80.2014.122
Procedura: ricorso, legittimazione, utile nullo, contestazione della misura della perdita subita, nessun interesse attuale
12 settembre 2014Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2014.122
Data decisione, Autorità:
12.09.2014, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, legittimazione, utile nullo, contestazione della misura della perdita subita, nessun interesse attuale
RICORSO
art. 67 cpv. 1 LIFD
art. 75 cpv. 1 LT
art. 227 LT
Incarti n.
80.2014.122
80.2014.224
Lugano
12 settembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 maggio 2014 contro la decisione del 10
aprile 2014 in materia di IC e IFD 2005, 2006, e 2007.
Fatti
A. La RI
1 è una società, costituita il 9 agosto 2004, il cui scopo consiste
nell’esercizio di una lavanderia.
Negli
esercizi 2005, 2006 e 2007, la contribuente ha dichiarato una perdita di, rispettivamente,
fr. 122'983.61 nel 2005,
fr. 42'598.– nel 2006 e fr. 49’927.– nel 2007.
B. L’RS
1 (UTPG) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2005 (per il periodo
dal 31 agosto 2004 al 31 dicembre 2005), 2006 e 2007 con tre decisioni del 9
luglio 2009. L’utile imponibile è stato commisurato, rispettivamente, in fr. 16'000.–
per il 2005, in fr. 15'000.– per il 2006 e in fr. 1'500.– per il 2007. Rispetto
alle dichiarazioni presentate, l’autorità fiscale ha ripreso gli interessi
passivi su un prestito non riconosciuto ed ha intrapreso un adeguamento
dell’utile lordo in base ai coefficienti d’esperienza per le aziende del ramo.
C. La
contribuente ha impugnato le suddette decisioni, con reclami del 28 luglio
2009, contestando sia la ripresa degli interessi passivi sia l’adeguamento
dell’utile.
L’11
dicembre 2013 l’autorità fiscale ha proceduto ad un’ispezione contabile presso
gli uffici della RA 1, sua rappresentante fiscale.
Con tre
decisioni del 10 aprile 2014, l’UTPG ha parzialmente accolto i reclami della RI
1. In tutti e tre i periodi fiscali, l’utile imponibile è stato commisurato in
zero franchi. Da un lato, l’autorità di tassazione ha rinunciato alla ripresa
degli interessi passivi; dall’altro, ha tuttavia confermato l’adeguamento
dell’utile in base ai coefficienti d’esperienza, rilevando che la verifica
intrapresa aveva confermato l’esistenza di problemi nella tenuta della cassa.
Le tre decisioni hanno commisurato la perdita d’esercizio computabile sugli
esercizi futuri, rispettivamente, in fr. 58'090.– per l’esercizio 2005, in fr. 68'171.– per il 2006 ed in fr. 87'679.– per il 2007.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta
l’adeguamento dell’utile deciso dall’autorità di tassazione.
Nelle
sue osservazioni del 4 giugno 2014, l’UTPG ha proposto di respingere il ricorso.
Diritto
1. 1.1.
Deve essere
preliminarmente verificata la ricevibilità del ricorso, interposto dalla
contribuente contro tre decisioni che hanno commisurato l’utile imponibile in
zero franchi.
1.2
Dall’utile
netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti
il periodo fiscale, in quanto non se ne sia potuto tener conto per il calcolo
dell’utile netto imponibile di quegli anni (art. 75 cpv. 1 LT; art. 67 cpv. 1
LIFD).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale in applicazione dell’art. 67 LIFD, una tassazione in
materia di imposte dirette acquista l’autorità di cosa giudicata solo per il
periodo fiscale in questione; le circostanze di fatto e di diritto possono essere
valutate in modo diverso in occasione di un ulteriore periodo fiscale. Esse assumono
la semplice qualifica di motivi che come tali non godono dell’autorità di cosa
giudicata sostanziale (cfr. la sentenza 2A.370/2004 dell’11 novembre 2005, in ASA 77 p. 257, consid. 4.2). In particolare, quando un contribuente riceve
una decisione di tassazione che stabilisce un utile nullo, con la conseguenza
che non vi è alcun debito d’imposta, l’ammontare delle perdite che hanno
portato a stabilire l’utile nullo costituisce unicamente un motivo della
decisione di tassazione, sicché tale importo non beneficia della forza di cosa
giudicata sostanziale. Nella misura in cui un contribuente auspica che
l’ammontare della perdita da riportare sul periodo fiscale successivo sia
oggetto di una decisione secondo l’art. 67 LIFD, gli manca un interesse attuale
degno di tutela (sentenze 2C_973/2012 e 2C_974/2012 del 4
ottobre 2013, in RDAF 2014 II p. 34 = RF 69/204 p. 65, consid. 4.2;2C_91/2012
del 17
agosto 2012, in RF 68/2013 p. 158, consid. 1.3.3 e giurisprudenza citata;2A.192/2000 del 9 maggio 2001, in StE 2001 B 96.11 n. 6, consid. 1b/bb, 1b/cc et 3).
Ciò
implica che il riporto delle perdite deve essere esaminato nel momento in cui è
domandato, in particolare in occasione della tassazione dei periodi fiscali
successivi. Inversamente, se in procedura ordinaria o in procedura di
tassazione per apprezzamento un contribuente è stato tassato su un utile netto
positivo e tale tassazione diventa definitiva, le perdite degli esercizi
compresi nel periodo di calcolo e le perdite riportate dagli esercizi precedenti
non possono più essere compensate nei periodi fiscali successivi (RDAF 2014 II
p. 34 = RF 69/204 p. 65, consid. 4.2, con riferimento alle sentenze:2C_240/2011
dell’8 aprile 2011, in RF 66/2011 679, consid. 2;2C_220/2009 del 10 agosto
2009 consid. 8.1 e riferimenti citati).
1.3.
Alla luce della
giurisprudenza citata, il ricorso si rivela irricevibile. La ricorrente, il cui
utile imponibile in tutti e tre i periodi fiscali litigiosi è stato stabilito
in zero franchi, non ha un interesse attuale degno di tutela a contestare le
relative decisioni. L’insorgente potrà chiedere che le perdite dei periodi
fiscali litigiosi siano aumentate, nel momento in cui gli sarà notificata una
tassazione su un utile positivo.
Considerandi
2.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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