80.2014.147
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, competenza del cantone di domicilio
29 luglio 2014Italiano7 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2014.147
Data decisione, Autorità:
29.07.2014, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, competenza del cantone di domicilio
RICORSO
art. 227 LT
Incarto n.
80.2014.147
Lugano
29 luglio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 giugno 2014 contro la decisione del 12
giugno 2014 in materia di IC 2013.
Fatti
- con la
dichiarazione d’imposta 2013, inoltrata il 22 marzo 2014, i coniugi RI 1 e RI 2,
domiciliati a __________ (__________) e limitatamente imponibili nel Canton Ticino
quali proprietari di sostanza immobiliare, hanno attribuito alla casa di
Giubiasco un valore locativo di fr. 9'000.–;
- in una
lettera allegata, hanno precisto che la casa è stata abitata dal figlio __________
fino al mese di giugno, per poi essere ceduta in locazione, dopo la sostituzione
delle finestre;
- notificando
loro la tassazione IC 2013, con decisione del 16 aprile 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in zero franchi ed il reddito determinante per l’aliquota in
fr. 227’000.–;
- rispetto
alla dichiarazione, l’Ufficio di tassazione aveva commisurato il valore locativo
della casa di Giubiasco in fr. 18'000.–;
- i
contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 21 aprile
2014, con il quale, ritenendo che nonostante il reddito nullo la decisione
avesse “effetto pregiudizievole per l’imposizione nel cantone di domicilio e
per l’IFD”, hanno chiesto di ridurre il valore locativo a fr. 9'000.–,
argomentando che, “se la casa è locata od offerta in locazione non può essere
imposto il valore per uso proprio”;
- con
decisione del 12 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo, sostenendo che i contribuenti “non sono legittimati a
contestare la decisione di tassazione”, in quanto il debito d’imposta è di zero
franchi;
- secondo
la motivazione della decisione, le censure contro la decisione di tassazione
contestata dovrebbero essere esaminate dall’autorità fiscale del cantone di
domicilio, “competente per l’emissione delle tassazioni cantonali e federali”;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ripropongono
la loro contestazione contro il valore locativo della casa di __________ e
argomentano che “è facile prevedere” che l’autorità fiscale del cantone di
domicilio “non solo riprenderà il valore di cui alla tassazione del 13 aprile
2014, ma anche opporrà la crescita in giudicato ai contribuenti che lo
contestassero”;
- gli
insorgenti chiedono quindi, in via principale, che gli atti siano rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo, e, in via
subordinata, che gli atti gli siano rinviati, perché sospenda il giudizio in
attesa dell’emissione della tassazione 2013 da parte dell’autorità fiscale del
cantone di domicilio”.
Diritto
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
- se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella
fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo
Considerandi
interposto dai contribuenti per carenza di legittimazione;
- infatti,
il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse
degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente
connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona
1988, p. 200 s.);
- in alltri
termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti
presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato
dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali,
bastando che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale,
materiale o di altra natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un
interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia
toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità
superiore rispetto a chiunque altro (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993,
n. 1980, p. 489);
- secondo
la decisione di tassazione del 16 aprile 2014, l’imposta cantonale sul reddito
dovuta per il 2013 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti
non hanno alcun interesse ad ottenere una decisione dell’autorità fiscale
ticinesa sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber
[a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz.,
Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870);
- del
resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo
di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice
contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss.
= StE 2001 B 96.11 n. 6);
- in altri
termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe
alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;
- i
ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione
impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr., al
proposito, sentenza del Tribunale federale n.2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);
- la
preoccupazione manifestata dai ricorrenti, che paventano che l’autorità di tassazione
del cantone di domicilio possa opporre “la crescita in giudicato ai contribuenti”
in caso di reclamo contro la decisione di tassazione, non tiene conto del fatto
che le decisioni dell’Ufficio di tassazione di __________ non possono vincolare
il fisco del Canton Berna:
·
per quanto concerne l’imposta federale diretta,
essa è riscossa dalle autorità cantonali “presso le persone fisiche che, alla
fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio
fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel
Cantone” (art. 216 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale
litigioso), con la conseguenza che la competenza del cantone di domicilio è
esclusiva;
·
per quanto concerne l’imposta cantonale, la
norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione,
non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in
favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni,
ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia
per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es.
Höhn, Interkantonales Steuerrecht,
3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);
- l’autonomia
dei cantoni nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra
l’altro che non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano
tante quanti sono i fori fiscali (cfr. de
Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436,
p. 147);
- di
conseguenza, spetterà all’autorità di tassazione del Canton __________ tener
conto della circostanza che l’abitazione è stata vuota per una parte dell’anno,
durante i lavori di sostituzione dei serramenti e la ricerca degli inquilini;
- il
ricorso deve pertanto essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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