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Decisione

80.2014.181

Procedura: revisione, presupposti, mancata considerazione di fatti rilevanti, proventi imposti sia come utile di società sia come reddito della persona fisica

8 settembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

12 febbraio 2010 è stata costituita la RI 1, con sede a __________.

Nonostante

un richiamo ed una diffida, la contribuente non ha inoltrato la dichiarazione

d’imposta 2010. Con decisione del 27 ottobre 2011, l’RS 1 le ha pertanto inflitto

una multa disciplinare di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali,

attribuendole un termine di 30 giorni per presentare la dichiarazione ed avvertendola

che altrimenti avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.

B. Con

decisione del 15 dicembre 2011, l’autorità fiscale ha notificato alla contribuente

la tassazione IC/IFD 2010 per il periodo dal 15 febbraio al 31 dicembre 2010,

allestita d’ufficio, commisurando l’utile imponibile in fr. 150'000.– per l’IC

e fr. 170'800.– per l’IFD ed il capitale in fr. 149'000.–.

Non

impugnata, la decisione è passata in giudicato.

C. Con

istanza del 20 settembre 2012, la RI 1 ha chiesto all’Ufficio di tassazione la revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2010, sostenendo che

l’amministratore __________ era “venuto a conoscenza della manifesta maggiore imposizione

solo lunedì 17 settembre”, quando il nuovo rappresentante fiscale gli aveva

presentato il bilancio 2010. La reclamante attribuiva la responsabilità per il

ritardo nell’adempimento dei suoi obblighi fiscali in parte al precedente

consulente fiscale ed in parte alla moglie dell’amministratore, cui

quest’ultimo aveva “sempre delegato le questioni amministrative”, ma con la

quale “è ed era già in fase di divorzio nel periodo durante il quale gli è

stata recapitata la notifica d’imposta 2010”.

L’autorità

fiscale ha respinto il reclamo, con decisione del 26 luglio 2013, nella quale

ha rilevato che non si verificava “nessuno dei motivi legittimanti la revisione

previsti dalla legge”.

D. La contribuente ha interposto reclamo contro quest’ultima decisione,

ribadendo che la separazione in atto aveva tolto all’amministratore “la

lucidità necessaria per poter espletare i normali compiti richiesti per una

sana gestione della propria attività”. Ha inoltre sostenuto che, nella

tassazione d’ufficio, l’autorità non aveva tenuto conto di fatti rilevanti che

conosceva o doveva conoscere e che pertanto si giustificava la revisione; infatti,

la società era stata appena costituita e “più o meno gli stessi importi,

venivano pure tassati d’ufficio dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________”.

A suo avviso, __________ era pertanto “stato tassato due volte (una volta

privatamente e una volta tramite la Sagl) e dunque in modo iniquo”.

L’RS 1 ha respinto il reclamo, con decisione del 7 luglio 2014. In merito alle ripercussioni della separazione sulla lucidità dell’amministratore, ha

argomentato che si trattava di “osservazioni soggettive e non supportate da

nessun certificato medico”. Ha poi contestato di non aver tenuto conto della

tassazione d’ufficio nei confronti dell’amministatore, sottolineando che la decisione

dell’Ufficio circondariale nei confronti di quest’ultimo è stata adottata solo

in un momento successivo.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede

nuovamente la revisione della tassazione d’ufficio, contestando le

argomentazioni proposte dall’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata.

In relazione all’assenza di un certificato medico, ribatte che “se per ogni

separazione o divorzio dovessimo necessitare di un certificato medico per

appurare uno stato non ottimale della salute mentale in quel momento, non avremmo

sufficienti studi medici in Ticino”. Circa la questione della successione delle

due decisioni, osserva che “questo fatto è inconfutabile”, ma che nondimeno “il

signor __________ è stato di fatto tassato ‘senza accorgersene’ due volte”.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre

i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza

cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla

sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che

essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione

intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla

conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia

imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232

cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione

è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui

poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso

della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT,

art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto

della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti

invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed

ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme

essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi

d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può

supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di

avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p.

251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s.,

consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

Considerandi

II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/

Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso

dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o

del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione

o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso

in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di

diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger

Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.

2.1.

In primo

luogo, la ricorrente sostiene che la revisione sarebbe giustificata dallo stato

“alterato” e dalla mancanza di “lucidità” del socio e gerente __________, che

al momento della notifica della tassazione d’ufficio si stava separando dalla

moglie.

Non è

chiaro quale dei motivi di revisione previsti dalla legge sarebbe in tal modo

adempiuto. Tutt’al più, si potrebbe esaminare la censura dal punto di vista dei

motivi di restituzione dei termini.

2.2

La restituzione

dei termini, secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, è data se è

provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a

servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone (dalla Svizzera per la

legge federale) o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

In linea

di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

2.3

Secondo

costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per

motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile

sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD,

p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente,

nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione

che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Cocchi/Trezzini, Codice

di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).

2.4

Nella

fattispecie, è immediatamente evidente che la situazione di salute del socio e

gerente della ricorrente, è ben lontana dal giustificare una restituzione del

termine di reclamo per malattia. Lo stato di “alterazione”, che sarebbe stato

provocato dalla situazione personale, a dipendenza della separazione dalla

moglie, non gli ha certamente impedito di tutelare gli interessi fiscali della

sua società. Si rileva inoltre che egli non era impedito nello svolgimento

regolare della sua attività lavorativa. Ragione per cui il socio, pur

ammettendo lo stato di disagio psichico in cui versava, sarebbe almeno stato in

grado di conferire una procura ad un professionista fiscale, che si sarebbe

potuto occupare dell’incombenza.

A tale

proposito, va anche sottolineato che, nell’istanza di revisione del 20

settembre 2012, la contribuente aveva affermato che __________ “si era avvalso

della collaborazione di uno studio fiduciario della zona”, presso il quale si

trovavano “i documenti cartacei per la preparazione del suddetto bilancio”. Se

questo studio professionale non ha adempiuto correttamente il mandato, si tratta

evidentemente di una questione che attiene ai rapporti contrattuali fra le

parti e non può certo essere imputata all’autorità fiscale.

2.5

Si

potrebbe anche condividere l’affermazione della ricorrente, secondo cui “se per

ogni separazione o divorzio dovessimo necessitare di un certificato medico per

appurare uno stato non ottimale della salute mentale in quel momento, non

avremmo sufficienti studi medici in Ticino”. Forse però ne conseguirebbe che,

se ogni separazione o divorzio dovesse giustificare l’inosservanza degli

obblighi fiscali, questi ultimi finirebbero per trovare applicazione in ben

pochi casi.

3.

3.1.

La

ricorrente sostiene poi che sarebbe adempiuto il motivo di revisione costituito

dalla mancata considerazione da parte dell’autorità fiscale di fatti rilevanti

che conosceva o doveva conoscere. Più precisamente, affermava nel reclamo

all’Ufficio di tassazione che l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto del

fatto che il socio __________ veniva imposto più o meno per gli stessi importi

dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________.

3.2

La

giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa

diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di

tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare

argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr.

le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1;

sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).

Inoltre

il rimedio giuridico della revisione è escluso quando il ricorrente pretende di

far valere che l'autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico

errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere

cfr. Steinmann, Die Revision im

Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino l’apprezzamento errato,

rispettivamente arbitrario di una prova o la sussunzione mal fondata (errore

dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono un motivo valido

di revisione (Casanova,

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 147 LIFD, n. 8).

3.3

Nella

fattispecie, dopo che le è stata notificata la decisione di tassazione per il periodo

fiscale contestato, la contribuente ha omesso di interporre reclamo, nonostante

nelle motivazioni l’autorità avesse indicato di aver proceduto ad una

tassazione d’ufficio per mancata presentazione della dichiarazione.

Deve allora essere

ricordato all’insorgente che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a

procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa

della sua inadempienza. Nella procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve

prendere in considerazione tutti gli elementi a sua disposizione. Deve altresì

considerare tutte le circostanze di cui ha conoscenza, anche se non dovessero

risultare dai documenti agli atti; infatti la tassazione d’ufficio deve essere

intrapresa sulla base di una valutazione coscienziosa.

In questo contesto, non si

può ignorare la circostanza che la società e il socio sono due soggetti fiscali

ben distinti, per la cui tassazione sono competenti uffici diversi della

Divisione delle contribuzioni.

Non si può dunque

escludere che la valutazione intrapresa in tale contesto, considerando anche la

tassazione d’ufficio in seguito adottata nei confronti della persona fisica del

socio e gerente, abbia raggiunto proporzioni di rilievo.

L’autorità fiscale deve

procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle

valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di

dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente

che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale

che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che

rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non

si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza

citata).

3.4

Come ha

sottolineato l’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata, le sarebbe

stato praticamente impossibile tener conto della tassazione d’ufficio nei

confronti del socio, anche solo perché quest’ultima è stata notificata in un

momento successivo.

In ogni

caso, una volta notificatale la tassazione d’ufficio, RI 1 avrebbe potuto sollevare

le argomentazioni qui proposte con un reclamo o almeno delegare questo compito

ad un professionista, inoltrando una dichiarazione d’imposta completa, cosa che

non è avvenuta se non al momento dell’inoltro dell’istanza di revisione. Tuttavia,

si è già rilevato che la revisione è esclusa quando, per trascuratezza del

contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella

procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto

essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire

subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione

notificatagli.

3.5

Inoltre,

nel caso in esame non appare ravvisabile un fatto decisivo che l’autorità giudicante

conosceva o doveva conoscere, che possa sostanziare la domanda di revisione.

Come precedentemente esposto, neppure l’apprezzamento errato o arbitrario di

una prova, così come l’errore sui fatti e l’applicazione errata del diritto,

costituiscono un motivo valido di revisione.

Di

conseguenza, non si vede come la contribuente possa pretendere che la semplice

circostanza che le autorità competenti per la tassazione della società, da una

parte, e del socio, dall’altra, non si siano consultate durante la procedura di

tassazione d’ufficio, costituisca un valido motivo di revisione che l’autorità

giudicante doveva conoscere.

4.

Per

le ragioni che precedono, il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia

e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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