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Decisione

80.2014.144

Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, prestazione prelevata in modo illegale, non imposizione privilegiata

29 luglio 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 2 hanno trasferito il domicilio dal Canton __________ a __________

il 1° aprile 2012 e sono diventati illimitatamente imponibili nel Canton

Ticino. Il 27 marzo 2013 hanno annunciato la partenza per __________ (__________).

L’11

luglio 2012 la cassa pensione di RI 2 le ha versato l’importo di fr. 61'840.–,

corrispondente alla prestazione di libero passaggio per inizio di un’attività

indipendente. L’RS 1 ha assoggettato tale importo all’imposta annua intera su

prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, con decisione del 2

dicembre 2013.

B. Inoltrando

la dichiarazione d’imposta 2012, il 27 novembre 2013, i coniugi __________

indicavano sulla prima pagina che la moglie era “senza attività”. L’unico

reddito proveniente da un’attività lucrativa era pertanto quello del lavoro del

marito, dipendente del __________.

L’RS 1

notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2012 con decisione del 18 dicembre

2013. Rispetto alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva in particolare ammesso

in deduzione le spese professionali del marito nella misura di soli fr.

16'370.–, invece dell’importo di fr. 30'276.– richiesto.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 16 gennaio

2014, con il quale lamentavano la mancata deduzione delle spese professionali

sostenute, argomentando che RI 1 aveva dovuto intraprendere numerose trasferte

in Italia per lavoro.

Con

scritto del 22 gennaio 2014, l’autorità di tassazione attribuiva un termine ai

reclamanti per inviare diversa documentazione in merito alle spese

professionali del marito (copia dei contratti di lavoro, regolamento delle

spese, copia dell’eventuale tassazione estera quale lavoratore distaccato,

copia del contratto di locazione nel luogo di lavoro), come pure per fornire

“indicazioni circa l’attività indipendente intrapresa dal coniuge a seguito di

prelievo di capitali della previdenza” oppure, “in caso nessuna attività sia

stata iniziata la comprova del riversamento dei capitali all’istituto di

previdenza”. La lettera si concludeva con l’avvertimento che, “considerato il

prelievo di capitali della previdenza illegittimamente richiesto in mancanza

d’inizio di attività indipendente”, lo stesso sarebbe stato ripreso “quale

reddito ordinariamente imponibile in considerazione della recente

giurisprudenza del tribunale federale in materia (v. S TF 2C_156.2010 del 6

giugno 2011)”. Con la stessa lettera, inoltre, l’Ufficio considerava “assolto

l’obbligo di sentire il contribuente in caso di decisione su reclamo a

svantaggio dello stesso”.

I

contribuenti trasmettevano all’Ufficio il contratto di lavoro e il regolamento

delle spese del datore di lavoro, come pure copia della decisione di tassazione

del periodo fiscale 2011. Per quanto concerne la prova dell’inizio di

un’attività lucrativa indipendente della moglie, allegavano tre fatture emesse

da RI 2 ad altrettante persone fisiche, per un importo di fr. 50.– ciascuna,

per l’allestimento della dichiarazione d’imposta 2012.

D. L’Ufficio

di tassazione intraprendeva una modifica della tassazione a sfavore dei

reclamanti, con decisione su reclamo del 2 aprile 2014. Al reddito imponibile aggiungeva

l’ammontare di fr. 61'840.–, corrispondente alla prestazione di libero passaggio

versato a RI 2 dalla cassa pensione. Nella motivazione, l’autorità fiscale rilevava

che la documentazione prodotta dai reclamanti in risposta alla richiesta di

comprovare l’inizio dell’attività lucrativa della moglie “a fronte di prelievi

di capitali di previdenza per CHF 61'840.–“, appariva carente per “comprovare

la messa in opera di un’attività indipendente” e concludeva che “non è in alcun

modo comprovato l’investimento dei capitali in tale attività”, aggiungendo che

i capitali stessi “appaiono essere consumati al 31.12.2011 (recte: 2012) non

essendo dichiarato alcun conto corrente né attivo aziendale e non essendo

provato il riversamento all’istituto previdenziale erogante”. Di conseguenza,

constatata “l’illegittimità del prelievo operato in considerazione della

normativa in materia di prelievo anticipato”, decideva di “imporre

ordinariamente quale reddito il capitale prelevato” e di annullare le imposte

annue intere del 2 dicembre 2013.

L’Ufficio

riduceva poi anche le spese professionali del marito, da fr. 16'370.– a fr.

9'250.–.

E. Con scritto del 13 maggio 2014, redatto in lingua tedesca e indirizzato

all’Ufficio di tassazione, RI 1 e RI 2 hanno dichiarato di interporre ricorso

contro la decisione su reclamo, chiedendo una proroga del termine per

presentare una versione corretta della dichiarazione d’imposta fino a fine

giugno 2014.

L’Ufficio

di tassazione ha attribuito ai contribuenti un termine fino al 2 giugno 2014

per confermare la volontà di interporre ricorso alla Camera di diritto

tributario, con lettera del 14 maggio 2014.

Il 6 giugno

2014 i ricorrenti hanno inviato all’Ufficio di tassazione una nuova versione

della dichiarazione d’imposta 2012, nella quale avevano aggiunto un reddito

negativo (fr. – 18'968.–) proveniente dall’attività lucrativa indipendente

della moglie.

Con

scritto del 17 giugno 2014, la Camera di diritto tributario, cui l’Ufficio di

tassazione ha trasmesso le lettere dei contribuenti, ha attribuito a questi

ultimi un termine di quindici giorni per confermare l’intenzione di ricorrere

e, in tale eventualità, per presentare il ricorso in italiano.

Il 1°

luglio 2014, i contribuenti hanno inviato alla Camera uno scritto del seguente

tenore:

Gentili

Signore e Signori

Con la

presente rispondo alla domanda della camera di diritto riguardo al nostro

reclamo tasse 2012.

Nell anno

2012 ho cominciato la mia attività indipendente e quindi iniziato fare i miei

primi passi nel ambito dichiarazione tasse per una attività lavorativa autonoma.

Sono convinto che lei sia in posizione di capire la sfida per una persona di

lingua non italiana per riempire e soprattutto capire tutti i campi in una

dichiarazione dei redditi. Siccome non esiste nessuna traduzione in Tedesco (nemmeno

in forma elettronica) in tutto il cantone Ticino, sono stato costretto di

riempire la dichiarazione secondo scienza e coscienza.

Frattempo

sono stato in grado di tappare tutti i buchi nella nostra dichiarazione insieme

col aiuto del ufficio delle imposte a __________.

In allegato

le trasmettiamo la versione corretta della dichiarazione dei redditi.

Vi chiedo di

controllare questa dichiarazione finale e aspetto con piacere la vostra

decisione.

Cordiali

Saluti

Alla

lettera era nuovamente allegata la nuova versione della dichiarazione d’imposta

2012 del 6 giugno 2014.

Diritto

1. 1.1.

Quale

autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di

tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

1.2.

L’art. 227 cpv. 1 LT

stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge,

è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un

motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

La legge sull’imposta

federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede

delle disposizioni analoghe.

1.3.

La

lettera con cui i contribuenti hanno comunicato all’Ufficio di tassazione la

loro intenzione di ricorrere contro la decisione su reclamo del 2 aprile 2014 è

stata inviata solo il 13 maggio 2014 (cfr. data del timbro postale). I

ricorrenti non hanno addotto alcun motivo di restituzione del termine.

Ne

consegue che il ricorso è irricevibile, essendo stato interposto dopo la

scadenza del termine di trenta giorni.

Considerandi

2.

2.1.

Il

ricorso si rivelerebbe peraltro irricevibile anche se fosse stato interposto

nel rispetto del termine legale.

2.2

Secondo

l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti

stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare

le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre

i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al

ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria

dell’irricevibilità.

Lo stesso principio vale

anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2

LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n.

80.95.00099

del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre

1996.

in re G.P.; v. inoltre Meister,

Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und

DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X.

Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux

diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna

1997, p. 147).

2.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione

costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame

(sentenza del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 n. 22t, consid.

4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

2.4

Lo scritto dei

contribuenti del 10 maggio 2014 disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal

diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD). Esso non contiene infatti né

conclusioni né motivazioni di sorta, limitandosi a chiedere una proroga per

inoltrare una versione “corretta” della dichiarazione d’imposta.

Solo il 6

giugno 2014, quando cioè il termine attribuito ai ricorrenti dall’Ufficio di tassazione

per confermare l’intenzione di interporre ricorso contro la decisione su reclamo

del 2 aprile 2014, era ormai scaduto da quattro giorni, essi hanno inviato la

dichiarazione d’imposta “corretta”, che altro non è che una versione modificata

mediante l’introduzione della perdita proveniente dall’attività lucrativa

indipendente della moglie.

Questa

Camera ha tuttavia ancora attribuito loro un termine di quindici giorni, indicandogli

espressamente i requisiti di forma richiesti dalla legge. La risposta è consistita

nell’invio, insieme ad una copia della dichiarazione “corretta” già inviata

all’Ufficio di tassazione, di una lettera nella quale i contribuenti spiegano

le difficoltà incontrate nell’allestire la dichiarazione d’imposta in italiano.

La lettera in questione non contiene per contro le conclusioni, i fatti

sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, come richiesto dalla legge.

Neppure spiega quali aspetti della decisione siano contestati.

2.5

Ne

consegue che il ricorso è irricevibile anche per assenza di una

motivazione e di una conclusione.

3.

3.1.

A titolo

abbondanziale, si può aggiungere che, nella misura in cui il ricorso dovesse

riferirsi all’imposizione della prestazione in capitale della cassa pensione,

la decisione impugnata appare legittima.

La

circostanza che i ricorrenti abbiano inviato all’Ufficio di tassazione, prima,

e alla Camera di diritto tributario, poi, una nuova versione della

dichiarazione, nella quale alla moglie viene attribuita un’attività lucrativa

indipendente che in precedenza non era stata menzionata, induce a concludere

infatti che con il ricorso i contribuenti abbiano voluto contestare

l’assoggettamento all’imposta ordinaria della prestazione che prima era stata

sottoposta all’imposta annua intera.

3.2

Con la

decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha intrapreso una riforma della

tassazione a sfavore dei reclamanti. Ha infatti constatato che, nella

dichiarazione d’imposta presentata insieme al marito, RI 2 aveva indicato di

non esercitare alcuna attività lucrativa, pur avendo preteso dalla cassa

pensioni il pagamento in contanti della prestazione d’uscita per iniziare un’attività

lucrativa indipendente.

Se i

proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da

istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza

individuale vincolata vengono versate in forma di prestazione in capitale,

allora sono imposte separatamente, mediante un’imposta annua intera (articoli

38.

cpv. 1 LIFD e 38 cpv. 1 LT). Si tratta di un’imposizione privilegiata, poiché

la prestazione viene assoggettata ad un’imposta calcolata con un’aliquota che

corrisponde ad un quinto di quella ordinaria, per l’imposta federale diretta (art.

38.

cpv. 2 LIFD), e con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della

prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente (art. 38

cpv. 2 LT), per l’imposta cantonale, ed inoltre la progressione dell’aliquota

non è influenzata dagli altri redditi. Nel campo d’applicazione degli articoli

38.

LIFD e 38 LT rientra anche la prestazione in capitale del 2° Pilastro

versata quale prestazione di libero passaggio nella prospettiva dell’inizio di

un’attività lucrativa indipendente.

Secondo

il Tribunale federale, tuttavia, non si deve far beneficiare di un’imposizione

privilegiata anche una prestazione in capitale prelevata palesemente in modo

illegale dall’istituzione di previdenza. Non hanno scopo previdenziale

pagamenti in contanti (prestazioni in capitale), se fin dall’inizio un motivo

di pagamento a contanti non è adempiuto o se l’importo ricevuto non viene usato

in modo conforme al suo scopo. In tal caso, la prestazione in capitale deve

essere imposta in modo ordinario insieme agli altri redditi. Ciò vale in

particolar modo per il presupposto del pagamento in contanti costituito

dall’inizio di un’attività lucrativa indipendente (art. 5 cpv. 1 lett. b

LFLP). È riservato il caso in cui un importo pagato in contanti in modo

illegale o impiegato per scopi diversi viene rimborsato all’istituzione di

previdenza o successivamente destinato al suo scopo (cfr. la sentenza del 7 giugno

2011, in RF 66/2011 p. 856, consid. 4.3; v. anche RtiD II-2012 p. 662 ss.).

3.3

Richiesti

di comprovare l’inizio di un’attività indipendente da parte della moglie, i

contribuenti si sono limitati a produrre tre fatture per l’allestimento della

dichiarazione d’imposta 2012, per un compenso di 50 franchi ciascuna.

In queste

circostanze, non si può certo rimproverare all’autorità di tassazione di aver

tratto una conclusione arbitaria.

Con il

successivo ricorso – precisamente, oltre tre settimane dopo aver dichiarato di

voler contestare la decisione su reclamo – gli insorgenti hanno trasmesso

all’Ufficio di tassazione, prima, e alla Camera di diritto tributario, poi, una

versione “corretta” della loro dichiarazione, nella quale per la prima volta

hanno indicato che RI 2 aveva esercitato un’attività lucrativa indipendente,

che aveva prodotto una perdita di fr. 19'968.–. Sul “questionario

complementare” (modulo 10) allegato alla nuova dichiarazione, il “genere di

attività svolta” è definito “Buchhaltung”, senza che tuttavia venga

prodotto alcun documento ulteriore.

Anche

volendo ignorare la palese insufficienza delle prove dell’inizio di un’attività

lucrativa indipendente, lo stesso inoltro di una nuova dichiarazione d’imposta rappresenta

un chiaro venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale

della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,

Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor,

Droit administratif, Vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433).

I

ricorrenti non possono certamente pretendere che l’autorità di tassazione

ignori la precedente versione della dichiarazione, inoltrata alla fine del 2013

e sulla cui base era stata elaborata la decisione di tassazione, e che ammetta

l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente che viene dichiarata solo

dopo che è stata intrapresa una reformatio in peius della tassazione.

4.

Ne

consegue che il ricorso è irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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