80.2014.179
Procedura: ricorso, effetto devolutivo, facoltà dell’autorità di tassazione di modificare o annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso
8 settembre 2014Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2014.179
Data decisione, Autorità:
08.09.2014, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, effetto devolutivo, facoltà dell’autorità di tassazione di modificare o annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso
RICORSO
art. 140 LIFD
art. 142 cpv. 1 LIFD
art. 74 LPAMM
art. 227 LT
art. 228 cpv. 2 LT
art. 58 PA
Incarti n.
80.2014.179
80.2014.180
Lugano
8 settembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 luglio 2014 contro la decisione del 19
giugno 2014 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. La RI
1, con sede a __________, è una società, costituita nel __________, il cui
scopo consiste in prestazioni e coordinamento di
servizi finanziari, amministrativi, contabili, gestionali e amministrazione di
barche.
L’autorità
fiscale cantonale le ha riconosciuto lo statuto di società di servizi.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2011, con decisione dell’11 aprile 2013, l’RS 1 ha
commisurato l’utile imponibile in fr. 39'700.–. Oltre all’utile operativo di
fr. 5'316.–, stabilito con il metodo cost plus, l’autorità fiscale aveva
aggiunto proventi finanziari (fr. 630.–) e ricavi straordinari (fr. 33'757.–). Quest’ultimo
importo era costituito dall’utile proveniente dalla vendita di un veicolo.
C. Un
reclamo della contribuente è stato respinto con decisione del 20 giugno 2014
dell’RS 1.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta
l’imposizione dell’utile proveniente dalla vendita dell’automobile,
argomentando che il metodo cost plus prevede che vengano considerati
tutti i costi, compresi gli ammortamenti, con la conseguenza che l’imposizione
dell’utile scaturito con la vendita configurerebbe una doppia imposizione.
E. Con
scritto del 30 luglio 2014, la Divisione delle contribuzioni comunica di aver
trovato un accordo con la ricorrente e “in considerazione dell’effetto
devolutivo del ricorso” chiede “che lo stesso sia accolto e che non vengano
assegnate ripetibili, come d’accordo con la controparte”, aggiungendo che, “se
detta soluzione non dovesse essere confacente”, chiede di essere sentita.
Diritto
1. 1.1.
La
lettera della Divisione delle contribuzioni, che propone in sostanza di
accogliere il ricorso, solleva il problema del rapporto esistente fra l’effetto
devolutivo del ricorso e la possibilità che l’autorità fiscale modifichi
nondimeno la decisione contro cui è stato interposto ricorso.
1.2.
Il
ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo (cfr. Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b,
2a ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 140 LIFD, p. 400; Meister, Rechtsmittelsystem der
Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna 1995, p. 161).
Ciò significa che, dal momento in cui il ricorso è
pendente davanti all’autorità di ricorso, la competenza a trattare la causa è
integralmente trasferita a quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte
le misure di inchiesta e tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o
necessari per una precisa definizione della fattispecie che le è stata
sottoposta e per una corretta applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, 2a ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109
DIFD, pp. 268-269).
In
alcune sentenze (p. es. CDT n. 80.2011.75 del 4 luglio 2011 e n. 80.2013.87/88 del 31 luglio 2013), questa Corte ha tratto
la conclusione che un’eventuale acquiescenza dell’autorità fiscale dopo
l’interposizione del ricorso va considerata come una proposta di accoglimento
dell’impugnativa. La motivazione faceva riferimento al tenore degli
articoli 228 cpv. 2 LT e 142 cpv. 1 prima frase LIFD, che dispongono che l’autorità
giudiziaria chieda a quella di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli
atti. Quando l’autorità di tassazione ritenga, alla luce del ricorso, di essere
d’accordo con il contribuente, la Camera di diritto tributario ha dunque
ritenuto che essa debba formulare le proprie osservazioni scritte, proponendo
l’accoglimento del gravame.
1.3.
Nelle
decisioni menzionate, la Camera di diritto tributario cita anche una sentenza
del Tribunale federale (n.2C_162/2008 del 7
luglio 2008, consid. 5.2.2), nella quale l’Alta Corte ha proposto in
particolare le seguenti considerazioni:
Dopo il suo inoltro o
quantomeno dopo la presentazione della relativa risposta di causa (cfr., ad esempio,
l’art. 58 PA), l'oggetto del litigio soggiace pertanto alla competenza
dell'istanza adita ed è sottratto al potere decisionale dell'autorità di
tassazione (DTF 130 V 138 consid. 4.2; 127 V 228 consid. 2b/aa), che non può
più riesaminare la propria pronuncia.
Per
quanto non offra una risposta chiara, la motivazione della sentenza è comunque
meno categorica della conclusione della Camera di diritto tributario. Infatti,
esclude che l’autorità di tassazione possa riesaminare la propria decisione
dopo l’inoltro del ricorso “o quantomeno dopo la presentazione della relativa
risposta di causa”. A quest’ultimo riguardo cita, a titolo esemplificativo,
l’art. 58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA; RS 172.021), che consente all’autorità inferiore, fino
all'invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1);
in tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la
comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua
la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto
di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase).
1.4.
L’art. 58
PA non è tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia
di imposta federale diretta. La PA si applica infatti alla procedura negli
affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da
un'autorità amministrativa federale (art. 1 cpv. 1 PA), mentre la tassazione e
la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la
vigilanza della Confederazione (art. 2 LIFD). D’altronde, l’art. 58 PA non
rientra neppure fra quelli applicabili nella procedura delle autorità cantonali
di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico
federale (art. 1 cpv. 3 PA).
Nella
misura in cui la stessa LIFD non contiene norme procedurali specifiche, trovano
pertanto applicazione le disposizioni della procedura cantonale.
Il
Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di
disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possono anche applicare a
titolo sussidiario le norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a).
1.5.
Nel Canton Ticino, l’art.
1 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.5.1) stabilisce che, per
l’organizzazione e la procedura in materia di imposta federale diretta, per
quanto non disciplinato dal diritto federale o dallo stesso regolamento, si
applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie e
le imposte alla fonte delle persone fisiche e giuridiche.
Il rinvio
proposto dal Regolamento è chiaramente alle norme procedurali della legge
tributaria cantonale.
1.6.
Sia per
l’imposta federale diretta sia per l’imposta cantonale trovano dunque applicazione
le disposizioni di natura procedurale contenute nella legge tributaria cantonale.
Anche
quest’ultima tuttavia non prevede alcuna norma specifica circa la facoltà
dell’autorità fiscale di riesaminare la propria decisione dopo l’inoltro del
ricorso.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene il ricorso previsto dall’art.
140.
LIFD sia un rimedio giuridico che implica l’effetto devolutivo completo,
l’autorità di tassazione ha tuttavia il diritto di ritornare su una propria
decisione in materia di imposta federale diretta fino alla scadenza del termine
di reclamo, senza sottostare a condizioni particolari. Può in particolar modo
rettificare la tassazione a sfavore del contribuente (DTF 121 II 273 consid.
1a/bb; cfr. inoltre le sentenze 2C_156/2010 del 7 giugno 2011 consid. 3.1 e
2C_653/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.2.3). Questa giurisprudenza si ispira
all’art. 58 PA, sebbene tale disposizione non sia in sé applicabile nella
procedura cantonale di ricorso (DTF 111 Ib 201 consid. 3a). L’Alta Corte ha
rilevato che questa prassi risponde all’interesse dell’economia processuale:
se, visto il ricorso, l’autorità amministrativa si avvede di essersi sbagliata
nell’applicazione del diritto, si giustifica che possa ricredersi e adottare
una nuova decisione, invece di persistere in una posizione che essa stessa
reputa errata (DTF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 s. e riferimenti citati).
2.2
In una recente sentenza,
il Tribunale federale ha stabilito che una disciplina cantonale come quella
prevista dall’art. 58 PA non è contraria alle esigenze procedurali previste
dalla LIFD.
Fintantoché la sorte di
una decisione di tassazione rimane incerta, il contribuente non può invocare il
principio della certezza del diritto. Considerato il gran numero di decisioni
adottate in quest’ambito, si impone inoltre di rendere più facile
l’applicazione del diritto mediante una procedura semplice e celere. Sebbene vi
siano autori che criticano la possibilità per l’autorità di tassazione di
rivedere la propria decisione durante il termine di ricorso (Cavelti, op. cit., n. 2 ad art. 140
LIFD; Meister, op. cit., p. 140),
la dottrina maggioritaria è tuttavia favorevole (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a
ediz., Zurigo 2009, n. 8 all’introduzione agli articoli 147-153a LIFD; Vallender/Looser, in Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz.,
Basilea 2008, n. 1a all’introduzione agli articoli 147-153a LIFD; Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 418).
L’Alta Corte ha così
condiviso l’opinione dottrinale secondo cui il diritto di procedura cantonale
può consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione
impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht
– Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7). Ha poi aggiunto che la circostanza
che l’art. 143 LIFD permetta all’autorità cantonale di ricorso di modificare la
tassazione a svantaggio del contribuente dopo averlo sentito non impedisce
tuttavia alla stessa autorità di tassazione di adottare una nuova decisione.
Nel caso concreto, il
Tribunale federale ha pertanto concluso che la disciplina prevista dal diritto
cantonale, che era analoga a quella prevista dall’art. 58 PA, era compatibile
con i principi generali di procedura in materia di imposta federale diretta (sentenza
del 28 agosto 2012 n.2C_653/2012, consid. 4.2).
2.3
La legge tributaria
ticinese, le cui disposizioni di procedura, come già ricordato, sono
applicabili anche nell’ambito dell’imposta federale diretta, non contiene una disciplina
analoga a quella dell’art. 58 PA.
Questa Camera,
conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, ha tuttavia
ripetutamente riconosciuto il diritto, per l’autorità di tassazione, di ritornare su una decisione incontestata fintantoché il termine
d’impugnazione non sia scaduto (cfr. p. es. CDT n.
80.2013
/207 del 27 gennaio 2014).
Poiché, come rilevato
poc’anzi, questa giurisprudenza si ispira all’art. 58 PA, sebbene
tale disposizione non sia in sé applicabile nella procedura cantonale di
ricorso, non si vede cosa impedisca di ispirarsi alla stessa disposizione anche
quando si tratta di consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una
propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal contribuente. Si è
pure già ricordato in precedenza (v. supra, consid. 1.4), che lo stesso
Tribunale federale non esclude che, in mancanza di disposizioni contrarie della
procedura cantonale, si possano applicare a titolo sussidiario le norme della
PA.
2.4
Del resto, una disciplina
analoga a quella prevista dall’art. 58 PA si ritrova all’art. 74 della Legge cantonale del 24 settembre 2013 sulla procedura
amministrativa (LPAmm; RL 3.3.1.1).
Né la legge tributaria né
il Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta prevedono l’applicazione della legge sulla procedura amministrativa.
Secondo
l’art. 1 cpv. 1 LPAmm, la stessa legge si applica ai procedimenti
di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali,
comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali
autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall’amministrazione
cantonale che statuiscono nell’adempimento di un compito di diritto pubblico ad
essi affidato dal Cantone. Secondo l’art. 1 cpv. 2 LPAmm sono riservate le
norme speciali di procedura previste da altre leggi.
Occupandosi
della sospensione dei termini di ricorso per ferie giudiziarie, la Camera di
diritto tributario ha ripetutamente escluso l’applicabilità per analogia della
Legge di procedura amministrativa (LPAmm), nella sua versione in vigore fino al
28.
febbraio 2014, il cui art. 1 aveva una formulazione simile a quella della
legge in vigore. La Camera aveva affermato che tra le leggi speciali riservate
dall’art. 1 LPAmm rientrano per es. la legge tributaria e la legge
d’espropriazione (cfr. Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che contengono una propria
disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006, in RtiD I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto
1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004).
Ci si può domandare se
proprio la riserva prevista dall’art. 1 cpv. 2 LPAmm, che segue la disposizione
generale del cpv. 1, non consenta invece di applicare anche nelle procedure
fiscali la LPAmm, nella misura in cui la legge tributaria non contenga disposizioni
speciali.
La questione può essere
lasciata aperta. Infatti, il principio secondo cui l’effetto devolutivo è
attenuato per consentire all’autorità amministrativa di mantenere il potere di
riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo dopo la sua notificazione
assurge ormai ad una sorta di principio generale della procedura amministrativa
e, come precedentemente illustrato, è già stato riconosciuto nell’ambito della
procedura fiscale dalla giurisprudenza sia federale sia cantonale, ispirandosi
all’art. 58 PA.
3.
Tornando
alla fattispecie in discussione, entro il termine per presentare le proprie
osservazioni la Divisione delle contribuzioni ha proposto l’accoglimento del
ricorso.
Il
descritto modo di procedere è stato evidentemente suggerito dalla prassi fino a
quel momento in vigore, che riteneva che l’effetto devolutivo del ricorso non
potesse essere attenuato dalla facoltà, per l’autorità di tassazione, di
riesaminare la decisione impugnata.
Alla luce
delle considerazioni che precedono, la presa di posizione dell’autorità fiscale
può essere interpretata come la notificazione di una nuova decisione, che accoglie
le richieste del contribuente.
Di
conseguenza, su questo presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto.
L’Ufficio di tassazione provvederà comunque a notificare alla ricorrente una
nuova decisione.
4.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è privo d’oggetto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si
assegnano ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster