80.2014.19
Deduzioni: spese di manutenzione e gestione immobiliare, valore locativo, conteggio delle spese condominiali, spese deducibili inferiori al forfait
14 marzo 2014Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2014.19
Data decisione, Autorità:
14.03.2014, CDT
Ricorso:
TF,2C_379/2014, 2.10.2014
Titolo:
Deduzioni: spese di manutenzione e gestione immobiliare, valore locativo, conteggio delle spese condominiali, spese deducibili inferiori al forfait
DEDUZIONE SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA
art. 31 cpv. 2 LT
art. 31 cpv. 4 LT
Incarto n.
80.2014.19
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 gennaio 2014 contro la decisione del 18
dicembre 2013 in materia di IC 2012.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale
proprietario di sostanza immobiliare a __________.
Notificandogli
la tassazione IC 2012, con decisione del 16 ottobre 2013, l’RS 1 commisurava il
reddito imponibile in fr. 9'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr.
375'200.–. Dal valore locativo dell’abitazione di ____________________ (fr.
16'219.–), l’autorità fiscale aveva in particolare ammesso in deduzione spese
di manutenzione dell’immobile per fr. 5'510.–. Aveva inoltre stabilito in fr.
197'532.– il reddito da titoli e capitali.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 novembre
2013, nel quale chiedeva in particolar modo che il dividendo di 100'000 franchi
fosse imposto nella misura del 60% e contestava la mancata deduzione di tutte
le spese di manutenzione invocate.
L’Ufficio
di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 20 novembre 2013,
invitandolo a trasmettergli copia della decisione di tassazione definitiva del
Cantone di domicilio completa di riparto intercantonale e il conteggio delle
spese di manutenzione con indicazione della chiave di riparto per le voci di
costo. Il contribuente rispondeva con lettera del 20 novembre 2013, cui
allegava documentazione.
C. Con
decisione del 18 dicembre 2013, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente
il reclamo, commisurando il reddito imponibile in fr. 9'900.– e quello
determinante per l’aliquota in fr. 354'500.–, ma calcolando tuttavia l’imposta
con l’aliquota per coniugati.
Per
quanto concerne in particolare le spese di manutenzione dell’immobile, argomentava
che, in caso di uso proprio, potevano essere dedotte solo i costi di manutenzione,
i premi delle assicurazione sullo stabile e l’imposta immobiliare, esclusi invece
i costi di gestione. La deduzione delle spese di manutenzione effettive ammontava
di conseguenza a soli fr. 3'989.–, importo inferiore alla deduzione forfetaria
del 25%, che pertanto era ammessa in sua sostituzione (fr. 4'055.–).
L’Ufficio
di tassazione negava poi l’imposizione attenuata del dividendo, non essendo
stata provata “la natura del reddito quale partecipazione qualificata della
sostanza privata”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione
delle spese di manutenzione nella misura di fr. 5'292.–, considerando le spese
condominiali, con la sola esclusione di quelle per il riscaldamento,
l’elettricità, il custode, l’acqua e la manutenzione del giardino.
L’insorgente
ripropone inoltre la richiesta di imposizione attenuata del dividendo
versatogli dalla __________ AG.
L’Ufficio
di tassazione ha preso posizione sul ricorso, con osservazioni del 28 gennaio
2014, nelle quali ha proposto di ammettere la deduzione delle spese immobiliari
in fr. 6'312.– e di imporre il dividendo nella misura del 60% di fr. 197'284.–,
rettificando nel contempo il valore della partecipazione stessa, che ammontava
a fr. 1'252'634.–.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre
le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione
da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso
e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per
facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
La
deduzione complessiva ammonta:
Ø al 15% del reddito lordo delle pigioni
o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al
massimo a 10 anni prima;
Ø al 25% del reddito lordo delle pigioni
o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile ha più di
10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha ammesso in
deduzione a titolo di spese di gestione e manutenzione immobiliari fr. 4'055.-.
Tale importo corrisponde a una deduzione complessiva pari al 25% del valore
locativo. L’Ufficio di tassazione ha argomentato che nel caso in esame risulta
più favorevole al contribuente la concessione della deduzione forfetaria
piuttosto che quella per le spese effettive, poiché l’ammontare di quest’ultime
risulterebbe inferiore rispetto all’importo dedotto per le spese globali.
2.2
In
effetti le spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la
pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile
e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese
per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte
dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a
sua volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di
mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre
all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini
non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente
che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15
luglio 2005, n.2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF
2005.
II 502 consid. 2.5).
2.3
Anche la
Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del gennaio 2011 distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza
privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e
immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore
locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili
utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la
deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del
proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle
spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione (cfr. Circolare n. 7/2011, cifra 5.4).
In linea
di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,
climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento e
acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese di
amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.3).
2.4
La decisione
impugnata, considerata anche la scarsa documentazione prodotta dal ricorrente,
appare difficilmente censurabile.
La maggior
parte delle spese condominiali incluse nel conteggio prodotto dal ricorrente
rientra effettivamente fra i costi di gestione che non sono deducibili dal
valore locativo. È il caso delle spese per riscaldamento, elettricità,
portineria, acqua potabile, tassa di canalizzazione, disinfezione, manutenzione
giardino, onorario per l’amministratore condominiale e costi per materiale di
pulizia.
Resta
tutt’al più da esaminare il dettaglio delle spese di “manutenzione e
riparazione stabile” (fr. 7'000.–), “manutenzione e riparazione autorimesse”
(fr. 10'350.–), “manutenzione e riparazione straordinaria” (fr. 30'000.–), che
potrebbero essere ammesse in deduzione se si riferissero a riparazioni o ad
opere di rinnovo. Per venire incontro al contribuente, l’Ufficio di tassazione
le ha ammesse in deduzione tutte, senza esigere alcun dettaglio dei costi
sostenuti. Per economia di giudizio, la decisione può essere condivisa.
Possono
poi essere dedotti l’importo versato al fondo di rinnovamento (fr. 40'000.–) ed
il premio pagato all’assicurazione dello stabile (fr. 32'000.–).
La somma
di tutte le spese indicate ammonta a fr. 119'350.–. L’importo corrispondente
alla quota millesimale del ricorrente (17,413‰, secondo
un conteggio prodotto dal contribuente stesso) è di fr.
2'078.–.
A tale
importo sono state ancora aggiunte le spese di pittura (fatture __________) e
quelle per la riparazione del forno (fattura __________ SA), per complessivi
fr. 1’734.50.
Sommando
agli importi in questione ancora l’imposta immobiliare (fr. 176.–), si ottiene
l’ammontare di fr. 3'989.–, indicato nella decisione impugnata.
Poiché si
tratta di un importo inferiore a quello della deduzione forfetaria, l’autorità
fiscale ha ammesso quest’ultima (fr. 4'055.–).
2.5
La
decisione impugnata, su questo punto, è pertanto confermata.
3.
3.1.
L’insorgente
lamenta inoltre il mancato riconoscimento della riduzione della base imponibile
in relazione al dividendo versatogli dalla __________ AG.
3.2
Secondo
l’art. 17b cpv. 1 LT, i dividendi, le quote di
utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro
provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società
cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con
l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del
50.
per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione
rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società
di capitali o di una società cooperativa.
Per l’art. 19 cpv. 1bis LT, i dividendi, le quote di
utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in
denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società
cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti
gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per
cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento
del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa.
3.3
Come
indicato nella decisione impugnata, spetta al contribuente che chiede
l’imposizione parziale del dividendo comprovare l’adempimento dei requisiti
legali. In particolare, deve precisare se si tratta di una partecipazione di
carattere privato o commerciale, perché in un caso si applica l’art. 17b
LT e nell’altro l’art. 19 cpv. 1bis LT. Deve poi dimostrare che la
partecipazione rappresenta almeno il 10% del capitale sociale.
Dal
questionario allegato alla dichiarazione fiscale presentata al fisco del
cantone di domicilio risulta che il ricorrente detiene una partecipazione di
carattere privato che rappresenta il 67,33% del capitale sociale della __________
AG.
Dalle
informazioni acquisite dall’Ufficio di tassazione e trasmesse alla Camera con
le osservazioni al ricorso si evince che il valore venale di ogni azione
ammontava al 31 dicembre 2012 a fr. 11'900.– e che il dividendo del 2012
ammontava a fr. 2'930.11 per azione. Di conseguenza, il valore imponibile della
partecipazione ammonta a fr. 801'227.– e il reddito lordo a fr. 197'284.–. Con
la riduzione prevista dall’art. 19 cpv. 1bis LT, il dividendo è
imponibile nella misura di fr. 118'370.–.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono
parzialmente poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 dicembre 2013 è riformata nel senso
che:
·
il dividendo versato dalla __________ AG ridotto
a fr. 118'370.–;
·
il valore della partecipazione del ricorrente
nella __________ AG è elevato a fr. 801'227.–.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 340.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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