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Decisione

80.2014.125

Reddito della sostanza mobiliare: dividendi, rinuncia di un azionista a favore dell’altro, attribuzione del reddito al primo, non elusione fiscale

20 marzo 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________ , nato il

30 maggio 1932, coniugato con RI 2, nata il 25 giugno 1931, entrambi

pensionati, sono stati imponibili illimitatamente in Ticino sino al periodo

fiscale 2009 compreso. Dal 2010 si sono trasferiti nel Canton __________, e da

allora sono rimasti imponibili in Ticino limitatamente alla loro sostanza immobiliare.

Nella sostanza dei ricorrenti indicata nella dichiarazione di imposte 2009, figurano

anche due partecipazioni nelle società __________ AG, __________, e __________

AG, __________, di cui RI 1 era azionista nella misura del 50%. Il rimanente

50% del capitale azionario era di proprietà del loro figlio __________,

domiciliato nel Canton __________.

Quali redditi nella

dichiarazione fiscale 2009 i contribuenti indicavano di aver conseguito, oltre

a rendite AVS/AI per complessivi CHF 44'268.- , proventi da attività accessorie

per CHF 8'000.-, un reddito da sostanza immobiliare per CHF 1'285'016.-, ed un

reddito da sostanza mobiliare pari a CHF 75'525.-.

B. Notificando ai

coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2009, con decisioni del 7 settembre

2011 l’RS 1 commisurava il reddito imponibile per l’IC in CHF 2'761'500.--, ed

il reddito imponibile per l’IFD in CHF 3'194'100.--. Rispetto alla

dichiarazione, l’Autorità fiscale aveva aggiunto al reddito dei contribuenti

quali “reddito titoli e capitali”, dividendi erogati direttamente al figlio nel

2009 dalla __________ AG, nella misura di CHF 2'000'000.—, e dalla __________

AG, nella misura di CHF 500'000.—. Nello specifico il figlio aveva ricevuto nel

2009 complessivamente dalle due predette società CHF 5'000'000.— quali

dividendi. Metà di tale importo (CHF 2'000'000.— relativo ad __________ AG, e

CHF 500'000.— relativo a __________ AG) era stato tuttavia aggiunto dall’Ufficio

di tassazione al reddito imponibile dei contribuenti, in funzione della

partecipazione pari al 50% di RI 1 al capitale azionario delle due società.

C. I contribuenti

impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 12 settembre 2011,

contestando la ripresa, nella loro partita fiscale personale, di parte dei dividendi

distribuiti dalle società __________ AG e __________ AG (per totali CHF

5'000'000.-) al loro figlio __________. Essi postulavano conseguentemente la riduzione

del loro reddito imponibile nella misura di CHF 2'500'000.- per l’IC, e CHF

2'100'000.- per l’IFD, in quanto non avevano incassato nel 2009 alcun dividendo.

In base al principio di realizzazione i ricorrenti ritenevano quindi che non si

sarebbero dovuti considerare tali importi nel loro reddito imponibile.

D. Con decisione del 25

aprile 2014, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti,

confermando integralmente le decisioni di tassazione in merito al computo,

quale reddito imponibile da sostanza mobiliare dei contribuenti, anche della

metà dei dividendi versati al figlio dalle predette società. L’Ufficio di tassazione,

nelle proprie motivazioni, ravvisava un comportamento inusuale degli azionisti

costituente un’elusione fiscale, nell’aver essi deciso, con decisioni assembleari,

di distribuire nel 2009 i dividenti 2007 e 2008 ammontanti complessivamente a

CHF 5'000'000.- unicamente al figlio __________. Questa decisione dei due unici

azionisti, entrambi al 50%, sarebbe stata dettata unicamente dalla loro volontà

di avantaggiarsi degli sgravi fiscali per partecipazioni qualificate in vigore

nel 2009 nel Canton __________.

E. I coniugi RI 1 e RI 2

si aggravano ora contro le suddette decisioni, con tempestivo ricorso alla

Camera di diritto tributario, postulando l’annullamento delle decisioni di

tassazione IC e IFD per il periodo 2009, e riemissione delle stesse deducendo

dall’imponibile dei contribuenti la somma di CHF 2'500'000.- per l’IC e CHF

2'100.000.- per l’IFD (e conseguenti modifiche su patrimonio imponibile e riparto).

I ricorrenti contestano il carattere inusuale dell’operazione, e di riflesso

l’elusione fiscale, adducendo sia la liceità da un profilo civilistico di

distribuzioni di dividendi asimmetriche, sia la legittimità dei motivi per i

quali gli azionisti padre e figlio hanno adottato le relative delibere assembleari.

In particolare su quest’ultimo aspetto i ricorrenti non ritengono esservi nulla

di inusuale nel volere un padre favorire il proprio figlio nell’attribuzione

diretta di dividendi, poi nella fattispecie asseritamente utilizzati dal figlio

per acquistare una propria casa. Inoltre da un profilo fiscale non si sarebbe

realizzato alcun risparmio a livello di IFD, e quindi nel complesso alcun

risparmio fiscale particolarmente rilevante. In questo senso non sarebbero

quindi integrate le condizioni restrittive previste da dottrina e giurisprudenza

per ammettere un’elusione fiscale, ed anzi le decisioni impugnate lederebbero

il divieto della doppia imposizione previsto dall’art. 127 cpv. 3 Cost., avendo

il Cantone __________ già tassato i medesimi redditi del medesimo periodo

fiscale in capo al figlio __________. Infine, nella denegata ipotesi in cui il

gravame non dovesse trovare accoglimento, il Cantone Ticino dovrebbe anche

riconoscere la restituzione dell’imposta preventiva su questi stessi dividendi

per un totale di CHF 1'750'000.-.

F. L’Ufficio

circondariale di tassazione di __________ e la Divisione delle contribuzioni

Ufficio giuridico non hanno presentato osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli art. 20 cpv. 1

lett. c LIFD ed art. 19 cpv. 1 lett. c LT, sono imponibili i

redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti

da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti

gratuiti del valore nominale, ecc.).

Il 1° gennaio 2009 è

entrato in vigore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD (introdotto dalla legge

del 23 marzo 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese), secondo cui

i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le

prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a

garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese

le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono

imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione

rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una

società di capitali o di una società cooperativa.

Sempre il 1° gennaio 2009

è entrata in vigore anche la seconda frase dell’art. 7 cpv. 1 LAID, che prevede

che, in caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e

prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere,

che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di

una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni

qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di

società e titolari di quote.

Nel Canton Ticino, solo dal

1° gennaio 2010 è in vigore l’art. 19 cpv. 1bis LT, che, come la

corrispondente disposizione della LIFD, stabilisce che i dividendi,

le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni

valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia

limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni

gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in

ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano

almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di

capitali o di una società cooperativa.

1.2

Dal profilo dei criteri

per la determinazione dei dividendi di società anonime, gli stessi sono innanzitutto

basati sull’art. 660 CO, norma che prevede che ogni azionista ha diritto ad una

quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio destinati per legge e

statuti ad essere ripartiti tra azionisti, fatti salvi i privilegi accordati

dallo statuto a determinate categorie di azioni. Affinché si possa procedere al

versamento di dividendi è comunque necessaria una delibera dell’assemblea

generale degli azionisti (Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 79 ad art. 20 LIFD).

L’art. 660 CO costituisce

una delle concretizzazioni della garanzia della parità di trattamento degli

azionisti, istituto fondamentale del diritto societario svizzero (Huguenin-Jacobs, Das Gleichbehandlungsprinzip

im Aktienrecht, Zurigo 1994, pag. 5, 24 s., 37 s.). A sua volta la garanzia

della parità di trattamento rappresenta una delle possibili concretizzazioni

del principio della buona fede (art. 2 CCS) in diritto societario svizzero (DTF

102 II 265 ss.). Anche alla lente di tale garanzia, trattamenti differenziati

degli azionisti restano leciti, purché non siano arbitrari, e costituiscano un

mezzo appropriato per perseguire uno scopo giustificato. Se tali criteri sono

rispettati, la garanzia della parità di trattamento degli azionisti non

comporta necessariamente la realizzazione di condizioni economiche uguali per

tutti gli azionisti (DTF 117 II 290, consid. 6 b- bb, ed ulteriori riferimenti).

Affinché una disparità di

trattamento possa rappresentare un mezzo adeguato per perseguire uno scopo

giustificato, occorre innanzitutto che quanto perseguito rappresenti uno scopo

della società, non dei soli azionisti (DTF 99 II 55 ss., consid. 2; DTF 95 II

157 ss., consid. 9 a; DTF 91 II 298 ss., consid. 2), esigenza peraltro in

coerenza con l’essenza della societa anonima di diritto svizzero, concepita

come società di capitali, entità organizzata finalizzata al perseguimento di

uno scopo nel tempo, ed indipendente dai propri azionisi o direttori pro tempore

(Huguenin-Jacobs, op. cit., pag.

16 s.).

1.3.

La

garanzia della parità di trattamento applicata alla definizione dei dividendi societari,

comporta che ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili

risultanti dal bilancio, a meno che legge o statuto non dispongano altrimenti e

limitino tale diritto (art. 660 cpv. 1 CO; DTF 99 II 55 ss., consid. 3; Neuhaus/ Blättler,

Obligationenrecht II, Basilea 2012, art. 660, n. 17; Chenaux, Commentaire romand, Code des Obligations II, Basilea

2008, art. 660 – 661 CO, n. 23). Tale garanzia

deve essere rispettata sia dal Consiglio d’amministrazione (art. 717 cpv. 2 CO)

sia dall’assemblea degli azionisti (Chenaux,

op. cit., art. 660-661, n. 23; cfr. anche la regola generale applicabile ad

ogni delibera assembleare prevista all’art. 706 cpv. 2 n. 3 CO).

Per

la definizione della quota proporzionale degli utili distribuibili garantita dall’art.

660 CO ad ogni azionista, l’art. 661 CO prevede che, salvo diversa disposizione

dello statuto, le quote degli utili netti e d’avanzo della liquidazione devono

essere calcolate in proporzione dei versamenti eseguiti sul capitale azionario.

Il

Tribunale federale ha già sancito che solo norme statutarie possono

permettere di derogare ai criteri di ripartizione dell’utile previsto dall’art.

660 cpv. 1 CO (DTF 99 II 55 ss., consid. 3); a loro volta le eventuali

disposizioni statutarie possono prevedere, quali eccezioni alla garanzia della

parità di trattamento ed ai criteri di ripartizione previsti dagli art. 660-661

CO, unicamente le forme particolari di partecipazione, rispettivamente di ripartizione

degli utili in deroga alla regola dell’art. 661 CO, previsti dal Codice delle

Obbligazioni, ovvero sia azioni privilegiate (art. 654 CO), buoni di

partecipazione (art. 656a CO) o vantaggi speciali (art. 628 cpv. 3 CO) (Böckli, Schweizer Aktienrecht, Zurigo

2009, § 12 n. 510, p. 1510; Huguenin-Jacobs,

op. cit., pag. 78 s.). In altre parole, quali sole eccezioni alla garanzia

della parità di trattamento degli azionisti in punto alla determinazione dei

dividendi, sono quindi ammissibili solo i privilegi in punto alla ripartizione

degli utili previsi dalla legge, necessariamente da prevedersi negli statuti

(art. 627 n. 9 CO), e quindi soggetti alle norme sulla pubblicità previste

dagli art. 647 CO, 43 cpv. 1 lit. b ORC e art. 930 CO, a tutela di azionisti (Chenaux, op. cit., art. 654-656, n. 3 s.)

attuali e futuri della società, il tutto a ulteriore tutela del diritto al

dividendo, parte della struttura fondamentale della società anonima di diritto

svizzero (Böckli, op. cit., § 12

n. 511, p. 1510 s.).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie è incontestato che le assemblee degli azionisti della __________ AG

e della __________ AG hanno deliberato, in data 30 giugno 2008 rispettivamente

31.

luglio 2009, a favore esclusivamente di __________, dividendi per totali CHF

5'000'000.–, esigibili dal 15 settembre 2009 e dal 15 novembre 2009 (cfr. ricorso

21.

maggio 2014, p. 3, e doc. 5 – 7).

Per

rapporto alle predette delibere, dai documenti agli atti non si evince quali

siano state le proposte sull’impiego dell’utile (e relative finalità) fatte dal

consiglio d’amministrazione delle due società agli azionisti (previsti per

legge e dall’art. 6 dello statuto di __________ AG e dall’art. 7 dello statuto

di __________ AG, doc. 3 e 4). La questione è comunque superata in quanto sono

gli stessi ricorrenti ad indicare che le delibere assembleari, adottate dagli

azionisti incluso il sig. RI 1, sono basate sulla decisione di quest’ultimo di

rinunciare alla parte di dividendi spettante alle proprie azioni in favore del

figlio __________ (ricorso 21 maggio 2014, p. 3). Per il rimanente, gli statuti

versati agli atti (doc. 3 e 4 allegati al ricorso 21 maggio 2014) non prevedono

espressamente una ripartizione dei dividendi diversa dal criterio fissato dagli

art. 660 e 661 CO, ripartizione che avrebbe comunque dovuto a sua volta basarsi

sulle forme di ripartizione degli utili previste dal codice delle obbligazioni in

deroga alla regola dell’art. 661 CO (DTF 99 II 55 ss, consid. 3; Böckli,

Schweizer Aktienrecht, Zurigo 2009, § 12 n. 510, p. 1510; Huguenin-Jacobs, op. cit., p. 78 s.).

2.2

Da

quanto precede, e contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti (ricorso 21

maggio 2014, punto 2.2.2, p. 4), le condizioni richieste dal diritto societario

per ammettere nella fattispecie un trattamento asimmetrico degli azionisti in

punto all’attribuzione dei dividendi, non sono state adempiute. Oltre a non

trovare alcuna base statutaria, nella fattispecie le delibere assembleari

prevedenti l’attribuzione diretta di tutto il dividendo ad un solo azionista

(doc. 5, 6 e 7), non sono state giustificate da uno scopo societario, ma

unicamente dall’intenzione di uno dei due azionisti pro tempore delle

predette società, di fare beneficiare l’altro azionista della parte dei

dividendi spettante alle proprie azioni (vedi esplcitamente ricorso 21 maggio

2014, p. 3 e 6 s.). Nessun obbiettivo societario viene perseguito, né peraltro

lo hanno anche solo asserito i ricorrenti. Le norme previste a garanzia della

parità di trattamento degli azionisti, a loro volta componenti fondamentali

della struttura fondamentale della società anonima di diritto svizzero (Böckli, op. cit., § 12 n. 511, p. 1510

s.), sono state quindi disattese nella fattispecie.

2.3

Ne

consegue che la metà dei dividendi erogati nel periodo fiscale litigioso devono

essere attribuiti al ricorrente, cui spettavano secondo il diritto commerciale.

È irrilevante, ai fini del loro assoggettamento all’imposta sul reddito la

circostanza che in seguito l’intero importo sia stato donato al figlio.

I ricorrenti stessi spiegano

che RI 1 ha deciso di esercitare i propri diritti di voto nelle assemblee degli

azionisti del 2008 e 2009 in modo da permettere l‘adozione di delibere

assembleari prevedenti l’attribuzione ad un solo azionista dell’intero utile

distribuibile: dal profilo economico viene esclusivamente perseguito lo

scopo di permettere ad un azionista di attribuire, ad un altro azionista, la

quota di dividendi spettante al primo in base agli usuali criteri di

ripartizione dell’utile, con l’esclusivo obiettivo, per il primo azionista, di

farne beneficiare il secondo azionista (cfr. ricorso 21 maggio 2014, p. 3 e 6

ss.).

Stante

la chiarezza dell’obbiettivo, da quanto precede risulta che l’adozione delle

delibere assembleari in parola, contrarie al diritto societario, è del tutto

ancillare allo scopo economico perseguito, che consiste nel fare una donazione

al figlio, e non riveste alcuna valenza autonoma dal predetto scopo.

Si

deve d’altronde escludere che l’azionista e contribuente RI 1 abbia rinunciato,

nei confronti delle due società, al diritto al dividendo “spettante alle

proprie azioni” (ricorso 21 maggio 2014, p. 3). Per una valida rinuncia, infatti,

i competenti organi delle due società avrebbero dovuto contestualmente accettare

tale rinuncia ex art. 115 CO, ed organo competente sarebbe stata la stessa

assemblea degli azionisti (sentenza del Tribunale federale 2C_115/2007 dell’11

febbraio 2008, consid. 5.1). RI 1 non vi ha tuttavia minimamente rinunciato,

circostanza chiara in quanto sono gli stessi ricorrenti a dichiarare che voluta

era una donazione a favore del figlio del diritto al dividendo di RI 1 nei

confronti delle società (ricorso 21 maggio 2014, p. 3, p. 6 s.).

2.4

Per

quanto precede non occorre quindi ulteriormente analizzare se in diritto societario

le delibere in parola sono nulle ex art. 706b CO (seguendo parte della

dottrina, Böckli, op. cit., § 12

n. 511, p. 1510 s.) od annullabili ex art. 706 CO, ritenuto comunque che,

coerentemente con lo scopo perseguito, RI 1 non ha postulato il riconoscimento

giudiziale della nullità né l’annullamento delle delibere assembleari.

2.5

L’autorità

di tassazione ha ravvisato, nella scelta degli azionisti, un tentativo di

elusione fiscale, soprattutto alla luce della circostanza che, nel periodo

fiscale in discussione, nel Canton Lucerna, dove è domiciliato il figlio dei

ricorrenti, era già in vigore una disposizione che prevede l’imposizione

attenuata dei dividendi. Considerata la circostanza che, conformemente al diritto

commerciale, al ricorrente deve essere attribuita la metà dei dividendi

deliberati dalle società di cui egli è azionista, non è tuttavia necessario

ricorrere al particolare costrutto giuridico dell’elusione d’imposta ed

esprimere considerazioni al riguardo (cfr. la sentenza del Tribunale federale

del 9 gennaio 2008, n.2C_292/2007, in RtiD

II-2008 n. 19t, consid. 2.2, con riferimento a: Locher,

Rechtsmissbrauchsüberlegungen im Recht der direkten

Steuern, in: ASA 75 p. 675 ss., in

particolare p. 678 ss.).

3.

3.1.

Per quanto riguarda la

commisurazione del reddito imponibile nel periodo fiscale litigioso, si è già

ricordato che i dividendi sono stati deliberati alle date seguenti:

esercizio

assemblea

scadenza

importo

__________ AG

2007.

30.6.2008
15.09.2009

1'000’000

__________ AG

2007.

30.6.2008
15.09.2009

2’000’000

__________ AG

2008.

31.7.2009
30.11.2009

2'000’000

A

proposito della scadenza, secondo i verbali delle rispettive assemblee, per i

due dividendi relativi all’esercizio 2007 la data non è il 15 settembre 2009

bensì il 15 gennaio 2009.

3.2

Dal profilo temporale,

secondo l’art. 210 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2013, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante

il periodo fiscale. La stessa disposizione è prevista, per l’imposta cantonale,

dall’art. 51 cpv. 1 LT.

Dottrina e giurisprudenza

sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto

fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè

incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma.

Di solito, già

l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché

l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale

n.2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA

66.

p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE

2003.

B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in cui l’adempimento del

credito è particolarmente insicuro, non ci si deve fondare sul momento

dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo; semplici

previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160;

RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377).

3.3

Per quanto concerne i

dividendi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sono realizzati

già al momento della delibera dell’assemblea generale.

Secondo l’art. 660 cpv. 1

CO, ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti

dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della legge e dello statuto,

essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti. Secondo il

Tribunale federale, tuttavia, questa disposizione da sola non basta ancora a fondare

una pretesa, esecutiva dal profilo del diritto civile, al versamento di un dividendo.

Una simile pretesa sorge solo quando l’assemblea generale, convocata almeno

venti giorni prima, delibera, su proposta del consiglio d’amministrazione, la

distribuzione agli azionisti di un dividendo, sull’utile risultante dal

bilancio dell’esercizio chiuso oppure sulle riserve costituite (art. 698 cpv. 2

cifra 4 CO). Sebbene di principio il dividendo sia immediatamente esigibile,

l’assemblea generale può tuttavia determinare anche una data di scadenza

successiva.

Dal punto di vista

fiscale, il dividendo si considera tuttavia realizzato già nel momento della

delibera dell’assemblea generale, senza che si debba differire l’imposizione

fino ad una successiva data di scadenza stabilita dalla delibera dell’assemblea

(cfr. in particolare la sentenza del 7 maggio 2004, in StE 2005 A 24.21 n. 16 = RDAF 2004 II 288 consid. 4.2 e giurisprudenza e dottrina citate).

Ne consegue che vi è una

discrepanza fra quanto previsto in materia di imposta federale diretta e quanto

invece vige nell’ambito dell’imposta preventiva (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª

ediz., Zurigo 2009, n. 64 ad art. 210 LIFD, p. 1615). In quest’ultimo ambito,

infatti, è determinante la data della “scadenza della prestazione imponibile”

(art. 12 cpv. 1 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’im-posta

preventiva [LIP; RS 642.21]), che corrisponde al giorno stabilito

dall’assemblea per il versamento del dividendo (Beusch,

in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Basilea 2012, n. 33 ad art. 12 LIP, p. 544). Può quindi verificarsi il caso che

un dividendo soggetto all’imposta preventiva, la cui scadenza è stabilita

nell’anno x+1, debba essere assoggettato all’imposta federale diretta nell’anno

x (l’anno della delibera assembleare), ma che il rimborso dell’imposta

preventiva possa essere richiesto solo nell’anno x+2 (cioè “dopo la fine

dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile” [art. 29

cpv. 2 LIP]; cfr. Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, loc. cit.).

3.4

Venendo al caso in esame,

per quanto concerne l’accertamento dell’imposta sul reddito, si deve concludere

che i dividendi deliberati dalle assemblee dei soci della __________ AG e della __________ AG nel corso del 2008 sono imponibili

nel periodo fiscale 2008, e ciò a prescindere dal momento in cui è stato effettivamente

versato l’importo in questione.

È stato lo stesso

Tribunale federale, nella già evocata sentenza, a sottolineare che la decisione

di considerare irrilevante un’eventuale scadenza diversa dalla delibera

dell’assemblea deve valere a maggior ragione nel caso in cui tutte le azioni

sono detenute da un unico azionista, il quale può pertanto stabilire a sua

discrezione non solo il momento della delibera assembleare ma anche il momento

della scadenza della prestazione (StE 2005 A 24.21 n. 16 = RDAF 2004 II 288 consid. 4.2 in fine). Lo stesso ragionamento può essere esteso anche

al caso dell’insorgente, che detiene la totalità delle azioni insieme al figlio.

Non è pertanto

condivisibile la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha assoggettato

all’imposta nel periodo fiscale 2009 i dividendi deliberati nel 2008. Questi

ultimi avrebbero dovuto sottostare all’imposta sul reddito nel periodo fiscale

2008.

Questa soluzione si impone nonostante il fatto che, nel calcolo

dell’imponibile per il periodo fiscale 2009 l’Ufficio di tassazione abbia già

tenuto conto del momento in cui è stato deliberato il dividendo, non concedendo

la riduzione prevista dall’art. 20 cpv. 1bis LIFD, che non era

ancora in vigore nel 2008.

Ne consegue che la

decisione impugnata dev’essere riformata nel senso che i dividendi di fr. 1'000'000.–

della __________ AG e di fr. 500'000.– della __________

AG sono stralciati dal reddito imponibile del 2009.

Qualora, come è

verosimile, il ricorrente non avesse dichiarato i dividendi nel periodo fiscale

2008.

e la relativa tassazione fosse già passata in giudicato, l’autorità

fiscale dovrà procedere al recupero d’imposta.

4.

Per quanto concerne

la doppia imposizione intercantonale, che si verificherebbe in conseguenza

della decisione di imporre i dividendi in parola, già dichiarati quali redditi

del figlio nel Canton __________, la questione dovrebbe essere sottoposta

all’autorità fiscale di quest’ultimo cantone o, tutt’al più, al Tribunale federale,

mediante ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del divieto di

doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost.

A tale riguardo, il

ricorso per doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni emesse da un’autorità

cantonale di ultima istanza, ma, allo stesso tempo è possibile impugnare una

decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato – sebbene non

sia stata adottata da un’autorità di ultima istanza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale,

Manno 2010, p. 128). L’atto di ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i

cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve essere allegata la decisione impugnata

(art. 42 cpv. 3 LTF) ed a riguardo della formulazione di una richiesta di

restituzione delle imposte, essa deve essere richiesta con sufficiente

chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., p. 151).

5.

5.1.

Da ultimo i ricorrenti

considerano che in caso di assoggettamento dei dividendi in parola nel Canton

Ticino, quest’ultimo dovrebbe riconoscere la restituzione dell’imposta preventiva

sui dividendi pari a CHF 1'750'000.– (ricorso 21 maggio 2014, p. 8).

5.2

Per l'art. 29

cpv. 1 LIP, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto valere con

istanza scritta all'autorità competente.

L’ufficio cantonale

dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la

fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il

diritto al rimborso (art. 52 cpv. 1 LIP). Terminata l'indagine, l'ufficio

dell'imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione

di rimborso può essere collegata a quella di tassazione (art. 52 cpv. 2 LIP).

La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere

impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a

tale ufficio (art. 53 cpv. 1 LIP) e la decisione sul reclamo può a sua volta

essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante

ricorso alla commissione cantonale di ricorso (art. 54 cpv. 1 LIP).

5.3

Il rimborso dell’imposta

preventiva non va richiesto pertanto alla Camera di diritto tributario, che è

tutt’al più autorità di ricorso contro un eventuale decisione negativa

dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva, cioè dell’Ufficio circondariale

di tassazione.

Ne consegue che non

compete a questa Camera pronunciarsi sulla questione del rimborso dell’imposta

preventiva, ritenuto che, coerentemente con la dichiarazione dei redditi da

loro presentata per il 2009, i contribuenti non hanno richiesto alcun rimborso

per i dividendi oggetto del presente gravame.

6.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti

in misura parziale, tenuto conto della loro prevalente soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

25 aprile 2014 è riformata nel senso che sono stralciati i dividendi di fr.

1'000'000.– della __________ AG e di fr. 500'000.–

della __________ AG.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 7’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 7’100.–

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di quattro quinti (fr. 5'680.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. __________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: