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Decisione

80.2014.14

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, mezzo pubblico e non veicolo privato fra Monteggio e Savognin (GR)

26 novembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

coniugato, è domiciliato a __________ (frazione di __________) ma svolge la

propria attività di cuoco a __________, alle dipendenze dell’__________.

Nella

dichiarazione fiscale 2012, il contribuente indicava le seguenti spese professionali:

- trasporto

(mezzo privato) fr. 9'672.–

- doppia

economia domestica fr. 3'200.–

- vitto fr. 6'400.–

- alloggio fr. 12'000.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

- spese

di riqualifica fr. 500.–

totale fr. 34'272.–

B. Notificando

ai coniugi la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 20 novembre 2013,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in

fr. 52'400.– per l’IC e in fr. 56'300.– per l’IFD. A titolo di spese

professionali del marito, l’autorità ammetteva le seguenti deduzioni:

- trasporto

(mezzo pubblico) fr. 3'200.–

- trasporto

(mezzo privato) fr. 3'000.–

- alloggio fr. 10'000.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

totale fr. 18'700.–

Nella

motivazione allegata, per quanto qui di interesse, l’autorità spiegava di avere

concesso, a titolo di spese di trasporto, il costo annuale dell’abbonamento

generale del mezzo pubblico e un ulteriore importo di fr. 3'000.– per l’uso del

mezzo privato, così come deciso nel precedente periodo fiscale.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 dicembre

2013, nel quale lamentavano, fra l’altro, il mancato riconoscimento di tutte le

spese di trasporto rivendicate in deduzione. A loro dire, gli orari di lavoro

sfavorevoli del marito sarebbero incompatibili con l’uso dei mezzi di trasporto

pubblico per il rientro al proprio domicilio ticinese.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 27 dicembre 2013 così

motivata:

Come già

concordato con la tassazione 2011, le spese di trasporto sono state ammesse

nella misura di fr. 6'200.– corrispondente al costo di un abbonamento generale

(fr. 3'200.–) + fr. 3'000.– per spese auto durante il periodo di alta stagione.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano nuovamente la deduzione di tutte le spese di trasporto indicate nella

dichiarazione.

I

ricorrenti contestano in particolar modo la distinzione tra alta e bassa

stagione operata dall’autorità di tassazione, sostenendo che la durata del riposo

settimanale (un giorno e mezzo) e gli orari di lavoro sfavorevoli (fino alle

22:00 di sabato e dalle 16:00 di lunedì) sarebbero gli stessi durante tutto

l’anno.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

1.2.

Le stesse

sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2012 qui in esame è del 20 dicembre

2011), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di

trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,

dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.

articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1

dell’ordinanza federale del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili

sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e

in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non sono, per contro, deducibili

a titolo di spese professionali quelle che eccedono il necessario e che non si

trovano in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo

reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Sono considerate

spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di

domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa

effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo

su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le

automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

2.2

Anche per

l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico

per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1

dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un

veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che

non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole

pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere

dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene

periodicamente aggiornata (nel 2011: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il

motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per

l’automobile).

2.3

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il

criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella

basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva

dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA

41.

p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di

trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83).

2.4

Il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile

dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di

domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola,

sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di

quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,

quali ad esempio gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e

autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle

prolungate condizioni invernali del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato

del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19

maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

3.

3.1.

Come

esposto in narrativa, RI 1, di professione cuoco, è domiciliato a __________

(frazione di __________) ma svolge la propria attività professionale __________,

nel Cantone __________, alle dipendenze dell’__________.

Controversa

è in questa sede la deduzione delle spese di trasporto settimanali dal luogo di

domicilio al luogo di residenza lavorativa e viceversa. L’autorità di tassazione

gli ha infatti riconosciuto un importo di fr. 3'200.– a titolo di costo annuale

dell’abbonamento generale del mezzo pubblico e un ulteriore importo di fr.

3'000.– per l’utilizzo del mezzo privato durante la stagione alta. Il ricorrente pretende invece di poter

dedurre l’intero importo di fr. 9'672.–, indicato nella dichiarazione fiscale,

contestando la distinzione tra alta e bassa stagione operata dall’autorità di

tassazione. La durata del riposo settimanale (un giorno e mezzo) e gli orari di

lavoro sfavorevoli (fino alle 22:00 di sabato e dalle 16:00 di lunedì)

sarebbero infatti gli stessi durante tutto l’anno.

3.2

A

giudizio di questa Camera non vi sono elementi che impediscano di applicare la

giurisprudenza citata sopra anche al presente caso. Contrariamente

a quanto sembra sostenere il ricorrente, i comuni di __________ e __________

sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e relativamente frequenti,

che impiegano mediamente poco più di quattro ore per la trasferta in questione.

Se è pur

vero che con l’automobile la durata del viaggio si riduce all’incirca di due

ore (almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente

non tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili

cantieri stradali, delle condizioni metereologiche avverse nel periodo

invernale ecc.), ciò però non può bastare a giustificare l’uso del mezzo

privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla

situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), che deve

affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. In altri

termini, sebbene il ricorso ai mezzi pubblici non sia

la soluzione più comoda, non è in sé stessa tale da far apparire più idonea la

trasferta con il mezzo privato.

3.3

È quindi

immediatamente evidente che le argomentazioni del

ricorrente in merito alla possibilità di trascorrere più tempo al proprio

domicilio ticinese, potendo rientrare il sabato sera, appena terminato il turno

di lavoro, sarebbero tutt’al più condivisibili se il criterio per ammettere la

deduzione delle spese con il mezzo privato fosse quello della “comodità”, ma

non sono di nessun aiuto per dimostrarne la maggiore “idoneità”, senza

dimenticare infine che non esiste alcun diritto codificato a restare il più

possibile al proprio domicilio.

In simili

circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, che oltre al costo

dell’abbonamento generale del mezzo pubblico ha riconosciuto in deduzione un

ulteriore importo di fr. 3'000.– per l’uso del mezzo privato durante la

stagione alta, si palesa addirittura generosa nei confronti del ricorrente. Per

sua stessa ammissione, infatti, la durata del riposo settimanale sarebbe la

stessa durante tutto l’anno.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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