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Decisione

80.2014.198

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, mancato servizio per motivi non inerenti alla persona del milite, soprannumero nel distaccamento

12 settembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe 1985,

incorporato nella brigata fanteria montagna 9 (Br fant mont 9), ha assolto la

scuola reclute nel 2005. Quale milite del distaccamento d’esercizio della

brigata, negli anni qui in discussione, il contribuente ha prestato solo 9 (nel

2010) e 5 (nel 2011) giorni di servizio in corsi di ripetizione.

B. Con separate

decisioni del 22 marzo 2013, il Servizio della tassa militare gli notificava la

tassa d’esenzione per gli anni d’assoggettamento 2010 e 2011, commisurando il tributo

dovuto in, rispettivamente, fr. 421.05 e fr. 823.20.

Il contribuente impugnava

le suddette decisioni, con reclamo di medesima data, contestando di essere

tenuto al pagamento della tassa militare. Egli sosteneva di avere svolto tutti

i giorni di servizio, come da ordini di marcia, sottolineando in particolar

modo di essere stato incorporato nel distaccamento d’esercizio della brigata e

di essere chiamato in servizio unicamente in funzione delle necessità dello

Stato maggiore.

C. Il Servizio della

tassa militare respingeva il reclamo, con decisioni del 28 luglio 2014, così

motivate:

(…)

In primo luogo vige

pertanto il principio che ogni milite dei ‘dist eserc’ deve essere chiamato in

servizio per almeno 10 giorni all’anno.

Questa modifica è entrata in

vigore il 1. gennaio 2010 ed è stata comunicata sia ai militi, tramite i

bollettini usuali (p.e. ‘Armee.ch no. 2/09) sia ai vari Comandi delle unità.

Queste informazioni erano dettagliate e spiegavano le modalità dei nuovi

servizi, quasi a ‘la carte’, così da evitare spiacevoli conseguenze per i

militi.

Anche

la legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare (LTEO) con il

1.1.2010 è stata modificata in tal senso.

Nel suo caso nel 2010 (nel

2011) lei ha svolto solamente 9 (5) giorni di servizio; sia lei, sia la C SM br

fant mont 9 eravate al corrente che nel caso in cui non fosse più stato

chiamato, avrebbe dovuto pagare la tassa d’esenzione ridotta (la tassa intera

d’esenzione)

La

modifica a posteriori, dopo il ricevimento della tassa da parte sua, dei dati

inseriti nel sistema di controllo dei giorni PISA (non ammessa come si evince

dalle disposizioni emanate dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito) è

un’ulteriore prova della conoscenza di queste regole da parte della brigata.

Visto quanto

precede, preso atto anche di diverse sentenze di tribunali cantonali di casi analoghi

(Sciaffusa, Berna e Friborgo) il reclamo deve essere respinto, richiamati gli

art. 1 e 2 della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere

tenuto al pagamento della tassa militare, ribadendo le argomentazioni già

esposte in sede di reclamo. Allega al gravame una lettera del tenente colonnello

__________, nella quale ammette che il distaccamento d’esercizio della brigata

è in sovrannumero e di conseguenza “risulta molto difficile riuscire a

convocare ogni anno tutti i militi (…) in modo che possano assolvere ognuno da 5 a 10 giorni di servizio computabili”.

Diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 59 cpv. 1

della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità

svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.

Chi invece non presta

servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il

differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui

riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo

militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).

1.2.

Secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione rappresenta un

contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è

l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n.

2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello

di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano

servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono

esonerate (Aubert, in:

Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,

tesi, Zurigo 1979, pag. 46).

La tassa in esame assume

così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e

civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e

sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità

d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

1.3.

Sono sottoposti alla tassa

gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o

all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad

un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito

e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1

lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui

sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).

La

durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio.

In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia

perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni

e dura fino al 30° anno d’età oppure, se entro

questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di

servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34

anni.

Considerandi

2.

2.1.

Venendo al caso in esame, il

ricorrente non nega di essere soggetto all’obbligo di prestare servizio

militare. Quale milite del distaccamento d’esercizio della brigata, riconosce

inoltre che avrebbe dovuto prestare almeno 10 giorni di servizio all’anno. Sostiene,

tuttavia, di essere sempre stato pronto a compiere l’obbligo militare e di non

doversi quindi assumere la responsabilità per essere stato chiamato in servizio

unicamente per, rispettivamente, 9 (nel 2010) e 5 (nel 2011) giorni. Di parere

avverso l’autorità di tassazione, secondo cui i militi dei distaccamenti

d’esercizio, così come i vari Comandi delle unità, sarebbero stati debitamente

e tempestivamente informati sulla necessità di compiere almeno 10 giorni di

servizio all’anno e sull’obbligo di pagare la tassa d’esenzione nel caso in cui

avessero prestato meno giorni.

2.2

Dal 1° gennaio 2010, come correttamente

sottolineato dall’autorità di tassazione, vige il principio che le persone soggette

all’obbligo di prestare servizio militare incorporate nei distaccamenti d’esercizio

sono chiamate ogni anno a prestare servizio per almeno dieci giorni. Dapprima

disciplinato dall’art. 9 cpv. 9 dell’ordinanza concernente l’obbligo di

prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), dal 1° luglio 2012 è stato

spostato all’art. 15 cpv. 8 della stessa ordinanza.

Come pure ricordato

dall’autorità di tassazione, il 1° gennaio 2010 sono inoltre entrate in vigore

alcune importanti modifiche riguardanti direttamente la tassa d’esenzione, ed

in particolare il suo calcolo e il diritto al rimborso in caso di servizio

sostitutivo. Quando è dovuta, la tassa d’esenzione ammonta al 3% del reddito

netto conseguito in Svizzera e all’estero (art. 11 LTEO), ma almeno a 400.– franchi

(art. 13 LTEO). Il primo obiettivo della revisione era proprio quello di aumentare

la tassa minima da 200.– a 400.– franchi, al fine di ribattere all’obiezione secondo

la quale chi veniva esentato dal servizio, in particolare gli studenti, potevano

cavarsela a buon mercato (Messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio

2008, n. 08.026, concernente la modifica della legge federale sul servizi civile

sostitutivo e della legge federale sulla tassa d’esenzione dal’obbligo

militare, in: FF 2008 2255, pag. 2274). Secondo obiettivo della revisione era

quello di abolire l’agevolazione della cosiddetta “regola dei tre”. Se, precedentemente,

chi prestava almeno tre giorni di servizio militare era tenuto a versare solo

la metà della tassa, l’attuale tenore dell’art. 15 cpv. 1 LTEO dispone che

l’obbligato al servizio militare che nel corso dell’anno di assoggettamento ha

prestato più della metà del servizio militare cui è tenuto deve la metà della

tassa. Dal 1° gennaio 2010 si deve quindi svolgere più della metà del servizio

dovuto, prima di poter beneficiare di una riduzione della tassa. Infine,

l’ultimo obiettivo della revisione era quello di restringere il diritto al rimborso

della tassa già pagata, sottoponendolo alla condizione di avere assolto

l’intero obbligo di servizio. Nella sua attuale versione, l’art. 39 cpv. 1 LTEO

prescrive, infatti, che l’obbligato al servizio che recupera un corso ha

diritto al rimborso della tassa solo dopo aver prestato l’intero servizio obbligatorio,

con il dichiarato intento di arginare le domande di differimento dei corsi di

ripetizione (Messaggio cit., pag. 2298).

2.3

Fatte queste doverose premesse,

le conclusioni cui è giunta l’autorità di tassazione appaiono già a prima vista

prive di buon fondamento. Le revisioni appena citate consentono semmai di affermare

che dal 1° gennaio 2010, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio

militare incorporate nei distaccamenti d’esercizio devono la metà della tassa a

contare dal sesto giorno di servizio, mentre ne sono esonerate una volta

compiuti i dieci giorni prescritti dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM. Questo, del resto,

è il messaggio che traspare anche dalla Rivista Esercito.ch (Impressum

esercito.ch 2/09, parte destinata all’intero esercito), pure evocata dalle

decisioni impugnate. Le descritte modifiche legislative nulla cambiano, invece,

con riguardo ai principi di assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo

militare.

3.

3.1.

In particolare, l’autorità

di tassazione sembra dimenticare che può essere assoggettato alla tassa

sostitutiva solo chi non è incorporato per più di sei mesi in una formazione

dell’esercito (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non presta il servizio militare

cui è tenuto (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO) per motivi personali.

Si tratti di ragioni mediche,

professionali o di formazione, i motivi del mancato adempimento in natura

dell’obbligo di prestare servizio militare devono essere in ogni caso inerenti

alla persona di colui che è chiamato al pagamento della tassa. Non si spiegherebbe

altrimenti la disposizione dell’art. 8 cpv. 2 LTEO, secondo cui l’obbligato al

servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per

motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi

non inerenti alla sua persona.

3.2

In una sentenza del 12

aprile 1994, il Tribunale federale ha già avuto modo di confrontarsi

direttamente con la portata dell’art. 8 cpv. 2 LTEO (l’attuale versione,

entrata in vigore il 1° gennaio 1995, riprende sostanzialmente quella

precedente, limitandosi ad assumere alcuni concetti del diritto militare

[Messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1993, n. 93.045, concernente la

revisione della legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare,

in: FF 1993 II 639, in particolare pag. 648]), affermando a chiare lettere che può

essere assoggettato alla tassa solo chi non presta servizio per ragioni

personali. La tassa sostitutiva non può, per contro, essere imputata a chi non viene

convocato a un corso di formazione o d’istruzione e non può quindi assolvere i

propri obblighi per motivi “di servizio” estranei alla sua volontà (DTF 120 Ib

36.

= RF 50/1995 p. 32).

In una precedente sentenza

del 2 novembre 1984, riferita proprio a un caso ticinese, l’Alta Corte aveva

d’altronde già concluso che una persona obbligata al servizio, abile e pronta a

compiere il suo obbligo militare, non può essere assoggettata alla tassa d’esenzione

se, per motivi estranei alla sua volontà, non riceve l’ordine di marcia e non

può quindi presentarsi in servizio (Sentenza Z. contro Ticino del 2 novembre

1984, in: Rep. 119/1986 pag. 54).

3.3

Tornando al caso in esame,

il ricorrente ha adempiuto tutti i suoi obblighi militari, entrando in servizio

ogniqualvolta veniva chiamato dallo Stato maggiore della brigata. Poco importa invece

se negli anni qui in discussione ha prestato unicamente 5 (nel 2010) e 9 (nel

2011) giorni di servizio, contro i dieci prescritti dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM per

i militi dei distaccamenti d’esercizio. Come ben emerge dalla lettera del

tenente colonnello __________, allegata al gravame, il distaccamento

d’esercizio della brigata fanteria montagna 9 (Br fant mont 9) si trova in palese

sovrannumero (260 militi e quadri contro i 50 necessari) e di conseguenza

“risulta molto difficile riuscire a convocare ogni anno tutti (…) in modo che

possano assolvere ognuno da 5 a 10 giorni di servizio computabili”.

È quindi immediatamente

evidente che il ricorrente non ha potuto prestare l’intero servizio

obbligatorio per cause indipendenti dalla sua disponibilità. A questa Camera non resta quindi che riconoscere

che il mancato adempimento dei giorni prescritti dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM non

dipende dalla persona del ricorrente, bensì da problemi organizzativi

all’interno dell’esercito. In contingenze del genere, si ravvisano gli estremi

dell’art. 8 cpv. 2 LTEO e il gravame appare conseguentemente provvisto di buon

fondamento.

4.

4.1.

Il ricorso è accolto e il

contribuente esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo

militare per gli anni d’assoggettamento 2010 e 2011.

4.2

Secondo l’art. 31 cpv. 2

LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico,

di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le

spese di procedura sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono

nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l’adempiere

i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato

nell’istanza precedente. Il cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare

delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito

secondo il diritto cantonale.

Nel Canton Ticino, l’art.

7.

del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla tassa

d’esenzione dall’obbligo militare del 25 giugno 2013 (RL 1.5.3.1) si limita a

designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello quale

commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis

LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle tasse di decisione e di

cancelleria. A questa Camera non resta quindi che colmare la lacuna rinviando

direttamente all’art. 231 LT.

4.3

Nella fattispecie, visto l’esito

del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni su reclamo del 28 luglio 2014 sono riformate nel

senso che il contribuente è esonerato dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare

per gli anno di assoggettamento 2010 e 2011.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: