80.2014.183
Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, non nascita di un figlio e trasloco
7 maggio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.183
80.2014.184
Lugano
7 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 luglio 2014 contro la decisione del 10 luglio 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, studente in
scienze delle comunicazioni all’Università della Svizzera italiana, è coniugato
con RI 2. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (il 6 marzo 2012) e __________
(il 30 dicembre 2013).
Nella dichiarazione fiscale
in esame, i coniugi esponevano unicamente un reddito da attività lucrativa dipendente
di fr. 800.– e facevano valere deduzioni per un totale di fr. 8'890.–.
B. Con scritto del 30
dicembre 2013, inviato per posta semplice, l’Ufficio di tassazione di Lugano
Città invitava i contribuenti a presentare delle osservazioni in merito
all’allegato calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2012, dal quale
risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento, sottolineando
che ogni rettifica apportata avrebbe dovuto essere debitamente comprovata.
I contribuenti non davano
seguito a tale richiesta, nemmeno dopo un richiamo del 5 marzo 2014, inviato
per posta APlus.
C. Notificando loro la
tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 1° maggio 2014, allestita d’ufficio a
causa della mancata collaborazione, l’autorità di tassazione aggiungeva ai
proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 35'190.–, corrispondenti
all’insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata. Negava, inoltre, tutte
le deduzioni fatte valere nella dichiarazione.
Nella motivazione allegata,
l’autorità precisava che la tassazione avrebbe potuto essere contestata solo
con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo
avrebbe dovuto essere motivato e accompagnato dai necessari mezzi di prova. L’autorità
di tassazione spiegava inoltre che il reclamo con modalità e contenuti che non
soddisfacessero i requisiti di legge, sarebbe stato dichiarato irricevibile e
di conseguenza la tassazione allestita d’ufficio sarebbe diventata definitiva.
D. RI 1 impugnava la suddetta
decisione solo l’8 luglio 2014, giustificando l’intempestività del suo reclamo
con la nascita del secondo figlio e con “la perdita dei materiali di tassazione
nel trasloco”. Nel merito contestava l’ammanco di liquidità, sottolineando in
particolar modo di provvedere al sostentamento della famiglia grazie agli
assegni integrativi e di prima infanzia e alla borsa di studio erogatagli dallo
Stato.
Con decisione del 10
luglio 2014, l’autorità di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo
siccome tardivo:
Nel caso in esame il reclamo è
tardivo: è stato infatti consegnato alla posta oltre il termine di 30 giorni
dalla notifica di tassazione. Il ritardo non è dovuto ad uno degli impedimenti
sopraindicati o ad altri motivi rilevanti. Per questo motivo il reclamo,
tardivo, deve essere dichiarato irricevibile.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 giustifica nuovamente l’inoltro
tardivo del reclamo con il trasloco e la successiva ristrutturazione del
vecchio appartamento, aggiungendo poi di avere prestato servizio nella protezione
civile dal 2 al 6 giugno. Nel merito ribadisce di essere uno studente universitario
e di non avere mai lavorato “in nero”, osservando poi che la decisione contestata
lo penalizzerebbe in modo pesante, poiché comporterebbe la richiesta di
rimborso degli assegni percepiti nel periodo fiscale in discussione, oltre a un
importante aumento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sostenendone la tardività.
2.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD).
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT). L’art. 192 cpv. 5 LT precisa
che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una
deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale
a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.3
Nel presente gravame, il
ricorrente giustifica l’inoltro tardivo del reclamo con la nascita del secondo
figlio e, soprattutto, con il trasloco e la successiva ristrutturazione del
vecchio appartamento. Pur considerando che la nascita di un figlio possa
comportare, almeno nei primi mesi, qualche difficoltà organizzativa e pur
ammettendo che il contribuente sia stato particolarmente impegnato con il trasloco
e la ristrutturazione del vecchio appartamento, simili argomentazioni non rientrano
tra i motivi gravi e imprevedibili che giustificano la restituzione dei
termini. In primo luogo, egli avrebbe senz’altro potuto redigere il reclamo in
discussione sull’arco di più giornate o serate, così da poterlo spedire
tempestivamente all’autorità di tassazione, senza dimenticare inoltre che un
contribuente diligente avrebbe semmai potuto e dovuto incaricare
una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di prendere i
provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti.
Ancor più incomprensibile risulta
l’accenno al servizio prestato nella protezione civile dal 2 al 6 giugno, se solo si pensa al tempo intercorso fra la decisione di
tassazione e la sua impugnazione. A parte il fatto che il ricorrente aveva a
disposizione l’intero mese di maggio per raccogliere la necessaria
documentazione e redigere un reclamo non particolarmente impegnativo, va comunque
sottolineato che il preteso corso di ripetizione, di soli cinque giorni, è
iniziato quando il termine per impugnare la decisione di tassazione stava ormai
per scadere.
A ciò si aggiunga che
l’insorgente ha completamente ignorato le richieste di informazioni e di
documentazione, che l’autorità di tassazione gli ha indirizzato tra la fine del
2013.
e il mese di marzo del 2014. La tassazione d’ufficio è stata intrapresa
proprio in conseguenza dell’inosservanza dei suoi obblighi procedurali.
2.4
La decisione con cui
l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ha dichiarato irricevibile il reclamo
per inosservanza del termine legale è pertanto conforme al diritto. Ne consegue che alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame
del merito della tassazione contestata.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Vista la particolarità del
caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: