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Decisione

80.2014.217

Reddito imponibile: indennizzo assicurativo, lucrum cessans, messa a disposizione di un appartamento sostitutivo causa difetti dell’immobile acquistato, commisurazione del reddito

21 gennaio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Mediante dichiarazione

d’imposta cantonale e federale diretta per l’anno 2012, RI 1 e sua moglie __________,

indicavano di essere proprietari di una quota di proprietà per piani (PPP __________

al mapp. n. __________ RFD __________).

Per quanto attiene al

valore locativo dell’immobile, nell’apposita finca “reddito della sostanza

immobiliare” non iscrivevano alcun importo, ma apponevano la dicitura: “PPP __________

non abitabile”.

B. Con decisione di

tassazione 26.2.2014 / 5.3.2013 (decisione di tassazione dopo rettificazione)

per l’imposta cantonale 2012, nel calcolo del reddito imponibile veniva

aggiunta la posta “altri redditi” dell’importo di fr. 9'000.–. Veniva indicato

come la somma esposta fosse relativa al “valore corrispondente al valore locativo

dell’appartamento di __________, considerato che il mancato utilizzo dello stesso

viene comunque risarcito dall’assicurazione (cfr. verbale del 23.07.2013)”.

Medesimo importo veniva parimenti inserito nella decisione 26.2.2014

sull’imposta federale diretta.

C. Con reclamo

24/25.3.2014 il contribuente si aggravava contro le decisioni di tassazione

d’imposta cantonale e federale diretta per l’anno 2012.

In merito alla posta

“altri redditi”, RI 1 censurava l’operato dell’Ufficio di tassazione, ritenendo

che la cifra esposta [uguale a quella indicata anche nella decisione di

tassazione per l’anno precedente], non costituisse reddito imponibile, bensì

compensazione di un danno subito da lui e dalla coniuge, posto come l’immobile

di loro proprietà di __________ non fosse abitabile in quanto pericolante. Non

essendo reddito sostitutivo, il reclamante riteneva non corretta l’indicazione

della posta “altri redditi”. Precisava anche che, al momento in cui aveva

sottoscritto il verbale relativo alla fissazione dell’importo di fr. 9'000.–

per il periodo fiscale precedente, non era a conoscenza della non imponibilità

di detta somma. Motivo per cui chiedeva lo stralcio della posta “altri

redditi”.

D. Con scritto

interlocutorio 25.4.2014, l’RS 1, rispondeva alle censure sollevate dal contribuente.

Quo al valore

locativo argomentava quanto segue:

In

sede di tassazione 2012 è stato aggiunto un valore locativo di fr. 9'000, come

definito in sede di reclamo 2011 (cfr. verbale del 23.7.2013), in quanto il

mancato utilizzo della PPP è già risarcito dall’assicurazione che provvede al

pagamento di un oggetto sostitutivo. Inoltre l’esposizione del valore locativo

è da intendere anche in contropartita degli interessi passivi dedotti. La

mancata esposizione del valore locativo creerebbe un doppio vantaggio e quindi

una disparità di trattamento con gli altri contribuenti.

Veniva assegnato al

contribuente un termine fino al 12.5.2014 per presentare eventuali

osservazioni.

E. Il 9.5.2014, il

reclamante prendeva posizione, sostenendo che l’importo di fr. 9'000.– non

dovesse essere considerato alla stregua di “altri redditi”, posto come fosse

una somma compensatrice di un danno subito e non un reddito sostitutivo

imponibile:

(...) l’importo pagato

dall’assicurazione dei costruttori equivale al danno subito per i difetti

dell’appartamento che ho acquistato per uso personale come abitazione primaria.

Danno consistente nell’inabitabilità dell’oggetto che avrebbe obbligato la mia

famiglia a pagare di tasca propria la locazione di un altro appartamento fino

alla messa a posto di quello acquistato. Premesso pertanto che detto

risarcimento equivalente al danno subito rappresenta una compensazione e non un

reddito sostitutivo, la somma in oggetto non dovrebbe essere imponibile.

F. Il 30.7.2014,

l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, ritenendo che secondo l’art. 33

LT non possono essere dedotte le spese di mantenimento del contribuente e della

sua famiglia, ivi comprese le spese sostenute per la locazione della propria abitazione.

Per controbilanciare questa situazione, i proprietari di immobili devono

indicare ex art. 20 cpv. 1 lett. b LT il valore locativo del bene

immobile che hanno a disposizione per uso proprio. Queste due norme permettono

di raggiungere una sostanziale parità di trattamento tra inquilini e

proprietari di immobili. L’art. 15 LT prevede che la totalità dei proventi

periodici e unici sottostanno alle imposte sul reddito (fatta eccezione per

l’art. 23 LT che prevede una serie di esenzioni). I coniugi __________, tra il

2011 ed il 2012, a causa di un difetto di costruzione gravante l’immobile di

loro proprietà avevano potuto usufruire gratuitamente di un appartamento,

essendo la pigione stata corrisposta dalla compagnia assicurativa del

costruttore.

Vista la tipologia di

indennizzo ricevuto dai coniugi __________, l’Ufficio di tassazione riteneva che

non fosse assimilabile alla categoria dei redditi esenti da imposizione, ma che

dovesse essere considerato come valore locativo. Secondo l’autorità, tale soluzione

permetteva anche di poter dedurre gli interessi passivi gravanti la PPP __________

mapp. __________ RFD di __________.

G. Con tempestivo

ricorso 29.8./1.9.2014 alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta

l’imposizione della cifra pari a fr. 9'000.– a titolo di “altri redditi”.

Secondo l’insorgente la

somma ricevuta da parte della compagnia di assicurazione del costruttore, a

causa dell’inagibilità dell’immobile di sua proprietà, equivarrebbe al danno

patito per i difetti dell’appartamento. Senza tale indennizzo, egli sarebbe

stato obbligato a pagare “di tasca propria” il canone di locazione per un altro

appartamento sino al risanamento di quello di proprietà. Il ricorrente ritiene

pertanto che “il risarcimento percepito equivalga al danno da noi subito, non

rappresenti un reddito sostitutivo ma una compensazione del danno e pertanto

non dovrebbe essere imponibile”.

Il ricorrente contesta in

via subordinata l’importo di fr. 9'000.–, che rappresenterebbe il valore

locativo lordo dell’immobile, senza alcuna deduzione di sorta (senza deduzione

per spese di manutenzione).

Da ultimo il contribuente

lamenta l’operato dell’Ufficio di tassazione, laddove non entra nel merito

della censura da lui sollevata in punto alle spese di trasporto.

H. Nelle osservazioni

15/16.9.2014, l’Ufficio di tassazione si riconferma nella propria decisione

emessa su reclamo, ritenendo corretta la posta “altri redditi” di fr. 9'000.–.

Tale somma era stata concordata tra il contribuente e l’Autorità fiscale nel

periodo d’imposizione precedente.

L’Ufficio di tassazione

rileva come, tramite accordo 18.7.2013, la proprietà per piani è stata

completamente risanata per un costo di complessivi fr. 2'142'000.– e che ai

comproprietari delle unità di PPP è stato riconosciuto un indennizzo globale

pari a fr. 1'484'800.–, dei quali fr. 1'025'000.– per “Mangelfolge -

/Vermögenschaden (inkl. Mieten/Hypotheken 01.12 – 09.12)”. “Al netto delle

precedenti prestazioni pagate di complessivi 785'000 (tra le quali le pigioni

pagate ai vari comproprietari) ne è poi risultato un versamento netto di fr.

699'000.–”. In merito a tale censura sollevata dal ricorrente, l’Ufficio di

tassazione propugna il respingimento del gravame.

Circa le spese di

trasferta, l’Autorità fiscale propone l’accoglimento del ricorso.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 15 cpv. 1

LT sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.

Analoga formulazione è prevista anche dall’art. 7 cpv. 1 della Legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Il capoverso 2 dell’art.

15 LT preconizza che sono pure considerati reddito i proventi in natura di

qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e

le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al

consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.

Il Tribunale federale, con

riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD (di uguale tenore agli art. 15 cpv. 1 LT e

7 cpv. 1 LAID), ha precisato come il legislatore avesse perseguito il principio

dell’imposizione del reddito netto globale. L’art. 16 cpv. 1 LIFD, e quindi

parimenti di riflesso l’art. 15 LT contengono una cosiddetta clausola generale,

che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo

di redditi esenti da imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385

consid. 4a).

Ne consegue che ogni

reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

1.2.

1.2.1.

In ambito di sostanza

immobiliare l’art. 21 cpv. 1 lit. b LIFD stabilisce che imponibile è il

valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione

per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto

a titolo gratuito.

Di egual tenore l’art. 20

cpv. 1 lit. b LT.

1.2.2.

La legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i

cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù

del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1

LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità di

accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione

alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore

di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non

quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I

65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha

stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF

124 I 145, consid. 4d p. 156), precisando poi che il 60% del valore di mercato

rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio

costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).

1.3.

L’art. 23 LIFD (altri

proventi) disciplina che sono parimenti imponibili:

a.

qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa;

b.

le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno

corporale permanente o pregiudizio durevole della salute;

c.

gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un’attività;

d.

gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto;

e.

i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe;

f.

gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione

legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli

sotto la sua autorità parentale.

Di egual tenore l’art. 22

LT.

1.4.

Secondo l’art. 34 lett.

a LIFD (Costi e spese non deducibili), fra gli altri costi e spese che non

possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese per il mantenimento

del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla

posizione professionale del contribuente.

Di egual tenore l’art. 33

lett. a LT.

Considerandi

2.

2.1.

L’Ufficio di tassazione di

Locarno ha ritenuto che per il calcolo dell’imposta cantonale e federale

diretta 2012, dovesse essere ritenuta imponibile la cifra di fr. 9'000.–, a

titolo di “altri redditi”, considerando tale importo come una

traslazione ideale del valore locativo, non imponibile nel caso di specie in

quanto tale, posta l’inabitabilità dell’immobile durante quel periodo fiscale.

2.2

Dagli atti emerge che nel

corso dei mesi di marzo - luglio 2013, i ricorrenti e gli altri comproprietari

del condominio __________ sito ad __________ hanno sottoscritto un accordo con

i responsabili in punto ai gravi difetti di costruzione emersi durante la realizzazione

dell’immobile . In particolare, al punto 4 di detta convenzione, le parti hanno

stabilito un importo corrispondente a fr. 1'025'000.– per “Mangelfolge-/Vermögenschäden”

(inkl. Mieten / Hypotheken 01.12 – 09.12). L’importo da versare

direttamente alla comunità dei comproprietari era pari a fr. 1'484'000.– entro

30.

giorni dalla sottoscrizione da parte loro della pattuizione.

2.3

2.3.1

Già per quanto di

pertinenza della tassazione per l’anno fiscale 2011, i coniugi __________, a

seguito di un verbale d’audizione 23.7.2013 con l’Ufficio di tassazione,

avevano concordato un importo di fr. 9'000.00 a titolo di “altri redditi”, anziché l’importo inizialmente deciso dall’Autorità, pari a fr. 27'300.–, corrispondenti

al canone di locazione di fr. 2'275.– per 12 mesi (cfr. lettera avv. __________

del 14.5.2013 presentata nell’ambito della tassazione 2011).

2.3.2

Dallo scritto dell’avv. __________

(14.5.2013) si evince che il canone di locazione pari a fr. 2'275.– è stato

corrisposto sino al mese di settembre 2012 da parte degli assicuratori dei

responsabili su un suo conto. La somma veniva poi girata direttamente al locatore.

Quindi per l’anno 2012, detto importo è stato versato dal 1.1. al 30.9.2012.

2.3.3

Dalla consultazione del

Registro fondiario pubblico, emerge che il foglio PPP __________ del mapp. n. __________

RFD __________ è stato venduto mediante atto di compravendita 6.8.2013 da RI 1

e __________, che a loro volta lo avevano acquistato il 5.12.2006.

2.4

Dall’analisi dei documenti

giustificativi prodotti all’Ufficio di tassazione emerge come l’assicurazione

dei costruttori abbia pagato direttamente l’ente locato a RI 1 e __________ per

il periodo 1.1 – 30.9.2012 (per un ammontare di fr. 20'475.–, ossia di fr.

2'275.– per 9 mesi).

3.

3.1.

Si tratta quindi anzitutto

di comprendere – a livello fiscale – la conseguenza della mancata abitabilità

della PPP __________ del mapp. n. __________ RFD __________ nel periodo 1.1 –

30.9.2012

3.2

3.2.1

In ambito di indennità assicurative,

bisogna effettuare delle distinzioni.

Prestazioni che servono a

compensare un danno patrimoniale già verificatosi o futuro (damnum emergens)

non comportano un incremento patrimoniale netto ma un semplice scambio di attivi

esente da imposta (cfr. DTF 139 II 363 = StE 2013 B 21.1 n. 23 =

RF 68/2013 p. 730 = RDAF 2013 II 607, consid. 2.6 e giurisprudenza e

dottrina citate).

Il patrimonio del

contribuente deve quindi aver subito un danno: l’indennità versata ha come scopo

quello di ristabilire la situazione economica del danneggiato, al fine di

ricondurla allo stato in cui questa era prima dell’evento pregiudizievole.

Nella misura in cui

l’indennità non provoca un aumento della sostanza del contribuente, la stessa

non è imponibile (anche in applicazione della teoria dell’incremento

patrimoniale). Conformemente a questo principio, un’indennità versata a

copertura delle spese non è imponibile, sia che tali disborsi si siano già

verificati sia che ci sia da attenderseli in un momento ulteriore.

Un arricchimento è invece

– di principio – costitutivo di reddito. Un’indennità può essere versata,

poiché, ad esempio, a causa dell’evento dannoso non si è potuto verificare un incremento

patrimoniale, che sarebbe dovuto intervenire secondo il corso normale degli

eventi. È ad esempio il caso delle indennità per perdita di guadagno che hanno

quale scopo quello di riparare il pregiudizio subito dalla parte lesa, per via

del fatto che ha dovuto interrompere in maniera durevole oppure temporanea,

totalmente oppure parzialmente, la sua attività (lucrum cessans). Poco importa

che detti redditi, acquisiti in compensazione, provengano da un’attività

dipendente oppure indipendente, e che la rimunerazione sia stata fatta a

contanti oppure in natura. Le stesse considerazioni valgono per altre indennità

che implicano un incremento patrimoniale oggettivo, come per esempio la compensazione

di un reddito in natura (Gendre/Casanova,

Indemnisation et droit fiscal, ASA 59, p. 655).

Sono pertanto imponibili,

in generale, i redditi compensatori (lucrum cessans), che una persona

percepisce a titolo sostitutivo, se il reddito venuto a mancare, che il

contribuente avrebbe percepito in natura, sarebbe stato a sua volta imponibile

(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DGB, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 28 ad introduzione agli artt.

16-39 LIFD, p. 153).

3.2.2

Il Tribunale federale, in

una sentenza pubblicata (DTF 132 II 128 = RF 61/2006 p. 357 = StE

2006.

B 26.43 n. 2 = RDAF 2007 II 22 = ASA 78 p. 209), ha stabilito – nel

caso di una signora (al momento dei fatti casalinga), che, a seguito di un incidente

sciistico aveva avuto conseguenze permanenti alla salute – che le rendite dell'assicurazione invalidità che non erano destinate a compensare un

danno patrimoniale materiale, attuale o futuro, oppure un pregiudizio

immateriale sottostavano integralmente all'imposta sul reddito (consid. 3 e 6).

Per quanto concerneva

invece l’indennità per il pregiudizio all’economia domestica (cioè il risarcimento

versato ad una persona compromessa nella sua capacità di provvedere alle mansioni

domestiche), versata dagli assicuratori di responsabilità civile, era esente

dall’imposta sul reddito, nella misura in cui era destinata a compensare delle

spese supplementari subite o future, e, di conseguenza, non comportava un

incremento patrimoniale (v. anche Laffely

Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt

fédéral direct, Basilea 2008, n 14 ad art. 23 LIFD, p. 403).

3.3

3.3.1

Come già ricordato, per il

periodo 1.1. – 30.9.2012, i coniugi __________ hanno abitato nell’appartamento

in via __________ a __________, il cui corrispettivo canone di locazione

mensile era pari a fr. 2'275.–, versato al locatore da parte delle compagnie assicurative

dei costruttori.

Per il periodo 1.1. –

30.9

, le assicurazioni hanno pertanto versato ai coniugi __________ la

somma complessiva di fr. 20'475.– (ossia 2'275.– x 9).

3.3.2

I contribuenti, per quanto

concerne il periodo fiscale 2012 non hanno potuto disporre dell’immobile di

loro proprietà (PPP __________ al mapp. n. __________ RFD __________), a causa

di pregressi difetti di costruzione. In compenso essi hanno potuto risiedere a

titolo gratuito in un appartamento il cui canone di locazione è stato

integralmente corrisposto dalla compagnia di assicurazione all’avv. __________,

il quale ha provveduto all’accredito sul conto del locatore.

L’indennità ricevuta

dall’assicurazione aveva quindi come scopo quello di evitare che i coniugi __________

dovessero attingere dal proprio patrimonio i mezzi finanziari per dover fare

fronte al pagamento di un canone di locazione a loro spese.

In altri termini, la somma

versata dalla compagnia assicurativa aveva quale scopo quello di porre i contribuenti

nella medesima situazione in cui essi si sarebbero trovati in assenza delle problematiche

insorte all’immobile di loro proprietà.

3.3.3

Ne consegue che l’importo

versato dall’assicurazione ai contribuenti deve essere considerato reddito

imponibile, in quanto è stato erogato in sostituzione del reddito in natura

dell’immobile di loro proprietà, cioè del valore locativo.

Infatti, qualora non

fossero insorti i problemi di abitabilità dell’ente locato i coniugi __________,

potendo disporre ad uso proprio dell’immobile PPP __________ al mapp. n. __________

RFD __________, avrebbero dovuto indicare a titolo di reddito il valore

locativo del medesimo.

Non può essere condivisa,

in questa prospettiva, la decisione impugnata, che ha ritenuto di dover

indicare una posta reddituale “altri redditi”, riferendosi in tal modo

“idealmente all’appartamento inagibile traslandone così la sua imposizione

sull’appartamento realmente occupato”. Infatti, è l’indennizzo

dell’assicurazione come tale che sottostà all’imposta sul reddito, quale

provento che compensa un reddito in natura venuto meno a causa dell’inagibilità

dell’abitazione.

3.4

Va precisato – ad ogni

modo – che nel periodo 1.10 – 31.12.2012, dagli atti (e meglio dalla

convenzione sottoscritta riguardo i difetti di costruzione e lo scritto

14.5.2013

dell’avv. __________) emerge che il canone di locazione è stato corrisposto

unicamente sino alla fine del mese di settembre 2012.

Stando ai dati personali

di RI 1, egli ha mantenuto il domicilio ad __________ sino al 1.1.2013, data in

cui ha poi trasferito lo stesso a __________. Tuttavia durante il periodo del

risanamento dell’immobile di sua proprietà egli era soggiornante a __________.

Nel lasso di tempo

intercorso tra il 1.10 ed il 31.12.2012, dagli atti non emerge se i coniugi __________

si sono trasferiti nell’immobile di loro proprietà – ed in casu per

questo periodo dovrebbe essere indicato il valore locativo – oppure se

l’immobile è rimasto inabitato.

Mentre quindi per il

periodo 1.1. – 30.9.2012 si giustifica l’assoggettamento di un importo a titolo

di “altri redditi”, corrispondente all’indennizzo dell’assicurazione, per il

lasso di tempo tra il 1.10 – 31.12.2012, deve invece essere verificato se i

coniugi __________ hanno effettivamente disposto dell’immobile di loro proprietà

a titolo di loro abitazione, nel qual caso deve essere imposto il relativo

valore locativo (calcolato proporzionalmente).

4.

4.1.

È litigioso anche il

calcolo del reddito imponibile.

Nel proprio gravame, RI 1 ha

rilevato come, l’importo di fr. 9'000.– rappresenterebbe: “(...) il valore

locativo lordo di quest’ultimo oggetto, senza alcuna deduzione; senza cioè

quella deduzione forfetaria per spese di manutenzione a cui avrei avuto diritto

qualora l’immobile fosse stato abitabile, creando in tal modo una disparità di

trattamento con gli altri proprietari di vani abitabili” (ricorso

29.

/1.9.2014, p. 2).

4.2

Per quanto concerne la

quantificazione del reddito litigioso, si è rilevato in precedenza che viene imposto

non il reddito mancato bensì quello compensatorio. Nella fattispecie, si tratta

pertanto dell’indennizzo versato dall’assicurazione, per la locazione

dell’appartamento che ha rimpiazzato l’abitazione inagibile, e non invece del

valore locativo di quest’ultima.

Accogliendo parzialmente

un reclamo del contribuente per il periodo fiscale precedente, l’Ufficio di

tassazione, che aveva dapprima effettivamente imposto l’indennizzo

dell’assicurazione, aveva ridotto il reddito da fr. 27'300.– a fr. 9'000.–,

“corrispondente al valore locativo dell’appartamento di __________, tenuto conto

che il mancato utilizzo dello stesso viene comunque risarcito

dall’assicurazione che provvede al pagamento di un oggetto sostitutivo” (cfr.

verbale di audizione del 23 luglio 2013).

4.3

Si può condividere la

decisione dell’Ufficio di tassazione, nella misura in cui ha evidentemente

voluto tener conto della circostanza che il reddito sostituito (cioè il valore

locativo dell’abitazione primaria) gode di un regime fiscale vantaggioso,

giustificato dalla norma costituzionale che promuove l’accesso alla proprietà

dell’abitazione. Secondo l’art. 20 cpv. 2 LT, infatti, il valore locativo,

tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza

personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle

pigioni.

Questa comprensibile

considerazione dell’autorità fiscale non giustifica tuttavia l’imposizione del

reddito sostituito, cioè del valore locativo dell’abitazione inagibile, al

posto di quello sostitutivo. Proprio perché l’appartamento di proprietà del ricorrente

non era abitabile nel periodo fiscale in discussione, lo stesso non produceva

alcun reddito.

4.4

Dagli atti non emergono

indicazioni sufficienti per stabilire l’ammontare della pigione pagata per

l’appartamento messo a disposizione dell’insorgente e della sua famiglia

durante i lavori di risanamento della loro casa. In particolar modo, non è noto

se l’importo di fr. 2'275.– al mese, pagato dall’assicurazione al locatore

dell’appartamento di __________ si riferisca alla semplice locazione o comprenda

anche delle spese accessorie.

L’Ufficio di tassazione

provvederà pertanto a tale accertamento, con la collaborazione del ricorrente.

In seguito, stabilirà il reddito imponibile, commisurandolo nel 60 - 70% della

sola pigione pagata per la locazione dell’appartamento.

Non vi è pertanto ragione

di dedurre dal reddito imponibile, come preteso nel ricorso, le spese di

manutenzione dell’abitazione inagibile.

Per gli ultimi tre mesi

del periodo fiscale dovrà poi essere aggiunto l’eventuale valore locativo

dell’appartamento risanato (v. supra, consid. 3.4.).

5.

5.1.

In sede di ricorso,

l’insorgente ha parimenti censurato l’operato dell’Ufficio di tassazione

laddove l’Autorità non sarebbe entrata neppure nel merito di un altro punto

contestato, e meglio le “spese di trasporto” e ciò: “(...) nonostante

la dichiarazione del Sig. __________ nella sua lettera del 25 aprile 2014 in cui annunciava la rettifica in sede di reclamo” (ricorso 29.8/ 1.9.2014, p. 2).

5.2

Dallo scritto 25.4.2014

trasmesso ai coniugi __________ da parte dell’RS 1, emerge come il reclamo interposto

quo alle spese di trasporto era già stato ammesso positivamente dall’Autorità.

Tuttavia, nella decisione

su reclamo, la contestazione accolta non era stata modificata essendo stato

immesso nuovamente l’importo di fr. 8'585..– a titolo di deduzione per “veicolo

privato contribuente”.

Nelle osservazioni al

ricorso 29.8/1.9.2014 del ricorrente, l’Ufficio di tassazione ha preso atto

della svista contenuta nella decisione su reclamo ed ha proposto – su questo

punto – l’accoglimento del gravame.

5.3

Preso atto delle

osservazioni dell’Ufficio di tassazione, la decisione su reclamo viene modificata

/ rettificata conformemente alla presa di posizione 25.4.2014 dell’autorità di

tassazione.

6.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono parzialmente poste a

carico del ricorrente. Nonostante il rinvio degli atti per la commisurazione

del reddito litigioso, l’insorgente è comunque soccombente per quanto attiene

al principio dell’imponibilità della prestazione percepita dall’assicurazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

30 luglio 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,

perché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 300.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: