80.2014.196
Procedura: tassazione per apprezzamento, reddito dell’attività lucrativa indipendente, calcolo delle entrate e delle uscite non sottoposto al contribuente, prova del finanziamento del prezzo di acquis
7 maggio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.196
80.2014.197
Lugano
7 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 agosto 2014 contro la decisione del 30 luglio 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, al beneficio di
una rendita AI, svolge inoltre l’attività indipendente di calzolaio. Sua moglie
RI 2 è impiegata di commercio.
Nella dichiarazione
fiscale 2012, i contribuenti indicavano di aver conseguito i seguenti redditi:
reddito aziendale del marito fr. 13'500.–
reddito
dell’attività dipendente della moglie fr. 34'538.–
rendite
AVS/AI fr. 17'232.–
totale fr. 65'270.–
B. Con scritti del 3
marzo 2014 (inviato per lettera semplice) e dell’11 aprile 2014 (inviato
tramite posta APlus), l’Ufficio di tassazione di Locarno si rivolgeva direttamente
ai contribuenti, invitandoli a presentare:
Ø le ricevute e/o ordini d’accredito attestanti
l’ammontare della rendita incassata nel corso dell’anno;
Ø
copia del contratto di acquisto
del veicolo immatricolato nel 2012, indicando e documentando le modalità di
finanziamento e pagamento.
Entrambi
gli scritti rimanevano senza risposta.
C. Notificando ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 28 maggio 2014,
l’autorità di tassazione commisurava i redditi come segue:
reddito aziendale del marito fr. 25'000.–
reddito
dell’attività dipendente della moglie fr. 34'538.–
rendite
AVS/AI fr. 17'232.–
valore
locativo, affitti fr. 33'400.–
altri
redditi fr. 10'000.–
totale fr. 120'170.–
Nella
motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere rettificato in fr. 25'000.–
il reddito aziendale di avere aggiunto altri redditi per fr. 10'000.– sulla
base del calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno, dal quale risultava un
ammanco in considerazione del fabbisogno occorrente per vivere.
D. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 4 giugno 2014, contestando
sia la rivalutazione del reddito aziendale che l’aggiunta di altri redditi.
Con scritto del 6 giugno
2014 (inviato tramite posta APlus), l’autorità invitava nuovamente i
contribuenti a produrre, entro il termine del 30 giugno 2014, la documentazione
e le informazioni già richieste nelle precedenti comunicazioni. Il 24 luglio 2014, a termine ormai scaduto, inoltravano un documento della __________ SA, attestante la
conclusione di un contratto di finanziamento.
Con successiva decisione
del 30 luglio 2014, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo “in mancanza
di nuovi elementi”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano
nuovamente sia la rettifica del reddito aziendale del marito che l’aggiunta di
altri redditi.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale
vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT
sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con
il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,
in: StR 61 p. 442).
1.2.
In applicazione analogica
della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito
nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi
che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (DTF
133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Tale regola non è però
assoluta, dal momento che nella procedura fiscale vanno pure considerate le
effettive possibilità probatorie oppure i comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und
mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima
eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in
violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel
chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione
si verifica invece laddove il contribuente, per motivi a lui estranei, non può
apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure
può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea
2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
Indipendentemente dalla
ripartizione oggettiva dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il
principio inquisitorio trovano, in definitiva, i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della
prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit.,
n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti
presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi
di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve
essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più
vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
3.
3.1.
Nella fattispecie, come
visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha intrapreso un calcolo della
disponibilità finanziaria dei contribuenti e, su questa base, ha rivalutato il
reddito aziendale del marito in fr. 25'000.– ed aggiunto ai proventi dichiarati
“altri redditi” per fr. 10'000.–.
Pur ritenendo che la
dichiarazione presentata dai ricorrenti non fosse corretta, l’autorità ha
rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto
dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte
dei contribuenti (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132
cpv. 3 LIFD). Con decisione del 28 maggio 2014 ha infatti notificato ai coniugi __________ una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di
ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha
stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione
d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli
elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative
all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n.
2A.561/2005 consid. 3).
Di fronte
alla mancata collaborazione dei contribuenti, che non hanno prodotto la benché
minima documentazione a riprova del reddito aziendale dichiarato e non si sono neppure
degnati di rispondere agli scritti del 3 marzo 2014 (inviato per lettera
semplice) e dell’11 aprile 2014 (inviato tramite posta APlus), l’autorità di tassazione non poteva fare altro che procedere ad una valutazione
dei loro redditi, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti dagli art. 204
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD (Althaus-Houriet, op. cit., n. 14 ad art. 130 LIFD).
3.2
La decisione di definire
in via di apprezzamento il reddito imponibile dei contribuenti non presta il
fianco a critiche. In questo senso, bene ha fatto l’autorità di tassazione ad
allestire un calcolo delle loro entrate e delle loro uscite, dal quale emerge
un ammanco annuale di liquidità di quasi 23'000.– franchi:
Entrate
Uscite
Attivi
Attivi aziendali
200.
Passivi
Passivi aziendali
400.
Privati
4'500
Redditi
Salario moglie
34'538
Aziendale marito
13'500
Rendite d’invalidità
17'232
Affitti
21'400
3° pilastro b
10'473
Oneri:
Oneri assicurativi
12'000
Spese professionali
9'000
Spese di manutenzione
8'350
Affitto della moglie (valutato)
6'400
Interessi passivi
12'099
Ricavo vendita auto (valutato)
16'000
Acquisto auto (valutato)
51'000
Imposte
2'126
Spese di mantenimento
30'000
Totale entrate/uscite
113'143
136'075
Ammanco annuo
22'932
3.3
A destare perplessità
è semmai la scelta di esporre la mancanza di liquidità solo parzialmente sotto
forma di rivalutazione del reddito aziendale (portandolo da fr. 13'500.– a fr.
25'000.–), aggiungendo poi ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.
10'000.–. In simili casi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
l’intero ammanco di disponibilità finanziaria andrebbe esposto come reddito
aziendale (cfr. p. es. la sentenza del 23 novembre 2004 n.2A.426/2004, in: RF
60/2005 p. 441, consid. 2.3).
Ma a colpire è soprattutto
il fatto di non avere preventivamente sottoposto ai contribuenti il suddetto
calcolo delle entrate e delle uscite, in ossequio al loro diritto di essere sentiti,
limitandosi a richiedere le ricevute e gli ordini d’accredito attestanti
l’ammontare delle rendite d’invalidità e una copia del contratto d’acquisto del
nuovo veicolo __________, immatricolato nel 2012. Senza con questo voler
giustificare il comportamento poco collaborativo dei ricorrenti, è infatti
probabile che se avessero avuto conoscenza del calcolo allestito dall’autorità
di tassazione – nel quale l’uscita più importante è proprio rappresentata
dall’acquisto del nuovo veicolo – non avrebbero aspettato il 24 luglio 2014, a termine ormai scaduto, per presentare il contratto di finanziamento concluso con la __________
SA.
Certo, gli art. 125 cpv. 2
LIFD e 199 cpv. 2 LT dispongono che le persone fisiche con reddito da attività
lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali
firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in
mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi
e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti
privati. I ricorrenti, per contro, non hanno prodotto la benché minima documentazione
contabile a giustificazione del reddito aziendale dichiarato di fr. 13'500.–,
contravvenendo in tal modo a queste normative. D’altra parte è però altrettanto
importante ribadire che nell’ambito di una tassazione ordinaria l’onere di
provare la verosimiglianza della rappresentazione dei fatti su
cui fonda l’applicazione del diritto rimane comunque a carico
dell’autorità fiscale (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006). Spettava
quindi a quest’ultima sottoporre il calcolo delle entrate e delle uscite ai
contribuenti e solo successivamente, preso atto della loro reazione, procedere
a una tassazione per apprezzamento.
4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, a questa Camera non resta quindi che annullare la
decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché
proceda ad un nuovo calcolo della disponibilità finanziaria del ricorrente,
confrontandosi con il contratto di finanziamento concluso con la __________ SA.
Visto l’esito del gravame,
si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
30 luglio 2014 è annullata e gli atti ritornati all’Ufficio di tassazione di
Locarno per ulteriori accertamenti e per nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: