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Decisione

80.2014.140

Procedura: rettifica di errori di calcolo o di scrittura, presupposti,non per mancata deduzione oneri assicurativi

29 luglio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- nella

dichiarazione d’imposta 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito

del lavoro netto di fr. 39'208.– ed ha dichiarato lo stesso importo come

reddito imponibile;

- notificandole

la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 22 gennaio 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 36'700.– per l’IC ed in fr. 37'200.– per l’IFD;

- rispetto

alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione forfetaria

per spese professionali (fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD);

- con

scritto del 23 aprile 2014, la contribuente si è rivolta all’Ufficio cantonale

di esazione e al Servizio contribuzioni della Città di __________, chiedendo di

“rettificare” il calcolo del conguaglio delle imposte cantonale e comunale,

“per errore di calcolo materiale, come si può vedere da una verifica fra le

notifiche di tassazioni 2011/2012”;

- rispetto

al calcolo dell’imposta del periodo fiscale precedente, infatti, nel 2012 non

era stata riconosciuta la deduzione per oneri assicurativi;

- l’Ufficio

di tassazione, cui l’Ufficio di esazione aveva trasmesso il reclamo per competenza,

lo ha dichiarato irricevibile con decisione del 14 maggio 2014, nella quale ha

argomentato che non era stato rispettato il termine di trenta giorni a partire

dalla notifica della decisione e che, in ogni caso, la reclamante, nella dichiarazione

d’imposta, non aveva fatto valere alcuna deduzione;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver

interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 22 gennaio 2014,

avendo per contro chiesto all’Ufficio di esazione ed al Comune una

“rettificazione di errori di calcolo e di scrittura”;

- nelle sue

osservazioni del 26 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere

il ricorso;

- la

ricorrente ha replicato con scritto del 5 luglio 2014.

Diritto

- la

ricorrente contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha considerato

il suo scritto, con cui chiedeva la “rettifica” dei conteggi, come un reclamo

contro la decisione di tassazione;

- la

contestazione si estende in tal modo anche alla competenza dell’autorità che si

è pronunciata: a suo avviso, l’errore sarebbe imputabile all’Ufficio cantonale

di esazione, per l’imposta cantonale, ed al Comune di __________, per l’imposta

comunale, e non all’Ufficio circondariale di tassazione;

- la

contribuente non tiene conto tuttavia del fatto che l’Ufficio di esazione e il

Comune sono competenti solo per la riscossione dell’imposta e non per il suo

accertamento: il preteso errore rimproverato all’autorità fiscale non è quindi

attribuibile in nessun caso alle autorità di riscossione, le quali si limitano

a calcolare i conguagli in base alla decisione di tassazione adottata dall’Uffi-cio

di tassazione;

- la

mancata considerazione della deduzione degli oneri assicurativi non dipende in

altre parole dal calcolo dei conguagli d’impo-sta intrapreso dalle autorità di

Considerandi

riscossione, ma discende dal calcolo del reddito imponibile contenuto nella

decisione di tassazione notificata alla ricorrente il 22 gennaio 2014;

- la

competenza a pronunciarsi sulla rettifica di errori di calcolo o di scrittura

commessi dall’Ufficio di tassazione era dunque di quest’ultimo: secondo l’art.

235.

cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di

calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato

possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui

sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione;

- è vero

che l’Ufficio di tassazione non ha considerato la lettera della contribuente come

istanza di rettifica bensì come reclamo, ma i presupposti per una rettifica

apparivano d’acchito esclusi;

- per “errore”

va infatti intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi

imponibili: dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni

si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono

nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide

(lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271);

- sono in

particolare escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150

cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si

riferiscono cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla

fattispecie in esame (decisione TF n.2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile

2007, con riferimento a: Oberson,

Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488);

- venendo

al caso in esame, la mancata deduzione degli oneri assicurativi non è certo riconducibile

ad un errore intervenuto nell’espressione della volontà dell’Ufficio di

tassazione: al contrario, l’autorità fiscale non voleva concedere la deduzione

in questione, che non era neppure stata richiesta dalla contribuente nella sua

dichiarazione;

- non mette

conto pertanto esigere dall’Ufficio di tassazione che entri nel merito di

un’istanza di rettifica della decisione di tassazione;

- il

riferimento all’art. 198 cpv. 3 LT, proposto dalla ricorrente, non basta certo

a giustificare una diversa conclusione: sebbene tale disposizione preveda che

“il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che

presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo

termine”, l’Ufficio di tassazione non poteva certo ritenere che la

dichiarazione fosse “incompleta” per il semplice fatto che non veniva fatta

valere alcuna deduzione;

- quanto

alla decisione impugnata, non può che essere confermata: il reclamo, interposto

dalla contribuente solo il 23 aprile 2014 contro la decisione notificata il 22

gennaio 2014, era irrimediabilmente tardivo;

- contro la

decisione di tassazione il contribuente può infatti reclamare per scritto all'autorità

di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (articoli 132 cpv. 1 LIFD e

206.

cpv. 1 LT);

- la

ricorrente non ha peraltro invocato alcun motivo di restituzione del termine

(articoli 133 cpv. 3 LIFD e 192 cpv. 5 LT);

- il

ricorso si rivela pertanto infondato e deve essere respinto;

- la Camera

di diritto tributario non entra nel merito della richiesta della ricorrente di

sospendere dalla carica di vicesindaco e capo del Dicastero finanze del Comune

di __________ __________, cui la contribuente sembra rimproverare il fatto che

egli sia nel contempo capo dell’__________: a parte il fatto che l’intervento

richiesto non rientra nella competenza di questa autorità giudiziaria, si è già

rilevato come __________;

- visto

l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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