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Decisione

80.2014.162

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, bibliotecario che frequenta Master in Library and Information Science, non formazione

3 ottobre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 2,

coniugata con RI 1, laureata in letteratura italiana, lavora dal 1999 alle dipendenze

__________, dapprima quale collaboratrice scientifica ed in seguito, dal 2005,

quale responsabile della biblioteca, con un tasso di occupazione del 60%.

Nel mese

di settembre 2013 cominciava il Master of Advanced Studies in Library and

Information Science organizzato dalla Scuola universitaria professionale

della Svizzera Italiana (SUPSI), i cui corsi postdiploma si svolgevano sulla

durata di un anno; ulteriori sei mesi erano destinati alla redazione e alla difesa

della tesi di master. Nel contempo la contribuente lavorava presso la Biblioteca cantonale di __________ quale stagista bibliotecaria durante un giorno alla

settimana.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2013 i coniugi __________ chiedevano la deduzione dal

reddito imponibile delle seguenti spese professionali della moglie:

veicolo

privato fr. 13'906.-

doppia

economia domestica fr. 3'200.-

spese

professionali forfait fr. 2'500.-

totale fr.

19'606.-

Per

quanto concerne le spese di perfezionamento, i contribuenti chiedevano la deduzione,

quale spesa professionale del marito, del costo del Master of Advanced

Studies che si componeva di una quota d’iscrizione (fr. 5’100.-), della

prima rata (fr. 5’100.-) e dell’acquisto di un computer (fr. 1699.-) per un

totale di fr. 11'899.-.

C. Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 9 aprile 2014,

l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna commisurava il reddito imponibile in

fr. 42'800.- per l’IC e in fr. 46'400.- per l’IFD.

L’autorità

aveva in particolare negato la deduzione delle spese per i corsi di perfezionamento

della moglie, sottolineando che la persona competente per far valere tale

deduzione sarebbe stata RI 2 ma concludeva che trattandosi di costi di formazione

una tale deduzione non sarebbe stata possibile.

D. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 aprile 2014,

nel quale contestavano la mancata deduzione delle spese di perfezionamento.

L’autorità

di tassazione chiedeva della documentazione supplementare, con scritto del 22

aprile 2014, nel quale ribadiva che il master intrapreso dalla contribuente le

avrebbe permesso di ottenere un titolo riconosciuto e protetto a livello

federale e quindi doveva essere considerato quale percorso formativo non deducibile,

conformemente alla giurisprudenza della Camera di diritto tributario.

E. Dopo

l’invio dei documenti supplementari da parte dei reclamanti, l’autorità di tassazione

modificava la decisione impugnata a loro svantaggio. Confermato il rifiuto di

dedurre le spese per il master, riduceva le deduzioni accordate alla

contribuente nella maniera seguente: la deduzione per veicolo privato veniva

riconosciuta per un totale di fr. 7'749.- e le spese concernenti la doppia

economia domestica si attestavano a fr. 1'980.-. Il reddito imponibile era

commisurato dall’autorità fiscale in fr. 50'200.- per l’IC e fr. 53'800.- per

l’IFD.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

ribadiscono la deduzione delle spese legate al Master of Advanced Studies

e contestano la decisione di ridurre la deduzione accordata per il veicolo

personale e per i pasti principali consumati fuori casa.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Dal

chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 9 cpv. 1 decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente

l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2013). Non è

invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella

delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9 cpv. 2

DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).

1.3.

Non sono

quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese

necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al

contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa,

rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria

rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es.

corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari,

congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che

possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese

inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come

nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore

che dà gli esami di maestria (Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.2; decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004).

Considerandi

2.

2.1

Per

quanto concerne in particolar modo i Master of Business Administration (MBA),

il Tribunale federale ne ha ripetutamente escluso la deducibilità.

Nel caso

di un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari in economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e

successivamente un Master (MBA), l’Alta Corte ha in particolare

evidenziato che il contribuente aveva appreso il mestiere sul campo (“learning

by doing on the job”) e con la formazione parallela al lavoro mirava a

colmare le lacune nella sua preparazione manageriale emerse a seguito del suo

avanzamento (StE 2004 B 22.3 n. 77). La deduzione dei costi per la frequenza di

un master MBA, parallelamente all’attività professionale, è pure stata

rifiutata a due economisti aziendali, diplomati alla Scuola Superiore per i

Quadri dell’Economia e dell’Amministrazione (SSQEA), dal momento che una simile

formazione supplementare migliorava in modo marcato le loro prospettive di

carriera, benché disponessero già di una formazione nel campo economico (StE

2006.

B 22.3 n. 86; RtiD II-2006 n. 18t).

2.2

Dai

principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze

e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione

rispettivamente per progredire in una posizione professionale chiaramente più

elevata di quella occupata non sono di per sé deducibili. Occorre paragonare la

formazione di base eseguita dal contribuente e le nuove conoscenze acquisite

con la formazione in discussione; è inoltre necessario considerare la

professione esercitata e gli effetti di detta formazione sull’attività

lavorativa (decisioni TF n. 2C_750 del 26 maggio 2010; n.2A_424/2005 del 28

aprile 2006 3e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 p. 41).

2.3

Chiamata

a giudicare due casi simili riguardanti due laureati in economia che avevano

seguito il Master of Advanced Studies (MAS) in Tax Law organizzato dalla

Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), questa

Camera è giunta a delle conclusioni opposte. Il primo contribuente ha

frequentato i moduli del primo anno del master ed ha così conseguito unicamente

un Certificate of Advanced Studies (CAS). Le spese sono state giudicate

di perfezionamento, in quanto permettevano l’adeguamento delle conoscenze

all’evoluzione in corso in alcuni settori specifici, e conseguentemente

deducibili (CDT n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in: RtiD I-2006 n. 8t). Il

secondo, invece, ha frequentato l’intero MAS in Tax Law composto da tre corsi

distinti della durata di un anno ciascuno, più il tempo necessario per la

redazione della tesi di master. La Camera ha considerato che, in questo caso,

si trattasse di studi che permettevano all’iscritto di ottenere un titolo postdiploma

riconosciuto a livello federale (CDT n. 80.2008.120 dell’11 maggio 2009) e la

deduzione non è stata accordata.

2.4

Recentemente

il Tribunale federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che,

dopo un decennio di attività alle dipendenze di due società che si occupavano

di consulenza e assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale,

giuridica e fiscale, aveva continuato i propri studi per ottenere un Master

of Advanced Studies in International Taxation (cfr. sentenza n.

2C_1073/2013 del 25 giugno 2014).

La

sentenza in questione rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da

considerarsi perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame

concreto della situazione personale del contribuente: la sua formazione

iniziale, lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi,

la sua carriera professionale, la sua attività professionale prima e dopo la

formazione ed il contenuto della formazione in questione (sentenza cit.,

consid. 2.2.3).

Il

Tribunale federale ha sottolineato che la situazione del ricorrente era

particolare, poiché beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale

riconosciuta dai suoi datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in

particolar modo nel diritto tributario internazionale dell’impresa e nella

fiscalità internazionale del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il

conseguimento del Master of Advanced Studies, proprio nelle materie da

lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur non mettendo in discussione

la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per una formazione

specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce la

logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili

quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso

concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale

del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera

professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso

(sentenza cit., consid. 2.3).

3.

RI

2, laureata in lettere, può vantare un’esperienza pluriennale nell’ambito della

professione di bibliotecaria, in quanto esercita questa funzione dal 2005

presso il __________, cioè in una biblioteca già integrata nel sistema

bibliotecario ticinese (Sbt). I corsi di perfezionamento ed aggiornamento

svolti nell’ambito di questa occupazione le hanno permesso di colmare la

mancanza di formazione universitaria specifica nella materia. I corsi

post-diploma propongono materie trattate quotidianamente dalla ricorrente in

quanto bibliotecaria.

La durata

del Master of Advanced Studies in Library and Information Science è di

un anno e sei mesi, tesi di master compresa, ed è nettamente inferiore alla

normale durata di un MAS che si articola su almeno su tre anni.

Come già

ricordato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli studi sono

qualificati formazione – e quindi i relativi costi non sono deducibili – se,

una volta conclusi, il contribuente migliora in maniera importante le proprie

possibilità di carriera e se la posizione professionale più elevata si distingue

chiaramente dalla professione esercitata prima. Tale non sembra essere il caso della

ricorrente, in quanto la formazione le permette di continuare ad esercitare la

professione che già la occupa da quasi un decennio. È anche difficilmente

immaginabile che, in possesso del diploma, possa ambire ad una carriera in un

settore diverso da quello delle biblioteche.

Da tutto

quanto procede, si può concludere che i costi affrontati dai ricorrenti per permettere

a RI 2 di frequentare il Master of Advanced Studies in Library and Information

Science costituiscono spese di perfezionamento ed in quanto tali sono

deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b

LIFD).

Le spese

deducibili sono stabilite in fr. 10'200.–, corrispondenti alle due rate pagate

nel corso del 2013. Non rientra per contro fra i costi direttamente legati al

perfezionamento professionale la spesa per l’acquisto del personal computer

portatile.

4.

4.1.

Rimane

litigiosa la deduzione delle spese di trasporto e di doppia economia domestica.

Intraprendendo una reformatio in peius, con la decisione impugnata l’autorità

fiscale ha infatti ammesso le spese di trasporto con il veicolo privato nella

misura di fr. 7'749.– e le spese per doppia economia domestica nella misura di

fr. 1'980.–.

4.2

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente

l'imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2013, sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per

l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo

pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le

automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 4 cpv. 2 del Decreto esecutivo citato).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione

delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa

dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo

privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia

disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che

il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a

mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa

(art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

4.3

Considerato

il fatto che nel calcolo della deduzione delle spese di trasporto si includono

anche i costi sostenuti dalla ricorrente per recarsi a seguire i corsi del

master, le deduzioni per veicolo privato si attestano a fr. 8’424.-,

corrispondenti al costo di tre tragitti andata-ritorno __________ per il

periodo dal 1.1.2013 al 20.9.2013 e di due tragitti andata-ritorno dal 21.9 al

31.12

, di un tragitto settimanale andata-ritorno __________ a partire dal

1.9

al 31.12.2013 e di due tragitti andata-ritorno __________ a partire dalla

settimana del 21 settembre 2013 fino alla fine dell’anno fiscale in causa.

A ciò si

aggiungono ancora le deduzioni per doppia economia di fr. 2'400.–, per un

totale di 160 pasti principali fuori casa.

5.

Visto

l’esito del ricorso, sostanzialmente favorevole ai ricorrenti, non si prelevano

né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 5 giugno 2014 è riformata nel senso

che è ammessa la deduzione dell’importo di fr. 10'200.– per spese di perfezionamento

professionale, la deduzione delle spese di trasporto è aumentata a fr. 8'424.–

e la deduzione delle spese di doppia economia domestica è stabilita in fr.

2'400.–.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in

Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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