80.2014.2
Procedura: tassazione d’ufficio, mancata dichiarazione, reclamo, requisiti, prova della manifesta inesattezza
27 marzo 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2014.2
Data decisione, Autorità:
27.03.2014, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d’ufficio, mancata dichiarazione, reclamo, requisiti, prova della manifesta inesattezza
TASSAZIONE
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2014.2
80.2014.3
Lugano
27 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 dicembre 2014 contro la decisione dell’11
dicembre 2014 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1
non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 neppure dopo il richiamo del
15 maggio 2013, la diffida del 17 luglio 2012 e la multa disciplinare di fr.
150.– inflittagli con decisione del 17 agosto 2012.
Con
decisione del 23 ottobre 2013, l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione
IC/IFD 2011, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 179'300.– per
l’IC ed in fr. 179'700.– per l’IFD. Dal reddito dell’attività lucrativa
indipendente, stimato in fr. 200'000.–, e dal valore locativo della casa
d’abitazione (fr. 9'728.–) erano stati dedotti le spese di manutenzione
dell’immobile (fr. 1'460.– per l’IC e fr. 973.– per l’IFD), gli alimenti per la
ex moglie (fr. 13'680.–) e quelli per i figli minorenni (fr. 15'288.–).
Nella
motivazione della decisione, l’autorità fiscale precisava che la tassazione
d’ufficio poteva essere impugnata “soltanto con il motivo che essa è inesatta“
e che l’eventuale reclamo doveva essere motivato ed indicare eventuali mezzi di
prova, cioè che doveva essere “allegata la dichiarazione d’imposta debitamente
compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”.
B. Il 1° novembre 2013 il contribuente impugnava la suddetta decisione,
con reclamo all’Ufficio di tassazione, al quale allegava degli estratti conto
bancari da cui risultava che nel periodo fiscale 2011 gli era stata versata
l’indennità di disoccupazione. Nel reclamo sosteneva di aver conseguito solo
tale reddito, per complessivi fr. 57'709.85. Da tale importo, oltre alle
deduzioni già riconosciute d’ufficio, chiedeva fossero dedotti ancora i premi
dell’assicurazione contro le malattie (fr. 2'500.–), i contributi AVS (fr.
2'972.05) e gli interessi passivi su un debito ipotecario (fr. 13'742.60).
C. L’Ufficio
di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 5 novembre 2013,
ricordandogli i requisiti per contestare una tassazione d’ufficio ed
attribuendogli un termine fino al 22 novembre 2013 per inviare la dichiarazione
mai inoltrata, “debitamente compilata e corredata dai necessari
giustificativi”, avvertendolo infine che, “scaduto infruttuoso questo termine”,
il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Non
avendo ricevuto alcuna risposta, l’Ufficio di tassazione dichiarava
irricevibile il reclamo, con decisione dell’11 dicembre 2013, nella quale
sottolineava fra l’altro che anche le tassazioni dei periodi 2009 e 2010 erano
state allestite d’ufficio, sempre per mancato inoltro della dichiarazione.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
la tassazione d’ufficio e ribadisce di aver conseguito solo l’indennità di
disoccupazione e di aver avuto spese deducibili per complessivi fr. 30'428.–.
Allega la dichiarazione d’imposta 2011, l’attestazione fiscale delle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione e i relativi conteggi mensili.
Con
successivo scritto del 29 gennaio 2014, il ricorrente ha comunicato di essersi
“sbagliato in merito alla dichiarazione tasse 2011”, essendosi dimenticato di indicare di aver “percepito 2 prestiti di 50'000.– dalla società __________
SA. Chf. 50'000.– in data 25.10.2010 e in data 8.11.2010 altri 50'000.–“, con
la conseguenza che “i redditi conseguiti nel 2011 dove avevo fatto ricorso
ammontano a chf. 166'439.–“.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso
in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima
la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito
del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.
Considerandi
2.
2.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
2.2
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto
all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1
LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente
inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3
LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione
per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.
3.1.
Il
ricorrente ha omesso del tutto la collaborazione con l’Ufficio di tassazione,
almeno fino al momento di interporre reclamo contro la tassazione d’ufficio,
quando ha iniziato una minima collaborazione. Già nei periodi precedenti aveva
peraltro trascurato i suoi obblighi procedurali, obbligando l’autorità a
procedere alla tassazione per apprezzamento.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea di principio la “valutazione
coscienziosa” deve limitarsi solo alla quantificazione degli elementi
imponibili, mentre deve essere certa la fattispecie imponibile; tuttavia è
ammessa una tassazione d’ufficio completa, cioè estesa all’insieme degli
elementi da determinare, se manca qualsiasi indizio, come nel caso in cui il
contribuente non ha inoltrato alcuna dichiarazione oppure non ha allegato
alcuna contabilità (cfr. la sentenza del 30 gennaio 2014 n.2C_554/2013 e
2C_555/2013 consid. 2.3 e dottrina citata, in particolare: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 29 e n. 64 ad art.
130.
LIFD, p. 1123 e p. 1130).
Il caso
dell’insorgente rientra senz’altro fra quelli in cui si giustifica una
tassazione d’ufficio completa, proprio perché è totalmente mancata la sua
collaborazione. Addirittura sulla sua attività lucrativa non vi erano elementi
chiari agli atti. Solo con il reclamo si è appreso che nel periodo fiscale
litigioso aveva conseguito un’indennità di disoccupazione.
3.2
La prova
della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole
posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed
in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non
presentata (cfr. sentenze del 25 aprile 2013 n.2C_1205/2012 e 2C_1206/2012
consid. 3.2, e del 22 novembre 2011 n.2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143;
inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
3.3
Il
contribuente, in sede di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della
“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio. L’unico elemento su cui ha
contribuito a fare chiarezza è la circostanza che, nel periodo fiscale in
questione, ha percepito un’indennità di disoccupazione, precedentemente
sconosciuta. In seguito all’inoltro del reclamo, l’Ufficio di tassazione lo ha
nuovamente invitato a conformarsi alle esigenze legali per contestare una tassazione
d’ufficio, ma non ha mai dato seguito alla richiesta.
Proprio
la dichiarazione successiva di aver beneficiato dell’indennità di disoccupazione
dimostra che il contribuente non ha tuttora adempiuto compiutamente i suoi
obblighi procedurali. Infatti, con il reclamo si è limitato a produrre degli
estratti conto bancari, dai quali si evince che ha beneficiato di prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione. Solo con il ricorso a questa
Camera ha poi prodotto l’attestazione fiscale della Cassa disoccupazione.
Insieme, ha anche trasmesso i conteggi mensili con il calcolo dell’indennità in
questione. Ora, dai conteggi risulta che l’indennità è stata ridotta in
considerazione del conseguimento di un “guadagno intermedio”, cioè di un
reddito proveniente dall’esercizio di un’attività lucrativa, per un importo
mensile variabile fra fr. 1'642.50 e fr. 1'938.15. Della natura di tale attività,
e peraltro anche del relativo reddito, il contribuente non ha mai dato alcuna
informazione al fisco.
A ciò si
aggiunga che, oltre un mese dopo il ricorso, l’insorgente ha comunicato di
essersi “dimenticato” di dichiarare un ulteriore reddito, che egli ha peraltro
qualificato “prestito”, di ben 100'000 franchi, proveniente da una società con
la quale ha evidentemente stretti rapporti. Della __________ SA di __________
egli risulta del resto essere stato presidente del consiglio d’amministrazione
fino alla fine del 2004.
Come
risulta da queste constatazioni, è innegabile che la situazione economica del
contribuente continui ad essere estremamente incerta. Dagli atti dell’Ufficio
di tassazione emergono d’altra parte anche indicazioni relative a diverse
transazioni immobiliari avvenute negli ultimi anni.
3.4
È vero
che la stima del reddito intrapresa dall’autorità fiscale e la qualifica del
principale provento valutato (reddito dell’attività lucrativa indipendente)
possono anche sollevare qualche interrogativo. Ma non
può essere trascurata la circostanza che si tratti di un contribuente
particolarmente negligente, tanto è vero che non si conosce ancora neppure
l’attività lucrativa che ha svolto. Quanto alla valutazione del suo reddito
dell’attività lucrativa indipendente, è nettamente superiore a quello stimato
in precedenti periodi fiscali, ma appare ancora giustificato alla luce di
quanto emerso durante la procedura, in relazione al guadagno intermedio, alle
prestazioni della società __________ ed alle transazioni immobiliari.
4.
Alla
luce di quanto detto, il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia
e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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