80.2014.223
Procedura: tassazione d’ufficio, presupposti, reddito dell’attività lucrativa indipendente, rilevante discrepanza fra utile dichiarato e spese di mantenimento
13 novembre 2014Italiano14 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2014.223
Data decisione, Autorità:
13.11.2014, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d’ufficio, presupposti, reddito dell’attività lucrativa indipendente, rilevante discrepanza fra utile dichiarato e spese di mantenimento
TASSAZIONE
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2014.223
80.2014.230
Lugano
13 novembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 settembre 2014 contro la decisione del
20 agosto 2014 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. Nella
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013, i coniugi RI 1 ed RI 2, dichiaravano
di aver conseguito un reddito complessivo di fr. 37'309.- proveniente dalle
rispettive attività lucrative indipendenti. L’utile del marito, di fr.
26'299.–, si riferiva alla ditta __________; quello della moglie, di fr. 11'010.–,
alla ditta “arte e architettura RI 2”.
B. Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 25 giugno 2014,
l’Ufficio circondariale di tassazione commisurava il reddito delle attività indipendenti
in, rispettivamente, fr. 30'000.– per il marito e fr. 20'000.– per la moglie.
La motivazione dell’autorità di tassazione era la seguente:
Valori
rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni
fornite dal contribuente o dai coefficienti d’utile media validi per aziende
del ramo e facenti parte della realtà locale.
In
modo particolare i redditi di entrambi i coniugi sono stati adeguati tenendo
conto di una disponibilità finanziaria insufficiente.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 giugno 2014,
contestando l’aumento del reddito delle attività indipendenti, rispetto a
quanto dichiarato. I reclamanti sostenevano che la contabilità semplice, da
loro presentata, risultava completa ed estremamente dettagliata. Il loro
reddito, seppur esiguo, cumulato con una diminuzione della sostanza di circa
fr. 5'000.–, era stato sufficiente per coprire il loro fabbisogno.
Con
lettera del 30 giugno 2014, l’autorità fiscale richiedeva ai contribuenti
ulteriori documenti e gli sottoponeva un calcolo delle entrate e delle uscite,
dal quale risultava un ammanco di fr. 15'581.–, invitandoli a presentare le
loro osservazioni.
In uno
scritto del 7 luglio 2014 i reclamanti contestavano alcuni dati inseriti nel
calcolo del dispendio ed indicavano un fabbisogno effettivo mensile di circa
fr. 1’000.–. Il saldo negativo risultava coperto grazie al supporto finanziario
ed ai prestiti di famigliari per un ammontare di fr. 8'000.–.
Seguiva
un’ulteriore richiesta di documenti (contratto d’affitto dell’appartamento,
contratto per il posto barca, spese per il natante) datata 21 luglio 2014 alla
quale i coniugi rispondevano tempestivamente, il 28 luglio 2014.
D. Con
decisione del 20 agosto 2014 l’autorità fiscale respingeva il reclamo dei contribuenti,
con la seguente motivazione:
I contribuenti hanno
presentato reclamo contro la notifica di tassazione intimata il 19 giugno 2014
contestando la rivalutazione del reddito aziendale effettuata dall'Ufficio di
Tassazione.
L'UT
ha proceduto a rivalutare il reddito aziendale del marito e della moglie
rispetto a quanto dichiarato, poiché dal calcolo sul dispendio, il quale mette
a confronto le entrate monetarie e gli esborsi dell'anno in esame, le
disponibilità monetarie sono carenti in considerazione del fabbisogno
occorrente per vivere.
Con
lettera del 30 giugno 2014 l’UT ha sottoposto ai contribuenti il calcolo del
dispendio dal quale risultava la liquidità insufficiente per coprire il
fabbisogno necessario per l'esistenza.
Nella
risposta del 17 luglio 2014 i contribuenti hanno proceduto alla rettifica di
alcuni dati del calcolo sul dispendio e hanno precisato, senza documentazione
alcuna, che:
-
le spese mensili per la loro economia
domestica sono pari a Fr. 1'000.–
-
hanno ricevuto supporto finanziario
e prestiti per un importo stimato di Fr. 8'000.-.
Dopo
una nuova richiesta (21.7.2014) alla quale è stato dato seguito in data 28
luglio 2014, l'Autorità fiscale ha proceduto al riesame del calcolo sul dispendio
non tenendo conto, nelle entrate, dell'importo di Fr. 8'000.–, in quanto non
documentato.
Anche
dagli accertamenti eseguiti in questa sede risulta che i redditi dichiarati
risultano chiaramente insufficienti, per coprire il fabbisogno d'esistenza.
Tenuto
conto di quanto precede l'UT non può che confermare la decisione di prima
istanza.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ribadiscono
di non concordare con i dati accertati dall’autorità fiscale e sostengono nuovamente
che quelli dichiarati corrispondono alla reale situazione. Per quanto concerne
in particolar modo il “supporto finanziario dai famigliari”, i ricorrenti
producono dei giustificativi bancari che comproverebbero un versamento di fr.
5'000.– da parte della madre di RI 1. Contestano poi la stima del fabbisogno
mensile su cui si è fondato l’Ufficio di tassazione, rilevando che gli sono
sufficienti 1'000.– franchi.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT
sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con
il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,
in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133
Considerandi
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La
descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non
lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità
probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In
definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro
limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla
ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel,
op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.
123.
LIFD, p. 1196).
2.
2.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a
una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca
all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì
all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione
d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai
suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti
attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata
(decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno
2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel,
op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003,
n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,
op. cit., p. 197).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale,
conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere
tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di
evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il
contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130
LIFD).
3.
3.1.
Nella
decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque definito il reddito da
attività indipendente dei coniugi ricorrenti, rispettivamente, in fr. 30'000.–
per il marito e fr. 20'000.– per la moglie, procedendo al confronto fra le
entrate e le uscite del periodo fiscale, dal quale emergeva un ammanco di fr.
15'581.-.
I
ricorrenti hanno contestato il calcolo in questione, sostenendo che il saldo
negativo del dispendio era di fr. 2'077.– e che, grazie al supporto finanziario
ed ai prestiti dei famigliari, stimati per il 2013 in un totale approssimativo di fr. 8'000.-, avevano potuto coprire il loro fabbisogno.
L’autorità
fiscale non ha considerato queste donazioni nei propri calcoli poiché nessun
giustificativo è stato prodotto.
3.2
Pur
avendo ritenuto che la dichiarazione effettuata dai ricorrenti non fosse
corretta, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria
tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che
avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo
di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la
giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione
d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione di determinare gli elementi
imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere
della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n.
2A.561/2005 consid. 3).
3.3
I
ricorrenti sostengono ancora con il ricorso che l’Ufficio di tassazione avrebbe
dovuto basarsi sulla loro dichiarazione e sulla contabilità allegata alla
stessa.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, una rilevante discrepanza fra l’utile
che emerge dai conti presentati e le spese di mantenimento del contribuente
giustifica una tassazione d’ufficio (cfr. p. es. la sentenza del 23 novembre
2004.
n.2A.426/2004, in RF 60/2005 p. 441, consid. 2.3).
Dal
calcolo delle entrate e delle uscite trasmesso ai ricorrenti dall’Ufficio di
tassazione il 30 giugno 2014 emerge che, considerando un fabbisogno per il
sostentamento personale di due persone di fr. 20'000.–, vi era un ammanco di
fr. 15'581.–. I presupposti per una tassazione per apprezzamento erano dunque
dati.
Anche
senza voler ipotizzare che il conto economico presentato dal marito non includa
tutti i ricavi, si può tuttavia ritenere che fra i costi che vi sono registrati
ve ne siano anche alcuni perlomeno parzialmente privati. Si pensi alle spese
telefoniche (per una linea fissa e due mobili) o a quelle per i viaggi e le
trasferte (oltre fr. 3'300.–, prevalentemente per l’acquisto di benzina). Importanti
sono del resto anche i costi legati alla permanenza negli __________, di due
persone, in concomitanza con il convegno organizzato dal contribuente a __________
(oltre 5'000.– franchi per l’alloggio e circa 3'000 per il trasporto).
4.
4.1.
Da quanto
precede è dunque scaturita la decisione di definire in via di apprezzamento il
reddito dell’attività lucrativa indipendente di entrambi i contribuenti, portando
l’utile del marito da fr. 26'299.– a fr. 30'000.– e quello della moglie da fr.
11'010.– a fr. 20'000.–.
I
ricorrenti hanno tuttavia contestato il calcolo delle uscite, rilevando, da un
lato, di aver beneficiato di supporto finanziario e prestiti di famigliari e,
dall’altro, di essersi mantenuti con 1'000 franchi al mese.
4.2
Per
quanto concerne il primo aspetto, dopo aver sostenuto durante la procedura di
reclamo di non avere “a disposizione giustificativi in questo ambito” (cfr. la
lettera del 7 luglio 2014 all’Ufficio di tassazione), gli insorgenti hanno
prodotto con il ricorso due giustificativi di cassa del __________ di __________,
che si riferiscono l’uno al prelevamento di fr 5'000.– da un conto intestato a __________
(madre del ricorrente) e l’altro al versamento dello stesso importo sul conto
dei coniugi, un minuto dopo il prelevamento menzionato.
I
documenti prodotti per la prima volta con il ricorso provano solo che il 24
giugno 2013 vi è stato il versamento di 5'000.– franchi in contanti sul conto
dei ricorrenti. La concomitanza del prelevamento della stessa somma dal conto
della madre rende verosimile che si tratti degli stessi 5'000.– franchi.
Tuttavia, non si conosce la causale del versamento. Il reclamo accennava genericamente
a supporto finanziario e prestiti. Non è stato tuttavia prodotto alcun
documento che giustifichi l’esistenza di una donazione o di un mutuo fra madre
e figlio. Nella dichiarazione d’imposta dei contribuenti, d’altronde, non è
stato indicato né un debito nei confronti di parenti né l’ottenimento di una
donazione.
In queste
circostanze, non si giustifica di considerare fra le entrate del periodo fiscale
tale importo, che non si può escludere che sia la controprestazione per una prestazione
professionale. D’altronde, come pure sostenuto nel ricorso, vi sono numerosi
versamenti in contanti sul conto dei ricorrenti, per i quali non si conosce la
causale. Secondo i contribuenti si tratta sempre di prestazioni che rientrano
nel “supporto finanziario” dei familiari, ma non vi è alcuna prova in tal
senso.
4.3
Venendo
alla commisurazione del fabbisogno mensile, l’Ufficio di tassazione lo ha
stabilito secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo (edizione 2009); secondo questo documento,
infatti, il fabbisogno mensile minimo per una coppia sposata ammonta a fr.
1'700.–.
La
pretesa degli insorgenti, di aver sostenuto tutte le spese per la vita
quotidiana con l’importo di 1'000.– franchi al mese appare semplicemente
insostenibile. Già l’importo di 550.– franchi per il vitto non è realistico,
considerando il tenore di vita di due professionisti che vivono ad __________.
Neppure può essere seriamente presa in considerazione la somma di 100.– franchi
al mese per l’abbigliamento di due persone, nelle condizioni dei ricorrenti.
La stima
intrapresa dall’autorità fiscale, basata come detto sul minimo vitale stabilito
ai fini dell’applicazione del diritto delle esecuzioni e dei fallimenti, appare
già prudenziale, tenuto conto dello status dei contribuenti.
4.4
Si
potrebbe tutt’al più discutere sulla suddivisione fra i coniugi dell’importo
aggiunto dall’autorità fiscale mediante la tassazione per apprezzamento.
Potrebbe infatti essere attribuita una quota maggiore di tale importo al
marito, che ha il reddito più elevato, in base alla stessa dichiarazione. La
questione non merita tuttavia di essere approfondita, essendo i coniugi tassati
congiuntamente.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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