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Decisione

80.2014.183

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, non nascita di un figlio e trasloco

7 maggio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, studente in

scienze delle comunicazioni all’Università della Svizzera italiana, è coniugato

con RI 2. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (il 6 marzo 2012) e __________

(il 30 dicembre 2013).

Nella dichiarazione fiscale

in esame, i coniugi esponevano unicamente un reddito da attività lucrativa dipendente

di fr. 800.– e facevano valere deduzioni per un totale di fr. 8'890.–.

B. Con scritto del 30

dicembre 2013, inviato per posta semplice, l’Ufficio di tassazione di Lugano

Città invitava i contribuenti a presentare delle osservazioni in merito

all’allegato calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2012, dal quale

risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento, sottolineando

che ogni rettifica apportata avrebbe dovuto essere debitamente comprovata.

I contribuenti non davano

seguito a tale richiesta, nemmeno dopo un richiamo del 5 marzo 2014, inviato

per posta APlus.

C. Notificando loro la

tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 1° maggio 2014, allestita d’ufficio a

causa della mancata collaborazione, l’autorità di tassazione aggiungeva ai

proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 35'190.–, corrispondenti

all’insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata. Negava, inoltre, tutte

le deduzioni fatte valere nella dichiarazione.

Nella motivazione allegata,

l’autorità precisava che la tassazione avrebbe potuto essere contestata solo

con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo

avrebbe dovuto essere motivato e accompagnato dai necessari mezzi di prova. L’autorità

di tassazione spiegava inoltre che il reclamo con modalità e contenuti che non

soddisfacessero i requisiti di legge, sarebbe stato dichiarato irricevibile e

di conseguenza la tassazione allestita d’ufficio sarebbe diventata definitiva.

D. RI 1 impugnava la suddetta

decisione solo l’8 luglio 2014, giustificando l’intempestività del suo reclamo

con la nascita del secondo figlio e con “la perdita dei materiali di tassazione

nel trasloco”. Nel merito contestava l’ammanco di liquidità, sottolineando in

particolar modo di provvedere al sostentamento della famiglia grazie agli

assegni integrativi e di prima infanzia e alla borsa di studio erogatagli dallo

Stato.

Con decisione del 10

luglio 2014, l’autorità di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo

siccome tardivo:

Nel caso in esame il reclamo è

tardivo: è stato infatti consegnato alla posta oltre il termine di 30 giorni

dalla notifica di tassazione. Il ritardo non è dovuto ad uno degli impedimenti

sopraindicati o ad altri motivi rilevanti. Per questo motivo il reclamo,

tardivo, deve essere dichiarato irricevibile.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 giustifica nuovamente l’inoltro

tardivo del reclamo con il trasloco e la successiva ristrutturazione del

vecchio appartamento, aggiungendo poi di avere prestato servizio nella protezione

civile dal 2 al 6 giugno. Nel merito ribadisce di essere uno studente universitario

e di non avere mai lavorato “in nero”, osservando poi che la decisione contestata

lo penalizzerebbe in modo pesante, poiché comporterebbe la richiesta di

rimborso degli assegni percepiti nel periodo fiscale in discussione, oltre a un

importante aumento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, come

visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sostenendone la tardività.

2.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD).

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT). L’art. 192 cpv. 5 LT precisa

che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una

deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale

a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad

altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

2.3

Nel presente gravame, il

ricorrente giustifica l’inoltro tardivo del reclamo con la nascita del secondo

figlio e, soprattutto, con il trasloco e la successiva ristrutturazione del

vecchio appartamento. Pur considerando che la nascita di un figlio possa

comportare, almeno nei primi mesi, qualche difficoltà organizzativa e pur

ammettendo che il contribuente sia stato particolarmente impegnato con il trasloco

e la ristrutturazione del vecchio appartamento, simili argomentazioni non rientrano

tra i motivi gravi e imprevedibili che giustificano la restituzione dei

termini. In primo luogo, egli avrebbe senz’altro potuto redigere il reclamo in

discussione sull’arco di più giornate o serate, così da poterlo spedire

tempestivamente all’autorità di tassazione, senza dimenticare inoltre che un

contribuente diligente avrebbe semmai potuto e dovuto incaricare

una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di prendere i

provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti.

Ancor più incomprensibile risulta

l’accenno al servizio prestato nella protezione civile dal 2 al 6 giugno, se solo si pensa al tempo intercorso fra la decisione di

tassazione e la sua impugnazione. A parte il fatto che il ricorrente aveva a

disposizione l’intero mese di maggio per raccogliere la necessaria

documentazione e redigere un reclamo non particolarmente impegnativo, va comunque

sottolineato che il preteso corso di ripetizione, di soli cinque giorni, è

iniziato quando il termine per impugnare la decisione di tassazione stava ormai

per scadere.

A ciò si aggiunga che

l’insorgente ha completamente ignorato le richieste di informazioni e di

documentazione, che l’autorità di tassazione gli ha indirizzato tra la fine del

2013.

e il mese di marzo del 2014. La tassazione d’ufficio è stata intrapresa

proprio in conseguenza dell’inosservanza dei suoi obblighi procedurali.

2.4

La decisione con cui

l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ha dichiarato irricevibile il reclamo

per inosservanza del termine legale è pertanto conforme al diritto. Ne consegue che alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame

del merito della tassazione contestata.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Vista la particolarità del

caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: