80.2014.154
Procedura: obblighi procedurali dei contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente, documentazione dei costi inclusi nel conto economico, onere della prova, rinvio degli atti
25 febbraio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.154
80.2014.155
Lugano
25 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
RI
2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 giugno 2014 contro la decisione del 28 maggio 2014 in materia di IC e IFD 2010 e 2011.
Fatti
A. Compilando il
modulo 10 allegato alla dichiarazione di tassazione, cioè il “questionario per
indipendenti senza contabilità”, RI 1, di professione consulente, dichiarava entrate
complessive per fr. 123'250.– nel 2010 e fr. 140'500.– nel 2011. Dal questionario
risultavano inoltre le seguenti spese:
Spesa
2010
2011
Contributi
AVS/AI/IPG/AD/AINP
10'280.-
7'144.-
Pigione
dei locali dell’azienda
5'940.-
5'000.-
Posta,
telefono, stampanti, materiale d’ufficio
21'875.-
11'626.-
Pigione
dell’autorimessa
26'630.-
-
Benzina,
olio, copertoni, riparazioni, ecc.
4'453.-
16'445.-
Altre
spese generali
9'590.-
24'631.-
Totale
78'768.-
66'484.-
B. Con lettera del 10
aprile 2013 l’RS 1 richiedeva ai contribuenti svariati documenti, tra cui la
“fattura acquisto auto o contratto leasing 2010” ed il “dettaglio delle spese auto, punto “i” e “altre spese generali” 2010 e 2011”. Il termine per fornire tali giustificativi era fissato al 15 maggio 2013. Dopo la richiesta di
una proroga, accordata fino al 15 giugno 2013, il rappresentante dei contribuenti
inviava, in data 25 luglio 2013, la fattura dell’acquisto del veicolo e il
“dettaglio delle entrate 2010 e 2011”.
C. Con e-mail del 13
agosto 2013, l’Ufficio di tassazione comunicava al rappresentante dei contribuenti
che mancavano i giustificativi per le spese chieste in deduzione dal reddito
dell’attività lucrativa indipendente. Vista l’assenza di risposta da parte
della RA 1, con successiva e-mail del 21 gennaio 2014, l’autorità fiscale
proponeva, per la tassazione concernente il 2010 di riprendere fr. 8'000.- per
il leasing e fr. 5'000.- per le spese generali. Per quanto riguarda la
tassazione 2011 allegava il calcolo del dispendio (in cui si constatava una
disponibilità mensile negativa di fr. -2'040.-) e invitava il rappresentante a
pronunciarsi al riguardo.
D. Con e-mail del 6
marzo 2014, la RA 1 affermava che avrebbe preso posizione dopo aver incontrato
i propri clienti. Il giorno seguente l’Ufficio di tassazione informava il rappresentante
di aver già proceduto all’emissione delle decisioni di tassazione.
Con due decisioni del 5
marzo 2014, infatti, l’autorità fiscale aveva notificato ai contribuenti le
tassazioni IC/IFD 2010 e 2011. Il reddito imponibile era commisurato in fr.
53'300.- per l’IC 2010, in fr. 58'800.- per l’IFD 2010, in fr. 100'900.- per l’IC 2011 ed fr. 106'100.- per l’IFD 2011. In entrambi i casi il reddito da attività lucrativa indipendente principale del contribuente
era rivisto al rialzo. Alla ripresa di fr. 8'000.- di leasing e di fr. 5'000.-
della quota parte di spese private, si aggiungeva, per il 2011, un importo di fr.
19'984.- per ammanco di disponibilità finanziaria.
E. Il rappresentante dei
contribuenti impugnava le suddette decisioni con reclamo del 13 marzo 2014,
contestando, per il 2010, la “la ripresa del costo del leasing per fr. 8'000 su
costo totale in dichiarazione di fr. 26'630,40” e, per il 2011, l’adeguamento del reddito aziendale totale di fr. 32'984.- in quanto “ingiustificato e
sproporzionato”.
Con scritto del 17 marzo
2014, l’Ufficio circondariale di tassazione richiedeva ancora i documenti che
non erano stati prodotti prima dell’emissione della decisione di tassazione e,
in particolare, di esprimersi sul calcolo del dispendio, dal quale risultava
un’insufficiente disponibilità finanziaria. I reclamanti erano avvertiti che,
se non avessero risposto entro il 4 aprile 2014, il reclamo sarebbe stato “evaso
sulla base della documentazione agli atti, senza ulteriori convocazioni”.
Proprio il 4 aprile 2014,
il rappresentante dei contribuenti trasmetteva all’ufficio di tassazione
diverse tabelle relative a spese sostenute negli anni 2010 e 2011. Per
l’esercizio 2010, figuravano le spese per abbonamenti, cancelleria/cartoleria/ufficio/
materiale ufficio, canone Billag, computer/elettronica, posta/DHL, telefonia,
spese legali, ristorante, hotel e bar. Per l’anno seguente, oltre alle spese
legate all’attività professionale, erano chiesti in deduzione i costi
dell’abbigliamento, per gli accessori personali, per il fitness e la cura
personale. Quanto all’ammanco di disponibilità finanziaria, dovuto
apparentemente ad una vertenza in corso con la __________, “per il mancato
pagamento della penale e delle provvigioni relative alla rescissione senza
giusta causa del contratto di lavoro”, la RA 1 sosteneva che il contribuente
era stato aiutato dai genitori.
L’Ufficio di tassazione
respingeva i reclami, con decisioni del 28 maggio 2014, confermando il proprio
operato poiché, neppure dopo la richiesta di collaborazione indirizzata ai
contribuenti nella procedura di reclamo, erano state documentate le “altre
spese generali”, che ammontavano a fr. 9'590.– nel 2010 e a fr. 24'631.– nel
2011. Quanto agli aiuti ricevuti dai genitori, non ne era stata fornita alcuna
prova.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono di
essere tassati in base ai dati dichiarati. I ricorrenti lamentano di non essere
stati convocati durante la procedura di reclamo, nonostante che lo avessero
richiesto. Quanto alla documentazione, sostengono di aver trasmesso all’Ufficio
di tassazione le “tabelle exel con indicate in modo dettagliato le spese
diverse indicate nel foglio di tassazione”, mentre “i giustificativi” non
sarebbero stati inviati, “ma non sono nemmeno stati richiesti”. In relazione alla mancanza di liquidità, sottolineano che
l’aiuto ricevuto dai genitori sarebbe impossibile da dimostrare con documenti.
G. Con scritto del 27
giugno 2014 questa Camera ha attribuito ai ricorrenti un termine di 10 giorni
per presentare un ricorso motivato, con l’indicazione dei mezzi di prova e con
le proposte degli insorgenti, come pure per produrre la decisione su reclamo
dell’Ufficio di tassazione. Con lettera del 9 luglio 2014, la rappresentante ha
ribadito di aver collaborato con l’autorità di tassazione e di aver goduto
dell’aiuto dei genitori per far fronte alle spese durante il 2011. Chiede
pertanto che il reddito dell’attività indipendente sia ridotto da fr. 107'000.–
a fr. 74'016.– e allega la decisione su reclamo IC/IFD relativa al periodo fiscale
2011.
Diritto
1. La censura, in
ordine, della violazione del diritto di essere sentito, malgrado l’esplicita
richiesta contenuta nel reclamo, non è di nessun rilievo.
In effetti,
né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale
diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito
personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia
discende direttamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., dal momento che la
garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo
non implica, secondo il Tribunale federale, il diritto di essere sentito
oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale in modo
particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei
cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto del
presente gravame (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]
l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche
oralmente; decisione TF n.2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006).
Considerandi
2.
2.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli
deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente
(decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
2.2
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT,
di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
3.
3.1.
Il ricorrente svolge la
professione di consulente. Circa la natura della sua attività, dagli atti non
emerge alcuna indicazione ulteriore. Dalla distinta dei ricavi si evince
tuttavia che fra i suoi principali mandanti rientrano un paio di società da lui
stesso controllate (__________SA e __________ SA). Il contribuente ha prodotto
dapprima il solo Questionario per indipendenti senza contabilità (mod. 10). In
seguito a ripetute richieste dell’autorità di tassazione, ha poi inoltrato
delle tabelle con le spese commerciali. Ciononostante, la prova dei costi,
sulla cui base il contribuente ha calcolato l’utile dichiarato, non è ancora
completa. Infatti, la somma dei costi documentati dalle tabelle in questione
non raggiunge gli importi indicati nei questionari allegati alle dichiarazioni
d’imposta e, d’altronde, non sono presenti le distinte relative alle “altre
spese generali” (lettera o del Questionario).
Tenuto conto di tale
aspetto, come pure dell’ammanco di disponibilità finanziaria risultante dal calcolo
delle entrate e delle uscite del periodo fiscale 2011,l’Ufficio di tassazione
ha elevato il reddito dell’attività lucrativa indipendente da fr. 44'482.– a
fr.58'000.– nel 2010 e da fr. 74'016.– a fr. 107’000.– nel 2011.
3.2
Secondo gli articoli 125
cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa
indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in
mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli
attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei
prelevamenti privati.
L’obbligo di allegare le
“distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale,
non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi
obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad
adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea
2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).
I
requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento
completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano
un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (decisione TF n.2A.272/2003
del 13 dicembre 2003, consid. 4).
3.3
È immediatamente evidente
che il questionario allegato dal contribuente alla sua dichiarazione d’imposta
non è attendibile. La documentazione successivamente prodotta, su richiesta
dell’autorità fiscale, ha infatti dimostrato che i costi inclusi nel conto
economico della ditta inviduale sono stati “gonfiati” includendovi diverse
spese che o sono del tutto ingiustificate (le spese per l’abbigliamento e la
cura personale, per citarne alcune) o sono perlomeno parzialmente private
(quelle per le automobili, per il telefono, la televisione ecc.).
. Sebbene ancora nel loro
ricorso i contribuenti continuino a sostenere di aver prodotto tutta la
documentazione “che l’autorità voleva” (cfr. lettera del 9 luglio 2014), la
situazione è tutt’altro che chiara. Per esempio, dando seguito ad una delle
numerose richieste di collaborazione, i ricorrenti hanno prodotto delle fatture
per l’acquisto di automobili. Le fatture, incomplete, si riferiscono peraltro a
diverse automobili ma anche a diversi anni. Non è dunque per niente chiaro quante
e quali automobili avesse immatricolato il ricorrente nei periodi fiscali
litigiosi. Ma si tratta evidentemente di un aspetto che deve essere
approfondito, se solo si pensa all’entità dei costi per spese d’automobile
fatti valere (fr. 31'083.– nel 2010 e fr. 16'445.– nel 2011). In queste
circostanze è impossibile stabilire se la ripresa di 8'000 franchi per la quota
privata del leasing legato al veicolo sia adeguata o meno. In particolar modo
per il periodo fiscale 2010, la stessa appare tuttavia modesta.
Anche la ripresa di fr.
5'000.– sulle rimanenti spese generali solleva dei dubbi, se si pensa al fatto,
già sottolineato, che sono registrate spese palesemente private (fitness,
abbigliamento) ed alla circostanza che anche gli altri costi, che in sé potrebbero
essere in parte commercialmente giustificati (telefono, ristorante, televisione,
ecc.) raggiungono proporzioni difficilmente spiegabili con l’attività del contribuente.
Si aggiunga ancora che non
si comprende neppure la deduzione delle spese per la “pigione dei locali
dell’azienda”, quando risulta che il contribuente esercita la sua attività
nella sua abitazione. Verosimilmente, la casa rientra nella sostanza privata
dei contribuenti e il relativo valore locativo dovrebbe allora tener conto di
un uso parzialmente commerciale, per giustificare poi la deduzione come costo.
Ma anche a questo proposito dagli atti non emergono indicazioni chiare.
3.4
Questa
Camera non può pronunciarsi direttamente sulla questione, in quanto i documenti
agli atti non forniscono informazioni sufficienti. Si giustifica pertanto il
rinvio degli atti all’autorità fiscale per una nuova decisione che tenga conto
delle spese effettivamente in relazione con l’attività lucrativa indipendente del
contribuente. A tal fine, i ricorrenti dovranno produrre documenti attendibili,
che consentano di qualificare correttamente i costi indicati nella
dichiarazione.
Se gli elementi imponibili
continuassero a non poter essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili, l’Ufficio di tassazione potrà eseguire una tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130
cpv. 2 LIFD.
4.
Visto l’esito del
gravame, non si prelevano tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le
decisioni su reclamo del 3 ottobre 2012 sono annullate e gli atti sono rinviati
all’RS 1 perché adotti nuove decisioni.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
__________
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: