80.2014.164
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, mancato servizio per motivi non inerenti alla persona del milite, mancato reclutamento per errore dell’autorità
12 settembre 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2014.164
Data decisione, Autorità:
12.09.2014, CDT
Titolo:
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, mancato servizio per motivi non inerenti alla persona del milite, mancato reclutamento per errore dell’autorità
ESENZIONE DALLA TASSA
art. 8 cpv. 2 LTEO
Incarto n.
80.2014.164
Lugano
12 settembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 luglio 2014 contro la decisione del 23
giugno 2014 in materia di tassa militare 2012.
Fatti
A. RI 1,
classe 1992, domiciliato a __________, è stato convocato alle giornate di reclutamento
solo nel 2013, all’età di 21 anni. In tale occasione è stato incorporato nelle
truppe di fanteria e il 10 marzo 2014 è entrato in servizio presso la piazza
d’armi di __________.
B. Nel
frattempo, con decisione del 28 gennaio 2014, il Servizio della tassa militare gli
notificava la tassa d’esenzione per l’anno d’assoggettamento 2012, commisurando
il tributo dovuto in complessivi fr. 400.–.
Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 gennaio 2014, nel
quale contestava di essere tenuto al pagamento della tassa militare. A sua giustificazione,
il reclamante sosteneva di avere tempestivamente reagito alla mancata convocazione
alle giornate di reclutamento, informando sia la Cancelleria comunale che il
Servizio degli affari militari e del comando di circondario di Bellinzona, senza
tuttavia ottenere risposte esaustive e convincenti al riguardo. Sottolineava
quindi di avere inviato, il 29 maggio 2012, una lettera raccomandata al segretario
comunale di __________, con copia per conoscenza al Comando del centro di
reclutamento del Monte Ceneri, scaricandosi da ogni responsabilità.
C. Il
Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 23
giugno 2014, così motivata:
Gli art. 1 e
2 della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO)
stabiliscono il ‘Principio’ e gli ‘Assoggettati’ al pagamento di una tassa
sostitutiva per chi non effettua l’obbligo militare previsto.
Nel suo caso,
nel 2012 (20.o anno di età) non ha svolto la Scuola reclute, ne consegue che la
tassa 2012 intimata il 28.1.2014 è corretta e va confermata.
Questa tassa
potrà essere rimborsata, al momento della conclusione del servizio militare
obbligatorio.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente,
in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, contestando all’autorità
di tassazione di non essere nemmeno entrata nel merito delle sue censure. In
via subordinata chiede invece che la tassa sia eventualmente accollata al
Comune di __________, ritenendo responsabile della sua mancata convocazione
alle giornate di reclutamento l’allora segretario comunale.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini
di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o
civile.
Chi
invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché
ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di
una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa
d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).
1.2.
Secondo la
costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione
rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in
natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile
(sentenza TF n.2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo
scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone
che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia
ragione, ne sono esonerate (Aubert,
in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,
tesi, Zurigo 1979, pag. 46).
La tassa
in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio
militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale
sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra
le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.3.
Sono
sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati
in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento,
corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in
una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare
servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio
militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art.
2 cpv. 1 lett. c LTEO).
La
durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio.
In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è
soggetta compie 20 anni e dura fino al
30° anno d’età oppure, se entro questo termine non ha
ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al
più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34 anni.
2. 2.1.
Nel caso
in esame, come esposto in narrativa, il ricorrente contesta sostanzialmente
all’autorità di tassazione di non essere nemmeno entrata nel merito delle sue
censure. Con reclamo del 30 gennaio 2014, egli non negava di essere già
soggetto all’obbligo di prestare servizio militare nel 2012, ma affermava di essere
stato incorporato tardi nell’esercito, all’età di 21 anni, per negligenze
altrui. Sottolineava in particolar modo di avere tempestivamente reagito, presso
le competenti autorità, alla mancata convocazione alle giornate informative e di
reclutamento, senza tuttavia ottenere risposte convincenti e esaurienti al riguardo.
2.2.
L’art. 29
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato
nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242
consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre
1990 in re A.W).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve
in particolare pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito. Basta, in altri
termini, che le spiegazioni esposte nella sentenza consentano di afferrare gli elementi
sui quali l’autorità giudicante si è fondata (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia
3).
2.3.
Tornando
al caso in esame, la decisione impugnata richiama le norme che disciplinano la
tassa militare e, seppur succintamente, contiene le ragioni che hanno spinto
l’autorità di tassazione a confermarla. Certo, la decisione non prende
posizione sulle singole censure sollevate in sede di reclamo, ma ciò non ha
impedito al contribuente di esercitare il proprio
diritto di ricorso e soprattutto non impedisce a questa Camera di sottoporre a
completa verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
vol. III, Basilea 1992, p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5
agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t). In simili
circostanze, un eventuale vizio di carente motivazione va in ogni caso
considerato sanato nell’ambito della presente procedura ricorsuale.
3. 3.1.
Nel
merito, già lo si è detto, RI 1 non nega di essere soggetto all’obbligo di
prestare servizio militare, quale cittadino svizzero.
Sin
dall’inizio del 2010, anno in cui ha compiuto i 18 anni, egli era quindi sottoposto
all’obbligo di leva (art. 7 cpv. 1 LM). Come ogni giovane cittadino svizzero
avrebbe dovuto partecipare dapprima a una manifestazione informativa (art. 8
LM) e successivamente, nel 19° anno di età, alle giornate di reclutamento (art.
9 LM). Per contro, verosimilmente per una svista delle autorità comunali, il
ricorrente non è stato annunciato nel registro del controllo militare e non è
stato conseguentemente convocato alle suddette giornate.
3.2.
Certo,
come sottolineato dall’autorità di tassazione, nelle succinte motivazioni allegata
alla decisione impugnata, la tassa militare nasce all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato
agli obblighi militare compie i 20 anni (art. 3 cpv. 1 LTEO) e termina alla
fine dell’anno in cui raggiunge i 30 anni (in caso di inabilità al servizio)
oppure alla fine dell’anno in cui compie i 34 anni (in caso di differimento del
servizio).
L’autorità
di tassazione, tuttavia, sembra dimenticare che può essere assoggettato alla
tassa sostitutiva solo chi non è incorporato per più di sei mesi in una formazione
dell’esercito (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non presta il servizio
militare cui è tenuto (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO) per motivi personali. Si
tratti di ragioni mediche, professionali o di formazione, i motivi del mancato
adempimento in natura dell’obbligo di prestare servizio militare devono essere
in ogni caso inerenti alla persona di colui che è chiamato al pagamento della
tassa. Non si spiegherebbe altrimenti la disposizione dell’art. 8 cpv. 2 LTEO,
secondo cui l’obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non
ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le
epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona.
3.3.
In una
sentenza del 12 aprile 1994, il Tribunale federale ha già avuto modo di confrontarsi
direttamente con la portata dell’art. 8 cpv. 2 LTEO (l’attuale versione, entrata
in vigore il 1° gennaio 1995, riprende sostanzialmente quella precedente,
limitandosi ad assumere alcuni concetti del diritto militare [Messaggio del
Consiglio federale del 12 maggio 1993, n. 93.045, concernente la revisione
della legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare, in: FF 1993
Considerandi
II 639, in particolare pag. 648]), affermando a chiare lettere che può essere
assoggettato alla tassa solo chi non presta servizio per ragioni personali. La
tassa sostitutiva non può, per contro, essere imputata a chi non viene convocato
a un corso di formazione o d’istruzione e non può quindi assolvere i propri
obblighi per motivi “di servizio” estranei alla sua volontà (DTF 120 Ib 36 = RF
50/1995 p. 32).
In una
precedente sentenza del 2 novembre 1984, riferita proprio a un caso ticinese,
l’Alta Corte aveva d’altronde già concluso che una persona obbligata al
servizio, abile e pronta a compiere il suo obbligo militare, non può essere
assoggettata alla tassa d’esenzione se, per motivi estranei alla sua volontà,
non riceve l’ordine di marcia e non può quindi presentarsi in servizio (Sentenza
Z. contro Ticino del 2 novembre 1984, in: Rep. 119/1986 pag. 54).
3.4
Nella
fattispecie, come esposto in narrativa, il ricorrente ha sempre espresso la volontà
di prestare servizio militare, dapprima nei confronti dell’autorità comunale e
successivamente del Servizio degli affari militari e del comando di circondario
di Bellinzona, senza tuttavia ottenere risposte convincenti e esaurienti al riguardo.
Con ulteriore lettera raccomandata del 29 maggio 2012, indirizzata al
segretario comunale di __________ (nella sua veste di capo sezione militare
comunale), con copia per conoscenza al Comando del centro di reclutamento del
Monte Ceneri, ha quindi ribadito per iscritto di essere pronto a compiere il
suo obbligo militare, scaricandosi nel contempo da ogni responsabilità per non
essere stato convocato alle giornate di informazione e di reclutamento.
Tali
circostanze non sono mai state messe in discussione dall’autorità di tassazione,
che nelle motivazioni allegate alla decisione impugnata si è sostanzialmente limitata
a richiamare le norme che disciplinano il
principio e l’assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare. In
assenza di indizi contrari, a questa Camera non resta quindi che riconoscere
che la mancata convocazione del ricorrente alle giornate di informazione e di reclutamento
non dipende dalla sua persona, bensì da un errore amministrativo, che gli ha successivamente
impedito di presentarsi tempestivamente in servizio. Poco importa stabilire le
singole responsabilità del caso; in contingenze del genere, si ravvisano in
ogni caso gli estremi dell’art. 8 cpv. 2 LTEO e il gravame appare
conseguentemente provvisto di buon fondamento.
4.
4.1.
Il
ricorso è accolto e il contribuente esonerato dal pagamento della tassa
d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno d’assoggettamento 2012.
4.2
Secondo
l’art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di
ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è
parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via
eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché
abbia vinto il ricorso, se, con l’adempiere i suoi obblighi, fosse stato in
facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell’istanza precedente. Il
cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare delle tasse di decisione e di
cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.
Nel
Canton Ticino, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale
sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 25 giugno 2013 (RL 1.5.3.1)
si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis
LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle tasse di decisione e di
cancelleria. A questa Camera non resta quindi che colmare la lacuna rinviando
direttamente all’art. 231 LT.
4.3
Nella
fattispecie, visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e
spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231
LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 giugno 2014 è riformata nel senso
che il contribuente è esonerato dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
per l’anno di assoggettamento 2012.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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