80.2014.140
Procedura: rettifica di errori di calcolo o di scrittura, presupposti,non per mancata deduzione oneri assicurativi
29 luglio 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2014.140
Data decisione, Autorità:
29.07.2014, CDT
Titolo:
Procedura: rettifica di errori di calcolo o di scrittura, presupposti,non per mancata deduzione oneri assicurativi
RETTIFICAZIONE
art. 150 LIFD
art. 235 LT
Incarti n.
80.2014.140
80.2014.141
Lugano
29 luglio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 giugno 2014 contro la decisione del
14 maggio 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
- nella
dichiarazione d’imposta 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito
del lavoro netto di fr. 39'208.– ed ha dichiarato lo stesso importo come
reddito imponibile;
- notificandole
la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 22 gennaio 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 36'700.– per l’IC ed in fr. 37'200.– per l’IFD;
- rispetto
alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione forfetaria
per spese professionali (fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD);
- con
scritto del 23 aprile 2014, la contribuente si è rivolta all’Ufficio cantonale
di esazione e al Servizio contribuzioni della Città di __________, chiedendo di
“rettificare” il calcolo del conguaglio delle imposte cantonale e comunale,
“per errore di calcolo materiale, come si può vedere da una verifica fra le
notifiche di tassazioni 2011/2012”;
- rispetto
al calcolo dell’imposta del periodo fiscale precedente, infatti, nel 2012 non
era stata riconosciuta la deduzione per oneri assicurativi;
- l’Ufficio
di tassazione, cui l’Ufficio di esazione aveva trasmesso il reclamo per competenza,
lo ha dichiarato irricevibile con decisione del 14 maggio 2014, nella quale ha
argomentato che non era stato rispettato il termine di trenta giorni a partire
dalla notifica della decisione e che, in ogni caso, la reclamante, nella dichiarazione
d’imposta, non aveva fatto valere alcuna deduzione;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver
interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 22 gennaio 2014,
avendo per contro chiesto all’Ufficio di esazione ed al Comune una
“rettificazione di errori di calcolo e di scrittura”;
- nelle sue
osservazioni del 26 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere
il ricorso;
- la
ricorrente ha replicato con scritto del 5 luglio 2014.
Diritto
- la
ricorrente contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha considerato
il suo scritto, con cui chiedeva la “rettifica” dei conteggi, come un reclamo
contro la decisione di tassazione;
- la
contestazione si estende in tal modo anche alla competenza dell’autorità che si
è pronunciata: a suo avviso, l’errore sarebbe imputabile all’Ufficio cantonale
di esazione, per l’imposta cantonale, ed al Comune di __________, per l’imposta
comunale, e non all’Ufficio circondariale di tassazione;
- la
contribuente non tiene conto tuttavia del fatto che l’Ufficio di esazione e il
Comune sono competenti solo per la riscossione dell’imposta e non per il suo
accertamento: il preteso errore rimproverato all’autorità fiscale non è quindi
attribuibile in nessun caso alle autorità di riscossione, le quali si limitano
a calcolare i conguagli in base alla decisione di tassazione adottata dall’Uffi-cio
di tassazione;
- la
mancata considerazione della deduzione degli oneri assicurativi non dipende in
altre parole dal calcolo dei conguagli d’impo-sta intrapreso dalle autorità di
Considerandi
riscossione, ma discende dal calcolo del reddito imponibile contenuto nella
decisione di tassazione notificata alla ricorrente il 22 gennaio 2014;
- la
competenza a pronunciarsi sulla rettifica di errori di calcolo o di scrittura
commessi dall’Ufficio di tassazione era dunque di quest’ultimo: secondo l’art.
235.
cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di
calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato
possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui
sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione;
- è vero
che l’Ufficio di tassazione non ha considerato la lettera della contribuente come
istanza di rettifica bensì come reclamo, ma i presupposti per una rettifica
apparivano d’acchito esclusi;
- per “errore”
va infatti intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi
imponibili: dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni
si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono
nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide
(lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271);
- sono in
particolare escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150
cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si
riferiscono cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla
fattispecie in esame (decisione TF n.2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile
2007, con riferimento a: Oberson,
Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488);
- venendo
al caso in esame, la mancata deduzione degli oneri assicurativi non è certo riconducibile
ad un errore intervenuto nell’espressione della volontà dell’Ufficio di
tassazione: al contrario, l’autorità fiscale non voleva concedere la deduzione
in questione, che non era neppure stata richiesta dalla contribuente nella sua
dichiarazione;
- non mette
conto pertanto esigere dall’Ufficio di tassazione che entri nel merito di
un’istanza di rettifica della decisione di tassazione;
- il
riferimento all’art. 198 cpv. 3 LT, proposto dalla ricorrente, non basta certo
a giustificare una diversa conclusione: sebbene tale disposizione preveda che
“il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che
presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo
termine”, l’Ufficio di tassazione non poteva certo ritenere che la
dichiarazione fosse “incompleta” per il semplice fatto che non veniva fatta
valere alcuna deduzione;
- quanto
alla decisione impugnata, non può che essere confermata: il reclamo, interposto
dalla contribuente solo il 23 aprile 2014 contro la decisione notificata il 22
gennaio 2014, era irrimediabilmente tardivo;
- contro la
decisione di tassazione il contribuente può infatti reclamare per scritto all'autorità
di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (articoli 132 cpv. 1 LIFD e
206.
cpv. 1 LT);
- la
ricorrente non ha peraltro invocato alcun motivo di restituzione del termine
(articoli 133 cpv. 3 LIFD e 192 cpv. 5 LT);
- il
ricorso si rivela pertanto infondato e deve essere respinto;
- la Camera
di diritto tributario non entra nel merito della richiesta della ricorrente di
sospendere dalla carica di vicesindaco e capo del Dicastero finanze del Comune
di __________ __________, cui la contribuente sembra rimproverare il fatto che
egli sia nel contempo capo dell’__________: a parte il fatto che l’intervento
richiesto non rientra nella competenza di questa autorità giudiziaria, si è già
rilevato come __________;
- visto
l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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