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Decisione

80.2014.136

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 febbraio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________, di professione

avvocato con proprio Studio a __________ e domiciliato con la moglie RI 2 nel

comune di __________ (fraz. __________), ha fatto valere - nella dichiarazione

di imposta 2010 dei coniugi - una deduzione inerente alla costituzione di una

riserva per rischio oneri sociali pari a CHF 70'000.- in connessione con la

società __________ SA, __________, di cui RI 1 è stato amministratore unico dal

22 agosto 2002, fino al fallimento della società avvenuto il 9 settembre 2011.

In data 30 giugno 2011,

l’Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, ha deciso RI 1 doveva

risarcire ex art. 52 LAVS alla Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG/AD e AF, l’importo di CHF 68'650,25.- a titolo di contributi

paritetici non pagati per gli anni 2008 e 2010 dalla società __________ SA.

B. Con decisioni

inerenti all’IFD ed all’IC 2010 intimate ai contribuenti il 26 settembre 2012,

l’RS 1 non ha riconosciuto la deduzione di CHF 70'000.-, ed ha inoltre ripreso

quale reddito da attività indipendente di RI 1 lo scioglimento delle riserve

per rischio oneri sociali pari a CHF 1'990,55.-, rispettivamente CHF

6'066,30.-, in relazione alle società __________ SA in fallimento e __________

SA in fallimento, delle quali RI 1 era pure membro del Consiglio di

Amministrazione. Motivi per i quali, unitamente ad altre deduzioni non

riconosciute (ma qui non rilevanti), è stato interposto reclamo in data 25

ottobre 2012.

Nel corso di un’audizione,

esperita il 10 marzo 2014, l’Ufficio di tassazione ha ritenuto non deducibili i

costi inerenti ordini di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, cui si riferiscono

le riserve di CHF 70'000.-, a riguardo riservandosi i qui ricorrenti un

ulteriore ricorso alla Camera di diritto tributario.

C. Successivamente,

l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna emanava nuove

decisioni su reclamo relative all’IFD ed all’IC 2010 in data 7 maggio 2014, nelle quali non si consideravano in deduzione le riserve di CHF 70'000.-

fatte valere dai contribuenti nel 2010 per rapporto all’obbligo risarcitorio ex

art. 52 LAVS. Nelle predette decisioni veniva inoltre mantenuta la ripresa quale

reddito da attività indipendente dello scioglimento delle riserve per rischio

oneri sociali precedentemente costituite per rapporto alle società __________

SA in fallimento e __________ SA in fallimento.

D. RI 1 e RI 2 si

aggravano ora contro le suddette decisioni, con tempestivo ricorso alla Camera

di diritto tributario, postulandone sostanzialmente la riforma nel senso che

vengano riconosciute per l’IFD e l’IC 2010 la deduzione di CHF 70'000.-, quale

riserva costituita per rischio oneri sociali riferita a __________ SA in fallimento,

nonché lo scioglimento in neutralità fiscale delle riserve di totali CHF

8'056,85.- per rischi oneri sociali riferiti a __________ SA in fallimento e __________

SA in fallimento, con conseguente accertamento del reddito da attività

lucrativa indipendente dei contribuenti per il periodo fiscale 2010, pari a CHF

146'943,15.-.

I ricorrenti ritengono che

gli oneri riferiti alle responsabilità solidali degli amministratori di persone

giuridiche in caso di mancato versamento, nello specifico, dei contributi

paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF, sono da considerarsi nel presente caso

deducibili fiscalmente ex art. 26 LT nonché 27 LIFD in quanto in nesso

causale con l’attività professionale. A mente dei ricorrenti RI 1 non avrebbe

agito né con intenzionalità né con negligenza grave. Inoltre, per quanto

attiene __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento, l’Ufficio di

tassazione nel periodo fiscale precedente 2009 aveva accettato come costo

deducibile, in quanto giustificato dall’uso commerciale, la costituzione della

riserva per rischio oneri sociali pari a totali CHF 8'056,85.-.

E. L’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano Campagna ha ribadito la propria posizione

con osservazioni 1° luglio 2014 postulando la conferma delle decisioni dopo reclamo

IFD/IC 2010 del 7 maggio 2014. La Divisione delle contribuzioni Ufficio

giuridico non ha presentato osservazioni.

Diritto

1.1.1.

Occorre innanzitutto

pronunciarsi sulla deducibilità, nella dichiarazione d’imposta 2010 dei

ricorrenti, della riserva di CHF 70'000.— costituita nel 2010 da RI 1 per

rischio oneri sociali.

1.2.

Sia secondo l’art. 24 LT,

sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno

le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni

generali (le cosiddette deduzioni anorganiche, previste espressamente dagli

art. 32 LT e 33 LIFD).

In caso di attività lucrativa

dipendente le deduzioni organiche sono esaurientemente disciplinate dagli art.

25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio

al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori

domicilio od in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per

l’esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al perfezionamento ed

alla riqualificazione connesse con l’esercizio dell’attività professionale

(lett. d).

In caso di attività

lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e

professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).

1.3.

La

dottrina dominante ritiene oggi che la nozione di spese professionali debba

fare astrazione dalla fonte di reddito ed essere quindi applicabile sia ai

redditi da attività indipendente sia ai redditi da attività dipendente sia

ancora ai redditi della sostanza (Funk,

Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,

Coira/Zurigo 1989, p. 217, inoltre p. 184).

L’attuale

tendenza è infatti quella di prediligere una concezione causale delle spese

generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il

contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma anche tutte quelle che

vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la

loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p.

437; Reich, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol

I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel

2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).

2. 2.1.

Le

prestazioni di risarcimento danni rappresentano di principio delle spese per il

mantenimento del contribuente e della sua famiglia, in quanto tali non

deducibili dal

reddito imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD).

Esse possono essere qualificate quali spese generali deducibili

solo se esiste uno stretto legame con il reddito professionale

che tendono a salvaguardare (Aeschbach,

in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, vol. I, 3a ediz., Muri-Berna 2009, p. 716).

2.2.

Per

quanto concerne l’attività lucrativa dipendente, per esempio, la dottrina afferma

che i costi processuali sono deducibili a titolo di “altre

spese professionali” solo se contribuiscano al conseguimento del reddito: ciò è

segnatamente il caso se il contenzioso con il datore di lavoro verte sul

pagamento di pretese salariali (Locher,

op. cit., n. 46 ad art. 26, p. 660; Funk,

in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, vol. I, 3a ediz., Muri-Berna 2009, p. 540); non lo è

invece se la vertenza ha per oggetto la perdita del posto di lavoro

(decisione del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 1° febbraio

1984, StE 1984 B 22.3 n. 2, citata in: Locher,

op. cit., p. 660).

Le

prestazioni di risarcimento danni ed i relativi costi processuali

sono inoltre deducibili quali “altre spese necessarie per l’esercizio

della professione” nella misura in cui il dipendente soggiace ad un rischio

professionale accresciuto ed è chiamato a sopportare personalmente tali costi.

Di principio devono essere presi in considerazione sia i risarcimenti da

responsabilità causale, sia i risarcimenti dovuti ad errori nell’esercizio

della professione (cfr. Funk,

op. cit., p. 215 con riferimenti). Non sono invece deducibili le

multe di qualunque tipo esse siano, fatta eccezione per le pene convenzionali

degli art. 160 ss. CO, il cui carattere penale è assolutamente secondario

rispetto all’inadempienza contrattuale (Locher,

op. cit., n. 55 ad art. 26 LIFD, p. 662).

2.3.

Per

quanto concerne più in dettaglio l’attività lucrativa indipendente, la giurisprudenza

del Tribunale federale ritiene che il rischio di essere obbligati

all’indennizzo e di incorrere in spese legali debba essere così strettamente

legato all’attività lucrativa da apparire come un “effetto collaterale” della

stessa. Deve cioè trattarsi di un rischio di impresa ordinario, tale da

incidere sulla capacità contributiva del professionista.

Un

nesso di causalità di natura professionale viene normalmente negato e considerato

interrotto, nell’ambito della responsabilità aquiliana, ovvero per atto illecito

(Verschuldenshaftung), quando vi è colpa grave o addirittura

intenzionalità nell’agire. In questi casi, infatti, il danno arrecato

nell’espletazione dell’attività professionale non risulta tanto dalla stretta

relazione con i rischi correnti della prestazione professionale, quanto

piuttosto da “difetti personali” del titolare dell’azienda atti ad interrompere

il nesso di causalità tra attività professionale ed il pregiudizio economico

patito dal contribuente. Così il Tribunale federale ha per esempio concluso che

risarcimenti da responsabilità legati al diritto azionario non sono deducibili quando

il contribuente causa il danno per una grave negligenza, non potendosi parlare

in questo caso di ordinari rischi di impresa (decisione TF n.2A.252/2002 del 4

novembre 2002, in: ZStP 2003 p. 80; cfr. inoltre decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3; decisione TF n.2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1). Sempre in questa prospettiva, l’Alta Corte ha inoltre negato la

deducibilità di un accantonamento fatto da un avvocato in relazione ad un procedimento

per responsabilità civile e dei relativi costi legali e processuali,

poiché il danno sarebbe stato cagionato da “mancanze personali” del

contribuente (StE 2002 B 23.45.2 n. 2 = RDAF 58/2002 p. 315 = AJP 2003 p.

1232).

2.4.

La

succitata giurisprudenza – delineatasi in relazione a contribuenti che esercitano

un’attività indipendente, ma valida anche nei confronti dei salariati, conformemente

all’opinione dominante di una nozione omogenea di spese professionali – è stata

criticata da una parte della dottrina, per la quale il problema non sarebbe

tanto da ricercare nella gravità della colpa dell’atto illecito, quanto

piuttosto nel rapporto di causalità tra l’attività professionale e l’obbligo di

risarcire (Koller, Bemerkungen zum

BGE vom 25.1.2002 2A.90/2001, in: AJP 2003, 1236 ss.; Locher, op. cit., p. 660). La dottrina

più radicale giunge persino ad affermare che errori commessi nell’esercizio

dell’attività professionale non sarebbero mai “questione privata” del

contribuente, bensì sempre atti connessi con l’esercizio della professione (Reich, op. cit., p. 190).

Ne

discende che la contiguità, ovvero il nesso di causalità tra il danno e

l’attività professionale, rimane comunque l’elemento decisivo per poter

qualificare, quali spese generali deducibili, le prestazioni di

risarcimento. Come sottolineato dal Tribunale federale, in questo contesto, la

gravità della colpa costituisce perlomeno un importante indizio al fine di

determinare se sussista o meno uno stretto legame tra l’obbligo di indennizzo e

l’attività professionale (decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3 e 3.1; decisione TF n.2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid.

2.1, in: RDAF 2010 II p. 605; sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio 2012,

Considerandi

consid. 2.4). Nel caso di una violazione grossolana di una disposizione civile,

penale od amministrativa, che presuppone se non l’intenzionalità almeno una

grave negligenza, appare infatti estremamente difficile sostenere che un simile

obbligo rientri ancora nel rischio d’impresa ordinario.

2.5

Per

rapporto alla tipologia di negligenza che entrerebbe in considerazione nella fattispecie,

ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il

danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave,

le prescrizioni dell'assicurazione. Se il datore di lavoro è una persona

giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le

persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone

sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero

danno.

Più

nello specifico il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che la

Cassa di compensazione che constata di avere subito un danno in seguito alla

non osservanza delle prescrizioni in merito al pagamento dei contributi da

parte del datore di lavoro, può presumere che questi ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b;

sentenza CDT n. 80.98.00300 del 23 aprile 1999, in RDAT II-1999 n. 17t, consid. 5.1). In particolare si deve ammettere negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza

che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore

di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l’interessato. A

riguardo occorre ad esempio esaminare se speciali circostanze legittimassero il

datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal

procedervi (decisione TF n. H.279/2001 del 12 dicembre 2001, consid. 2.2 ed

ulteriore giurisprudenza citata). Incombe allora al datore di lavoro di fare

valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base alle circostanze

speciali (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b).

In

ambito fiscale, incombe inoltre generalmente al contribuente sostenere e provare

la deducibilità delle spese che intende porre in deduzione (decisione TF n.2C.154/2009 del 29 novembre 2009, consid. 5.2 ed ulteriori rimandi).

3.

3.1.

Nel caso in esame i

ricorrenti contestano che vi sia stata intenzionalità o negligenza grave per

rapporto al mancato pagamento dei contributi, ed affermano che la società __________

SA era già da diverso tempo in una situazione di degrado finanziario tale da

rendere particolarmente difficile, se non impossibile, mantenere un controllo sulle

uscite (ricorso 6 giugno 2014, pag. 6). Citando a supporto una decisione amministrativa

del Canton San Gallo del 2004, i ricorrenti ritengono inoltre che il concetto

di negligenza grave ex art. 52 LAVS non necessariamente deve implicare,

anche in ambito fiscale per rapporto a questioni di deducibilità, l’esistenza

di una negligenza grave (ricorso 6 giugno 2014, pag. 7), con conseguente

mancato riconoscimento, in ottica fiscale, della deducibilità dell’obbligo di

indennizzo.

3.2

Su quest’ultimo argomento,

sia il Tribunale federale sia la Camera di diritto tributario, in decisioni

successive a quella citata, hanno avuto modo di stabilire che la negligenza

grave accertata in ambito civile, penale, od altri ambiti amministrativi, non

comporta a priori l’automatica indeducibilità fiscale della

corrispondente spesa. La connessione del danno con l’attività professionale rimane

l’elemento decisivo, da valutarsi necessariamente in ogni caso specifico, ma

laddove la gravità della colpa costituisce perlomeno un importante indizio al fine

di determinare l’esistenza o meno dello stretto legame tra l’obbligo di

indennizzo e l’attività professionale, rispettivamente se il nesso di causalità

tra attività professionale ed il pregiudizio economico patito dal contribuente

sia stato o meno interrotto dai già ricordati “difetti personali” del

contribuente (sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio 2012, consid. 2.4;

decisione TF n.2A.252/2002 del 4 novembre 2002, in: ZStP 2003 p. 80; cfr. inoltre

decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3; decisione TF

n.2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1).

3.3

Per quanto attiene, nella

fattispecie, all’ascrivibilità o meno di negligenza grave a RI 1 per rapporto

al mancato pagamento dei contributi paritetici dovuti da __________ SA, i

ricorrenti producono la decisione sul risarcimento danni ex art. 52 LAVS

del 30 giugno 2011 a carico di RI 1 per CHF 68'650.25, ai sensi della quale

vengono considerati dall’Istituto delle assicurazioni sociali chiaramente dati

i presupposti per un’azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per

negligenza grave dell’ex amministratore della società. A riguardo, i ricorrenti

sostengono che la mancata opposizione alla predetta decisione, cresciuta nel

frattempo in giudicato, si baserebbe essenzialmente su di una, propria, valutazione

ai sensi della quale la procedura ricorsuale sarebbe senz’altro sfociata in un

riconoscimento della responsabilità del contribuente per lo meno nella forma

della negligenza grave (ricorso 6 giugno 2014, pag. 6).

Ciò premesso, con la

crescita in giudicato della decisione di risarcimento, non compete certo all’Autorità

fiscale rimettere in discussione gli accertamenti e le conclusioni della

procedura amministrativa sfociata nella predetta decisione (sentenza CDT n.

80.98.00300

del 23 aprile 1999, in RDAT II-1999 n. 17t, consid. 5.1. e 5.3).

Per il rimanente, i

ricorrenti, gravati dell’onere della prova, a parte generiche e non provate

affermazioni quo alla situazione finanziaria della società, non solo non

provano, ma nemmeno asseriscono elementi atti a sostenere la loro tesi secondo

cui non vi sarebbe stata negligenza grave dell’amministratore unico nel mancato

pagamento dei contributi paritetici da parte della società. Non spiegano nemmeno,

a titolo d’esempio, quali concrete circostanze avrebbero reso impossibile

all’amministratore (unico) il controllo delle uscite (cfr. ricorso 6 giugno

2014, pag. 6) o avrebbero oggettivamente impedito in altro modo a questi di assicurarsi

che sufficiente liquidità potesse comunque confluire a pagamento dei contributi

di legge.

3.4

Ritenuto che l’Ufficio di

tassazione ha potuto basare le proprie decisioni su di una decisione di

risarcimento ex art. 52 LAVS motivata da negligenza grave, ritenuto che

tale decisione è cresciuta in giudicato, che ora in questa sede i ricorrenti

stessi asseriscono che un eventuale ricorso contro la predetta decisione avrebbe

portato senz’altro al riconoscimento della responsabilità per negligenza grave

del contribuente (ricorso 6 giugno 2014, pag. 6), e che essi, per il rimanente,

nemmeno asseriscono elementi fattuali atti a ritenere non data la negligenza

grave, rispettivamente atti a ritenere la stessa comunque eccezionalmente non

atta ad interrompere il nesso di causalità tra l’attività professionale ed il

pregiudizio economico patito, ne derivano le seguenti conclusioni.

Si deve innanzitutto considerare

accertata anche in questa sede la negligenza grave in capo all’ex

amministratore unico della società __________ SA per rapporto al mancato

pagamento dei contributi paritetici oggetto di decisione di risarcimento. Si

deve pure considerare, in linea con l’importanza che l’Alta Corte attribuisce a

questo indizio (decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid.

2.

; decisione TF n.2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1), che tale

negligenza ha interrotto il nesso di causalità tra l’obbligo di risarcimento e

l’attività professionale, per il rimanente non essendo stati versati agli atti,

od anche solo sostenuti dai ricorrenti, gravati dell’onere probatorio, motivi

atti a non ritenere interrotto, dalle negligenze gravi dell’ex amministratore,

il nesso di causalità tra il pregiudizio patito e gli ordinari rischi d’impresa

nella concreta attività professionale.

3.5

Ne consegue la non

deducibilità della riserva di CHF 70'000.— fatta valere dai contribuenti nella

dichiarazione fiscale 2010 per rischi oneri sociali relativi alla società __________

SA.

4.

4.1.

Un’ulteriore censura dei

ricorrenti concerne lo scioglimento in neutralità fiscale nel periodo fiscale

2010.

delle riserve per rischio oneri sociali per rapporto a __________ SA in

fallimento e __________ SA in fallimento per totali CHF 8'056.85.

Tali riserve sono state

costituite nel 2009 e sciolte nel 2010 tramite pagamento dei rispettivi

sospesi. La costituzione delle riserve nel 2009 è stata riconosciuta

fiscalmente dall’Ufficio di tassazione. Nel periodo fiscale 2010 è stata invece

ripresa.

Già con reclamo 25 ottobre

2012.

i ricorrenti avevano censurato la ripresa fiscale del predetto scioglimento;

né il verbale di udienza del 10 marzo 2014, che nella fattispecie funge da motivazione

delle decisioni su reclamo 7 maggio 2014, prende posizione su questo aspetto. Nemmeno

nelle proprie osservazioni del 1° luglio 2014 l’Ufficio di tassazione di

Lugano-Campagna formula a tale riguardo alcuna specifica osservazione, limitandosi

a genericamente postulare, anche su questo aspetto, la conferma delle decisioni

di tassazione impugnate.

4.2

Per quanto si può evincere

dalle poche indicazioni che si ricavano dagli atti, l’autorità di tassazione ha

imposto l’importo, che in un periodo precedente aveva ammesso in deduzione

quale accantonamento. Gli articoli 29 cpv. 2 e 63 cpv. 2 LIFD (nel diritto cantonale

gli articoli 28 cpv. 2 e 72 cpv. 2 LT) prevedono che gli accantonamenti ammessi

negli anni precedenti siano aggiunti al reddito aziendale imponibile nella

misura in cui non sono più giustificati. Da parte loro, dottrina (p. es. Reich/Züger,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a

ediz., Basilea 2008, n. 46 ad art. 29 LIFD) e giurisprudenza (p. es. ASA

79.

p. 704 = RDAF 2011 II 70, consid. 3.2) sottolineano la natura provvisoria

degli accantonamenti, che implica il fatto che possano essere riesaminati in

ogni periodo fiscale. Non vi è pertanto un diritto acquisito al mantenimento

degli accantonamenti e non viola il principio della buona fede l’autorità

fiscale che contesta la validità di un accantonamento, ammesso in un periodo

precedente. Potrebbe essere in contrasto con la buona fede tutt’al più se la pretesa

dell’autorità fiscale di sciogliere un accantonamento ammesso in un periodo

precedente, se in base agli atti avrebbe potuto e dovuto riconoscere senz’altro

che l’accantonamento non era giustificato (Zweifel/Beusch,

Ausgewählte Fragen zur Bedeutung der Handelsbilanz für die steuerliche

Gewinnermittlung, in: Kramer/Nobel/Waldburger [a cura di], Festschrift für

Peter Böckli, Zurigo 2006, p. 71).

Come già rilevato, tuttavia,

nella decisione impugnata l’Ufficio di tassazione non ha in alcun modo spiegato

su quali presupposti abbia proceduto alla ripresa in questione.

4.3

Adita dal contribuente con

reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.

208.

cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati

dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato

se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118

Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.

3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a;

DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B

III a, p. 535; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

4.4

La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità

di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

4.5

Nella fattispecie, né le

prime decisioni di tassazione, oggetto di reclamo, né nel seguito le decisioni

su reclamo, oggetto del presente gravame, contengono alcuna, seppur succinta,

motivazione inerente alla ripresa fiscale. È quindi immediatamente evidente che

la motivazione della decisione su reclamo qui impugnata non rispetta le

esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito

e va pertanto annullata, senza la necessità di entrare nel merito della contestata

ripresa fiscale.

4.6

Si deve anche tener conto

del fatto che la reiezione di un ricorso da parte della Camera di diritto

tributario comporta il pagamento di tasse di giustizia e spese processuali.

Solo una decisione su reclamo debitamente motivata consente al contribuente di

valu-tare se sia il caso di interporre ricorso all’autorità giudiziaria,

considerando anche la prospettiva dell’eventuale pagamento delle spese di giudizio.

Da ultimo, deve ancora

essere sottolineato che l’autorità di tas-sazione non ha neppure provveduto a

sanare il vizio della sua precedente decisione, presentando perlomeno delle

osservazio-ni al ricorso più dettagliate. In tal modo, avrebbe eventualmente

messo i ricorrenti in condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il

ricorso oppure ritirarlo.

5.

Nella misura in cui

concerne la ripresa dello scioglimento delle riserve per rischi oneri sociali

relativi alle società __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento,

per totali CHF 8'056.85, la decisione impugnata deve pertanto essere annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova

decisione motivata. Per il resto, il ricorso è invece respinto.

Visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese processuali sono parzialmente messe a carico

dei ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso è respinto nella misura in cui concerne la riserva di CHF 70'000.– per

rischi oneri sociali relativi alla società __________ SA.

1.2. La

decisione su reclamo del 7 maggio 2014 è annullata nella misura in cui concerne

la ripresa dello scioglimento delle riserve per rischi oneri sociali relativi

alle società __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento, per

totali CHF 8'056.85 e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano

Campagna perché adotti una nuova decisione motivata.

2. Le

spese processuali consistenti:

a.

nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b.

nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per

un totale di fr. 600.–

sono

a carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 400.–).

Non

si assegnano ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: