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Decisione

80.2014.146

Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione da parte di una persona giuridica, pretesa negligenza dei precedenti amministratori per non aver consegnato ai nuovi le tassazioni dei period

15 luglio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- la __________

SA di __________ ha cambiato la propria ragione sociale in RI 1, come pure il

proprio scopo e la sede (__________), con i nuovi statuti del 23 agosto 2013;

- non

avendo ricevuto la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2012 entro il

termine prorogato al 31 gennaio 2014, il 27 febbraio 2014 l’RS 1 (UTPG) ha

richiamato la contribuente;

- con

scritto del 28 febbraio 2014, quest’ultima ha affermato di poter riempire “seriamente”

una dichiarazione solo per il periodo 2014, in quanto la società sarebbe stata “assunta, con il nuovo nome e azionisti, nell’agosto 2013”;

- il 10

marzo 2014, l’autorità di tassazione ha rammentato alla contribuente che, secondo

il codice delle obbligazioni, un conto d’esercizio ed un bilancio devono essere

allestiti alla fine di ogni esercizio annuale e l’ha quindi invitata a

presentare la dichiarazione per i periodi 2012 e 2013, “alfine di evitare

diffide, multe e tassazioni d’ufficio”;

- la

contribuente ha risposto con scritto del 17 marzo 2014, nel quale ha osservato

che non 2012 non esisteva ancora, “in quanto costituita solo nel novembre 2013”, e ha affermato di non aver nemmeno ricevuto il formulario per la dichiarazione;

- con

lettera del 17 marzo 2014, l’UTPG ha replicato, ricordando che la società

esiste dal 20 novembre 2007 e che il 27 agosto 2013 ha solo cambiato il nome;

- con

decisione del 3 aprile 2014, l’UTPG ha diffidato la RI 1 ad inoltrare la

dichiarazione d’imposta 2012, avvertendola che in caso contrario le avrebbe

inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali ed avrebbe

proceduto alla tassazione d’ufficio;

- la

contribuente ha interposto reclamo contro tale decisione il 14 aprile 2014, chiedendo

all’UTPG di documentare di aver sollecitato il precedente amministratore a

presentare la dichiarazione e postulando l’invio dei formulari per la

dichiarazione come pure di copia delle tassazioni dei periodi 2010 e 2011;

- l’autorità

di tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 28 maggio 2014, nella

quale ha sottolineato di aver avvertito la contribuente delle conseguenze cui sarebbe

andata incontro non presentando la dichiarazione d’imposta ed escludendo che “i

disguidi sorti con l’ex amministratore” potessero essere “invocati quali validi

motivi alfine di ottenere l’annullamento della diffida”;

- alla

decisione l’UTPG ha allegato copia delle dichiarazioni d’imposta per i periodi

fiscali 2010 e 2011 e delle relative decisioni di tassazione;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede

l’annullamento della diffida e della multa disciplinare inflittale il 12 giugno

2014;

- nelle sue

osservazioni del 25 giugno 2014, l’UTPG propone di respingere il ricorso contro

la diffida, mentre comunica di aver annullato d’ufficio la muta disciplinare, notificata

prima che la diffida fosse passata in giudicato.

Diritto

Considerandi

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la

presente decisione si confronta solo con la tassa di diffida e non anche con la

multa disciplinare inflitta alla ricorrente il 12 giugno 2014: a prescindere

dal fatto che l’UTPG ha comunicato nelle sue osservazioni al ricorso di aver

annullato la multa in questione, contro la stessa sarebbe comunque stato dato

diritto di reclamo allo stesso UTPG e non ricorso alla Camera di diritto

tributario, come peraltro chiaramente indicato sulla decisione stessa;

- contro la

tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e

ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

- il

ricorso, interposto nei termini dalla contribuente, è ricevibile in ordine;

- secondo

l’art. 198 cpv. 3 LT, il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine;

- per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di

Stato (art. 198 cpv. 4 LT);

- l’art. 19

del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1),

nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni

diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione

d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita

una tassa di fr. 50.–;

.

- la tassa

di diffida prevista dall’art. 198 cpv. 4 LT altro non è che una tassa di cancelleria

che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per

coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha

costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a

richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito

tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di

diritto tributario ticinese, p. 126);

- per

quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di

cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi

procedurali;

- nel caso

in esame, la contribuente ha ricevuto un richiamo per il mancato inoltro della

dichiarazione il 27 febbraio 2014 ed ha poi avviato uno scambio di corrispondenza

con l’autorità fiscale, la quale le ha chiaramente fatto presente che

l’avvicendamento fra amministratori e il cambiamento di ragione sociale non la

esimeva dall’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta;

- l’eventuale

circostanza che i precedenti amministratori non avessero consegnato ai nuovi i

formulari per la dichiarazione e le decisioni di tassazione dei periodi precedenti

non può certamente essere rimproverata all’UTPG, che ha comunque provveduto ad

allegare alla decisione su reclamo i documenti richiesti, poi nuovamente inviati

alla ricorrente dopo il ricorso;

- in simili

circostanze, non può certamente essere censurata la decisione dell’autorità

fiscale di inviare all’insorgente una diffida, attribuendole un ultimo termine

per adempiere i suoi obblighi procedurali, prima di infliggerle una multa;

- il

ricorso è conseguentemente respinto;

- tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un

totale di fr. 150.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

__________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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