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Decisione

80.2014.106

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, in-vio ritardato dell’attestazione dei debiti e degli interessi da parte di un creditore

18 maggio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- non

avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2012 entro il termine

stabilito (30 aprile 2013), l’RS 1 gli ha inviato un richiamo il 16 maggio

2013;

- il 29

maggio 2013, prima, e il 10 ottobre 2013, l’autorità fiscale ha poi accolto due

richieste del contribuente e gli ha concesso altrettante proroghe del termine,

l’ultima fino al 31 dicembre 2013;

- poiché a

tale data la dichiarazione non era ancora rientrata, il 17 gennaio 2014

l’Ufficio di tassazione ha diffidato il contribuente, attribuendogli un ultimo

termine di venti giorni ed avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una

multa disciplinare;

- con

decisione del 18 febbraio 2014, l’Ufficio di tassazione ha inflitto al

contribuente una multa di fr. 200.– per il mancato inoltro della dichiarazione

d’imposta 2012;

- il 16

marzo 2014, il contribuente ha interposto reclamo contro tale decisione, attribuendo

la responsabilità per l’inosservanza del termine alla __________, la quale gli

avrebbe inviato solo l’attestazione dei debiti e degli interessi passivi per il

periodo fiscale 2013, obbligandolo pertanto a richiedere quella per il 2012,

poi inviatagli per posta B;

- l’Ufficio

di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente, con decisione del 21

marzo 2014, negando che le motivazioni addotte giustificassero l’annullamento

della multa;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

l’annullamento della sanzione, ribadendo che l’inosservanza del termine è

dovuta alla negligenza della creditrice, che gli avrebbe fatto pervenire

l’attestazione solo dopo la sua richiesta e solo per posta B.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.

10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- perché

l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni:

• l'una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e

l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere

Considerandi

al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;

Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996

p. 483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

- il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza

del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nella

fattispecie, il ricorrente non contesta di avere violato i suoi obblighi di

collaborazione, ma ne imputa la responsabilità ad un creditore, che avrebbe

tardato a fargli pervenire l’attestazione da allegare alla dichiarazione;

- va rilevato dapprima che

l’affermazione del ricorrente, per quanto plausibile, non è comprovata da alcun

documento;

- in ogni caso, non si vede

come l’eventuale ritardo nell’invio dell’attestazione possa giustificare

l’inadempienza rimproverata al ricorrente dall’Ufficio di tassazione;

- basti ricordare che il

periodo fiscale per il quale la dichiarazione doveva essere presentata (2012)

era terminato, nel momento in cui il ricorrente sostiene di essersi rivolto

alla creditrice (10 febbraio 2014), da ben oltre un anno: un contribuente

diligente si sarebbe pertanto accorto ben prima che l’attestazione non gli era

pervenuta;

- non va dimenticato, in

questa prospettiva, che la seconda proroga del termine per l’inoltro della

dichiarazione era scaduta da oltre un mese (31 dicembre 2013), sicché può anche

sorgere qualche dubbio in merito alla diligenza di un contribuente che si

accorge solo il 10 febbraio 2014 di non avere a disposizione tutta la documentazione

necessaria per adempiere i propri obblighi;

- diversa

sarebbe la situazione, evidentemente, se il terzo obbligato per legge a rilasciare

un’attestazione al contribuente si fosse rifiutato di adempiere i suoi

obblighi: in tal caso, sarebbe stato punibile per violazione degli obblighi

procedurali la creditrice inadempiente;

- ne

consegue che la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha

inflitto una multa al ricorrente, appare conforme alla legge;

- per

quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si basa

sulle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del marzo

2009.

della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato),

secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere

calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità

contributiva;

- pertanto,

la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in

esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte

cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata

in giudicato;

- nel caso

in esame, l’autorità di tassazione deve così riferirsi alla tassazione IC (cfr.

decisione del 28 dicembre 2012), che aveva stabilito le imposte cantonali

complessive in fr. 3'306.95, sicché la multa in base al tariffario ammonta a

fr. 200.–;

- anche da questo profilo,

la decisione impugnata merita pertanto conferma;

- visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un

totale di fr. 150.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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