Lexipedia

Decisione

80.2014.152

Deduzioni: contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a), beneficiario di una rendita d'invalidità, non affiliato ad istituzione di previdenza, deduzione del 20% del reddito del lavor

8 settembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 2

è al beneficio di una rendita d’invalidità erogata dall’Assicurazione

Invalidità (AI) e di una della Cassa pensione. Nel periodo fiscale 2013, ha pure dichiarato una perdita di fr. 2'536.55, proveniente dall’esercizio di un’attività

lucrativa indipendente.

Nella

dichiarazione fiscale 2013, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedevano la deduzione dei

contributi versati alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A) per

l’ammontare di fr. 6'690.– per il marito e di fr. 5’990.– per la moglie.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 7 maggio 2014, l’RS 1 aumentava,

da un lato, il reddito dell’attività lucrativa indipendente della moglie a fr.

2'908.– e ammetteva, dall’altro, la deduzione per i contributi al 3° pilastro

della moglie nella misura di soli fr. 582.–. A quest’ultimo proposito, argomentava

che era stata concessa la “deduzione massima per non affiliati ad un istituto

di previdenza professionale: 20% del reddito da attività lucrativa”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 maggio 2014,

contestando fra l’altro la rivalutazione del reddito dell’attività lucrativa

indipendente della moglie. In relazione ai contributi al 3° pilastro, i

reclamanti sostenevano che la decisione non teneva conto del fatto che RI 2

percepiva una rendita AI per motivi di salute, per cui vi era “la necessità di

aumentare la previdenza della vecchiaia nel ramo della LPP, aspetto indispensabile

per non creare lacune”.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 giugno 2014. Da un

lato, riduceva il reddito dell’attività professionale della moglie a fr.

2'000.–, ma dall’altro riduceva anche la deduzione dei contributi al 3°

pilastro (fr. 400.–) e la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei

coniugi (da fr. 2'326.– a fr. 1'600.–), sicché il reddito imponibile rimaneva

immutato. In merito ai contributi alla previdenza individuale vincolata,

argomentava che la relativa ordinanza federale ammetteva la deduzione “fino al

20% del reddito dell’attività lucrativa della moglie (salario o attività indipendente,

esclusi altri redditi come pensioni ecc.)”.

D. Con

tempestivo reclamo (recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, i

coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la deduzione dell’importo di fr.

5'990.– per contributi alla previdenza individuale vincolata della moglie. A

loro avviso, la decisione impugnata non terrebbe conto della situazione della

famiglia e della rendita di vecchiaia che la moglie percepirà dalla cassa

pensione. Ritengono quindi “indispensabile” un ulteriore risparmio nella forma

di un 3° pilastro.

Diritto

1. 1.1.

A norma degli articoli 32

cpv. 1 lett. e della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 lett. e

della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei

proventi sono deducibili fra l’altro i versamenti, premi e contributi per

acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata. L’art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD delega poi al Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, il compito

di stabilire le forme previdenziali riconosciute e di decidere in qual misura i

contributi possono essere dedotti.

1.2.

La previdenza

professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di

carattere collettivo. L’art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti

possano dedurre anche i contributi “per altre forme previdenziali

riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale”.

Il secondo capoverso dell’art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la

competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme

previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.

Il 13 novembre 1985,

pertanto il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulla legittimazione alle

deduzioni fiscali per i contributi a forma di previdenza riconosciute (OPP 3).

L’art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome

di 3° Pilastro A:

a)

il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di

assicurazione, cioè un contratto speciale d’assicurazione di capitale e di

rendite sulla vita o in caso di invalidità o di morte, comprese eventuali

assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità,

che:

aa)

sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla

sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto

pubblico secondo l’art. 67 cpv. 1 LPP e

ab)

sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;

b)

la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione

bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente

alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un’assicurazione di

previdenza rischio.

La stessa disposizione

aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all’Amministrazione

federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono

conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le

designazioni “contratto di previdenza vincolata” e “convenzione di previdenza

vincolata” possono essere utilizzate unicamente per i contratti e le

convenzioni approvati dall’AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni)»

e che dunque «in mancanza di questa approvazione, la deduzione dei contributi

di previdenza va negata» (Circolare dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni n. 18 del 17 luglio 2008, Trattamento fiscale dei contributi e

delle prestazioni di previdenza del Pilastro 3a, p. 2). La rimanente parte

della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per

contro denominata 3° Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in

titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali

assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner/Rufener/Lang,

Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen,

3a ediz., Muri/Berna 2011, p. 228).

1.3.

Diversamente dal 2°

Pilastro, la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente

limitata:

·

per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad

un’istituzione di previdenza secondo l’art. 80 LPP, il contributo annuo massimo

corrisponde all’8% del limite superiore stabilito dall’art. 8 cpv. 1 LPP

(salario coordinato). Per il periodo fiscale 2013, tale limite superiore ammontava

a fr. 6’739;

·

per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza

il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un’attività

lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3); ne

consegue quindi che per il periodo fiscale 2009, la deduzione non poteva

pertanto superare l’importo di fr. 33’696.

L'ammontare

delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono

versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare

contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente. Se

sono stati effettuati versamenti superiori all’importo massimo consentito,

l’autorità di tassazione esorta il contribuente a farsi rimborsare dall’istituto

di previdenza gli importi versati in più. Ai fini della tassazione, l’importo

non ammesso in deduzione è aggiunto al reddito e, in caso di obbligo di

rimborso, alla sostanza del contribuente (Circolare N. 18

dell’AFC cit., p. 10).

L'art. 8

OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fonda-zioni bancarie

rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal

fine è stato predisposto dall'AFC l'apposi-to modulo 21 EDP-dfi, intitolato

"Attestazione concernente i contributi di previdenza" (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op.

cit., p. 242).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie,

l’autorità fiscale ritiene che RI 2 abbia diritto alla deduzione prevista per i

contribuenti che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza. Gli insorgenti

sono per contro dell’avviso che la loro situazione familiare gli imponga di

migliorare la copertura previdenziale, sicché dovrebbe essere ammesso il versamento

di contributi alla previdenza individuale vincolata anche per la moglie invalida.

2.2

In linea di principio,

nulla si oppone al fatto che il beneficiario di una rendita d’invalidità

costituisca un pilastro 3a, nell’ambito della sua capacità lavorativa restante

(cfr. Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6). Per quanto attiene alla misura

della deduzione cui ha diritto ed alle modalità di calcolo della stessa, rimane

tuttavia determinante l’affiliazione ad un’istituzione di previdenza secondo

l’art. 80 LPP.

Come ha rilevato

l’autorità fiscale, nella decisione impugnata, RI 2 non può più essere

considerata affiliata ad un’istituzione di previdenza. Affiliato secondo l’art.

7.

cpv. 1 OPP 3 è solo chi è attivamente affiliato, cioè chi sta tuttora

contribuendo a finanziare la propria previdenza professionale. Se una persona

non paga più i contributi ad un’istituzione della previdenza professionale ed è

beneficiario di una rendita AVS o AI, ma esercita ancora un’attività lucrativa

dipendente, può versare nel pilastro 3a fino al 20% del reddito proveniente da

un’attività lucrativa (cfr. anche Maute/Steiner/Rufener/Lang, op.

cit., p. 238 e la Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6 lett. f).

2.3

RI 2 ha percepito nel 2013 due rendite d’invalidità e, nell’ambito della sua capacità lavorativa

restante, ha conseguito un reddito da attività lucrativa indipendente, stabilito

dall’autorità fiscale in fr. 2'000.–. Può dunque senza dubbio costituire un

pilastro 3a.

Tuttavia,

come emerge anche dalla dichiarazione d’imposta inoltrata dai contribuenti,

nella documentazione allegata non vi è traccia di contributi della moglie a

favore di un istituto della previdenza professionale (2° Pilastro).

Pertanto,

tenuto conto dei limiti imposti alle deduzioni per l’anno 2013, non potendosi

considerare la contribuente affiliata ad alcuna istituzione di previdenza

professionale, ella ha diritto alla deduzione in ragione del 20% del reddito

proveniente da un’attività lucrativa, che, come calcolato dall’Ufficio di

tassazione in sede di reclamo, corrisponde alla quota di fr. 400.–.

2.4

Pur

comprendendo le legittime preoccupazioni dei ricorrenti per la loro situazione

economica futura, considerati in particolare i costi per il mantenimento e

l’istruzione dei figli, si deve tuttavia concludere che, nelle condizioni

attuali, la previdenza individuale vincolata non rappresenta una soluzione

adeguata. Fintantoché l’attività indipendente della moglie non sarà più

redditizia, i contribuenti dovranno valutare altre forme assicurative, magari meno

interessanti dal profilo fiscale.

3.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster