80.2014.172
Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, residenza settimanale a 39 chilometri dal luogo di lavoro, contratto di formazione, solo deduzione delle spese per trasferta con il me
6 ottobre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2014.172
Data decisione, Autorità:
06.10.2014, CDT
Ricorso:
TF,2C_1021/2014 2C_1022/2014, 20.11.2014
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, residenza settimanale a 39 chilometri dal luogo di lavoro, contratto di formazione, solo deduzione delle spese per trasferta con il mezzo pubblico
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarti n.
80.2014.172
80.2014.173
Lugano
6 ottobre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 luglio 2014 contro la decisione del 19
giugno 2014 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________, per motivi lavorativi durante la settimana risiede a __________,
nel canton __________. In formazione in quanto revisore contabile, ha lavorato,
dall’inizio dell’anno alla fine di ottobre del 2013 alle dipendenze di __________
a __________. Da novembre a dicembre dello stesso anno ha lavorato ____________________
presso la sede di __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2013, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
veicolo
privato fr. 10'894.-
spese
supplementari alloggio + cucina fr. 12'000.-
spese
supplementari vitto + cucina fr. 3'023.-
spese
professionali forfait fr. 2'500.-
spese di
perfezionamento fr. 12'275.-
totale fr.
40'692.-
B. Notificando
al contribuente la decisione di tassazione del 21 maggio 2014, l’RS 1
commisurava il reddito imponibile in fr. 37'700.- per l’IC e in fr. 55'300.-
per l’IFD e ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:
abbonamento
mezzo pubblico fr. 2’530.-
spese
supplementari alloggio + cucina fr. 12'000.-
spese
supplementari vitto + cucina fr. 3'023.-
spese
professionali forfait fr. 2'500.-
spese di
perfezionamento fr. 0.-
totale fr. 20’053.-
Nelle
motivazioni allegate alla decisione, l’autorità spiegava che la deduzione per
le spese di perfezionamento non era riconosciuta poiché tali costi erano stati
assunti dal datore di lavoro. Neanche la deduzione per l’uso del veicolo
privato era ammessa, ma veniva riconosciuta una deduzione di fr. 2'530.- corrispondente
al prezzo dell’abbonamento generale per i mezzi di trasporto pubblici.
C. In
data 27 maggio 2014 il ricorrente impugnava la suddetta decisione contestando
innanzitutto la mancata deduzione relativa al veicolo privato sostenendo che
gli era necessario per giungere sul posto di lavoro, presso __________ a
Winterthur, e per recarsi presso i clienti commerciali. Lamentava inoltre la
mancata deduzione delle spese di perfezionamento (soggiorno linguistico, scuola
specialista in finanza e contabilità e libri relativi).
D. L’Ufficio
di tassazione, con decisione del 19 giugno 2014, accoglieva parzialmente il
reclamo, ammettendo in deduzione una parte delle spese di perfezionamento a
carico del contribuente per un totale di fr. 2'755.-, corrispondente al costo
dei libri acquistati per frequentare i corsi della scuola “specialista in
finanza e contabilità”. Il soggiorno linguistico e la tassa d’iscrizione alla
scuola non erano per contro stati dedotti poiché rimborsati al reclamante da
parte del datore di lavoro. Per quanto riguarda i costi dovuti all’utilizzo del
veicolo privato, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con le seguenti
argomentazioni:
La richiesta
di concedere in deduzione l’importo di fr. 10'894.- per la trasferta quotidiana
dal luogo di residenza a quello di lavoro non può essere accolta. Al
contribuente è stata concessa la deduzione delle spese per un alloggio al luogo
di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal
luogo di domicilio. Non si può pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione
per il fatto che alloggi in una camera situata a notevole distanza. Secondo
affermata giurisprudenza è lecito pretendere che il luogo di residenza settimanale
sia il più vicino possibile al posto di lavoro.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato. Il ricorrente
ritiene che tale uso fosse necessario, quando lavorava per __________, poiché doveva
spesso recarsi presso clienti commerciali per conto del proprio datore di
lavoro. Rileva inoltre che, per recarsi sul luogo di lavoro a __________ con i
mezzi pubblici avrebbe impiegato più di un’ora, mentre la durata era di 30
minuti con il veicolo privato.
Diritto
1. Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese
professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Le stesse
sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2013 qui in esame è del 19 dicembre
2012), segnatamente agli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di
trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali per le persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.
articoli 5, 6 e 9) e alla relativa Appendice.
Come
precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’Ordinanza
del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale,
quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto causalità
diretta con quest’ultimo.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, è litigioso il riconoscimento della deduzione delle spese per la
trasferta quotidiana da Spreitenbach, dove risiede durante la settimana, a
Winterthur, dove ha lavorato durante i primi dieci mesi dell’anno.
2.2
Sono
considerate spese di trasporto deducibili quelle causate al contribuente per
trasferirsi dal luogo domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni
sono così stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese
del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (ex. infermità, distanza notevole della più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le
automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo del domicilio a quello di lavoro (art, 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10
febbraio 1993), lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5
cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente
ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’Ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (a partire dal
2009: fr. 700.- all’anno per bicicletta e motorino, fr. 0.40 al km per
motocicletta e fr. 0.70 per l’automobile).
2.3
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto deve costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione
del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza
considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad
es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni
invernali del fondo stradale.
In altre
parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato
del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95.
00217.
del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).
2.4
Tornando
al caso in esame, la richiesta di concedere in deduzione l’importo di fr. 9’556.–
per la trasferta quotidiana da __________ a __________ non può essere accolta.
Al ricorrente è stata concessa la deduzione delle spese per una camera al luogo
di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal
luogo di domicilio. Non può allora pretendere di ottenere un’ulteriore
deduzione per il fatto che alloggia in un appartamento situato a ben 39 chilometri di distanza. Come accennato dall’Ufficio di tassazione, la giurisprudenza ha già avuto
modo di sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si può
pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile
vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto
ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti
all’interno dello stesso agglomerato (Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648
e giurisprudenza citata).
Tutte le
argomentazioni proposte dal ricorrente, in merito alla necessità di rendere
visita ai clienti ed alla pigione vantaggiosa, potrebbero essere prese in
considerazione se __________ fosse il luogo di domicilio del contribuente; ma
la sua condizione di pendolare fa sì che abbia diritto alla deduzione delle
spese per la camera proprio perché è costretto a risiedere al luogo di lavoro,
non potendo rientrare quotidianamente al domicilio. È logico quindi che sia la
residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non il contrario (cfr.,
al proposito, decisione CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n.
80.2006.24
del 22 marzo 2006). D’altronde, l’insorgente non ha apportato alcuna
prova della necessità di servirsi della sua automobile per trasferte richieste
dal datore di lavoro.
3.
3.1.
Può
essere lasciata aperta la questione se il contratto di formazione stipulato nel
2012.
fra il ricorrente e __________ giustifichi una deroga al principio per cui
le spese di trasporto sostenute da un pendolare settimanale possono essere
dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato.
Il contratto in questione prevede in effetti che “il ciclo didattico comprende
inserimenti pratici in diversi settori e luoghi a seconda della regione __________
assegnata all’inizio del programma di formazione”.
Anche se
si volesse ammettere che la posizione del ricorrente, che non aveva una sede di
servizio fissa, in considerazione delle particolari esigenze proprie del suo
contratto di formazione, non gli imponesse di cambiare luogo di dimora in
concomitanza con ogni spostamento richiesto dal datore di lavoro, non si
dovrebbe comunque concludere che egli dovesse servirsi del mezzo di trasporto
privato.
3.2
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo
privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non
si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo
pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole,
se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di
lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili
con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente
dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la
sentenza del 9 luglio 2012 n.2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza
citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i
relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali
criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono
spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei
der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con
riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 n.
2P.254/2002, consid. 4.2).
3.3
Per quanto non sia il più comodo, è innegabile che vi sia un collegamento
efficiente mediante i mezzi pubblici fra il luogo di dimora settimanale e il
luogo di lavoro del ricorrente.
La
valutazione di un’ora al giorno di maggior durata delle trasferte, rispetto
allo spostamento con il veicolo privato, risulta da una stima che è tuttavia
molto condizionata dalle condizioni del traffico e della viabilità.
Come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio
per riconoscere la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato non è
tuttavia quello della comodità. L’Alta Corte non ha mai fatto dipendere la
deduzione per l’uso del veicolo privato dalla possibilità di risparmiare almeno
un’ora al giorno. È vero che la prassi di alcuni cantoni ammette o ammetteva
una simile soluzione, ma, come dimostra il caso in esame, non è tanto facile
stabilire i termini di paragone, soprattutto la durata della trasferta con
l’automobile.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster