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Decisione

80.2014.122

Procedura: ricorso, legittimazione, utile nullo, contestazione della misura della perdita subita, nessun interesse attuale

12 settembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 è una società, costituita il 9 agosto 2004, il cui scopo consiste

nell’esercizio di una lavanderia.

Negli

esercizi 2005, 2006 e 2007, la contribuente ha dichiarato una perdita di, rispettivamente,

fr. 122'983.61 nel 2005,

fr. 42'598.– nel 2006 e fr. 49’927.– nel 2007.

B. L’RS

1 (UTPG) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2005 (per il periodo

dal 31 agosto 2004 al 31 dicembre 2005), 2006 e 2007 con tre decisioni del 9

luglio 2009. L’utile imponibile è stato commisurato, rispettivamente, in fr. 16'000.–

per il 2005, in fr. 15'000.– per il 2006 e in fr. 1'500.– per il 2007. Rispetto

alle dichiarazioni presentate, l’autorità fiscale ha ripreso gli interessi

passivi su un prestito non riconosciuto ed ha intrapreso un adeguamento

dell’utile lordo in base ai coefficienti d’esperienza per le aziende del ramo.

C. La

contribuente ha impugnato le suddette decisioni, con reclami del 28 luglio

2009, contestando sia la ripresa degli interessi passivi sia l’adeguamento

dell’utile.

L’11

dicembre 2013 l’autorità fiscale ha proceduto ad un’ispezione contabile presso

gli uffici della RA 1, sua rappresentante fiscale.

Con tre

decisioni del 10 aprile 2014, l’UTPG ha parzialmente accolto i reclami della RI

1. In tutti e tre i periodi fiscali, l’utile imponibile è stato commisurato in

zero franchi. Da un lato, l’autorità di tassazione ha rinunciato alla ripresa

degli interessi passivi; dall’altro, ha tuttavia confermato l’adeguamento

dell’utile in base ai coefficienti d’esperienza, rilevando che la verifica

intrapresa aveva confermato l’esistenza di problemi nella tenuta della cassa.

Le tre decisioni hanno commisurato la perdita d’esercizio computabile sugli

esercizi futuri, rispettivamente, in fr. 58'090.– per l’esercizio 2005, in fr. 68'171.– per il 2006 ed in fr. 87'679.– per il 2007.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta

l’adeguamento dell’utile deciso dall’autorità di tassazione.

Nelle

sue osservazioni del 4 giugno 2014, l’UTPG ha proposto di respingere il ricorso.

Diritto

1. 1.1.

Deve essere

preliminarmente verificata la ricevibilità del ricorso, interposto dalla

contribuente contro tre decisioni che hanno commisurato l’utile imponibile in

zero franchi.

1.2

Dall’utile

netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti

il periodo fiscale, in quanto non se ne sia potuto tener conto per il calcolo

dell’utile netto imponibile di quegli anni (art. 75 cpv. 1 LT; art. 67 cpv. 1

LIFD).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale in applicazione dell’art. 67 LIFD, una tassazione in

materia di imposte dirette acquista l’autorità di cosa giudicata solo per il

periodo fiscale in questione; le circostanze di fatto e di diritto possono essere

valutate in modo diverso in occasione di un ulteriore periodo fiscale. Esse assumono

la semplice qualifica di motivi che come tali non godono dell’autorità di cosa

giudicata sostanziale (cfr. la sentenza 2A.370/2004 dell’11 novembre 2005, in ASA 77 p. 257, consid. 4.2). In particolare, quando un contribuente riceve

una decisione di tassazione che stabilisce un utile nullo, con la conseguenza

che non vi è alcun debito d’imposta, l’ammontare delle perdite che hanno

portato a stabilire l’utile nullo costituisce unicamente un motivo della

decisione di tassazione, sicché tale importo non beneficia della forza di cosa

giudicata sostanziale. Nella misura in cui un contribuente auspica che

l’ammontare della perdita da riportare sul periodo fiscale successivo sia

oggetto di una decisione secondo l’art. 67 LIFD, gli manca un interesse attuale

degno di tutela (sentenze 2C_973/2012 e 2C_974/2012 del 4

ottobre 2013, in RDAF 2014 II p. 34 = RF 69/204 p. 65, consid. 4.2;2C_91/2012

del 17

agosto 2012, in RF 68/2013 p. 158, consid. 1.3.3 e giurisprudenza citata;2A.192/2000 del 9 maggio 2001, in StE 2001 B 96.11 n. 6, consid. 1b/bb, 1b/cc et 3).

Ciò

implica che il riporto delle perdite deve essere esaminato nel momento in cui è

domandato, in particolare in occasione della tassazione dei periodi fiscali

successivi. Inversamente, se in procedura ordinaria o in procedura di

tassazione per apprezzamento un contribuente è stato tassato su un utile netto

positivo e tale tassazione diventa definitiva, le perdite degli esercizi

compresi nel periodo di calcolo e le perdite riportate dagli esercizi precedenti

non possono più essere compensate nei periodi fiscali successivi (RDAF 2014 II

p. 34 = RF 69/204 p. 65, consid. 4.2, con riferimento alle sentenze:2C_240/2011

dell’8 aprile 2011, in RF 66/2011 679, consid. 2;2C_220/2009 del 10 agosto

2009 consid. 8.1 e riferimenti citati).

1.3.

Alla luce della

giurisprudenza citata, il ricorso si rivela irricevibile. La ricorrente, il cui

utile imponibile in tutti e tre i periodi fiscali litigiosi è stato stabilito

in zero franchi, non ha un interesse attuale degno di tutela a contestare le

relative decisioni. L’insorgente potrà chiedere che le perdite dei periodi

fiscali litigiosi siano aumentate, nel momento in cui gli sarà notificata una

tassazione su un utile positivo.

Considerandi

2.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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