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Decisione

80.2014.17

Imposta sulla sostanza: credito, divorzio, liquidazione del regime matrimoniale, impegno del marito ad acquistare un immobile per la moglie o a pagare lo stesso importo in contanti

25 giugno 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con sentenza del 24

novembre 2009, il Pretore del Distretto di __________ scioglieva per divorzio

il matrimonio contratto tra RI 1 e __________ ed omologava la convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio, sottoscritta dai coniugi il 10 aprile 2009.

Rispetto a quanto pattuito dalle parti, la clausola n. 7 veniva così modificata:

a) Il regime matrimoniale viene sciolto e liquidato

come di seguito stabilito:

Premesso che la moglie è intenzionata ad

acquistare un bene immobile per sé e per i figli, il marito si impegna a

finanziare l’acquisto di tale bene immobile a scelta della coniuge fino a

concorrenza di un importo di fr. 1'400'000.– e intestato per ½ alla moglie e

per l’altra metà ai figli in ragione di ¼ ciascuno, con l’iscrizione di un diritto di

abitazione a favore della moglie e con l’accollo integrale del debito ipotecario

da parte del marito.

Nel caso in cui la scelta ricadesse su un fondo

di valore inferiore, il marito provvederà a corrispondere alla moglie e ai

figli nelle quote sopra citate, la differenza in contanti sull’arco di 5 anni.

Nel caso in cui infine nel termine di tre anni a

decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione nessuna

compravendita fosse perfezionabile in assenza di un bene immobile riscontrante

l’interesse della moglie, il suddetto importo verrà corrisposto alla moglie in

contanti sull’arco di 7 anni.

B. Il 31 dicembre 2011, in seguito alla mutata situazione economica del marito, le parti sottoscrivevano un primo addendum

alla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, modificando di

comune accordo sia i contributi alimentari che alcuni aspetti della

liquidazione del regime dei beni:

3. A parziale modifica di quanto pattuito alla cifra

7.a ultimo capoverso della convenzione sulle conseguenze accessorie del

divorzio, il termine per l’eventuale impegno da parte di __________ ivi

pattuito è posticipato al 01.01.2016, sempre con pagamenti sull’arco di sette

anni.

C. Nella dichiarazione

fiscale 2012, RI 1 esponeva gli alimenti ricevuti dall’ex marito (fr. 60'000.–

per sé e fr. 18'000.– per i figli) e indicava, quale sostanza imponibile, “titoli

e capitali” per un importo di fr. 151'570.–.

L’Ufficio di tassazione di

Lugano Campagna, con decisione del 12 novembre 2013, le notificava la

tassazione dell’imposta cantonale 2012, aggiungendo alla sostanza dichiarata un

ulteriore capitale di fr. 1'400'000.–. Nella motivazione allegata spiegava

trattarsi del credito nei confronti dell’ex marito, “come da sentenza della

Pretura sulle conseguenze del divorzio”.

D. La contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 25 novembre 2013, contestando l’aumento

della sostanza dichiarata. A suo dire, il credito di fr. 1'400'000.– vantato

nei confronti dell’ex marito rappresentava una semplice aspettativa e non

poteva conseguentemente essere computato nella sostanza imponibile.

Il giorno successivo, la

contribuente e l’ex marito presentava al Pretore del Distretto di __________ un’istanza

di modifica della sentenza di divorzio in punto ai contributi di mantenimento ed

alle modalità di liquidazione del regime matrimoniale. Un mese più tardi, il 21

dicembre 2013, sottoscrivevano un secondo addendum alla convenzione

sulle conseguenze accessorie del divorzio, dal seguente tenore:

3. Le parti si danno atto che, quanto pattuito al

punto 7. (sette) della Convenzione e ridefinito al punto 3. (tre)

dell’Addendum, fu determinato dal desiderio di lasciare a favore della

ex-moglie (per essa e per i figli) la facoltà di decidere, anche dopo il

divorzio, di acquistare un bene immobile per il quale già erano in atto

trattative in costanza di matrimonio. Allora, e pertanto anche nell’ambito del

divorzio, il finanziamento dell’eventuale acquisto da parte dell’ex-marito sarebbe

avvenuto, rispettivamente avverrebbe, non quale liquidazione di beni

patrimoniali coniugali, che non esistevano al momento del divorzio (pertanto

non quale liquidazione del regime matrimoniale), bensì con i proventi dell’attività

lavorativa dell’ex marito.

Ciò precisato, in considerazione della mutata

situazione economico-finanziaria di __________, le parti hanno concordato

nell’Addendum, e riconfermano nel presente Secondo Addendum, di posticipare, il

termine per l’eventuale impegno a carico dell’ex-marito al 01.01.2016, sempre

con pagamenti sull’arco di sette anni.

E. Nel frattempo, con

decisione del 18 dicembre 2013, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo,

con la seguente motivazione:

(…) si osserva che detto

importo è stabilito quale scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale

come da pattuizioni concernenti le conseguenze accessorie del divorzio concluse

dai coniugi e omologate con sentenza della Pretura di Lugano del 24 novembre

2009, per tale pattuizioni l’ex coniuge si è impegnato al versamento

dell’importo o come finanziamento all’acquisto di un immobile o come versamento

a contanti della somma, tale pattuizione è da ritenersi quale nascita del

rapporto debitorio tra ex marito e contribuente essendosi il primo impegnato

irrevocabilmente al pagamento in una delle due forme stabilite dell’intero

importo; l’ulteriore pattuizione del termine per il versamento a contanti

dell’importo ad estinzione dello stesso non è condizione sospensiva del

rapporto obbligatorio ex 151 e ss COS, bensì condizione per l’esigibilità del

pagamento del credito ai sensi degli art. 68 e ss COS a sostegno di tale configurazione

del rapporto giuridico si constata che l’ex coniuge ha stipulato una polizza

d’assicurazione sulla vita per un valore di CHF 1'500'000.– che contempla quali

beneficiari la contribuente e i figli comuni quale, si presume, garanzia del

pagamento del credito in caso di suo decesso.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta

di un credito di fr. 1'400'000.– alla sostanza dichiarata.

La ricorrente considera

contraddittoria e inconsistente la decisione impugnata. Contraddittoria poiché

nei precedenti periodi fiscali 2010 e 2011, l’autorità non aveva incluso alcun

credito nella base imponibile. Inconsistente perché l’accordo di finanziamento

dell’eventuale acquisto immobiliare non poteva essere inteso quale liquidazione

del regime matrimoniale, non disponendo di un simile patrimonio. Essa sostiene,

in definitiva, che il rapporto debitorio nascerà unicamente al momento

dell’effettivo acquisto immobiliare oppure, in alternativa, a contare dal 1° gennaio

2016.

G. Il Pretore aggiunto del

Distretto di __________, con successiva sentenza del 30 gennaio 2014, ha infine omologato, con effetto al 1° gennaio 2012, i due addendum del 31 dicembre 2011

e del 21 dicembre 2013, “a parziale modifica dei p.ti 4, 6 e 7a ultimo

capoverso della convenzione annessa alla sentenza di divorzio 24 novembre 2009”.

Diritto

1. 1.1.

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Essa si compone

della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta

eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una

disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti di uso

corrente (art. 44 cpv. 2 LT).

1.2.

Come detto, all’imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i

diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere

dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o

mobiliare (Zigerlig/Jud,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art.

13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto

l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo

il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher, System des

Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).

1.3.

Determinata in base al suo

stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art.

52 cpv. 1 LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore

venale, riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo

l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore

di stima ufficiale).

Quanto alla

valutazione dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore

nominale: i crediti sono di principio imposti al loro valore nominale. Una

deroga è ammessa solo se l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito

non è valutabile con certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di

subire una perdita. Per procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti

o contestati, si deve in altri termini tener conto del cosiddetto grado di

verosimiglianza della perdita (Zigerlig/Jud,

op. cit., n. 17 ad art. 14 LAID, p. 264; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher

Steuergesetz, 2a ediz.,

Zurigo 2013, n. 19 ad § 39, p. 712).

In questo

senso va inteso l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi

o di dubbia esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita

probabile.

Considerandi

2.

Nella fattispecie

è controversa l’inclusione, nella sostanza imponibile della contribuente, di un

credito di fr. 1'400'000.– a titolo di “numerario”.

L’autorità

di tassazione la giustifica rinviando direttamente alla convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal Pretore del Distretto di __________

con sentenza del 24 novembre 2009. A suo dire, nell’ambito della liquidazione del

regime matrimoniale, l’ex marito si sarebbe irrevocabilmente impegnato a

versare alla ricorrente l’importo di fr. 1'400'000.–, o sotto forma di finanziamento

all’acquisto di un immobile oppure, qualora non ne avesse trovato uno

confacente alle sue esigenze, sotto forma di versamenti in contanti nell’arco

di sette anni. Di parere contrario è invece la ricorrente, secondo cui

l’accordo di finanziamento contenuto nella convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio rappresentava, in quel momento, una semplice aspettativa,

che sarebbe diventata un obbligo giuridicamente vincolante solo con l’effettivo

acquisto immobiliare oppure, al più tardi, a contare dal 1° gennaio 2016 (cfr.

primo addendum del 31 dicembre 2011).

3.

3.1.

La prima questione

litigiosa è di diritto civile e riguarda il senso da attribuire alla clausola

n. 7 della convenzione omologata dal pretore con sentenza del 24 novembre 2009:

a) Il regime matrimoniale viene sciolto e liquidato

come di seguito stabilito:

Premesso che la moglie è intenzionata ad

acquistare un bene immobile per sé e per i figli, il marito si impegna a

finanziare l’acquisto di tale bene immobile a scelta della coniuge fino a

concorrenza di un importo di fr. 1'400'000.– e intestato per ½ alla moglie e

per l’altra metà ai figli in ragione di ¼ ciascuno, con l’iscrizione di un diritto di

abitazione a favore della moglie e con l’accollo integrale del debito

ipotecario da parte del marito.

Nel caso in cui la scelta ricadesse su un fondo

di valore inferiore, il marito provvederà a corrispondere alla moglie e ai

figli nelle quote sopra citate, la differenza in contanti sull’arco di 5 anni.

Nel caso in cui infine nel termine di tre anni a

decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione nessuna

compravendita fosse perfezionabile in assenza di un bene immobile riscontrante

l’interesse della moglie, il suddetto importo verrà corrisposto alla moglie in

contanti sull’arco di 7 anni.

3.2

In linea di principio, trattandosi

di interpretare una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata

dal pretore, tornano applicabili gli stessi criteri sviluppati nell’ambito

dell’ermeneutica contrattuale (cfr. sentenza

TF n.5C.281/2000 del 9 maggio 2001 consid. 3, con rinvii di dottrina e

giurisprudenza). Un testo chiaro non è necessariamente decisivo. Determinante è

la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO), mentre qualora non fosse possibile

risalire a tale volontà, fa stato il senso che in buona fede le parti potevano

ragionevolmente attribuire all’espressione usata (DTF 131 III 610 consid. 4.1 e

4.2

con numerosi richiami).

Il testo

della clausola in discussione, allestita con l’aiuto di un avvocato ed omologata

dal Pretore del Distretto di __________, non lascia spazio ad alcun dubbio. Essa

tratta dello scioglimento e della liquidazione del regime matrimoniale. Solo in

questo modo può essere inteso l’impegno dell’ex marito a finanziare l’acquisto

di un immobile sino a concorrenza dell’importo di fr. 1'400'000.– oppure,

qualora la moglie non dovesse trovarne uno di suo gradimento, a versare la

stessa somma in contanti nell’arco di sette anni. La clausola n. 7, così come

omologata dal pretore, dimostra inequivocabilmente che nei rapporti di dare ed

avere con l’ex marito, la ricorrente, al momento del divorzio, vantava una

pretesa di fr. 1'400'000.–. Poco importa se la stessa verrà onorata sotto forma

di finanziamento di un immobile oppure in contanti. Poco importa inoltre se

l’ex marito dovrà far capo ai proventi della sua attività lavorativa, non

disponendo di sufficienti fondi propri. Si tratta semplicemente di diverse

modalità di pagamento del medesimo credito vantato dalla ricorrente nell’ambito

dei rapporti patrimoniali intrattenuti con l’ex coniuge.

3.3

Di nessuna

rilevanza, ai fini della presente procedura, è il secondo addendum del

21.

dicembre 2013, nel quale gli ex coniugi precisano che la vera e concorde

volontà non era quella di liquidare il regime matrimoniale, come lascerebbe supporre

il chiaro testo della convenzione, ma piuttosto quella di non stravolgere

quanto già pianificato in costanza di matrimonio e permettere così alla moglie

di acquistare un nuovo immobile per sé stessa e per i figli, finanziandolo con

i proventi dell’attività del marito sino a concorrenza dell’importo di fr.

1'400'000.–.

In primo

luogo perché questa modifica, contrariamente a quanto sembra sostenere la

ricorrente, non è mai stata omologata dal pretore. Con sentenza del 30 gennaio

2014, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ si è infatti limitato a

modificare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012, le clausole n. 4,

6.

e 7a ultimo capoverso. Questo significa che la liquidazione del regime

matrimoniale pattuita nel 2009 è tuttora efficace, con la sola eccezione delle

modalità di pagamento del credito vantato dalla moglie. Se, inizialmente, il

termine entro il quale l’ex marito avrebbe dovuto ottemperare ai propri

obblighi sotto forma di finanziamento all’acquisto di un immobile era stato

stabilito in tre anni (a decorrere dalla data di sottoscrizione

della convenzione sulle conseguenze accessorie sul divorzio), con il primo addendum

del 31 dicembre 2011 tale termine è stato posticipato al 31 dicembre 2015.

In secondo luogo poiché

quanto descritto nell’addendum del 21 dicembre 2013 non può che essere

interpretato quale liquidazione del regime matrimoniale, sebbene le parti –

questa volta non più assistite da un legale – vorrebbero negarlo, affermando testualmente

che “il finanziamento dell’eventuale acquisto da parte dell’ex-marito sarebbe

avvenuto, rispettivamente avverrebbe, non quale liquidazione di beni

patrimoniali coniugali, che non esistevano al momento del divorzio (pertanto

non quale liquidazione del regime matrimoniale), bensì con i proventi

dell’attività lavorativa dell’ex marito”. Ancora una volta, la ricorrente

sembra confondere l’esistenza stessa di un credito con le modalità del suo adempimento.

Che il finanziamento dell’eventuale acquisto immobiliare avvenga con fondi

propri oppure “con i proventi dall’attività lavorativa dell’ex-marito” nulla

muta ai rapporti patrimoniali esistenti tra le parti al momento del divorzio.

Il fatto stesso che l’ex marito si sia impegnato non soltanto a finanziare

l’eventuale acquisto di un immobile, ma anche a versare in contanti l’intera

somma pattuita di fr. 1'400'000.–, dimostra inequivocabilmente l’esistenza di

un rapporto debitorio nei confronti della ricorrente.

3.4

Le ragioni di una simile

precisazione, in contrasto con il chiaro tenore della convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio omologata dal pretore, non sono

evidentemente conosciute. La tempistica del secondo addendum, sottoscritto

dalle parti pendente la procedura di reclamo davanti all’autorità di tassazione,

non fa tuttavia altro che alimentare i dubbi circa una sua confezione ad hoc,

al fine di suffragare la tesi della ricorrente, secondo cui l’importo di fr.

1'400'000.– non poteva essere incluso nella sua sostanza imponibile,

trattandosi di una semplice aspettativa.

4.

4.1.

Assodato il

senso da attribuire alla clausola n. 7 della convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio, omologata dal pretore, ci si deve ancora chiedere se

la stessa non contenga una condizione sospensiva giusta l’art. 151 CO. Se così

fosse, la ricorrente beneficerebbe di una semplice aspettativa, che per definizione

non può dar luogo ad imposizione.

4.2

Un credito sorge con

l’obbligo del debitore di fornire la corrispondente prestazione. Poco importa

se la stessa non è ancora esigibile. Determinante è il momento a partire dal quale

il debitore deve effettuare la prestazione al creditore (Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber

[a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4ª ediz., Berna 2015, n. 28

ad § 50, p. 926). Da un punto di vista fiscale, un credito è conseguentemente assoggettato

all’imposta sulla sostanza soltanto se costituisce una pretesa determinata. Il

beneficio di una mera aspettativa e l’esistenza di un diritto accompagnato da

una condizione sospensiva non adempiono invece le condizioni dettate dalla

giurisprudenza in relazione alla nascita di un credito.

Nella fattispecie, l’impegno assunto dall’ex marito di finanziare l’eventuale acquisto di

un immobile sino a concorrenza dell’importo di fr. 1'400'000.– dipende da un

avvenimento futuro incerto: esso diventerà efficace solo nel caso in cui la

ricorrente dovesse trovare, entro il termine posticipato al 31 dicembre 2015,

un immobile confacente alle sue esigenze. Così letta, la clausola

litigiosa sembrerebbe effettivamente contenere una condizione sospensiva giusta

l’art. 151 CO. Sennonché, l’ex marito si è nel contempo impegnato a versare lo

stesso importo in contanti, nell’arco di sette anni, una volta scaduto il

termine del 31 dicembre 2015. Se ne deve quindi concludere che la ricorrente,

sin dalla data di omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio, poteva vantare una pretesa giuridica determinata (sotto forma di

finanziamento per l’acquisto di un immobile oppure come prestazione in contanti)

e non soltanto una semplice aspettativa. Poco importa se la stessa diventerà

esigibile nel momento in cui la ricorrente dovesse trovare un immobile

confacente alle sue esigenze oppure, al più tardi, a contare dal 1° gennaio

2016.

Nel periodo fiscale qui in esame, la sua pretesa aveva comunque già un

valore economico, pari al suo valore nominale di fr. 1'400'000.–.

4.3

Infine, il fatto in sé che

l’autorità fiscale, nelle precedenti tassazioni 2010 e 2011, non abbia incluso

alcun credito nella sostanza imponibile della ricorrente, non è di nessun

rilievo. A tale riguardo, va infatti ricordato che l’autorità di tassazione è

tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente

alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate

precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano,

in altri termini, alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (decisione TF n.

2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; decisione

TF n.2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3).

Ci si potrebbe semmai

chiedere se il fatto di aver dichiarato un credito di fr. 1'800'000.– nel 2009,

quando il marito era ancora domiciliato in Svizzera, per poi azzerarlo negli

anni successivi, quando lo stesso si è trasferito negli __________, sia

effettivamente da ricondurre a un grossolano errore della contribuente, così

come sostenuto nel ricorso, oppure non sia piuttosto da associare ad una

ponderata pianificazione fiscale, tale da suscitare qualche dubbio sulla sua

buona fede. La questione può nondimeno restare irrisolta.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: