80.2014.205
Procedura: tassazione d’ufficio, imposta sugli utili immobiliari, mancata dichiarazione, reclamo, requisiti, prova della manifesta inesattezza
3 ottobre 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2014.205
Data decisione, Autorità:
03.10.2014, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d’ufficio, imposta sugli utili immobiliari, mancata dichiarazione, reclamo, requisiti, prova della manifesta inesattezza
TASSAZIONE
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
art. 213 LT
Incarto n.
80.2014.205
Lugano
3 ottobre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 8 agosto 2014 contro la decisione del 15
luglio 2014 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Fra
il 1° luglio e il 29 novembre 2011, RI 1 ha venduto otto unità in proprietà per piani del fondo base n. __________ RFD di __________.
Dopo
diversi richiami e proroghe, l’RS 1 ha inflitto al venditore una multa
disciplinare per il mancato inoltro delle dichiarazioni per l’imposta sugli
utili immobiliari. Il 9 gennaio 2013 il venditore ha inoltrato le dichiarazioni
per l’imposta sugli utili immobiliari, senza tuttavia allegare alcun
giustificativo. L’11 gennaio 2013 ha poi trasmesso all’autorità fiscale gli
atti di compravendita, precisando che “il conteggio dei costi segue”.
Il 25
luglio 2013, l’autorità fiscale ha attribuito al contribuente un termine fino
al 19 agosto 2013 per inviare copia del rogito del precedente acquisto, la
distinta degli investimenti con la relatva documentazione e la comprova del
pagamento delle provvigioni. La richiesta è stata poi ribadita con due
ulteriori scritti del 4 dicembre 2013 e del 4 aprile 2014, muniti di diffida:
in caso di mancato adempimento entro, rispettivamente, il 20 dicembre 2013 e il
4 aprile 2014, l’autorità avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
B. Non
avendo il venditore dato seguito alle diffide in questione, RS 1 gli ha notificato
la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari allestita d’ufficio.
Questi
l’utile imponibile e l’imposta dovuta, secondo le decisioni del 26 maggio 2014:
PPP n.
Utile
imponibile
Imposta
32’600
8’802
123’600
33’372
166’000
46’480
155’000
43’400
113’600
31’808
126’600
35’448
136’600
38’248
171’000
47’880
Totale
1’025’000
285’438
Nelle decisioni,
l’autorità di tassazione ha precisato che contro una tassazione d’ufficio il
reclamo è ammesso “soltanto con il motivo ch essa è manifestamente inesatta,
indicandone i motivi e fornendone le prove, pena l’irricevibilità del reclamo”.
C. Il contribuente
ha reclamato il 6 giugno 2014, con uno scritto nel quale ha contestato il
calcolo dell’utile eseguito dall’Ufficio di tassazione ed ha affermato che
l’utile netto imponibile risultante dalla sua “tabella” ammontava a fr.
404'587.–. Il reclamante ha aggiunto di essere “in possesso di tutti i
documenti comprovanti i costi assunti” ed ha chiesto “di poterli esibire nella
audizione sul reclamo stesso… in caso di mancata accettazione delle sue contestazioni”.
Con
lettera del 10 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante,
ricordandogli i requisiti per contestare una tassazione d’ufficio ed
attribuendogli un termine fino al 27 giugno 2014 per inviare tutta la
documentazione, avvertendolo infine che, scaduto infruttuoso questo termine, il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile e le tassazioni d’ufficio
sarebbero diventate definitive.
D. Con
decisione del 15 luglio 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, “essendo scaduto infruttuoso il
termine per la completazione delle dichiarazioni d’imposta”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo
dell’imposta sugli utili immobiliari e sostiene che l’onere fiscale corretto
ammonterebbe a fr. 123'000.–. Ribadisce poi di essere in possesso di tutti i
documenti relativi ai costi di investimento sostenuti.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso
in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima
la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito
del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne le disposizioni procedurali che concernono
l’imposta sugli utili immobiliari, l’art. 213 LT dispone che, in mancanza di
norme particolari siano applicabili per analogia le disposizioni della
procedura ordinaria di tassazione (art. 195–208).
Per l’art. 214 cpv. 1 LT, l’alienante è tenuto a presentare una
dichiarazione di imposta completa e veritiera per la tassazione degli utili
immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell’alienazione, quello del
precedente acquisto e i costi di investimento.
L’art. 214 cpv. 3 LT aggiunge che la dichiarazione di imposta deve
essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni
dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del
negozio giuridico assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via
eccezionale e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere
prorogato dall’autorità di tassazione.
2.2
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di
tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili, e questo anche qualora tale mancanza non
possa essere imputata al contribuente (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre
2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342
ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar
zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 197). L’autorità di
tassazione può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. L’autorità
fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza
professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono
sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo
scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,
il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130
LIFD).
2.3
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo dev’essere motivato
e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare
la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta.
Tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
A tale
riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 206 cpv. 3 LT e le conseguenze
in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non
cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa,
provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del
contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai
requisiti dell’art. 206 cpv. 3 LT, con la comminatoria di dichiarare
irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).
3.
3.1.
Come già
ricordato, il contribuente si è limitato ad inoltrare le dichiarazioni per
l’imposta sugli utili immobiliari, nelle quali ha fatto valere spese di
miglioria e provvigioni per mediazione, senza tuttavia allegare alcun
giustificativo. L’Ufficio di tassazione ha allora proceduto alla tassazione
d’ufficio, deducendo dal valore di alienazione il prezzo d’acquisto del
terreno, suddiviso per millesimi, e spese di costruzione per complessivi
3'000'000 di franchi, suddivise per millesimi. Così facendo, l’autorità fiscale
ha intrapreso una valutazione già favorevole al ricorrente, poiché ha ammesso,
in misura non certo trascurabile, spese di investimento per le quali non era
stata apportata alcuna prova.
3.2
In ogni
caso, con il reclamo il contribuente non ha adempiuto i presupposti per contestare
la tassazione d’ufficio. Non ha infatti portato la prova della manifesta inesattezza
della decisione impugnata. Non solo non ha provveduto ad inoltrare la documentazione
ripetutamente sollecitata, ma neppure ha dato seguito al successivo invito,
rivoltogli dall’Ufficio di tassazione, a conformarsi alle esigenze stabilite
dalla legge.
Sebbene la
motivazione della decisione di tassazione avesse già illustrato succintamente le
conseguenze dell’inosservanza delle condizioni di ricevibilità del reclamo
contro la tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale le ha ancora ribadite con la
lettera del 10 giugno 2014, nella quale ha precisato che l’inosservanza dei
requisiti legali avrebbe comportato l’irricevibilità del reclamo.
3.3
La
decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile
il reclamo del contribuente, appare di conseguenza ineccepibile. La decisione
di tassazione è pertanto passata in giudicato, senza che alla Camera di diritto
tributario sia concesso di entrare nel merito del ricorso.
È
peraltro il caso di sottolineare che neppure con il ricorso l’insorgente ha
adempiuto in modo soddisfacente i suoi obblighi di collaborazione. Infatti, non
ha ancora inoltrato la documentazione dei costi di costruzione, stimati
dall’autorità fiscale, limitandosi per contro a ribadire di esserne “in
possesso”.
4.
Il
ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. __________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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