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Decisione

80.2014.188

Procedura: rettifica di errori di calcolo e di scrittura, rimedi giuridici, non contestazione di altri elementi della tassazione

20 maggio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nata nel 1952,

è membro, segretaria, direttrice e azionista unica della __________ SA con sede

a __________.

Per il periodo fiscale

2010 la contribuente esponeva un reddito d’altra fonte di fr. 50'000.-,

dichiarando che si trattava di un anticipo ereditario.

B. Con decisione del 12

dicembre 2012, l’RS 1 notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2010,

indicando che la tassazione era stata effettuata in base ai dati da lei

forniti.

C. Con reclamo del 28

marzo 2013 la contribuente sosteneva, per quanto qui di interesse, come con la

dichiarazione d’imposta 2010 era stato “erroneamente notificato un reddito

(altri redditi) di Fr. 50'000.- concernente un anticipo ereditario ricevuto

dalla mamma”. La contribuente riteneva che vi fosse stata “una palese iniqua

tassazione” e ne chiedeva pertanto la rettifica.

Con mail del 17 luglio

2013 la contribuente inviava all’Ufficio di tassazione la copia di un estratto

del conto __________ a lei intestato dal quale risultava essere stato

accreditata il 6 dicembre 2010 la somma di fr. 120'000.- quale anticipo ereditario.

D. All’audizione del 10

settembre 2013 con l’RS 1, la contribuente ritirava il reclamo contro la

decisione di tassazione IC/IFD 2010 del 12 dicembre 2012, in quanto le era stato segnalato come lo stesso fosse palesemente tardivo, essendo stato inviato

solo il 28 marzo 2013. Le parti si accordavano inoltre in merito alla rettifica

del riparto intercantonale, per gli anni 2008, 2009 e 2010, a causa dell’errata attribuzione al Comune di __________ di un immobile sito ad __________.

E. L’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano Città emetteva le decisioni di tassazione

dopo rettificazione il 25 settembre 2013, spiegando che era stata intrapresa la

rettifica concordata in sede di audizione del 10 settembre 2013.

F. Contro le decisioni

di tassazione dopo rettificazione per i periodi fiscali 2008, 2009 e 2010 la

contribuente inoltrava reclamo il 21 ottobre 2013.

All’audizione del 28 novembre 2013 le parti

convenivano che le decisioni di tassazione dopo rettifica erano conformi al

verbale di audizione del 10 settembre 2013. Pertanto la contribuente ritirava

il reclamo per quanto atteneva alle decisioni di tassazione dopo rettificazione

per gli anni 2008 e 2009. Per quanto concerneva invece la tassazione 2010, la

contribuente contestava l’esposizione del reddito d’altra fonte, adducendo una

“una presunta donazione di capitali nel __________”. L’autorità di tassazione

informava la contribuente in merito al fatto che le sarebbe stata richiesta la

documentazione necessaria per stabilire la provenienza dei capitali oggetto

della donazione e la avvertiva che, nel caso in cui non avesse comprovato la

provenienza di tali capitali, non sarebbe più stato concesso il ritiro del

reclamo e il reddito d’altra fonte sarebbe stato rettificato, sulla base del calcolo

della disponibilità finanziaria, in un importo superiore ai fr. 50'000.-

esposti in sede di tassazione.

G. Con lettera del 2

dicembre 2013 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla contribuente,

chiedendole di presentare entro il 20 dicembre 2013 la prova della provenienza

dei capitali addotti come presunta donazione, il formulario bancario con le

generalità e il domicilio dell’avente diritto economico del conto di addebito

dei fr. 120'000.- (valuta 6 dicembre 2010) accreditati sul suo conto __________

e la situazione finanziaria del conto di addebito prima del versamento

(situazione al 31.12.2009 e al 31.12.2008). La avvertiva che, in caso di

mancato inoltro della documentazione richiesta, il reclamo sarebbe stato deciso

come a verbale di audizione del 28 novembre 2013.

Con scritto del 5

dicembre 2013 la contribuente dava seguito alla richiesta dell’Ufficio di

tassazione del 2 dicembre 2013, allegando parte dei documenti richiesti, ossia

l’estratto di avviso d’addebito sul conto della banca __________ di fr.

120'000.- . Produceva inoltre l’estratto di avviso di addebito sul conto del __________

di ulteriori fr. 22'000.- quale anticipo ereditario e la corrispondenza

intercorsa tra il suo legale a __________, avv. __________, e quello di suo

fratello, avv. __________. Indicava di essere ancora in attesa degli altri

documenti richiestole.

Con scritto del 3

febbraio 2014 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla contribuente,

invitandola a presentare entro il 3 marzo 2014 il formulario bancario con le

generalità e il domicilio dell’avente diritto economico del conto di addebito

dei fr. 120'000.- accreditati il 6 dicembre 2010 sul suo conto __________ e la

situazione finanziaria del conto di addebito prima del versamento (al

31.12.2009 e al 31.12.2008).

La contribuente, con

scritto del 1° marzo 2014, comunicava che l’avvocato __________ di suo fratello

le aveva indicato di richiedere direttamente un intervento dell’autorità

fiscale ticinese presso l’autorità fiscale __________. Chiedeva pertanto che la

pratica fosse sospesa, sino al ricevimento della documentazione richiesta.

Con lettera datata 11

aprile 2014 l’autorità fiscale __________, appellandosi al segreto fiscale, si

rifiutava di comunicare alla contribuente i dati concernenti la situazione fiscale

della madre.

H. All’audizione del 24

giugno 2014 la contribuente confermava il reclamo contro l’imposizione di un

reddito d’altra fonte di fr. 50'000.- e produceva ulteriori documenti.

L’autorità fiscale comunicava di riservarsi di esaminare la documentazione

prodotta e di decidere in merito al reclamo senza ulteriori comunicazioni o

convocazioni.

I. Con decisione del 9

luglio 2014, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, confermando la

precedente decisione dopo rettificazione del 25 settembre 2013. Nella

motivazione allegata, l’autorità spiegava come l’esame del dispendio evidenziasse

una “disponibilità finanziaria insufficiente”. Inoltre, rilevava come i documenti

presentati in sede di reclamo non comprovassero in modo inequivocabile la provenienza

del versamento di fr. 120'000.- accreditato sul conto bancario. Osservava come

la contribuente, malgrado diverse richieste, non avesse mai fornito le

generalità e il domicilio dell’avente diritto economico del conto, limitandosi

a confermare che si trattava di “donazioni/anticipi ereditari della madre”.

In conclusione, l’autorità

fiscale, a fronte di una disponibilità finanziaria insufficiente di circa fr.

80'000.-, riteneva che l’imposizione di un reddito d’altra fonte di fr.

50'000.- fosse “prudenziale e giustificata dalla mancata presentazione di

validi documenti probatori” in merito al presunto anticipo ereditario.

L. Con tempestivo ricorso alla

Camera di diritto tributario, RI 1 produce, indicando di averli ricevuti solo

in un secondo tempo, i documenti richiestile dall’ufficio di tassazione, ossia:

la copia del contratto bancario intestato a sua madre, __________, beneficiaria

economica del conto. Segnala come al momento dell’apertura del conto, il 18

ottobre 1992, la madre fosse domiciliata a __________, mentre attualmente

risiede a __________. Produce inoltre gli estratti del conto intestato alla

madre al 31.12.2008 e al 31.12.2009.

M. Il 28 luglio 2014

questa Camera ha impartito alla ricorrente un termine di 10 giorni per motivare

il ricorso conformemente alla legge, avvertendola che altrimenti quest’ultimo

sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Con scritto del 31 luglio

2014 il rappresentante della contribuente ha precisato che il ricorso verte

unicamente sull’esposizione di un reddito d’altra fonte di fr. 50'000.-.

Osserva come l’ufficio di tassazione abbia “giustamente” imposto un reddito

d’altra fonte dopo la verifica della disponibilità finanziaria della contribuente,

anche se quest’ultima aveva “prodotto diversa documentazione atta a comprovare

la provenienza dei fondi”. Produce il contratto di apertura del conto di

deposito presso la __________ SA, intestato a nome della madre della contribuente

e dal quale sono stati effettuati i versamenti a favore della figlia a titolo

di anticipi ereditari. Allega inoltre gli estratti del conto intestato alla

madre della contribuente al 31.12.2008 e al 31.12.2009.

Chiede infine lo stralcio

dell’importo di fr. 50'000.- quale reddito d’altra fonte.

N. Con osservazioni del

26/28 agosto 2014, l’Ufficio di tassazione rileva che, malgrado l’accordo

siglato il 10 settembre 2013 in merito alla rettifica

del riparto intercomunale e la conseguente decisione di tassazione dopo

rettificazione, la contribuente ha inoltrato un nuovo reclamo il 21 ottobre

2013, che è stato “(erroneamente) iscritto (sia per l’IC sia per l’IFD)”.

Dato che la contribuente

non aveva prodotto i documenti necessari a comprovare la provenienza del

capitale ricevuto a titolo di anticipo ereditario, l’autorità di tassazione aveva

pertanto riconfermato l’imposizione del reddito d’altra fonte per fr. 50'000.-.

Rileva infine come la documentazione precedentemente

richiesta alla contribuente sia stata allegata al ricorso.

O. All’udienza del 29

aprile 2015, l’Ufficio di tassazione ha fatto notare che il reclamo interposto

il 28 marzo 2013 contro la decisione del 12 dicembre 2012 era tardivo e che la

contribuente, dopo essere stata convocata in udienza il 10 settembre 2013 e ricevute

le spiegazioni del caso, aveva ritirato il reclamo. La conseguente decisione di

rettificazione concerneva unicamente il riparto intercomunale: per ragioni

legate al sistema informatico, l’Ufficio di tassazione ha dovuto emettere,

insieme al nuovo riparto, anche delle nuove decisioni di tassazione, che

tuttavia non equivalevano ad una nuova notificazione delle decisioni già

passate in giudicato.

La ricorrente ha

dichiarato di mantenere ugalmente il suo ricorso, sottolineando che solo ora è

in grado di portare le prove della donazione di cui ha beneficiato nel corso

del periodo fiscale 2010.

Diritto

1. 1.1.

Gli articoli 206 cpv. 1 LT

per l'imposta cantonale e 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione il contribuente può

reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica. Il termine di 30 giorni dalla notificazione per

interporre reclamo all’autorità di tassazione è un termine perentorio poiché

stabilito dalla legge (art. 192 cpv. 1 LT) e di conseguenza non può essere

prorogato.

1.2.

Nel

caso in esame, contro la decisione di tassazione del 12 dicembre 2012 per il

periodo fiscale 2010 la ricorrente ha interposto reclamo solo il 23 marzo 2013.

Il termine per presentare reclamo era pertanto manifestamente tardivo. Ciò è

pure stato comunicato alla ricorrente nell’udienza tenutasi il 10 settembre

2013, come si evince dal tenore del verbale sottoscritto dalle parti:

La

contribuente ha inoltrato reclamo contro la notifica IC e IFD del 2010.

La

notifica porta la data 12 dicembre 2012 e la lettera di reclamo è stata timbrata

presso i nostri uffici con data 29 marzo 2013.

La

richiesta è palesamente tardiva e dopo le spiegazioni del caso la contribuente

decide il ritiro dello stesso.

Per

quanto riguarda l’immobile di __________ erroneamente esposto sotto __________,

si trova d’accordo per la rettificazione degli anni 2008, 2009 e 2010”.

Successivamente, il 25

settembre 2013, l’Ufficio di tassazione ha emesso la decisione dopo

rettificazione, indicando che si era proceduto alla rettifica del riparto

intercomunale come da verbale sottoscritto il 10 settembre 2013. Contro questa

decisione la contribuente ha presentato reclamo, poi respinto, ed ha in seguito

interposto ricorso presso questo Tribunale.

1.3.

All’udienza del 29 aprile

2015 dinanzi a questa Camera l’autorità fiscale ha ribadito che il reclamo

contro la decisione di tassazione del 12 dicembre 2012 era tardivo e che la

contribuente, dopo le debite spiegazioni, lo aveva ritirato. Ha quindi spiegato

che, per mere ragioni legate al sistema informatico, ha dovuto emettere insieme

alla rettifica del riparto intercomunale anche delle “nuove decisioni di

tassazione”, che tuttavia non equivalevano ad una nuova notificazione delle

decisioni già passate in giudicato. L’Ufficio di tassazione ha reso altresì noto

che il problema informatico è stato nel frattempo risolto.

Considerandi

2.

2.1.

È pacifico che l’errore di

attribuzione nel riparto, per i periodi fiscali 2008, 2009 e 2010,

dell’immobile di __________ al Comune di __________ è una semplice svista, che

ha potuto essere soggetta a rettifica.

2.2

Difatti, l’art. 235 cpv. 1

LT (di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD) stabilisce che gli errori di

calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato

possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono

sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica. Il cpv. 2 precisa che la

rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli

stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza. Per errore va

intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili.

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si

riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella

fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro

manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª

ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271). Sono in particolare

escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD,

le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono

cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame

(decisione TF n.2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, con riferimento

a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a

ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).

2.3

L’autorità fiscale,

acconsentendo alla richiesta di rettifica della contribuente, ha pertanto agito

correttamente. Del resto, tale modo di procedere è stato convenuto fra le parti

nell’udienza del 10 settembre 2013.

Come visto, per procedere

alla rettifica del riparto intercomunale, l’Ufficio di tassazione ha dovuto

emettere delle nuove decisioni di tassazione dopo rettificazione, che sono

semplicemente una conseguenza della rettifica del riparto intercomunale, che

per ragioni informatiche non poteva avvenire senza emettere nel contempo delle “nuove”

decisioni.

2.4

Ora, a prescindere dalla

necessità o meno, per l’autorità fiscale, di adottare una nuova decisione di

tassazione, in seguito alla rettifica del solo riparto intercomunale, è escluso

in ogni caso che ciò consentisse di rimettere in discussione aspetti della

tassazione estranei alla rettifica in sé.

È vero, infatti, che gli

articoli art. 235 cpv. 3 LT e 150 cpv. 2 LIFD prevedono che la rettificazione

di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi

giuridici ammessi contro la decisione o sentenza. Tuttavia, come è evidente, considerata

la natura dell’istituto giuridico in discussione, il rimedio giuridico non può

servire a rimettere in discussione altri elementi della tassazione (cfr. Casanova/Zweifel, Schweizerisches

Steuerverfahrensrecht –Direkte Steuern, Zurigo 2008, p. 384 e giurisprudenza citata; inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 9 ad art. 150

LIFD, p. 1272; Vallender/Looser,

in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.

l/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 13 ad art. 150 LIFD, p. 483).

2.5

L’Ufficio di

tassazione non avrebbe pertanto dovuto entrare nel merito delle contestazioni

concernenti il reddito d’altra fonte, poiché la decisione di tassazione era già

passata in giudicato e la rettifica concerneva esclusivamente l’attribuzione

della sostanza immobiliare stabilita con il riparto intercomunale.

Quando l'istanza

precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò deve

essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso. La decisione impugnata

deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga conto

del difetto procedurale (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.116 del 3

ottobre 2003, in RtiD I-2004 n. 16t).

Con la decisione

impugnata, l’autorità fiscale avrebbe semplicemente dovuto constatare che la

decisione di tassazione era già passata in giudicato e che quindi non erano

adempiuti i presupposti per entrare nel merito del reclamo della contribuente.

Tale conclusione si imponeva a maggior ragione alla luce della circostanza che

la reclamante aveva ritirato il suo reclamo nel corso dell’udienza del 10

settembre 2013.

2.6

Visto quanto

precede, ne consegue che la vertenza in oggetto era da considerarsi già

conclusa nel momento in cui la contribuente ha interposto reclamo contro la

decisione del 12 dicembre 2012. Tutto ciò che è avvenuto in seguito non merita

ulteriore disamina e in particolare questa Camera non deve entrare nel merito

delle censure sollevate con il ricorso.

L’Ufficio di

tassazione è difatti solo per un’incomprensibile svista entrato nel merito del

reclamo del 21 ottobre 2013 contro le decisioni dopo rettificazione del 25

settembre 2013, che ha portato ad un’ulteriore udienza tra le parti e ad un

vasto scambio di corrispondenza, finché l’autorità fiscale ha in seguito

rilasciato nuovamente una decisione su reclamo per il periodo fiscale 2010,

contro la quale la contribuente è poi insorta presso questo Tribunale.

3.

Per

tutte queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

La tassa di

giustizia e le spese processuali, ridotte eccezionalmente,

per tener conto del fatto che la procedura di ricorso è stata condizionata da

un errore dell’Ufficio di tassazione, sono a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: