80.2014.215
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, usufrutto, spese che eccedono la manutenzione ordinaria a carico del nudo proprietario, rustico cui non è attribuito un valore di reddito
7 maggio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.215
80.2014.216
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 agosto 2014 contro la decisione del 23 luglio 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
1. I coniugi RI 1 sono
usufruttuari vita natural durante del mapp. n. __________ RFD di __________, di
proprietà del figlio __________.
Compilando la
dichiarazione fiscale 2012, i contribuenti facevano valere le seguenti
deduzioni per spese di manutenzione degli immobili:
rifacimento muro di
sostegno fr. 4'011.-
riparazione tetto in piode
del rustico fr. 2'503.-
tassa controllo
combustione fr. 90.-
Con decisione del 5 giugno
2014, l’RS 1 non ammetteva in deduzione i costi relativi al rifacimento del
muretto di sostegno e la sostituzione di alcune piode del tetto del rustico, argomentando
che “sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il
valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne
mantengono la redditività; non invece quelle che ne costituiscono una miglioria
o un investimento”.
B. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 giugno 2014, sostenendo che
“sia la ricostruzione del muro di sostegno sia la riparazione del tetto in
piode del rustico non sono delle migliorie ma dei lavori di manutenzione
obbligati”.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il gravame, con decisione del 23 luglio 2014, ritenendo che né il
rustico né il muro di sostegno erano considerati per il calcolo del valore
locativo imponibile; il rustico era stato considerato non abitabile ed il muro
non “produttivo di reddito”.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione
delle spese per gli interventi al tetto del rustico e per il rifacimento del
muro di sostegno, ritenendo tali investimenti quali “lavori necessari per mantenere
il valore non solo di questi manufatti ma di tutto il fondo”.
D. L’Ufficio
di tassazione di Locarno, nelle proprie osservazioni del 26 agosto 2014,
conferma il proprio operato, aggiungendo inoltre che:
Innanzitutto
e come già rilevato nella nostra decisione su reclamo del 23 luglio 2014 è
ribadito il principio secondo cui la deducibilità di una spesa di manutenzione
è subordinata al fatto che essa si riferisca ad un immobile che frutta al suo
proprietario un reddito imponibile ai sensi degli art. 20 LT e 21 LIFD.
A
giudizio del ricorrente tale premessa sarebbe soddisfatta poiché il valore
locativo della casa (fr. 13560) comprenda anche l’utilizzo del rustico
(utilizzato per il deposito di materiale da giardino, biciclette ecc.) e del
giardino.
Inoltre
la sistemazione del muro di sostegno sarebbe necessaria per mantenere il valore
dell’intero fondo.
Per
la determinazione del valore locativo della casa primaria dei ricorrente,
corrispondente al sub. A (edificio) del valore di stima di fr. 160'000,
l’ufficio di tassazione si è basato sul valore di reddito utilizzato al momento
della revisione generale delle stime del 2005.
Diritto
1. 1.1
Secondo l'art. 32 cpv. 2
LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il
contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di
diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
La medesima facoltà spetta
all’usufruttuario, che in forza del suo diritto deve pagare le imposte sulla
sostanza e sul relativo reddito (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz.,
Zurigo 2009, n. 8 ad art. 32 LIFD, p. 510). Tuttavia, coerentemente con
quanto indicato dal diritto civile, deducibili sono solo le “spese di manutenzione ordinaria” disciplinate dall’art. 765 cpv. 1 CC. Tale nozione è alquanto restrittiva e
comprende più o meno quei “piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa”, che nell’ambito del contratto di locazione sono posti a carico del conduttore (art. 259 CO). Non vi rientrano invece i lavori più importanti,
quali il rifacimento del tetto o della facciata, che restano invece a carico
del nudo proprietario (Farine Fabbro,
L’usufruit immobilier, Friburgo 2000, pp. 175-176).
1.3.
Come correttamente
evidenziato dall’autorità di tassazione, agli stessi principi si ispira anche
la Circolare n. 1 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2003, concernente l’usufrutto e il diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria. Essa
definisce gli oneri di manutenzione ordinaria quali spese abituali di carattere
corrente effettuate al fine di mantenere o di ristabilire il valore
dell’immobile, distinguendole dalle spese più importanti, che per contro non
hanno carattere ricorrente e che comportano, di regola, anche una miglioria
dell’oggetto. Le prime sono a carico dell’usufruttuario e possono conseguentemente
essere dedotte nella sua partita fiscale; le seconde restano a carico del nudo
proprietario e possono essere dedotte nella sua partita fiscale nei limiti degli
art. 31 cpv. 2 LT e 32 cpv. 2 LIFD. Se si tratta di interventi che comportano
una miglioria, la deduzione è invece ammessa – quale costo di investimento
(art. 134 LT) – nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, non è contestata tanto la natura dei costi dei quali il ricorrente
chiede la deduzione quanto la loro connessione con il reddito imponibile. In effetti,
l’Ufficio di tassazione non si è neppure confrontato con la questione se le
spese litigiose siano dei costi di manutenzione o di miglioria, ma ne ha
escluso la deduzione per il fatto che a suo avviso si riferiscono ad un edificio
ed a un giardino che non producono alcun reddito imponibile.
2.2
Trattandosi
di spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi di
manutenzione immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva
dell’immobile, sul quale viene intrapresa la manutenzione, è stata considerata
nel calcolo del valore locativo (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 6
dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d).
3.
3.1.
Nel
caso in esame è controverso, in primo luogo, se il valore locativo della casa
d’abitazione dei ricorrenti sia comprensivo anche del piccolo rustico sito sul
mappale n. __________, denominato quale subalterno __________, che a detta dei
ricorrenti funge da ripostiglio per gli attrezzi del giardino e le biciclette.
Esaminando
gli elementi su cui l’Ufficio di stima ha basato i propri calcoli per determinare
il valore di stima, si nota che il valore di reddito fa riferimento unicamente
al sub. A, che rappresenta la casa d’abitazione occupata dagli usufruttuari.
Dagli atti risulta inoltre che il valore locativo è stato determinato a partire
dal valore di reddito, elemento considerato anche per il calcolo del valore di
stima ufficiale della sostanza immobiliare. In concreto, nella determinazione
della stima ufficiale dell’immobile di cui i contribuenti sono usufruttuari, il
valore del reddito è stato commisurato in fr. 15'069.-. Il valore locativo (non
contestato) è stato stabilito nella misura del 90% di tale valore, cioè in fr.
13'560.-.
3.2
In
primo luogo, va rilevato che difficilmente i costi per la riparazione del tetto
dell’edificio in discussione potrebbero essere fatti rientrare nella nozione di
“spese di manutenzione ordinaria” secondo l’art. 765 cpv. 1 CC. La riparazione
del tetto costituisce infatti un intervento di una certa importanza, che come
tale dovrebbe essere assunto dal nudo proprietario. Già per questa ragione, la
relativa spesa non potrebbe essere dedotta dal reddito imponibile degli
usufruttuari.
3.3
Come
ha rilevato l’autorità fiscale, comunque, la deduzione deve essere esclusa
anche per il fatto che il rustico sub. B non è stato considerato ai fini del
calcolo del valore locativo imponibile, e quindi del reddito conseguito dai
ricorrenti, il nesso causale tra reddito imponibile e spesa di manutenzione viene
a mancare.
3.3.1
In
merito alle modalità di calcolo del valore locativo adottate dall’Ufficio di
tassazione, va precisato che questa Camera ha già avuto occasione di ritenere
che esse non sono conformi alle esigenze stabilite dalla legge, per il fatto
che si fondano sul presupposto che la decisione dell’Ufficio di stima, già
passata in giudicato, abbia accertato anche il valore locativo dell’immobile.
La procedura disciplinata dalla legge cantonale sulla stima ufficiale degli
immobili concerne infatti unicamente la determinazione del valore di stima
ufficiale in quanto tale e non anche il valore locativo (cf. sentenza CDT n.
80.2007.173
del 9 maggio 2008, in RtiD II-2008 n. 3t).
3.3.2
Anche
il calcolo effettuato dall’Ufficio di stima solleva qualche dubbio poiché,
secondo l’art. 15 cpv. 2 della Legge del 13 novembre 1996 sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare (RL 10.2.9.1), i fondi edificati devono essere
valutati come un’unità economica comprendente fabbricati e relativo terreno annesso.
La disposizione non precisa però, come d’altronde l’intera legge ed il relativo
regolamento (Regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare, RL 10.9.2.1.1), se è necessario considerare i
fabbricati ed il terreno annesso per il calcolo del valore di reddito, per
quello del valore metrico, o per entrambi. Inoltre nessuno dei due testi
legislativi prevede una definizione della nozione di “fabbricato”.
3.3.3
Nel
caso concreto però il rustico viene utilizzato unicamente quale ripostiglio;
non essendovi né acqua né luce (come precisato dai ricorrenti nel ricorso). Tale
edificio non adempie i requisiti minimi di abitabilità ed è giustificato,
almeno nell’ottica dell’Ufficio di stima, lo stralcio dal calcolo del valore di
reddito della sostanza immobiliare (TE del 7 agosto 2012 n. 40.2012.1, consid.
11) e, conseguentemente, dal calcolo del valore locativo.
4.
4.1.
L’autorità
di tassazione ha negato altresì la deduzione delle spese sostenute dal
ricorrente per il rifacimento del muro di sostegno della strada soprastante la
proprietà immobiliare, considerando che si trattava di “oggetto non produttivo
di reddito e quindi non considerato nella determinazione del valore locativo”.
4.2
Oltre
a quanto precedentemente esposto relativamente al calcolo del valore locativo
da parte degli Uffici di tassazione e del valore di reddito stabilito
dall’Ufficio di stima, va sottolineato il fatto che, secondo una consolidata
giurisprudenza, le spese di manutenzione per il giardino o per piscine, campi
da gioco o da tennis ecc. non sono quindi deducibili quando il valore del
giardino o della piscina non si riflette sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum DBG, 2a
ediz., Zurigo, 2003, n. 36 ad art. 32 LIFD, p. 517; nello stesso senso Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 28
ad art. 32 LIFD, p. 789).
4.3
La
decisione dell’Ufficio di tassazione solleva qualche interrogativo.
Malgrado
il fatto che il giardino non sia apparentemente compreso nel calcolo del valore
locativo, è tuttavia evidente che il muro è situato in un punto delicato,
adiacente alla strada sovrastante, che sembrerebbe sostenere. La motivazione
dell’Ufficio di tassazione, secondo cui tali spese di manutenzione non sono deducibili
perché il muro litigioso non è fonte di reddito e quindi non è inglobato nel
valore locativo, sembra trascurare che, proprio per il fatto che il muro in
questione sorge tra la strada e l’abitazione dei contribuenti, le spese di miglioria
sostenute al fine di riportare la costruzione al proprio scopo di sostegno potrebbero
anche essere assimilate a delle spese per mantenere la redditività della casa
stessa.
4.4
Tuttavia,
anche in questo caso si deve ritenere che le spese in discussione non rientrino
fra quei piccoli lavori di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa, che per legge sono a carico dell’usufruttuario. Proprio per l’importanza che la
manutenzione del muro di sostegno ha per la salvaguardia della proprietà
immobiliare nel suo insieme, si tratta di un costo che dovrebbe assumersi il
nudo proprietario.
Ne consegue che la
decisione impugnata, che ne ha negato la deduzione dal reddito imponibile degli
usufruttuari, merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: