80.2014.125
Reddito della sostanza mobiliare: dividendi, rinuncia di un azionista a favore dell’altro, attribuzione del reddito al primo, non elusione fiscale
20 marzo 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.125
80.2014.126
Lugano
20 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi e Flavio Amadò, giudice supplente
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 maggio 2014 contro la decisione del 25 aprile 2014 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. __________ , nato il
30 maggio 1932, coniugato con RI 2, nata il 25 giugno 1931, entrambi
pensionati, sono stati imponibili illimitatamente in Ticino sino al periodo
fiscale 2009 compreso. Dal 2010 si sono trasferiti nel Canton __________, e da
allora sono rimasti imponibili in Ticino limitatamente alla loro sostanza immobiliare.
Nella sostanza dei ricorrenti indicata nella dichiarazione di imposte 2009, figurano
anche due partecipazioni nelle società __________ AG, __________, e __________
AG, __________, di cui RI 1 era azionista nella misura del 50%. Il rimanente
50% del capitale azionario era di proprietà del loro figlio __________,
domiciliato nel Canton __________.
Quali redditi nella
dichiarazione fiscale 2009 i contribuenti indicavano di aver conseguito, oltre
a rendite AVS/AI per complessivi CHF 44'268.- , proventi da attività accessorie
per CHF 8'000.-, un reddito da sostanza immobiliare per CHF 1'285'016.-, ed un
reddito da sostanza mobiliare pari a CHF 75'525.-.
B. Notificando ai
coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2009, con decisioni del 7 settembre
2011 l’RS 1 commisurava il reddito imponibile per l’IC in CHF 2'761'500.--, ed
il reddito imponibile per l’IFD in CHF 3'194'100.--. Rispetto alla
dichiarazione, l’Autorità fiscale aveva aggiunto al reddito dei contribuenti
quali “reddito titoli e capitali”, dividendi erogati direttamente al figlio nel
2009 dalla __________ AG, nella misura di CHF 2'000'000.—, e dalla __________
AG, nella misura di CHF 500'000.—. Nello specifico il figlio aveva ricevuto nel
2009 complessivamente dalle due predette società CHF 5'000'000.— quali
dividendi. Metà di tale importo (CHF 2'000'000.— relativo ad __________ AG, e
CHF 500'000.— relativo a __________ AG) era stato tuttavia aggiunto dall’Ufficio
di tassazione al reddito imponibile dei contribuenti, in funzione della
partecipazione pari al 50% di RI 1 al capitale azionario delle due società.
C. I contribuenti
impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 12 settembre 2011,
contestando la ripresa, nella loro partita fiscale personale, di parte dei dividendi
distribuiti dalle società __________ AG e __________ AG (per totali CHF
5'000'000.-) al loro figlio __________. Essi postulavano conseguentemente la riduzione
del loro reddito imponibile nella misura di CHF 2'500'000.- per l’IC, e CHF
2'100'000.- per l’IFD, in quanto non avevano incassato nel 2009 alcun dividendo.
In base al principio di realizzazione i ricorrenti ritenevano quindi che non si
sarebbero dovuti considerare tali importi nel loro reddito imponibile.
D. Con decisione del 25
aprile 2014, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti,
confermando integralmente le decisioni di tassazione in merito al computo,
quale reddito imponibile da sostanza mobiliare dei contribuenti, anche della
metà dei dividendi versati al figlio dalle predette società. L’Ufficio di tassazione,
nelle proprie motivazioni, ravvisava un comportamento inusuale degli azionisti
costituente un’elusione fiscale, nell’aver essi deciso, con decisioni assembleari,
di distribuire nel 2009 i dividenti 2007 e 2008 ammontanti complessivamente a
CHF 5'000'000.- unicamente al figlio __________. Questa decisione dei due unici
azionisti, entrambi al 50%, sarebbe stata dettata unicamente dalla loro volontà
di avantaggiarsi degli sgravi fiscali per partecipazioni qualificate in vigore
nel 2009 nel Canton __________.
E. I coniugi RI 1 e RI 2
si aggravano ora contro le suddette decisioni, con tempestivo ricorso alla
Camera di diritto tributario, postulando l’annullamento delle decisioni di
tassazione IC e IFD per il periodo 2009, e riemissione delle stesse deducendo
dall’imponibile dei contribuenti la somma di CHF 2'500'000.- per l’IC e CHF
2'100.000.- per l’IFD (e conseguenti modifiche su patrimonio imponibile e riparto).
I ricorrenti contestano il carattere inusuale dell’operazione, e di riflesso
l’elusione fiscale, adducendo sia la liceità da un profilo civilistico di
distribuzioni di dividendi asimmetriche, sia la legittimità dei motivi per i
quali gli azionisti padre e figlio hanno adottato le relative delibere assembleari.
In particolare su quest’ultimo aspetto i ricorrenti non ritengono esservi nulla
di inusuale nel volere un padre favorire il proprio figlio nell’attribuzione
diretta di dividendi, poi nella fattispecie asseritamente utilizzati dal figlio
per acquistare una propria casa. Inoltre da un profilo fiscale non si sarebbe
realizzato alcun risparmio a livello di IFD, e quindi nel complesso alcun
risparmio fiscale particolarmente rilevante. In questo senso non sarebbero
quindi integrate le condizioni restrittive previste da dottrina e giurisprudenza
per ammettere un’elusione fiscale, ed anzi le decisioni impugnate lederebbero
il divieto della doppia imposizione previsto dall’art. 127 cpv. 3 Cost., avendo
il Cantone __________ già tassato i medesimi redditi del medesimo periodo
fiscale in capo al figlio __________. Infine, nella denegata ipotesi in cui il
gravame non dovesse trovare accoglimento, il Cantone Ticino dovrebbe anche
riconoscere la restituzione dell’imposta preventiva su questi stessi dividendi
per un totale di CHF 1'750'000.-.
F. L’Ufficio
circondariale di tassazione di __________ e la Divisione delle contribuzioni
Ufficio giuridico non hanno presentato osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli art. 20 cpv. 1
lett. c LIFD ed art. 19 cpv. 1 lett. c LT, sono imponibili i
redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le
eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti
da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti
gratuiti del valore nominale, ecc.).
Il 1° gennaio 2009 è
entrato in vigore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD (introdotto dalla legge
del 23 marzo 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese), secondo cui
i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le
prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a
garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese
le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono
imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione
rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una
società di capitali o di una società cooperativa.
Sempre il 1° gennaio 2009
è entrata in vigore anche la seconda frase dell’art. 7 cpv. 1 LAID, che prevede
che, in caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e
prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere,
che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di
una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni
qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di
società e titolari di quote.
Nel Canton Ticino, solo dal
1° gennaio 2010 è in vigore l’art. 19 cpv. 1bis LT, che, come la
corrispondente disposizione della LIFD, stabilisce che i dividendi,
le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia
limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni
gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in
ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano
almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di
capitali o di una società cooperativa.
1.2
Dal profilo dei criteri
per la determinazione dei dividendi di società anonime, gli stessi sono innanzitutto
basati sull’art. 660 CO, norma che prevede che ogni azionista ha diritto ad una
quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio destinati per legge e
statuti ad essere ripartiti tra azionisti, fatti salvi i privilegi accordati
dallo statuto a determinate categorie di azioni. Affinché si possa procedere al
versamento di dividendi è comunque necessaria una delibera dell’assemblea
generale degli azionisti (Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 79 ad art. 20 LIFD).
L’art. 660 CO costituisce
una delle concretizzazioni della garanzia della parità di trattamento degli
azionisti, istituto fondamentale del diritto societario svizzero (Huguenin-Jacobs, Das Gleichbehandlungsprinzip
im Aktienrecht, Zurigo 1994, pag. 5, 24 s., 37 s.). A sua volta la garanzia
della parità di trattamento rappresenta una delle possibili concretizzazioni
del principio della buona fede (art. 2 CCS) in diritto societario svizzero (DTF
102 II 265 ss.). Anche alla lente di tale garanzia, trattamenti differenziati
degli azionisti restano leciti, purché non siano arbitrari, e costituiscano un
mezzo appropriato per perseguire uno scopo giustificato. Se tali criteri sono
rispettati, la garanzia della parità di trattamento degli azionisti non
comporta necessariamente la realizzazione di condizioni economiche uguali per
tutti gli azionisti (DTF 117 II 290, consid. 6 b- bb, ed ulteriori riferimenti).
Affinché una disparità di
trattamento possa rappresentare un mezzo adeguato per perseguire uno scopo
giustificato, occorre innanzitutto che quanto perseguito rappresenti uno scopo
della società, non dei soli azionisti (DTF 99 II 55 ss., consid. 2; DTF 95 II
157 ss., consid. 9 a; DTF 91 II 298 ss., consid. 2), esigenza peraltro in
coerenza con l’essenza della societa anonima di diritto svizzero, concepita
come società di capitali, entità organizzata finalizzata al perseguimento di
uno scopo nel tempo, ed indipendente dai propri azionisi o direttori pro tempore
(Huguenin-Jacobs, op. cit., pag.
16 s.).
1.3.
La
garanzia della parità di trattamento applicata alla definizione dei dividendi societari,
comporta che ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili
risultanti dal bilancio, a meno che legge o statuto non dispongano altrimenti e
limitino tale diritto (art. 660 cpv. 1 CO; DTF 99 II 55 ss., consid. 3; Neuhaus/ Blättler,
Obligationenrecht II, Basilea 2012, art. 660, n. 17; Chenaux, Commentaire romand, Code des Obligations II, Basilea
2008, art. 660 – 661 CO, n. 23). Tale garanzia
deve essere rispettata sia dal Consiglio d’amministrazione (art. 717 cpv. 2 CO)
sia dall’assemblea degli azionisti (Chenaux,
op. cit., art. 660-661, n. 23; cfr. anche la regola generale applicabile ad
ogni delibera assembleare prevista all’art. 706 cpv. 2 n. 3 CO).
Per
la definizione della quota proporzionale degli utili distribuibili garantita dall’art.
660 CO ad ogni azionista, l’art. 661 CO prevede che, salvo diversa disposizione
dello statuto, le quote degli utili netti e d’avanzo della liquidazione devono
essere calcolate in proporzione dei versamenti eseguiti sul capitale azionario.
Il
Tribunale federale ha già sancito che solo norme statutarie possono
permettere di derogare ai criteri di ripartizione dell’utile previsto dall’art.
660 cpv. 1 CO (DTF 99 II 55 ss., consid. 3); a loro volta le eventuali
disposizioni statutarie possono prevedere, quali eccezioni alla garanzia della
parità di trattamento ed ai criteri di ripartizione previsti dagli art. 660-661
CO, unicamente le forme particolari di partecipazione, rispettivamente di ripartizione
degli utili in deroga alla regola dell’art. 661 CO, previsti dal Codice delle
Obbligazioni, ovvero sia azioni privilegiate (art. 654 CO), buoni di
partecipazione (art. 656a CO) o vantaggi speciali (art. 628 cpv. 3 CO) (Böckli, Schweizer Aktienrecht, Zurigo
2009, § 12 n. 510, p. 1510; Huguenin-Jacobs,
op. cit., pag. 78 s.). In altre parole, quali sole eccezioni alla garanzia
della parità di trattamento degli azionisti in punto alla determinazione dei
dividendi, sono quindi ammissibili solo i privilegi in punto alla ripartizione
degli utili previsi dalla legge, necessariamente da prevedersi negli statuti
(art. 627 n. 9 CO), e quindi soggetti alle norme sulla pubblicità previste
dagli art. 647 CO, 43 cpv. 1 lit. b ORC e art. 930 CO, a tutela di azionisti (Chenaux, op. cit., art. 654-656, n. 3 s.)
attuali e futuri della società, il tutto a ulteriore tutela del diritto al
dividendo, parte della struttura fondamentale della società anonima di diritto
svizzero (Böckli, op. cit., § 12
n. 511, p. 1510 s.).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie è incontestato che le assemblee degli azionisti della __________ AG
e della __________ AG hanno deliberato, in data 30 giugno 2008 rispettivamente
31.
luglio 2009, a favore esclusivamente di __________, dividendi per totali CHF
5'000'000.–, esigibili dal 15 settembre 2009 e dal 15 novembre 2009 (cfr. ricorso
21.
maggio 2014, p. 3, e doc. 5 – 7).
Per
rapporto alle predette delibere, dai documenti agli atti non si evince quali
siano state le proposte sull’impiego dell’utile (e relative finalità) fatte dal
consiglio d’amministrazione delle due società agli azionisti (previsti per
legge e dall’art. 6 dello statuto di __________ AG e dall’art. 7 dello statuto
di __________ AG, doc. 3 e 4). La questione è comunque superata in quanto sono
gli stessi ricorrenti ad indicare che le delibere assembleari, adottate dagli
azionisti incluso il sig. RI 1, sono basate sulla decisione di quest’ultimo di
rinunciare alla parte di dividendi spettante alle proprie azioni in favore del
figlio __________ (ricorso 21 maggio 2014, p. 3). Per il rimanente, gli statuti
versati agli atti (doc. 3 e 4 allegati al ricorso 21 maggio 2014) non prevedono
espressamente una ripartizione dei dividendi diversa dal criterio fissato dagli
art. 660 e 661 CO, ripartizione che avrebbe comunque dovuto a sua volta basarsi
sulle forme di ripartizione degli utili previste dal codice delle obbligazioni in
deroga alla regola dell’art. 661 CO (DTF 99 II 55 ss, consid. 3; Böckli,
Schweizer Aktienrecht, Zurigo 2009, § 12 n. 510, p. 1510; Huguenin-Jacobs, op. cit., p. 78 s.).
2.2
Da
quanto precede, e contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti (ricorso 21
maggio 2014, punto 2.2.2, p. 4), le condizioni richieste dal diritto societario
per ammettere nella fattispecie un trattamento asimmetrico degli azionisti in
punto all’attribuzione dei dividendi, non sono state adempiute. Oltre a non
trovare alcuna base statutaria, nella fattispecie le delibere assembleari
prevedenti l’attribuzione diretta di tutto il dividendo ad un solo azionista
(doc. 5, 6 e 7), non sono state giustificate da uno scopo societario, ma
unicamente dall’intenzione di uno dei due azionisti pro tempore delle
predette società, di fare beneficiare l’altro azionista della parte dei
dividendi spettante alle proprie azioni (vedi esplcitamente ricorso 21 maggio
2014, p. 3 e 6 s.). Nessun obbiettivo societario viene perseguito, né peraltro
lo hanno anche solo asserito i ricorrenti. Le norme previste a garanzia della
parità di trattamento degli azionisti, a loro volta componenti fondamentali
della struttura fondamentale della società anonima di diritto svizzero (Böckli, op. cit., § 12 n. 511, p. 1510
s.), sono state quindi disattese nella fattispecie.
2.3
Ne
consegue che la metà dei dividendi erogati nel periodo fiscale litigioso devono
essere attribuiti al ricorrente, cui spettavano secondo il diritto commerciale.
È irrilevante, ai fini del loro assoggettamento all’imposta sul reddito la
circostanza che in seguito l’intero importo sia stato donato al figlio.
I ricorrenti stessi spiegano
che RI 1 ha deciso di esercitare i propri diritti di voto nelle assemblee degli
azionisti del 2008 e 2009 in modo da permettere l‘adozione di delibere
assembleari prevedenti l’attribuzione ad un solo azionista dell’intero utile
distribuibile: dal profilo economico viene esclusivamente perseguito lo
scopo di permettere ad un azionista di attribuire, ad un altro azionista, la
quota di dividendi spettante al primo in base agli usuali criteri di
ripartizione dell’utile, con l’esclusivo obiettivo, per il primo azionista, di
farne beneficiare il secondo azionista (cfr. ricorso 21 maggio 2014, p. 3 e 6
ss.).
Stante
la chiarezza dell’obbiettivo, da quanto precede risulta che l’adozione delle
delibere assembleari in parola, contrarie al diritto societario, è del tutto
ancillare allo scopo economico perseguito, che consiste nel fare una donazione
al figlio, e non riveste alcuna valenza autonoma dal predetto scopo.
Si
deve d’altronde escludere che l’azionista e contribuente RI 1 abbia rinunciato,
nei confronti delle due società, al diritto al dividendo “spettante alle
proprie azioni” (ricorso 21 maggio 2014, p. 3). Per una valida rinuncia, infatti,
i competenti organi delle due società avrebbero dovuto contestualmente accettare
tale rinuncia ex art. 115 CO, ed organo competente sarebbe stata la stessa
assemblea degli azionisti (sentenza del Tribunale federale 2C_115/2007 dell’11
febbraio 2008, consid. 5.1). RI 1 non vi ha tuttavia minimamente rinunciato,
circostanza chiara in quanto sono gli stessi ricorrenti a dichiarare che voluta
era una donazione a favore del figlio del diritto al dividendo di RI 1 nei
confronti delle società (ricorso 21 maggio 2014, p. 3, p. 6 s.).
2.4
Per
quanto precede non occorre quindi ulteriormente analizzare se in diritto societario
le delibere in parola sono nulle ex art. 706b CO (seguendo parte della
dottrina, Böckli, op. cit., § 12
n. 511, p. 1510 s.) od annullabili ex art. 706 CO, ritenuto comunque che,
coerentemente con lo scopo perseguito, RI 1 non ha postulato il riconoscimento
giudiziale della nullità né l’annullamento delle delibere assembleari.
2.5
L’autorità
di tassazione ha ravvisato, nella scelta degli azionisti, un tentativo di
elusione fiscale, soprattutto alla luce della circostanza che, nel periodo
fiscale in discussione, nel Canton Lucerna, dove è domiciliato il figlio dei
ricorrenti, era già in vigore una disposizione che prevede l’imposizione
attenuata dei dividendi. Considerata la circostanza che, conformemente al diritto
commerciale, al ricorrente deve essere attribuita la metà dei dividendi
deliberati dalle società di cui egli è azionista, non è tuttavia necessario
ricorrere al particolare costrutto giuridico dell’elusione d’imposta ed
esprimere considerazioni al riguardo (cfr. la sentenza del Tribunale federale
del 9 gennaio 2008, n.2C_292/2007, in RtiD
II-2008 n. 19t, consid. 2.2, con riferimento a: Locher,
Rechtsmissbrauchsüberlegungen im Recht der direkten
Steuern, in: ASA 75 p. 675 ss., in
particolare p. 678 ss.).
3.
3.1.
Per quanto riguarda la
commisurazione del reddito imponibile nel periodo fiscale litigioso, si è già
ricordato che i dividendi sono stati deliberati alle date seguenti:
esercizio
assemblea
scadenza
importo
__________ AG
2007.
30.6.2008
15.09.2009
1'000’000
__________ AG
2007.
30.6.2008
15.09.2009
2’000’000
__________ AG
2008.
31.7.2009
30.11.2009
2'000’000
A
proposito della scadenza, secondo i verbali delle rispettive assemblee, per i
due dividendi relativi all’esercizio 2007 la data non è il 15 settembre 2009
bensì il 15 gennaio 2009.
3.2
Dal profilo temporale,
secondo l’art. 210 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2013, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante
il periodo fiscale. La stessa disposizione è prevista, per l’imposta cantonale,
dall’art. 51 cpv. 1 LT.
Dottrina e giurisprudenza
sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto
fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè
incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma.
Di solito, già
l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché
l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale
n.2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA
66.
p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE
2003.
B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in cui l’adempimento del
credito è particolarmente insicuro, non ci si deve fondare sul momento
dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo; semplici
previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160;
RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377).
3.3
Per quanto concerne i
dividendi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sono realizzati
già al momento della delibera dell’assemblea generale.
Secondo l’art. 660 cpv. 1
CO, ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti
dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della legge e dello statuto,
essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti. Secondo il
Tribunale federale, tuttavia, questa disposizione da sola non basta ancora a fondare
una pretesa, esecutiva dal profilo del diritto civile, al versamento di un dividendo.
Una simile pretesa sorge solo quando l’assemblea generale, convocata almeno
venti giorni prima, delibera, su proposta del consiglio d’amministrazione, la
distribuzione agli azionisti di un dividendo, sull’utile risultante dal
bilancio dell’esercizio chiuso oppure sulle riserve costituite (art. 698 cpv. 2
cifra 4 CO). Sebbene di principio il dividendo sia immediatamente esigibile,
l’assemblea generale può tuttavia determinare anche una data di scadenza
successiva.
Dal punto di vista
fiscale, il dividendo si considera tuttavia realizzato già nel momento della
delibera dell’assemblea generale, senza che si debba differire l’imposizione
fino ad una successiva data di scadenza stabilita dalla delibera dell’assemblea
(cfr. in particolare la sentenza del 7 maggio 2004, in StE 2005 A 24.21 n. 16 = RDAF 2004 II 288 consid. 4.2 e giurisprudenza e dottrina citate).
Ne consegue che vi è una
discrepanza fra quanto previsto in materia di imposta federale diretta e quanto
invece vige nell’ambito dell’imposta preventiva (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª
ediz., Zurigo 2009, n. 64 ad art. 210 LIFD, p. 1615). In quest’ultimo ambito,
infatti, è determinante la data della “scadenza della prestazione imponibile”
(art. 12 cpv. 1 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’im-posta
preventiva [LIP; RS 642.21]), che corrisponde al giorno stabilito
dall’assemblea per il versamento del dividendo (Beusch,
in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea 2012, n. 33 ad art. 12 LIP, p. 544). Può quindi verificarsi il caso che
un dividendo soggetto all’imposta preventiva, la cui scadenza è stabilita
nell’anno x+1, debba essere assoggettato all’imposta federale diretta nell’anno
x (l’anno della delibera assembleare), ma che il rimborso dell’imposta
preventiva possa essere richiesto solo nell’anno x+2 (cioè “dopo la fine
dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile” [art. 29
cpv. 2 LIP]; cfr. Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, loc. cit.).
3.4
Venendo al caso in esame,
per quanto concerne l’accertamento dell’imposta sul reddito, si deve concludere
che i dividendi deliberati dalle assemblee dei soci della __________ AG e della __________ AG nel corso del 2008 sono imponibili
nel periodo fiscale 2008, e ciò a prescindere dal momento in cui è stato effettivamente
versato l’importo in questione.
È stato lo stesso
Tribunale federale, nella già evocata sentenza, a sottolineare che la decisione
di considerare irrilevante un’eventuale scadenza diversa dalla delibera
dell’assemblea deve valere a maggior ragione nel caso in cui tutte le azioni
sono detenute da un unico azionista, il quale può pertanto stabilire a sua
discrezione non solo il momento della delibera assembleare ma anche il momento
della scadenza della prestazione (StE 2005 A 24.21 n. 16 = RDAF 2004 II 288 consid. 4.2 in fine). Lo stesso ragionamento può essere esteso anche
al caso dell’insorgente, che detiene la totalità delle azioni insieme al figlio.
Non è pertanto
condivisibile la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha assoggettato
all’imposta nel periodo fiscale 2009 i dividendi deliberati nel 2008. Questi
ultimi avrebbero dovuto sottostare all’imposta sul reddito nel periodo fiscale
2008.
Questa soluzione si impone nonostante il fatto che, nel calcolo
dell’imponibile per il periodo fiscale 2009 l’Ufficio di tassazione abbia già
tenuto conto del momento in cui è stato deliberato il dividendo, non concedendo
la riduzione prevista dall’art. 20 cpv. 1bis LIFD, che non era
ancora in vigore nel 2008.
Ne consegue che la
decisione impugnata dev’essere riformata nel senso che i dividendi di fr. 1'000'000.–
della __________ AG e di fr. 500'000.– della __________
AG sono stralciati dal reddito imponibile del 2009.
Qualora, come è
verosimile, il ricorrente non avesse dichiarato i dividendi nel periodo fiscale
2008.
e la relativa tassazione fosse già passata in giudicato, l’autorità
fiscale dovrà procedere al recupero d’imposta.
4.
Per quanto concerne
la doppia imposizione intercantonale, che si verificherebbe in conseguenza
della decisione di imporre i dividendi in parola, già dichiarati quali redditi
del figlio nel Canton __________, la questione dovrebbe essere sottoposta
all’autorità fiscale di quest’ultimo cantone o, tutt’al più, al Tribunale federale,
mediante ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del divieto di
doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost.
A tale riguardo, il
ricorso per doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni emesse da un’autorità
cantonale di ultima istanza, ma, allo stesso tempo è possibile impugnare una
decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato – sebbene non
sia stata adottata da un’autorità di ultima istanza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale,
Manno 2010, p. 128). L’atto di ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i
cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve essere allegata la decisione impugnata
(art. 42 cpv. 3 LTF) ed a riguardo della formulazione di una richiesta di
restituzione delle imposte, essa deve essere richiesta con sufficiente
chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., p. 151).
5.
5.1.
Da ultimo i ricorrenti
considerano che in caso di assoggettamento dei dividendi in parola nel Canton
Ticino, quest’ultimo dovrebbe riconoscere la restituzione dell’imposta preventiva
sui dividendi pari a CHF 1'750'000.– (ricorso 21 maggio 2014, p. 8).
5.2
Per l'art. 29
cpv. 1 LIP, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto valere con
istanza scritta all'autorità competente.
L’ufficio cantonale
dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la
fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il
diritto al rimborso (art. 52 cpv. 1 LIP). Terminata l'indagine, l'ufficio
dell'imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione
di rimborso può essere collegata a quella di tassazione (art. 52 cpv. 2 LIP).
La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere
impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a
tale ufficio (art. 53 cpv. 1 LIP) e la decisione sul reclamo può a sua volta
essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante
ricorso alla commissione cantonale di ricorso (art. 54 cpv. 1 LIP).
5.3
Il rimborso dell’imposta
preventiva non va richiesto pertanto alla Camera di diritto tributario, che è
tutt’al più autorità di ricorso contro un eventuale decisione negativa
dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva, cioè dell’Ufficio circondariale
di tassazione.
Ne consegue che non
compete a questa Camera pronunciarsi sulla questione del rimborso dell’imposta
preventiva, ritenuto che, coerentemente con la dichiarazione dei redditi da
loro presentata per il 2009, i contribuenti non hanno richiesto alcun rimborso
per i dividendi oggetto del presente gravame.
6.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti
in misura parziale, tenuto conto della loro prevalente soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
25 aprile 2014 è riformata nel senso che sono stralciati i dividendi di fr.
1'000'000.– della __________ AG e di fr. 500'000.–
della __________ AG.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 7’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 7’100.–
sono a carico dei
ricorrenti nella misura di quattro quinti (fr. 5'680.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. __________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: