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Decisione

80.2014.147

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, competenza del cantone di domicilio

29 luglio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- con la

dichiarazione d’imposta 2013, inoltrata il 22 marzo 2014, i coniugi RI 1 e RI 2,

domiciliati a __________ (__________) e limitatamente imponibili nel Canton Ticino

quali proprietari di sostanza immobiliare, hanno attribuito alla casa di

Giubiasco un valore locativo di fr. 9'000.–;

- in una

lettera allegata, hanno precisto che la casa è stata abitata dal figlio __________

fino al mese di giugno, per poi essere ceduta in locazione, dopo la sostituzione

delle finestre;

- notificando

loro la tassazione IC 2013, con decisione del 16 aprile 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in zero franchi ed il reddito determinante per l’aliquota in

fr. 227’000.–;

- rispetto

alla dichiarazione, l’Ufficio di tassazione aveva commisurato il valore locativo

della casa di Giubiasco in fr. 18'000.–;

- i

contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 21 aprile

2014, con il quale, ritenendo che nonostante il reddito nullo la decisione

avesse “effetto pregiudizievole per l’imposizione nel cantone di domicilio e

per l’IFD”, hanno chiesto di ridurre il valore locativo a fr. 9'000.–,

argomentando che, “se la casa è locata od offerta in locazione non può essere

imposto il valore per uso proprio”;

- con

decisione del 12 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo, sostenendo che i contribuenti “non sono legittimati a

contestare la decisione di tassazione”, in quanto il debito d’imposta è di zero

franchi;

- secondo

la motivazione della decisione, le censure contro la decisione di tassazione

contestata dovrebbero essere esaminate dall’autorità fiscale del cantone di

domicilio, “competente per l’emissione delle tassazioni cantonali e federali”;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ripropongono

la loro contestazione contro il valore locativo della casa di __________ e

argomentano che “è facile prevedere” che l’autorità fiscale del cantone di

domicilio “non solo riprenderà il valore di cui alla tassazione del 13 aprile

2014, ma anche opporrà la crescita in giudicato ai contribuenti che lo

contestassero”;

- gli

insorgenti chiedono quindi, in via principale, che gli atti siano rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo, e, in via

subordinata, che gli atti gli siano rinviati, perché sospenda il giudizio in

attesa dell’emissione della tassazione 2013 da parte dell’autorità fiscale del

cantone di domicilio”.

Diritto

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata;

- se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella

fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo

Considerandi

interposto dai contribuenti per carenza di legittimazione;

- infatti,

il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse

degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente

connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona

1988, p. 200 s.);

- in alltri

termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti

presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato

dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali,

bastando che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale,

materiale o di altra natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un

interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia

toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità

superiore rispetto a chiunque altro (Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993,

n. 1980, p. 489);

- secondo

la decisione di tassazione del 16 aprile 2014, l’imposta cantonale sul reddito

dovuta per il 2013 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti

non hanno alcun interesse ad ottenere una decisione dell’autorità fiscale

ticinesa sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber

[a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz.,

Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870);

- del

resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo

di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice

contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss.

= StE 2001 B 96.11 n. 6);

- in altri

termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe

alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;

- i

ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione

impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr., al

proposito, sentenza del Tribunale federale n.2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);

- la

preoccupazione manifestata dai ricorrenti, che paventano che l’autorità di tassazione

del cantone di domicilio possa opporre “la crescita in giudicato ai contribuenti”

in caso di reclamo contro la decisione di tassazione, non tiene conto del fatto

che le decisioni dell’Ufficio di tassazione di __________ non possono vincolare

il fisco del Canton Berna:

·

per quanto concerne l’imposta federale diretta,

essa è riscossa dalle autorità cantonali “presso le persone fisiche che, alla

fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio

fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel

Cantone” (art. 216 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale

litigioso), con la conseguenza che la competenza del cantone di domicilio è

esclusiva;

·

per quanto concerne l’imposta cantonale, la

norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione,

non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in

favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni,

ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia

per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es.

Höhn, Interkantonales Steuerrecht,

3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);

- l’autonomia

dei cantoni nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra

l’altro che non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano

tante quanti sono i fori fiscali (cfr. de

Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436,

p. 147);

- di

conseguenza, spetterà all’autorità di tassazione del Canton __________ tener

conto della circostanza che l’abitazione è stata vuota per una parte dell’anno,

durante i lavori di sostituzione dei serramenti e la ricerca degli inquilini;

- il

ricorso deve pertanto essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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