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Decisione

80.2014.179

Procedura: ricorso, effetto devolutivo, facoltà dell’autorità di tassazione di modificare o annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso

8 settembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1, con sede a __________, è una società, costituita nel __________, il cui

scopo consiste in prestazioni e coordinamento di

servizi finanziari, amministrativi, contabili, gestionali e amministrazione di

barche.

L’autorità

fiscale cantonale le ha riconosciuto lo statuto di società di servizi.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione dell’11 aprile 2013, l’RS 1 ha

commisurato l’utile imponibile in fr. 39'700.–. Oltre all’utile operativo di

fr. 5'316.–, stabilito con il metodo cost plus, l’autorità fiscale aveva

aggiunto proventi finanziari (fr. 630.–) e ricavi straordinari (fr. 33'757.–). Quest’ultimo

importo era costituito dall’utile proveniente dalla vendita di un veicolo.

C. Un

reclamo della contribuente è stato respinto con decisione del 20 giugno 2014

dell’RS 1.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta

l’imposizione dell’utile proveniente dalla vendita dell’automobile,

argomentando che il metodo cost plus prevede che vengano considerati

tutti i costi, compresi gli ammortamenti, con la conseguenza che l’imposizione

dell’utile scaturito con la vendita configurerebbe una doppia imposizione.

E. Con

scritto del 30 luglio 2014, la Divisione delle contribuzioni comunica di aver

trovato un accordo con la ricorrente e “in considerazione dell’effetto

devolutivo del ricorso” chiede “che lo stesso sia accolto e che non vengano

assegnate ripetibili, come d’accordo con la controparte”, aggiungendo che, “se

detta soluzione non dovesse essere confacente”, chiede di essere sentita.

Diritto

1. 1.1.

La

lettera della Divisione delle contribuzioni, che propone in sostanza di

accogliere il ricorso, solleva il problema del rapporto esistente fra l’effetto

devolutivo del ricorso e la possibilità che l’autorità fiscale modifichi

nondimeno la decisione contro cui è stato interposto ricorso.

1.2.

Il

ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo (cfr. Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b,

2a ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 140 LIFD, p. 400; Meister, Rechtsmittelsystem der

Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna 1995, p. 161).

Ciò significa che, dal momento in cui il ricorso è

pendente davanti all’autorità di ricorso, la competenza a trattare la causa è

integralmente trasferita a quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte

le misure di inchiesta e tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o

necessari per una precisa definizione della fattispecie che le è stata

sottoposta e per una corretta applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch, Die direkte

Bundessteuer, 2a ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109

DIFD, pp. 268-269).

In

alcune sentenze (p. es. CDT n. 80.2011.75 del 4 luglio 2011 e n. 80.2013.87/88 del 31 luglio 2013), questa Corte ha tratto

la conclusione che un’eventuale acquiescenza dell’autorità fiscale dopo

l’interposizione del ricorso va considerata come una proposta di accoglimento

dell’impugnativa. La motivazione faceva riferimento al tenore degli

articoli 228 cpv. 2 LT e 142 cpv. 1 prima frase LIFD, che dispongono che l’autorità

giudiziaria chieda a quella di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli

atti. Quando l’autorità di tassazione ritenga, alla luce del ricorso, di essere

d’accordo con il contribuente, la Camera di diritto tributario ha dunque

ritenuto che essa debba formulare le proprie osservazioni scritte, proponendo

l’accoglimento del gravame.

1.3.

Nelle

decisioni menzionate, la Camera di diritto tributario cita anche una sentenza

del Tribunale federale (n.2C_162/2008 del 7

luglio 2008, consid. 5.2.2), nella quale l’Alta Corte ha proposto in

particolare le seguenti considerazioni:

Dopo il suo inoltro o

quantomeno dopo la presentazione della relativa risposta di causa (cfr., ad esempio,

l’art. 58 PA), l'oggetto del litigio soggiace pertanto alla competenza

dell'istanza adita ed è sottratto al potere decisionale dell'autorità di

tassazione (DTF 130 V 138 consid. 4.2; 127 V 228 consid. 2b/aa), che non può

più riesaminare la propria pronuncia.

Per

quanto non offra una risposta chiara, la motivazione della sentenza è comunque

meno categorica della conclusione della Camera di diritto tributario. Infatti,

esclude che l’autorità di tassazione possa riesaminare la propria decisione

dopo l’inoltro del ricorso “o quantomeno dopo la presentazione della relativa

risposta di causa”. A quest’ultimo riguardo cita, a titolo esemplificativo,

l’art. 58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura

amministrativa (PA; RS 172.021), che consente all’autorità inferiore, fino

all'invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1);

in tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la

comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua

la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase).

1.4.

L’art. 58

PA non è tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia

di imposta federale diretta. La PA si applica infatti alla procedura negli

affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da

un'autorità amministrativa federale (art. 1 cpv. 1 PA), mentre la tassazione e

la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la

vigilanza della Confederazione (art. 2 LIFD). D’altronde, l’art. 58 PA non

rientra neppure fra quelli applicabili nella procedura delle autorità cantonali

di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico

federale (art. 1 cpv. 3 PA).

Nella

misura in cui la stessa LIFD non contiene norme procedurali specifiche, trovano

pertanto applicazione le disposizioni della procedura cantonale.

Il

Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di

disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possono anche applicare a

titolo sussidiario le norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a).

1.5.

Nel Canton Ticino, l’art.

1 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.5.1) stabilisce che, per

l’organizzazione e la procedura in materia di imposta federale diretta, per

quanto non disciplinato dal diritto federale o dallo stesso regolamento, si

applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie e

le imposte alla fonte delle persone fisiche e giuridiche.

Il rinvio

proposto dal Regolamento è chiaramente alle norme procedurali della legge

tributaria cantonale.

1.6.

Sia per

l’imposta federale diretta sia per l’imposta cantonale trovano dunque applicazione

le disposizioni di natura procedurale contenute nella legge tributaria cantonale.

Anche

quest’ultima tuttavia non prevede alcuna norma specifica circa la facoltà

dell’autorità fiscale di riesaminare la propria decisione dopo l’inoltro del

ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene il ricorso previsto dall’art.

140.

LIFD sia un rimedio giuridico che implica l’effetto devolutivo completo,

l’autorità di tassazione ha tuttavia il diritto di ritornare su una propria

decisione in materia di imposta federale diretta fino alla scadenza del termine

di reclamo, senza sottostare a condizioni particolari. Può in particolar modo

rettificare la tassazione a sfavore del contribuente (DTF 121 II 273 consid.

1a/bb; cfr. inoltre le sentenze 2C_156/2010 del 7 giugno 2011 consid. 3.1 e

2C_653/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.2.3). Questa giurisprudenza si ispira

all’art. 58 PA, sebbene tale disposizione non sia in sé applicabile nella

procedura cantonale di ricorso (DTF 111 Ib 201 consid. 3a). L’Alta Corte ha

rilevato che questa prassi risponde all’interesse dell’economia processuale:

se, visto il ricorso, l’autorità amministrativa si avvede di essersi sbagliata

nell’applicazione del diritto, si giustifica che possa ricredersi e adottare

una nuova decisione, invece di persistere in una posizione che essa stessa

reputa errata (DTF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 s. e riferimenti citati).

2.2

In una recente sentenza,

il Tribunale federale ha stabilito che una disciplina cantonale come quella

prevista dall’art. 58 PA non è contraria alle esigenze procedurali previste

dalla LIFD.

Fintantoché la sorte di

una decisione di tassazione rimane incerta, il contribuente non può invocare il

principio della certezza del diritto. Considerato il gran numero di decisioni

adottate in quest’ambito, si impone inoltre di rendere più facile

l’applicazione del diritto mediante una procedura semplice e celere. Sebbene vi

siano autori che criticano la possibilità per l’autorità di tassazione di

rivedere la propria decisione durante il termine di ricorso (Cavelti, op. cit., n. 2 ad art. 140

LIFD; Meister, op. cit., p. 140),

la dottrina maggioritaria è tuttavia favorevole (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a

ediz., Zurigo 2009, n. 8 all’introduzione agli articoli 147-153a LIFD; Vallender/Looser, in Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz.,

Basilea 2008, n. 1a all’introduzione agli articoli 147-153a LIFD; Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 418).

L’Alta Corte ha così

condiviso l’opinione dottrinale secondo cui il diritto di procedura cantonale

può consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione

impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht

– Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7). Ha poi aggiunto che la circostanza

che l’art. 143 LIFD permetta all’autorità cantonale di ricorso di modificare la

tassazione a svantaggio del contribuente dopo averlo sentito non impedisce

tuttavia alla stessa autorità di tassazione di adottare una nuova decisione.

Nel caso concreto, il

Tribunale federale ha pertanto concluso che la disciplina prevista dal diritto

cantonale, che era analoga a quella prevista dall’art. 58 PA, era compatibile

con i principi generali di procedura in materia di imposta federale diretta (sentenza

del 28 agosto 2012 n.2C_653/2012, consid. 4.2).

2.3

La legge tributaria

ticinese, le cui disposizioni di procedura, come già ricordato, sono

applicabili anche nell’ambito dell’imposta federale diretta, non contiene una disciplina

analoga a quella dell’art. 58 PA.

Questa Camera,

conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, ha tuttavia

ripetutamente riconosciuto il diritto, per l’autorità di tassazione, di ritornare su una decisione incontestata fintantoché il termine

d’impugnazione non sia scaduto (cfr. p. es. CDT n.

80.2013

/207 del 27 gennaio 2014).

Poiché, come rilevato

poc’anzi, questa giurisprudenza si ispira all’art. 58 PA, sebbene

tale disposizione non sia in sé applicabile nella procedura cantonale di

ricorso, non si vede cosa impedisca di ispirarsi alla stessa disposizione anche

quando si tratta di consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una

propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal contribuente. Si è

pure già ricordato in precedenza (v. supra, consid. 1.4), che lo stesso

Tribunale federale non esclude che, in mancanza di disposizioni contrarie della

procedura cantonale, si possano applicare a titolo sussidiario le norme della

PA.

2.4

Del resto, una disciplina

analoga a quella prevista dall’art. 58 PA si ritrova all’art. 74 della Legge cantonale del 24 settembre 2013 sulla procedura

amministrativa (LPAmm; RL 3.3.1.1).

Né la legge tributaria né

il Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta prevedono l’applicazione della legge sulla procedura amministrativa.

Secondo

l’art. 1 cpv. 1 LPAmm, la stessa legge si applica ai procedimenti

di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali,

comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali

autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall’amministrazione

cantonale che statuiscono nell’adempimento di un compito di diritto pubblico ad

essi affidato dal Cantone. Secondo l’art. 1 cpv. 2 LPAmm sono riservate le

norme speciali di procedura previste da altre leggi.

Occupandosi

della sospensione dei termini di ricorso per ferie giudiziarie, la Camera di

diritto tributario ha ripetutamente escluso l’applicabilità per analogia della

Legge di procedura amministrativa (LPAmm), nella sua versione in vigore fino al

28.

febbraio 2014, il cui art. 1 aveva una formulazione simile a quella della

legge in vigore. La Camera aveva affermato che tra le leggi speciali riservate

dall’art. 1 LPAmm rientrano per es. la legge tributaria e la legge

d’espropriazione (cfr. Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Bor­ghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che contengono una propria

disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006, in RtiD I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto

1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004).

Ci si può domandare se

proprio la riserva prevista dall’art. 1 cpv. 2 LPAmm, che segue la disposizione

generale del cpv. 1, non consenta invece di applicare anche nelle procedure

fiscali la LPAmm, nella misura in cui la legge tributaria non contenga disposizioni

speciali.

La questione può essere

lasciata aperta. Infatti, il principio secondo cui l’effetto devolutivo è

attenuato per consentire all’autorità amministrativa di mantenere il potere di

riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo dopo la sua notificazione

assurge ormai ad una sorta di principio generale della procedura amministrativa

e, come precedentemente illustrato, è già stato riconosciuto nell’ambito della

procedura fiscale dalla giurisprudenza sia federale sia cantonale, ispirandosi

all’art. 58 PA.

3.

Tornando

alla fattispecie in discussione, entro il termine per presentare le proprie

osservazioni la Divisione delle contribuzioni ha proposto l’accoglimento del

ricorso.

Il

descritto modo di procedere è stato evidentemente suggerito dalla prassi fino a

quel momento in vigore, che riteneva che l’effetto devolutivo del ricorso non

potesse essere attenuato dalla facoltà, per l’autorità di tassazione, di

riesaminare la decisione impugnata.

Alla luce

delle considerazioni che precedono, la presa di posizione dell’autorità fiscale

può essere interpretata come la notificazione di una nuova decisione, che accoglie

le richieste del contribuente.

Di

conseguenza, su questo presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto.

L’Ufficio di tassazione provvederà comunque a notificare alla ricorrente una

nuova decisione.

4.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è privo d’oggetto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Non si

assegnano ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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