80.2014.198
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, mancato servizio per motivi non inerenti alla persona del milite, soprannumero nel distaccamento
12 settembre 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2014.198
Lugano
12 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 agosto 2014 contro le decisioni del 28 luglio 2014 in materia di tassa militare 2010 e 2011.
Fatti
A. RI 1, classe 1985,
incorporato nella brigata fanteria montagna 9 (Br fant mont 9), ha assolto la
scuola reclute nel 2005. Quale milite del distaccamento d’esercizio della
brigata, negli anni qui in discussione, il contribuente ha prestato solo 9 (nel
2010) e 5 (nel 2011) giorni di servizio in corsi di ripetizione.
B. Con separate
decisioni del 22 marzo 2013, il Servizio della tassa militare gli notificava la
tassa d’esenzione per gli anni d’assoggettamento 2010 e 2011, commisurando il tributo
dovuto in, rispettivamente, fr. 421.05 e fr. 823.20.
Il contribuente impugnava
le suddette decisioni, con reclamo di medesima data, contestando di essere
tenuto al pagamento della tassa militare. Egli sosteneva di avere svolto tutti
i giorni di servizio, come da ordini di marcia, sottolineando in particolar
modo di essere stato incorporato nel distaccamento d’esercizio della brigata e
di essere chiamato in servizio unicamente in funzione delle necessità dello
Stato maggiore.
C. Il Servizio della
tassa militare respingeva il reclamo, con decisioni del 28 luglio 2014, così
motivate:
(…)
In primo luogo vige
pertanto il principio che ogni milite dei ‘dist eserc’ deve essere chiamato in
servizio per almeno 10 giorni all’anno.
Questa modifica è entrata in
vigore il 1. gennaio 2010 ed è stata comunicata sia ai militi, tramite i
bollettini usuali (p.e. ‘Armee.ch no. 2/09) sia ai vari Comandi delle unità.
Queste informazioni erano dettagliate e spiegavano le modalità dei nuovi
servizi, quasi a ‘la carte’, così da evitare spiacevoli conseguenze per i
militi.
Anche
la legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare (LTEO) con il
1.1.2010 è stata modificata in tal senso.
Nel suo caso nel 2010 (nel
2011) lei ha svolto solamente 9 (5) giorni di servizio; sia lei, sia la C SM br
fant mont 9 eravate al corrente che nel caso in cui non fosse più stato
chiamato, avrebbe dovuto pagare la tassa d’esenzione ridotta (la tassa intera
d’esenzione)
La
modifica a posteriori, dopo il ricevimento della tassa da parte sua, dei dati
inseriti nel sistema di controllo dei giorni PISA (non ammessa come si evince
dalle disposizioni emanate dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito) è
un’ulteriore prova della conoscenza di queste regole da parte della brigata.
Visto quanto
precede, preso atto anche di diverse sentenze di tribunali cantonali di casi analoghi
(Sciaffusa, Berna e Friborgo) il reclamo deve essere respinto, richiamati gli
art. 1 e 2 della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere
tenuto al pagamento della tassa militare, ribadendo le argomentazioni già
esposte in sede di reclamo. Allega al gravame una lettera del tenente colonnello
__________, nella quale ammette che il distaccamento d’esercizio della brigata
è in sovrannumero e di conseguenza “risulta molto difficile riuscire a
convocare ogni anno tutti i militi (…) in modo che possano assolvere ognuno da 5 a 10 giorni di servizio computabili”.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 59 cpv. 1
della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità
svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.
Chi invece non presta
servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il
differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui
riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo
militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).
1.2.
Secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione rappresenta un
contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è
l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n.
2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello
di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano
servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono
esonerate (Aubert, in:
Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,
tesi, Zurigo 1979, pag. 46).
La tassa in esame assume
così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e
civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e
sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità
d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.3.
Sono sottoposti alla tassa
gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o
all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad
un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito
e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1
lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui
sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).
La
durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio.
In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia
perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni
e dura fino al 30° anno d’età oppure, se entro
questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di
servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34
anni.
Considerandi
2.
2.1.
Venendo al caso in esame, il
ricorrente non nega di essere soggetto all’obbligo di prestare servizio
militare. Quale milite del distaccamento d’esercizio della brigata, riconosce
inoltre che avrebbe dovuto prestare almeno 10 giorni di servizio all’anno. Sostiene,
tuttavia, di essere sempre stato pronto a compiere l’obbligo militare e di non
doversi quindi assumere la responsabilità per essere stato chiamato in servizio
unicamente per, rispettivamente, 9 (nel 2010) e 5 (nel 2011) giorni. Di parere
avverso l’autorità di tassazione, secondo cui i militi dei distaccamenti
d’esercizio, così come i vari Comandi delle unità, sarebbero stati debitamente
e tempestivamente informati sulla necessità di compiere almeno 10 giorni di
servizio all’anno e sull’obbligo di pagare la tassa d’esenzione nel caso in cui
avessero prestato meno giorni.
2.2
Dal 1° gennaio 2010, come correttamente
sottolineato dall’autorità di tassazione, vige il principio che le persone soggette
all’obbligo di prestare servizio militare incorporate nei distaccamenti d’esercizio
sono chiamate ogni anno a prestare servizio per almeno dieci giorni. Dapprima
disciplinato dall’art. 9 cpv. 9 dell’ordinanza concernente l’obbligo di
prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), dal 1° luglio 2012 è stato
spostato all’art. 15 cpv. 8 della stessa ordinanza.
Come pure ricordato
dall’autorità di tassazione, il 1° gennaio 2010 sono inoltre entrate in vigore
alcune importanti modifiche riguardanti direttamente la tassa d’esenzione, ed
in particolare il suo calcolo e il diritto al rimborso in caso di servizio
sostitutivo. Quando è dovuta, la tassa d’esenzione ammonta al 3% del reddito
netto conseguito in Svizzera e all’estero (art. 11 LTEO), ma almeno a 400.– franchi
(art. 13 LTEO). Il primo obiettivo della revisione era proprio quello di aumentare
la tassa minima da 200.– a 400.– franchi, al fine di ribattere all’obiezione secondo
la quale chi veniva esentato dal servizio, in particolare gli studenti, potevano
cavarsela a buon mercato (Messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio
2008, n. 08.026, concernente la modifica della legge federale sul servizi civile
sostitutivo e della legge federale sulla tassa d’esenzione dal’obbligo
militare, in: FF 2008 2255, pag. 2274). Secondo obiettivo della revisione era
quello di abolire l’agevolazione della cosiddetta “regola dei tre”. Se, precedentemente,
chi prestava almeno tre giorni di servizio militare era tenuto a versare solo
la metà della tassa, l’attuale tenore dell’art. 15 cpv. 1 LTEO dispone che
l’obbligato al servizio militare che nel corso dell’anno di assoggettamento ha
prestato più della metà del servizio militare cui è tenuto deve la metà della
tassa. Dal 1° gennaio 2010 si deve quindi svolgere più della metà del servizio
dovuto, prima di poter beneficiare di una riduzione della tassa. Infine,
l’ultimo obiettivo della revisione era quello di restringere il diritto al rimborso
della tassa già pagata, sottoponendolo alla condizione di avere assolto
l’intero obbligo di servizio. Nella sua attuale versione, l’art. 39 cpv. 1 LTEO
prescrive, infatti, che l’obbligato al servizio che recupera un corso ha
diritto al rimborso della tassa solo dopo aver prestato l’intero servizio obbligatorio,
con il dichiarato intento di arginare le domande di differimento dei corsi di
ripetizione (Messaggio cit., pag. 2298).
2.3
Fatte queste doverose premesse,
le conclusioni cui è giunta l’autorità di tassazione appaiono già a prima vista
prive di buon fondamento. Le revisioni appena citate consentono semmai di affermare
che dal 1° gennaio 2010, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio
militare incorporate nei distaccamenti d’esercizio devono la metà della tassa a
contare dal sesto giorno di servizio, mentre ne sono esonerate una volta
compiuti i dieci giorni prescritti dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM. Questo, del resto,
è il messaggio che traspare anche dalla Rivista Esercito.ch (Impressum
esercito.ch 2/09, parte destinata all’intero esercito), pure evocata dalle
decisioni impugnate. Le descritte modifiche legislative nulla cambiano, invece,
con riguardo ai principi di assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo
militare.
3.
3.1.
In particolare, l’autorità
di tassazione sembra dimenticare che può essere assoggettato alla tassa
sostitutiva solo chi non è incorporato per più di sei mesi in una formazione
dell’esercito (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non presta il servizio militare
cui è tenuto (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO) per motivi personali.
Si tratti di ragioni mediche,
professionali o di formazione, i motivi del mancato adempimento in natura
dell’obbligo di prestare servizio militare devono essere in ogni caso inerenti
alla persona di colui che è chiamato al pagamento della tassa. Non si spiegherebbe
altrimenti la disposizione dell’art. 8 cpv. 2 LTEO, secondo cui l’obbligato al
servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per
motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi
non inerenti alla sua persona.
3.2
In una sentenza del 12
aprile 1994, il Tribunale federale ha già avuto modo di confrontarsi
direttamente con la portata dell’art. 8 cpv. 2 LTEO (l’attuale versione,
entrata in vigore il 1° gennaio 1995, riprende sostanzialmente quella
precedente, limitandosi ad assumere alcuni concetti del diritto militare
[Messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1993, n. 93.045, concernente la
revisione della legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare,
in: FF 1993 II 639, in particolare pag. 648]), affermando a chiare lettere che può
essere assoggettato alla tassa solo chi non presta servizio per ragioni
personali. La tassa sostitutiva non può, per contro, essere imputata a chi non viene
convocato a un corso di formazione o d’istruzione e non può quindi assolvere i
propri obblighi per motivi “di servizio” estranei alla sua volontà (DTF 120 Ib
36.
= RF 50/1995 p. 32).
In una precedente sentenza
del 2 novembre 1984, riferita proprio a un caso ticinese, l’Alta Corte aveva
d’altronde già concluso che una persona obbligata al servizio, abile e pronta a
compiere il suo obbligo militare, non può essere assoggettata alla tassa d’esenzione
se, per motivi estranei alla sua volontà, non riceve l’ordine di marcia e non
può quindi presentarsi in servizio (Sentenza Z. contro Ticino del 2 novembre
1984, in: Rep. 119/1986 pag. 54).
3.3
Tornando al caso in esame,
il ricorrente ha adempiuto tutti i suoi obblighi militari, entrando in servizio
ogniqualvolta veniva chiamato dallo Stato maggiore della brigata. Poco importa invece
se negli anni qui in discussione ha prestato unicamente 5 (nel 2010) e 9 (nel
2011) giorni di servizio, contro i dieci prescritti dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM per
i militi dei distaccamenti d’esercizio. Come ben emerge dalla lettera del
tenente colonnello __________, allegata al gravame, il distaccamento
d’esercizio della brigata fanteria montagna 9 (Br fant mont 9) si trova in palese
sovrannumero (260 militi e quadri contro i 50 necessari) e di conseguenza
“risulta molto difficile riuscire a convocare ogni anno tutti (…) in modo che
possano assolvere ognuno da 5 a 10 giorni di servizio computabili”.
È quindi immediatamente
evidente che il ricorrente non ha potuto prestare l’intero servizio
obbligatorio per cause indipendenti dalla sua disponibilità. A questa Camera non resta quindi che riconoscere
che il mancato adempimento dei giorni prescritti dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM non
dipende dalla persona del ricorrente, bensì da problemi organizzativi
all’interno dell’esercito. In contingenze del genere, si ravvisano gli estremi
dell’art. 8 cpv. 2 LTEO e il gravame appare conseguentemente provvisto di buon
fondamento.
4.
4.1.
Il ricorso è accolto e il
contribuente esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo
militare per gli anni d’assoggettamento 2010 e 2011.
4.2
Secondo l’art. 31 cpv. 2
LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico,
di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le
spese di procedura sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono
nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l’adempiere
i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato
nell’istanza precedente. Il cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare
delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito
secondo il diritto cantonale.
Nel Canton Ticino, l’art.
7.
del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla tassa
d’esenzione dall’obbligo militare del 25 giugno 2013 (RL 1.5.3.1) si limita a
designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello quale
commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis
LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle tasse di decisione e di
cancelleria. A questa Camera non resta quindi che colmare la lacuna rinviando
direttamente all’art. 231 LT.
4.3
Nella fattispecie, visto l’esito
del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 28 luglio 2014 sono riformate nel
senso che il contribuente è esonerato dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
per gli anno di assoggettamento 2010 e 2011.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: