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Decisione

80.2014.225

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, decisioni già passate in giudicato e tasse pagate, caso risolto da sette anni per l’assicurazione

30 marzo 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe 1984, incorporato

nella fanteria, non ha portato a termine la scuola reclute, a causa di una

lombalgia acuta. Con decisione del 21 dicembre 2004, la Commissione per la

visita sanitaria (CVS) lo ha dichiarato inabile al servizio per motivi di

salute.

B. Da quel momento RI 1 è

stato astretto al pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, che

ha regolarmente corrisposto fino all’anno 2009.

Ricevuta la richiesta di

pagamento degli importi di, rispettivamente, fr. 500.70 (per l’anno 2010) e fr.

893.20 (per l’anno 2011), il contribuente si rivolgeva all’Ufficio della tassa

militare, con scritto del 14 novembre 2012, contestando il suo assoggettamento

alla tassa d’esenzione dal servizio militare.

C. L’Ispettorato

fiscale, per il tramite del Servizio della tassa militare, respingeva il

reclamo, con decisioni del 3 settembre 2013, così motivata:

L’esame degli atti

dell’Assicurazione militare ha permesso di appurare che il danno alla sua

salute era stato cagionato dal Servizio militare comunque lo stesso è stato

eliminato il 31.12.2004.

Per

questa ragione la tassa è corretta e va confermata.

D. Con scritto del 4

ottobre 2013, indirizzato alla Suva Assicurazione militare e trasmesso in copia

all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona, il contribuente chiedeva alla

Suva delucidazioni in merito alle sue conclusioni, ricordandole di essere stato

dichiarato inabile al servizio militare e di soffrire ancora oggi di dolori

lombari, e all’autorità fiscale “di voler annullare gli assoggettamenti degli

anni 2010 e 2011 e restituirmi il dovuto degli anni precedenti”.

E. L’Assicurazione

militare, con lettera del 10 ottobre 2013, rispondeva al contribuente,

trasmettendogli, fra l’altro, una copia del rapporto di chiusura del 19 maggio

2005, allestito dal dr. med. __________ di __________.

Il contribuente, con nuovo

scritto del 29 ottobre 2013, chiedeva all’Ufficio esazione e condoni di

stralciare le bollette di pagamento per gli anni 2010 e 2011 e il rimborso dei

“pagamenti già effettuati della tassa militare, che in buona fede ho saldato

negli anni passati”.

F. Ricevuti i richiami

di pagamento per gli anni 2010 e 2011, il 5 dicembre 2013 presentava un’istanza

di conciliazione al giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella quale

lamentava nuovamente il suo assoggettamento alla tassa d’esenzione dal servizio

militare. Aggiungeva quindi che il suo scritto del 4 ottobre 2013 andava

considerato quale ricorso contro le decisioni dell’autorità fiscale e per

questa ragione trasmesso d’ufficio alla Camera di diritto tributario.

G. Il giudice di pace

non entrava nel merito della richiesta del contribuente, dichiarandosi

incompetente. Con successivo scritto del 23 dicembre 2013, RI 1 chiedeva quindi

all’Ufficio esazione e condoni di trasmettere l’incarto alla Camera di diritto

tributario per competenza.

L’incarto è stato inviato

a questa Camera il 9 settembre 2014.

Diritto

1. 1.1.

In materia di tassa

d’esenzione dall’obbligo militare, l’autorità competente per tutte le decisioni

di accertamento e di tassazione ordinaria, come pure per le decisioni di

rimborso della tassa a seguito di ricupero del servizio obbligatorio, è

l’Ispettorato fiscale, per il tramite del servizio della tassa militare (art. 2

del regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo

militare; RL 1.5.3.1). L’Ufficio esazione e condoni è invece l’autorità

competente per la riscossione e la garanzia della tassa e per l’esazione delle

relative multe (art. 3 del regolamento citato).

Quale commissione di

ricorso è designata la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

(art. 7 del regolamento citato).

1.2.

L’art. 31

cpv. 1 LTEO, in relazione con l’art. 34 OTEO, stabilisce che l’assoggettato, il

suo rappresentante o i suoi eredi possono impugnare con

ricorso scritto le decisioni su reclamo, nel termine di trenta giorni dalla loro

notificazione.

Il ricorso

deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato

(art. 30 cpv. 2 LTEO). Spetta a questa Camera, prima di pronunciarsi nel merito

dei ricorsi, esaminare preliminarmente se il gravame è ricevibile,

ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata.

1.3.

Nella fattispecie, come visto,

il Servizio della tassa militare, con decisioni del 3 settembre 2013, ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro le tassazioni del 18 ottobre 2012, confermando

il suo assoggettamento alla tassa militare per gli anni 2010 e 2011. Nelle

proprie motivazioni, l’autorità ha rinviato alle conclusioni dell’assicurazione

militare, argomentando che “il danno alla salute era stato si cagionato dal

Servizio militare comunque lo stesso è stato eliminato il 31.12.2004”.

Contrariamente a quanto

stabilito dalla legge e a quanto espressamente indicato sulle decisioni in

questione, il contribuente non ha inoltrato ricorso alla Camera di diritto tributario.

Nel termine di trenta giorni assegnatogli dalla legge si è rivolto direttamente

alla Suva Assicurazione militare, chiedendole delucidazioni in merito alle sue

conclusioni, e in copia per conoscenza all’Ufficio esazione e condoni, postulando

l’annullamento degli assoggettamenti degli anni 2010 e 2011 e la restituzione

delle tasse militari pagate negli anni precedenti.

1.4.

Si pone quindi il problema

della trasmissione d’ufficio degli atti presentati a un’autorità incompetente.

A differenza di altre

leggi federali e cantonali, la LTEO non contiene una disposizione procedurale

che tratti espressamente della questione: l’art. 23 cpv. 2 OTEO si limita a

stabilire che se l’assoggettato si rivolge tempestivamente ad un’autorità incompetente,

il termine si reputa osservato. È tuttavia principio generale comune a tutte le

procedure che una dichiarazione indirizzata all’autorità incompetente deve essere

compresa nel senso che, in buona fede, il destinatario deve attribuirle (principio

dell’affidamento) e che la stessa va trasmessa, appena possibile, all’autorità

competente.

Come

sottolineato dalla dottrina, in relazione all’art. 8 della legge federale

del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), la trasmissione d’ufficio degli atti garantisce, in primo luogo, la

realizzazione del diritto sostanziale (nella misura in cui determina l’autorità

competente) e, in secondo luogo, l’applicazione del principio d’economia

processuale (nella misura in cui permette di evitare decisioni formali inutili

e procedure di ricorso; cfr. Flückiger,

in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz

über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 2 ad art. 8 PA, p. 154). Sebbene

l’art. 8 PA non sia in sé applicabile nella presente procedura, tali

considerazioni hanno una valenza generale: l’autorità che si considera

incompetente deve trasmettere senza indugio gli atti all’autorità ritenuta

competente, qualunque sia la procedura applicabile. Spetta poi a quest’ultima procedere autonomamente e d’ufficio all’accertamento della sua

competenza (Flückiger, op. cit., n. 25 ad art. 8 PA, p. 162).

1.5.

Tornando alla fattispecie

in esame, la competenza di questa Camera a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

interposti contro le decisioni del Servizio della tassa militare è pacifica.

Che lo scritto del 4

ottobre 2013, inviato direttamente alla Suva Assicurazioni militare e solo in

copia per conoscenza all’Ufficio esazione e condoni, potesse essere effettivamente

considerato un ricorso nel senso dell’art. 31 LTEO è tuttavia dubbio. Il contribuente

si è fondamentalmente limitato a richiedere all’assicurazione militare

delucidazioni in merito alle sue conclusioni, mentre la domanda di annullamento

degli assoggettamenti degli anni 2010 e 2011 e di restituzione delle tasse

militari pagate negli anni precedenti sembra piuttosto una questione di esazione,

che esula dalle competenze di questa Camera. Una chiara e incondizionata volontà

di impugnare le decisioni su reclamo del Servizio della tassa militare emerge

per la prima volta nell’istanza di conciliazione del 5 dicembre 2013,

indirizzata al giudice di pace del circolo di Bellinzona, quando ormai il

termine di ricorso era scaduto. Ci si può inoltre chiedere se uno scritto indirizzato

all’autorità incompetente unicamente in copia per conoscenza adempia le ulteriori

condizioni formali cui è sottoposto ogni gravame, ed in particolare l’esigenza

di una firma originale del contribuente o del suo rappresentante.

Tali questioni possono

nondimeno restare aperte, poiché il ricorso va comunque respinto nel merito.

2. 2.1.

Secondo

l’art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO sono sottoposti alla tassa d’esenzione gli uomini

assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, che

nel corso di un anno civile non sono stati incorporati per più di sei mesi in

una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare

servizio civile.

2.2.

I casi per i quali,

nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono previsti dall’art. 4

LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare esentato dalla tassa

chiunque, nell’anno di assoggettamento è, per un danno cagionato alla sua

salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio

o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO). L’art. 2 OTEO precisa

che un danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile è dato ogni

volta che l’assoggettato all’obbligo militare non è più abile al servizio in

seguito a un’infermità o a un pericolo di ricaduta, causati o aggravati in

parte o totalmente dal servizio militare o civile (cfr. Koebel, Die Befreiung vom

Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA

44 pag. 224 segg.; Walti, Der

schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 88

segg.).

2.3.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un

nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio

prestato. Un simile nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite

un’infermità, sia che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole

un’infermità preesistente sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo

di ricaduta di un’infermità preesistente.

L’esonero dal pagamento

non è invece più giustificato dal momento in cui lo stato di salute antecedente

al servizio è ristabilito, ovvero dal momento in cui l’attuale affezione alla

salute sarebbe stata la medesima anche senza il servizio prestato (art. 2 cpv.

2 OTEO; cfr. anche decisione TF n.2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).

3. 3.1.

Come già anticipato, la

richiesta di restituzione delle tasse militari regolarmente corrisposte fino

all’anno d’assoggettamento 2009 è priva di ogni fondamento.

È anzitutto pacifico che

il ricorrente non possa prevalersi dell’esenzione di tassazioni ormai passate

in giudicato e già pagate. Se l’assoggettato può richiedere in qualsiasi

momento che venga verificato il suo diritto all’esonero dalla tassa o alla sua

riduzione, una simile domanda può avere effetto unicamente sulle tassazioni che

non sono ancora passate in giudicato (art. 33 OTEO). È poi altrettanto

manifesto che RI 1 non possa prevalersi dell’art. 34a LTOE, secondo cui

l’assoggettato può richiedere la restituzione di una tassa non dovuta o dovuta

solo in parte, che egli ha pagato per errore. Tale disposizione, di identico

tenore dell’art. 168 LIFD, concerne infatti la sola riscossione della tassa e

non trova pertanto applicazione quando le stesse sono state stabilite mediante

una tassazione passata in giudicato (Curchod,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 1, 6 e 7 ad art. 169 LIFD).

Medesimo discorso vale infine

per l’istituto della revisione. L’art. 40 cpv. 2 OTEO, di uguale tenore

dell’art. 147 cpv. 2 LIFD, dispone che la revisione è esclusa se il richiedente

adduce motivi che avrebbe già potuto far valere nel corso della procedura ordinaria,

se avesse dato prova di tutta la diligenza che si poteva ragionevolmente

esigere da lui. Alla diligenza del contribuente nella salvaguardia dei suoi

diritti nel contesto della procedura di tassazione è giusto porre determinate

esigenze: secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può di

principio supporre che non appena ricevuta la decisione di tassazione la

verifichi e critichi tempestivamente eventuali errori. Il ricorrente non può

pertanto avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha

omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (decisione TF n.

2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t).

3.2.

Infondata è anche la

richiesta di annullamento degli assoggettamenti degli anni 2010 e 2011.

Una simile pretesa, fatta

valere a distanza di sette anni dal rapporto di chiusura dell’assicurazione

militare e dopo aver pagato per cinque anni la tassa d’esenzione dall’obbligo

militare, senza peraltro pretendere né tanto meno documentare una

ricaduta dell’infortunio occorso durante la scuola reclute, rappresenta un

chiaro venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale

della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,

Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433). Il solo fatto di doversi sottoporre regolarmente a cure di fisioterapia,

così come sostenuto nello scritto del 4 ottobre 2013, non basta certo per ritenere

il servizio prestato all’origine degli attuali disturbi alla schiena.

Come

suggerito dalla dottrina medica in materia, già recepita dalla giurisprudenza

del Tribunale federale delle assicurazioni, una contusione o distorsione lombare

cessa di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei a nove), al massimo

un anno, dopo l’insorgenza dell’evento traumatico (decisione TF n. M 10/04 del

31 agosto 2005 consid. 3.2.3 e giurisprudenza citata). Senza voler mettere in

dubbio l’esistenza di fastidiosi dolori lombari, l’esistenza di un nesso

di causalità naturale ed adeguata tra il servizio militare e l’attuale stato di

salute del contribuente è quindi inverosimile e, comunque sia, non è minimamente

comprovata (decisione TF n.2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122

Considerandi

II 397). Per non parlare dell’asserita necessità di

riqualificarsi professionalmente, che lo avrebbe portato a lasciare

l’apprendistato di cuoco per intraprendere l’attività di parrucchiere.

Quest’ultima tesi si palesa addirittura temeraria, ove si pensi appena che la

professione di parrucchiere è notoriamente considerata un’attività a rischio

per il mal di schiena, non fosse altro che per la cattiva postura che i parrucchieri

sono costretti a mantenere per tempi prolungati.

4.

4.1.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

4.2

Secondo l’art. 31 cpv. 2

LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico,

di regola, della parte soccombente. Il cpv. 2bis precisa poi che

l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili

è stabilito secondo il diritto cantonale.

Nel Canton Ticino, come

visto, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla

tassa d’esenzione dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di

diritto tributario del Tribunale d’appello quale commissione di ricorso.

Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LTEO, non sono invece

previste disposizioni sulle spese processuali e ripetibili. In ogni caso, sia

che si faccia riferimento alla procedura amministrativa cantonale (art. 47 e 49

LPAmm) oppure alla procedura amministrativa federale (art. 63 e 64 PA),

l’autorità di ricorso può applicare una tassa di decisione e di cancelleria e,

se ammette il gravame in tutto o in parte, assegnare al ricorrente un’indennità

per le spese necessarie causate dalla controversia.

4.3

Nella fattispecie, visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 31 cpv. 2 e 2bis LTEO

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: