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Decisione

80.2014.187

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 novembre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso di un’udienza tenutasi il 31 gennaio 2012 dinanzi al Pretore del

Distretto __________, i coniugi RI 1 __________ hanno definito le conseguenze

della separazione intervenuta il 15 settembre 2011. In particolare, escluso il pagamento di contributi di mantenimento, hanno convenuto di chiedere

all’Ufficio di tassazione la disgiunzione delle partite fiscali a partire dal

1° gennaio 2012 e di suddividere le imposte per il 2011 “in funzione delle

rispettive entrate per quell’anno”.

B. Con

decisione del 27 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione di __________ ha notificato

a RI 1 la tassazione IC 2011, commisurando l’imposta cantonale dovuta in fr.

611.05.

Il 29

aprile 2013, il RS 1 ha notificato alla contribuente il calcolo dell’imposta

comunale 2011 e le ha chiesto il pagamento dell’intero debito d’imposta (fr.

447.75).

Il 23

maggio 2013 la contribuente si è rivolta all’autorità comunale, chiedendo di

computare gli acconti da lei pagati nel corso del 2011, per complessivi fr. 392.–.

Con

scritto del 5 giugno 2013, il Municipio ha comunicato alla contribuente di non

poter procedere ad una correzione dei conguagli, in quanto gli acconti erano

stati pagati prima della separazione volontaria, annunciata nel novembre 2011

con effetto al 1° settembre 2011. Ha precisato anche di non aver saputo in precedenza

chi avesse effettuato il pagamento degli acconti.

C. RI 1

si è rivolta alla Camera di diritto tributario con lettera del 2 luglio 2013,

qualificata “ricorso contro la decisione 5 giugno 2013 del RS 1__________ a

seguito del reclamo 23.5.2013 contro il Calcolo conguaglio 29.4.2013

dell’imposta comunale 2011”. Ribadito di aver personalmente pagato gli acconti

2011 per sé e per il marito e sottolineato che il solo reddito del lavoro dei coniugi

era da anni il suo, ritiene che il Municipio sia incorso in un errore, avendo

accreditato gli acconti al marito.

Diritto

1. 1.1.

Si pone

in primo luogo la questione della ricevibilità del ricorso. Il RS 1 non ha

infatti adottato una decisione formale, ma si è limitato a rispondere alla

contribuente con una lettera, senza indicare i rimedi giuridici.

1.2.

L’art.

276 LT stabilisce i seguenti principi in merito al prelievo dell'imposta comunale:

1L'imposta comunale è prelevata in base alle

classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno.

2Essa è calcolata applicando il

moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.

3La definizione di moltiplicatore comunale e

le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall'articolo 162 della

legge organica comunale.

Contro la

decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo

al Municipio entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro

la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto

tributario, entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT).

1.3.

La

giurisprudenza della Camera di diritto tributario ha ripetutamente avuto modo

di affermare che i problemi giuridici connessi all’esazione delle imposte

esulano dalla sua competenza e devono essere trattate esclusivamente in sede

amministrativa o esecutiva (sentenze CDT n. 2 del 19 gennaio 1981 in re P. SA; RTT 1970 p. 25). La procedura di reclamo e di ricorso contro le decisioni di

calcolo dell’imposta comunale non si riferisce infatti alla riscossione né

delle imposte né degli interessi di mora o di ritardo, bensì unicamente alla

definizione degli elementi di sostanza e di reddito imponibili (sentenze CDT n.

23 del 12 gennaio 1977 in re F.; RTT 1970 p. 25; CDT n. 363 del 31 dicembre 1992 in re O.F. SA; CDT n. 240 del 12 dicembre 1994 in re M.F., in RDAT I-1995 n. 1t).

1.4.

Anche

nell’ambito dell’esazione dell’imposta cantonale, la legge tributaria non

indica che contro il calcolo del conguaglio da pagare o dell’eccedenza da

rimborsare sia dato reclamo o ricorso.

Il

diritto di contestare una decisione nell’ambito della riscossione dell’imposta

è previsto solo nel caso della domanda di restituzione di un’imposta non dovuta

o dovuta solo in parte, che il contribuente ha pagato per errore (art. 247 LT).

Se la domanda di restituzione è respinta, infatti, l’interessato può avvalersi

dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 247 cpv.

3 seconda frase LT).

Tuttavia,

con una recente sentenza (CDT n. 80.2013.166 del 4 giugno 2014), su ricorso

della stessa contribuente, questa Corte ha deciso che, così come le

decisioni dell’Ufficio Esazione e Condoni che concernono le domande di

restituzione e di condono, anche quelle che si riferiscono al calcolo del

conguaglio d’imposta possono essere contestate dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

La decisione si è fondata sull’art. 29a Cost., in

vigore dal 1° gennaio 2007, secondo cui nelle controversie giuridiche ognuno ha

diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali,

la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. L’articolo

191b Cost. riprende questo principio e prescrive che i Cantoni devono

istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto

pubblico.

1.5.

Appare coerente con

quest’ultima decisione ammettere che, anche nell’ambito della riscossione

dell’imposta comunale, le decisioni del Municipio che concernono il calcolo del

conguaglio d’imposta possano essere contestate dinanzi alla Camera di diritto

tributario.

Nella fattispecie,

tuttavia, l’autorità competente non solo non ha adottato una decisione su

reclamo – che peraltro non sarebbe indispensabile per l’art. 29a Cost. –

ma non ha neppure adottato una decisione formale in seguito alla lettera con

cui la contribuente contestava il conguaglio ricevuto.

In mancanza di

disposizioni procedurali specifiche, si può tuttavia ritenere che lo stesso “calcolo

imposta comunale” del 29 aprile 2013 costituisca una decisione suscettibile di

ricorso. Dal conteggio in questione e dalle considerazioni contenute nella successiva

lettera del Municipio si comprende infatti la posizione dell’autorità resistente,

tanto è vero che la contribuente ha potuto motivare il suo ricorso.

Il gravame della

ricorrente è pertanto ricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Nel

merito, l’insorgente contesta la decisione con cui il RS 1 ha calcolato il conguaglio dell’imposta comunale senza tener conto degli acconti che lei stessa ha

pagato nel corso del periodo fiscale 2011 per conto suo e di suo marito. Dalla

lettera del 5 giugno 2013 dell’autorità comunale si evince che quest’ultima ha

computato gli acconti in discussione nel calcolo del conguaglio del marito nel

frattempo separato.

2.2

Il

problema dell’attribuzione degli acconti, che i coniugi hanno pagato prima

della caduta della responsabilità solidale, in relazione ad un debito d’imposta

comune, può essere risolto in diversi modi.

Una prima

possibilità è quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi,

conformandosi alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al

regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht

der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p. 168 ss., in particolare p. 180). Questa

soluzione è d’altronde codificata nelle leggi tributarie di diversi cantoni (p.

es. Friburgo [art. 209 cpv. 2 LT-FR; v. anche la sentenza del 16 dicembre

2011.

del Tribunale cantonale, in RF 67/2012, p. 361], Vallese [art. 168bis

LT-VS], Giura [art. 177d cpv. 2 LT-JU]); nella maggior parte dei casi, quale

eccezione alla regola descritta, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione,

se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso (p. es. Zurigo

[§ 180 LT-ZH], Berna [art. 245 cpv. 2 LT-BE], Argovia [§ 228 LT-AG], San Gallo

[art. 219 LT-SG], Lucerna [§ 194 cpv. 4 LT-LU], Neuchâtel [art. 237 cpv. 2

LT-NE ; v. anche la sentenza del 29 luglio 2008 del Tribunale

amministrativo cantonale, in RJN 2008 p. 330 = RDAF 2009 II 63], Vaud [art. 227

cpv. 2 e 3 LT-VD], Ginevra [art. 31 cpv. 2 della Loi relative à la perception

et aux garanties des personnes physiques et des personnes morales]; cfr. anche de Vries Reilingh, Les conséquences

fiscales en cas de séparation et de divorce: mode d’emploi pour le praticien,

in AJP 2010 p. 267 ss., in particolare p. 272 s.).

2.3

Un’altra

opzione consiste nel ripartire fra i coniugi gli acconti pagati in proporzione

alle rispettive quote di responsabilità per l’imposta complessiva.

In questa

direzione è andato, in tempi relativamente recenti, il legislatore bernese,

introducendo una disposizione specifica per la ripartizione degli importi

pagati congiuntamente dai coniugi durante l’anno del loro divorzio o della loro

separazione. La modifica legislativa si fonda sul presupposto che la

ripartizione per metà tra i coniugi degli acconti pagati congiuntamente nella

maggior parte dei casi non sia equa, per il fatto che di solito i rispettivi

redditi sono diversi, con la conseguenza che devono poi procedere ad una compensazione

fra loro. Si è quindi ritenuto che solo una ripartizione in proporzione ai

rispettivi elementi imponibili fosse equa. Così è stato introdotto il nuovo

art. 233 cpv. 3 LT-BE, che impone la ripartizione fra i coniugi in proporzione

alla parte di cui ognuno dei due risponde secondo l’art. 15 cpv. 2, cioè secondo

le regole applicabili in caso di decadenza della responsabilità solidale.

L’art. 233 cpv. 4 LT-BE precisa a tale riguardo che le quote rispettive dei

coniugi sono stabilite sulla base dell’ultima tassazione comune disponibile. In

altre parole, la ripartizione degli acconti pagati durante l’anno in cui

interviene la separazione o il divorzio si fonda sui dati delle tassazioni dei

periodi fiscali precedenti, quando i coniugi erano ancora imposti

congiuntamente. In tal modo, si tiene conto anche dell’esigenza, per l’autorità

fiscale, di rispettare il segreto fiscale, dal momento che nel periodo durante

il quale interviene la separazione i coniugi sono già tassati separatamente

(cfr. al riguardo Langeneg-ger,

in: Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner

Steuergesetz, Muri-Berna 2011, n. 13 ad art. 233, p. 692).

Nel

Canton Basilea Città, la legge tributaria prevede che la restituzione a coniugi

separati o divorziati di imposte che erano state ancora riscosse

congiuntamente, avviene in base alla ripartizione da loro richiesta di comune

accordo; in mancanza di un simile accordo, la restituzione avviene in

proporzione alle rispettive quote dell’imposta complessiva (§ 202 cpv. 4 ultima frase LT-BS).

2.4

Un’ultima

possibilità consiste nell’attribuire i pagamenti al coniuge che ha pagato gli

anticipi o per conto del quale sono stati pagati. Una tale soluzione richiede

un’interpretazione estremamente estensiva dell’art. 13 cpv. 2 LIFD, secondo cui

“la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche

per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti”; presuppone infatti che la

decadenza della responsabilità solidale si estenda non solo ai debiti d’imposta

già esistenti al momento in cui si verifica la separazione ma anche a quelli

che devono ancora essere accertati (Rajower/Weber-Rajower,

Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p.

168.

ss., in particolare p. 180).

2.5

La legge sull’imposta

federale diretta (LIFD) non contiene alcuna disposizione che concerne tale

aspetto. È anche vero che il problema è meno sensibile rispetto a

quanto si verifica nell’ambito dell’imposta cantonale, per il fatto che il termine generale di scadenza dell’IFD è il 1° marzo dell'anno

civile successivo a quello fiscale (art. 1 cpv. 1 prima frase dell’Ordinanza

del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale

diretta; RS 642.124). Di conseguenza, nel regime di tassazione annuale postnumerando,

ormai vigente in tutti i cantoni, due coniugi che si separano durante il

periodo fiscale pagano l’IFD, perlopiù in base ad un calcolo provvisorio, solo

nella primavera dell’anno successivo.

In una sentenza del 18 febbraio

2003, il Tribunale federale si è confrontato con il caso di una coppia di

coniugi separati ai quali doveva essere restituita l’imposta federale diretta

(StE 2003 99.2 n. 20 = ASA 73 p. 646 = RDAF 2003 II 337). Nel caso concreto,

vigente ancora il sistema biennale praenumerando, i coniugi si erano separati

l’8 febbraio 1996 ed il 26 marzo 1996 il marito aveva versato un acconto di fr.

24'668.–. Il 17 aprile 1998 era poi stata notificata la decisione di tassazione

per il periodo dal 1° gennaio 1995 all’8 febbraio 1996, cioè per un periodo in

cui i coniugi vivevano ancora insieme, commisurando l’imposta in zero franchi.

L’Alta Corte ha confermato la decisione dell’autorità fiscale cantonale, che

aveva rimborsato l’intera somma al marito, sottolineando che si trattava di

un’imposta ancora tassata congiuntamente, per la quale tuttavia la

responsabilità solidale era decaduta nel momento in cui era avvenuto il

pagamento. Ha pertanto ritenuto che non si giustificasse la suddivisione per

metà alla moglie, che non aveva contribuito al pagamento.

In dottrina, si sottolinea

che con questa sentenza il Tribunale federale non ha tuttavia sanzionato

diverse modalità di ripartizione schematica, in particolare quella per metà,

facendo notare in particolar modo che in una sentenza successiva la stessa Alta

Corte ha affermato che la sorte degli acconti versati da un coniuge doveva

essere disciplinata nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (de Vries Reilingh, op. cit., p. 273 nota

42, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 18 gennaio 2007, in RF 62/2007 p. 352 consid. 5.2).

3.

3.1.

Il

RS 1 non ha trasmesso alla Camera alcun atto relativo alla procedura di

riscossione litigiosa. Dai documenti allegati al ricorso si evince tuttavia che

i __________ si sono separati il 15 settembre 2011 (cfr. verbale di udienza del

31.

gennaio 2012 della Pretura di __________). Gli acconti dell’imposta cantonale

2011.

(tre rate di, rispettivamente, fr. 131.–, 131.– e 130.–, ancora indirizzate

congiuntamente ai coniugi) sono stati pagati rispettivamente il 18 maggio 2011,

il 18 luglio 2011 e l’8 agosto 2011 (cfr. ricevute postali allegate al

ricorso). Il 27 marzo 2013 l’Ufficio di tassazione di __________ ha notificato

alla ricorrente la tassazione IC 2011, basata solo sui suoi elementi

imponibili, commisurando l’imposta da lei dovuta in fr. 611.05. Il successivo 29

aprile 2013__________il RS 1 le ha notificato il calcolo dell’imposta comunale,

nel quale ha stabilito il suo debito d’imposta in fr. 427.75, senza computare

alcun acconto d’imposta.

3.2

Diversamente

dalla legge degli altri cantoni, la legge tributaria ticinese non contiene

alcuna disposizione in merito alle modalità di restituzione o di computo degli

acconti pagati dai coniugi per il periodo durante il quale è intervenuta la

separazione o il divorzio ed eventualmente anche per periodi precedenti.

Ciò non

toglie che la decisione contestata, con la quale l’autorità comunale ha computato

(o restituito) tutti gli acconti al marito separato della ricorrente, non può

essere condivisa. Sia che si voglia seguire la soluzione più semplice, scelta

peraltro dalla maggior parte dei cantoni, consistente nella suddivisione per metà

ciascuno degli acconti pagati, sia che si preferisca quella più elaborata e

precisa, consistente nella ripartizione in base alle quote di responsabilità

per l’imposta complessiva, in alcun modo si giustifica il rimborso di tutti gli

acconti ad un solo coniuge. Volendo superare le riserve di principio che

solleva (v. supra, consid. 2.4), una simile soluzione potrebbe tutt’al

più essere applicata, se si potesse verificare concretamente chi ha versato le

rate d’acconto ancora intestate congiuntamente ai coniugi. Nella fattispecie,

tuttavia, si è potuto constatare dal ricorso che le rate in discussione sono

state tutte versate proprio dalla ricorrente, cioè dal coniuge al quale non

sono state poi restituite o attribuite in sede di conguaglio. Non si può del

resto mettere in dubbio la circostanza che l’autorità di tassazione fosse a conoscenza

dell’avvenuta separazione dei coniugi nel corso del 2011, considerato il fatto

che ha proceduto alla loro tassazione separata per il periodo fiscale stesso.

Sulla base della decisione dell’Ufficio di tassazione, anche il Municipio ha

notificato alla sola moglie separata il calcolo dell’imposta comunale 2011.

3.3

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna,

alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art.

1.

cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua

applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta

né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF

125.

III 425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di

un'incongruenza del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui

soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il

giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta

dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa

oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna

impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia

farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione

invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF 126 II 71

consid. 6d p. 80; 124 V 271 consid. 2a, 346 consid. 3b/aa).

3.4

Si deve

ritenere che nella fattispecie vi sia una lacuna propria, che come tale deve

essere colmata. Infatti, la restituzione, o l’attribuzione in sede di calcolo

dei conguagli, degli acconti pagati dai coniugi che si sono in seguito separati

solleva un problema che deve essere disciplinato. La soluzione più conforme

alle esigenze di tutte le parti coinvolte (contribuente e coniuge, autorità

fiscale) consisterebbe nel conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi

coniugi. Come si è visto esaminando la disciplina prevista dagli altri cantoni,

nella maggior parte dei casi, anche laddove in linea di principio è

prevista la ripartizione per metà, è ammessa tuttavia una diversa ripartizione,

se i coniugi presentano per tempo una convenzione in tal senso. Nel caso in

esame, con il verbale dell’udienza tenutasi il 31 gennaio 2012 dinanzi al pretore,

i coniugi__________ hanno convenuto la suddivisione delle imposte per l’anno

2011.

“in funzione delle rispettive entrate per quell’anno”. Non è tuttavia noto

se ed eventualmente quando il suddetto verbale sia stato trasmesso all’autorità

comunale. L’accordo non fa tuttavia riferimento agli acconti, già pagati a tale

momento, ma si limita a pronunciarsi sulla suddivisione delle imposte, che

peraltro non ha dovuto essere attuata, giacché per il 2011 i coniugi sono già

stati imposti separatamente. Per essere determinante ai fini della ripartizione

degli acconti, il verbale avrebbe dovuto fare riferimento espressamente alla

circostanza che gli stessi erano stati pagati dalla ricorrente e che pertanto

avrebbero dovuto essere a lei restituiti (o computati sul suo debito

d’imposta).

Poiché la soluzione

adottata dalla maggior parte dei cantoni consiste nella ripartizione per metà

fra i coniugi, si ritiene equo anche in questo caso un simile criterio di

attribuzione degli acconti pagati.

3.5

Il RS 1 notificherà

pertanto alla ricorrente un nuovo conguaglio dell’imposta cantonale 2011,

computando gli acconti già pagati nella misura di fr. 196.– (la metà di fr. 392.–).

Restano riservate ulteriori pretese della ricorrente nei confronti dell’ex coniuge,

da far valere tuttavia in altra sede.

4.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, il calcolo dell’imposta del 29 aprile 2013 è annullato. Il RS 1 notificherà alla ricorrente un nuovo conguaglio, computando

gli acconti già pagati nella misura di fr. 196.–

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. __________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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