80.2014.212
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, mancato servizio per motivi non inerenti alla persona del milite, soprannumero nel distaccamento
17 novembre 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2014.212
Lugano
17 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 agosto 2014 contro la decisione del 21 luglio 2014 in materia di tassa
d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno 2012.
Fatti
A. RI 1 (1985),
incorporato nella brigata fanteria montagna 9 (Br fant mont 9), ha assolto la
scuola reclute nel 2006. Quale milite del distaccamento d'esercizio della
brigata egli ha prestato, in corsi di ripetizione, sei giorni di servizio nel
2012.
B. Con decisione del 28
gennaio 2014 il RS 1 della Divisione delle contribuzioni gli ha notificato la
tassa d'esenzione dall'obbligo militare per l’anno d’assoggettamento 2012,
commisurandola in fr. 486.–.
C. RI 1 ha impugnato la
suddetta decisione il 6 febbraio 2014, argomentando di aver potuto prestare
solo sei giorni in quanto non era stato chiamato in servizio.
Il Servizio della tassa
militare ha respinto il reclamo, con decisione del 21 luglio 2014. Richiamato
l’art. 15 cpv. 8 dell’Ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di
prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), secondo cui ogni milite incorporato
nei distaccamenti d'esercizio deve essere chiamato in servizio per almeno dieci
giorni all'anno, l'autorità ha osservato che della nuova versione erano stati
informati sia i militi che i Comandi delle unità: gli interessati sapevano
pertanto che se i giorni di servizio non erano interamente prestati doveva
allora essere pagata la tassa d'esenzione. Dato che il reclamante aveva
compiuto solo quattro giorni di servizio nel 2012, egli doveva pertanto pagare
la tassa d'esenzione intera. In queste condizioni, visti gli art. 1 e 2 della
legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
(LTEO; RS 661) e preso atto di diverse sentenze di tribunali cantonali in casi
analoghi (Sciaffusa, Berna, Friborgo), il reclamo andava respinto.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’assoggettamento alla tassa militare, non essendogli stata data la possibilità
di prestare più di sei giorni di servizio, come confermato dalla lettera
allegata del tenente colonnello __________ il quale, rilevando che il
distaccamento d’esercizio della brigata era in soprannumero, fa valere le difficoltà
riscontrate affinché tutti i militari assolvano i richiesti dieci giorni di
servizio.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 59 cpv. 1
della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità
svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.
Chi invece non presta
servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il
differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui
riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione
dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).
1.2.
Secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione rappresenta un
contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è
l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n.
2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello
di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano
servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono
esonerate (Aubert, in:
Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,
tesi, Zurigo 1979, p. 46).
La tassa in esame assume
così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e
civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e
sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità
d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.3.
Sono sottoposti alla tassa
gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o
all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad
un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione
dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art.
Considerandi
2.
cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il
servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett.
c LTEO).
La
durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio.
In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia
perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni
e dura fino al 30° anno d’età oppure, se entro
questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di
servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34
anni.
2.
2.1.
Venendo
al caso in esame, il ricorrente non nega di essere soggetto all’obbligo di
prestare servizio militare. Quale milite del distaccamento d’esercizio della brigata,
riconosce inoltre che avrebbe dovuto prestare almeno 10 giorni di servizio
all’anno. Sostiene, tuttavia, che nonostante la sua disponibilità non gli sarebbe
stata data la possibilità di prestare più di sei giorni nel 2012.
Di
parere avverso l’autorità di tassazione, secondo cui i militi dei distaccamenti
d’esercizio, così come i vari Comandi delle unità, sarebbero stati debitamente
e tempestivamente informati sulla necessità di compiere almeno 10 giorni di
servizio all’anno e sull’obbligo di pagare la tassa d’esenzione nel caso in cui
avessero prestato meno giorni.
2.2
2.2.1
Nella sentenza n. 80.2014.198
del 12 settembre 2014, questa Camera si è confrontata con il caso di un
commilitone del ricorrente, che a sua volta aveva contestato la tassa militare
posta a suo carico per non avere prestato i dieci giorni di servizio richiesti,
proponendo le seguenti considerazioni.
2.2.2
Dal 1° gennaio 2010, come
correttamente sottolineato dall’autorità di tassazione, vige il principio che
le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare incorporate nei
distaccamenti d’esercizio sono chiamate ogni anno a prestare servizio per
almeno dieci giorni. Dapprima disciplinato dall’art. 9 cpv. 9 dell’ordinanza
concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), dal 1°
luglio 2012 è stato spostato all’art. 15 cpv. 8 della stessa ordinanza.
Come pure ricordato
dall’autorità di tassazione, il 1° gennaio 2010 sono inoltre entrate in vigore
alcune importanti modifiche riguardanti direttamente la tassa d’esenzione, ed
in particolare il suo calcolo e il diritto al rimborso in caso di servizio
sostitutivo. Quando è dovuta, la tassa d’esenzione ammonta al 3% del red-dito
netto conseguito in Svizzera e all’estero (art. 11 LTEO), ma almeno a 400.–
franchi (art. 13 LTEO). Il primo obiettivo della re-visione era proprio quello
di aumentare la tassa minima da 200.– a 400.– franchi, al fine di ribattere
all’obiezione secondo la quale chi veniva esentato dal servizio, in particolare
gli studenti, potevano cavarsela a buon mercato (Messaggio del Consiglio federale
del 27 febbraio 2008, n. 08.026, concernente la modifica della legge federale
sul servizi civile sostitutivo e della legge federale sulla tassa d’esenzione
dall’obbligo militare, in: FF 2008 2255, pag. 2274). Secondo obiettivo della
revisione era quello di abolire l’agevolazione della cosiddetta “regola dei
tre”. Se, precedentemente, chi prestava almeno tre giorni di servizio militare
era tenuto a versare solo la metà della tassa, l’attuale tenore dell’art. 15
cpv. 1 LTEO dispone che l’obbligato al servizio militare che nel corso dell’anno
di assoggettamento ha prestato più della metà del servizio militare cui è
tenuto deve la metà della tassa. Dal 1° gennaio 2010 si deve quindi svolgere
più della metà del servizio dovuto, prima di poter beneficiare di una riduzione
della tassa. Infine, l’ultimo obiettivo della revisione era quello di
restringere il diritto al rimborso della tassa già pagata, sottoponendolo alla
condizione di avere assolto l’intero obbligo di servizio. Nella sua attuale
versione, l’art. 39 cpv. 1 LTEO prescrive, infatti, che l’obbligato al servizio
che recupera un corso ha diritto al rimborso della tassa solo dopo aver
prestato l’intero servizio obbligatorio, con il dichiarato intento di arginare
le domande di differimento dei corsi di ripetizione (Messaggio cit., pag.
2298).
2.2.3
Fatte queste premesse, la
Camera ha ritenuto già a prima vista prive di fondamento le conclusioni cui era
giunta l’autorità di tassazione ed ha sottolineato che le revisioni appena
citate consentono semmai di affermare che dal 1° gennaio 2010, le persone
soggette all’obbligo di prestare servizio militare incorporate nei
distaccamenti d’esercizio devono la metà della tassa a contare dal sesto giorno
di servizio, mentre ne sono esonerate una volta compiuti i dieci giorni
prescritti dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM. Le descritte modifiche legislative nulla
cambiano, invece, con riguardo ai principi di assoggettamento alla tassa
d’esenzione dall’obbligo militare.
2.3
Con sentenza 2C_955/2014
del 12 ottobre 2016, il Tribunale federale ha respinto un ricorso in materia di
diritto pubblico interposto dall’Amministrazione federale delle contribuzioni
contro la sentenza di questa Corte, affermando fra l’altro che le lunghe
spiegazioni fornite dalla ricorrente riguardo all’inasprimento della legislazione
in materia di calcolo della tassa d'esenzione e di rimborso in caso di servizio
sostitutivo si rivelavano prive di pertinenza dato che, erano in concreto
adempiute le condizioni poste dall’art. 8 cpv. 2 LTEO (consid. 4.2.4).
2.4
Si tratta pertanto di
esaminare il ricorso sotto il profilo dell’adempimento delle condizioni poste
dall’art. 8 cpv. 2 LTEO.
3.
3.1.
Può
essere assoggettato alla tassa sostitutiva solo chi non è incorporato per più
di sei mesi in una formazione dell’esercito (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO)
oppure non presta il servizio militare cui è tenuto (art. 2 cpv. 1 lett. c
LTEO) per motivi personali.
Si
tratti di ragioni mediche, professionali o di formazione, i motivi del mancato
adempimento in natura dell’obbligo di prestare servizio militare devono essere
in ogni caso inerenti alla persona di colui che è chiamato al pagamento della
tassa. Non si spiegherebbe altrimenti la disposizione dell’art. 8 cpv. 2 LTEO,
secondo cui l’obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non
ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le
epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona.
3.2
Nella
già citata sentenza 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016, il Tribunale ha proposto
le seguenti considerazioni (consid. 4.2.2):
Come ben
rilevato dalla Camera di diritto tributario, la quale si richiama alla
giurisprudenza del Tribunale federale, […] è tenuto a pagare la tassa d'esenzione
solo chi non presta servizio per ragioni personali. Detta tassa non può invece
essere esatta da chi, abile e pronto a compiere il proprio obbligo militare,
non viene convocato a un corso di formazione o d'istruzione rispettivamente da
chi per motivi estranei alla sua volontà, ad esempio perché soprannumerario,
non riceve l'ordine di marcia e non può quindi presentarsi in servizio. Tale
interpretazione corrisponde come accennato in precedenza alla prassi di questa
Corte, come già giudicato nella DTF 56 I 22 pag. 24 ove viene spiegato che "Wenn
demnach ein Feldweibel des Bataillons 128 (...) als überzählig nach Hause
entlassen wurde, so ist er nicht ersatzpflichtig (...)", oppure nella
DTF 108 lb 115 consid. 4c pag. 120 ove si precisa "die aus einem nicht
in ihrer Person liegenden Grund den Dienst versäumen und gemäss Art. 8 Abs. 2
MPG dafür keinen Militärpflichtersatz leisten müssen". Tale tesi è
stata riconfermata nella sentenza A.56/1983 del 2 novembre 1984 consid. 2c
pubblicata in Rep 1986 pag. 54 nonché nella DTF 120 lb 36 consid. 2a ove viene
riaffermato il concetto con rinvio alle precedenti sentenze.
3.3
Alla
luce di queste premesse, nel caso già citato, che concerneva un commilitone del
ricorrente, l’Alta Corte ha ritenuto che emergesse chiaramente dalla lettera
prodotta dal ricorrente, firmata dal tenente colonnello __________, che il
distaccamento d'esercizio della brigata nel quale era incorporato il milite era
in palese soprannumero, ciò che creava delle difficoltà per convocare ogni anno
tutti gli incorporati affinché assolvessero ognuno da cinque a dieci giorni di
servizio computabili. In queste condizioni il Tribunale federale ha concluso
che l’insorgente non aveva potuto compiere il minimo di giorni di servizio ai
quali era tenuto per questioni estranee alla sua persona e dovute invece a
motivi organizzativi all'interno della sua brigata, segnatamente al
soprannumero dei militi incorporati nel suo distaccamento d'esercizio. Al
riguardo ha anche osservato che la versione originaria della norma prevede
espressamente che “il servizio non si reputa omesso, quando il militare ne sia
stato dispensato per motivi non inerenti alla sua persona (perché
soprannumerario, per misure di polizia in caso di epidemie, ecc., vedasi RU
1959.
2125 pag. 2129)” (cfr. sentenza 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid.
4.2
).
3.4
Il
Tribunale federale ha anche escluso che la tesi del RS 1 e dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni potesse essere supportata dalle quattro sentenze
di tribunali cantonali, da loro richiamate. Nei giudizi in questione, infatti,
le autorità non hanno esaminato le fattispecie dal profilo dell’art. 8 cpv. 2
LTEO, tranne la causa della Steuerrekurskommission des Kantons Bern del
16.
agosto 2013, ove viene constatato che le condizioni previste da detta norma
non sono date in concreto (cfr. decisione citata consid. 6.2 pag. 8 in fine).
Dette sentenze non state pertanto ritenute di alcun aiuto per l’autorità
ricorrente (sentenza 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.2.8).
3.5
Tornando
al caso in esame, si impongono le stesse conclusioni. Anche il ricorrente ha
adempiuto tutti i suoi obblighi militari, entrando in servizio ogniqualvolta
veniva chiamato dallo Stato maggiore della brigata. Poco importa invece se nel
2012.
ha prestato unicamente sei giorni di servizio, contro i dieci prescritti
dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM per i militi dei distaccamenti d’esercizio. Come ben
emerge dalla lettera del tenente colonnello __________, allegata al gravame, il
distaccamento d’esercizio della brigata fanteria montagna 9 (Br fant mont 9) si
trova in palese sovrannumero (160 militi e quadri contro i 50 necessari) e di
conseguenza “risulta difficile, se non impossibile, riuscire a chiamare in
servizio per 5-10 giorni la totalità dei militi incorporati nel distaccamento”.
È
quindi evidente che il ricorrente non ha potuto prestare l’intero servizio obbligatorio
per cause indipendenti dalla sua disponibilità. Il mancato adempimento dei
giorni prescritti dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM non dipende pertanto dalla persona
del ricorrente, bensì da problemi organizzativi all’interno dell’esercito. In
contingenze del genere, si ravvisano gli estremi dell’art. 8 cpv. 2 LTEO e il
gravame appare conseguentemente fondato.
4.
4.1.
Il
ricorso è accolto e il contribuente esonerato dal pagamento della tassa
d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno d’assoggettamento 2012.
4.2
Secondo
l’art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di
ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è
parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via
eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché
abbia vinto il ricorso, se, con l’adempiere i suoi obblighi, fosse stato in
facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell’istanza precedente. Il cpv.
2bis precisa poi che l’ammontare delle tasse di decisione e di
cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.
Nel
Canton Ticino, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale
sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 25 giugno 2013 (RL 1.5.3.1)
si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis
LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle tasse di decisione e di
cancelleria. A questa Camera non resta quindi che colmare la lacuna rinviando
direttamente all’art. 231 LT.
4.3
Nella
fattispecie, visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e
spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2
LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 luglio 2014 è riformata nel senso
che il contribuente è esonerato dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
per l’anno di assog-gettamento 2012.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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-
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-
;
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: