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Decisione

80.2014.215

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, usufrutto, spese che eccedono la manutenzione ordinaria a carico del nudo proprietario, rustico cui non è attribuito un valore di reddito

7 maggio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

1. I coniugi RI 1 sono

usufruttuari vita natural durante del mapp. n. __________ RFD di __________, di

proprietà del figlio __________.

Compilando la

dichiarazione fiscale 2012, i contribuenti facevano valere le seguenti

deduzioni per spese di manutenzione degli immobili:

rifacimento muro di

sostegno fr. 4'011.-

riparazione tetto in piode

del rustico fr. 2'503.-

tassa controllo

combustione fr. 90.-

Con decisione del 5 giugno

2014, l’RS 1 non ammetteva in deduzione i costi relativi al rifacimento del

muretto di sostegno e la sostituzione di alcune piode del tetto del rustico, argomentando

che “sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il

valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne

mantengono la redditività; non invece quelle che ne costituiscono una miglioria

o un investimento”.

B. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 giugno 2014, sostenendo che

“sia la ricostruzione del muro di sostegno sia la riparazione del tetto in

piode del rustico non sono delle migliorie ma dei lavori di manutenzione

obbligati”.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il gravame, con decisione del 23 luglio 2014, ritenendo che né il

rustico né il muro di sostegno erano considerati per il calcolo del valore

locativo imponibile; il rustico era stato considerato non abitabile ed il muro

non “produttivo di reddito”.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione

delle spese per gli interventi al tetto del rustico e per il rifacimento del

muro di sostegno, ritenendo tali investimenti quali “lavori necessari per mantenere

il valore non solo di questi manufatti ma di tutto il fondo”.

D. L’Ufficio

di tassazione di Locarno, nelle proprie osservazioni del 26 agosto 2014,

conferma il proprio operato, aggiungendo inoltre che:

Innanzitutto

e come già rilevato nella nostra decisione su reclamo del 23 luglio 2014 è

ribadito il principio secondo cui la deducibilità di una spesa di manutenzione

è subordinata al fatto che essa si riferisca ad un immobile che frutta al suo

proprietario un reddito imponibile ai sensi degli art. 20 LT e 21 LIFD.

A

giudizio del ricorrente tale premessa sarebbe soddisfatta poiché il valore

locativo della casa (fr. 13560) comprenda anche l’utilizzo del rustico

(utilizzato per il deposito di materiale da giardino, biciclette ecc.) e del

giardino.

Inoltre

la sistemazione del muro di sostegno sarebbe necessaria per mantenere il valore

dell’intero fondo.

Per

la determinazione del valore locativo della casa primaria dei ricorrente,

corrispondente al sub. A (edificio) del valore di stima di fr. 160'000,

l’ufficio di tassazione si è basato sul valore di reddito utilizzato al momento

della revisione generale delle stime del 2005.

Diritto

1. 1.1

Secondo l'art. 32 cpv. 2

LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il

contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,

i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.

Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte

Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di

diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.2.

La medesima facoltà spetta

all’usufruttuario, che in forza del suo diritto deve pagare le imposte sulla

sostanza e sul relativo reddito (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz.,

Zurigo 2009, n. 8 ad art. 32 LIFD, p. 510). Tuttavia, coerentemente con

quanto indicato dal diritto civile, deducibili sono solo le “spese di manutenzione ordinaria” disciplinate dall’art. 765 cpv. 1 CC. Tale nozione è alquanto restrittiva e

comprende più o meno quei “piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa”, che nell’ambito del contratto di locazione sono posti a carico del conduttore (art. 259 CO). Non vi rientrano invece i lavori più importanti,

quali il rifacimento del tetto o della facciata, che restano invece a carico

del nudo proprietario (Farine Fabbro,

L’usufruit immobilier, Friburgo 2000, pp. 175-176).

1.3.

Come correttamente

evidenziato dall’autorità di tassazione, agli stessi principi si ispira anche

la Circolare n. 1 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2003, concernente l’usufrutto e il diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria. Essa

definisce gli oneri di manutenzione ordinaria quali spese abituali di carattere

corrente effettuate al fine di mantenere o di ristabilire il valore

dell’immobile, distinguendole dalle spese più importanti, che per contro non

hanno carattere ricorrente e che comportano, di regola, anche una miglioria

dell’oggetto. Le prime sono a carico dell’usufruttuario e possono conseguentemente

essere dedotte nella sua partita fiscale; le seconde restano a carico del nudo

proprietario e possono essere dedotte nella sua partita fiscale nei limiti degli

art. 31 cpv. 2 LT e 32 cpv. 2 LIFD. Se si tratta di interventi che comportano

una miglioria, la deduzione è invece ammessa – quale costo di investimento

(art. 134 LT) – nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, non è contestata tanto la natura dei costi dei quali il ricorrente

chiede la deduzione quanto la loro connessione con il reddito imponibile. In effetti,

l’Ufficio di tassazione non si è neppure confrontato con la questione se le

spese litigiose siano dei costi di manutenzione o di miglioria, ma ne ha

escluso la deduzione per il fatto che a suo avviso si riferiscono ad un edificio

ed a un giardino che non producono alcun reddito imponibile.

2.2

Trattandosi

di spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi di

manutenzione immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva

dell’immobile, sul quale viene intrapresa la manutenzione, è stata considerata

nel calcolo del valore locativo (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 6

dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d).

3.

3.1.

Nel

caso in esame è controverso, in primo luogo, se il valore locativo della casa

d’abitazione dei ricorrenti sia comprensivo anche del piccolo rustico sito sul

mappale n. __________, denominato quale subalterno __________, che a detta dei

ricorrenti funge da ripostiglio per gli attrezzi del giardino e le biciclette.

Esaminando

gli elementi su cui l’Ufficio di stima ha basato i propri calcoli per determinare

il valore di stima, si nota che il valore di reddito fa riferimento unicamente

al sub. A, che rappresenta la casa d’abitazione occupata dagli usufruttuari.

Dagli atti risulta inoltre che il valore locativo è stato determinato a partire

dal valore di reddito, elemento considerato anche per il calcolo del valore di

stima ufficiale della sostanza immobiliare. In concreto, nella determinazione

della stima ufficiale dell’immobile di cui i contribuenti sono usufruttuari, il

valore del reddito è stato commisurato in fr. 15'069.-. Il valore locativo (non

contestato) è stato stabilito nella misura del 90% di tale valore, cioè in fr.

13'560.-.

3.2

In

primo luogo, va rilevato che difficilmente i costi per la riparazione del tetto

dell’edificio in discussione potrebbero essere fatti rientrare nella nozione di

“spese di manutenzione ordinaria” secondo l’art. 765 cpv. 1 CC. La riparazione

del tetto costituisce infatti un intervento di una certa importanza, che come

tale dovrebbe essere assunto dal nudo proprietario. Già per questa ragione, la

relativa spesa non potrebbe essere dedotta dal reddito imponibile degli

usufruttuari.

3.3

Come

ha rilevato l’autorità fiscale, comunque, la deduzione deve essere esclusa

anche per il fatto che il rustico sub. B non è stato considerato ai fini del

calcolo del valore locativo imponibile, e quindi del reddito conseguito dai

ricorrenti, il nesso causale tra reddito imponibile e spesa di manutenzione viene

a mancare.

3.3.1

In

merito alle modalità di calcolo del valore locativo adottate dall’Ufficio di

tassazione, va precisato che questa Camera ha già avuto occasione di ritenere

che esse non sono conformi alle esigenze stabilite dalla legge, per il fatto

che si fondano sul presupposto che la decisione dell’Ufficio di stima, già

passata in giudicato, abbia accertato anche il valore locativo dell’immobile.

La procedura disciplinata dalla legge cantonale sulla stima ufficiale degli

immobili concerne infatti unicamente la determinazione del valore di stima

ufficiale in quanto tale e non anche il valore locativo (cf. sentenza CDT n.

80.2007.173

del 9 maggio 2008, in RtiD II-2008 n. 3t).

3.3.2

Anche

il calcolo effettuato dall’Ufficio di stima solleva qualche dubbio poiché,

secondo l’art. 15 cpv. 2 della Legge del 13 novembre 1996 sulla stima ufficiale

della sostanza immobiliare (RL 10.2.9.1), i fondi edificati devono essere

valutati come un’unità economica comprendente fabbricati e relativo terreno annesso.

La disposizione non precisa però, come d’altronde l’intera legge ed il relativo

regolamento (Regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale

della sostanza immobiliare, RL 10.9.2.1.1), se è necessario considerare i

fabbricati ed il terreno annesso per il calcolo del valore di reddito, per

quello del valore metrico, o per entrambi. Inoltre nessuno dei due testi

legislativi prevede una definizione della nozione di “fabbricato”.

3.3.3

Nel

caso concreto però il rustico viene utilizzato unicamente quale ripostiglio;

non essendovi né acqua né luce (come precisato dai ricorrenti nel ricorso). Tale

edificio non adempie i requisiti minimi di abitabilità ed è giustificato,

almeno nell’ottica dell’Ufficio di stima, lo stralcio dal calcolo del valore di

reddito della sostanza immobiliare (TE del 7 agosto 2012 n. 40.2012.1, consid.

11) e, conseguentemente, dal calcolo del valore locativo.

4.

4.1.

L’autorità

di tassazione ha negato altresì la deduzione delle spese sostenute dal

ricorrente per il rifacimento del muro di sostegno della strada soprastante la

proprietà immobiliare, considerando che si trattava di “oggetto non produttivo

di reddito e quindi non considerato nella determinazione del valore locativo”.

4.2

Oltre

a quanto precedentemente esposto relativamente al calcolo del valore locativo

da parte degli Uffici di tassazione e del valore di reddito stabilito

dall’Ufficio di stima, va sottolineato il fatto che, secondo una consolidata

giurisprudenza, le spese di manutenzione per il giardino o per piscine, campi

da gioco o da tennis ecc. non sono quindi deducibili quando il valore del

giardino o della piscina non si riflette sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum DBG, 2a

ediz., Zurigo, 2003, n. 36 ad art. 32 LIFD, p. 517; nello stesso senso Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 28

ad art. 32 LIFD, p. 789).

4.3

La

decisione dell’Ufficio di tassazione solleva qualche interrogativo.

Malgrado

il fatto che il giardino non sia apparentemente compreso nel calcolo del valore

locativo, è tuttavia evidente che il muro è situato in un punto delicato,

adiacente alla strada sovrastante, che sembrerebbe sostenere. La motivazione

dell’Ufficio di tassazione, secondo cui tali spese di manutenzione non sono deducibili

perché il muro litigioso non è fonte di reddito e quindi non è inglobato nel

valore locativo, sembra trascurare che, proprio per il fatto che il muro in

questione sorge tra la strada e l’abitazione dei contribuenti, le spese di miglioria

sostenute al fine di riportare la costruzione al proprio scopo di sostegno potrebbero

anche essere assimilate a delle spese per mantenere la redditività della casa

stessa.

4.4

Tuttavia,

anche in questo caso si deve ritenere che le spese in discussione non rientrino

fra quei piccoli lavori di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa, che per legge sono a carico dell’usufruttuario. Proprio per l’importanza che la

manutenzione del muro di sostegno ha per la salvaguardia della proprietà

immobiliare nel suo insieme, si tratta di un costo che dovrebbe assumersi il

nudo proprietario.

Ne consegue che la

decisione impugnata, che ne ha negato la deduzione dal reddito imponibile degli

usufruttuari, merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: