80.2014.221
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, requisiti, mancata prova della “manifesta inesattezza”, irricevibile, non termine di grazia
3 dicembre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.221
80.2014.222
Lugano
3 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 settembre 2014 contro la decisione del 7 agosto 2014 in materia di IC e
IFD 2012.
Fatti
A.RI 1 H. Con
scritto del 21 gennaio 2015, la contribuente ha trasmesso la dichiarazione
fiscale per il 2012 compilata nonché il bilancio, il conto economico e
l’allegato per il medesimo anno.
I. All’udienza del 25
novembre 2015, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive
posizioni.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame,
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della
contribuente, non avendo quest’ultima adempiuto i presupposti stabiliti dalla
legge per contestare una tassazione d’ufficio. Questa Corte si limiterà
pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che
si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente
contro la tassazione d’ufficio.
Considerandi
2.
La censura, in
ordine, della violazione del diritto di essere sentito, malgrado l’esplicita
richiesta contenuta nel reclamo, non è di nessun rilievo.
In effetti, né la legge
tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta
attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito
personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia
discende direttamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., dal momento che la
garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento
amministrativo non implica, secondo il Tribunale federale, il diritto di essere
sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale
in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità
dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto
del presente gravame (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]
l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche
oralmente; decisione TF n.2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006).
3.
3.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
3.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di
tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552). Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3; DTF 121 I 117 consid. 3a; DTF 122 I 70 consid. 1c).
4.
4.1.
La prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.
DTF 2c_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
4.2
La contribuente, in sede
di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio. Questo è reso evidente dal fatto che la motivazione
del reclamo è supportata da dati generici e da nessuna prova, non avendo la
reclamante presentato alcun documento che certificasse quanto da essa asserito.
Questa inadempienza si è verificata nonostante l’Ufficio di tassazione avesse,
con la tassazione d’ufficio del 19 giugno 2014, avvisato la contribuente della
possibilità di interporre reclamo avverso la tassazione d’ufficio “soltanto con
il motivo che essa è manifestamente inesatta”, precisando che il reclamo stesso
avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbero dovuto essere allegati il bilancio,
il conto economico e l’allegato; in caso contrario, il reclamo sarebbe stato
dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione d’ufficio sarebbe
diventata definitiva.
Per il fatto che la
reclamante non ha adempiuto le condizioni previste dalla legge ed espressamente
richiamate nella decisione notificatale, il reclamo è correttamente stato
dichiarato irricevibile.
4.3
È vero che, in seguito al
ricorso, la contribuente ha inoltrato la dichiarazione fiscale per il 2012
corredata da bilancio, conto economico e allegato per il medesimo anno,
rimediando alla propria precedente totale mancanza di collaborazione. Tali documenti
sono stati inviati in modo palesemente tardivo, dopo che la decisione di
tassazione d’ufficio era ormai da tempo passata in giudicato, e non possono di
conseguenza venir considerati nella presente procedura. Gli stessi infatti
avrebbero dovuto essere presentati in allegato al reclamo e non quasi 7 mesi
dopo.
Ne viene pertanto che la
ricorrente non ha adempiuto i presupposti per comprovare la manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio.
5.
5.1.
La ricorrente ritiene che
l’autorità fiscale, applicando per analogia l’art. 227 cpv. 2 LT, avrebbe
dovuto assegnargli un congruo termine per presentare i documenti richiesti.
5.2
Secondo l’art. 227 cpv. 2
LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,
secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono
essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un
congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità.
Lo stesso principio vale
anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale.
Contrariamente a quanto
ritiene la ricorrente, gli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD si applicano
solamente alla procedura di ricorso e non anche a quella di reclamo.
Quest’ultima è disciplinata dagli articoli 206 ss. LT e 132 ss. LIFD.
5.3
Proprio perché la
decisione di tassazione del 19 giugno 2014 conteneva già tutte le indicazioni e
le avvertenze necessarie, ed in particolar modo prospettava l’irricevibilità
del reclamo che non fosse stato motivato e non avesse dimostrato la “manifesta
inesattezza” della decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione poteva subito
dichiarare irricevibile il reclamo, constatando semplicemente che la decisione
di tassazione d’ufficio era passata in giudicato. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i
requisiti in questione, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza
attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e
giurisprudenza citata; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre
2013.
consid. 2.4).
6.
6.1.
Alla luce di quanto sopra,
si tratta ancora solo di verificare se la valutazione compiuta dall’autorità
fiscale in sede di tassazione d’ufficio non sia stata palesemente eccessiva.
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale
è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der
Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).
6.2
L’autorità fiscale, vista
la mancata cooperazione della contribuente, è stata obbligata a procedere ad
una stima. Dopo aver visionato i rendiconti degli anni precedenti, ed in
particolare quelli del 2011 che a fronte di ricavi per fr. 568'035.- ed
acquisti per fr. 539'065.- chiudevano con un utile netto di fr. 1'397.-, ha
quindi stabilito in via valutativa l’utile in fr. 30'000.- ed il capitale
imponibile in fr. 50'000.-.
Nella
fattispecie, la ricorrente oppone alla suddetta stima la media dei risultati
degli anni precedenti che egli presenta sotto forma della seguente tabella:
Risultati/Anni
2008.
2009.
2010.
2011.
Cifra d’affari
1'126'306
734'874
706’203
568’035
Perdite
-2'236.70
-27'675.92
-6'561.04
Utile
1'397.65
La
ricorrente inoltre, come esposto in narrativa, sostiene che la cifra d’affari
sia scesa nel periodo fiscale litigioso a fr. 266'400.- ciò che, a suo dire,
comporterebbe inevitabilmente una diminuzione dell’utile. Questa pretesa
diminuzione della cifra d’affari, come si è visto, è stata tuttavia affermata
solo con il reclamo, senza peraltro essere suffragata da alcun elemento
probatorio, e non è quindi potuta entrare in considerazione per la stima
dell’utile.
6.3
È certamente vero che
l’utile stabilito per apprezzamento dall’autorità di tassazione è superiore a
quello dei periodi precedenti, che si erano chiusi spesso con delle perdite.
Non si può tuttavia negare che, affiancando i dati riguardanti il risultato
degli anni precedenti, risulta pur sempre un trend positivo: si è infatti
passati da un risultato di fr. -27'675.92 nel 2009, a fr. -6'561.04 nel 2010,
fino a fr. 1'397.65 nel 2011. Un utile pari a quello stimato dall’autorità
fiscale appare quindi quantomeno plausibile.
Le stime su cui si fondano
le decisioni impugnate non presentano dunque errori manifesti, tali da farle
apparire manifestamente inesatte. Secondo la giurisprudenza, peraltro,
l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è obbligata,
nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso
di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il
contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione
in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte
di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui
imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b).
6.4
La decisione impugnata,
con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, appare di conseguenza ineccepibile, non essendo la tassazione d’ufficio
manifestamente inesatta.
7.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: