80.2014.203
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: ristrutturazione, cessione di immobili da una società in accomandita all’altra, riserve occulte, verifica valori contabili-fiscali
17 dicembre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.203
80.2014.204
Lugano
17 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappresentati da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 agosto 2014 contro la decisione del 9 luglio 2014 in materia di IC e
IFD 2006.
Fatti
A. RI 1, avvocato, e la
coniuge RI 2, segretaria, risiedono a __________.
Fino al 31 dicembre 2005
il signor __________ era titolare di uno studio legale a __________. Egli
partecipava inoltre alla società in accomandita __________ (in __________ con
sede a __________ ed era proprietario di alcune azioni della __________ SA con
sede, allora, a __________.
B. Il 7 settembre 2006,
con effetto dal 1° gennaio 2006, veniva costituita la società in accomandita __________,
con sede a __________, cui scopo societario era la “proprietà e amministrazione
d'immobili, esercizio di mandati come consigliere d'amministrazione, consulenza
per management e risanamento di società”. Membri della medesima erano la __________
in qualità di accomandante e __________ quale socio illimitatamente responsabile.
La quota di partecipazione di quest’ultimo era costituita dalla sua
partecipazione alla __________.
Il 12 settembre 2006 aveva
luogo una parziale liquidazione della __________, con l’uscita di alcuni soci
e, tra di essi, la società in accomandita __________ a cui venivano assegnati
alcuni immobili nel comune di __________ e di __________.
C. Notificando ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 30 maggio 2013,
l’autorità fiscale commisurava il reddito imponibile in fr. 213’400.– per l’IC
(determinante per l’aliquota: fr. 269'200.–) ed in fr. 895’400.– per l’IFD. La
sostanza imponibile veniva invece commisurata in fr. 276'000.– mentre quella determinante
per l’aliquota ammontava a fr. 544'000.–.
Per quanto d’interesse nel
presente procedimento, rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata,
l’autorità fiscale aveva in particolar compiuto le seguenti correzioni:
·
IC: il reddito derivante dalla partecipazione alla società in accomandita
__________, a fronte dei dichiarati fr. 8'465.–, veniva calcolato in fr.
128'327.–.
L’autorità fiscale, oltre al reddito netto dichiarato di fr. 3'726.–,
riprendeva la perdita di fr. 124'601.– registrata con la vendita dell’immobile
di __________, sostenendo che “il canton __________ ne ha già tenuto conto
nell’ambito della tassazione sul maggior valore immobiliare relativa alla
vendita dell’immobile detenuto dalla società semplice __________”.
·
IFD: a fronte di un reddito da partecipazioni dichiarato in complessivi
fr. 128'327.–, l’autorità fiscale commisurava il medesimo in fr. 748'753.–.
Esso veniva calcolato come segue:
utile netto fr.
3'726.–
utile netto derivante
dalla cessione della
__________ fr. 712'101.–
utile netto derivante
dalla vendita della
società semplice __________ fr.
32'926.–
L’Ufficio
di tassazione precisava che il reddito di fr. 712'101.– derivante dalla liquidazione
della __________ era stato determinato dalle competenti autorità fiscali del
Canton __________.
D. Avverso detta
decisione, i contribuenti inoltravano reclamo in data 18 giugno 2013. In
seguito, e meglio il 10 settembre 2013, i medesimi contribuenti, rappresentati
dalla __________ SA di __________, presentavano un complemento al reclamo contestando,
tra l’altro, tanto per l’IC quanto per l’IFD, il reddito derivante da partecipazioni
a società in accomandita.
Per quanto concerne l’IC,
essi chiedevano che venisse riconosciuto il risultato della contabilità della
società __________, con un utile di fr. 3'726.–. A loro dire, l’immobile di __________,
contabilizzato con un valore di fr. 1'124'601.–, sarebbe stato ceduto al prezzo
di fr. 1'000'000.– e la risultante perdita di fr. 124'601.– sarebbe stata
registrata sui conti della __________.
In merito al calcolo per
l’IFD invece essi contestavano integralmente la ripresa sostenendo che non ci
sarebbe mai stata alcuna alienazione immobiliare bensì solo un riporto
d’immobili dalla sostanza aziendale della __________ alla sostanza aziendale
della __________, effettuato nell’ambito di una ristrutturazione aziendale. I
ricorrenti, richiamando il ruling fiscale allegato, rimarcavano come tale
operazione fosse stata discussa con l’autorità fiscale bernese, la quale, basandosi
sulla legge sulle fusioni, ne aveva accordata l’esenzione d’imposta. Essi mal
si capacitavano del documento del 28 aprile 2010 con il quale la medesima
autorità fiscale di Berna imponeva un importo di fr. 712'101.–: a loro
dire infatti, non risultavano chiari né l’importo né la presunta imposizione.
E. Con
decisione del 9 luglio 2014, l’autorità fiscale, per quanto d’interesse nella
presente procedura, si riconferma nelle proprie posizioni, sostenendo che la
creazione della __________ avesse scopi prettamente elusivi e argomentava come
segue:
Il
28 aprile 2010, il 13 aprile 2012 ed il 14 maggio 2013, l’Amministrazione
cantonale delle contribuzioni del circondario di __________ ha inviato
all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton Ticino (Ufficio
tassazioni persone giuridiche e Ufficio di tassazione di Locarno) tre avvisi di
imposizione IFD riguardanti (art. 18.2 LIFD) riguardanti (sic) l’uscita del
signor RI 1 dalla __________. In particolare si segnalava un reddito imponibile
di fr. 712'101 così determinato: Utile lordo fr. 791'101 ./. Accantonamento AVS
di fr. 79'000.
La decisione di tassazione
contestata in buona sostanza considerava quindi che la costituzione della
società in accomandita fatta per il solo scopo di permettere il mantenimento
del carattere “aziendale” al patrimonio immobiliare derivante dalla
liquidazione parziale della __________ fosse elusiva e pertanto l’ufficio di
tassazione ha imposto l’utile di liquidazione IFD segnalato dal Canton __________
e ha considerato di natura privata la perdita derivante dalla vendita
dell’immobile di __________. […]
Nell’ambito degli accertamenti
per la tassazione del 2005 era emerso come durante il 2005 il contribuente
avesse apportato la sua quota di partecipazione alla soci. coll. __________. Al
suo studio legale di __________. Lo stesso signor RI 1 […] aveva osservato che
il trasferimento della quota della __________ nello studio legale era motivato
dalla sua uscita dalla soc. coll. e che il Canton __________ non aveva ammesso
tale procedimento, che pertanto nel 2006 era stata costituita la società in accomandita
[…].
A giudizio dell’ufficio di
tassazione la valutazione dell’eventuale risparmio d’imposta si concretizza nei
seguenti elementi:
1)
Imposizione dell’utile di
liquidazione IFD di fr. 712'101.-
Se ammessa questa imposizione verrebbe solo riinviata nel tempo poiché il
carattere “aziendale” degli immobili sarebbe mantenuto, tutt’al più in caso di
futura vendita sarebbe da accertare l’applicabilità del nuovo articolo 37b LIFD
in vigore dal 01.01.2011. In tal caso si concretizzerebbe un importante risparmio
d’imposta poiché l’utile sarebbe imposto in maniera agevolata.
2)
A giudizio dell’ufficio di
tassazione l’esame dell’eventuale risparmio d’imposta non deve essere limitato
al solo 2006 ma deve tenere conto dell’insieme delle circostanze. In
particolare si osserva che a causa di importanti lavori di manutenzione degli
stabili di __________ e di un ammortamento straordinario di fr. 190'000 di
partecipazione azionaria derivante dalla vendita di __________ durante il 2007
la società in accomandita ha registrato una perdita complessiva di fr.
1'379'137.00.
Se ammessa le ripercussioni della perdita avrebbero un importante riflesso e
con un notevole risparmio d’imposta anche per gli anni futuri poiché in base
agli articoli 30 LT e 31 Lifd essa verrebbe riportata per sette anni.
A prescindere dal conteggio del riporto della perdita si segnala che il reddito
imponibile dichiarato dal contribuente è di:
312'654.- per il 2008, 339'616 per il 2009, 271'888 per il 2010, 326'799 per il
2011.
Nel reclamo il contribuente ha allegato una presa di posizione del 05.02.2007
dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton __________ ove ai
fini delle imposte cantonali era confermata la neutralità fiscale del passaggio
degli attivi immobiliari dalla __________ alla __________.
La Divisione cantonale delle contribuzioni e per essa l’ufficio di tassazione
di Locarno non è comunque vincolato dal giudizio espresso dal canton __________
per le loro imposte cantonali, tanto più se si considera che in seguito ad uno
scambio di informazioni lo stesso canton __________ ha delegato al Canton
Ticino il potere di apprezzamento poiché la __________ vi è domiciliata.
Considerando infine che inspiegabilmente non risulta che il contribuente abbia
contestato la decisione di tassazione 2006 del Canton __________ ove è stato
ammesso l’accantonamento AVS di fr. 79'000 succitato e che a pag. 12 del
contratto di liquidazione parziale della __________ risulta che la socia
accomandante (__________AG) della ditta __________ non partecipa né agli
attivi, né ai passivi né all’utile della società medesima, l’ufficio di
tassazione per tutti i motivi esposti conferma la sua decisione.
Pertanto e considerando che la
tassazione IFD del anche l’imposizione di un utile di fr. 32'926.00 derivante
dalla vendita in comproprietà con il signor __________ di un immobile a __________
detenuto privatamente ai fini dell’imposta cantonale è confermato il reddito di
- Imposta
cantonale
Reddito
lordo da onorari avv. __________ e interessi fr. 124'013.00
Spese
allibrate per lo studio legale e IVA ./. fr. 26'303.00
Reddito
netto studio legale fr. 97'710.00
[…]
- Imposta
federale diretta
Considerandi
che nel 2006 ha venduto l’immobile da poco rilevato dalla liquidazione della società
in nome collettivo, l’ufficio di tassazione ritiene che nel caso in esame la
comunicazione fatta dall’Amministrazione federale del Canton __________ debba
essere rettificato come sulla base del conteggio seguente:
Utile
aziendale tassato IC fr. 97'710.00
Realizzazione
art. 18.2 __________ fr. 791'101.00
Rettifica
per perdita Immobile ex __________ - fr. 124'601.00
Accantonamento
AVS - fr. 79'000.00
Utile
aziendale IFD fr. 685'210.00
F. Con ricorso del 7 agosto
2014, i ricorrenti, per tramite del loro rappresentante, chiedono che venga
riconosciuto integralmente il reclamo del 10 settembre.
I ricorrenti sostengono
che l’attività della __________ fosse molto vasta e comprendesse il commercio
di prodotti alimentari (frutta), nonché attività finanziarie ed immobiliari,
come pure attività di consulenza economica. In seguito alla ristrutturazione
aziendale del 2006, RI 1 avrebbe ripreso il ramo della società riguardante la
consulenza economica per commercio di prodotti, la consulenza legale e le attività
immobiliari, trasferendolo nella __________. Quest’operazione avrebbe permesso
il trasferimento di un ramo dell’attività da una società di persone (la __________)
ad un’altra società di persone (la __________) ciò che, a mente dei ricorrenti,
sarebbe ben dimostrato dal __________ fiscale stilato il 5 febbraio 2007
dall’autorità di tassazione del Canton __________.
Al fine di confermare la
bontà della decisione dell’autorità __________, i ricorrenti sostengono che due
immobili acquistati nel 1978 dalla __________ sarebbero passati alla __________
e sarebbero ancora contabilizzati dalla medesima. Essi sottolineano inoltre che
il livello di onorario percepito da RI 1 dalla __________ sarebbe stato
mantenuto anche nella nuova società in accomandita. Tutto ciò, a loro dire, dimostrerebbe
che il ramo di attività della __________ è stato ripreso e mantenuto dalla
nuova società di persone.
In merito all’elusione
d’imposta, essi sostengono che la forma del diritto civile da loro scelta, non
sia né insolita, né inadeguata o singolare: la gestione immobiliare sarebbe,
infatti, sempre stata considerata in maniera aziendale. A loro dire, essi
avrebbero soltanto organizzato la propria attività economica in modo tale da
pagare meno imposte possibili, ciò che sarebbe tutt’al più qualificabile come risparmio
d’imposta e non come elusione fiscale. Rilevano inoltre che i suddetti risparmi
verranno in ogni caso ripresi al momento di una cessione degli immobili a
terzi. I ricorrenti, sostenendo la bontà dei dati contabili della __________ e
della decisione del Canton __________, chiedono che tali dati vengano ripresi
integralmente per definire il risultato fiscale.
Diritto
1.
1.1.
Come esposto in narrativa,
con atto pubblico del 12 settembre 2006 è stato stipulato un contratto di
liquidazione parziale e divisione in natura con compravendita e costituzione in
pegno. In particolare, è stata decisa la liquidazione degli immobili, che non
servivano direttamente all’esercizio (“nichtbetriebsnotwendig”), appartenenti
alla __________, società in accomandita con sede a __________. Per quanto
riguarda la posizione del ricorrente, che era socio accomandante con un
capitale di fr. 500'000.–, egli ne è uscito proprio nel 2006. Con il contratto
in questione, infatti, tre immobili della __________ sono stati attribuiti in
proprietà esclusiva alla società in accomandita __________, della quale il
ricorrente era unico socio illimitatamente responsabile (accomandatario).
Dal contratto di
liquidazione parziale si evince tuttavia che gli immobili oggetto del negozio
giuridico non appartenevano ai soci della società in accomandita in misura
proporzionale alle rispettive quote. Al contrario, la loro proprietà era suddivisa
solo fra quattro soci, tre dei quali detenevano una quota del 29,1% ed il quarto,
cioè il ricorrente, una quota del 12,7%. In seguito al decesso di uno degli
altri tre soci, RI 1 ha poi ripreso la sua quota, portando la propria al 41,8%
(12,7 + 29,1).
La suddivisione degli
immobili è allora intervenuta fra soli tre soci ed il ricorrente ha ricevuto la
quota maggiore, corrispondente a tre case e due quote di proprietà per piani,
per un valore di imputazione complessivo di fr. 6'660'320.–.
Basandosi su una
comunicazione trasmessa dall’autorità di tassazione del Canton __________, l’RS
1.
ha assoggettato all’imposta federale diretta un utile di fr. 791'101.–,
importo da cui è stato dedotto un accantonamento per contributi AVS del 10%
(fr. 79'000.–).
1.2
Nella decisione di
tassazione del 30 maggio 2013 l’Ufficio di tassazione si è limitato a
“segnalare” che, nel calcolo dell’imposta federale diretta, aveva aggiunto al
reddito dichiarato dai contribuenti “il reddito derivante dalla liquidazione
della società in nome collettivo __________ di __________”, riprendendo il
calcolo fatto dall’autorità fiscale del Canton __________.
Con il reclamo, i
contribuenti hanno obiettato che vi era stato “unicamente un riporto di
immobili (e non… un’alienazione) da sostanza aziendale (__________) a sostanza
aziendale (__________), il tutto fatto in ambito di una ristrutturazione
aziendale” e che l’operazione era stata “preventivamente discussa con
l’autorità fiscale del Canton __________ , che ne ha accordato l’esenzione di
imposta (vedi “Bestätigung einer Umstrukturierung…” del 5.2.2007, allegato), in
virtù della legge sulle fusioni”.
Nella decisione su
reclamo, l’Ufficio di tassazione conferma l’imposizione del reddito contestato,
giustificandolo tuttavia con la natura elusiva dell’operazione posta in essere
dal contribuente, che avrebbe costituito la società in accomandita “per il solo
scopo di permettere il mantenimento del carattere ‘aziendale’ al patrimonio
immobiliare derivante dalla liquidazione parziale della __________”. Nella sua
motivazione, l’autorità resistente mette comunque in discussione il contenuto
della citata presa di posizione del 5 febbraio 2007 dell’amministrazione
fiscale del Canton __________, affermando di non essere vincolata al giudizio
dell’autorità dell’altro cantone, “tanto più se si considera che in seguito ad
uno scambio di informazioni lo stesso Canton __________ ha delegato al Canton Ticino
il potere di apprezzamento poiché la __________ vi è domiciliata”.
1.3
Va
ricordato che l’elusione fiscale entra in considerazione solo in situazioni particolarmente
straordinarie, cioè quando l’imposizione o l’esenzione fiscale non è possibile
nonostante si invochi il senso della norma quale limite all’interpretazione; in
altre parole, la legge può essere applicata, ma il risultato appare del tutto
insoddisfacente se non equivalente ad un arbitrio, a causa delle particolarità
della fattispecie concreta (cfr. la sentenza del Tribunale federale n.2C_476/2010
del 19 marzo 2012, consid. 3.1 e dottrina citata).
Se pertanto
l’interpretazione della norma già consente di assoggettare all’imposta il
reddito in discussione, non è più necessario ricorrere al particolare costrutto
giuridico dell’elusione d’imposta (cfr. la sentenza del Tribunale federale del
9.
gennaio 2008, n.2C_292/2007, in RtiD II-2008 n. 19t, consid. 2.2, con riferimento a: Locher,
Rechtsmissbrauchsüberlegungen im Recht der direkten Steuern, in: ASA 75 p. 675
ss., in particolare p. 678 ss.).
In
queste circostanze, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto
dapprima procedere all’interpretazione delle disposizioni legali applicabili e,
solo dopo aver escluso l’imponibilità dei redditi in discussione, qualora
avesse ritenuto che tale risultato fosse del tutto insoddisfacente, avrebbe
potuto confrontarsi con l’ipotesi di un tentativo di elusione fiscale.
2.
2.1.
Mentre l’autorità fiscale
resistente ha ritenuto che la liquidazione parziale della società in
accomandita __________ di __________ avesse comportato la realizzazione delle
riserve occulte sugli immobili trasferiti ai soci, il contribuente ha per contro
invocato l’applicazione delle disposizioni legali che prevedono la rinuncia
all’imposizione in caso di ristrutturazioni aziendali.
2.2
Secondo l’art. 18 cpv. 2
prima e seconda frase LIFD, fanno parte dei proventi da attività indipendente
anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione,
realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale.
Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti
d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione.
Quando un contribuente
cessa la sua attività lucrativa indipendente e ne informa le autorità fiscali,
l’utile in capitale realizzato con il passaggio di beni della sua sostanza
commerciale nella sua sostanza privata deve essere imposto, a meno che il contribuente
non abbia espressamente indicato la sua intenzione di alienare in seguito
questi beni nel quadro della liquidazione della sua impresa (alienazione
differita) o di cederli provvisoriamente in locazione, in particolare fino alla
vendita ad un terzo o fino al trasferimento agli eredi (DTF 126 II 473; 125 II
113.
consid. 6c/aa p. 125-126 = RDAF 1999-II p. 385 consid. 6c/aa p. 398-399 e
giurisprudenza citata).
In presenza di società di
persone, il trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale a quella
privata comporta una realizzazione sistematica delle riserve occulte (cfr. p.
es. Ettlin/Stüdle, Umstrukturierungen bei Personengesellschaften – Aspekte der
einzelnen Umstrukturierungstatbestände, in ST 2009, p. 329 ss., 330).
2.3
L’art. 19 cpv. 1 lett. a
LIFD prevede tuttavia che le riserve occulte di un’impresa di persone (impresa
individuale, società di persone) non siano imponibili nell’ambito di
ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di
trasformazione, nella misura in cui l’impresa rimanga assoggettata all’imposta
in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l’imposta sul reddito
vengano ripresi in caso di trasferimento di beni a un’altra impresa di persone.
La disposizione legale
sulle ristrutturazioni aziendali è stata introdotta con la legge federale del 3
ottobre 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° luglio 2004. Nel disegno di legge
del 13 giugno 2000 del Consiglio federale era ancora richiesto che il trasferimento
avesse per oggetto “un esercizio o di un ramo di attività” di un’impresa di
persone e non semplicemente dei “beni”. Il parlamento ha tuttavia rinunciato al
requisito dell’esercizio o del ramo di attività ed ha conseguentemente voluto
consentire la neutralità fiscale nel caso di ogni trasferimento di beni, cioè
anche con riferimento a singoli attivi. Dal punto di vista della sistematica fiscale,
il nuovo regime si giustifica per il fatto che le imposte latenti sono preservate,
dal momento che devono comunque essere adempiuti i due presupposti fondamentali
per la neutralità fiscale, cioè la permanenza dell’assoggettamento in Svizzera
e la ripresa dei valori contabili precedenti. Di conseguenza, è possibile non
solo che due ditte individuali si fondano in una società in nome collettivo, ma
anche che per esempio il titolare di una ditta individuale trasferisca un immobile
commerciale ad una società in nome collettivo, per entrare a farne parte. Inoltre,
non è neppure richiesto che il complesso di beni che rimane dopo la ristrutturazione
costituisca un esercizio o un ramo d’attività. Resta riservata in ogni caso
l’ipotesi del prelevamento privato. I beni trasferiti e quelli rimanenti non
devono infatti costituire un esercizio ma devono comunque rimanere beni
commerciali (cfr. Locher/Amonn,
Vermögensübertragungen im Recht der direkten Steuern, in ASA 71 p. 763 ss.,
781-782).
2.4
Tornando alla fattispecie
in esame, a prima vista i presupposti per il trasferimento degli immobili in
neutralità fiscale sembrano adempiuti. Tale pare essere anche l’opinione
dell’autorità fiscale del Canton __________, che ha sottoscritto il ruling
del 5 febbraio 2007. È vero che quest’ultimo non è vincolante per l’autorità
fiscale ticinese, competente per la riscossione dell’imposta federale diretta
(art. 105 cpv. 1 LIFD).
Né nella decisione di
tassazione né in quella su reclamo l’Ufficio di tassazione si è tuttavia
espressamente confrontato con l’adempimento dei presupposti per la
ristrutturazione aziendale secondo l’art. 19 cpv. 1 LIFD. Come ricordato, le
indicazioni che emergono dalla motivazione delle due decisioni sono contrastanti.
Un elemento che deve
essere approfondito è poi rappresentato dalla comunicazione trasmessa
all’amministrazione fiscale ticinese da quella del Canton __________, secondo
cui il ricorrente avrebbe conseguito un “Aufwertungsgewinn nach Art. 18 Abs.
2.
DBG aus Realteilung Jahr 2006”, per un ammontare netto di fr. 712'101.–.
Se interpretata come riferita ad un utile in capitale per prelevamento privato
di beni commerciali, questa indicazione sarebbe in palese contraddizione con il
già ricordato ruling, nel quale invece il fisco bernese riconosceva la
neutralità fiscale del trasferimento degli immobili.
Una possibile spiegazione
è peraltro suggerita dall’uso del sostantivo Aufwertungsgewinn, cioè
utile di rivalutazione. Non si può escludere che gli immobili siano stati
ripresi nel bilancio della __________ non al valore determinante per l’imposta
sul reddito della __________ bensì ad un valore più elevato. Sebbene l’art. 19
cpv. 1 LIFD esiga la ripresa degli “elementi fino ad allora determinanti per
l’imposta sul reddito”, una parziale rivalutazione degli attivi trasferiti nell’ambito
della ristrutturazione non compromette la neutralità fiscale dell’intera
ristrutturazione, ma comporta unicamente l’imposizione della rivalutazione
stessa (cfr. Reich, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 21 ad art. 19 LIFD, p. 221, con riferimento al
Messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge
federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di
patrimonio, in FF 2000 3765, cap. 1.3.9.5.1, p. 3797).
Per verificare tale
ipotesi si dovrebbero tuttavia conoscere i valori determinanti per l’imposta
sul reddito, cioè i valori contabili-fiscali, che gli immobili trasferiti al
ricorrente avevano nelle tassazioni intraprese dall’autorità fiscale del Canton
__________ nei confronti della __________ di __________. Agli atti le tassazioni
in questione non sono tuttavia reperibili. Da un conteggio allegato ad un verbale
di udienza relativo al periodo fiscale 2005 risulta che alle Wohnliegenschaften
della __________ al 31 dicembre 2005 era attribuito un valore contabile di fr.
10'000'851.30. Se si tiene conto del fatto che nel bilancio della __________ al
31.
dicembre 2006 i due immobili registrati (il terzo era stato venduto nel
frattempo) hanno un valore contabile di fr. 5'528'291.– e che la quota del
contribuente ammontava al 41,8%, l’ipotesi della rivalutazione non sembra
potersi scartare a priori.
2.5
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio di
tassazione, affinché acquisisca gli atti della tassazione della __________
dalle autorità fiscali del Canton __________ e verifichi dapprima se vi sia
stata una rivalutazione degli immobili in concomitanza con la liquidazione
parziale. In seguito, si pronuncerà sull’adempimento dei presupposti per il
trasferimento degli attivi in neutralità fiscale secondo l’art. 19 cpv. 1 LIFD.
3.
3.1.
Nella decisione impugnata,
l’Ufficio di tassazione ha ritenuto che il trasferimento degli immobili dalla __________
alla __________ costituisse un tentativo di elusione fiscale. Come già
accennato, la possibilità per l’autorità di tassazione di procedere
all’imposizione invocando l’elusione fiscale rappresenta una sorta di ultima
ratio, quando è chiaro che i negozi giuridici conclusi dal contribuente
hanno il solo scopo di ottenere un risparmio d’imposta non voluto dalla legge.
Nel caso in discussione,
quando l’Ufficio di tassazione si sarà pronunciato sulle conseguenze fiscali
della liquidazione parziale della __________, qualora dovesse ritenere
adempiuti i presupposti per il trasferimento degli immobili in neutralità
fiscale, potrà valutare nuovamente l’esistenza di un tentativo di elusione fiscale,
adottando una decisione motivata.
3.2
La contestazione relativa
all’imposta cantonale dovrebbe essere risolta coerentemente con l’esito della
vertenza in materia di IFD.
Se si ammettesse infatti
che si è verificato il passaggio degli immobili nella sostanza privata, la
perdita derivante dalla vendita dell’immobile di __________ nel corso del
periodo fiscale 2006 non potrebbe essere riconosciuta. Nel caso contrario,
dovrebbe essere invece ammessa, riservata la prova dell’elusione fiscale.
4.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
9 luglio 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova
decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: