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Decisione

80.2014.2

Procedura: tassazione d’ufficio, mancata dichiarazione, reclamo, requisiti, prova della manifesta inesattezza

27 marzo 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 neppure dopo il richiamo del

15 maggio 2013, la diffida del 17 luglio 2012 e la multa disciplinare di fr.

150.– inflittagli con decisione del 17 agosto 2012.

Con

decisione del 23 ottobre 2013, l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione

IC/IFD 2011, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 179'300.– per

l’IC ed in fr. 179'700.– per l’IFD. Dal reddito dell’attività lucrativa

indipendente, stimato in fr. 200'000.–, e dal valore locativo della casa

d’abitazione (fr. 9'728.–) erano stati dedotti le spese di manutenzione

dell’immobile (fr. 1'460.– per l’IC e fr. 973.– per l’IFD), gli alimenti per la

ex moglie (fr. 13'680.–) e quelli per i figli minorenni (fr. 15'288.–).

Nella

motivazione della decisione, l’autorità fiscale precisava che la tassazione

d’ufficio poteva essere impugnata “soltanto con il motivo che essa è inesatta“

e che l’eventuale reclamo doveva essere motivato ed indicare eventuali mezzi di

prova, cioè che doveva essere “allegata la dichiarazione d’imposta debitamente

compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”.

B. Il 1° novembre 2013 il contribuente impugnava la suddetta decisione,

con reclamo all’Ufficio di tassazione, al quale allegava degli estratti conto

bancari da cui risultava che nel periodo fiscale 2011 gli era stata versata

l’indennità di disoccupazione. Nel reclamo sosteneva di aver conseguito solo

tale reddito, per complessivi fr. 57'709.85. Da tale importo, oltre alle

deduzioni già riconosciute d’ufficio, chiedeva fossero dedotti ancora i premi

dell’assicurazione contro le malattie (fr. 2'500.–), i contributi AVS (fr.

2'972.05) e gli interessi passivi su un debito ipotecario (fr. 13'742.60).

C. L’Ufficio

di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 5 novembre 2013,

ricordandogli i requisiti per contestare una tassazione d’ufficio ed

attribuendogli un termine fino al 22 novembre 2013 per inviare la dichiarazione

mai inoltrata, “debitamente compilata e corredata dai necessari

giustificativi”, avvertendolo infine che, “scaduto infruttuoso questo termine”,

il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Non

avendo ricevuto alcuna risposta, l’Ufficio di tassazione dichiarava

irricevibile il reclamo, con decisione dell’11 dicembre 2013, nella quale

sottolineava fra l’altro che anche le tassazioni dei periodi 2009 e 2010 erano

state allestite d’ufficio, sempre per mancato inoltro della dichiarazione.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

la tassazione d’ufficio e ribadisce di aver conseguito solo l’indennità di

disoccupazione e di aver avuto spese deducibili per complessivi fr. 30'428.–.

Allega la dichiarazione d’imposta 2011, l’attestazione fiscale delle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione e i relativi conteggi mensili.

Con

successivo scritto del 29 gennaio 2014, il ricorrente ha comunicato di essersi

“sbagliato in merito alla dichiarazione tasse 2011”, essendosi dimenticato di indicare di aver “percepito 2 prestiti di 50'000.– dalla società __________

SA. Chf. 50'000.– in data 25.10.2010 e in data 8.11.2010 altri 50'000.–“, con

la conseguenza che “i redditi conseguiti nel 2011 dove avevo fatto ricorso

ammontano a chf. 166'439.–“.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso

in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima

la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito

del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.

Considerandi

2.

2.1.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione

di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione

coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi

procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

2.2

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto

all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1

LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente

inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova

(art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3

LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il

reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione

per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

3.

3.1.

Il

ricorrente ha omesso del tutto la collaborazione con l’Ufficio di tassazione,

almeno fino al momento di interporre reclamo contro la tassazione d’ufficio,

quando ha iniziato una minima collaborazione. Già nei periodi precedenti aveva

peraltro trascurato i suoi obblighi procedurali, obbligando l’autorità a

procedere alla tassazione per apprezzamento.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea di principio la “valutazione

coscienziosa” deve limitarsi solo alla quantificazione degli elementi

imponibili, mentre deve essere certa la fattispecie imponibile; tuttavia è

ammessa una tassazione d’ufficio completa, cioè estesa all’insieme degli

elementi da determinare, se manca qualsiasi indizio, come nel caso in cui il

contribuente non ha inoltrato alcuna dichiarazione oppure non ha allegato

alcuna contabilità (cfr. la sentenza del 30 gennaio 2014 n.2C_554/2013 e

2C_555/2013 consid. 2.3 e dottrina citata, in particolare: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 29 e n. 64 ad art.

130.

LIFD, p. 1123 e p. 1130).

Il caso

dell’insorgente rientra senz’altro fra quelli in cui si giustifica una

tassazione d’ufficio completa, proprio perché è totalmente mancata la sua

collaborazione. Addirittura sulla sua attività lucrativa non vi erano elementi

chiari agli atti. Solo con il reclamo si è appreso che nel periodo fiscale

litigioso aveva conseguito un’indennità di disoccupazione.

3.2

La prova

della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole

posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed

in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non

presentata (cfr. sentenze del 25 aprile 2013 n.2C_1205/2012 e 2C_1206/2012

consid. 3.2, e del 22 novembre 2011 n.2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143;

inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

3.3

Il

contribuente, in sede di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della

“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio. L’unico elemento su cui ha

contribuito a fare chiarezza è la circostanza che, nel periodo fiscale in

questione, ha percepito un’indennità di disoccupazione, precedentemente

sconosciuta. In seguito all’inoltro del reclamo, l’Ufficio di tassazione lo ha

nuovamente invitato a conformarsi alle esigenze legali per contestare una tassazione

d’ufficio, ma non ha mai dato seguito alla richiesta.

Proprio

la dichiarazione successiva di aver beneficiato dell’indennità di disoccupazione

dimostra che il contribuente non ha tuttora adempiuto compiutamente i suoi

obblighi procedurali. Infatti, con il reclamo si è limitato a produrre degli

estratti conto bancari, dai quali si evince che ha beneficiato di prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione. Solo con il ricorso a questa

Camera ha poi prodotto l’attestazione fiscale della Cassa disoccupazione.

Insieme, ha anche trasmesso i conteggi mensili con il calcolo dell’indennità in

questione. Ora, dai conteggi risulta che l’indennità è stata ridotta in

considerazione del conseguimento di un “guadagno intermedio”, cioè di un

reddito proveniente dall’esercizio di un’attività lucrativa, per un importo

mensile variabile fra fr. 1'642.50 e fr. 1'938.15. Della natura di tale attività,

e peraltro anche del relativo reddito, il contribuente non ha mai dato alcuna

informazione al fisco.

A ciò si

aggiunga che, oltre un mese dopo il ricorso, l’insorgente ha comunicato di

essersi “dimenticato” di dichiarare un ulteriore reddito, che egli ha peraltro

qualificato “prestito”, di ben 100'000 franchi, proveniente da una società con

la quale ha evidentemente stretti rapporti. Della __________ SA di __________

egli risulta del resto essere stato presidente del consiglio d’amministrazione

fino alla fine del 2004.

Come

risulta da queste constatazioni, è innegabile che la situazione economica del

contribuente continui ad essere estremamente incerta. Dagli atti dell’Ufficio

di tassazione emergono d’altra parte anche indicazioni relative a diverse

transazioni immobiliari avvenute negli ultimi anni.

3.4

È vero

che la stima del reddito intrapresa dall’autorità fiscale e la qualifica del

principale provento valutato (reddito dell’attività lucrativa indipendente)

possono anche sollevare qualche interrogativo. Ma non

può essere trascurata la circostanza che si tratti di un contribuente

particolarmente negligente, tanto è vero che non si conosce ancora neppure

l’attività lucrativa che ha svolto. Quanto alla valutazione del suo reddito

dell’attività lucrativa indipendente, è nettamente superiore a quello stimato

in precedenti periodi fiscali, ma appare ancora giustificato alla luce di

quanto emerso durante la procedura, in relazione al guadagno intermedio, alle

prestazioni della società __________ ed alle transazioni immobiliari.

4.

Alla

luce di quanto detto, il ricorso è respinto.

Tassa di giustizia

e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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