80.2014.136
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25 febbraio 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.136
80.2014.137
Lugano
25 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi e Flavio Amadò, giudice supplente
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 giugno 2014 contro la decisione del 7 maggio 2014 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. __________, di professione
avvocato con proprio Studio a __________ e domiciliato con la moglie RI 2 nel
comune di __________ (fraz. __________), ha fatto valere - nella dichiarazione
di imposta 2010 dei coniugi - una deduzione inerente alla costituzione di una
riserva per rischio oneri sociali pari a CHF 70'000.- in connessione con la
società __________ SA, __________, di cui RI 1 è stato amministratore unico dal
22 agosto 2002, fino al fallimento della società avvenuto il 9 settembre 2011.
In data 30 giugno 2011,
l’Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, ha deciso RI 1 doveva
risarcire ex art. 52 LAVS alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG/AD e AF, l’importo di CHF 68'650,25.- a titolo di contributi
paritetici non pagati per gli anni 2008 e 2010 dalla società __________ SA.
B. Con decisioni
inerenti all’IFD ed all’IC 2010 intimate ai contribuenti il 26 settembre 2012,
l’RS 1 non ha riconosciuto la deduzione di CHF 70'000.-, ed ha inoltre ripreso
quale reddito da attività indipendente di RI 1 lo scioglimento delle riserve
per rischio oneri sociali pari a CHF 1'990,55.-, rispettivamente CHF
6'066,30.-, in relazione alle società __________ SA in fallimento e __________
SA in fallimento, delle quali RI 1 era pure membro del Consiglio di
Amministrazione. Motivi per i quali, unitamente ad altre deduzioni non
riconosciute (ma qui non rilevanti), è stato interposto reclamo in data 25
ottobre 2012.
Nel corso di un’audizione,
esperita il 10 marzo 2014, l’Ufficio di tassazione ha ritenuto non deducibili i
costi inerenti ordini di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, cui si riferiscono
le riserve di CHF 70'000.-, a riguardo riservandosi i qui ricorrenti un
ulteriore ricorso alla Camera di diritto tributario.
C. Successivamente,
l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna emanava nuove
decisioni su reclamo relative all’IFD ed all’IC 2010 in data 7 maggio 2014, nelle quali non si consideravano in deduzione le riserve di CHF 70'000.-
fatte valere dai contribuenti nel 2010 per rapporto all’obbligo risarcitorio ex
art. 52 LAVS. Nelle predette decisioni veniva inoltre mantenuta la ripresa quale
reddito da attività indipendente dello scioglimento delle riserve per rischio
oneri sociali precedentemente costituite per rapporto alle società __________
SA in fallimento e __________ SA in fallimento.
D. RI 1 e RI 2 si
aggravano ora contro le suddette decisioni, con tempestivo ricorso alla Camera
di diritto tributario, postulandone sostanzialmente la riforma nel senso che
vengano riconosciute per l’IFD e l’IC 2010 la deduzione di CHF 70'000.-, quale
riserva costituita per rischio oneri sociali riferita a __________ SA in fallimento,
nonché lo scioglimento in neutralità fiscale delle riserve di totali CHF
8'056,85.- per rischi oneri sociali riferiti a __________ SA in fallimento e __________
SA in fallimento, con conseguente accertamento del reddito da attività
lucrativa indipendente dei contribuenti per il periodo fiscale 2010, pari a CHF
146'943,15.-.
I ricorrenti ritengono che
gli oneri riferiti alle responsabilità solidali degli amministratori di persone
giuridiche in caso di mancato versamento, nello specifico, dei contributi
paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF, sono da considerarsi nel presente caso
deducibili fiscalmente ex art. 26 LT nonché 27 LIFD in quanto in nesso
causale con l’attività professionale. A mente dei ricorrenti RI 1 non avrebbe
agito né con intenzionalità né con negligenza grave. Inoltre, per quanto
attiene __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento, l’Ufficio di
tassazione nel periodo fiscale precedente 2009 aveva accettato come costo
deducibile, in quanto giustificato dall’uso commerciale, la costituzione della
riserva per rischio oneri sociali pari a totali CHF 8'056,85.-.
E. L’Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano Campagna ha ribadito la propria posizione
con osservazioni 1° luglio 2014 postulando la conferma delle decisioni dopo reclamo
IFD/IC 2010 del 7 maggio 2014. La Divisione delle contribuzioni Ufficio
giuridico non ha presentato osservazioni.
Diritto
1.1.1.
Occorre innanzitutto
pronunciarsi sulla deducibilità, nella dichiarazione d’imposta 2010 dei
ricorrenti, della riserva di CHF 70'000.— costituita nel 2010 da RI 1 per
rischio oneri sociali.
1.2.
Sia secondo l’art. 24 LT,
sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno
le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni
generali (le cosiddette deduzioni anorganiche, previste espressamente dagli
art. 32 LT e 33 LIFD).
In caso di attività lucrativa
dipendente le deduzioni organiche sono esaurientemente disciplinate dagli art.
25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio
al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori
domicilio od in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per
l’esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al perfezionamento ed
alla riqualificazione connesse con l’esercizio dell’attività professionale
(lett. d).
In caso di attività
lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e
professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).
1.3.
La
dottrina dominante ritiene oggi che la nozione di spese professionali debba
fare astrazione dalla fonte di reddito ed essere quindi applicabile sia ai
redditi da attività indipendente sia ai redditi da attività dipendente sia
ancora ai redditi della sostanza (Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
Coira/Zurigo 1989, p. 217, inoltre p. 184).
L’attuale
tendenza è infatti quella di prediligere una concezione causale delle spese
generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il
contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma anche tutte quelle che
vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la
loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p.
437; Reich, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol
I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel
2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).
2. 2.1.
Le
prestazioni di risarcimento danni rappresentano di principio delle spese per il
mantenimento del contribuente e della sua famiglia, in quanto tali non
deducibili dal
reddito imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD).
Esse possono essere qualificate quali spese generali deducibili
solo se esiste uno stretto legame con il reddito professionale
che tendono a salvaguardare (Aeschbach,
in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, vol. I, 3a ediz., Muri-Berna 2009, p. 716).
2.2.
Per
quanto concerne l’attività lucrativa dipendente, per esempio, la dottrina afferma
che i costi processuali sono deducibili a titolo di “altre
spese professionali” solo se contribuiscano al conseguimento del reddito: ciò è
segnatamente il caso se il contenzioso con il datore di lavoro verte sul
pagamento di pretese salariali (Locher,
op. cit., n. 46 ad art. 26, p. 660; Funk,
in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, vol. I, 3a ediz., Muri-Berna 2009, p. 540); non lo è
invece se la vertenza ha per oggetto la perdita del posto di lavoro
(decisione del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 1° febbraio
1984, StE 1984 B 22.3 n. 2, citata in: Locher,
op. cit., p. 660).
Le
prestazioni di risarcimento danni ed i relativi costi processuali
sono inoltre deducibili quali “altre spese necessarie per l’esercizio
della professione” nella misura in cui il dipendente soggiace ad un rischio
professionale accresciuto ed è chiamato a sopportare personalmente tali costi.
Di principio devono essere presi in considerazione sia i risarcimenti da
responsabilità causale, sia i risarcimenti dovuti ad errori nell’esercizio
della professione (cfr. Funk,
op. cit., p. 215 con riferimenti). Non sono invece deducibili le
multe di qualunque tipo esse siano, fatta eccezione per le pene convenzionali
degli art. 160 ss. CO, il cui carattere penale è assolutamente secondario
rispetto all’inadempienza contrattuale (Locher,
op. cit., n. 55 ad art. 26 LIFD, p. 662).
2.3.
Per
quanto concerne più in dettaglio l’attività lucrativa indipendente, la giurisprudenza
del Tribunale federale ritiene che il rischio di essere obbligati
all’indennizzo e di incorrere in spese legali debba essere così strettamente
legato all’attività lucrativa da apparire come un “effetto collaterale” della
stessa. Deve cioè trattarsi di un rischio di impresa ordinario, tale da
incidere sulla capacità contributiva del professionista.
Un
nesso di causalità di natura professionale viene normalmente negato e considerato
interrotto, nell’ambito della responsabilità aquiliana, ovvero per atto illecito
(Verschuldenshaftung), quando vi è colpa grave o addirittura
intenzionalità nell’agire. In questi casi, infatti, il danno arrecato
nell’espletazione dell’attività professionale non risulta tanto dalla stretta
relazione con i rischi correnti della prestazione professionale, quanto
piuttosto da “difetti personali” del titolare dell’azienda atti ad interrompere
il nesso di causalità tra attività professionale ed il pregiudizio economico
patito dal contribuente. Così il Tribunale federale ha per esempio concluso che
risarcimenti da responsabilità legati al diritto azionario non sono deducibili quando
il contribuente causa il danno per una grave negligenza, non potendosi parlare
in questo caso di ordinari rischi di impresa (decisione TF n.2A.252/2002 del 4
novembre 2002, in: ZStP 2003 p. 80; cfr. inoltre decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3; decisione TF n.2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1). Sempre in questa prospettiva, l’Alta Corte ha inoltre negato la
deducibilità di un accantonamento fatto da un avvocato in relazione ad un procedimento
per responsabilità civile e dei relativi costi legali e processuali,
poiché il danno sarebbe stato cagionato da “mancanze personali” del
contribuente (StE 2002 B 23.45.2 n. 2 = RDAF 58/2002 p. 315 = AJP 2003 p.
1232).
2.4.
La
succitata giurisprudenza – delineatasi in relazione a contribuenti che esercitano
un’attività indipendente, ma valida anche nei confronti dei salariati, conformemente
all’opinione dominante di una nozione omogenea di spese professionali – è stata
criticata da una parte della dottrina, per la quale il problema non sarebbe
tanto da ricercare nella gravità della colpa dell’atto illecito, quanto
piuttosto nel rapporto di causalità tra l’attività professionale e l’obbligo di
risarcire (Koller, Bemerkungen zum
BGE vom 25.1.2002 2A.90/2001, in: AJP 2003, 1236 ss.; Locher, op. cit., p. 660). La dottrina
più radicale giunge persino ad affermare che errori commessi nell’esercizio
dell’attività professionale non sarebbero mai “questione privata” del
contribuente, bensì sempre atti connessi con l’esercizio della professione (Reich, op. cit., p. 190).
Ne
discende che la contiguità, ovvero il nesso di causalità tra il danno e
l’attività professionale, rimane comunque l’elemento decisivo per poter
qualificare, quali spese generali deducibili, le prestazioni di
risarcimento. Come sottolineato dal Tribunale federale, in questo contesto, la
gravità della colpa costituisce perlomeno un importante indizio al fine di
determinare se sussista o meno uno stretto legame tra l’obbligo di indennizzo e
l’attività professionale (decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3 e 3.1; decisione TF n.2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid.
2.1, in: RDAF 2010 II p. 605; sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio 2012,
Considerandi
consid. 2.4). Nel caso di una violazione grossolana di una disposizione civile,
penale od amministrativa, che presuppone se non l’intenzionalità almeno una
grave negligenza, appare infatti estremamente difficile sostenere che un simile
obbligo rientri ancora nel rischio d’impresa ordinario.
2.5
Per
rapporto alla tipologia di negligenza che entrerebbe in considerazione nella fattispecie,
ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il
danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave,
le prescrizioni dell'assicurazione. Se il datore di lavoro è una persona
giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le
persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone
sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero
danno.
Più
nello specifico il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che la
Cassa di compensazione che constata di avere subito un danno in seguito alla
non osservanza delle prescrizioni in merito al pagamento dei contributi da
parte del datore di lavoro, può presumere che questi ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b;
sentenza CDT n. 80.98.00300 del 23 aprile 1999, in RDAT II-1999 n. 17t, consid. 5.1). In particolare si deve ammettere negligenza grave del
datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza
che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore
di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l’interessato. A
riguardo occorre ad esempio esaminare se speciali circostanze legittimassero il
datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal
procedervi (decisione TF n. H.279/2001 del 12 dicembre 2001, consid. 2.2 ed
ulteriore giurisprudenza citata). Incombe allora al datore di lavoro di fare
valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base alle circostanze
speciali (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b).
In
ambito fiscale, incombe inoltre generalmente al contribuente sostenere e provare
la deducibilità delle spese che intende porre in deduzione (decisione TF n.2C.154/2009 del 29 novembre 2009, consid. 5.2 ed ulteriori rimandi).
3.
3.1.
Nel caso in esame i
ricorrenti contestano che vi sia stata intenzionalità o negligenza grave per
rapporto al mancato pagamento dei contributi, ed affermano che la società __________
SA era già da diverso tempo in una situazione di degrado finanziario tale da
rendere particolarmente difficile, se non impossibile, mantenere un controllo sulle
uscite (ricorso 6 giugno 2014, pag. 6). Citando a supporto una decisione amministrativa
del Canton San Gallo del 2004, i ricorrenti ritengono inoltre che il concetto
di negligenza grave ex art. 52 LAVS non necessariamente deve implicare,
anche in ambito fiscale per rapporto a questioni di deducibilità, l’esistenza
di una negligenza grave (ricorso 6 giugno 2014, pag. 7), con conseguente
mancato riconoscimento, in ottica fiscale, della deducibilità dell’obbligo di
indennizzo.
3.2
Su quest’ultimo argomento,
sia il Tribunale federale sia la Camera di diritto tributario, in decisioni
successive a quella citata, hanno avuto modo di stabilire che la negligenza
grave accertata in ambito civile, penale, od altri ambiti amministrativi, non
comporta a priori l’automatica indeducibilità fiscale della
corrispondente spesa. La connessione del danno con l’attività professionale rimane
l’elemento decisivo, da valutarsi necessariamente in ogni caso specifico, ma
laddove la gravità della colpa costituisce perlomeno un importante indizio al fine
di determinare l’esistenza o meno dello stretto legame tra l’obbligo di
indennizzo e l’attività professionale, rispettivamente se il nesso di causalità
tra attività professionale ed il pregiudizio economico patito dal contribuente
sia stato o meno interrotto dai già ricordati “difetti personali” del
contribuente (sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio 2012, consid. 2.4;
decisione TF n.2A.252/2002 del 4 novembre 2002, in: ZStP 2003 p. 80; cfr. inoltre
decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3; decisione TF
n.2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1).
3.3
Per quanto attiene, nella
fattispecie, all’ascrivibilità o meno di negligenza grave a RI 1 per rapporto
al mancato pagamento dei contributi paritetici dovuti da __________ SA, i
ricorrenti producono la decisione sul risarcimento danni ex art. 52 LAVS
del 30 giugno 2011 a carico di RI 1 per CHF 68'650.25, ai sensi della quale
vengono considerati dall’Istituto delle assicurazioni sociali chiaramente dati
i presupposti per un’azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per
negligenza grave dell’ex amministratore della società. A riguardo, i ricorrenti
sostengono che la mancata opposizione alla predetta decisione, cresciuta nel
frattempo in giudicato, si baserebbe essenzialmente su di una, propria, valutazione
ai sensi della quale la procedura ricorsuale sarebbe senz’altro sfociata in un
riconoscimento della responsabilità del contribuente per lo meno nella forma
della negligenza grave (ricorso 6 giugno 2014, pag. 6).
Ciò premesso, con la
crescita in giudicato della decisione di risarcimento, non compete certo all’Autorità
fiscale rimettere in discussione gli accertamenti e le conclusioni della
procedura amministrativa sfociata nella predetta decisione (sentenza CDT n.
80.98.00300
del 23 aprile 1999, in RDAT II-1999 n. 17t, consid. 5.1. e 5.3).
Per il rimanente, i
ricorrenti, gravati dell’onere della prova, a parte generiche e non provate
affermazioni quo alla situazione finanziaria della società, non solo non
provano, ma nemmeno asseriscono elementi atti a sostenere la loro tesi secondo
cui non vi sarebbe stata negligenza grave dell’amministratore unico nel mancato
pagamento dei contributi paritetici da parte della società. Non spiegano nemmeno,
a titolo d’esempio, quali concrete circostanze avrebbero reso impossibile
all’amministratore (unico) il controllo delle uscite (cfr. ricorso 6 giugno
2014, pag. 6) o avrebbero oggettivamente impedito in altro modo a questi di assicurarsi
che sufficiente liquidità potesse comunque confluire a pagamento dei contributi
di legge.
3.4
Ritenuto che l’Ufficio di
tassazione ha potuto basare le proprie decisioni su di una decisione di
risarcimento ex art. 52 LAVS motivata da negligenza grave, ritenuto che
tale decisione è cresciuta in giudicato, che ora in questa sede i ricorrenti
stessi asseriscono che un eventuale ricorso contro la predetta decisione avrebbe
portato senz’altro al riconoscimento della responsabilità per negligenza grave
del contribuente (ricorso 6 giugno 2014, pag. 6), e che essi, per il rimanente,
nemmeno asseriscono elementi fattuali atti a ritenere non data la negligenza
grave, rispettivamente atti a ritenere la stessa comunque eccezionalmente non
atta ad interrompere il nesso di causalità tra l’attività professionale ed il
pregiudizio economico patito, ne derivano le seguenti conclusioni.
Si deve innanzitutto considerare
accertata anche in questa sede la negligenza grave in capo all’ex
amministratore unico della società __________ SA per rapporto al mancato
pagamento dei contributi paritetici oggetto di decisione di risarcimento. Si
deve pure considerare, in linea con l’importanza che l’Alta Corte attribuisce a
questo indizio (decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid.
2.
; decisione TF n.2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1), che tale
negligenza ha interrotto il nesso di causalità tra l’obbligo di risarcimento e
l’attività professionale, per il rimanente non essendo stati versati agli atti,
od anche solo sostenuti dai ricorrenti, gravati dell’onere probatorio, motivi
atti a non ritenere interrotto, dalle negligenze gravi dell’ex amministratore,
il nesso di causalità tra il pregiudizio patito e gli ordinari rischi d’impresa
nella concreta attività professionale.
3.5
Ne consegue la non
deducibilità della riserva di CHF 70'000.— fatta valere dai contribuenti nella
dichiarazione fiscale 2010 per rischi oneri sociali relativi alla società __________
SA.
4.
4.1.
Un’ulteriore censura dei
ricorrenti concerne lo scioglimento in neutralità fiscale nel periodo fiscale
2010.
delle riserve per rischio oneri sociali per rapporto a __________ SA in
fallimento e __________ SA in fallimento per totali CHF 8'056.85.
Tali riserve sono state
costituite nel 2009 e sciolte nel 2010 tramite pagamento dei rispettivi
sospesi. La costituzione delle riserve nel 2009 è stata riconosciuta
fiscalmente dall’Ufficio di tassazione. Nel periodo fiscale 2010 è stata invece
ripresa.
Già con reclamo 25 ottobre
2012.
i ricorrenti avevano censurato la ripresa fiscale del predetto scioglimento;
né il verbale di udienza del 10 marzo 2014, che nella fattispecie funge da motivazione
delle decisioni su reclamo 7 maggio 2014, prende posizione su questo aspetto. Nemmeno
nelle proprie osservazioni del 1° luglio 2014 l’Ufficio di tassazione di
Lugano-Campagna formula a tale riguardo alcuna specifica osservazione, limitandosi
a genericamente postulare, anche su questo aspetto, la conferma delle decisioni
di tassazione impugnate.
4.2
Per quanto si può evincere
dalle poche indicazioni che si ricavano dagli atti, l’autorità di tassazione ha
imposto l’importo, che in un periodo precedente aveva ammesso in deduzione
quale accantonamento. Gli articoli 29 cpv. 2 e 63 cpv. 2 LIFD (nel diritto cantonale
gli articoli 28 cpv. 2 e 72 cpv. 2 LT) prevedono che gli accantonamenti ammessi
negli anni precedenti siano aggiunti al reddito aziendale imponibile nella
misura in cui non sono più giustificati. Da parte loro, dottrina (p. es. Reich/Züger,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a
ediz., Basilea 2008, n. 46 ad art. 29 LIFD) e giurisprudenza (p. es. ASA
79.
p. 704 = RDAF 2011 II 70, consid. 3.2) sottolineano la natura provvisoria
degli accantonamenti, che implica il fatto che possano essere riesaminati in
ogni periodo fiscale. Non vi è pertanto un diritto acquisito al mantenimento
degli accantonamenti e non viola il principio della buona fede l’autorità
fiscale che contesta la validità di un accantonamento, ammesso in un periodo
precedente. Potrebbe essere in contrasto con la buona fede tutt’al più se la pretesa
dell’autorità fiscale di sciogliere un accantonamento ammesso in un periodo
precedente, se in base agli atti avrebbe potuto e dovuto riconoscere senz’altro
che l’accantonamento non era giustificato (Zweifel/Beusch,
Ausgewählte Fragen zur Bedeutung der Handelsbilanz für die steuerliche
Gewinnermittlung, in: Kramer/Nobel/Waldburger [a cura di], Festschrift für
Peter Böckli, Zurigo 2006, p. 71).
Come già rilevato, tuttavia,
nella decisione impugnata l’Ufficio di tassazione non ha in alcun modo spiegato
su quali presupposti abbia proceduto alla ripresa in questione.
4.3
Adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.
208.
cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati
dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato
se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118
Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.
3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a;
DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B
III a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
4.4
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità
di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
4.5
Nella fattispecie, né le
prime decisioni di tassazione, oggetto di reclamo, né nel seguito le decisioni
su reclamo, oggetto del presente gravame, contengono alcuna, seppur succinta,
motivazione inerente alla ripresa fiscale. È quindi immediatamente evidente che
la motivazione della decisione su reclamo qui impugnata non rispetta le
esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito
e va pertanto annullata, senza la necessità di entrare nel merito della contestata
ripresa fiscale.
4.6
Si deve anche tener conto
del fatto che la reiezione di un ricorso da parte della Camera di diritto
tributario comporta il pagamento di tasse di giustizia e spese processuali.
Solo una decisione su reclamo debitamente motivata consente al contribuente di
valu-tare se sia il caso di interporre ricorso all’autorità giudiziaria,
considerando anche la prospettiva dell’eventuale pagamento delle spese di giudizio.
Da ultimo, deve ancora
essere sottolineato che l’autorità di tas-sazione non ha neppure provveduto a
sanare il vizio della sua precedente decisione, presentando perlomeno delle
osservazio-ni al ricorso più dettagliate. In tal modo, avrebbe eventualmente
messo i ricorrenti in condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il
ricorso oppure ritirarlo.
5.
Nella misura in cui
concerne la ripresa dello scioglimento delle riserve per rischi oneri sociali
relativi alle società __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento,
per totali CHF 8'056.85, la decisione impugnata deve pertanto essere annullata
e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova
decisione motivata. Per il resto, il ricorso è invece respinto.
Visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono parzialmente messe a carico
dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso è respinto nella misura in cui concerne la riserva di CHF 70'000.– per
rischi oneri sociali relativi alla società __________ SA.
1.2. La
decisione su reclamo del 7 maggio 2014 è annullata nella misura in cui concerne
la ripresa dello scioglimento delle riserve per rischi oneri sociali relativi
alle società __________ SA in fallimento e __________ SA in fallimento, per
totali CHF 8'056.85 e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano
Campagna perché adotti una nuova decisione motivata.
2. Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per
un totale di fr. 600.–
sono
a carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 400.–).
Non
si assegnano ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
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Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: