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Decisione

80.2014.199

Aliquota: persona sola o coniugata, genitore senza autorità parentale che si fa carico da solo del mantenimento del figlio

25 febbraio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe 1972, ha convissuto con la compagna __________ dal 2005. Dalla relazione sono nate tre figlie, __________

(2005), __________ (2008) e __________ (2011), tutte sotto l’autorità parentale

esclusiva della madre. La coppia ha poi contratto matrimonio nel corso

dell’anno 2013.

B. RI 1 nella

dichiarazione IC/IFD 2012 chiedeva la deduzione sociale per figli a carico e il

calcolo dell’imposta con l’aliquota per coniugi, sia per le imposte ordinarie,

sia per l’imposta annua intera sulla prestazione in capitale proveniente dalla

previdenza, che aveva ricevuto nel corso del medesimo periodo fiscale.

C. Con decisione del

19 febbraio 2014 l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione dell’imposta

annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza IC/IFD

2012. L’imposta era calcolata applicando l’aliquota per persone sole.

Con un’ulteriore

decisione del 2 aprile 2014, l’autorità fiscale gli notificava la tassazione

IC/IFD 2012, accordandogli la deduzione per figli minorenni in materia di

IC/IFD ma prevedendo l’applicazione dell’aliquota “altri contribuenti”.

D. Il contribuente

impugnava le suddette decisioni, con reclami, rispettivamente dell’11 marzo

2014 e del 1° maggio 2014. Pur riconoscendo una corretta applicazione della

Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) concernente

l’imposizione di coniugi e della famiglia, egli lamentava un carattere discriminatorio

e anticostituzionale della suddetta circolare. Riteneva infatti di essere

discriminato “rispetto a coloro che non coniugati vivono in comunione domestica

e che hanno l’autorità parentale congiunta dei figli (senza alimenti), al cui genitore

che provvede essenzialmente al mantenimento della prole è riconosciuta

l’aliquota agevolata”. Il reclamante concludeva chiedendo l’applicazione della

tariffa per coniugi alle decisioni di tassazione contestate.

E. Con email dell’11

marzo 2013, dando seguito alla richiesta di documenti dell’Ufficio di

tassazione, il contribuente informava l’Ufficio di tassazione di non aver

concluso con __________ nessuna convenzione relativa al mantenimento di

quest’ultima o delle figlie, nonostante fosse egli stesso a mantenere economicamente

la famiglia, specialmente a partire dal momento in cui la compagna aveva

cessato la propria attività lucrativa.

F. L’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna si rivolgeva all’Amministrazione federale delle

contribuzioni, sottoponendo il problema d’incostituzionalità sollevato dal

reclamante nei confronti della Circolare AFC n. 30 e chiedendo una presa di posizione

in materia. La Divisione Diritto rispondeva invitando l’autorità fiscale

luganese a respingere il reclamo, poiché la citata circolare “richiama i

principi del nostro diritto federale, contenuti nel Codice Civile, nel quale il

matrimonio e l’unione domestica registrata sono le uniche forme di convivenza

formalmente riconosciute dal legislatore”.

G. Con decisione del

9 luglio 2014, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo contro la

decisione di tassazione dell’imposta ordinaria sul reddito, nella quale negava

l’applicazione della tariffa d’imposta per genitori “in applicazione degli art.

35 cpv. 2 LT e art. 214 cpv. 2bis LIFD e considerata la circolare n. 30 del

21.12.2010 emanata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni per la quale

nel caso di genitori, conviventi, di figli minorenni, non detentori

dell’autorità parentale sugli stessi, la tariffa applicabile è la tariffa di

base”.

H. Con una decisione

del 26 luglio 2014, l’autorità fiscale respingeva anche il reclamo concernente

l’imposta annua intera. Constatato che per l’autorità parentale sui figli era

affidata alla madre e richiamata la decisione su reclamo relativa all’imposta

ordinaria, “per il medesimo motivo” riconfermava “l’aliquota per persona sola

conformemente alla circ. n. 30 21.12.2010 AFC”.

I. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le suddette

decisioni, lamentando nuovamente la mancata applicazione dell’aliquota agevolata

e riproponendo gli argomenti già sollevati in sede di reclamo.

L’Ufficio circondariale di

Lugano Campagna, nelle proprie osservazioni, in materia di imposte dirette,

riconferma il proprio operato proponendo di respingere il ricorso. In ambito di

imposta annua intera IC/IFD 2012 rileva che il ricorso contro la decisione del

26 giugno è tardivo, sottolineando di aver intimato la decisione tramite posta

A plus.

Diritto

1. 1.1

La prima problematica sollevata

nel presente ricorso concerne la tempestività del ricorso contro la decisione

di tassazione in materia di imposta annua intera su prestazione in capitale.

Infatti la Camera di

diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

1.2.

Contro la decisione su

reclamo di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). È

dunque necessario stabilire il momento in cui la decisione di tassazione è

stata notificata a RI 1.

1.3.

Alla pari delle lettere

raccomandate, gli invii tramite posta A plus consentono infatti la verifica

della data di recapito, essendo muniti di un numero, o meglio di un codice a

barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente lo stato di

avanzamento dell’invio direttamente su internet. Come già confermato dal Tribunale

federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno in cui

l’invio postale viene recapitato nella cassetta delle lettere e nella casella

postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sfera di potere

del contribuente (decisione TF n.2C_430/2009 del 14 gennaio 2010; v. anche

Vorpe, Nulla poena sine… diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze

tributarie della SUPSI, giugno 2012, p. 20). Ciò basta a dimostrare la regolare

notificazione di un atto e conseguentemente la decorrenza dei termini (art. 192

LT; art. 133 LIFD), indipendentemente dalla presenza del destinatario.

1.4.

Dall’esame del

tracciamento degli invii postali (estratto Track & Trace) risulta

che la decisione sia stata spedita il 27 giugno 2014, ma non risulta mai essere

stata recapitata. Infatti si perdono le tracce della decisione il 30 giugno

2014, quando la busta si trovava a __________, presso il centro logistico della

Posta.

Ora, non vi è ombra di

dubbio che la decisione su reclamo sia stata notificata al contribuente, in

quanto quest’ultimo l’ha impugnata, ma non è possibile stabilire con certezza

il momento da cui il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere. L’onere

della prova di un’avvenuta notifica aspetta all’Ufficio di tassazione, in base

alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si

applica sia in diritto privato che pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

1.5.

Non essendo stata portata

la prova necessaria per avvalorare la tesi dell’Ufficio di tassazione, secondo

cui il ricorso concernente l’imposta annua intera dovrebbe considerarsi

tardivo, la Camera considera lo scritto di RI 1 ricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Nel merito il ricorrente

contesta il calcolo delle imposte sul reddito e sulla prestazione in capitale

della previdenza, per il fatto che l’autorità fiscale ha applicato a tal fine

l’aliquota per persone sole e non quella per coniugati.

2.2

L’art. 35 cpv. 2 LT

prevede l’applicazione dell’aliquota per coniugi ai coniugi viventi in

comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di

fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli

minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui

sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento

provvedono in modo essenziale.

Per il calcolo

dell’imposta federale diretta sul reddito, secondo l’art. 214 cpv. 2bis

LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2012, il capoverso 2, che

prevede l’aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica, si

applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai

contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che

vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento

provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo

modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

2.3

L’art. 38 cpv. 1 LT, dal

canto suo, impone separatamente, con un’imposta annua intera, le prestazioni in

capitale secondo l’art. 21 LT (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e

i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 cpv. 2 LT (vale a dire le

liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto

con l’attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di

lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente

o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lett. b LT). Secondo l’art.

38.

cpv. 2 LT, l’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe applicabile se

al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente;

l’aliquota minima è del 2 per cento.

Un’imposta annua intera

sulle prestazioni in capitale previdenziali è prevista anche dal diritto

dell’imposta federale diretta. In tal caso, l’imposta è tuttavia calcolata su

un quinto della tariffa secondo l’articolo 214 capoversi 1 e 2 (art. 38 cpv. 2

LIFD). Le deduzioni sociali non sono ammesse (art. 38 cpv. 3 LIFD).

L’art. 48

LIFD, in vigore nel periodo fiscale 2012, precisa che le imposte sulle

prestazioni di capitale rovenienti dalla previdenza e sugli altri versamenti di

cui all’articolo 38 sono fissate per l’anno fiscale durante il quale i proventi

corrispondenti sono stati conseguiti.

2.4

Per quanto attiene invece

alla scala delle aliquote applicabile, dottrina e giurisprudenza ritengono

decisiva la situazione familiare esistente alla fine del periodo fiscale e non

al momento della scadenza della prestazione previdenziale (Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 10

ad art. 38 LIFD, p. 580). Ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai

contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi

che vivono in comunione domestica con figli al cui sostentamento essi provvedono

in modo essenziale, si applicherà l’aliquota più favorevole (aliquota per

coniugati), mentre a tutti gli altri contribuenti sarà applicata quella

ordinaria (aliquota altri contribuenti).

Questi aspetti sono stati

approfonditi nella Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 pubblicata

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni intitolata “imposizione dei

coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”.

2.5

La decisione dell’Ufficio

di tassazione di Lugano Campagna si fonda sulla sopracitata Circolare, riferendosi

in particolare al punto n. 14.6.2 che prevede che “se il genitore che detiene

l’autorità parentale non percepisce proventi e pertanto è l’altro genitore che

si prende carico del mantenimento del figlio, a quest’ultimo possono essere

concesse le deduzioni rilevanti per i figli per ragioni di equità”.

Questa disposizione è il

frutto di una sfortunata traduzione dalla lingua tedesca e francese. Infatti il

testo in lingua tedesca accorda la “Elterntarif” al genitore che si

occupa del figlio, nonostante sia l’altro ad avere l’autorità parentale. Sulla

stessa linea la versione francese, che prevede l’applicazione del “barème

parental” al genitore che provvede al mantenimento del figlio quando il detentore

dell’autorità parentale non dispone di una fonte sufficiente di guadagno.

L’Amministrazione federale

delle contribuzioni ha infatti voluto tener conto proprio della circostanza

che, se non vi è alcun versamento di contributi deducibili destinati al

mantenimento del figlio, la soluzione consistente nel riconoscere la deduzione

sociale e l’aliquota per coniugi solo alla madre (unica detentrice

dell’autorità parentale) non sarebbe soddisfacente, se quest’ultima non ha né

redditi né sostanza. In casi simili, il padre provvede praticamente al

mantenimento della comunità familiare, poiché è il solo che dispone di risorse

finanziarie (Jaques, Les frais

liées à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements

fiscaux en vigueur dès 2011, ASA 80 p. 243).

2.6

Interpretando

correttamente il punto n.14.6.2 della Circolare n. 30 dell’AFC, al ricorrente deve

pertanto essere applicata l’aliquota favorevole (dunque “per coniugati”), e ciò

sia per l’imposta ordinaria IC/IFD 2012, sia per l’imposta annua intera sulle

prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza IC/IFD 2012.

3.

Il ricorso è

conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni su reclamo del 26 giugno 2014 e del 9 luglio 2014 sono

riformate nel senso che l’imposta è calcolata applicando l’aliquota per persone

coniugate.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-

Copia per conoscenza:

- municipio Capriasca

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: