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Decisione

80.2014.223

Procedura: tassazione d’ufficio, presupposti, reddito dell’attività lucrativa indipendente, rilevante discrepanza fra utile dichiarato e spese di mantenimento

13 novembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013, i coniugi RI 1 ed RI 2, dichiaravano

di aver conseguito un reddito complessivo di fr. 37'309.- proveniente dalle

rispettive attività lucrative indipendenti. L’utile del marito, di fr.

26'299.–, si riferiva alla ditta __________; quello della moglie, di fr. 11'010.–,

alla ditta “arte e architettura RI 2”.

B. Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 25 giugno 2014,

l’Ufficio circondariale di tassazione commisurava il reddito delle attività indipendenti

in, rispettivamente, fr. 30'000.– per il marito e fr. 20'000.– per la moglie.

La motivazione dell’autorità di tassazione era la seguente:

Valori

rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni

fornite dal contribuente o dai coefficienti d’utile media validi per aziende

del ramo e facenti parte della realtà locale.

In

modo particolare i redditi di entrambi i coniugi sono stati adeguati tenendo

conto di una disponibilità finanziaria insufficiente.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 giugno 2014,

contestando l’aumento del reddito delle attività indipendenti, rispetto a

quanto dichiarato. I reclamanti sostenevano che la contabilità semplice, da

loro presentata, risultava completa ed estremamente dettagliata. Il loro

reddito, seppur esiguo, cumulato con una diminuzione della sostanza di circa

fr. 5'000.–, era stato sufficiente per coprire il loro fabbisogno.

Con

lettera del 30 giugno 2014, l’autorità fiscale richiedeva ai contribuenti

ulteriori documenti e gli sottoponeva un calcolo delle entrate e delle uscite,

dal quale risultava un ammanco di fr. 15'581.–, invitandoli a presentare le

loro osservazioni.

In uno

scritto del 7 luglio 2014 i reclamanti contestavano alcuni dati inseriti nel

calcolo del dispendio ed indicavano un fabbisogno effettivo mensile di circa

fr. 1’000.–. Il saldo negativo risultava coperto grazie al supporto finanziario

ed ai prestiti di famigliari per un ammontare di fr. 8'000.–.

Seguiva

un’ulteriore richiesta di documenti (contratto d’affitto dell’appartamento,

contratto per il posto barca, spese per il natante) datata 21 luglio 2014 alla

quale i coniugi rispondevano tempestivamente, il 28 luglio 2014.

D. Con

decisione del 20 agosto 2014 l’autorità fiscale respingeva il reclamo dei contribuenti,

con la seguente motivazione:

I contribuenti hanno

presentato reclamo contro la notifica di tassazione intimata il 19 giugno 2014

contestando la rivalutazione del reddito aziendale effettuata dall'Ufficio di

Tassazione.

L'UT

ha proceduto a rivalutare il reddito aziendale del marito e della moglie

rispetto a quanto dichiarato, poiché dal calcolo sul dispendio, il quale mette

a confronto le entrate monetarie e gli esborsi dell'anno in esame, le

disponibilità monetarie sono carenti in considerazione del fabbisogno

occorrente per vivere.

Con

lettera del 30 giugno 2014 l’UT ha sottoposto ai contribuenti il calcolo del

dispendio dal quale risultava la liquidità insufficiente per coprire il

fabbisogno necessario per l'esistenza.

Nella

risposta del 17 luglio 2014 i contribuenti hanno proceduto alla rettifica di

alcuni dati del calcolo sul dispendio e hanno precisato, senza documentazione

alcuna, che:

-

le spese mensili per la loro economia

domestica sono pari a Fr. 1'000.–

-

hanno ricevuto supporto finanziario

e prestiti per un importo stimato di Fr. 8'000.-.

Dopo

una nuova richiesta (21.7.2014) alla quale è stato dato seguito in data 28

luglio 2014, l'Autorità fiscale ha proceduto al riesame del calcolo sul dispendio

non tenendo conto, nelle entrate, dell'importo di Fr. 8'000.–, in quanto non

documentato.

Anche

dagli accertamenti eseguiti in questa sede risulta che i redditi dichiarati

risultano chiaramente insufficienti, per coprire il fabbisogno d'esistenza.

Tenuto

conto di quanto precede l'UT non può che confermare la decisione di prima

istanza.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ribadiscono

di non concordare con i dati accertati dall’autorità fiscale e sostengono nuovamente

che quelli dichiarati corrispondono alla reale situazione. Per quanto concerne

in particolar modo il “supporto finanziario dai famigliari”, i ricorrenti

producono dei giustificativi bancari che comproverebbero un versamento di fr.

5'000.– da parte della madre di RI 1. Contestano poi la stima del fabbisogno

mensile su cui si è fondato l’Ufficio di tassazione, rilevando che gli sono

sufficienti 1'000.– franchi.

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT

sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con

il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,

in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non

lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità

probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In

definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro

limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla

ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.

123.

LIFD, p. 1196).

2.

2.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a

una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non

soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non

possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può

tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del

tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca

all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì

all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione

d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai

suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti

attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata

(decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno

2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel,

op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003,

n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,

op. cit., p. 197).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale,

conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere

tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di

evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il

contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito

valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130

LIFD).

3.

3.1.

Nella

decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque definito il reddito da

attività indipendente dei coniugi ricorrenti, rispettivamente, in fr. 30'000.–

per il marito e fr. 20'000.– per la moglie, procedendo al confronto fra le

entrate e le uscite del periodo fiscale, dal quale emergeva un ammanco di fr.

15'581.-.

I

ricorrenti hanno contestato il calcolo in questione, sostenendo che il saldo

negativo del dispendio era di fr. 2'077.– e che, grazie al supporto finanziario

ed ai prestiti dei famigliari, stimati per il 2013 in un totale approssimativo di fr. 8'000.-, avevano potuto coprire il loro fabbisogno.

L’autorità

fiscale non ha considerato queste donazioni nei propri calcoli poiché nessun

giustificativo è stato prodotto.

3.2

Pur

avendo ritenuto che la dichiarazione effettuata dai ricorrenti non fosse

corretta, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria

tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che

avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo

di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la

giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione

d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione di determinare gli elementi

imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere

della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n.

2A.561/2005 consid. 3).

3.3

I

ricorrenti sostengono ancora con il ricorso che l’Ufficio di tassazione avrebbe

dovuto basarsi sulla loro dichiarazione e sulla contabilità allegata alla

stessa.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, una rilevante discrepanza fra l’utile

che emerge dai conti presentati e le spese di mantenimento del contribuente

giustifica una tassazione d’ufficio (cfr. p. es. la sentenza del 23 novembre

2004.

n.2A.426/2004, in RF 60/2005 p. 441, consid. 2.3).

Dal

calcolo delle entrate e delle uscite trasmesso ai ricorrenti dall’Ufficio di

tassazione il 30 giugno 2014 emerge che, considerando un fabbisogno per il

sostentamento personale di due persone di fr. 20'000.–, vi era un ammanco di

fr. 15'581.–. I presupposti per una tassazione per apprezzamento erano dunque

dati.

Anche

senza voler ipotizzare che il conto economico presentato dal marito non includa

tutti i ricavi, si può tuttavia ritenere che fra i costi che vi sono registrati

ve ne siano anche alcuni perlomeno parzialmente privati. Si pensi alle spese

telefoniche (per una linea fissa e due mobili) o a quelle per i viaggi e le

trasferte (oltre fr. 3'300.–, prevalentemente per l’acquisto di benzina). Importanti

sono del resto anche i costi legati alla permanenza negli __________, di due

persone, in concomitanza con il convegno organizzato dal contribuente a __________

(oltre 5'000.– franchi per l’alloggio e circa 3'000 per il trasporto).

4.

4.1.

Da quanto

precede è dunque scaturita la decisione di definire in via di apprezzamento il

reddito dell’attività lucrativa indipendente di entrambi i contribuenti, portando

l’utile del marito da fr. 26'299.– a fr. 30'000.– e quello della moglie da fr.

11'010.– a fr. 20'000.–.

I

ricorrenti hanno tuttavia contestato il calcolo delle uscite, rilevando, da un

lato, di aver beneficiato di supporto finanziario e prestiti di famigliari e,

dall’altro, di essersi mantenuti con 1'000 franchi al mese.

4.2

Per

quanto concerne il primo aspetto, dopo aver sostenuto durante la procedura di

reclamo di non avere “a disposizione giustificativi in questo ambito” (cfr. la

lettera del 7 luglio 2014 all’Ufficio di tassazione), gli insorgenti hanno

prodotto con il ricorso due giustificativi di cassa del __________ di __________,

che si riferiscono l’uno al prelevamento di fr 5'000.– da un conto intestato a __________

(madre del ricorrente) e l’altro al versamento dello stesso importo sul conto

dei coniugi, un minuto dopo il prelevamento menzionato.

I

documenti prodotti per la prima volta con il ricorso provano solo che il 24

giugno 2013 vi è stato il versamento di 5'000.– franchi in contanti sul conto

dei ricorrenti. La concomitanza del prelevamento della stessa somma dal conto

della madre rende verosimile che si tratti degli stessi 5'000.– franchi.

Tuttavia, non si conosce la causale del versamento. Il reclamo accennava genericamente

a supporto finanziario e prestiti. Non è stato tuttavia prodotto alcun

documento che giustifichi l’esistenza di una donazione o di un mutuo fra madre

e figlio. Nella dichiarazione d’imposta dei contribuenti, d’altronde, non è

stato indicato né un debito nei confronti di parenti né l’ottenimento di una

donazione.

In queste

circostanze, non si giustifica di considerare fra le entrate del periodo fiscale

tale importo, che non si può escludere che sia la controprestazione per una prestazione

professionale. D’altronde, come pure sostenuto nel ricorso, vi sono numerosi

versamenti in contanti sul conto dei ricorrenti, per i quali non si conosce la

causale. Secondo i contribuenti si tratta sempre di prestazioni che rientrano

nel “supporto finanziario” dei familiari, ma non vi è alcuna prova in tal

senso.

4.3

Venendo

alla commisurazione del fabbisogno mensile, l’Ufficio di tassazione lo ha

stabilito secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo (edizione 2009); secondo questo documento,

infatti, il fabbisogno mensile minimo per una coppia sposata ammonta a fr.

1'700.–.

La

pretesa degli insorgenti, di aver sostenuto tutte le spese per la vita

quotidiana con l’importo di 1'000.– franchi al mese appare semplicemente

insostenibile. Già l’importo di 550.– franchi per il vitto non è realistico,

considerando il tenore di vita di due professionisti che vivono ad __________.

Neppure può essere seriamente presa in considerazione la somma di 100.– franchi

al mese per l’abbigliamento di due persone, nelle condizioni dei ricorrenti.

La stima

intrapresa dall’autorità fiscale, basata come detto sul minimo vitale stabilito

ai fini dell’applicazione del diritto delle esecuzioni e dei fallimenti, appare

già prudenziale, tenuto conto dello status dei contribuenti.

4.4

Si

potrebbe tutt’al più discutere sulla suddivisione fra i coniugi dell’importo

aggiunto dall’autorità fiscale mediante la tassazione per apprezzamento.

Potrebbe infatti essere attribuita una quota maggiore di tale importo al

marito, che ha il reddito più elevato, in base alla stessa dichiarazione. La

questione non merita tuttavia di essere approfondita, essendo i coniugi tassati

congiuntamente.

5.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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