80.2014.118
Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, pretesa di ricevere prima le decisioni per i periodi precedenti
20 maggio 2014Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2014.118
Data decisione, Autorità:
20.05.2014, CDT
Titolo:
Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, pretesa di ricevere prima le decisioni per i periodi precedenti
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
art. 198 cpv. 3 LT
art. 198 cpv. 4 LT
Incarto n.
80.2014.118
Lugano
20 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 8 maggio 2014 contro la decisione del 8
aprile 2014 in materia di tassa di diffida.
Fatti
- RI 1 ha ottenuto una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2012 fino al 30
settembre 2013;
- il 16
ottobre 2013 l’RS 1 lo ha richiamato;
- due
ulteriori proroghe gli sono state concesse il 16 ottobre 2013 e il 2 gennaio
2014, l’ultima fino al 28 febbraio 2014;
- il 18
marzo 2014 l’autorità fiscale lo ha diffidato ad adempiere i suoi obblighi
entro 20 giorni, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa
disciplinare;
-con la diffida è stata messa a suo carico la tassa di fr. 50.–;
- il 4
aprile 2014, il contribuente ha interposto reclamo contro la diffida,
lamentando di non avere ancora ricevuto il “conguaglio per gli anni 2010 e 2011” e definendo fastidioso che il cittadino debba “sempre rispettare le date, in caso contrario
parte la diffida”, mentre “l’ufficio di tassazione può invece permettersi anni
di ritardo”;
- il
reclamo è stato respinto con decisione dell’8 aprile 2014, nella quale le
motivazioni addotte non sono state ritenute giustificate;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente
l’annullamento della diffida, lamentando di non avere ricevuto il conguaglio
2011 e rilevando di essere in attesa di una nuova stima della sua proprietà
immobiliare.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- contro la
tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e
ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
- il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine;
- secondo
gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare
la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi
entro un congruo termine;
- la legge
tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa
Considerandi
stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di
reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);
- l’art. 19
del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che “per ogni diffida inviata al contribuente
che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei
conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−”;
- per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria
che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per
coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha
costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a
richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito
tale invito, a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
- poiché,
come già rilevato, nonostante che il termine per l’inoltro della dichiarazione
sia stato prorogato tre volte, il ricorrente non ha inoltrato la dichiarazione
d’imposta 2012, l’autorità fiscale non ha potuto far altro che diffidarlo,
prima di infliggergli un’eventuale multa disciplinare;
- la
semplice circostanza che al contribuente non sia ancora stata notificata la
tassazione per il periodo fiscale precedente non basta ancora a giustificare
un’inosservanza dei termini per l’adempimento dei suoi obblighi di collaborazione;
- non
esiste infatti un diritto del contribuente a ricevere la decisione relativa al
periodo precedente, prima di inoltrare la dichiarazione per il periodo
successivo, tanto più che gli elementi imponibili sono diversi da un periodo
all’altro;
- questa
Camera ha del resto già avuto modo di decidere che è legittimo infliggere una
multa disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione
fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la tassazione dei periodi
fiscali precedenti (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.2001.00085 del 14
settembre 2001 e 80.1997.132 dell'8 ottobre 1997);
- del
resto, se il contribuente ha ottenuto diverse proroghe del termine per
inoltrare la dichiarazione, chiaramente anche lo svolgimento del lavoro di
controllo e di accertamento dell’autorità viene differito nel tempo;
- neppure
l’argomento, sollevato per la prima volta con il ricorso, secondo cui il ricorrente
starebbe aspettando la revisione della stima ufficiale di un suo immobile, giustifica
una diversa soluzione: a parte il fatto che il contribuente avrebbe potuto perlomeno
sottoporre la questione all’autorità fiscale prima della scadenza del termine,
chiedendo eventualmente un’ulteriore proroga dello stesso, lo svolgimento della
procedura di stima non influenza comunque direttamente la procedura di
tassazione ed in ogni caso non impedisce di compilare la dichiarazione
d’imposta con i dati a disposizione;
- la
procedura di stima potrebbe del resto prolungarsi anche in misura rilevante, in
caso di reclamo e ricorso contro la decisione dell’Ufficio cantonale di stima;
- visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 100.–, sono a carico
del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster