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Decisione

80.2014.119

Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, Istruzioni federali 2008, tassi di capitalizzazione e premio per rischi, convenzioni fra azionisti per limitare la trasmissibilità dei titoli

12 settembre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. La __________

SA, con sede a __________, è stata fondata dai fratelli __________ e RI 1, che

hanno sottoscritto, rispettivamente, 70 azioni __________ e 30 __________, per

un valore nominale di complessivi fr. 100'000.–.

Lo stesso

giorno, i fondatori hanno stipulato un contratto di sindacato azionario, nel

quale hanno in particolare convenuto che la cessione delle azioni sia

subordinata all’accettazione del consiglio d’amministrazione e che, fra i

motivi per cui quest’ultimo può rifiutare il trasferimento, “vi è pure quello

concernente la composizione della cerchia degli azionisti”, che “deve essere

sempre composta solo da persone attive professionalmente nella società e/o in

grado di essere operative nella medesima”. Nei casi di “successione, divisione

ereditaria o acquisizione in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un

procedimento di esecuzione forzata, la società può respingere la domanda

soltanto se offre all’acquirente di assumere le azioni al loro valore reale come

previsto dall’art. 685b cpv. 4 CO”.

B. Nell’elenco

titoli allegato alla dichiarazione d’imposta 2011, RI 1 attribuiva alle 30

azioni della __________ SA a lei appartenenti il valore di fr. 154’590.– (fr.

5’130.– l’una).

Notificandole

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 10 gennaio 2013, l’RS 1

commisurava il valore della partecipazione in questione in fr. 714'000.–, pari

a fr. 23'800.– per azione.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 gennaio 2013,

nel quale sottolineava come la __________ SA fosse una “piccola impresa situata

in un contesto di grande concorrenza, dove gli ottimi risultati conseguiti nei

primi due anni sono il frutto di grandi sacrifici e di una politica aziendale

che mira alla capitalizzazione della stessa”. La reclamante precisava poi che

il risultato d’esercizio poteva essere fortemente influenzato dall’assunzione

di un nuovo collaboratore o dalla ridefinizione dello stipendio dei due

azionisti. Chiedeva pertanto che come valore della partecipazione fosse

considerata “la somma… investita al momento della costituzione della ditta…

almeno fino a quando non verranno ridistribuiti i dividendi”.

D. L’Ufficio

di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 2 aprile

2014, con la quale riduceva il valore della partecipazione a fr. 609'000.–.

Questa la motivazione della decisione:

Il

contribuente contesta il sistema di calcolo utilizzato dall'autorità fiscale come

pure il tasso di capitalizzazione presentando tutta una serie di ricostruzioni

matematiche e valutazioni da lui effettuate senza peraltro indicare un valore

definitivo. In particolare egli rimanda ad alcuni modelli di calcolo presenti

nel portale PMI della Segreteria di Stato dell'economia SECO nel sito internet

della Confederazione Svizzera www.kmu.admin.ch (stimare l'azienda e definirne

il prezzo) dove, tra l'altro, viene proposto anche il modello utilizzato

dall'Autorità fiscale con la seguente specifica: "più vicino alla realtà è

invece il metodo del valore medio a cui fanno riferimento le autorità fiscali

per calcolare il valore commerciale di imprese non quotate in borsa. Questo si

basa sul valore di rendimento degli ultimi due anni nonché sul valore reale (o

intrinseco) dell'impresa".

Il

valore dell'azione deve essere calcolato applicando le Istruzioni emanate dalla

Conferenza Svizzera delle Imposte (circolare no. 28 del 28 agosto 2008

concernente la valutazione dei titoli non quotati, consultabile al sito

www.csi-ssk.ch) in vigore dal 1 gennaio 2008, sulla base dei dati fiscalmente accertati.

Le Istruzioni concernenti la stima dei titoli non quotati valide ai fini

dell'imposta sulla sostanza, sono applicabili allorquando non esiste una

diversa possibilità per stabilirne il valore (quotazione di borsa o prezzo di

trapasso fra terze persone) ed hanno anche come scopo quello di utilizzare un

metodo di valutazione uniforme in tutta la Svizzera. Queste direttive sono

tuttora in vigore a livello federale e permettono di stabilire un valore

fiscale oltremodo prudenziale.

La

__________ SA, attiva nel commercio di frutta e verdura all'ingrosso, è stata

costituita nel corso del 2009 (prima chiusura contabile al 31.12.2010). La

società risulta pienamente operativa già a partire dalla sua costituzione, come

si può evincere dai conti annuali ( i ricavi nell'esercizio 2010 sono ammontanti

a Chf 28'201'009.- e nel 2011 a Chf 25’343'105.-).

Di

conseguenza, la valutazione della società, deve essere effettuata secondo la

cifra marginale 34 delle Istruzioni sopra citate (metodo di calcolo misto che

pondera due volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza) e secondo

la susseguente cifra marginale 35. Le modalità di definizione del tasso di

capitalizzazione sono descritte alla cifra marginale 10 e, più in dettaglio,

nel Commentario delle Istruzioni (pure esso consultabile al medesimo sito

internet).

Si

evidenzia inoltre, che la valutazione dei titoli viene effettuata ad un preciso

momento, considerando gli elementi degli anni precedenti e perciò indipendentemente

dall'andamento attuale del mercato, dalle aspettative e dal management futuri

(elementi questi, che avranno un influsso soltanto nella successiva

valutazione) e dalla facilità o meno (peraltro difficilmente quantificabile)

dell'alienazione del titolo.

Da

ultimo facciamo notare che la Camera di diritto tributario del tribunale

d'appello ha già avuto modo di esprimersi in merito al tema della valutazione

dei titoli non quotati (sentenze pubblicate) confermando integralmente, in situazioni

analoghe, il nostro modo di operare ritenendo irrilevanti contestazioni basate

sul modello di calcolo, tasso di capitalizzazione, voltatilità delle valute,

particolarità del mercato, fluttuazioni economiche, dipendenza dalla clientela,

ecc...

Per

quanto esposto sopra, le argomentazioni presentate dal reclamante non possono

essere condivise. Il valore delle azioni __________ SA viene tuttavia

rettificato in Fr. 20'300.- per titolo come da valutazione al 31.12.2011

effettuata dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche tenendo conto

che il risultato del 2010 è stato ridotto pro rata su base di 365 giorni invece

dei 541 giorni considerati in sede di tassazione.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

la valutazione delle azioni della __________ SA.

In primo

luogo, l’insorgente afferma di aspettarsi “la dimostrazione matematica, economica,

statistica (o quant’altro) che il tasso di capitalizzazione all’8,5% sia corretto

anche per la valutazione del valore commerciale della __________ SA”. Facendo

riferimento alle istruzioni applicate dall’autorità di tassazione, secondo cui

il premio per rischi del 7%, incluso nel tasso di capitalizzazione,

contemplerebbe tutti i rischi generali, si domanda a partire da quale soglia un

rischio passi da generale a particolare. Menziona poi, quali fattori di rischio

a suo avviso “particolari”, l’assenza di una polizza assicurativa a garanzia

degli scoperti, di un contratto di protezione giuridica e di una polizza a

copertura dei danni di trasporto.

In

secondo luogo, la ricorrente ritiene che le limitazioni della trasferibilità

delle azioni, previste dal contratto di sindacato, si ripercuotano sul valore

delle azioni. A tale proposito, aggiunge di aver già “trovato un accordo per la

cessione/vendita dei titoli valido anche nel caso in cui” uno dei due azionisti

non fosse più operativo: fr. 8'825.– per azione, al 31 dicembre 2011.

Secondo la

contribuente, il valore “corretto ed onesto” ammonterebbe a fr. 2'590.– per

azione.

Diritto

1. 1.1.

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili

tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è

valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41

cpv. 2 LT).

I titoli, che sono

regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del

mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45

cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di

partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo

conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2

LT).

1.2.

Per ciò che concerne i

titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono,

salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla

base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si

avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni della Conferenza

svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini

dell’imposta sulla sostanza” (circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non

costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto

intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si

tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e

doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne

all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF

64/2009 p. 910, consid. 5.1).

1.3.

Scopo delle Istruzioni è

quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla

sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure l’armonizzazione fra

i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14 cpv. 1 LAID, secondo cui

la sostanza è stimata al suo valore venale e, in tale

contesto, il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo

appropriato. Siccome quest’ultima disposizione lascia ai cantoni un ampio

margine di apprezzamento nella definizione dei criteri per la stima del valore

venale, le istruzioni limitano anche il suddetto margine di manovra lasciato ai

cantoni dalla legge (RF 64/2009 p. 910, consid.

5.2).

1.4.

Come si è

visto, le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati,

fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul

territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28,

n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del

diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo

valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente

delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in

conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il

Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto

a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il

paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono

evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr.

Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).

1.5.

Le Istruzioni sono quindi

state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale delle contribuzioni,

proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della

Confederazione.

Una diversa soluzione non

avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da

quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente

opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT n.

80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).

Considerandi

2.

2.1.

Conformemente

alle istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, l’autorità fiscale ha

stabilito il valore della partecipazione appartenente a RI 1 ponderando il valore

di reddito e quello di sostanza, a loro volta ricavati dal bilancio della __________

SA. Per quanto attiene al valore di reddito, è stato commisurato in fr.

2'694'566.–.

Una prima

censura della ricorrente si riferisce alla capitalizzazione del valore di reddito,

che a suo avviso non ha tenuto conto dei particolari rischi che la società deve

affrontare.

2.2

Preliminarmente,

si deve escludere che l’autorità fiscale abbia omesso di sottoporre alla

ricorrente il calcolo del valore delle azioni, come sostenuto nel ricorso.

Agli atti

figura infatti copia di una lettera del 1° febbraio 2013, con cui l’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche inviava al consiglio di amministrazione

della __________ SA il calcolo dettagliato del valore delle azioni al 31

dicembre 2011.

Dalla

copia di un ulteriore scritto, risulta che il calcolo dettagliato è stato

nuovamente inviato agli amministratori il 28 aprile 2014.

2.3

Per

determinare il valore di reddito, l’Ufficio di tassazione ha considerato gli

utili dei due ultimi esercizi, che erano anche i primi, essendo la società

stata costituita nel corso del 2009. L’utile medio (fr. 229'038.18) è stato

capitalizzato all’8,5%. Quest’ultimo tasso si compone del tasso swap CHF

a 5 anni (1,50%) e del tasso fisso per rischi (7%). Così si giunge all’importo

di fr. 2'694'566.80, che, raddoppiato, è stato ponderato con il valore di

sostanza (fr. 707'522.–), per determinare il valore aziendale (fr.

2'032'218,53) e quello della singola azione (fr. 20'300.–).

2.4

Come già

accennato, le Istruzioni prevedono che il tasso di capitalizzazione sia

composto dal tasso d’interesse di investimenti senza rischio e da un premio per

rischi fissi (Istruzioni, n. 10.1). Il tasso d’interesse di investimenti senza

rischio corrisponde alla media del tasso di riferimento swap CHF a

cinque anni calcolato sulla base trimestrale del periodo fiscale, arrotondato

al mezzo per cento superiore (Istruzioni, n. 10.2). Il premio per rischi, al

tasso fisso del 7%, tiene conto dei rischi generali dell’impresa e della

negoziabilità limitata dei suoi titoli (Istruzioni, n. 10.3).

Il

“premio di rischio” tiene conto dei rischi inerenti l’attività dell’impresa,

legati alla concorrenza, al settore, alla qualità della direzione, alla

composizione del personale, all’eventuale insolvenza di clienti importanti o

ancora a problemi dipendenti da potenziali successioni (Gerhard, Evaluation d’entreprise – Pertinence pour le conseiller

juridique, in: Ojha [a cura di], Aspects pratiques du droit de

l’entreprise, Losanna 2010, p. 35).

2.5

Il tasso

di capitalizzazione previsto dalle Istruzioni del 2008 è più elevato di quello

risultante dalla versione precedente. Infatti, le Istruzioni del 1995

consentivano una deduzione del 30% dall’utile netto, per tener conto dei rischi

generali dell’impresa.

Il tasso

di capitalizzazione era invece determinato in base al rendimento medio dei crediti industriali o bancari svizzeri del mese di dicembre del periodo fiscale corrispondente,

aumentato di un punto. L’aumento di un punto serviva a compensare gli svantaggi

dipendenti dai vincoli di capitale a lungo termine e dalla maggiore difficoltà di vendere azioni non quotate (Jost,

Die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert und die Vermögenssteuer, in ASA 44

p. 356).

In

pratica e in generale, il tasso di capitalizzazione applicato dalle autorità

fiscali cantonali si situava al 6% ed era considerato troppo basso dagli

ambienti economici (Sansonetti/Mendes de

Leon, Estimation des sociétés non cotées – Changements et continuité, ST

2009, p. 362).

Il tasso

di capitalizzazione previsto dalle nuove Istruzioni, in considerazione del premio

di rischio fisso del 7%, comporta un valore di reddito inferiore rispetto a

quello stabilito con i criteri precedenti (cfr. Widrig/Schneller/Wigger,

Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert – Bewertungstechnische und steuerliche

Analyse der überarbeiteten Wegleitung der SSK, ST 2009, p. 366; il calcolo si

basa tuttavia su un tasso di capitalizzazione di base del 3,5%, applicabile nel

2008).

2.6

Vigenti

ancora le Istruzioni precedenti, la giurisprudenza ammetteva che ci si potesse

discostare dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie facessero apparire compromessi la continuazione e lo sviluppo di un’impresa,

mentre escludeva delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12 p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non erano ritenute sufficienti (RF 1994 p. 548 consid. 4d).

2.7

Nella

fattispecie, la ricorrente ritiene che il tasso di capitalizzazione dovrebbe

essere aumentato per tener conto di fattori di rischio “particolari”, quali

l’assenza di una polizza assicurativa a garanzia degli scoperti, di un contratto

di protezione giuridica e di una polizza a copertura dei danni di trasporto.

Ora, come

rilevato, la Conferenza svizzera delle imposte ha tuttavia optato per un

sistema semplificato che consiste nell’aggiungere al tasso d’interesse per

investimenti senza rischio un premio di rischio fisso del 7%. Non si tiene

conto, in tal modo, delle particolarità specifiche della singola impresa (Widrig/Schneller/Wigger, op. cit., p.

366).

Le circostanze

addotte dalla ricorrente non costituiscono del resto fattori di rischio

eccezionali, ma piuttosto semplici imprevisti che sono propri di ogni attività

d’impresa. Il fatto che si tratti anche di rischi che potrebbero essere

assicurati, non implica ancora che giustifichino una deroga alle regole sulla

stima delle azioni non quotate. Non si vede, in particolare, su quale base la

contribuente possa pretendere di ridurre l’utile, a partire dal quale si

stabilisce il valore di reddito, deducendo dei premi assicurativi che non sono

stati pagati.

3.

3.1.

Un’ulteriore

censura si riferisce alla mancata considerazione, nella stima del valore della

partecipazione, delle limitazioni della trasferibilità delle azioni convenute

dagli azionisti.

Come

ricordato in narrativa, infatti, i soci hanno sottoscritto un contratto di sindacato

azionario, secondo cui la cessione delle azioni è subordinata all’accettazione

del consiglio d’amministrazione. Fra i motivi per cui quest’ultimo può

rifiutare il trasferimento, “vi è pure quello concernente la composizione della

cerchia degli azionisti”, che “deve essere sempre composta solo da persone

attive professionalmente nella società e/o in grado di essere operative nella

medesima”.

3.2

Ora, le

Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte prevedono espressamente che

la stima dei titoli non sia influenzata dai contratti di diritto privato, come

per esempio le convenzioni di azionisti che impediscono la trasmissibilità dei

titoli (Istruzioni cit., n. 61.2).

Facendo

riferimento alla giurisprudenza di autorità giudiziarie dei cantoni Argovia e

Zurigo, il commentario delle Istruzioni sottolinea che le convenzioni fra gli

azionisti non hanno alcuna influenza sul valore intrinseco della società nel

suo insieme e dunque sul valore determinante ai fini dell’imposta sulla

sostanza, tanto più che simili accordi possono essere sciolti in ogni momento

mediante un contratto in tal senso. Si tratta del resto di impegni che le parti

hanno assunto volontariamente (cfr. Commentario 2013 delle Istruzioni del 28

agosto 2008, p. 5; v. anche: Sramek,

in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 50, p. 826).

I criteri

di determinazione del prezzo di una partecipazione, previsti da un contratto di

sindacato azionario, che comporterebbero una valutazione nettamente inferiore

rispetto al valore stabilito conformemente alle Istruzioni, non possono dunque

essere presi in considerazione (sentenza del Tribunale amministrativo del

Canton Zurigo del 14 maggio 2008, n. SB.2007.00097, consid. 3.3).

3.3

Secondo la

ricorrente, i soci avrebbero già trovato un accordo circa il prezzo di cessione

delle azioni per il caso in cui uno dei due non fosse più “operativo”. Il

valore sarebbe stato stabilito in fr. 8'825.– per azione.

Per le ragioni

già illustrate, tale valutazione non può essere considerata ai fini

dell’imposizione della sostanza. Il calcolo si fonda del resto sul solo valore

di sostanza e non considera minimamente il valore di reddito della società.

4.

Per le ragioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia

e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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