80.2014.17
Imposta sulla sostanza: credito, divorzio, liquidazione del regime matrimoniale, impegno del marito ad acquistare un immobile per la moglie o a pagare lo stesso importo in contanti
25 giugno 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2014.17
Lugano
25 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 gennaio 2014 contro la decisione del 18 dicembre 2013 in materia di IC 2012.
Fatti
A. Con sentenza del 24
novembre 2009, il Pretore del Distretto di __________ scioglieva per divorzio
il matrimonio contratto tra RI 1 e __________ ed omologava la convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio, sottoscritta dai coniugi il 10 aprile 2009.
Rispetto a quanto pattuito dalle parti, la clausola n. 7 veniva così modificata:
a) Il regime matrimoniale viene sciolto e liquidato
come di seguito stabilito:
Premesso che la moglie è intenzionata ad
acquistare un bene immobile per sé e per i figli, il marito si impegna a
finanziare l’acquisto di tale bene immobile a scelta della coniuge fino a
concorrenza di un importo di fr. 1'400'000.– e intestato per ½ alla moglie e
per l’altra metà ai figli in ragione di ¼ ciascuno, con l’iscrizione di un diritto di
abitazione a favore della moglie e con l’accollo integrale del debito ipotecario
da parte del marito.
Nel caso in cui la scelta ricadesse su un fondo
di valore inferiore, il marito provvederà a corrispondere alla moglie e ai
figli nelle quote sopra citate, la differenza in contanti sull’arco di 5 anni.
Nel caso in cui infine nel termine di tre anni a
decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione nessuna
compravendita fosse perfezionabile in assenza di un bene immobile riscontrante
l’interesse della moglie, il suddetto importo verrà corrisposto alla moglie in
contanti sull’arco di 7 anni.
B. Il 31 dicembre 2011, in seguito alla mutata situazione economica del marito, le parti sottoscrivevano un primo addendum
alla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, modificando di
comune accordo sia i contributi alimentari che alcuni aspetti della
liquidazione del regime dei beni:
3. A parziale modifica di quanto pattuito alla cifra
7.a ultimo capoverso della convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio, il termine per l’eventuale impegno da parte di __________ ivi
pattuito è posticipato al 01.01.2016, sempre con pagamenti sull’arco di sette
anni.
C. Nella dichiarazione
fiscale 2012, RI 1 esponeva gli alimenti ricevuti dall’ex marito (fr. 60'000.–
per sé e fr. 18'000.– per i figli) e indicava, quale sostanza imponibile, “titoli
e capitali” per un importo di fr. 151'570.–.
L’Ufficio di tassazione di
Lugano Campagna, con decisione del 12 novembre 2013, le notificava la
tassazione dell’imposta cantonale 2012, aggiungendo alla sostanza dichiarata un
ulteriore capitale di fr. 1'400'000.–. Nella motivazione allegata spiegava
trattarsi del credito nei confronti dell’ex marito, “come da sentenza della
Pretura sulle conseguenze del divorzio”.
D. La contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 25 novembre 2013, contestando l’aumento
della sostanza dichiarata. A suo dire, il credito di fr. 1'400'000.– vantato
nei confronti dell’ex marito rappresentava una semplice aspettativa e non
poteva conseguentemente essere computato nella sostanza imponibile.
Il giorno successivo, la
contribuente e l’ex marito presentava al Pretore del Distretto di __________ un’istanza
di modifica della sentenza di divorzio in punto ai contributi di mantenimento ed
alle modalità di liquidazione del regime matrimoniale. Un mese più tardi, il 21
dicembre 2013, sottoscrivevano un secondo addendum alla convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio, dal seguente tenore:
3. Le parti si danno atto che, quanto pattuito al
punto 7. (sette) della Convenzione e ridefinito al punto 3. (tre)
dell’Addendum, fu determinato dal desiderio di lasciare a favore della
ex-moglie (per essa e per i figli) la facoltà di decidere, anche dopo il
divorzio, di acquistare un bene immobile per il quale già erano in atto
trattative in costanza di matrimonio. Allora, e pertanto anche nell’ambito del
divorzio, il finanziamento dell’eventuale acquisto da parte dell’ex-marito sarebbe
avvenuto, rispettivamente avverrebbe, non quale liquidazione di beni
patrimoniali coniugali, che non esistevano al momento del divorzio (pertanto
non quale liquidazione del regime matrimoniale), bensì con i proventi dell’attività
lavorativa dell’ex marito.
Ciò precisato, in considerazione della mutata
situazione economico-finanziaria di __________, le parti hanno concordato
nell’Addendum, e riconfermano nel presente Secondo Addendum, di posticipare, il
termine per l’eventuale impegno a carico dell’ex-marito al 01.01.2016, sempre
con pagamenti sull’arco di sette anni.
E. Nel frattempo, con
decisione del 18 dicembre 2013, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo,
con la seguente motivazione:
(…) si osserva che detto
importo è stabilito quale scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale
come da pattuizioni concernenti le conseguenze accessorie del divorzio concluse
dai coniugi e omologate con sentenza della Pretura di Lugano del 24 novembre
2009, per tale pattuizioni l’ex coniuge si è impegnato al versamento
dell’importo o come finanziamento all’acquisto di un immobile o come versamento
a contanti della somma, tale pattuizione è da ritenersi quale nascita del
rapporto debitorio tra ex marito e contribuente essendosi il primo impegnato
irrevocabilmente al pagamento in una delle due forme stabilite dell’intero
importo; l’ulteriore pattuizione del termine per il versamento a contanti
dell’importo ad estinzione dello stesso non è condizione sospensiva del
rapporto obbligatorio ex 151 e ss COS, bensì condizione per l’esigibilità del
pagamento del credito ai sensi degli art. 68 e ss COS a sostegno di tale configurazione
del rapporto giuridico si constata che l’ex coniuge ha stipulato una polizza
d’assicurazione sulla vita per un valore di CHF 1'500'000.– che contempla quali
beneficiari la contribuente e i figli comuni quale, si presume, garanzia del
pagamento del credito in caso di suo decesso.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta
di un credito di fr. 1'400'000.– alla sostanza dichiarata.
La ricorrente considera
contraddittoria e inconsistente la decisione impugnata. Contraddittoria poiché
nei precedenti periodi fiscali 2010 e 2011, l’autorità non aveva incluso alcun
credito nella base imponibile. Inconsistente perché l’accordo di finanziamento
dell’eventuale acquisto immobiliare non poteva essere inteso quale liquidazione
del regime matrimoniale, non disponendo di un simile patrimonio. Essa sostiene,
in definitiva, che il rapporto debitorio nascerà unicamente al momento
dell’effettivo acquisto immobiliare oppure, in alternativa, a contare dal 1° gennaio
2016.
G. Il Pretore aggiunto del
Distretto di __________, con successiva sentenza del 30 gennaio 2014, ha infine omologato, con effetto al 1° gennaio 2012, i due addendum del 31 dicembre 2011
e del 21 dicembre 2013, “a parziale modifica dei p.ti 4, 6 e 7a ultimo
capoverso della convenzione annessa alla sentenza di divorzio 24 novembre 2009”.
Diritto
1. 1.1.
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Essa si compone
della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta
eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una
disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti di uso
corrente (art. 44 cpv. 2 LT).
1.2.
Come detto, all’imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i
diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere
dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o
mobiliare (Zigerlig/Jud,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art.
13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto
l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo
il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).
1.3.
Determinata in base al suo
stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art.
52 cpv. 1 LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore
venale, riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo
l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore
di stima ufficiale).
Quanto alla
valutazione dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore
nominale: i crediti sono di principio imposti al loro valore nominale. Una
deroga è ammessa solo se l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito
non è valutabile con certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di
subire una perdita. Per procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti
o contestati, si deve in altri termini tener conto del cosiddetto grado di
verosimiglianza della perdita (Zigerlig/Jud,
op. cit., n. 17 ad art. 14 LAID, p. 264; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, 2a ediz.,
Zurigo 2013, n. 19 ad § 39, p. 712).
In questo
senso va inteso l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi
o di dubbia esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita
probabile.
Considerandi
2.
Nella fattispecie
è controversa l’inclusione, nella sostanza imponibile della contribuente, di un
credito di fr. 1'400'000.– a titolo di “numerario”.
L’autorità
di tassazione la giustifica rinviando direttamente alla convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal Pretore del Distretto di __________
con sentenza del 24 novembre 2009. A suo dire, nell’ambito della liquidazione del
regime matrimoniale, l’ex marito si sarebbe irrevocabilmente impegnato a
versare alla ricorrente l’importo di fr. 1'400'000.–, o sotto forma di finanziamento
all’acquisto di un immobile oppure, qualora non ne avesse trovato uno
confacente alle sue esigenze, sotto forma di versamenti in contanti nell’arco
di sette anni. Di parere contrario è invece la ricorrente, secondo cui
l’accordo di finanziamento contenuto nella convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio rappresentava, in quel momento, una semplice aspettativa,
che sarebbe diventata un obbligo giuridicamente vincolante solo con l’effettivo
acquisto immobiliare oppure, al più tardi, a contare dal 1° gennaio 2016 (cfr.
primo addendum del 31 dicembre 2011).
3.
3.1.
La prima questione
litigiosa è di diritto civile e riguarda il senso da attribuire alla clausola
n. 7 della convenzione omologata dal pretore con sentenza del 24 novembre 2009:
a) Il regime matrimoniale viene sciolto e liquidato
come di seguito stabilito:
Premesso che la moglie è intenzionata ad
acquistare un bene immobile per sé e per i figli, il marito si impegna a
finanziare l’acquisto di tale bene immobile a scelta della coniuge fino a
concorrenza di un importo di fr. 1'400'000.– e intestato per ½ alla moglie e
per l’altra metà ai figli in ragione di ¼ ciascuno, con l’iscrizione di un diritto di
abitazione a favore della moglie e con l’accollo integrale del debito
ipotecario da parte del marito.
Nel caso in cui la scelta ricadesse su un fondo
di valore inferiore, il marito provvederà a corrispondere alla moglie e ai
figli nelle quote sopra citate, la differenza in contanti sull’arco di 5 anni.
Nel caso in cui infine nel termine di tre anni a
decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione nessuna
compravendita fosse perfezionabile in assenza di un bene immobile riscontrante
l’interesse della moglie, il suddetto importo verrà corrisposto alla moglie in
contanti sull’arco di 7 anni.
3.2
In linea di principio, trattandosi
di interpretare una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata
dal pretore, tornano applicabili gli stessi criteri sviluppati nell’ambito
dell’ermeneutica contrattuale (cfr. sentenza
TF n.5C.281/2000 del 9 maggio 2001 consid. 3, con rinvii di dottrina e
giurisprudenza). Un testo chiaro non è necessariamente decisivo. Determinante è
la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO), mentre qualora non fosse possibile
risalire a tale volontà, fa stato il senso che in buona fede le parti potevano
ragionevolmente attribuire all’espressione usata (DTF 131 III 610 consid. 4.1 e
4.2
con numerosi richiami).
Il testo
della clausola in discussione, allestita con l’aiuto di un avvocato ed omologata
dal Pretore del Distretto di __________, non lascia spazio ad alcun dubbio. Essa
tratta dello scioglimento e della liquidazione del regime matrimoniale. Solo in
questo modo può essere inteso l’impegno dell’ex marito a finanziare l’acquisto
di un immobile sino a concorrenza dell’importo di fr. 1'400'000.– oppure,
qualora la moglie non dovesse trovarne uno di suo gradimento, a versare la
stessa somma in contanti nell’arco di sette anni. La clausola n. 7, così come
omologata dal pretore, dimostra inequivocabilmente che nei rapporti di dare ed
avere con l’ex marito, la ricorrente, al momento del divorzio, vantava una
pretesa di fr. 1'400'000.–. Poco importa se la stessa verrà onorata sotto forma
di finanziamento di un immobile oppure in contanti. Poco importa inoltre se
l’ex marito dovrà far capo ai proventi della sua attività lavorativa, non
disponendo di sufficienti fondi propri. Si tratta semplicemente di diverse
modalità di pagamento del medesimo credito vantato dalla ricorrente nell’ambito
dei rapporti patrimoniali intrattenuti con l’ex coniuge.
3.3
Di nessuna
rilevanza, ai fini della presente procedura, è il secondo addendum del
21.
dicembre 2013, nel quale gli ex coniugi precisano che la vera e concorde
volontà non era quella di liquidare il regime matrimoniale, come lascerebbe supporre
il chiaro testo della convenzione, ma piuttosto quella di non stravolgere
quanto già pianificato in costanza di matrimonio e permettere così alla moglie
di acquistare un nuovo immobile per sé stessa e per i figli, finanziandolo con
i proventi dell’attività del marito sino a concorrenza dell’importo di fr.
1'400'000.–.
In primo
luogo perché questa modifica, contrariamente a quanto sembra sostenere la
ricorrente, non è mai stata omologata dal pretore. Con sentenza del 30 gennaio
2014, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ si è infatti limitato a
modificare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012, le clausole n. 4,
6.
e 7a ultimo capoverso. Questo significa che la liquidazione del regime
matrimoniale pattuita nel 2009 è tuttora efficace, con la sola eccezione delle
modalità di pagamento del credito vantato dalla moglie. Se, inizialmente, il
termine entro il quale l’ex marito avrebbe dovuto ottemperare ai propri
obblighi sotto forma di finanziamento all’acquisto di un immobile era stato
stabilito in tre anni (a decorrere dalla data di sottoscrizione
della convenzione sulle conseguenze accessorie sul divorzio), con il primo addendum
del 31 dicembre 2011 tale termine è stato posticipato al 31 dicembre 2015.
In secondo luogo poiché
quanto descritto nell’addendum del 21 dicembre 2013 non può che essere
interpretato quale liquidazione del regime matrimoniale, sebbene le parti –
questa volta non più assistite da un legale – vorrebbero negarlo, affermando testualmente
che “il finanziamento dell’eventuale acquisto da parte dell’ex-marito sarebbe
avvenuto, rispettivamente avverrebbe, non quale liquidazione di beni
patrimoniali coniugali, che non esistevano al momento del divorzio (pertanto
non quale liquidazione del regime matrimoniale), bensì con i proventi
dell’attività lavorativa dell’ex marito”. Ancora una volta, la ricorrente
sembra confondere l’esistenza stessa di un credito con le modalità del suo adempimento.
Che il finanziamento dell’eventuale acquisto immobiliare avvenga con fondi
propri oppure “con i proventi dall’attività lavorativa dell’ex-marito” nulla
muta ai rapporti patrimoniali esistenti tra le parti al momento del divorzio.
Il fatto stesso che l’ex marito si sia impegnato non soltanto a finanziare
l’eventuale acquisto di un immobile, ma anche a versare in contanti l’intera
somma pattuita di fr. 1'400'000.–, dimostra inequivocabilmente l’esistenza di
un rapporto debitorio nei confronti della ricorrente.
3.4
Le ragioni di una simile
precisazione, in contrasto con il chiaro tenore della convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio omologata dal pretore, non sono
evidentemente conosciute. La tempistica del secondo addendum, sottoscritto
dalle parti pendente la procedura di reclamo davanti all’autorità di tassazione,
non fa tuttavia altro che alimentare i dubbi circa una sua confezione ad hoc,
al fine di suffragare la tesi della ricorrente, secondo cui l’importo di fr.
1'400'000.– non poteva essere incluso nella sua sostanza imponibile,
trattandosi di una semplice aspettativa.
4.
4.1.
Assodato il
senso da attribuire alla clausola n. 7 della convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, omologata dal pretore, ci si deve ancora chiedere se
la stessa non contenga una condizione sospensiva giusta l’art. 151 CO. Se così
fosse, la ricorrente beneficerebbe di una semplice aspettativa, che per definizione
non può dar luogo ad imposizione.
4.2
Un credito sorge con
l’obbligo del debitore di fornire la corrispondente prestazione. Poco importa
se la stessa non è ancora esigibile. Determinante è il momento a partire dal quale
il debitore deve effettuare la prestazione al creditore (Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber
[a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4ª ediz., Berna 2015, n. 28
ad § 50, p. 926). Da un punto di vista fiscale, un credito è conseguentemente assoggettato
all’imposta sulla sostanza soltanto se costituisce una pretesa determinata. Il
beneficio di una mera aspettativa e l’esistenza di un diritto accompagnato da
una condizione sospensiva non adempiono invece le condizioni dettate dalla
giurisprudenza in relazione alla nascita di un credito.
Nella fattispecie, l’impegno assunto dall’ex marito di finanziare l’eventuale acquisto di
un immobile sino a concorrenza dell’importo di fr. 1'400'000.– dipende da un
avvenimento futuro incerto: esso diventerà efficace solo nel caso in cui la
ricorrente dovesse trovare, entro il termine posticipato al 31 dicembre 2015,
un immobile confacente alle sue esigenze. Così letta, la clausola
litigiosa sembrerebbe effettivamente contenere una condizione sospensiva giusta
l’art. 151 CO. Sennonché, l’ex marito si è nel contempo impegnato a versare lo
stesso importo in contanti, nell’arco di sette anni, una volta scaduto il
termine del 31 dicembre 2015. Se ne deve quindi concludere che la ricorrente,
sin dalla data di omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio, poteva vantare una pretesa giuridica determinata (sotto forma di
finanziamento per l’acquisto di un immobile oppure come prestazione in contanti)
e non soltanto una semplice aspettativa. Poco importa se la stessa diventerà
esigibile nel momento in cui la ricorrente dovesse trovare un immobile
confacente alle sue esigenze oppure, al più tardi, a contare dal 1° gennaio
2016.
Nel periodo fiscale qui in esame, la sua pretesa aveva comunque già un
valore economico, pari al suo valore nominale di fr. 1'400'000.–.
4.3
Infine, il fatto in sé che
l’autorità fiscale, nelle precedenti tassazioni 2010 e 2011, non abbia incluso
alcun credito nella sostanza imponibile della ricorrente, non è di nessun
rilievo. A tale riguardo, va infatti ricordato che l’autorità di tassazione è
tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente
alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate
precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano,
in altri termini, alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (decisione TF n.
2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; decisione
TF n.2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3).
Ci si potrebbe semmai
chiedere se il fatto di aver dichiarato un credito di fr. 1'800'000.– nel 2009,
quando il marito era ancora domiciliato in Svizzera, per poi azzerarlo negli
anni successivi, quando lo stesso si è trasferito negli __________, sia
effettivamente da ricondurre a un grossolano errore della contribuente, così
come sostenuto nel ricorso, oppure non sia piuttosto da associare ad una
ponderata pianificazione fiscale, tale da suscitare qualche dubbio sulla sua
buona fede. La questione può nondimeno restare irrisolta.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: