80.2014.14
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, mezzo pubblico e non veicolo privato fra Monteggio e Savognin (GR)
26 novembre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2014.14
Data decisione, Autorità:
26.11.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, mezzo pubblico e non veicolo privato fra Monteggio e Savognin (GR)
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarti n.
80.2014.14
80.2014.15
Lugano
26 novembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 gennaio 2014 contro la decisione del 27
dicembre 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1,
coniugato, è domiciliato a __________ (frazione di __________) ma svolge la
propria attività di cuoco a __________, alle dipendenze dell’__________.
Nella
dichiarazione fiscale 2012, il contribuente indicava le seguenti spese professionali:
- trasporto
(mezzo privato) fr. 9'672.–
- doppia
economia domestica fr. 3'200.–
- vitto fr. 6'400.–
- alloggio fr. 12'000.–
- altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
- spese
di riqualifica fr. 500.–
totale fr. 34'272.–
B. Notificando
ai coniugi la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 20 novembre 2013,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in
fr. 52'400.– per l’IC e in fr. 56'300.– per l’IFD. A titolo di spese
professionali del marito, l’autorità ammetteva le seguenti deduzioni:
- trasporto
(mezzo pubblico) fr. 3'200.–
- trasporto
(mezzo privato) fr. 3'000.–
- alloggio fr. 10'000.–
- altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 18'700.–
Nella
motivazione allegata, per quanto qui di interesse, l’autorità spiegava di avere
concesso, a titolo di spese di trasporto, il costo annuale dell’abbonamento
generale del mezzo pubblico e un ulteriore importo di fr. 3'000.– per l’uso del
mezzo privato, così come deciso nel precedente periodo fiscale.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 dicembre
2013, nel quale lamentavano, fra l’altro, il mancato riconoscimento di tutte le
spese di trasporto rivendicate in deduzione. A loro dire, gli orari di lavoro
sfavorevoli del marito sarebbero incompatibili con l’uso dei mezzi di trasporto
pubblico per il rientro al proprio domicilio ticinese.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 27 dicembre 2013 così
motivata:
Come già
concordato con la tassazione 2011, le spese di trasporto sono state ammesse
nella misura di fr. 6'200.– corrispondente al costo di un abbonamento generale
(fr. 3'200.–) + fr. 3'000.– per spese auto durante il periodo di alta stagione.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
postulano nuovamente la deduzione di tutte le spese di trasporto indicate nella
dichiarazione.
I
ricorrenti contestano in particolar modo la distinzione tra alta e bassa
stagione operata dall’autorità di tassazione, sostenendo che la durata del riposo
settimanale (un giorno e mezzo) e gli orari di lavoro sfavorevoli (fino alle
22:00 di sabato e dalle 16:00 di lunedì) sarebbero gli stessi durante tutto
l’anno.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse
sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2012 qui in esame è del 20 dicembre
2011), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di
trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.
articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come
precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1
dell’ordinanza federale del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili
sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e
in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non sono, per contro, deducibili
a titolo di spese professionali quelle che eccedono il necessario e che non si
trovano in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo
reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Sono considerate
spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa
effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo
su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico
disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le
automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
2.2
Anche per
l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico
per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1
dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un
veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che
non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole
pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere
dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata (nel 2011: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per
l’automobile).
2.3
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o
quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il
criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una
decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella
basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva
dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA
41.
p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di
trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83).
2.4
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di
domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola,
sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di
quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,
quali ad esempio gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e
autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle
prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre
parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato
del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19
maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
3.
3.1.
Come
esposto in narrativa, RI 1, di professione cuoco, è domiciliato a __________
(frazione di __________) ma svolge la propria attività professionale __________,
nel Cantone __________, alle dipendenze dell’__________.
Controversa
è in questa sede la deduzione delle spese di trasporto settimanali dal luogo di
domicilio al luogo di residenza lavorativa e viceversa. L’autorità di tassazione
gli ha infatti riconosciuto un importo di fr. 3'200.– a titolo di costo annuale
dell’abbonamento generale del mezzo pubblico e un ulteriore importo di fr.
3'000.– per l’utilizzo del mezzo privato durante la stagione alta. Il ricorrente pretende invece di poter
dedurre l’intero importo di fr. 9'672.–, indicato nella dichiarazione fiscale,
contestando la distinzione tra alta e bassa stagione operata dall’autorità di
tassazione. La durata del riposo settimanale (un giorno e mezzo) e gli orari di
lavoro sfavorevoli (fino alle 22:00 di sabato e dalle 16:00 di lunedì)
sarebbero infatti gli stessi durante tutto l’anno.
3.2
A
giudizio di questa Camera non vi sono elementi che impediscano di applicare la
giurisprudenza citata sopra anche al presente caso. Contrariamente
a quanto sembra sostenere il ricorrente, i comuni di __________ e __________
sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e relativamente frequenti,
che impiegano mediamente poco più di quattro ore per la trasferta in questione.
Se è pur
vero che con l’automobile la durata del viaggio si riduce all’incirca di due
ore (almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente
non tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili
cantieri stradali, delle condizioni metereologiche avverse nel periodo
invernale ecc.), ciò però non può bastare a giustificare l’uso del mezzo
privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla
situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), che deve
affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. In altri
termini, sebbene il ricorso ai mezzi pubblici non sia
la soluzione più comoda, non è in sé stessa tale da far apparire più idonea la
trasferta con il mezzo privato.
3.3
È quindi
immediatamente evidente che le argomentazioni del
ricorrente in merito alla possibilità di trascorrere più tempo al proprio
domicilio ticinese, potendo rientrare il sabato sera, appena terminato il turno
di lavoro, sarebbero tutt’al più condivisibili se il criterio per ammettere la
deduzione delle spese con il mezzo privato fosse quello della “comodità”, ma
non sono di nessun aiuto per dimostrarne la maggiore “idoneità”, senza
dimenticare infine che non esiste alcun diritto codificato a restare il più
possibile al proprio domicilio.
In simili
circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, che oltre al costo
dell’abbonamento generale del mezzo pubblico ha riconosciuto in deduzione un
ulteriore importo di fr. 3'000.– per l’uso del mezzo privato durante la
stagione alta, si palesa addirittura generosa nei confronti del ricorrente. Per
sua stessa ammissione, infatti, la durata del riposo settimanale sarebbe la
stessa durante tutto l’anno.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster