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Decisione

80.2014.164

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, mancato servizio per motivi non inerenti alla persona del milite, mancato reclutamento per errore dell’autorità

12 settembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

classe 1992, domiciliato a __________, è stato convocato alle giornate di reclutamento

solo nel 2013, all’età di 21 anni. In tale occasione è stato incorporato nelle

truppe di fanteria e il 10 marzo 2014 è entrato in servizio presso la piazza

d’armi di __________.

B. Nel

frattempo, con decisione del 28 gennaio 2014, il Servizio della tassa militare gli

notificava la tassa d’esenzione per l’anno d’assoggettamento 2012, commisurando

il tributo dovuto in complessivi fr. 400.–.

Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 gennaio 2014, nel

quale contestava di essere tenuto al pagamento della tassa militare. A sua giustificazione,

il reclamante sosteneva di avere tempestivamente reagito alla mancata convocazione

alle giornate di reclutamento, informando sia la Cancelleria comunale che il

Servizio degli affari militari e del comando di circondario di Bellinzona, senza

tuttavia ottenere risposte esaustive e convincenti al riguardo. Sottolineava

quindi di avere inviato, il 29 maggio 2012, una lettera raccomandata al segretario

comunale di __________, con copia per conoscenza al Comando del centro di

reclutamento del Monte Ceneri, scaricandosi da ogni responsabilità.

C. Il

Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 23

giugno 2014, così motivata:

Gli art. 1 e

2 della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO)

stabiliscono il ‘Principio’ e gli ‘Assoggettati’ al pagamento di una tassa

sostitutiva per chi non effettua l’obbligo militare previsto.

Nel suo caso,

nel 2012 (20.o anno di età) non ha svolto la Scuola reclute, ne consegue che la

tassa 2012 intimata il 28.1.2014 è corretta e va confermata.

Questa tassa

potrà essere rimborsata, al momento della conclusione del servizio militare

obbligatorio.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente,

in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, contestando all’autorità

di tassazione di non essere nemmeno entrata nel merito delle sue censure. In

via subordinata chiede invece che la tassa sia eventualmente accollata al

Comune di __________, ritenendo responsabile della sua mancata convocazione

alle giornate di reclutamento l’allora segretario comunale.

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini

di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o

civile.

Chi

invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché

ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di

una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa

d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).

1.2.

Secondo la

costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione

rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in

natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile

(sentenza TF n.2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo

scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone

che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia

ragione, ne sono esonerate (Aubert,

in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,

tesi, Zurigo 1979, pag. 46).

La tassa

in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio

militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale

sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra

le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

1.3.

Sono

sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati

in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento,

corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in

una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare

servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio

militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art.

2 cpv. 1 lett. c LTEO).

La

durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio.

In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è

soggetta compie 20 anni e dura fino al

30° anno d’età oppure, se entro questo termine non ha

ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al

più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34 anni.

2. 2.1.

Nel caso

in esame, come esposto in narrativa, il ricorrente contesta sostanzialmente

all’autorità di tassazione di non essere nemmeno entrata nel merito delle sue

censure. Con reclamo del 30 gennaio 2014, egli non negava di essere già

soggetto all’obbligo di prestare servizio militare nel 2012, ma affermava di essere

stato incorporato tardi nell’esercito, all’età di 21 anni, per negligenze

altrui. Sottolineava in particolar modo di avere tempestivamente reagito, presso

le competenti autorità, alla mancata convocazione alle giornate informative e di

reclutamento, senza tuttavia ottenere risposte convincenti e esaurienti al riguardo.

2.2.

L’art. 29

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato

nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242

consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre

1990 in re A.W).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve

in particolare pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito. Basta, in altri

termini, che le spiegazioni esposte nella sentenza consentano di afferrare gli elementi

sui quali l’autorità giudicante si è fondata (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia

3).

2.3.

Tornando

al caso in esame, la decisione impugnata richiama le norme che disciplinano la

tassa militare e, seppur succintamente, contiene le ragioni che hanno spinto

l’autorità di tassazione a confermarla. Certo, la decisione non prende

posizione sulle singole censure sollevate in sede di reclamo, ma ciò non ha

impedito al contribuente di esercitare il proprio

diritto di ricorso e soprattutto non impedisce a questa Camera di sottoporre a

completa verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

vol. III, Basilea 1992, p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5

agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t). In simili

circostanze, un eventuale vizio di carente motivazione va in ogni caso

considerato sanato nell’ambito della presente procedura ricorsuale.

3. 3.1.

Nel

merito, già lo si è detto, RI 1 non nega di essere soggetto all’obbligo di

prestare servizio militare, quale cittadino svizzero.

Sin

dall’inizio del 2010, anno in cui ha compiuto i 18 anni, egli era quindi sottoposto

all’obbligo di leva (art. 7 cpv. 1 LM). Come ogni giovane cittadino svizzero

avrebbe dovuto partecipare dapprima a una manifestazione informativa (art. 8

LM) e successivamente, nel 19° anno di età, alle giornate di reclutamento (art.

9 LM). Per contro, verosimilmente per una svista delle autorità comunali, il

ricorrente non è stato annunciato nel registro del controllo militare e non è

stato conseguentemente convocato alle suddette giornate.

3.2.

Certo,

come sottolineato dall’autorità di tassazione, nelle succinte motivazioni allegata

alla decisione impugnata, la tassa militare nasce all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato

agli obblighi militare compie i 20 anni (art. 3 cpv. 1 LTEO) e termina alla

fine dell’anno in cui raggiunge i 30 anni (in caso di inabilità al servizio)

oppure alla fine dell’anno in cui compie i 34 anni (in caso di differimento del

servizio).

L’autorità

di tassazione, tuttavia, sembra dimenticare che può essere assoggettato alla

tassa sostitutiva solo chi non è incorporato per più di sei mesi in una formazione

dell’esercito (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non presta il servizio

militare cui è tenuto (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO) per motivi personali. Si

tratti di ragioni mediche, professionali o di formazione, i motivi del mancato

adempimento in natura dell’obbligo di prestare servizio militare devono essere

in ogni caso inerenti alla persona di colui che è chiamato al pagamento della

tassa. Non si spiegherebbe altrimenti la disposizione dell’art. 8 cpv. 2 LTEO,

secondo cui l’obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non

ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le

epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona.

3.3.

In una

sentenza del 12 aprile 1994, il Tribunale federale ha già avuto modo di confrontarsi

direttamente con la portata dell’art. 8 cpv. 2 LTEO (l’attuale versione, entrata

in vigore il 1° gennaio 1995, riprende sostanzialmente quella precedente,

limitandosi ad assumere alcuni concetti del diritto militare [Messaggio del

Consiglio federale del 12 maggio 1993, n. 93.045, concernente la revisione

della legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare, in: FF 1993

Considerandi

II 639, in particolare pag. 648]), affermando a chiare lettere che può essere

assoggettato alla tassa solo chi non presta servizio per ragioni personali. La

tassa sostitutiva non può, per contro, essere imputata a chi non viene convocato

a un corso di formazione o d’istruzione e non può quindi assolvere i propri

obblighi per motivi “di servizio” estranei alla sua volontà (DTF 120 Ib 36 = RF

50/1995 p. 32).

In una

precedente sentenza del 2 novembre 1984, riferita proprio a un caso ticinese,

l’Alta Corte aveva d’altronde già concluso che una persona obbligata al

servizio, abile e pronta a compiere il suo obbligo militare, non può essere

assoggettata alla tassa d’esenzione se, per motivi estranei alla sua volontà,

non riceve l’ordine di marcia e non può quindi presentarsi in servizio (Sentenza

Z. contro Ticino del 2 novembre 1984, in: Rep. 119/1986 pag. 54).

3.4

Nella

fattispecie, come esposto in narrativa, il ricorrente ha sempre espresso la volontà

di prestare servizio militare, dapprima nei confronti dell’autorità comunale e

successivamente del Servizio degli affari militari e del comando di circondario

di Bellinzona, senza tuttavia ottenere risposte convincenti e esaurienti al riguardo.

Con ulteriore lettera raccomandata del 29 maggio 2012, indirizzata al

segretario comunale di __________ (nella sua veste di capo sezione militare

comunale), con copia per conoscenza al Comando del centro di reclutamento del

Monte Ceneri, ha quindi ribadito per iscritto di essere pronto a compiere il

suo obbligo militare, scaricandosi nel contempo da ogni responsabilità per non

essere stato convocato alle giornate di informazione e di reclutamento.

Tali

circostanze non sono mai state messe in discussione dall’autorità di tassazione,

che nelle motivazioni allegate alla decisione impugnata si è sostanzialmente limitata

a richiamare le norme che disciplinano il

principio e l’assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare. In

assenza di indizi contrari, a questa Camera non resta quindi che riconoscere

che la mancata convocazione del ricorrente alle giornate di informazione e di reclutamento

non dipende dalla sua persona, bensì da un errore amministrativo, che gli ha successivamente

impedito di presentarsi tempestivamente in servizio. Poco importa stabilire le

singole responsabilità del caso; in contingenze del genere, si ravvisano in

ogni caso gli estremi dell’art. 8 cpv. 2 LTEO e il gravame appare

conseguentemente provvisto di buon fondamento.

4.

4.1.

Il

ricorso è accolto e il contribuente esonerato dal pagamento della tassa

d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno d’assoggettamento 2012.

4.2

Secondo

l’art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di

ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è

parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via

eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché

abbia vinto il ricorso, se, con l’adempiere i suoi obblighi, fosse stato in

facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell’istanza precedente. Il

cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare delle tasse di decisione e di

cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.

Nel

Canton Ticino, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale

sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 25 giugno 2013 (RL 1.5.3.1)

si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis

LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle tasse di decisione e di

cancelleria. A questa Camera non resta quindi che colmare la lacuna rinviando

direttamente all’art. 231 LT.

4.3

Nella

fattispecie, visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e

spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231

LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 23 giugno 2014 è riformata nel senso

che il contribuente è esonerato dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare

per l’anno di assoggettamento 2012.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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