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Decisione

80.2014.203

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: ristrutturazione, cessione di immobili da una società in accomandita all’altra, riserve occulte, verifica valori contabili-fiscali

17 dicembre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, avvocato, e la

coniuge RI 2, segretaria, risiedono a __________.

Fino al 31 dicembre 2005

il signor __________ era titolare di uno studio legale a __________. Egli

partecipava inoltre alla società in accomandita __________ (in __________ con

sede a __________ ed era proprietario di alcune azioni della __________ SA con

sede, allora, a __________.

B. Il 7 settembre 2006,

con effetto dal 1° gennaio 2006, veniva costituita la società in accomandita __________,

con sede a __________, cui scopo societario era la “proprietà e amministrazione

d'immobili, esercizio di mandati come consigliere d'amministrazione, consulenza

per management e risanamento di società”. Membri della medesima erano la __________

in qualità di accomandante e __________ quale socio illimitatamente responsabile.

La quota di partecipazione di quest’ultimo era costituita dalla sua

partecipazione alla __________.

Il 12 settembre 2006 aveva

luogo una parziale liquidazione della __________, con l’uscita di alcuni soci

e, tra di essi, la società in accomandita __________ a cui venivano assegnati

alcuni immobili nel comune di __________ e di __________.

C. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 30 maggio 2013,

l’autorità fiscale commisurava il reddito imponibile in fr. 213’400.– per l’IC

(determinante per l’aliquota: fr. 269'200.–) ed in fr. 895’400.– per l’IFD. La

sostanza imponibile veniva invece commisurata in fr. 276'000.– mentre quella determinante

per l’aliquota ammontava a fr. 544'000.–.

Per quanto d’interesse nel

presente procedimento, rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata,

l’autorità fiscale aveva in particolar compiuto le seguenti correzioni:

·

IC: il reddito derivante dalla partecipazione alla società in accomandita

__________, a fronte dei dichiarati fr. 8'465.–, veniva calcolato in fr.

128'327.–.

L’autorità fiscale, oltre al reddito netto dichiarato di fr. 3'726.–,

riprendeva la perdita di fr. 124'601.– registrata con la vendita dell’immobile

di __________, sostenendo che “il canton __________ ne ha già tenuto conto

nell’ambito della tassazione sul maggior valore immobiliare relativa alla

vendita dell’immobile detenuto dalla società semplice __________”.

·

IFD: a fronte di un reddito da partecipazioni dichiarato in complessivi

fr. 128'327.–, l’autorità fiscale commisurava il medesimo in fr. 748'753.–.

Esso veniva calcolato come segue:

utile netto fr.

3'726.–

utile netto derivante

dalla cessione della

__________ fr. 712'101.–

utile netto derivante

dalla vendita della

società semplice __________ fr.

32'926.–

L’Ufficio

di tassazione precisava che il reddito di fr. 712'101.– derivante dalla liquidazione

della __________ era stato determinato dalle competenti autorità fiscali del

Canton __________.

D. Avverso detta

decisione, i contribuenti inoltravano reclamo in data 18 giugno 2013. In

seguito, e meglio il 10 settembre 2013, i medesimi contribuenti, rappresentati

dalla __________ SA di __________, presentavano un complemento al reclamo contestando,

tra l’altro, tanto per l’IC quanto per l’IFD, il reddito derivante da partecipazioni

a società in accomandita.

Per quanto concerne l’IC,

essi chiedevano che venisse riconosciuto il risultato della contabilità della

società __________, con un utile di fr. 3'726.–. A loro dire, l’immobile di __________,

contabilizzato con un valore di fr. 1'124'601.–, sarebbe stato ceduto al prezzo

di fr. 1'000'000.– e la risultante perdita di fr. 124'601.– sarebbe stata

registrata sui conti della __________.

In merito al calcolo per

l’IFD invece essi contestavano integralmente la ripresa sostenendo che non ci

sarebbe mai stata alcuna alienazione immobiliare bensì solo un riporto

d’immobili dalla sostanza aziendale della __________ alla sostanza aziendale

della __________, effettuato nell’ambito di una ristrutturazione aziendale. I

ricorrenti, richiamando il ruling fiscale allegato, rimarcavano come tale

operazione fosse stata discussa con l’autorità fiscale bernese, la quale, basandosi

sulla legge sulle fusioni, ne aveva accordata l’esenzione d’imposta. Essi mal

si capacitavano del documento del 28 aprile 2010 con il quale la medesima

autorità fiscale di Berna imponeva un importo di fr. 712'101.–: a loro

dire infatti, non risultavano chiari né l’importo né la presunta imposizione.

E. Con

decisione del 9 luglio 2014, l’autorità fiscale, per quanto d’interesse nella

presente procedura, si riconferma nelle proprie posizioni, sostenendo che la

creazione della __________ avesse scopi prettamente elusivi e argomentava come

segue:

Il

28 aprile 2010, il 13 aprile 2012 ed il 14 maggio 2013, l’Amministrazione

cantonale delle contribuzioni del circondario di __________ ha inviato

all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton Ticino (Ufficio

tassazioni persone giuridiche e Ufficio di tassazione di Locarno) tre avvisi di

imposizione IFD riguardanti (art. 18.2 LIFD) riguardanti (sic) l’uscita del

signor RI 1 dalla __________. In particolare si segnalava un reddito imponibile

di fr. 712'101 così determinato: Utile lordo fr. 791'101 ./. Accantonamento AVS

di fr. 79'000.

La decisione di tassazione

contestata in buona sostanza considerava quindi che la costituzione della

società in accomandita fatta per il solo scopo di permettere il mantenimento

del carattere “aziendale” al patrimonio immobiliare derivante dalla

liquidazione parziale della __________ fosse elusiva e pertanto l’ufficio di

tassazione ha imposto l’utile di liquidazione IFD segnalato dal Canton __________

e ha considerato di natura privata la perdita derivante dalla vendita

dell’immobile di __________. […]

Nell’ambito degli accertamenti

per la tassazione del 2005 era emerso come durante il 2005 il contribuente

avesse apportato la sua quota di partecipazione alla soci. coll. __________. Al

suo studio legale di __________. Lo stesso signor RI 1 […] aveva osservato che

il trasferimento della quota della __________ nello studio legale era motivato

dalla sua uscita dalla soc. coll. e che il Canton __________ non aveva ammesso

tale procedimento, che pertanto nel 2006 era stata costituita la società in accomandita

[…].

A giudizio dell’ufficio di

tassazione la valutazione dell’eventuale risparmio d’imposta si concretizza nei

seguenti elementi:

1)

Imposizione dell’utile di

liquidazione IFD di fr. 712'101.-

Se ammessa questa imposizione verrebbe solo riinviata nel tempo poiché il

carattere “aziendale” degli immobili sarebbe mantenuto, tutt’al più in caso di

futura vendita sarebbe da accertare l’applicabilità del nuovo articolo 37b LIFD

in vigore dal 01.01.2011. In tal caso si concretizzerebbe un importante risparmio

d’imposta poiché l’utile sarebbe imposto in maniera agevolata.

2)

A giudizio dell’ufficio di

tassazione l’esame dell’eventuale risparmio d’imposta non deve essere limitato

al solo 2006 ma deve tenere conto dell’insieme delle circostanze. In

particolare si osserva che a causa di importanti lavori di manutenzione degli

stabili di __________ e di un ammortamento straordinario di fr. 190'000 di

partecipazione azionaria derivante dalla vendita di __________ durante il 2007

la società in accomandita ha registrato una perdita complessiva di fr.

1'379'137.00.

Se ammessa le ripercussioni della perdita avrebbero un importante riflesso e

con un notevole risparmio d’imposta anche per gli anni futuri poiché in base

agli articoli 30 LT e 31 Lifd essa verrebbe riportata per sette anni.

A prescindere dal conteggio del riporto della perdita si segnala che il reddito

imponibile dichiarato dal contribuente è di:

312'654.- per il 2008, 339'616 per il 2009, 271'888 per il 2010, 326'799 per il

2011.

Nel reclamo il contribuente ha allegato una presa di posizione del 05.02.2007

dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton __________ ove ai

fini delle imposte cantonali era confermata la neutralità fiscale del passaggio

degli attivi immobiliari dalla __________ alla __________.

La Divisione cantonale delle contribuzioni e per essa l’ufficio di tassazione

di Locarno non è comunque vincolato dal giudizio espresso dal canton __________

per le loro imposte cantonali, tanto più se si considera che in seguito ad uno

scambio di informazioni lo stesso canton __________ ha delegato al Canton

Ticino il potere di apprezzamento poiché la __________ vi è domiciliata.

Considerando infine che inspiegabilmente non risulta che il contribuente abbia

contestato la decisione di tassazione 2006 del Canton __________ ove è stato

ammesso l’accantonamento AVS di fr. 79'000 succitato e che a pag. 12 del

contratto di liquidazione parziale della __________ risulta che la socia

accomandante (__________AG) della ditta __________ non partecipa né agli

attivi, né ai passivi né all’utile della società medesima, l’ufficio di

tassazione per tutti i motivi esposti conferma la sua decisione.

Pertanto e considerando che la

tassazione IFD del anche l’imposizione di un utile di fr. 32'926.00 derivante

dalla vendita in comproprietà con il signor __________ di un immobile a __________

detenuto privatamente ai fini dell’imposta cantonale è confermato il reddito di

- Imposta

cantonale

Reddito

lordo da onorari avv. __________ e interessi fr. 124'013.00

Spese

allibrate per lo studio legale e IVA ./. fr. 26'303.00

Reddito

netto studio legale fr. 97'710.00

[…]

- Imposta

federale diretta

Considerandi

che nel 2006 ha venduto l’immobile da poco rilevato dalla liquidazione della società

in nome collettivo, l’ufficio di tassazione ritiene che nel caso in esame la

comunicazione fatta dall’Amministrazione federale del Canton __________ debba

essere rettificato come sulla base del conteggio seguente:

Utile

aziendale tassato IC fr. 97'710.00

Realizzazione

art. 18.2 __________ fr. 791'101.00

Rettifica

per perdita Immobile ex __________ - fr. 124'601.00

Accantonamento

AVS - fr. 79'000.00

Utile

aziendale IFD fr. 685'210.00

F. Con ricorso del 7 agosto

2014, i ricorrenti, per tramite del loro rappresentante, chiedono che venga

riconosciuto integralmente il reclamo del 10 settembre.

I ricorrenti sostengono

che l’attività della __________ fosse molto vasta e comprendesse il commercio

di prodotti alimentari (frutta), nonché attività finanziarie ed immobiliari,

come pure attività di consulenza economica. In seguito alla ristrutturazione

aziendale del 2006, RI 1 avrebbe ripreso il ramo della società riguardante la

consulenza economica per commercio di prodotti, la consulenza legale e le attività

immobiliari, trasferendolo nella __________. Quest’operazione avrebbe permesso

il trasferimento di un ramo dell’attività da una società di persone (la __________)

ad un’altra società di persone (la __________) ciò che, a mente dei ricorrenti,

sarebbe ben dimostrato dal __________ fiscale stilato il 5 febbraio 2007

dall’autorità di tassazione del Canton __________.

Al fine di confermare la

bontà della decisione dell’autorità __________, i ricorrenti sostengono che due

immobili acquistati nel 1978 dalla __________ sarebbero passati alla __________

e sarebbero ancora contabilizzati dalla medesima. Essi sottolineano inoltre che

il livello di onorario percepito da RI 1 dalla __________ sarebbe stato

mantenuto anche nella nuova società in accomandita. Tutto ciò, a loro dire, dimostrerebbe

che il ramo di attività della __________ è stato ripreso e mantenuto dalla

nuova società di persone.

In merito all’elusione

d’imposta, essi sostengono che la forma del diritto civile da loro scelta, non

sia né insolita, né inadeguata o singolare: la gestione immobiliare sarebbe,

infatti, sempre stata considerata in maniera aziendale. A loro dire, essi

avrebbero soltanto organizzato la propria attività economica in modo tale da

pagare meno imposte possibili, ciò che sarebbe tutt’al più qualificabile come risparmio

d’imposta e non come elusione fiscale. Rilevano inoltre che i suddetti risparmi

verranno in ogni caso ripresi al momento di una cessione degli immobili a

terzi. I ricorrenti, sostenendo la bontà dei dati contabili della __________ e

della decisione del Canton __________, chiedono che tali dati vengano ripresi

integralmente per definire il risultato fiscale.

Diritto

1.

1.1.

Come esposto in narrativa,

con atto pubblico del 12 settembre 2006 è stato stipulato un contratto di

liquidazione parziale e divisione in natura con compravendita e costituzione in

pegno. In particolare, è stata decisa la liquidazione degli immobili, che non

servivano direttamente all’esercizio (“nichtbetriebsnotwendig”), appartenenti

alla __________, società in accomandita con sede a __________. Per quanto

riguarda la posizione del ricorrente, che era socio accomandante con un

capitale di fr. 500'000.–, egli ne è uscito proprio nel 2006. Con il contratto

in questione, infatti, tre immobili della __________ sono stati attribuiti in

proprietà esclusiva alla società in accomandita __________, della quale il

ricorrente era unico socio illimitatamente responsabile (accomandatario).

Dal contratto di

liquidazione parziale si evince tuttavia che gli immobili oggetto del negozio

giuridico non appartenevano ai soci della società in accomandita in misura

proporzionale alle rispettive quote. Al contrario, la loro proprietà era suddivisa

solo fra quattro soci, tre dei quali detenevano una quota del 29,1% ed il quarto,

cioè il ricorrente, una quota del 12,7%. In seguito al decesso di uno degli

altri tre soci, RI 1 ha poi ripreso la sua quota, portando la propria al 41,8%

(12,7 + 29,1).

La suddivisione degli

immobili è allora intervenuta fra soli tre soci ed il ricorrente ha ricevuto la

quota maggiore, corrispondente a tre case e due quote di proprietà per piani,

per un valore di imputazione complessivo di fr. 6'660'320.–.

Basandosi su una

comunicazione trasmessa dall’autorità di tassazione del Canton __________, l’RS

1.

ha assoggettato all’imposta federale diretta un utile di fr. 791'101.–,

importo da cui è stato dedotto un accantonamento per contributi AVS del 10%

(fr. 79'000.–).

1.2

Nella decisione di

tassazione del 30 maggio 2013 l’Ufficio di tassazione si è limitato a

“segnalare” che, nel calcolo dell’imposta federale diretta, aveva aggiunto al

reddito dichiarato dai contribuenti “il reddito derivante dalla liquidazione

della società in nome collettivo __________ di __________”, riprendendo il

calcolo fatto dall’autorità fiscale del Canton __________.

Con il reclamo, i

contribuenti hanno obiettato che vi era stato “unicamente un riporto di

immobili (e non… un’alienazione) da sostanza aziendale (__________) a sostanza

aziendale (__________), il tutto fatto in ambito di una ristrutturazione

aziendale” e che l’operazione era stata “preventivamente discussa con

l’autorità fiscale del Canton __________ , che ne ha accordato l’esenzione di

imposta (vedi “Bestätigung einer Umstrukturierung…” del 5.2.2007, allegato), in

virtù della legge sulle fusioni”.

Nella decisione su

reclamo, l’Ufficio di tassazione conferma l’imposizione del reddito contestato,

giustificandolo tuttavia con la natura elusiva dell’operazione posta in essere

dal contribuente, che avrebbe costituito la società in accomandita “per il solo

scopo di permettere il mantenimento del carattere ‘aziendale’ al patrimonio

immobiliare derivante dalla liquidazione parziale della __________”. Nella sua

motivazione, l’autorità resistente mette comunque in discussione il contenuto

della citata presa di posizione del 5 febbraio 2007 dell’amministrazione

fiscale del Canton __________, affermando di non essere vincolata al giudizio

dell’autorità dell’altro cantone, “tanto più se si considera che in seguito ad

uno scambio di informazioni lo stesso Canton __________ ha delegato al Canton Ticino

il potere di apprezzamento poiché la __________ vi è domiciliata”.

1.3

Va

ricordato che l’elusione fiscale entra in considerazione solo in situazioni particolarmente

straordinarie, cioè quando l’imposizione o l’esenzione fiscale non è possibile

nonostante si invochi il senso della norma quale limite all’interpretazione; in

altre parole, la legge può essere applicata, ma il risultato appare del tutto

insoddisfacente se non equivalente ad un arbitrio, a causa delle particolarità

della fattispecie concreta (cfr. la sentenza del Tribunale federale n.2C_476/2010

del 19 marzo 2012, consid. 3.1 e dottrina citata).

Se pertanto

l’interpretazione della norma già consente di assoggettare all’imposta il

reddito in discussione, non è più necessario ricorrere al particolare costrutto

giuridico dell’elusione d’imposta (cfr. la sentenza del Tribunale federale del

9.

gennaio 2008, n.2C_292/2007, in RtiD II-2008 n. 19t, consid. 2.2, con riferimento a: Locher,

Rechtsmissbrauchsüberlegungen im Recht der direkten Steuern, in: ASA 75 p. 675

ss., in particolare p. 678 ss.).

In

queste circostanze, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto

dapprima procedere all’interpretazione delle disposizioni legali applicabili e,

solo dopo aver escluso l’imponibilità dei redditi in discussione, qualora

avesse ritenuto che tale risultato fosse del tutto insoddisfacente, avrebbe

potuto confrontarsi con l’ipotesi di un tentativo di elusione fiscale.

2.

2.1.

Mentre l’autorità fiscale

resistente ha ritenuto che la liquidazione parziale della società in

accomandita __________ di __________ avesse comportato la realizzazione delle

riserve occulte sugli immobili trasferiti ai soci, il contribuente ha per contro

invocato l’applicazione delle disposizioni legali che prevedono la rinuncia

all’imposizione in caso di ristrutturazioni aziendali.

2.2

Secondo l’art. 18 cpv. 2

prima e seconda frase LIFD, fanno parte dei proventi da attività indipendente

anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione,

realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale.

Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti

d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione.

Quando un contribuente

cessa la sua attività lucrativa indipendente e ne informa le autorità fiscali,

l’utile in capitale realizzato con il passaggio di beni della sua sostanza

commerciale nella sua sostanza privata deve essere imposto, a meno che il contribuente

non abbia espressamente indicato la sua intenzione di alienare in seguito

questi beni nel quadro della liquidazione della sua impresa (alienazione

differita) o di cederli provvisoriamente in locazione, in particolare fino alla

vendita ad un terzo o fino al trasferimento agli eredi (DTF 126 II 473; 125 II

113.

consid. 6c/aa p. 125-126 = RDAF 1999-II p. 385 consid. 6c/aa p. 398-399 e

giurisprudenza citata).

In presenza di società di

persone, il trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale a quella

privata comporta una realizzazione sistematica delle riserve occulte (cfr. p.

es. Ettlin/Stüdle, Umstrukturierungen bei Personengesellschaften – Aspekte der

einzelnen Umstrukturierungstatbestände, in ST 2009, p. 329 ss., 330).

2.3

L’art. 19 cpv. 1 lett. a

LIFD prevede tuttavia che le riserve occulte di un’impresa di persone (impresa

individuale, società di persone) non siano imponibili nell’ambito di

ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di

trasformazione, nella misura in cui l’impresa rimanga assoggettata all’imposta

in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l’imposta sul reddito

vengano ripresi in caso di trasferimento di beni a un’altra impresa di persone.

La disposizione legale

sulle ristrutturazioni aziendali è stata introdotta con la legge federale del 3

ottobre 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° luglio 2004. Nel disegno di legge

del 13 giugno 2000 del Consiglio federale era ancora richiesto che il trasferimento

avesse per oggetto “un esercizio o di un ramo di attività” di un’impresa di

persone e non semplicemente dei “beni”. Il parlamento ha tuttavia rinunciato al

requisito dell’esercizio o del ramo di attività ed ha conseguentemente voluto

consentire la neutralità fiscale nel caso di ogni trasferimento di beni, cioè

anche con riferimento a singoli attivi. Dal punto di vista della sistematica fiscale,

il nuovo regime si giustifica per il fatto che le imposte latenti sono preservate,

dal momento che devono comunque essere adempiuti i due presupposti fondamentali

per la neutralità fiscale, cioè la permanenza dell’assoggettamento in Svizzera

e la ripresa dei valori contabili precedenti. Di conseguenza, è possibile non

solo che due ditte individuali si fondano in una società in nome collettivo, ma

anche che per esempio il titolare di una ditta individuale trasferisca un immobile

commerciale ad una società in nome collettivo, per entrare a farne parte. Inoltre,

non è neppure richiesto che il complesso di beni che rimane dopo la ristrutturazione

costituisca un esercizio o un ramo d’attività. Resta riservata in ogni caso

l’ipotesi del prelevamento privato. I beni trasferiti e quelli rimanenti non

devono infatti costituire un esercizio ma devono comunque rimanere beni

commerciali (cfr. Locher/Amonn,

Vermögensübertragungen im Recht der direkten Steuern, in ASA 71 p. 763 ss.,

781-782).

2.4

Tornando alla fattispecie

in esame, a prima vista i presupposti per il trasferimento degli immobili in

neutralità fiscale sembrano adempiuti. Tale pare essere anche l’opinione

dell’autorità fiscale del Canton __________, che ha sottoscritto il ruling

del 5 febbraio 2007. È vero che quest’ultimo non è vincolante per l’autorità

fiscale ticinese, competente per la riscossione dell’imposta federale diretta

(art. 105 cpv. 1 LIFD).

Né nella decisione di

tassazione né in quella su reclamo l’Ufficio di tassazione si è tuttavia

espressamente confrontato con l’adempimento dei presupposti per la

ristrutturazione aziendale secondo l’art. 19 cpv. 1 LIFD. Come ricordato, le

indicazioni che emergono dalla motivazione delle due decisioni sono contrastanti.

Un elemento che deve

essere approfondito è poi rappresentato dalla comunicazione trasmessa

all’amministrazione fiscale ticinese da quella del Canton __________, secondo

cui il ricorrente avrebbe conseguito un “Aufwertungsgewinn nach Art. 18 Abs.

2.

DBG aus Realteilung Jahr 2006”, per un ammontare netto di fr. 712'101.–.

Se interpretata come riferita ad un utile in capitale per prelevamento privato

di beni commerciali, questa indicazione sarebbe in palese contraddizione con il

già ricordato ruling, nel quale invece il fisco bernese riconosceva la

neutralità fiscale del trasferimento degli immobili.

Una possibile spiegazione

è peraltro suggerita dall’uso del sostantivo Aufwertungsgewinn, cioè

utile di rivalutazione. Non si può escludere che gli immobili siano stati

ripresi nel bilancio della __________ non al valore determinante per l’imposta

sul reddito della __________ bensì ad un valore più elevato. Sebbene l’art. 19

cpv. 1 LIFD esiga la ripresa degli “elementi fino ad allora determinanti per

l’imposta sul reddito”, una parziale rivalutazione degli attivi trasferiti nell’ambito

della ristrutturazione non compromette la neutralità fiscale dell’intera

ristrutturazione, ma comporta unicamente l’imposizione della rivalutazione

stessa (cfr. Reich, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 21 ad art. 19 LIFD, p. 221, con riferimento al

Messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge

federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di

patrimonio, in FF 2000 3765, cap. 1.3.9.5.1, p. 3797).

Per verificare tale

ipotesi si dovrebbero tuttavia conoscere i valori determinanti per l’imposta

sul reddito, cioè i valori contabili-fiscali, che gli immobili trasferiti al

ricorrente avevano nelle tassazioni intraprese dall’autorità fiscale del Canton

__________ nei confronti della __________ di __________. Agli atti le tassazioni

in questione non sono tuttavia reperibili. Da un conteggio allegato ad un verbale

di udienza relativo al periodo fiscale 2005 risulta che alle Wohnliegenschaften

della __________ al 31 dicembre 2005 era attribuito un valore contabile di fr.

10'000'851.30. Se si tiene conto del fatto che nel bilancio della __________ al

31.

dicembre 2006 i due immobili registrati (il terzo era stato venduto nel

frattempo) hanno un valore contabile di fr. 5'528'291.– e che la quota del

contribuente ammontava al 41,8%, l’ipotesi della rivalutazione non sembra

potersi scartare a priori.

2.5

Alla luce delle

considerazioni che precedono, si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio di

tassazione, affinché acquisisca gli atti della tassazione della __________

dalle autorità fiscali del Canton __________ e verifichi dapprima se vi sia

stata una rivalutazione degli immobili in concomitanza con la liquidazione

parziale. In seguito, si pronuncerà sull’adempimento dei presupposti per il

trasferimento degli attivi in neutralità fiscale secondo l’art. 19 cpv. 1 LIFD.

3.

3.1.

Nella decisione impugnata,

l’Ufficio di tassazione ha ritenuto che il trasferimento degli immobili dalla __________

alla __________ costituisse un tentativo di elusione fiscale. Come già

accennato, la possibilità per l’autorità di tassazione di procedere

all’imposizione invocando l’elusione fiscale rappresenta una sorta di ultima

ratio, quando è chiaro che i negozi giuridici conclusi dal contribuente

hanno il solo scopo di ottenere un risparmio d’imposta non voluto dalla legge.

Nel caso in discussione,

quando l’Ufficio di tassazione si sarà pronunciato sulle conseguenze fiscali

della liquidazione parziale della __________, qualora dovesse ritenere

adempiuti i presupposti per il trasferimento degli immobili in neutralità

fiscale, potrà valutare nuovamente l’esistenza di un tentativo di elusione fiscale,

adottando una decisione motivata.

3.2

La contestazione relativa

all’imposta cantonale dovrebbe essere risolta coerentemente con l’esito della

vertenza in materia di IFD.

Se si ammettesse infatti

che si è verificato il passaggio degli immobili nella sostanza privata, la

perdita derivante dalla vendita dell’immobile di __________ nel corso del

periodo fiscale 2006 non potrebbe essere riconosciuta. Nel caso contrario,

dovrebbe essere invece ammessa, riservata la prova dell’elusione fiscale.

4.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

9 luglio 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova

decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: