80.2014.146
Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione da parte di una persona giuridica, pretesa negligenza dei precedenti amministratori per non aver consegnato ai nuovi le tassazioni dei period
15 luglio 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2014.146
Data decisione, Autorità:
15.07.2014, CDT
Titolo:
Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione da parte di una persona giuridica, pretesa negligenza dei precedenti amministratori per non aver consegnato ai nuovi le tassazioni dei periodi precedenti
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
art. 198 cpv. 3 LT
art. 198 cpv. 4 LT
Incarto n.
80.2014.146
Lugano
15 luglio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 giugno 2014 contro la decisione del 28
maggio 2014 in materia di tassa di diffida e multa.
Fatti
- la __________
SA di __________ ha cambiato la propria ragione sociale in RI 1, come pure il
proprio scopo e la sede (__________), con i nuovi statuti del 23 agosto 2013;
- non
avendo ricevuto la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2012 entro il
termine prorogato al 31 gennaio 2014, il 27 febbraio 2014 l’RS 1 (UTPG) ha
richiamato la contribuente;
- con
scritto del 28 febbraio 2014, quest’ultima ha affermato di poter riempire “seriamente”
una dichiarazione solo per il periodo 2014, in quanto la società sarebbe stata “assunta, con il nuovo nome e azionisti, nell’agosto 2013”;
- il 10
marzo 2014, l’autorità di tassazione ha rammentato alla contribuente che, secondo
il codice delle obbligazioni, un conto d’esercizio ed un bilancio devono essere
allestiti alla fine di ogni esercizio annuale e l’ha quindi invitata a
presentare la dichiarazione per i periodi 2012 e 2013, “alfine di evitare
diffide, multe e tassazioni d’ufficio”;
- la
contribuente ha risposto con scritto del 17 marzo 2014, nel quale ha osservato
che non 2012 non esisteva ancora, “in quanto costituita solo nel novembre 2013”, e ha affermato di non aver nemmeno ricevuto il formulario per la dichiarazione;
- con
lettera del 17 marzo 2014, l’UTPG ha replicato, ricordando che la società
esiste dal 20 novembre 2007 e che il 27 agosto 2013 ha solo cambiato il nome;
- con
decisione del 3 aprile 2014, l’UTPG ha diffidato la RI 1 ad inoltrare la
dichiarazione d’imposta 2012, avvertendola che in caso contrario le avrebbe
inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali ed avrebbe
proceduto alla tassazione d’ufficio;
- la
contribuente ha interposto reclamo contro tale decisione il 14 aprile 2014, chiedendo
all’UTPG di documentare di aver sollecitato il precedente amministratore a
presentare la dichiarazione e postulando l’invio dei formulari per la
dichiarazione come pure di copia delle tassazioni dei periodi 2010 e 2011;
- l’autorità
di tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 28 maggio 2014, nella
quale ha sottolineato di aver avvertito la contribuente delle conseguenze cui sarebbe
andata incontro non presentando la dichiarazione d’imposta ed escludendo che “i
disguidi sorti con l’ex amministratore” potessero essere “invocati quali validi
motivi alfine di ottenere l’annullamento della diffida”;
- alla
decisione l’UTPG ha allegato copia delle dichiarazioni d’imposta per i periodi
fiscali 2010 e 2011 e delle relative decisioni di tassazione;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede
l’annullamento della diffida e della multa disciplinare inflittale il 12 giugno
2014;
- nelle sue
osservazioni del 25 giugno 2014, l’UTPG propone di respingere il ricorso contro
la diffida, mentre comunica di aver annullato d’ufficio la muta disciplinare, notificata
prima che la diffida fosse passata in giudicato.
Diritto
Considerandi
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- la
presente decisione si confronta solo con la tassa di diffida e non anche con la
multa disciplinare inflitta alla ricorrente il 12 giugno 2014: a prescindere
dal fatto che l’UTPG ha comunicato nelle sue osservazioni al ricorso di aver
annullato la multa in questione, contro la stessa sarebbe comunque stato dato
diritto di reclamo allo stesso UTPG e non ricorso alla Camera di diritto
tributario, come peraltro chiaramente indicato sulla decisione stessa;
- contro la
tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e
ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
- il
ricorso, interposto nei termini dalla contribuente, è ricevibile in ordine;
- secondo
l’art. 198 cpv. 3 LT, il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine;
- per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di
Stato (art. 198 cpv. 4 LT);
- l’art. 19
del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1),
nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni
diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione
d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita
una tassa di fr. 50.–;
.
- la tassa
di diffida prevista dall’art. 198 cpv. 4 LT altro non è che una tassa di cancelleria
che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per
coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha
costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a
richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito
tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di
diritto tributario ticinese, p. 126);
- per
quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di
cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi
procedurali;
- nel caso
in esame, la contribuente ha ricevuto un richiamo per il mancato inoltro della
dichiarazione il 27 febbraio 2014 ed ha poi avviato uno scambio di corrispondenza
con l’autorità fiscale, la quale le ha chiaramente fatto presente che
l’avvicendamento fra amministratori e il cambiamento di ragione sociale non la
esimeva dall’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta;
- l’eventuale
circostanza che i precedenti amministratori non avessero consegnato ai nuovi i
formulari per la dichiarazione e le decisioni di tassazione dei periodi precedenti
non può certamente essere rimproverata all’UTPG, che ha comunque provveduto ad
allegare alla decisione su reclamo i documenti richiesti, poi nuovamente inviati
alla ricorrente dopo il ricorso;
- in simili
circostanze, non può certamente essere censurata la decisione dell’autorità
fiscale di inviare all’insorgente una diffida, attribuendole un ultimo termine
per adempiere i suoi obblighi procedurali, prima di infliggerle una multa;
- il
ricorso è conseguentemente respinto;
- tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un
totale di fr. 150.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
__________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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