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Decisione

80.2014.142

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, onere della prova, diritto di essere sentito, annullamento della decisione

12 settembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

classe 1988, non ha portato a termine il proprio servizio militare. Con

decisione del 10 settembre 2009, la Commissione per la visita sanitaria (CVS)

lo dichiarava inabile al servizio per motivi di salute.

B. Con due

separate decisioni, il Servizio della tassa militare gli notificava conseguentemente

la tassa d’esenzione per gli anni d’assoggettamento 2010 e 2012.

Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclami del 5 agosto 2013 e

del 25 febbraio 2014, contestando di essere tenuto al pagamento della tassa

militare. Egli sosteneva in particolar modo che i suoi problemi di salute sarebbero

sorti durante la scuola reclute.

C. Il

Servizio della tassa militare respingeva i reclami, con separate decisioni del

20 maggio 2014, così motivate:

Come già

comunicatole più volte, non esistono atti presso la SUVA – Assicurazione

militare che attestino una causalità fra il servizio e la sua inabilità al

servizio militare, ragione per la quale non possiamo che confermare la tassa in

questione in quanto corretta.

D. Con

tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

di essere tenuto al pagamento della tassa militare, ribadendo che i suoi attuali

problemi di salute sarebbero da ricondurre al servizio prestato.

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini

di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o

civile.

Chi

invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché

ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di

una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa

d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).

1.2.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione

rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in

natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile

(sentenza TF n.2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo

scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone

che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia

ragione, ne sono esonerate (Aubert,

in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,

tesi, Zurigo 1979, pag. 46).

La tassa

in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio

militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale

sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra

le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

Considerandi

2.

2.1.

Sono

sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari,

domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di

assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più

di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di

prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il

servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio

(art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).

La

durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio.

In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è

soggetta compie 20 anni e dura fino al

30° anno d’età oppure, se entro questo termine non ha

ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al

più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34 anni

2.2

I casi

per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece

previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare

esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento è, per un danno

cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile,

dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett.

b LTEO).

A

differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater

LTEO, l’esonero di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato all’esistenza

di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave o lieve che

sia, per portare all’esonero il danno in questione deve però avere le sue cause

nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità temporanea o

definitiva al servizio stesso. Diversamente ai motivi d’esonero regolati dall’art.

4.

cpv. 1 lett. a-ater LTEO, che hanno altri fini (DTF 124 II 241 consid.

4), quello in discussione si basa in effetti sull’idea che il danno subito

costituisca un sacrificio che già compensa il non dovere più prestare servizio

(decisione TF n.2A.64/1999 del 2 maggio 2000 consid. 1b;

Koebel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz

wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti, op. cit., pag. 88 segg.).

2.3

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un

nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio

prestato.

Un simile

nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia

che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente

sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di

un’infermità preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più

giustificato dal momento in cui lo stato di salute antecedente al servizio è

ristabilito, ovvero dal momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe

stata la medesima anche senza il servizio prestato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr.

anche decisione TF n.2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).

3.

3.1.

Venendo

al caso in esame, il Servizio della tassa militare ha di fatto negato

l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata tra il servizio

militare e l’attuale stato di salute del contribuente, fondandosi sulle

informazioni ricevute dall’assicurazione militare. Di parere contrario RI 1,

che pretende invece di adempiere i motivi di esonero disciplinati dall’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO, sostenendo in particolar modo che i suoi problemi

di salute sarebbero sorti “durante la frequentazione della scuola reclute”.

3.2

Secondo

un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito

nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi

che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Nello

specifico ambito della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare,

spetta alle autorità cantonali di tassazione stabilire d’ufficio, se necessario

rivolgendosi a periti, l’esistenza di un rapporto di causalità naturale tra il

servizio militare e l’affezione di cui soffre l’interessato. Ancora

recentemente, la giurisprudenza federale ha infatti precisato che il principio

della ripartizione oggettiva dell’onere della prova si pone unicamente laddove

l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini necessarie e malgrado ciò la

fattispecie o alcuni elementi di essa non possano essere ricostruiti, di modo

che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura dell’istruttoria. Solo in tal

caso, il nesso di causalità tra servizio militare e danno alla salute deve

essere provato – o perlomeno reso verosimile – da colui che se ne prevale

(decisione TF n.2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122 II 397).

3.3

Tornando

al caso in esame, l’autorità di tassazione sostiene di avere interpellato l’assicurazione

militare, ma di non avere trovato nulla che potesse confermare l’esistenza di

un nesso di causalità tra il servizio militare e gli attuali problemi di salute

del contribuente.

A colpire

è anzitutto l’assenza della benché minima documentazione. Agli atti

dell’incarto fiscale non vi è nessuna traccia di un contatto con

l’assicurazione militare. Non si ritrova nemmeno il noto questionario

prestampato, con cui il Servizio della tassa militare è solito informarsi in

merito allo stato di salute dei contribuenti. A destare più di una perplessità è

inoltre l’assenza di qualsiasi indicazione in merito all’attuale stato di salute

del ricorrente e ai motivi che hanno convinto la Commissione per la visita

sanitaria (CVS) a dichiararlo inabile al servizio. In simili circostanze,

nell’impossibilità di verificare se l’autorità di tassazione abbia effettivamente

esperito tutte le necessarie indagini prima di concludere per l’inesistenza di

un nesso di causalità tra l’attuale affezione alla salute e il servizio

prestato, a questa Camera non resta quindi che annullare le decisioni e

retrocedere gli atti al Servizio della tassa militare per nuovi giudizi.

3.4

Per

costante giurisprudenza, l’autorità deve menzionare, almeno brevemente, i motivi

che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e porre quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.

2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1). A tale scopo non può certo

bastare la semplice “rassicurazione” di avere interpellato l’assicurazione

competente. Anche se l’autorità di tassazione avesse ritenuto gli argomenti del

ricorrente del tutto destituiti di fondamento, sarebbe stata comunque obbligata

a giustificare altrimenti la sua decisione.

4.

4.1.

Le

decisioni su reclamo del 20 maggio 2014 devono conseguentemente essere annullate

e gli atti rinviati al Servizio della tassa militare, perché, dopo avere

sottoposto al contribuente tutta la documentazione necessaria e dopo avergli

consentito di prendere posizione in merito, adotti delle nuove decisioni

motivate.

4.2

Secondo

l’art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di

ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è

parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via

eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché

abbia vinto il ricorso, se, con l’adempiere i suoi obblighi, fosse stato in

facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell’istanza precedente. Il

cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare delle tasse di decisione e di

cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.

Nel

Canton Ticino, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale

sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 25 giugno 2013 (RL 1.5.3.1)

si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis

LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle tasse di decisione e di

cancelleria. A questa Camera non resta quindi che colmare la lacuna rinviando

direttamente all’art. 231 LT.

4.3

Nella

fattispecie, visto l’esito dei gravami, si rinuncia a porre a carico del ricorrente

tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231

LT

dichiara e

pronuncia

1. Le

decisioni su reclamo del 20 maggio 2014 sono annullate e gli atti sono rinviati

al Servizio della tassa militare per nuove decisioni.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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