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Decisione

80.2014.221

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, requisiti, mancata prova della “manifesta inesattezza”, irricevibile, non termine di grazia

3 dicembre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A.RI 1 H. Con

scritto del 21 gennaio 2015, la contribuente ha trasmesso la dichiarazione

fiscale per il 2012 compilata nonché il bilancio, il conto economico e

l’allegato per il medesimo anno.

I. All’udienza del 25

novembre 2015, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive

posizioni.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della

contribuente, non avendo quest’ultima adempiuto i presupposti stabiliti dalla

legge per contestare una tassazione d’ufficio. Questa Corte si limiterà

pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che

si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente

contro la tassazione d’ufficio.

Considerandi

2.

La censura, in

ordine, della violazione del diritto di essere sentito, malgrado l’esplicita

richiesta contenuta nel reclamo, non è di nessun rilievo.

In effetti, né la legge

tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta

attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito

personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia

discende direttamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., dal momento che la

garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento

amministrativo non implica, secondo il Tribunale federale, il diritto di essere

sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale

in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità

dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto

del presente gravame (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]

l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche

oralmente; decisione TF n.2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006).

3.

3.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se,

nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente.

3.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di

tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per

apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552). Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3; DTF 121 I 117 consid. 3a; DTF 122 I 70 consid. 1c).

4.

4.1.

La prova della manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il

contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar

modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.

DTF 2c_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

4.2

La contribuente, in sede

di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio. Questo è reso evidente dal fatto che la motivazione

del reclamo è supportata da dati generici e da nessuna prova, non avendo la

reclamante presentato alcun documento che certificasse quanto da essa asserito.

Questa inadempienza si è verificata nonostante l’Ufficio di tassazione avesse,

con la tassazione d’ufficio del 19 giugno 2014, avvisato la contribuente della

possibilità di interporre reclamo avverso la tassazione d’ufficio “soltanto con

il motivo che essa è manifestamente inesatta”, precisando che il reclamo stesso

avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbero dovuto essere allegati il bilancio,

il conto economico e l’allegato; in caso contrario, il reclamo sarebbe stato

dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione d’ufficio sarebbe

diventata definitiva.

Per il fatto che la

reclamante non ha adempiuto le condizioni previste dalla legge ed espressamente

richiamate nella decisione notificatale, il reclamo è correttamente stato

dichiarato irricevibile.

4.3

È vero che, in seguito al

ricorso, la contribuente ha inoltrato la dichiarazione fiscale per il 2012

corredata da bilancio, conto economico e allegato per il medesimo anno,

rimediando alla propria precedente totale mancanza di collaborazione. Tali documenti

sono stati inviati in modo palesemente tardivo, dopo che la decisione di

tassazione d’ufficio era ormai da tempo passata in giudicato, e non possono di

conseguenza venir considerati nella presente procedura. Gli stessi infatti

avrebbero dovuto essere presentati in allegato al reclamo e non quasi 7 mesi

dopo.

Ne viene pertanto che la

ricorrente non ha adempiuto i presupposti per comprovare la manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio.

5.

5.1.

La ricorrente ritiene che

l’autorità fiscale, applicando per analogia l’art. 227 cpv. 2 LT, avrebbe

dovuto assegnargli un congruo termine per presentare i documenti richiesti.

5.2

Secondo l’art. 227 cpv. 2

LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,

secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui

quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono

essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un

congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità.

Lo stesso principio vale

anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2

LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale.

Contrariamente a quanto

ritiene la ricorrente, gli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD si applicano

solamente alla procedura di ricorso e non anche a quella di reclamo.

Quest’ultima è disciplinata dagli articoli 206 ss. LT e 132 ss. LIFD.

5.3

Proprio perché la

decisione di tassazione del 19 giugno 2014 conteneva già tutte le indicazioni e

le avvertenze necessarie, ed in particolar modo prospettava l’irricevibilità

del reclamo che non fosse stato motivato e non avesse dimostrato la “manifesta

inesattezza” della decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione poteva subito

dichiarare irricevibile il reclamo, constatando semplicemente che la decisione

di tassazione d’ufficio era passata in giudicato. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i

requisiti in questione, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza

attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e

giurisprudenza citata; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre

2013.

consid. 2.4).

6.

6.1.

Alla luce di quanto sopra,

si tratta ancora solo di verificare se la valutazione compiuta dall’autorità

fiscale in sede di tassazione d’ufficio non sia stata palesemente eccessiva.

A questo proposito, il

Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori

di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se

ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale

è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der

Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).

6.2

L’autorità fiscale, vista

la mancata cooperazione della contribuente, è stata obbligata a procedere ad

una stima. Dopo aver visionato i rendiconti degli anni precedenti, ed in

particolare quelli del 2011 che a fronte di ricavi per fr. 568'035.- ed

acquisti per fr. 539'065.- chiudevano con un utile netto di fr. 1'397.-, ha

quindi stabilito in via valutativa l’utile in fr. 30'000.- ed il capitale

imponibile in fr. 50'000.-.

Nella

fattispecie, la ricorrente oppone alla suddetta stima la media dei risultati

degli anni precedenti che egli presenta sotto forma della seguente tabella:

Risultati/Anni

2008.

2009.

2010.

2011.

Cifra d’affari

1'126'306

734'874

706’203

568’035

Perdite

-2'236.70

-27'675.92

-6'561.04

Utile

1'397.65

La

ricorrente inoltre, come esposto in narrativa, sostiene che la cifra d’affari

sia scesa nel periodo fiscale litigioso a fr. 266'400.- ciò che, a suo dire,

comporterebbe inevitabilmente una diminuzione dell’utile. Questa pretesa

diminuzione della cifra d’affari, come si è visto, è stata tuttavia affermata

solo con il reclamo, senza peraltro essere suffragata da alcun elemento

probatorio, e non è quindi potuta entrare in considerazione per la stima

dell’utile.

6.3

È certamente vero che

l’utile stabilito per apprezzamento dall’autorità di tassazione è superiore a

quello dei periodi precedenti, che si erano chiusi spesso con delle perdite.

Non si può tuttavia negare che, affiancando i dati riguardanti il risultato

degli anni precedenti, risulta pur sempre un trend positivo: si è infatti

passati da un risultato di fr. -27'675.92 nel 2009, a fr. -6'561.04 nel 2010,

fino a fr. 1'397.65 nel 2011. Un utile pari a quello stimato dall’autorità

fiscale appare quindi quantomeno plausibile.

Le stime su cui si fondano

le decisioni impugnate non presentano dunque errori manifesti, tali da farle

apparire manifestamente inesatte. Secondo la giurisprudenza, peraltro,

l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è obbligata,

nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso

di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il

contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione

in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte

di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui

imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b).

6.4

La decisione impugnata,

con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, appare di conseguenza ineccepibile, non essendo la tassazione d’ufficio

manifestamente inesatta.

7.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: