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Decisione

80.2014.118

Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, pretesa di ricevere prima le decisioni per i periodi precedenti

20 maggio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1 ha ottenuto una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2012 fino al 30

settembre 2013;

- il 16

ottobre 2013 l’RS 1 lo ha richiamato;

- due

ulteriori proroghe gli sono state concesse il 16 ottobre 2013 e il 2 gennaio

2014, l’ultima fino al 28 febbraio 2014;

- il 18

marzo 2014 l’autorità fiscale lo ha diffidato ad adempiere i suoi obblighi

entro 20 giorni, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa

disciplinare;

-con la diffida è stata messa a suo carico la tassa di fr. 50.–;

- il 4

aprile 2014, il contribuente ha interposto reclamo contro la diffida,

lamentando di non avere ancora ricevuto il “conguaglio per gli anni 2010 e 2011” e definendo fastidioso che il cittadino debba “sempre rispettare le date, in caso contrario

parte la diffida”, mentre “l’ufficio di tassazione può invece permettersi anni

di ritardo”;

- il

reclamo è stato respinto con decisione dell’8 aprile 2014, nella quale le

motivazioni addotte non sono state ritenute giustificate;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente

l’annullamento della diffida, lamentando di non avere ricevuto il conguaglio

2011 e rilevando di essere in attesa di una nuova stima della sua proprietà

immobiliare.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- contro la

tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e

ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

- il

ricorso è pertanto ricevibile in ordine;

- secondo

gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare

la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi

entro un congruo termine;

- la legge

tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa

Considerandi

stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di

reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);

- l’art. 19

del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che “per ogni diffida inviata al contribuente

che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei

conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−”;

- per

quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria

che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per

coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha

costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a

richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito

tale invito, a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

- poiché,

come già rilevato, nonostante che il termine per l’inoltro della dichiarazione

sia stato prorogato tre volte, il ricorrente non ha inoltrato la dichiarazione

d’imposta 2012, l’autorità fiscale non ha potuto far altro che diffidarlo,

prima di infliggergli un’eventuale multa disciplinare;

- la

semplice circostanza che al contribuente non sia ancora stata notificata la

tassazione per il periodo fiscale precedente non basta ancora a giustificare

un’inosservanza dei termini per l’adempimento dei suoi obblighi di collaborazione;

- non

esiste infatti un diritto del contribuente a ricevere la decisione relativa al

periodo precedente, prima di inoltrare la dichiarazione per il periodo

successivo, tanto più che gli elementi imponibili sono diversi da un periodo

all’altro;

- questa

Camera ha del resto già avuto modo di decidere che è legittimo infliggere una

multa disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione

fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la tassazione dei periodi

fiscali precedenti (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.2001.00085 del 14

settembre 2001 e 80.1997.132 dell'8 ottobre 1997);

- del

resto, se il contribuente ha ottenuto diverse proroghe del termine per

inoltrare la dichiarazione, chiaramente anche lo svolgimento del lavoro di

controllo e di accertamento dell’autorità viene differito nel tempo;

- neppure

l’argomento, sollevato per la prima volta con il ricorso, secondo cui il ricorrente

starebbe aspettando la revisione della stima ufficiale di un suo immobile, giustifica

una diversa soluzione: a parte il fatto che il contribuente avrebbe potuto perlomeno

sottoporre la questione all’autorità fiscale prima della scadenza del termine,

chiedendo eventualmente un’ulteriore proroga dello stesso, lo svolgimento della

procedura di stima non influenza comunque direttamente la procedura di

tassazione ed in ogni caso non impedisce di compilare la dichiarazione

d’imposta con i dati a disposizione;

- la

procedura di stima potrebbe del resto prolungarsi anche in misura rilevante, in

caso di reclamo e ricorso contro la decisione dell’Ufficio cantonale di stima;

- visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 100.–, sono a carico

del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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