80.2014.152
Deduzioni: contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a), beneficiario di una rendita d'invalidità, non affiliato ad istituzione di previdenza, deduzione del 20% del reddito del lavor
8 settembre 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2014.152
Data decisione, Autorità:
08.09.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni: contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a), beneficiario di una rendita d'invalidità, non affiliato ad istituzione di previdenza, deduzione del 20% del reddito del lavoro
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 33 cpv. 1 let. e LIFD
art. 32 cpv. 1 let. e LT
Incarti n.
80.2014.152
80.2014.153
Lugano
8 settembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 giugno 2014 contro la decisione del 5
giugno 2014 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. RI 2
è al beneficio di una rendita d’invalidità erogata dall’Assicurazione
Invalidità (AI) e di una della Cassa pensione. Nel periodo fiscale 2013, ha pure dichiarato una perdita di fr. 2'536.55, proveniente dall’esercizio di un’attività
lucrativa indipendente.
Nella
dichiarazione fiscale 2013, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedevano la deduzione dei
contributi versati alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A) per
l’ammontare di fr. 6'690.– per il marito e di fr. 5’990.– per la moglie.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 7 maggio 2014, l’RS 1 aumentava,
da un lato, il reddito dell’attività lucrativa indipendente della moglie a fr.
2'908.– e ammetteva, dall’altro, la deduzione per i contributi al 3° pilastro
della moglie nella misura di soli fr. 582.–. A quest’ultimo proposito, argomentava
che era stata concessa la “deduzione massima per non affiliati ad un istituto
di previdenza professionale: 20% del reddito da attività lucrativa”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 maggio 2014,
contestando fra l’altro la rivalutazione del reddito dell’attività lucrativa
indipendente della moglie. In relazione ai contributi al 3° pilastro, i
reclamanti sostenevano che la decisione non teneva conto del fatto che RI 2
percepiva una rendita AI per motivi di salute, per cui vi era “la necessità di
aumentare la previdenza della vecchiaia nel ramo della LPP, aspetto indispensabile
per non creare lacune”.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 giugno 2014. Da un
lato, riduceva il reddito dell’attività professionale della moglie a fr.
2'000.–, ma dall’altro riduceva anche la deduzione dei contributi al 3°
pilastro (fr. 400.–) e la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei
coniugi (da fr. 2'326.– a fr. 1'600.–), sicché il reddito imponibile rimaneva
immutato. In merito ai contributi alla previdenza individuale vincolata,
argomentava che la relativa ordinanza federale ammetteva la deduzione “fino al
20% del reddito dell’attività lucrativa della moglie (salario o attività indipendente,
esclusi altri redditi come pensioni ecc.)”.
D. Con
tempestivo reclamo (recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, i
coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la deduzione dell’importo di fr.
5'990.– per contributi alla previdenza individuale vincolata della moglie. A
loro avviso, la decisione impugnata non terrebbe conto della situazione della
famiglia e della rendita di vecchiaia che la moglie percepirà dalla cassa
pensione. Ritengono quindi “indispensabile” un ulteriore risparmio nella forma
di un 3° pilastro.
Diritto
1. 1.1.
A norma degli articoli 32
cpv. 1 lett. e della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 lett. e
della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei
proventi sono deducibili fra l’altro i versamenti, premi e contributi per
acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata. L’art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD delega poi al Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, il compito
di stabilire le forme previdenziali riconosciute e di decidere in qual misura i
contributi possono essere dedotti.
1.2.
La previdenza
professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di
carattere collettivo. L’art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti
possano dedurre anche i contributi “per altre forme previdenziali
riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale”.
Il secondo capoverso dell’art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la
competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme
previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.
Il 13 novembre 1985,
pertanto il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulla legittimazione alle
deduzioni fiscali per i contributi a forma di previdenza riconosciute (OPP 3).
L’art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome
di 3° Pilastro A:
a)
il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di
assicurazione, cioè un contratto speciale d’assicurazione di capitale e di
rendite sulla vita o in caso di invalidità o di morte, comprese eventuali
assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità,
che:
aa)
sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla
sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di diritto
pubblico secondo l’art. 67 cpv. 1 LPP e
ab)
sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b)
la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione
bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente
alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un’assicurazione di
previdenza rischio.
La stessa disposizione
aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all’Amministrazione
federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono
conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le
designazioni “contratto di previdenza vincolata” e “convenzione di previdenza
vincolata” possono essere utilizzate unicamente per i contratti e le
convenzioni approvati dall’AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni)»
e che dunque «in mancanza di questa approvazione, la deduzione dei contributi
di previdenza va negata» (Circolare dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni n. 18 del 17 luglio 2008, Trattamento fiscale dei contributi e
delle prestazioni di previdenza del Pilastro 3a, p. 2). La rimanente parte
della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per
contro denominata 3° Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in
titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali
assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner/Rufener/Lang,
Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen,
3a ediz., Muri/Berna 2011, p. 228).
1.3.
Diversamente dal 2°
Pilastro, la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente
limitata:
·
per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad
un’istituzione di previdenza secondo l’art. 80 LPP, il contributo annuo massimo
corrisponde all’8% del limite superiore stabilito dall’art. 8 cpv. 1 LPP
(salario coordinato). Per il periodo fiscale 2013, tale limite superiore ammontava
a fr. 6’739;
·
per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza
il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un’attività
lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3); ne
consegue quindi che per il periodo fiscale 2009, la deduzione non poteva
pertanto superare l’importo di fr. 33’696.
L'ammontare
delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono
versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare
contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente. Se
sono stati effettuati versamenti superiori all’importo massimo consentito,
l’autorità di tassazione esorta il contribuente a farsi rimborsare dall’istituto
di previdenza gli importi versati in più. Ai fini della tassazione, l’importo
non ammesso in deduzione è aggiunto al reddito e, in caso di obbligo di
rimborso, alla sostanza del contribuente (Circolare N. 18
dell’AFC cit., p. 10).
L'art. 8
OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fonda-zioni bancarie
rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal
fine è stato predisposto dall'AFC l'apposi-to modulo 21 EDP-dfi, intitolato
"Attestazione concernente i contributi di previdenza" (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op.
cit., p. 242).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie,
l’autorità fiscale ritiene che RI 2 abbia diritto alla deduzione prevista per i
contribuenti che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza. Gli insorgenti
sono per contro dell’avviso che la loro situazione familiare gli imponga di
migliorare la copertura previdenziale, sicché dovrebbe essere ammesso il versamento
di contributi alla previdenza individuale vincolata anche per la moglie invalida.
2.2
In linea di principio,
nulla si oppone al fatto che il beneficiario di una rendita d’invalidità
costituisca un pilastro 3a, nell’ambito della sua capacità lavorativa restante
(cfr. Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6). Per quanto attiene alla misura
della deduzione cui ha diritto ed alle modalità di calcolo della stessa, rimane
tuttavia determinante l’affiliazione ad un’istituzione di previdenza secondo
l’art. 80 LPP.
Come ha rilevato
l’autorità fiscale, nella decisione impugnata, RI 2 non può più essere
considerata affiliata ad un’istituzione di previdenza. Affiliato secondo l’art.
7.
cpv. 1 OPP 3 è solo chi è attivamente affiliato, cioè chi sta tuttora
contribuendo a finanziare la propria previdenza professionale. Se una persona
non paga più i contributi ad un’istituzione della previdenza professionale ed è
beneficiario di una rendita AVS o AI, ma esercita ancora un’attività lucrativa
dipendente, può versare nel pilastro 3a fino al 20% del reddito proveniente da
un’attività lucrativa (cfr. anche Maute/Steiner/Rufener/Lang, op.
cit., p. 238 e la Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6 lett. f).
2.3
RI 2 ha percepito nel 2013 due rendite d’invalidità e, nell’ambito della sua capacità lavorativa
restante, ha conseguito un reddito da attività lucrativa indipendente, stabilito
dall’autorità fiscale in fr. 2'000.–. Può dunque senza dubbio costituire un
pilastro 3a.
Tuttavia,
come emerge anche dalla dichiarazione d’imposta inoltrata dai contribuenti,
nella documentazione allegata non vi è traccia di contributi della moglie a
favore di un istituto della previdenza professionale (2° Pilastro).
Pertanto,
tenuto conto dei limiti imposti alle deduzioni per l’anno 2013, non potendosi
considerare la contribuente affiliata ad alcuna istituzione di previdenza
professionale, ella ha diritto alla deduzione in ragione del 20% del reddito
proveniente da un’attività lucrativa, che, come calcolato dall’Ufficio di
tassazione in sede di reclamo, corrisponde alla quota di fr. 400.–.
2.4
Pur
comprendendo le legittime preoccupazioni dei ricorrenti per la loro situazione
economica futura, considerati in particolare i costi per il mantenimento e
l’istruzione dei figli, si deve tuttavia concludere che, nelle condizioni
attuali, la previdenza individuale vincolata non rappresenta una soluzione
adeguata. Fintantoché l’attività indipendente della moglie non sarà più
redditizia, i contribuenti dovranno valutare altre forme assicurative, magari meno
interessanti dal profilo fiscale.
3.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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