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Decisione

80.2014.172

Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, residenza settimanale a 39 chilometri dal luogo di lavoro, contratto di formazione, solo deduzione delle spese per trasferta con il me

6 ottobre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________, per motivi lavorativi durante la settimana risiede a __________,

nel canton __________. In formazione in quanto revisore contabile, ha lavorato,

dall’inizio dell’anno alla fine di ottobre del 2013 alle dipendenze di __________

a __________. Da novembre a dicembre dello stesso anno ha lavorato ____________________

presso la sede di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2013, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

veicolo

privato fr. 10'894.-

spese

supplementari alloggio + cucina fr. 12'000.-

spese

supplementari vitto + cucina fr. 3'023.-

spese

professionali forfait fr. 2'500.-

spese di

perfezionamento fr. 12'275.-

totale fr.

40'692.-

B. Notificando

al contribuente la decisione di tassazione del 21 maggio 2014, l’RS 1

commisurava il reddito imponibile in fr. 37'700.- per l’IC e in fr. 55'300.-

per l’IFD e ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:

abbonamento

mezzo pubblico fr. 2’530.-

spese

supplementari alloggio + cucina fr. 12'000.-

spese

supplementari vitto + cucina fr. 3'023.-

spese

professionali forfait fr. 2'500.-

spese di

perfezionamento fr. 0.-

totale fr. 20’053.-

Nelle

motivazioni allegate alla decisione, l’autorità spiegava che la deduzione per

le spese di perfezionamento non era riconosciuta poiché tali costi erano stati

assunti dal datore di lavoro. Neanche la deduzione per l’uso del veicolo

privato era ammessa, ma veniva riconosciuta una deduzione di fr. 2'530.- corrispondente

al prezzo dell’abbonamento generale per i mezzi di trasporto pubblici.

C. In

data 27 maggio 2014 il ricorrente impugnava la suddetta decisione contestando

innanzitutto la mancata deduzione relativa al veicolo privato sostenendo che

gli era necessario per giungere sul posto di lavoro, presso __________ a

Winterthur, e per recarsi presso i clienti commerciali. Lamentava inoltre la

mancata deduzione delle spese di perfezionamento (soggiorno linguistico, scuola

specialista in finanza e contabilità e libri relativi).

D. L’Ufficio

di tassazione, con decisione del 19 giugno 2014, accoglieva parzialmente il

reclamo, ammettendo in deduzione una parte delle spese di perfezionamento a

carico del contribuente per un totale di fr. 2'755.-, corrispondente al costo

dei libri acquistati per frequentare i corsi della scuola “specialista in

finanza e contabilità”. Il soggiorno linguistico e la tassa d’iscrizione alla

scuola non erano per contro stati dedotti poiché rimborsati al reclamante da

parte del datore di lavoro. Per quanto riguarda i costi dovuti all’utilizzo del

veicolo privato, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con le seguenti

argomentazioni:

La richiesta

di concedere in deduzione l’importo di fr. 10'894.- per la trasferta quotidiana

dal luogo di residenza a quello di lavoro non può essere accolta. Al

contribuente è stata concessa la deduzione delle spese per un alloggio al luogo

di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal

luogo di domicilio. Non si può pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione

per il fatto che alloggi in una camera situata a notevole distanza. Secondo

affermata giurisprudenza è lecito pretendere che il luogo di residenza settimanale

sia il più vicino possibile al posto di lavoro.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato. Il ricorrente

ritiene che tale uso fosse necessario, quando lavorava per __________, poiché doveva

spesso recarsi presso clienti commerciali per conto del proprio datore di

lavoro. Rileva inoltre che, per recarsi sul luogo di lavoro a __________ con i

mezzi pubblici avrebbe impiegato più di un’ora, mentre la durata era di 30

minuti con il veicolo privato.

Diritto

1. Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese

professionali deducibili sono:

a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in

caso di lavoro a turni;

c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Le stesse

sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2013 qui in esame è del 19 dicembre

2012), segnatamente agli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di

trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,

dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali per le persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.

articoli 5, 6 e 9) e alla relativa Appendice.

Come

precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’Ordinanza

del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale,

quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto causalità

diretta con quest’ultimo.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, è litigioso il riconoscimento della deduzione delle spese per la

trasferta quotidiana da Spreitenbach, dove risiede durante la settimana, a

Winterthur, dove ha lavorato durante i primi dieci mesi dell’anno.

2.2

Sono

considerate spese di trasporto deducibili quelle causate al contribuente per

trasferirsi dal luogo domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni

sono così stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese

del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (ex. infermità, distanza notevole della più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le

automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo del domicilio a quello di lavoro (art, 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10

febbraio 1993), lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5

cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un

mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente

ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’Ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (a partire dal

2009: fr. 700.- all’anno per bicicletta e motorino, fr. 0.40 al km per

motocicletta e fr. 0.70 per l’automobile).

2.3

Il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto deve costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione

del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza

considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe

tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad

es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,

ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni

invernali del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato

del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95.

00217.

del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).

2.4

Tornando

al caso in esame, la richiesta di concedere in deduzione l’importo di fr. 9’556.–

per la trasferta quotidiana da __________ a __________ non può essere accolta.

Al ricorrente è stata concessa la deduzione delle spese per una camera al luogo

di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal

luogo di domicilio. Non può allora pretendere di ottenere un’ulteriore

deduzione per il fatto che alloggia in un appartamento situato a ben 39 chilometri di distanza. Come accennato dall’Ufficio di tassazione, la giurisprudenza ha già avuto

modo di sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si può

pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile

vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto

ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti

all’interno dello stesso agglomerato (Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648

e giurisprudenza citata).

Tutte le

argomentazioni proposte dal ricorrente, in merito alla necessità di rendere

visita ai clienti ed alla pigione vantaggiosa, potrebbero essere prese in

considerazione se __________ fosse il luogo di domicilio del contribuente; ma

la sua condizione di pendolare fa sì che abbia diritto alla deduzione delle

spese per la camera proprio perché è costretto a risiedere al luogo di lavoro,

non potendo rientrare quotidianamente al domicilio. È logico quindi che sia la

residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non il contrario (cfr.,

al proposito, decisione CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n.

80.2006.24

del 22 marzo 2006). D’altronde, l’insorgente non ha apportato alcuna

prova della necessità di servirsi della sua automobile per trasferte richieste

dal datore di lavoro.

3.

3.1.

Può

essere lasciata aperta la questione se il contratto di formazione stipulato nel

2012.

fra il ricorrente e __________ giustifichi una deroga al principio per cui

le spese di trasporto sostenute da un pendolare settimanale possono essere

dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato.

Il contratto in questione prevede in effetti che “il ciclo didattico comprende

inserimenti pratici in diversi settori e luoghi a seconda della regione __________

assegnata all’inizio del programma di formazione”.

Anche se

si volesse ammettere che la posizione del ricorrente, che non aveva una sede di

servizio fissa, in considerazione delle particolari esigenze proprie del suo

contratto di formazione, non gli imponesse di cambiare luogo di dimora in

concomitanza con ogni spostamento richiesto dal datore di lavoro, non si

dovrebbe comunque concludere che egli dovesse servirsi del mezzo di trasporto

privato.

3.2

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo

privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non

si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo

pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole,

se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di

lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili

con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente

dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la

sentenza del 9 luglio 2012 n.2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza

citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i

relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali

criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono

spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei

der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con

riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 n.

2P.254/2002, consid. 4.2).

3.3

Per quanto non sia il più comodo, è innegabile che vi sia un collegamento

efficiente mediante i mezzi pubblici fra il luogo di dimora settimanale e il

luogo di lavoro del ricorrente.

La

valutazione di un’ora al giorno di maggior durata delle trasferte, rispetto

allo spostamento con il veicolo privato, risulta da una stima che è tuttavia

molto condizionata dalle condizioni del traffico e della viabilità.

Come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio

per riconoscere la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato non è

tuttavia quello della comodità. L’Alta Corte non ha mai fatto dipendere la

deduzione per l’uso del veicolo privato dalla possibilità di risparmiare almeno

un’ora al giorno. È vero che la prassi di alcuni cantoni ammette o ammetteva

una simile soluzione, ma, come dimostra il caso in esame, non è tanto facile

stabilire i termini di paragone, soprattutto la durata della trasferta con

l’automobile.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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