80.2014.218
TProcedura: reclamo, ricevibilità, mancata risposta ad una richiesta di documentazione, annullamento della decisione, violazione del diritto di essere sentito
6 ottobre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2014.218
Data decisione, Autorità:
06.10.2014, CDT
Ricorso:
TF,2C_1018/2014 2C_1019/2014, 12.11.2014
Titolo:
TProcedura: reclamo, ricevibilità, mancata risposta ad una richiesta di documentazione, annullamento della decisione, violazione del diritto di essere sentito
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 135 cpv. 1 LIFD
art. 206 cpv. 1 LT
art. 208 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2014.218
80.2014.219
Lugano
6 ottobre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 settembre 2014 contro la decisione
del 26 agosto 2014 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. Con
decisione del 19 giugno 2014, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD
2013, commisurando il reddito imponibile in fr. 30'000.–. Rispetto alla
dichiarazione presentata dalla contribuente, l’autorità fiscale aveva in
particolar modo elevato il reddito dell’attività lucrativa indipendente da fr.
5'016.– a fr. 30'000.–, argomentando che la sua disponibilità finanziaria
risultava “insufficiente a fronteggiare le uscite avute durante l’anno”.
B. La
contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione il 10 luglio
2014, contestando sia la commisurazione del reddito aziendale sia il mancato
riconoscimento delle deduzioni per spese professionali.
L’autorità
di tassazione si è rivolta alla reclamante, con scritto del 15 luglio 2014, invitandola
a produrre documentazione o informazioni “a comprova del reddito, o del consumo
di sostanza, o dell’aumento dei debiti, o di ogni altra fonte, che [le] ha permesso
di far fronte alle necessità dell’esistenza nell’anno 2013, ciò in considerazione
dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati”. La lettera si concludeva
con l’avvertimento che, “in caso di inosservanza del presente invito”, il
reclamo sarebbe stato deciso “sulla base della documentazione in nostro
possesso e lo stesso sarà dichiarato irricevibile”.
C. Con
decisione del 26 agosto 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo della contribuente, argomentando che quest’ultima non
aveva dato seguito alla richiesta di documentazione del 15 luglio 2014.
D. Il 2
settembre 2014 la reclamante ha indirizzato all’Ufficio di tassazione una
lettera, nella quale si è scusata per il ritardo nella risposta, dovuto
all’assenza per vacanze in __________ ed alla successiva morte della madre
nello stesso paese. Alla lettera era allegato il dettaglio della contabilità
del suo centro estetico.
L’autorità
fiscale ha risposto il 9 settembre 2014, nel quale ha affermato che la sua
decisione era definitiva e poteva essere impugnata con ricorso alla Camera di
diritto tributario. Ha comunque escluso che l’assenza dal domicilio potesse
giustificare il ritardo nella presentazione della documentazione, non essendo
stato imprevedibile.
E. Cin
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che,
quando l’Ufficio di tassazione le ha indirizzato la lettera con la richiesta di
informazioni e documentazione, era all’estero, dapprima per vacanze e poi per i
funerali della madre, e che è rientrata in Svizzera solo il 2 settembre 2014.
Contesta poi che il decesso della madre non sia considerato un evento
improvviso.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso
in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo della
contribuente. A questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito
della decisione di tassazione; essa deve limitarsi per contro a verificare se
sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare
nel merito del reclamo interposto dalla contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
L’art.
206.
cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale
diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione
di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Per gli
articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD, l'autorità di tassazione prende la
sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare
nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare
la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
Diversamente
dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata
(art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
2.2
Se una
delle condizioni perché l’autorità di tassazione entri nel merito del reclamo
non è adempiuta (in particolare, la legittimazione o il rispetto del termine),
il reclamo viene dichiarato irricevibile. Negli altri casi, l’autorità entra
nel merito del reclamo e può o respingerlo (conferma della tassazione
contestata) o accoglierlo (integralmente o parzialmente). Se ne sono date le
condizioni può addirittura modificare la tassazione a svantaggio del
contribuente, dopo averlo sentito (Casanova,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 1 ad art. 135 LIFD, p. 1287; v. anche: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a
ediz., Zurigo 2009, n. 3 ad art. 135 LIFD, p. 1179).
2.3
È
immediatamente evidente che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione
si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo della contribuente, è
illegittima.
Infatti,
nessuno dei presupposti di ricevibilità del reclamo era stato violato. La semplice
circostanza che la reclamante non avesse dato seguito alla richiesta di informazioni
e di documentazione non consentiva all’Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile
il reclamo. Infatti, solo nel caso di una tassazione d’ufficio secondo gli articoli
204.
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD 206 cpv. 1 LT, la legge esige che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132
cpv. 3 LIFD).
L’Ufficio
di tassazione sarebbe stato obbligato ad entrare nel merito del reclamo, anche
se quest’ultimo non fosse stato motivato: nel reclamo è infatti sufficiente che
il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di
impugnare una decisione di tassazione (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.2000.00047
del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n.
80.2004.86
del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t).
2.4
Con la
decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque violato non solo le disposizioni
procedurali applicabili ma anche il diritto di essere sentita della reclamante.
Infatti, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura
formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento
dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è
corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138,
118.
Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
È
vero che, non avendo la reclamante dato seguito alla richiesta di
documentazione dell’autorità fiscale, difficilmente il suo reclamo sarebbe
stato accolto, ma l’Ufficio avrebbe comunque dovuto riesaminare la decisione
impugnata e spiegare le ragioni per cui aveva aumentato il reddito dichiarato e
negato le deduzioni fatte valere con la dichiarazione d’imposta.
3.
La
decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
di tassazione, perché entri nel merito del reclamo della contribuente e adotti
una nuova decisione motivata.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 26 agosto 2014 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione perché entri nel merito del reclamo.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. __________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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