80.2014.187
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13 novembre 2014Italiano17 min
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Numero d'incarto:
80.2014.187
Data decisione, Autorità:
13.11.2014, CDT
Titolo:
Procedura: contestazione del conguaglio d’imposta comunale, diritto di interporre ricorso ad un’autorità giudiziaria, competenza della CDT.
Riscossione: restituzione o computo degli acconti d’imposta, periodo fiscale durante il quale i coniugi si sono separati, ripartizione per metà
RISCOSSIONE
art. 29 let. a COST
art. 276 LT
art. 299 LT
Incarto n.
80.2014.187
Lugano
13 novembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 luglio 2013 contro la decisione del 5
giugno 2013 in materia di riscossione dell’imposta comunale 2011.
Fatti
A. Nel
corso di un’udienza tenutasi il 31 gennaio 2012 dinanzi al Pretore del
Distretto __________, i coniugi RI 1 __________ hanno definito le conseguenze
della separazione intervenuta il 15 settembre 2011. In particolare, escluso il pagamento di contributi di mantenimento, hanno convenuto di chiedere
all’Ufficio di tassazione la disgiunzione delle partite fiscali a partire dal
1° gennaio 2012 e di suddividere le imposte per il 2011 “in funzione delle
rispettive entrate per quell’anno”.
B. Con
decisione del 27 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione di __________ ha notificato
a RI 1 la tassazione IC 2011, commisurando l’imposta cantonale dovuta in fr.
611.05.
Il 29
aprile 2013, il RS 1 ha notificato alla contribuente il calcolo dell’imposta
comunale 2011 e le ha chiesto il pagamento dell’intero debito d’imposta (fr.
447.75).
Il 23
maggio 2013 la contribuente si è rivolta all’autorità comunale, chiedendo di
computare gli acconti da lei pagati nel corso del 2011, per complessivi fr. 392.–.
Con
scritto del 5 giugno 2013, il Municipio ha comunicato alla contribuente di non
poter procedere ad una correzione dei conguagli, in quanto gli acconti erano
stati pagati prima della separazione volontaria, annunciata nel novembre 2011
con effetto al 1° settembre 2011. Ha precisato anche di non aver saputo in precedenza
chi avesse effettuato il pagamento degli acconti.
C. RI 1
si è rivolta alla Camera di diritto tributario con lettera del 2 luglio 2013,
qualificata “ricorso contro la decisione 5 giugno 2013 del RS 1__________ a
seguito del reclamo 23.5.2013 contro il Calcolo conguaglio 29.4.2013
dell’imposta comunale 2011”. Ribadito di aver personalmente pagato gli acconti
2011 per sé e per il marito e sottolineato che il solo reddito del lavoro dei coniugi
era da anni il suo, ritiene che il Municipio sia incorso in un errore, avendo
accreditato gli acconti al marito.
Diritto
1. 1.1.
Si pone
in primo luogo la questione della ricevibilità del ricorso. Il RS 1 non ha
infatti adottato una decisione formale, ma si è limitato a rispondere alla
contribuente con una lettera, senza indicare i rimedi giuridici.
1.2.
L’art.
276 LT stabilisce i seguenti principi in merito al prelievo dell'imposta comunale:
1L'imposta comunale è prelevata in base alle
classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno.
2Essa è calcolata applicando il
moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.
3La definizione di moltiplicatore comunale e
le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall'articolo 162 della
legge organica comunale.
Contro la
decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo
al Municipio entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro
la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto
tributario, entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT).
1.3.
La
giurisprudenza della Camera di diritto tributario ha ripetutamente avuto modo
di affermare che i problemi giuridici connessi all’esazione delle imposte
esulano dalla sua competenza e devono essere trattate esclusivamente in sede
amministrativa o esecutiva (sentenze CDT n. 2 del 19 gennaio 1981 in re P. SA; RTT 1970 p. 25). La procedura di reclamo e di ricorso contro le decisioni di
calcolo dell’imposta comunale non si riferisce infatti alla riscossione né
delle imposte né degli interessi di mora o di ritardo, bensì unicamente alla
definizione degli elementi di sostanza e di reddito imponibili (sentenze CDT n.
23 del 12 gennaio 1977 in re F.; RTT 1970 p. 25; CDT n. 363 del 31 dicembre 1992 in re O.F. SA; CDT n. 240 del 12 dicembre 1994 in re M.F., in RDAT I-1995 n. 1t).
1.4.
Anche
nell’ambito dell’esazione dell’imposta cantonale, la legge tributaria non
indica che contro il calcolo del conguaglio da pagare o dell’eccedenza da
rimborsare sia dato reclamo o ricorso.
Il
diritto di contestare una decisione nell’ambito della riscossione dell’imposta
è previsto solo nel caso della domanda di restituzione di un’imposta non dovuta
o dovuta solo in parte, che il contribuente ha pagato per errore (art. 247 LT).
Se la domanda di restituzione è respinta, infatti, l’interessato può avvalersi
dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 247 cpv.
3 seconda frase LT).
Tuttavia,
con una recente sentenza (CDT n. 80.2013.166 del 4 giugno 2014), su ricorso
della stessa contribuente, questa Corte ha deciso che, così come le
decisioni dell’Ufficio Esazione e Condoni che concernono le domande di
restituzione e di condono, anche quelle che si riferiscono al calcolo del
conguaglio d’imposta possono essere contestate dinanzi ad un’autorità giudiziaria.
La decisione si è fondata sull’art. 29a Cost., in
vigore dal 1° gennaio 2007, secondo cui nelle controversie giuridiche ognuno ha
diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali,
la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. L’articolo
191b Cost. riprende questo principio e prescrive che i Cantoni devono
istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto
pubblico.
1.5.
Appare coerente con
quest’ultima decisione ammettere che, anche nell’ambito della riscossione
dell’imposta comunale, le decisioni del Municipio che concernono il calcolo del
conguaglio d’imposta possano essere contestate dinanzi alla Camera di diritto
tributario.
Nella fattispecie,
tuttavia, l’autorità competente non solo non ha adottato una decisione su
reclamo – che peraltro non sarebbe indispensabile per l’art. 29a Cost. –
ma non ha neppure adottato una decisione formale in seguito alla lettera con
cui la contribuente contestava il conguaglio ricevuto.
In mancanza di
disposizioni procedurali specifiche, si può tuttavia ritenere che lo stesso “calcolo
imposta comunale” del 29 aprile 2013 costituisca una decisione suscettibile di
ricorso. Dal conteggio in questione e dalle considerazioni contenute nella successiva
lettera del Municipio si comprende infatti la posizione dell’autorità resistente,
tanto è vero che la contribuente ha potuto motivare il suo ricorso.
Il gravame della
ricorrente è pertanto ricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Nel
merito, l’insorgente contesta la decisione con cui il RS 1 ha calcolato il conguaglio dell’imposta comunale senza tener conto degli acconti che lei stessa ha
pagato nel corso del periodo fiscale 2011 per conto suo e di suo marito. Dalla
lettera del 5 giugno 2013 dell’autorità comunale si evince che quest’ultima ha
computato gli acconti in discussione nel calcolo del conguaglio del marito nel
frattempo separato.
2.2
Il
problema dell’attribuzione degli acconti, che i coniugi hanno pagato prima
della caduta della responsabilità solidale, in relazione ad un debito d’imposta
comune, può essere risolto in diversi modi.
Una prima
possibilità è quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi,
conformandosi alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al
regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht
der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p. 168 ss., in particolare p. 180). Questa
soluzione è d’altronde codificata nelle leggi tributarie di diversi cantoni (p.
es. Friburgo [art. 209 cpv. 2 LT-FR; v. anche la sentenza del 16 dicembre
2011.
del Tribunale cantonale, in RF 67/2012, p. 361], Vallese [art. 168bis
LT-VS], Giura [art. 177d cpv. 2 LT-JU]); nella maggior parte dei casi, quale
eccezione alla regola descritta, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione,
se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso (p. es. Zurigo
[§ 180 LT-ZH], Berna [art. 245 cpv. 2 LT-BE], Argovia [§ 228 LT-AG], San Gallo
[art. 219 LT-SG], Lucerna [§ 194 cpv. 4 LT-LU], Neuchâtel [art. 237 cpv. 2
LT-NE ; v. anche la sentenza del 29 luglio 2008 del Tribunale
amministrativo cantonale, in RJN 2008 p. 330 = RDAF 2009 II 63], Vaud [art. 227
cpv. 2 e 3 LT-VD], Ginevra [art. 31 cpv. 2 della Loi relative à la perception
et aux garanties des personnes physiques et des personnes morales]; cfr. anche de Vries Reilingh, Les conséquences
fiscales en cas de séparation et de divorce: mode d’emploi pour le praticien,
in AJP 2010 p. 267 ss., in particolare p. 272 s.).
2.3
Un’altra
opzione consiste nel ripartire fra i coniugi gli acconti pagati in proporzione
alle rispettive quote di responsabilità per l’imposta complessiva.
In questa
direzione è andato, in tempi relativamente recenti, il legislatore bernese,
introducendo una disposizione specifica per la ripartizione degli importi
pagati congiuntamente dai coniugi durante l’anno del loro divorzio o della loro
separazione. La modifica legislativa si fonda sul presupposto che la
ripartizione per metà tra i coniugi degli acconti pagati congiuntamente nella
maggior parte dei casi non sia equa, per il fatto che di solito i rispettivi
redditi sono diversi, con la conseguenza che devono poi procedere ad una compensazione
fra loro. Si è quindi ritenuto che solo una ripartizione in proporzione ai
rispettivi elementi imponibili fosse equa. Così è stato introdotto il nuovo
art. 233 cpv. 3 LT-BE, che impone la ripartizione fra i coniugi in proporzione
alla parte di cui ognuno dei due risponde secondo l’art. 15 cpv. 2, cioè secondo
le regole applicabili in caso di decadenza della responsabilità solidale.
L’art. 233 cpv. 4 LT-BE precisa a tale riguardo che le quote rispettive dei
coniugi sono stabilite sulla base dell’ultima tassazione comune disponibile. In
altre parole, la ripartizione degli acconti pagati durante l’anno in cui
interviene la separazione o il divorzio si fonda sui dati delle tassazioni dei
periodi fiscali precedenti, quando i coniugi erano ancora imposti
congiuntamente. In tal modo, si tiene conto anche dell’esigenza, per l’autorità
fiscale, di rispettare il segreto fiscale, dal momento che nel periodo durante
il quale interviene la separazione i coniugi sono già tassati separatamente
(cfr. al riguardo Langeneg-ger,
in: Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner
Steuergesetz, Muri-Berna 2011, n. 13 ad art. 233, p. 692).
Nel
Canton Basilea Città, la legge tributaria prevede che la restituzione a coniugi
separati o divorziati di imposte che erano state ancora riscosse
congiuntamente, avviene in base alla ripartizione da loro richiesta di comune
accordo; in mancanza di un simile accordo, la restituzione avviene in
proporzione alle rispettive quote dell’imposta complessiva (§ 202 cpv. 4 ultima frase LT-BS).
2.4
Un’ultima
possibilità consiste nell’attribuire i pagamenti al coniuge che ha pagato gli
anticipi o per conto del quale sono stati pagati. Una tale soluzione richiede
un’interpretazione estremamente estensiva dell’art. 13 cpv. 2 LIFD, secondo cui
“la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche
per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti”; presuppone infatti che la
decadenza della responsabilità solidale si estenda non solo ai debiti d’imposta
già esistenti al momento in cui si verifica la separazione ma anche a quelli
che devono ancora essere accertati (Rajower/Weber-Rajower,
Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p.
168.
ss., in particolare p. 180).
2.5
La legge sull’imposta
federale diretta (LIFD) non contiene alcuna disposizione che concerne tale
aspetto. È anche vero che il problema è meno sensibile rispetto a
quanto si verifica nell’ambito dell’imposta cantonale, per il fatto che il termine generale di scadenza dell’IFD è il 1° marzo dell'anno
civile successivo a quello fiscale (art. 1 cpv. 1 prima frase dell’Ordinanza
del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale
diretta; RS 642.124). Di conseguenza, nel regime di tassazione annuale postnumerando,
ormai vigente in tutti i cantoni, due coniugi che si separano durante il
periodo fiscale pagano l’IFD, perlopiù in base ad un calcolo provvisorio, solo
nella primavera dell’anno successivo.
In una sentenza del 18 febbraio
2003, il Tribunale federale si è confrontato con il caso di una coppia di
coniugi separati ai quali doveva essere restituita l’imposta federale diretta
(StE 2003 99.2 n. 20 = ASA 73 p. 646 = RDAF 2003 II 337). Nel caso concreto,
vigente ancora il sistema biennale praenumerando, i coniugi si erano separati
l’8 febbraio 1996 ed il 26 marzo 1996 il marito aveva versato un acconto di fr.
24'668.–. Il 17 aprile 1998 era poi stata notificata la decisione di tassazione
per il periodo dal 1° gennaio 1995 all’8 febbraio 1996, cioè per un periodo in
cui i coniugi vivevano ancora insieme, commisurando l’imposta in zero franchi.
L’Alta Corte ha confermato la decisione dell’autorità fiscale cantonale, che
aveva rimborsato l’intera somma al marito, sottolineando che si trattava di
un’imposta ancora tassata congiuntamente, per la quale tuttavia la
responsabilità solidale era decaduta nel momento in cui era avvenuto il
pagamento. Ha pertanto ritenuto che non si giustificasse la suddivisione per
metà alla moglie, che non aveva contribuito al pagamento.
In dottrina, si sottolinea
che con questa sentenza il Tribunale federale non ha tuttavia sanzionato
diverse modalità di ripartizione schematica, in particolare quella per metà,
facendo notare in particolar modo che in una sentenza successiva la stessa Alta
Corte ha affermato che la sorte degli acconti versati da un coniuge doveva
essere disciplinata nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (de Vries Reilingh, op. cit., p. 273 nota
42, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 18 gennaio 2007, in RF 62/2007 p. 352 consid. 5.2).
3.
3.1.
Il
RS 1 non ha trasmesso alla Camera alcun atto relativo alla procedura di
riscossione litigiosa. Dai documenti allegati al ricorso si evince tuttavia che
i __________ si sono separati il 15 settembre 2011 (cfr. verbale di udienza del
31.
gennaio 2012 della Pretura di __________). Gli acconti dell’imposta cantonale
2011.
(tre rate di, rispettivamente, fr. 131.–, 131.– e 130.–, ancora indirizzate
congiuntamente ai coniugi) sono stati pagati rispettivamente il 18 maggio 2011,
il 18 luglio 2011 e l’8 agosto 2011 (cfr. ricevute postali allegate al
ricorso). Il 27 marzo 2013 l’Ufficio di tassazione di __________ ha notificato
alla ricorrente la tassazione IC 2011, basata solo sui suoi elementi
imponibili, commisurando l’imposta da lei dovuta in fr. 611.05. Il successivo 29
aprile 2013__________il RS 1 le ha notificato il calcolo dell’imposta comunale,
nel quale ha stabilito il suo debito d’imposta in fr. 427.75, senza computare
alcun acconto d’imposta.
3.2
Diversamente
dalla legge degli altri cantoni, la legge tributaria ticinese non contiene
alcuna disposizione in merito alle modalità di restituzione o di computo degli
acconti pagati dai coniugi per il periodo durante il quale è intervenuta la
separazione o il divorzio ed eventualmente anche per periodi precedenti.
Ciò non
toglie che la decisione contestata, con la quale l’autorità comunale ha computato
(o restituito) tutti gli acconti al marito separato della ricorrente, non può
essere condivisa. Sia che si voglia seguire la soluzione più semplice, scelta
peraltro dalla maggior parte dei cantoni, consistente nella suddivisione per metà
ciascuno degli acconti pagati, sia che si preferisca quella più elaborata e
precisa, consistente nella ripartizione in base alle quote di responsabilità
per l’imposta complessiva, in alcun modo si giustifica il rimborso di tutti gli
acconti ad un solo coniuge. Volendo superare le riserve di principio che
solleva (v. supra, consid. 2.4), una simile soluzione potrebbe tutt’al
più essere applicata, se si potesse verificare concretamente chi ha versato le
rate d’acconto ancora intestate congiuntamente ai coniugi. Nella fattispecie,
tuttavia, si è potuto constatare dal ricorso che le rate in discussione sono
state tutte versate proprio dalla ricorrente, cioè dal coniuge al quale non
sono state poi restituite o attribuite in sede di conguaglio. Non si può del
resto mettere in dubbio la circostanza che l’autorità di tassazione fosse a conoscenza
dell’avvenuta separazione dei coniugi nel corso del 2011, considerato il fatto
che ha proceduto alla loro tassazione separata per il periodo fiscale stesso.
Sulla base della decisione dell’Ufficio di tassazione, anche il Municipio ha
notificato alla sola moglie separata il calcolo dell’imposta comunale 2011.
3.3
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna,
alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art.
1.
cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua
applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta
né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF
125.
III 425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di
un'incongruenza del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui
soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il
giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta
dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa
oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna
impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia
farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione
invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF 126 II 71
consid. 6d p. 80; 124 V 271 consid. 2a, 346 consid. 3b/aa).
3.4
Si deve
ritenere che nella fattispecie vi sia una lacuna propria, che come tale deve
essere colmata. Infatti, la restituzione, o l’attribuzione in sede di calcolo
dei conguagli, degli acconti pagati dai coniugi che si sono in seguito separati
solleva un problema che deve essere disciplinato. La soluzione più conforme
alle esigenze di tutte le parti coinvolte (contribuente e coniuge, autorità
fiscale) consisterebbe nel conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi
coniugi. Come si è visto esaminando la disciplina prevista dagli altri cantoni,
nella maggior parte dei casi, anche laddove in linea di principio è
prevista la ripartizione per metà, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione,
se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso. Nel caso in
esame, con il verbale dell’udienza tenutasi il 31 gennaio 2012 dinanzi al pretore,
i coniugi__________ hanno convenuto la suddivisione delle imposte per l’anno
2011.
“in funzione delle rispettive entrate per quell’anno”. Non è tuttavia noto
se ed eventualmente quando il suddetto verbale sia stato trasmesso all’autorità
comunale. L’accordo non fa tuttavia riferimento agli acconti, già pagati a tale
momento, ma si limita a pronunciarsi sulla suddivisione delle imposte, che
peraltro non ha dovuto essere attuata, giacché per il 2011 i coniugi sono già
stati imposti separatamente. Per essere determinante ai fini della ripartizione
degli acconti, il verbale avrebbe dovuto fare riferimento espressamente alla
circostanza che gli stessi erano stati pagati dalla ricorrente e che pertanto
avrebbero dovuto essere a lei restituiti (o computati sul suo debito
d’imposta).
Poiché la soluzione
adottata dalla maggior parte dei cantoni consiste nella ripartizione per metà
fra i coniugi, si ritiene equo anche in questo caso un simile criterio di
attribuzione degli acconti pagati.
3.5
Il RS 1 notificherà
pertanto alla ricorrente un nuovo conguaglio dell’imposta cantonale 2011,
computando gli acconti già pagati nella misura di fr. 196.– (la metà di fr. 392.–).
Restano riservate ulteriori pretese della ricorrente nei confronti dell’ex coniuge,
da far valere tuttavia in altra sede.
4.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, il calcolo dell’imposta del 29 aprile 2013 è annullato. Il RS 1 notificherà alla ricorrente un nuovo conguaglio, computando
gli acconti già pagati nella misura di fr. 196.–
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. __________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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