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Decisione

80.2014.196

Procedura: tassazione per apprezzamento, reddito dell’attività lucrativa indipendente, calcolo delle entrate e delle uscite non sottoposto al contribuente, prova del finanziamento del prezzo di acquis

7 maggio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, al beneficio di

una rendita AI, svolge inoltre l’attività indipendente di calzolaio. Sua moglie

RI 2 è impiegata di commercio.

Nella dichiarazione

fiscale 2012, i contribuenti indicavano di aver conseguito i seguenti redditi:

reddito aziendale del marito fr. 13'500.–

reddito

dell’attività dipendente della moglie fr. 34'538.–

rendite

AVS/AI fr. 17'232.–

totale fr. 65'270.–

B. Con scritti del 3

marzo 2014 (inviato per lettera semplice) e dell’11 aprile 2014 (inviato

tramite posta APlus), l’Ufficio di tassazione di Locarno si rivolgeva direttamente

ai contribuenti, invitandoli a presentare:

Ø le ricevute e/o ordini d’accredito attestanti

l’ammontare della rendita incassata nel corso dell’anno;

Ø

copia del contratto di acquisto

del veicolo immatricolato nel 2012, indicando e documentando le modalità di

finanziamento e pagamento.

Entrambi

gli scritti rimanevano senza risposta.

C. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 28 maggio 2014,

l’autorità di tassazione commisurava i redditi come segue:

reddito aziendale del marito fr. 25'000.–

reddito

dell’attività dipendente della moglie fr. 34'538.–

rendite

AVS/AI fr. 17'232.–

valore

locativo, affitti fr. 33'400.–

altri

redditi fr. 10'000.–

totale fr. 120'170.–

Nella

motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere rettificato in fr. 25'000.–

il reddito aziendale di avere aggiunto altri redditi per fr. 10'000.– sulla

base del calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno, dal quale risultava un

ammanco in considerazione del fabbisogno occorrente per vivere.

D. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 4 giugno 2014, contestando

sia la rivalutazione del reddito aziendale che l’aggiunta di altri redditi.

Con scritto del 6 giugno

2014 (inviato tramite posta APlus), l’autorità invitava nuovamente i

contribuenti a produrre, entro il termine del 30 giugno 2014, la documentazione

e le informazioni già richieste nelle precedenti comunicazioni. Il 24 luglio 2014, a termine ormai scaduto, inoltravano un documento della __________ SA, attestante la

conclusione di un contratto di finanziamento.

Con successiva decisione

del 30 luglio 2014, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo “in mancanza

di nuovi elementi”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano

nuovamente sia la rettifica del reddito aziendale del marito che l’aggiunta di

altri redditi.

Diritto

1. 1.1.

Nella procedura fiscale

vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT

sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con

il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,

in: StR 61 p. 442).

1.2.

In applicazione analogica

della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito

nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi

che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (DTF

133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Tale regola non è però

assoluta, dal momento che nella procedura fiscale vanno pure considerate le

effettive possibilità probatorie oppure i comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und

mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima

eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in

violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel

chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione

si verifica invece laddove il contribuente, per motivi a lui estranei, non può

apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure

può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea

2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

Indipendentemente dalla

ripartizione oggettiva dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il

principio inquisitorio trovano, in definitiva, i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della

prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit.,

n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti

presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi

di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve

essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più

vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

3.

3.1.

Nella fattispecie, come

visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha intrapreso un calcolo della

disponibilità finanziaria dei contribuenti e, su questa base, ha rivalutato il

reddito aziendale del marito in fr. 25'000.– ed aggiunto ai proventi dichiarati

“altri redditi” per fr. 10'000.–.

Pur ritenendo che la

dichiarazione presentata dai ricorrenti non fosse corretta, l’autorità ha

rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto

dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte

dei contribuenti (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132

cpv. 3 LIFD). Con decisione del 28 maggio 2014 ha infatti notificato ai coniugi __________ una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di

ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha

stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione

d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli

elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative

all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n.

2A.561/2005 consid. 3).

Di fronte

alla mancata collaborazione dei contribuenti, che non hanno prodotto la benché

minima documentazione a riprova del reddito aziendale dichiarato e non si sono neppure

degnati di rispondere agli scritti del 3 marzo 2014 (inviato per lettera

semplice) e dell’11 aprile 2014 (inviato tramite posta APlus), l’autorità di tassazione non poteva fare altro che procedere ad una valutazione

dei loro redditi, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti dagli art. 204

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD (Althaus-Houriet, op. cit., n. 14 ad art. 130 LIFD).

3.2

La decisione di definire

in via di apprezzamento il reddito imponibile dei contribuenti non presta il

fianco a critiche. In questo senso, bene ha fatto l’autorità di tassazione ad

allestire un calcolo delle loro entrate e delle loro uscite, dal quale emerge

un ammanco annuale di liquidità di quasi 23'000.– franchi:

Entrate

Uscite

Attivi

Attivi aziendali

200.

Passivi

Passivi aziendali

400.

Privati

4'500

Redditi

Salario moglie

34'538

Aziendale marito

13'500

Rendite d’invalidità

17'232

Affitti

21'400

3° pilastro b

10'473

Oneri:

Oneri assicurativi

12'000

Spese professionali

9'000

Spese di manutenzione

8'350

Affitto della moglie (valutato)

6'400

Interessi passivi

12'099

Ricavo vendita auto (valutato)

16'000

Acquisto auto (valutato)

51'000

Imposte

2'126

Spese di mantenimento

30'000

Totale entrate/uscite

113'143

136'075

Ammanco annuo

22'932

3.3

A destare perplessità

è semmai la scelta di esporre la mancanza di liquidità solo parzialmente sotto

forma di rivalutazione del reddito aziendale (portandolo da fr. 13'500.– a fr.

25'000.–), aggiungendo poi ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.

10'000.–. In simili casi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

l’intero ammanco di disponibilità finanziaria andrebbe esposto come reddito

aziendale (cfr. p. es. la sentenza del 23 novembre 2004 n.2A.426/2004, in: RF

60/2005 p. 441, consid. 2.3).

Ma a colpire è soprattutto

il fatto di non avere preventivamente sottoposto ai contribuenti il suddetto

calcolo delle entrate e delle uscite, in ossequio al loro diritto di essere sentiti,

limitandosi a richiedere le ricevute e gli ordini d’accredito attestanti

l’ammontare delle rendite d’invalidità e una copia del contratto d’acquisto del

nuovo veicolo __________, immatricolato nel 2012. Senza con questo voler

giustificare il comportamento poco collaborativo dei ricorrenti, è infatti

probabile che se avessero avuto conoscenza del calcolo allestito dall’autorità

di tassazione – nel quale l’uscita più importante è proprio rappresentata

dall’acquisto del nuovo veicolo – non avrebbero aspettato il 24 luglio 2014, a termine ormai scaduto, per presentare il contratto di finanziamento concluso con la __________

SA.

Certo, gli art. 125 cpv. 2

LIFD e 199 cpv. 2 LT dispongono che le persone fisiche con reddito da attività

lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali

firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in

mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi

e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti

privati. I ricorrenti, per contro, non hanno prodotto la benché minima documentazione

contabile a giustificazione del reddito aziendale dichiarato di fr. 13'500.–,

contravvenendo in tal modo a queste normative. D’altra parte è però altrettanto

importante ribadire che nell’ambito di una tassazione ordinaria l’onere di

provare la verosimiglianza della rappresentazione dei fatti su

cui fonda l’applicazione del diritto rimane comunque a carico

dell’autorità fiscale (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006). Spettava

quindi a quest’ultima sottoporre il calcolo delle entrate e delle uscite ai

contribuenti e solo successivamente, preso atto della loro reazione, procedere

a una tassazione per apprezzamento.

4.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, a questa Camera non resta quindi che annullare la

decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché

proceda ad un nuovo calcolo della disponibilità finanziaria del ricorrente,

confrontandosi con il contratto di finanziamento concluso con la __________ SA.

Visto l’esito del gravame,

si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

30 luglio 2014 è annullata e gli atti ritornati all’Ufficio di tassazione di

Locarno per ulteriori accertamenti e per nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: