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Decisione

80.2014.218

TProcedura: reclamo, ricevibilità, mancata risposta ad una richiesta di documentazione, annullamento della decisione, violazione del diritto di essere sentito

6 ottobre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 19 giugno 2014, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD

2013, commisurando il reddito imponibile in fr. 30'000.–. Rispetto alla

dichiarazione presentata dalla contribuente, l’autorità fiscale aveva in

particolar modo elevato il reddito dell’attività lucrativa indipendente da fr.

5'016.– a fr. 30'000.–, argomentando che la sua disponibilità finanziaria

risultava “insufficiente a fronteggiare le uscite avute durante l’anno”.

B. La

contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione il 10 luglio

2014, contestando sia la commisurazione del reddito aziendale sia il mancato

riconoscimento delle deduzioni per spese professionali.

L’autorità

di tassazione si è rivolta alla reclamante, con scritto del 15 luglio 2014, invitandola

a produrre documentazione o informazioni “a comprova del reddito, o del consumo

di sostanza, o dell’aumento dei debiti, o di ogni altra fonte, che [le] ha permesso

di far fronte alle necessità dell’esistenza nell’anno 2013, ciò in considerazione

dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati”. La lettera si concludeva

con l’avvertimento che, “in caso di inosservanza del presente invito”, il

reclamo sarebbe stato deciso “sulla base della documentazione in nostro

possesso e lo stesso sarà dichiarato irricevibile”.

C. Con

decisione del 26 agosto 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo della contribuente, argomentando che quest’ultima non

aveva dato seguito alla richiesta di documentazione del 15 luglio 2014.

D. Il 2

settembre 2014 la reclamante ha indirizzato all’Ufficio di tassazione una

lettera, nella quale si è scusata per il ritardo nella risposta, dovuto

all’assenza per vacanze in __________ ed alla successiva morte della madre

nello stesso paese. Alla lettera era allegato il dettaglio della contabilità

del suo centro estetico.

L’autorità

fiscale ha risposto il 9 settembre 2014, nel quale ha affermato che la sua

decisione era definitiva e poteva essere impugnata con ricorso alla Camera di

diritto tributario. Ha comunque escluso che l’assenza dal domicilio potesse

giustificare il ritardo nella presentazione della documentazione, non essendo

stato imprevedibile.

E. Cin

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che,

quando l’Ufficio di tassazione le ha indirizzato la lettera con la richiesta di

informazioni e documentazione, era all’estero, dapprima per vacanze e poi per i

funerali della madre, e che è rientrata in Svizzera solo il 2 settembre 2014.

Contesta poi che il decesso della madre non sia considerato un evento

improvviso.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso

in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo della

contribuente. A questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito

della decisione di tassazione; essa deve limitarsi per contro a verificare se

sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare

nel merito del reclamo interposto dalla contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

L’art.

206.

cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale

diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione

di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

Per gli

articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD, l'autorità di tassazione prende la

sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare

nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare

la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Diversamente

dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata

(art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

2.2

Se una

delle condizioni perché l’autorità di tassazione entri nel merito del reclamo

non è adempiuta (in particolare, la legittimazione o il rispetto del termine),

il reclamo viene dichiarato irricevibile. Negli altri casi, l’autorità entra

nel merito del reclamo e può o respingerlo (conferma della tassazione

contestata) o accoglierlo (integralmente o parzialmente). Se ne sono date le

condizioni può addirittura modificare la tassazione a svantaggio del

contribuente, dopo averlo sentito (Casanova,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 1 ad art. 135 LIFD, p. 1287; v. anche: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a

ediz., Zurigo 2009, n. 3 ad art. 135 LIFD, p. 1179).

2.3

È

immediatamente evidente che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione

si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo della contribuente, è

illegittima.

Infatti,

nessuno dei presupposti di ricevibilità del reclamo era stato violato. La semplice

circostanza che la reclamante non avesse dato seguito alla richiesta di informazioni

e di documentazione non consentiva all’Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile

il reclamo. Infatti, solo nel caso di una tassazione d’ufficio secondo gli articoli

204.

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD 206 cpv. 1 LT, la legge esige che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132

cpv. 3 LIFD).

L’Ufficio

di tassazione sarebbe stato obbligato ad entrare nel merito del reclamo, anche

se quest’ultimo non fosse stato motivato: nel reclamo è infatti sufficiente che

il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di

impugnare una decisione di tassazione (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.2000.00047

del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n.

80.2004.86

del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t).

2.4

Con la

decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque violato non solo le disposizioni

procedurali applicabili ma anche il diritto di essere sentita della reclamante.

Infatti, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura

formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento

dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è

corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138,

118.

Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

È

vero che, non avendo la reclamante dato seguito alla richiesta di

documentazione dell’autorità fiscale, difficilmente il suo reclamo sarebbe

stato accolto, ma l’Ufficio avrebbe comunque dovuto riesaminare la decisione

impugnata e spiegare le ragioni per cui aveva aumentato il reddito dichiarato e

negato le deduzioni fatte valere con la dichiarazione d’imposta.

3.

La

decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

di tassazione, perché entri nel merito del reclamo della contribuente e adotti

una nuova decisione motivata.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 26 agosto 2014 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione perché entri nel merito del reclamo.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. __________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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