazione (art. 776-778 CC), il diritto di superficie (art. 779-779 l CC) o altre servitù (art. 781 CC), ma anche altri rapporti giuridici assimilabili all’usufrutto,
segnatamente negozi di carattere obbligatorio (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar
zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 79 ad art. 21 LIFD, p. 374).
Considerandi
2.
2.1.
La casa
costruita dal ricorrente si compone di due appartamenti: al pian terreno abita
un inquilino, al primo piano lo stesso contribuente.
Per
quanto concerne l’appartamento ceduto in locazione, dagli atti risulta che nel
corso del 2010 è stato concluso un contratto di locazione con __________, che pagava
un canone mensile di fr. 850.–. Sebbene nella dichiarazione d’imposta 2012 il
contribuente non abbia indicato alcun reddito per la locazione
dell’appartamento, da note reperibili negli atti dell’Ufficio e dalle
osservazioni al ricorso si apprende che nel corso del periodo fiscale in
questione l’inquilina ha lasciato l’appartamento ed è subentrato il padre del
ricorrente, __________.
Fondandosi
sul presupposto che la pigione di 850 franchi sia stata pagata durante tutto
l’anno, l’Ufficio di tassazione ha inserito fra i redditi della sostanza
l’importo di fr. 10'200.–.
Per la
prima volta con il ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente
argomenta che il reddito dell’appartamento al pian terreno dovrebbe essere
attribuito al padre, quale usufruttuario.
2.2
La tesi
del ricorrente è in primo luogo poco coerente. In primo luogo, se l’usufrutto
risale al 2009, non si comprende perché il reddito dell’immobile sia sempre
stato da lui dichiarato; in secondo luogo, se l’usufrutto si estende all’intero
immobile, dovrebbe interessare tutto il reddito della casa.
In ogni
caso, come sottolineato dall’Ufficio di tassazione nelle osservazioni al ricorso,
i genitori dell’insorgente hanno rinunciato all’usufrutto già nel 2010.
Come già
ricordato, il reddito della sostanza immobiliare è attribuito anche a chi “ha a disposizione” l’immobile “per uso proprio… in
forza… di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito”. Non occorre a tal fine che
si tratti di un usufrutto in senso stretto, poiché la nozione di usufrutto va
interpretata in senso economico.
Ne
consegue che non si può escludere che il padre del ricorrente, dal momento in
cui è subentrato nell’appartamento dopo la fine della locazione con la
precedente inquilina, abbia avuto a disposizione l’immobile in forza di un
simile usufrutto in senso economico.
Le
poche informazioni esistenti agli atti non consentono tuttavia di chiarire la
fattispecie. Anzitutto, non è documentato il momento in cui __________ si è
trasferito nell’appartamento; quindi, non si conoscono le condizioni pattuite
fra le parti ed in particolar modo l’eventuale canone di locazione pagato dal
genitore al figlio.
2.3
Si
impone pertanto l’annullamento della decisione impugnata per ulteriori accertamenti.
Il
ricorrente dovrà fornire precise indicazioni in merito alla data in cui è
cessato il contratto di locazione con __________ ed a quella del trasferimento
del padre del contribuente nello stesso appartamento. In relazione a
quest’ultimo aspetto, illustrerà poi le condizioni contrattuali pattuite fra
padre e figlio.
Se
risulterà che il padre abbia il godimento gratuito dell’appart-amento, il
valore locativo relativo ai mesi in questione sarà a lui attribuito. In caso
contrario, l’eventuale pigione sarà inclusa fra i redditi del ricorrente.
In
ogni caso, per i mesi durante i quali la precedente inquilina ha ancora pagato
la pigione, quest’ultima sarà imposta quale reddito della sostanza immobiliare
del contribuente.
3.
3.1.
È pure
litigiosa la commisurazione del valore locativo dell’appartamento abitato dallo
stesso contribuente.
Dopo aver
egli stesso indicato quale “termine di paragone” un importo di circa 1'000
franchi al mese, importo peraltro considerato anche nei precedenti periodi
fiscali, per la prima volta con il ricorso il contribuente chiede che il valore
locativo dell’apparta-mento da lui abitato sia calcolato a partire dalla
pigione pagata per l’altro appartamento (cioè 850 franchi al mese o 10'200 franchi
all’anno). Siccome per lui si tratta dell’abitazione primaria, propone di
stabilire il valore locativo in fr. 7'140.– (il 70% di fr. 10'200.–).
3.2
Per
quanto concerne l’imposta federale diretta, l’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che
il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali
e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
Il
riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante
per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in
via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non
necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p.
773.
= StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 =
StE 1997 A 21.11 n. 41).
Per
l’imposta cantonale, secondo l’art. 20 cpv. 2 LT il valore locativo, tenuto
conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza
personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni
e che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore
della stima ufficiale.
Secondo l’art.
2.
del Decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 2012 (RL 10.2.2.1.3), il valore
locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello
stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni
primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione;
in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di
regola, al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella
decisione di stima (cpv. 2).
In
relazione al riferimento al valore di reddito determinato dall’Ufficio di
stima, in una sentenza di principio del 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in:
RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una
circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.
3.3
Nel caso
in esame, secondo l’autorità di tassazione il valore locativo dell’appartamento
abitato dal ricorrente è stato definito di comune accordo fra le parti,
nell’ambito della tassazione per il periodo fiscale 2010. Ciò non impedisce tuttavia
di rimettere in discussione tale accordo in un periodo fiscale successivo.
In sé la
pretesa dell’insorgente, che vorrebbe che il reddito della sua abitazione fosse
stabilito in base a quello dell’appartamento locato, è condivisibile. Mancano
tuttavia elementi che permettano di stabilire se i due appartamenti siano del
tutto equivalenti per superficie, ripartizione dei locali, posizione,
luminosità, servizi disponibili ecc.
Anche a
tale riguardo si impone pertanto l’annullamento della decisione impugnata, per
ulteriori accertamenti.
Gli atti
sono rinviati all’Ufficio di tassazione, che verificherà le caratteristiche dei
due appartamenti che compongono l’immobile del ricorrente. Alla luce dei nuovi
accertamenti, adotterà una decisione in merito al valore locativo.
4.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 19 marzo 2014 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione dopo gli
accertamenti indicati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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