80.2014.144
Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, prestazione prelevata in modo illegale, non imposizione privilegiata
29 luglio 2014Italiano14 min
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Numero d'incarto:
80.2014.144
Data decisione, Autorità:
29.07.2014, CDT
Titolo:
Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, prestazione prelevata in modo illegale, non imposizione privilegiata
PRESTAZIONI IN CAPITALE PROVENIENTI DALLA PREVIDENZA
art. 5 cpv. 1 let. b LFLP
art. 38 LIFD
art. 38 LT
Incarti n.
80.2014.144
80.2014.145
Lugano
29 luglio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 maggio 2014 contro la decisione del 2
aprile 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2 hanno trasferito il domicilio dal Canton __________ a __________
il 1° aprile 2012 e sono diventati illimitatamente imponibili nel Canton
Ticino. Il 27 marzo 2013 hanno annunciato la partenza per __________ (__________).
L’11
luglio 2012 la cassa pensione di RI 2 le ha versato l’importo di fr. 61'840.–,
corrispondente alla prestazione di libero passaggio per inizio di un’attività
indipendente. L’RS 1 ha assoggettato tale importo all’imposta annua intera su
prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, con decisione del 2
dicembre 2013.
B. Inoltrando
la dichiarazione d’imposta 2012, il 27 novembre 2013, i coniugi __________
indicavano sulla prima pagina che la moglie era “senza attività”. L’unico
reddito proveniente da un’attività lucrativa era pertanto quello del lavoro del
marito, dipendente del __________.
L’RS 1
notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2012 con decisione del 18 dicembre
2013. Rispetto alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva in particolare ammesso
in deduzione le spese professionali del marito nella misura di soli fr.
16'370.–, invece dell’importo di fr. 30'276.– richiesto.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 16 gennaio
2014, con il quale lamentavano la mancata deduzione delle spese professionali
sostenute, argomentando che RI 1 aveva dovuto intraprendere numerose trasferte
in Italia per lavoro.
Con
scritto del 22 gennaio 2014, l’autorità di tassazione attribuiva un termine ai
reclamanti per inviare diversa documentazione in merito alle spese
professionali del marito (copia dei contratti di lavoro, regolamento delle
spese, copia dell’eventuale tassazione estera quale lavoratore distaccato,
copia del contratto di locazione nel luogo di lavoro), come pure per fornire
“indicazioni circa l’attività indipendente intrapresa dal coniuge a seguito di
prelievo di capitali della previdenza” oppure, “in caso nessuna attività sia
stata iniziata la comprova del riversamento dei capitali all’istituto di
previdenza”. La lettera si concludeva con l’avvertimento che, “considerato il
prelievo di capitali della previdenza illegittimamente richiesto in mancanza
d’inizio di attività indipendente”, lo stesso sarebbe stato ripreso “quale
reddito ordinariamente imponibile in considerazione della recente
giurisprudenza del tribunale federale in materia (v. S TF 2C_156.2010 del 6
giugno 2011)”. Con la stessa lettera, inoltre, l’Ufficio considerava “assolto
l’obbligo di sentire il contribuente in caso di decisione su reclamo a
svantaggio dello stesso”.
I
contribuenti trasmettevano all’Ufficio il contratto di lavoro e il regolamento
delle spese del datore di lavoro, come pure copia della decisione di tassazione
del periodo fiscale 2011. Per quanto concerne la prova dell’inizio di
un’attività lucrativa indipendente della moglie, allegavano tre fatture emesse
da RI 2 ad altrettante persone fisiche, per un importo di fr. 50.– ciascuna,
per l’allestimento della dichiarazione d’imposta 2012.
D. L’Ufficio
di tassazione intraprendeva una modifica della tassazione a sfavore dei
reclamanti, con decisione su reclamo del 2 aprile 2014. Al reddito imponibile aggiungeva
l’ammontare di fr. 61'840.–, corrispondente alla prestazione di libero passaggio
versato a RI 2 dalla cassa pensione. Nella motivazione, l’autorità fiscale rilevava
che la documentazione prodotta dai reclamanti in risposta alla richiesta di
comprovare l’inizio dell’attività lucrativa della moglie “a fronte di prelievi
di capitali di previdenza per CHF 61'840.–“, appariva carente per “comprovare
la messa in opera di un’attività indipendente” e concludeva che “non è in alcun
modo comprovato l’investimento dei capitali in tale attività”, aggiungendo che
i capitali stessi “appaiono essere consumati al 31.12.2011 (recte: 2012) non
essendo dichiarato alcun conto corrente né attivo aziendale e non essendo
provato il riversamento all’istituto previdenziale erogante”. Di conseguenza,
constatata “l’illegittimità del prelievo operato in considerazione della
normativa in materia di prelievo anticipato”, decideva di “imporre
ordinariamente quale reddito il capitale prelevato” e di annullare le imposte
annue intere del 2 dicembre 2013.
L’Ufficio
riduceva poi anche le spese professionali del marito, da fr. 16'370.– a fr.
9'250.–.
E. Con scritto del 13 maggio 2014, redatto in lingua tedesca e indirizzato
all’Ufficio di tassazione, RI 1 e RI 2 hanno dichiarato di interporre ricorso
contro la decisione su reclamo, chiedendo una proroga del termine per
presentare una versione corretta della dichiarazione d’imposta fino a fine
giugno 2014.
L’Ufficio
di tassazione ha attribuito ai contribuenti un termine fino al 2 giugno 2014
per confermare la volontà di interporre ricorso alla Camera di diritto
tributario, con lettera del 14 maggio 2014.
Il 6 giugno
2014 i ricorrenti hanno inviato all’Ufficio di tassazione una nuova versione
della dichiarazione d’imposta 2012, nella quale avevano aggiunto un reddito
negativo (fr. – 18'968.–) proveniente dall’attività lucrativa indipendente
della moglie.
Con
scritto del 17 giugno 2014, la Camera di diritto tributario, cui l’Ufficio di
tassazione ha trasmesso le lettere dei contribuenti, ha attribuito a questi
ultimi un termine di quindici giorni per confermare l’intenzione di ricorrere
e, in tale eventualità, per presentare il ricorso in italiano.
Il 1°
luglio 2014, i contribuenti hanno inviato alla Camera uno scritto del seguente
tenore:
Gentili
Signore e Signori
Con la
presente rispondo alla domanda della camera di diritto riguardo al nostro
reclamo tasse 2012.
Nell anno
2012 ho cominciato la mia attività indipendente e quindi iniziato fare i miei
primi passi nel ambito dichiarazione tasse per una attività lavorativa autonoma.
Sono convinto che lei sia in posizione di capire la sfida per una persona di
lingua non italiana per riempire e soprattutto capire tutti i campi in una
dichiarazione dei redditi. Siccome non esiste nessuna traduzione in Tedesco (nemmeno
in forma elettronica) in tutto il cantone Ticino, sono stato costretto di
riempire la dichiarazione secondo scienza e coscienza.
Frattempo
sono stato in grado di tappare tutti i buchi nella nostra dichiarazione insieme
col aiuto del ufficio delle imposte a __________.
In allegato
le trasmettiamo la versione corretta della dichiarazione dei redditi.
Vi chiedo di
controllare questa dichiarazione finale e aspetto con piacere la vostra
decisione.
Cordiali
Saluti
Alla
lettera era nuovamente allegata la nuova versione della dichiarazione d’imposta
2012 del 6 giugno 2014.
Diritto
1. 1.1.
Quale
autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di
tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
1.2.
L’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
La legge sull’imposta
federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede
delle disposizioni analoghe.
1.3.
La
lettera con cui i contribuenti hanno comunicato all’Ufficio di tassazione la
loro intenzione di ricorrere contro la decisione su reclamo del 2 aprile 2014 è
stata inviata solo il 13 maggio 2014 (cfr. data del timbro postale). I
ricorrenti non hanno addotto alcun motivo di restituzione del termine.
Ne
consegue che il ricorso è irricevibile, essendo stato interposto dopo la
scadenza del termine di trenta giorni.
Considerandi
2.
2.1.
Il
ricorso si rivelerebbe peraltro irricevibile anche se fosse stato interposto
nel rispetto del termine legale.
2.2
Secondo
l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti
stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre
i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria
dell’irricevibilità.
Lo stesso principio vale
anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n.
80.95.00099
del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre
1996.
in re G.P.; v. inoltre Meister,
Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und
DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X.
Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux
diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna
1997, p. 147).
2.3
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione
costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame
(sentenza del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 n. 22t, consid.
4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
2.4
Lo scritto dei
contribuenti del 10 maggio 2014 disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal
diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD). Esso non contiene infatti né
conclusioni né motivazioni di sorta, limitandosi a chiedere una proroga per
inoltrare una versione “corretta” della dichiarazione d’imposta.
Solo il 6
giugno 2014, quando cioè il termine attribuito ai ricorrenti dall’Ufficio di tassazione
per confermare l’intenzione di interporre ricorso contro la decisione su reclamo
del 2 aprile 2014, era ormai scaduto da quattro giorni, essi hanno inviato la
dichiarazione d’imposta “corretta”, che altro non è che una versione modificata
mediante l’introduzione della perdita proveniente dall’attività lucrativa
indipendente della moglie.
Questa
Camera ha tuttavia ancora attribuito loro un termine di quindici giorni, indicandogli
espressamente i requisiti di forma richiesti dalla legge. La risposta è consistita
nell’invio, insieme ad una copia della dichiarazione “corretta” già inviata
all’Ufficio di tassazione, di una lettera nella quale i contribuenti spiegano
le difficoltà incontrate nell’allestire la dichiarazione d’imposta in italiano.
La lettera in questione non contiene per contro le conclusioni, i fatti
sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, come richiesto dalla legge.
Neppure spiega quali aspetti della decisione siano contestati.
2.5
Ne
consegue che il ricorso è irricevibile anche per assenza di una
motivazione e di una conclusione.
3.
3.1.
A titolo
abbondanziale, si può aggiungere che, nella misura in cui il ricorso dovesse
riferirsi all’imposizione della prestazione in capitale della cassa pensione,
la decisione impugnata appare legittima.
La
circostanza che i ricorrenti abbiano inviato all’Ufficio di tassazione, prima,
e alla Camera di diritto tributario, poi, una nuova versione della
dichiarazione, nella quale alla moglie viene attribuita un’attività lucrativa
indipendente che in precedenza non era stata menzionata, induce a concludere
infatti che con il ricorso i contribuenti abbiano voluto contestare
l’assoggettamento all’imposta ordinaria della prestazione che prima era stata
sottoposta all’imposta annua intera.
3.2
Con la
decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha intrapreso una riforma della
tassazione a sfavore dei reclamanti. Ha infatti constatato che, nella
dichiarazione d’imposta presentata insieme al marito, RI 2 aveva indicato di
non esercitare alcuna attività lucrativa, pur avendo preteso dalla cassa
pensioni il pagamento in contanti della prestazione d’uscita per iniziare un’attività
lucrativa indipendente.
Se i
proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da
istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza
individuale vincolata vengono versate in forma di prestazione in capitale,
allora sono imposte separatamente, mediante un’imposta annua intera (articoli
38.
cpv. 1 LIFD e 38 cpv. 1 LT). Si tratta di un’imposizione privilegiata, poiché
la prestazione viene assoggettata ad un’imposta calcolata con un’aliquota che
corrisponde ad un quinto di quella ordinaria, per l’imposta federale diretta (art.
38.
cpv. 2 LIFD), e con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della
prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente (art. 38
cpv. 2 LT), per l’imposta cantonale, ed inoltre la progressione dell’aliquota
non è influenzata dagli altri redditi. Nel campo d’applicazione degli articoli
38.
LIFD e 38 LT rientra anche la prestazione in capitale del 2° Pilastro
versata quale prestazione di libero passaggio nella prospettiva dell’inizio di
un’attività lucrativa indipendente.
Secondo
il Tribunale federale, tuttavia, non si deve far beneficiare di un’imposizione
privilegiata anche una prestazione in capitale prelevata palesemente in modo
illegale dall’istituzione di previdenza. Non hanno scopo previdenziale
pagamenti in contanti (prestazioni in capitale), se fin dall’inizio un motivo
di pagamento a contanti non è adempiuto o se l’importo ricevuto non viene usato
in modo conforme al suo scopo. In tal caso, la prestazione in capitale deve
essere imposta in modo ordinario insieme agli altri redditi. Ciò vale in
particolar modo per il presupposto del pagamento in contanti costituito
dall’inizio di un’attività lucrativa indipendente (art. 5 cpv. 1 lett. b
LFLP). È riservato il caso in cui un importo pagato in contanti in modo
illegale o impiegato per scopi diversi viene rimborsato all’istituzione di
previdenza o successivamente destinato al suo scopo (cfr. la sentenza del 7 giugno
2011, in RF 66/2011 p. 856, consid. 4.3; v. anche RtiD II-2012 p. 662 ss.).
3.3
Richiesti
di comprovare l’inizio di un’attività indipendente da parte della moglie, i
contribuenti si sono limitati a produrre tre fatture per l’allestimento della
dichiarazione d’imposta 2012, per un compenso di 50 franchi ciascuna.
In queste
circostanze, non si può certo rimproverare all’autorità di tassazione di aver
tratto una conclusione arbitaria.
Con il
successivo ricorso – precisamente, oltre tre settimane dopo aver dichiarato di
voler contestare la decisione su reclamo – gli insorgenti hanno trasmesso
all’Ufficio di tassazione, prima, e alla Camera di diritto tributario, poi, una
versione “corretta” della loro dichiarazione, nella quale per la prima volta
hanno indicato che RI 2 aveva esercitato un’attività lucrativa indipendente,
che aveva prodotto una perdita di fr. 19'968.–. Sul “questionario
complementare” (modulo 10) allegato alla nuova dichiarazione, il “genere di
attività svolta” è definito “Buchhaltung”, senza che tuttavia venga
prodotto alcun documento ulteriore.
Anche
volendo ignorare la palese insufficienza delle prove dell’inizio di un’attività
lucrativa indipendente, lo stesso inoltro di una nuova dichiarazione d’imposta rappresenta
un chiaro venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale
della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor,
Droit administratif, Vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433).
I
ricorrenti non possono certamente pretendere che l’autorità di tassazione
ignori la precedente versione della dichiarazione, inoltrata alla fine del 2013
e sulla cui base era stata elaborata la decisione di tassazione, e che ammetta
l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente che viene dichiarata solo
dopo che è stata intrapresa una reformatio in peius della tassazione.
4.
Ne
consegue che il ricorso è irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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