80.2014.119
Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, Istruzioni federali 2008, tassi di capitalizzazione e premio per rischi, convenzioni fra azionisti per limitare la trasmissibilità dei titoli
12 settembre 2014Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2014.119
Data decisione, Autorità:
12.09.2014, CDT
Titolo:
Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, Istruzioni federali 2008, tassi di capitalizzazione e premio per rischi, convenzioni fra azionisti per limitare la trasmissibilità dei titoli
ATTIVI
art. 14 cpv. 1 LAID
art. 40 cpv. 1 LT
art. 45 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2014.119
Lugano
12 settembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 maggio 2014 contro la decisione del 2
aprile 2014 in materia di IC 2011.
Fatti
A. La __________
SA, con sede a __________, è stata fondata dai fratelli __________ e RI 1, che
hanno sottoscritto, rispettivamente, 70 azioni __________ e 30 __________, per
un valore nominale di complessivi fr. 100'000.–.
Lo stesso
giorno, i fondatori hanno stipulato un contratto di sindacato azionario, nel
quale hanno in particolare convenuto che la cessione delle azioni sia
subordinata all’accettazione del consiglio d’amministrazione e che, fra i
motivi per cui quest’ultimo può rifiutare il trasferimento, “vi è pure quello
concernente la composizione della cerchia degli azionisti”, che “deve essere
sempre composta solo da persone attive professionalmente nella società e/o in
grado di essere operative nella medesima”. Nei casi di “successione, divisione
ereditaria o acquisizione in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un
procedimento di esecuzione forzata, la società può respingere la domanda
soltanto se offre all’acquirente di assumere le azioni al loro valore reale come
previsto dall’art. 685b cpv. 4 CO”.
B. Nell’elenco
titoli allegato alla dichiarazione d’imposta 2011, RI 1 attribuiva alle 30
azioni della __________ SA a lei appartenenti il valore di fr. 154’590.– (fr.
5’130.– l’una).
Notificandole
la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 10 gennaio 2013, l’RS 1
commisurava il valore della partecipazione in questione in fr. 714'000.–, pari
a fr. 23'800.– per azione.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 gennaio 2013,
nel quale sottolineava come la __________ SA fosse una “piccola impresa situata
in un contesto di grande concorrenza, dove gli ottimi risultati conseguiti nei
primi due anni sono il frutto di grandi sacrifici e di una politica aziendale
che mira alla capitalizzazione della stessa”. La reclamante precisava poi che
il risultato d’esercizio poteva essere fortemente influenzato dall’assunzione
di un nuovo collaboratore o dalla ridefinizione dello stipendio dei due
azionisti. Chiedeva pertanto che come valore della partecipazione fosse
considerata “la somma… investita al momento della costituzione della ditta…
almeno fino a quando non verranno ridistribuiti i dividendi”.
D. L’Ufficio
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 2 aprile
2014, con la quale riduceva il valore della partecipazione a fr. 609'000.–.
Questa la motivazione della decisione:
Il
contribuente contesta il sistema di calcolo utilizzato dall'autorità fiscale come
pure il tasso di capitalizzazione presentando tutta una serie di ricostruzioni
matematiche e valutazioni da lui effettuate senza peraltro indicare un valore
definitivo. In particolare egli rimanda ad alcuni modelli di calcolo presenti
nel portale PMI della Segreteria di Stato dell'economia SECO nel sito internet
della Confederazione Svizzera www.kmu.admin.ch (stimare l'azienda e definirne
il prezzo) dove, tra l'altro, viene proposto anche il modello utilizzato
dall'Autorità fiscale con la seguente specifica: "più vicino alla realtà è
invece il metodo del valore medio a cui fanno riferimento le autorità fiscali
per calcolare il valore commerciale di imprese non quotate in borsa. Questo si
basa sul valore di rendimento degli ultimi due anni nonché sul valore reale (o
intrinseco) dell'impresa".
Il
valore dell'azione deve essere calcolato applicando le Istruzioni emanate dalla
Conferenza Svizzera delle Imposte (circolare no. 28 del 28 agosto 2008
concernente la valutazione dei titoli non quotati, consultabile al sito
www.csi-ssk.ch) in vigore dal 1 gennaio 2008, sulla base dei dati fiscalmente accertati.
Le Istruzioni concernenti la stima dei titoli non quotati valide ai fini
dell'imposta sulla sostanza, sono applicabili allorquando non esiste una
diversa possibilità per stabilirne il valore (quotazione di borsa o prezzo di
trapasso fra terze persone) ed hanno anche come scopo quello di utilizzare un
metodo di valutazione uniforme in tutta la Svizzera. Queste direttive sono
tuttora in vigore a livello federale e permettono di stabilire un valore
fiscale oltremodo prudenziale.
La
__________ SA, attiva nel commercio di frutta e verdura all'ingrosso, è stata
costituita nel corso del 2009 (prima chiusura contabile al 31.12.2010). La
società risulta pienamente operativa già a partire dalla sua costituzione, come
si può evincere dai conti annuali ( i ricavi nell'esercizio 2010 sono ammontanti
a Chf 28'201'009.- e nel 2011 a Chf 25’343'105.-).
Di
conseguenza, la valutazione della società, deve essere effettuata secondo la
cifra marginale 34 delle Istruzioni sopra citate (metodo di calcolo misto che
pondera due volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza) e secondo
la susseguente cifra marginale 35. Le modalità di definizione del tasso di
capitalizzazione sono descritte alla cifra marginale 10 e, più in dettaglio,
nel Commentario delle Istruzioni (pure esso consultabile al medesimo sito
internet).
Si
evidenzia inoltre, che la valutazione dei titoli viene effettuata ad un preciso
momento, considerando gli elementi degli anni precedenti e perciò indipendentemente
dall'andamento attuale del mercato, dalle aspettative e dal management futuri
(elementi questi, che avranno un influsso soltanto nella successiva
valutazione) e dalla facilità o meno (peraltro difficilmente quantificabile)
dell'alienazione del titolo.
Da
ultimo facciamo notare che la Camera di diritto tributario del tribunale
d'appello ha già avuto modo di esprimersi in merito al tema della valutazione
dei titoli non quotati (sentenze pubblicate) confermando integralmente, in situazioni
analoghe, il nostro modo di operare ritenendo irrilevanti contestazioni basate
sul modello di calcolo, tasso di capitalizzazione, voltatilità delle valute,
particolarità del mercato, fluttuazioni economiche, dipendenza dalla clientela,
ecc...
Per
quanto esposto sopra, le argomentazioni presentate dal reclamante non possono
essere condivise. Il valore delle azioni __________ SA viene tuttavia
rettificato in Fr. 20'300.- per titolo come da valutazione al 31.12.2011
effettuata dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche tenendo conto
che il risultato del 2010 è stato ridotto pro rata su base di 365 giorni invece
dei 541 giorni considerati in sede di tassazione.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
la valutazione delle azioni della __________ SA.
In primo
luogo, l’insorgente afferma di aspettarsi “la dimostrazione matematica, economica,
statistica (o quant’altro) che il tasso di capitalizzazione all’8,5% sia corretto
anche per la valutazione del valore commerciale della __________ SA”. Facendo
riferimento alle istruzioni applicate dall’autorità di tassazione, secondo cui
il premio per rischi del 7%, incluso nel tasso di capitalizzazione,
contemplerebbe tutti i rischi generali, si domanda a partire da quale soglia un
rischio passi da generale a particolare. Menziona poi, quali fattori di rischio
a suo avviso “particolari”, l’assenza di una polizza assicurativa a garanzia
degli scoperti, di un contratto di protezione giuridica e di una polizza a
copertura dei danni di trasporto.
In
secondo luogo, la ricorrente ritiene che le limitazioni della trasferibilità
delle azioni, previste dal contratto di sindacato, si ripercuotano sul valore
delle azioni. A tale proposito, aggiunge di aver già “trovato un accordo per la
cessione/vendita dei titoli valido anche nel caso in cui” uno dei due azionisti
non fosse più operativo: fr. 8'825.– per azione, al 31 dicembre 2011.
Secondo la
contribuente, il valore “corretto ed onesto” ammonterebbe a fr. 2'590.– per
azione.
Diritto
1. 1.1.
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili
tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è
valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41
cpv. 2 LT).
I titoli, che sono
regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del
mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45
cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di
partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo
conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2
LT).
1.2.
Per ciò che concerne i
titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono,
salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla
base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si
avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni della Conferenza
svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini
dell’imposta sulla sostanza” (circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non
costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto
intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si
tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e
doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne
all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF
64/2009 p. 910, consid. 5.1).
1.3.
Scopo delle Istruzioni è
quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla
sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure l’armonizzazione fra
i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14 cpv. 1 LAID, secondo cui
la sostanza è stimata al suo valore venale e, in tale
contesto, il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo
appropriato. Siccome quest’ultima disposizione lascia ai cantoni un ampio
margine di apprezzamento nella definizione dei criteri per la stima del valore
venale, le istruzioni limitano anche il suddetto margine di manovra lasciato ai
cantoni dalla legge (RF 64/2009 p. 910, consid.
5.2).
1.4.
Come si è
visto, le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati,
fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul
territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28,
n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del
diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo
valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente
delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in
conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il
Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto
a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il
paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono
evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr.
Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).
1.5.
Le Istruzioni sono quindi
state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale delle contribuzioni,
proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della
Confederazione.
Una diversa soluzione non
avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da
quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente
opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT n.
80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).
Considerandi
2.
2.1.
Conformemente
alle istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, l’autorità fiscale ha
stabilito il valore della partecipazione appartenente a RI 1 ponderando il valore
di reddito e quello di sostanza, a loro volta ricavati dal bilancio della __________
SA. Per quanto attiene al valore di reddito, è stato commisurato in fr.
2'694'566.–.
Una prima
censura della ricorrente si riferisce alla capitalizzazione del valore di reddito,
che a suo avviso non ha tenuto conto dei particolari rischi che la società deve
affrontare.
2.2
Preliminarmente,
si deve escludere che l’autorità fiscale abbia omesso di sottoporre alla
ricorrente il calcolo del valore delle azioni, come sostenuto nel ricorso.
Agli atti
figura infatti copia di una lettera del 1° febbraio 2013, con cui l’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche inviava al consiglio di amministrazione
della __________ SA il calcolo dettagliato del valore delle azioni al 31
dicembre 2011.
Dalla
copia di un ulteriore scritto, risulta che il calcolo dettagliato è stato
nuovamente inviato agli amministratori il 28 aprile 2014.
2.3
Per
determinare il valore di reddito, l’Ufficio di tassazione ha considerato gli
utili dei due ultimi esercizi, che erano anche i primi, essendo la società
stata costituita nel corso del 2009. L’utile medio (fr. 229'038.18) è stato
capitalizzato all’8,5%. Quest’ultimo tasso si compone del tasso swap CHF
a 5 anni (1,50%) e del tasso fisso per rischi (7%). Così si giunge all’importo
di fr. 2'694'566.80, che, raddoppiato, è stato ponderato con il valore di
sostanza (fr. 707'522.–), per determinare il valore aziendale (fr.
2'032'218,53) e quello della singola azione (fr. 20'300.–).
2.4
Come già
accennato, le Istruzioni prevedono che il tasso di capitalizzazione sia
composto dal tasso d’interesse di investimenti senza rischio e da un premio per
rischi fissi (Istruzioni, n. 10.1). Il tasso d’interesse di investimenti senza
rischio corrisponde alla media del tasso di riferimento swap CHF a
cinque anni calcolato sulla base trimestrale del periodo fiscale, arrotondato
al mezzo per cento superiore (Istruzioni, n. 10.2). Il premio per rischi, al
tasso fisso del 7%, tiene conto dei rischi generali dell’impresa e della
negoziabilità limitata dei suoi titoli (Istruzioni, n. 10.3).
Il
“premio di rischio” tiene conto dei rischi inerenti l’attività dell’impresa,
legati alla concorrenza, al settore, alla qualità della direzione, alla
composizione del personale, all’eventuale insolvenza di clienti importanti o
ancora a problemi dipendenti da potenziali successioni (Gerhard, Evaluation d’entreprise – Pertinence pour le conseiller
juridique, in: Ojha [a cura di], Aspects pratiques du droit de
l’entreprise, Losanna 2010, p. 35).
2.5
Il tasso
di capitalizzazione previsto dalle Istruzioni del 2008 è più elevato di quello
risultante dalla versione precedente. Infatti, le Istruzioni del 1995
consentivano una deduzione del 30% dall’utile netto, per tener conto dei rischi
generali dell’impresa.
Il tasso
di capitalizzazione era invece determinato in base al rendimento medio dei crediti industriali o bancari svizzeri del mese di dicembre del periodo fiscale corrispondente,
aumentato di un punto. L’aumento di un punto serviva a compensare gli svantaggi
dipendenti dai vincoli di capitale a lungo termine e dalla maggiore difficoltà di vendere azioni non quotate (Jost,
Die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert und die Vermögenssteuer, in ASA 44
p. 356).
In
pratica e in generale, il tasso di capitalizzazione applicato dalle autorità
fiscali cantonali si situava al 6% ed era considerato troppo basso dagli
ambienti economici (Sansonetti/Mendes de
Leon, Estimation des sociétés non cotées – Changements et continuité, ST
2009, p. 362).
Il tasso
di capitalizzazione previsto dalle nuove Istruzioni, in considerazione del premio
di rischio fisso del 7%, comporta un valore di reddito inferiore rispetto a
quello stabilito con i criteri precedenti (cfr. Widrig/Schneller/Wigger,
Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert – Bewertungstechnische und steuerliche
Analyse der überarbeiteten Wegleitung der SSK, ST 2009, p. 366; il calcolo si
basa tuttavia su un tasso di capitalizzazione di base del 3,5%, applicabile nel
2008).
2.6
Vigenti
ancora le Istruzioni precedenti, la giurisprudenza ammetteva che ci si potesse
discostare dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie facessero apparire compromessi la continuazione e lo sviluppo di un’impresa,
mentre escludeva delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12 p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non erano ritenute sufficienti (RF 1994 p. 548 consid. 4d).
2.7
Nella
fattispecie, la ricorrente ritiene che il tasso di capitalizzazione dovrebbe
essere aumentato per tener conto di fattori di rischio “particolari”, quali
l’assenza di una polizza assicurativa a garanzia degli scoperti, di un contratto
di protezione giuridica e di una polizza a copertura dei danni di trasporto.
Ora, come
rilevato, la Conferenza svizzera delle imposte ha tuttavia optato per un
sistema semplificato che consiste nell’aggiungere al tasso d’interesse per
investimenti senza rischio un premio di rischio fisso del 7%. Non si tiene
conto, in tal modo, delle particolarità specifiche della singola impresa (Widrig/Schneller/Wigger, op. cit., p.
366).
Le circostanze
addotte dalla ricorrente non costituiscono del resto fattori di rischio
eccezionali, ma piuttosto semplici imprevisti che sono propri di ogni attività
d’impresa. Il fatto che si tratti anche di rischi che potrebbero essere
assicurati, non implica ancora che giustifichino una deroga alle regole sulla
stima delle azioni non quotate. Non si vede, in particolare, su quale base la
contribuente possa pretendere di ridurre l’utile, a partire dal quale si
stabilisce il valore di reddito, deducendo dei premi assicurativi che non sono
stati pagati.
3.
3.1.
Un’ulteriore
censura si riferisce alla mancata considerazione, nella stima del valore della
partecipazione, delle limitazioni della trasferibilità delle azioni convenute
dagli azionisti.
Come
ricordato in narrativa, infatti, i soci hanno sottoscritto un contratto di sindacato
azionario, secondo cui la cessione delle azioni è subordinata all’accettazione
del consiglio d’amministrazione. Fra i motivi per cui quest’ultimo può
rifiutare il trasferimento, “vi è pure quello concernente la composizione della
cerchia degli azionisti”, che “deve essere sempre composta solo da persone
attive professionalmente nella società e/o in grado di essere operative nella
medesima”.
3.2
Ora, le
Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte prevedono espressamente che
la stima dei titoli non sia influenzata dai contratti di diritto privato, come
per esempio le convenzioni di azionisti che impediscono la trasmissibilità dei
titoli (Istruzioni cit., n. 61.2).
Facendo
riferimento alla giurisprudenza di autorità giudiziarie dei cantoni Argovia e
Zurigo, il commentario delle Istruzioni sottolinea che le convenzioni fra gli
azionisti non hanno alcuna influenza sul valore intrinseco della società nel
suo insieme e dunque sul valore determinante ai fini dell’imposta sulla
sostanza, tanto più che simili accordi possono essere sciolti in ogni momento
mediante un contratto in tal senso. Si tratta del resto di impegni che le parti
hanno assunto volontariamente (cfr. Commentario 2013 delle Istruzioni del 28
agosto 2008, p. 5; v. anche: Sramek,
in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 50, p. 826).
I criteri
di determinazione del prezzo di una partecipazione, previsti da un contratto di
sindacato azionario, che comporterebbero una valutazione nettamente inferiore
rispetto al valore stabilito conformemente alle Istruzioni, non possono dunque
essere presi in considerazione (sentenza del Tribunale amministrativo del
Canton Zurigo del 14 maggio 2008, n. SB.2007.00097, consid. 3.3).
3.3
Secondo la
ricorrente, i soci avrebbero già trovato un accordo circa il prezzo di cessione
delle azioni per il caso in cui uno dei due non fosse più “operativo”. Il
valore sarebbe stato stabilito in fr. 8'825.– per azione.
Per le ragioni
già illustrate, tale valutazione non può essere considerata ai fini
dell’imposizione della sostanza. Il calcolo si fonda del resto sul solo valore
di sostanza e non considera minimamente il valore di reddito della società.
4.
Per le ragioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia
e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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