80.2014.199
Aliquota: persona sola o coniugata, genitore senza autorità parentale che si fa carico da solo del mantenimento del figlio
25 febbraio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.199
80.2014.200
80.2014.201
80.2014.202
Lugano
25 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi,
assente)
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 agosto 2014 contro le decisioni:
·
del 26 giugno 2014 in materia di imposta annua intera su prestazione in capitale proveniente dalla previdenza
IC/IFD 2012;
·
del 9 luglio 2014 in materia di IC/IFD 2012
Fatti
A. RI 1, classe 1972, ha convissuto con la compagna __________ dal 2005. Dalla relazione sono nate tre figlie, __________
(2005), __________ (2008) e __________ (2011), tutte sotto l’autorità parentale
esclusiva della madre. La coppia ha poi contratto matrimonio nel corso
dell’anno 2013.
B. RI 1 nella
dichiarazione IC/IFD 2012 chiedeva la deduzione sociale per figli a carico e il
calcolo dell’imposta con l’aliquota per coniugi, sia per le imposte ordinarie,
sia per l’imposta annua intera sulla prestazione in capitale proveniente dalla
previdenza, che aveva ricevuto nel corso del medesimo periodo fiscale.
C. Con decisione del
19 febbraio 2014 l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione dell’imposta
annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza IC/IFD
2012. L’imposta era calcolata applicando l’aliquota per persone sole.
Con un’ulteriore
decisione del 2 aprile 2014, l’autorità fiscale gli notificava la tassazione
IC/IFD 2012, accordandogli la deduzione per figli minorenni in materia di
IC/IFD ma prevedendo l’applicazione dell’aliquota “altri contribuenti”.
D. Il contribuente
impugnava le suddette decisioni, con reclami, rispettivamente dell’11 marzo
2014 e del 1° maggio 2014. Pur riconoscendo una corretta applicazione della
Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) concernente
l’imposizione di coniugi e della famiglia, egli lamentava un carattere discriminatorio
e anticostituzionale della suddetta circolare. Riteneva infatti di essere
discriminato “rispetto a coloro che non coniugati vivono in comunione domestica
e che hanno l’autorità parentale congiunta dei figli (senza alimenti), al cui genitore
che provvede essenzialmente al mantenimento della prole è riconosciuta
l’aliquota agevolata”. Il reclamante concludeva chiedendo l’applicazione della
tariffa per coniugi alle decisioni di tassazione contestate.
E. Con email dell’11
marzo 2013, dando seguito alla richiesta di documenti dell’Ufficio di
tassazione, il contribuente informava l’Ufficio di tassazione di non aver
concluso con __________ nessuna convenzione relativa al mantenimento di
quest’ultima o delle figlie, nonostante fosse egli stesso a mantenere economicamente
la famiglia, specialmente a partire dal momento in cui la compagna aveva
cessato la propria attività lucrativa.
F. L’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna si rivolgeva all’Amministrazione federale delle
contribuzioni, sottoponendo il problema d’incostituzionalità sollevato dal
reclamante nei confronti della Circolare AFC n. 30 e chiedendo una presa di posizione
in materia. La Divisione Diritto rispondeva invitando l’autorità fiscale
luganese a respingere il reclamo, poiché la citata circolare “richiama i
principi del nostro diritto federale, contenuti nel Codice Civile, nel quale il
matrimonio e l’unione domestica registrata sono le uniche forme di convivenza
formalmente riconosciute dal legislatore”.
G. Con decisione del
9 luglio 2014, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo contro la
decisione di tassazione dell’imposta ordinaria sul reddito, nella quale negava
l’applicazione della tariffa d’imposta per genitori “in applicazione degli art.
35 cpv. 2 LT e art. 214 cpv. 2bis LIFD e considerata la circolare n. 30 del
21.12.2010 emanata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni per la quale
nel caso di genitori, conviventi, di figli minorenni, non detentori
dell’autorità parentale sugli stessi, la tariffa applicabile è la tariffa di
base”.
H. Con una decisione
del 26 luglio 2014, l’autorità fiscale respingeva anche il reclamo concernente
l’imposta annua intera. Constatato che per l’autorità parentale sui figli era
affidata alla madre e richiamata la decisione su reclamo relativa all’imposta
ordinaria, “per il medesimo motivo” riconfermava “l’aliquota per persona sola
conformemente alla circ. n. 30 21.12.2010 AFC”.
I. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le suddette
decisioni, lamentando nuovamente la mancata applicazione dell’aliquota agevolata
e riproponendo gli argomenti già sollevati in sede di reclamo.
L’Ufficio circondariale di
Lugano Campagna, nelle proprie osservazioni, in materia di imposte dirette,
riconferma il proprio operato proponendo di respingere il ricorso. In ambito di
imposta annua intera IC/IFD 2012 rileva che il ricorso contro la decisione del
26 giugno è tardivo, sottolineando di aver intimato la decisione tramite posta
A plus.
Diritto
1. 1.1
La prima problematica sollevata
nel presente ricorso concerne la tempestività del ricorso contro la decisione
di tassazione in materia di imposta annua intera su prestazione in capitale.
Infatti la Camera di
diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
1.2.
Contro la decisione su
reclamo di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). È
dunque necessario stabilire il momento in cui la decisione di tassazione è
stata notificata a RI 1.
1.3.
Alla pari delle lettere
raccomandate, gli invii tramite posta A plus consentono infatti la verifica
della data di recapito, essendo muniti di un numero, o meglio di un codice a
barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente lo stato di
avanzamento dell’invio direttamente su internet. Come già confermato dal Tribunale
federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno in cui
l’invio postale viene recapitato nella cassetta delle lettere e nella casella
postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sfera di potere
del contribuente (decisione TF n.2C_430/2009 del 14 gennaio 2010; v. anche
Vorpe, Nulla poena sine… diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze
tributarie della SUPSI, giugno 2012, p. 20). Ciò basta a dimostrare la regolare
notificazione di un atto e conseguentemente la decorrenza dei termini (art. 192
LT; art. 133 LIFD), indipendentemente dalla presenza del destinatario.
1.4.
Dall’esame del
tracciamento degli invii postali (estratto Track & Trace) risulta
che la decisione sia stata spedita il 27 giugno 2014, ma non risulta mai essere
stata recapitata. Infatti si perdono le tracce della decisione il 30 giugno
2014, quando la busta si trovava a __________, presso il centro logistico della
Posta.
Ora, non vi è ombra di
dubbio che la decisione su reclamo sia stata notificata al contribuente, in
quanto quest’ultimo l’ha impugnata, ma non è possibile stabilire con certezza
il momento da cui il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere. L’onere
della prova di un’avvenuta notifica aspetta all’Ufficio di tassazione, in base
alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si
applica sia in diritto privato che pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
1.5.
Non essendo stata portata
la prova necessaria per avvalorare la tesi dell’Ufficio di tassazione, secondo
cui il ricorso concernente l’imposta annua intera dovrebbe considerarsi
tardivo, la Camera considera lo scritto di RI 1 ricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Nel merito il ricorrente
contesta il calcolo delle imposte sul reddito e sulla prestazione in capitale
della previdenza, per il fatto che l’autorità fiscale ha applicato a tal fine
l’aliquota per persone sole e non quella per coniugati.
2.2
L’art. 35 cpv. 2 LT
prevede l’applicazione dell’aliquota per coniugi ai coniugi viventi in
comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di
fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli
minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui
sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento
provvedono in modo essenziale.
Per il calcolo
dell’imposta federale diretta sul reddito, secondo l’art. 214 cpv. 2bis
LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2012, il capoverso 2, che
prevede l’aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica, si
applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai
contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che
vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento
provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo
modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
2.3
L’art. 38 cpv. 1 LT, dal
canto suo, impone separatamente, con un’imposta annua intera, le prestazioni in
capitale secondo l’art. 21 LT (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e
i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 cpv. 2 LT (vale a dire le
liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto
con l’attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di
lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente
o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lett. b LT). Secondo l’art.
38.
cpv. 2 LT, l’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe applicabile se
al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente;
l’aliquota minima è del 2 per cento.
Un’imposta annua intera
sulle prestazioni in capitale previdenziali è prevista anche dal diritto
dell’imposta federale diretta. In tal caso, l’imposta è tuttavia calcolata su
un quinto della tariffa secondo l’articolo 214 capoversi 1 e 2 (art. 38 cpv. 2
LIFD). Le deduzioni sociali non sono ammesse (art. 38 cpv. 3 LIFD).
L’art. 48
LIFD, in vigore nel periodo fiscale 2012, precisa che le imposte sulle
prestazioni di capitale rovenienti dalla previdenza e sugli altri versamenti di
cui all’articolo 38 sono fissate per l’anno fiscale durante il quale i proventi
corrispondenti sono stati conseguiti.
2.4
Per quanto attiene invece
alla scala delle aliquote applicabile, dottrina e giurisprudenza ritengono
decisiva la situazione familiare esistente alla fine del periodo fiscale e non
al momento della scadenza della prestazione previdenziale (Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 10
ad art. 38 LIFD, p. 580). Ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai
contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi
che vivono in comunione domestica con figli al cui sostentamento essi provvedono
in modo essenziale, si applicherà l’aliquota più favorevole (aliquota per
coniugati), mentre a tutti gli altri contribuenti sarà applicata quella
ordinaria (aliquota altri contribuenti).
Questi aspetti sono stati
approfonditi nella Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 pubblicata
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni intitolata “imposizione dei
coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”.
2.5
La decisione dell’Ufficio
di tassazione di Lugano Campagna si fonda sulla sopracitata Circolare, riferendosi
in particolare al punto n. 14.6.2 che prevede che “se il genitore che detiene
l’autorità parentale non percepisce proventi e pertanto è l’altro genitore che
si prende carico del mantenimento del figlio, a quest’ultimo possono essere
concesse le deduzioni rilevanti per i figli per ragioni di equità”.
Questa disposizione è il
frutto di una sfortunata traduzione dalla lingua tedesca e francese. Infatti il
testo in lingua tedesca accorda la “Elterntarif” al genitore che si
occupa del figlio, nonostante sia l’altro ad avere l’autorità parentale. Sulla
stessa linea la versione francese, che prevede l’applicazione del “barème
parental” al genitore che provvede al mantenimento del figlio quando il detentore
dell’autorità parentale non dispone di una fonte sufficiente di guadagno.
L’Amministrazione federale
delle contribuzioni ha infatti voluto tener conto proprio della circostanza
che, se non vi è alcun versamento di contributi deducibili destinati al
mantenimento del figlio, la soluzione consistente nel riconoscere la deduzione
sociale e l’aliquota per coniugi solo alla madre (unica detentrice
dell’autorità parentale) non sarebbe soddisfacente, se quest’ultima non ha né
redditi né sostanza. In casi simili, il padre provvede praticamente al
mantenimento della comunità familiare, poiché è il solo che dispone di risorse
finanziarie (Jaques, Les frais
liées à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements
fiscaux en vigueur dès 2011, ASA 80 p. 243).
2.6
Interpretando
correttamente il punto n.14.6.2 della Circolare n. 30 dell’AFC, al ricorrente deve
pertanto essere applicata l’aliquota favorevole (dunque “per coniugati”), e ciò
sia per l’imposta ordinaria IC/IFD 2012, sia per l’imposta annua intera sulle
prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza IC/IFD 2012.
3.
Il ricorso è
conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 26 giugno 2014 e del 9 luglio 2014 sono
riformate nel senso che l’imposta è calcolata applicando l’aliquota per persone
coniugate.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-
Copia per conoscenza:
- municipio Capriasca
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: