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Decisione

80.2014.154

Procedura: obblighi procedurali dei contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente, documentazione dei costi inclusi nel conto economico, onere della prova, rinvio degli atti

25 febbraio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Compilando il

modulo 10 allegato alla dichiarazione di tassazione, cioè il “questionario per

indipendenti senza contabilità”, RI 1, di professione consulente, dichiarava entrate

complessive per fr. 123'250.– nel 2010 e fr. 140'500.– nel 2011. Dal questionario

risultavano inoltre le seguenti spese:

Spesa

2010

2011

Contributi

AVS/AI/IPG/AD/AINP

10'280.-

7'144.-

Pigione

dei locali dell’azienda

5'940.-

5'000.-

Posta,

telefono, stampanti, materiale d’ufficio

21'875.-

11'626.-

Pigione

dell’autorimessa

26'630.-

-

Benzina,

olio, copertoni, riparazioni, ecc.

4'453.-

16'445.-

Altre

spese generali

9'590.-

24'631.-

Totale

78'768.-

66'484.-

B. Con lettera del 10

aprile 2013 l’RS 1 richiedeva ai contribuenti svariati documenti, tra cui la

“fattura acquisto auto o contratto leasing 2010” ed il “dettaglio delle spese auto, punto “i” e “altre spese generali” 2010 e 2011”. Il termine per fornire tali giustificativi era fissato al 15 maggio 2013. Dopo la richiesta di

una proroga, accordata fino al 15 giugno 2013, il rappresentante dei contribuenti

inviava, in data 25 luglio 2013, la fattura dell’acquisto del veicolo e il

“dettaglio delle entrate 2010 e 2011”.

C. Con e-mail del 13

agosto 2013, l’Ufficio di tassazione comunicava al rappresentante dei contribuenti

che mancavano i giustificativi per le spese chieste in deduzione dal reddito

dell’attività lucrativa indipendente. Vista l’assenza di risposta da parte

della RA 1, con successiva e-mail del 21 gennaio 2014, l’autorità fiscale

proponeva, per la tassazione concernente il 2010 di riprendere fr. 8'000.- per

il leasing e fr. 5'000.- per le spese generali. Per quanto riguarda la

tassazione 2011 allegava il calcolo del dispendio (in cui si constatava una

disponibilità mensile negativa di fr. -2'040.-) e invitava il rappresentante a

pronunciarsi al riguardo.

D. Con e-mail del 6

marzo 2014, la RA 1 affermava che avrebbe preso posizione dopo aver incontrato

i propri clienti. Il giorno seguente l’Ufficio di tassazione informava il rappresentante

di aver già proceduto all’emissione delle decisioni di tassazione.

Con due decisioni del 5

marzo 2014, infatti, l’autorità fiscale aveva notificato ai contribuenti le

tassazioni IC/IFD 2010 e 2011. Il reddito imponibile era commisurato in fr.

53'300.- per l’IC 2010, in fr. 58'800.- per l’IFD 2010, in fr. 100'900.- per l’IC 2011 ed fr. 106'100.- per l’IFD 2011. In entrambi i casi il reddito da attività lucrativa indipendente principale del contribuente

era rivisto al rialzo. Alla ripresa di fr. 8'000.- di leasing e di fr. 5'000.-

della quota parte di spese private, si aggiungeva, per il 2011, un importo di fr.

19'984.- per ammanco di disponibilità finanziaria.

E. Il rappresentante dei

contribuenti impugnava le suddette decisioni con reclamo del 13 marzo 2014,

contestando, per il 2010, la “la ripresa del costo del leasing per fr. 8'000 su

costo totale in dichiarazione di fr. 26'630,40” e, per il 2011, l’adeguamento del reddito aziendale totale di fr. 32'984.- in quanto “ingiustificato e

sproporzionato”.

Con scritto del 17 marzo

2014, l’Ufficio circondariale di tassazione richiedeva ancora i documenti che

non erano stati prodotti prima dell’emissione della decisione di tassazione e,

in particolare, di esprimersi sul calcolo del dispendio, dal quale risultava

un’insufficiente disponibilità finanziaria. I reclamanti erano avvertiti che,

se non avessero risposto entro il 4 aprile 2014, il reclamo sarebbe stato “evaso

sulla base della documentazione agli atti, senza ulteriori convocazioni”.

Proprio il 4 aprile 2014,

il rappresentante dei contribuenti trasmetteva all’ufficio di tassazione

diverse tabelle relative a spese sostenute negli anni 2010 e 2011. Per

l’esercizio 2010, figuravano le spese per abbonamenti, cancelleria/cartoleria/ufficio/

materiale ufficio, canone Billag, computer/elettronica, posta/DHL, telefonia,

spese legali, ristorante, hotel e bar. Per l’anno seguente, oltre alle spese

legate all’attività professionale, erano chiesti in deduzione i costi

dell’abbigliamento, per gli accessori personali, per il fitness e la cura

personale. Quanto all’ammanco di disponibilità finanziaria, dovuto

apparentemente ad una vertenza in corso con la __________, “per il mancato

pagamento della penale e delle provvigioni relative alla rescissione senza

giusta causa del contratto di lavoro”, la RA 1 sosteneva che il contribuente

era stato aiutato dai genitori.

L’Ufficio di tassazione

respingeva i reclami, con decisioni del 28 maggio 2014, confermando il proprio

operato poiché, neppure dopo la richiesta di collaborazione indirizzata ai

contribuenti nella procedura di reclamo, erano state documentate le “altre

spese generali”, che ammontavano a fr. 9'590.– nel 2010 e a fr. 24'631.– nel

2011. Quanto agli aiuti ricevuti dai genitori, non ne era stata fornita alcuna

prova.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono di

essere tassati in base ai dati dichiarati. I ricorrenti lamentano di non essere

stati convocati durante la procedura di reclamo, nonostante che lo avessero

richiesto. Quanto alla documentazione, sostengono di aver trasmesso all’Ufficio

di tassazione le “tabelle exel con indicate in modo dettagliato le spese

diverse indicate nel foglio di tassazione”, mentre “i giustificativi” non

sarebbero stati inviati, “ma non sono nemmeno stati richiesti”. In relazione alla mancanza di liquidità, sottolineano che

l’aiuto ricevuto dai genitori sarebbe impossibile da dimostrare con documenti.

G. Con scritto del 27

giugno 2014 questa Camera ha attribuito ai ricorrenti un termine di 10 giorni

per presentare un ricorso motivato, con l’indicazione dei mezzi di prova e con

le proposte degli insorgenti, come pure per produrre la decisione su reclamo

dell’Ufficio di tassazione. Con lettera del 9 luglio 2014, la rappresentante ha

ribadito di aver collaborato con l’autorità di tassazione e di aver goduto

dell’aiuto dei genitori per far fronte alle spese durante il 2011. Chiede

pertanto che il reddito dell’attività indipendente sia ridotto da fr. 107'000.–

a fr. 74'016.– e allega la decisione su reclamo IC/IFD relativa al periodo fiscale

2011.

Diritto

1. La censura, in

ordine, della violazione del diritto di essere sentito, malgrado l’esplicita

richiesta contenuta nel reclamo, non è di nessun rilievo.

In effetti,

né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale

diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito

personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia

discende direttamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., dal momento che la

garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo

non implica, secondo il Tribunale federale, il diritto di essere sentito

oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale in modo

particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei

cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto del

presente gravame (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]

l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche

oralmente; decisione TF n.2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006).

Considerandi

2.

2.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli

deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente

(decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

2.2

Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT,

di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

3.

3.1.

Il ricorrente svolge la

professione di consulente. Circa la natura della sua attività, dagli atti non

emerge alcuna indicazione ulteriore. Dalla distinta dei ricavi si evince

tuttavia che fra i suoi principali mandanti rientrano un paio di società da lui

stesso controllate (__________SA e __________ SA). Il contribuente ha prodotto

dapprima il solo Questionario per indipendenti senza contabilità (mod. 10). In

seguito a ripetute richieste dell’autorità di tassazione, ha poi inoltrato

delle tabelle con le spese commerciali. Ciononostante, la prova dei costi,

sulla cui base il contribuente ha calcolato l’utile dichiarato, non è ancora

completa. Infatti, la somma dei costi documentati dalle tabelle in questione

non raggiunge gli importi indicati nei questionari allegati alle dichiarazioni

d’imposta e, d’altronde, non sono presenti le distinte relative alle “altre

spese generali” (lettera o del Questionario).

Tenuto conto di tale

aspetto, come pure dell’ammanco di disponibilità finanziaria risultante dal calcolo

delle entrate e delle uscite del periodo fiscale 2011,l’Ufficio di tassazione

ha elevato il reddito dell’attività lucrativa indipendente da fr. 44'482.– a

fr.58'000.– nel 2010 e da fr. 74'016.– a fr. 107’000.– nel 2011.

3.2

Secondo gli articoli 125

cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa

indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in

mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli

attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei

prelevamenti privati.

L’obbligo di allegare le

“distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale,

non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi

obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad

adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea

2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).

I

requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento

completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano

un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (decisione TF n.2A.272/2003

del 13 dicembre 2003, consid. 4).

3.3

È immediatamente evidente

che il questionario allegato dal contribuente alla sua dichiarazione d’imposta

non è attendibile. La documentazione successivamente prodotta, su richiesta

dell’autorità fiscale, ha infatti dimostrato che i costi inclusi nel conto

economico della ditta inviduale sono stati “gonfiati” includendovi diverse

spese che o sono del tutto ingiustificate (le spese per l’abbigliamento e la

cura personale, per citarne alcune) o sono perlomeno parzialmente private

(quelle per le automobili, per il telefono, la televisione ecc.).

. Sebbene ancora nel loro

ricorso i contribuenti continuino a sostenere di aver prodotto tutta la

documentazione “che l’autorità voleva” (cfr. lettera del 9 luglio 2014), la

situazione è tutt’altro che chiara. Per esempio, dando seguito ad una delle

numerose richieste di collaborazione, i ricorrenti hanno prodotto delle fatture

per l’acquisto di automobili. Le fatture, incomplete, si riferiscono peraltro a

diverse automobili ma anche a diversi anni. Non è dunque per niente chiaro quante

e quali automobili avesse immatricolato il ricorrente nei periodi fiscali

litigiosi. Ma si tratta evidentemente di un aspetto che deve essere

approfondito, se solo si pensa all’entità dei costi per spese d’automobile

fatti valere (fr. 31'083.– nel 2010 e fr. 16'445.– nel 2011). In queste

circostanze è impossibile stabilire se la ripresa di 8'000 franchi per la quota

privata del leasing legato al veicolo sia adeguata o meno. In particolar modo

per il periodo fiscale 2010, la stessa appare tuttavia modesta.

Anche la ripresa di fr.

5'000.– sulle rimanenti spese generali solleva dei dubbi, se si pensa al fatto,

già sottolineato, che sono registrate spese palesemente private (fitness,

abbigliamento) ed alla circostanza che anche gli altri costi, che in sé potrebbero

essere in parte commercialmente giustificati (telefono, ristorante, televisione,

ecc.) raggiungono proporzioni difficilmente spiegabili con l’attività del contribuente.

Si aggiunga ancora che non

si comprende neppure la deduzione delle spese per la “pigione dei locali

dell’azienda”, quando risulta che il contribuente esercita la sua attività

nella sua abitazione. Verosimilmente, la casa rientra nella sostanza privata

dei contribuenti e il relativo valore locativo dovrebbe allora tener conto di

un uso parzialmente commerciale, per giustificare poi la deduzione come costo.

Ma anche a questo proposito dagli atti non emergono indicazioni chiare.

3.4

Questa

Camera non può pronunciarsi direttamente sulla questione, in quanto i documenti

agli atti non forniscono informazioni sufficienti. Si giustifica pertanto il

rinvio degli atti all’autorità fiscale per una nuova decisione che tenga conto

delle spese effettivamente in relazione con l’attività lucrativa indipendente del

contribuente. A tal fine, i ricorrenti dovranno produrre documenti attendibili,

che consentano di qualificare correttamente i costi indicati nella

dichiarazione.

Se gli elementi imponibili

continuassero a non poter essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili, l’Ufficio di tassazione potrà eseguire una tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130

cpv. 2 LIFD.

4.

Visto l’esito del

gravame, non si prelevano tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Le

decisioni su reclamo del 3 ottobre 2012 sono annullate e gli atti sono rinviati

all’RS 1 perché adotti nuove decisioni.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

__________

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: