80.2014.225
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, decisioni già passate in giudicato e tasse pagate, caso risolto da sette anni per l’assicurazione
30 marzo 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.225
80.2014.226
Lugano
30 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 dicembre 2013 contro la decisione del 3 settembre 2013 in materia di tassa militare 2010 e 2011.
Fatti
A. RI 1, classe 1984, incorporato
nella fanteria, non ha portato a termine la scuola reclute, a causa di una
lombalgia acuta. Con decisione del 21 dicembre 2004, la Commissione per la
visita sanitaria (CVS) lo ha dichiarato inabile al servizio per motivi di
salute.
B. Da quel momento RI 1 è
stato astretto al pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, che
ha regolarmente corrisposto fino all’anno 2009.
Ricevuta la richiesta di
pagamento degli importi di, rispettivamente, fr. 500.70 (per l’anno 2010) e fr.
893.20 (per l’anno 2011), il contribuente si rivolgeva all’Ufficio della tassa
militare, con scritto del 14 novembre 2012, contestando il suo assoggettamento
alla tassa d’esenzione dal servizio militare.
C. L’Ispettorato
fiscale, per il tramite del Servizio della tassa militare, respingeva il
reclamo, con decisioni del 3 settembre 2013, così motivata:
L’esame degli atti
dell’Assicurazione militare ha permesso di appurare che il danno alla sua
salute era stato cagionato dal Servizio militare comunque lo stesso è stato
eliminato il 31.12.2004.
Per
questa ragione la tassa è corretta e va confermata.
D. Con scritto del 4
ottobre 2013, indirizzato alla Suva Assicurazione militare e trasmesso in copia
all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona, il contribuente chiedeva alla
Suva delucidazioni in merito alle sue conclusioni, ricordandole di essere stato
dichiarato inabile al servizio militare e di soffrire ancora oggi di dolori
lombari, e all’autorità fiscale “di voler annullare gli assoggettamenti degli
anni 2010 e 2011 e restituirmi il dovuto degli anni precedenti”.
E. L’Assicurazione
militare, con lettera del 10 ottobre 2013, rispondeva al contribuente,
trasmettendogli, fra l’altro, una copia del rapporto di chiusura del 19 maggio
2005, allestito dal dr. med. __________ di __________.
Il contribuente, con nuovo
scritto del 29 ottobre 2013, chiedeva all’Ufficio esazione e condoni di
stralciare le bollette di pagamento per gli anni 2010 e 2011 e il rimborso dei
“pagamenti già effettuati della tassa militare, che in buona fede ho saldato
negli anni passati”.
F. Ricevuti i richiami
di pagamento per gli anni 2010 e 2011, il 5 dicembre 2013 presentava un’istanza
di conciliazione al giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella quale
lamentava nuovamente il suo assoggettamento alla tassa d’esenzione dal servizio
militare. Aggiungeva quindi che il suo scritto del 4 ottobre 2013 andava
considerato quale ricorso contro le decisioni dell’autorità fiscale e per
questa ragione trasmesso d’ufficio alla Camera di diritto tributario.
G. Il giudice di pace
non entrava nel merito della richiesta del contribuente, dichiarandosi
incompetente. Con successivo scritto del 23 dicembre 2013, RI 1 chiedeva quindi
all’Ufficio esazione e condoni di trasmettere l’incarto alla Camera di diritto
tributario per competenza.
L’incarto è stato inviato
a questa Camera il 9 settembre 2014.
Diritto
1. 1.1.
In materia di tassa
d’esenzione dall’obbligo militare, l’autorità competente per tutte le decisioni
di accertamento e di tassazione ordinaria, come pure per le decisioni di
rimborso della tassa a seguito di ricupero del servizio obbligatorio, è
l’Ispettorato fiscale, per il tramite del servizio della tassa militare (art. 2
del regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo
militare; RL 1.5.3.1). L’Ufficio esazione e condoni è invece l’autorità
competente per la riscossione e la garanzia della tassa e per l’esazione delle
relative multe (art. 3 del regolamento citato).
Quale commissione di
ricorso è designata la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
(art. 7 del regolamento citato).
1.2.
L’art. 31
cpv. 1 LTEO, in relazione con l’art. 34 OTEO, stabilisce che l’assoggettato, il
suo rappresentante o i suoi eredi possono impugnare con
ricorso scritto le decisioni su reclamo, nel termine di trenta giorni dalla loro
notificazione.
Il ricorso
deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato
(art. 30 cpv. 2 LTEO). Spetta a questa Camera, prima di pronunciarsi nel merito
dei ricorsi, esaminare preliminarmente se il gravame è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata.
1.3.
Nella fattispecie, come visto,
il Servizio della tassa militare, con decisioni del 3 settembre 2013, ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro le tassazioni del 18 ottobre 2012, confermando
il suo assoggettamento alla tassa militare per gli anni 2010 e 2011. Nelle
proprie motivazioni, l’autorità ha rinviato alle conclusioni dell’assicurazione
militare, argomentando che “il danno alla salute era stato si cagionato dal
Servizio militare comunque lo stesso è stato eliminato il 31.12.2004”.
Contrariamente a quanto
stabilito dalla legge e a quanto espressamente indicato sulle decisioni in
questione, il contribuente non ha inoltrato ricorso alla Camera di diritto tributario.
Nel termine di trenta giorni assegnatogli dalla legge si è rivolto direttamente
alla Suva Assicurazione militare, chiedendole delucidazioni in merito alle sue
conclusioni, e in copia per conoscenza all’Ufficio esazione e condoni, postulando
l’annullamento degli assoggettamenti degli anni 2010 e 2011 e la restituzione
delle tasse militari pagate negli anni precedenti.
1.4.
Si pone quindi il problema
della trasmissione d’ufficio degli atti presentati a un’autorità incompetente.
A differenza di altre
leggi federali e cantonali, la LTEO non contiene una disposizione procedurale
che tratti espressamente della questione: l’art. 23 cpv. 2 OTEO si limita a
stabilire che se l’assoggettato si rivolge tempestivamente ad un’autorità incompetente,
il termine si reputa osservato. È tuttavia principio generale comune a tutte le
procedure che una dichiarazione indirizzata all’autorità incompetente deve essere
compresa nel senso che, in buona fede, il destinatario deve attribuirle (principio
dell’affidamento) e che la stessa va trasmessa, appena possibile, all’autorità
competente.
Come
sottolineato dalla dottrina, in relazione all’art. 8 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), la trasmissione d’ufficio degli atti garantisce, in primo luogo, la
realizzazione del diritto sostanziale (nella misura in cui determina l’autorità
competente) e, in secondo luogo, l’applicazione del principio d’economia
processuale (nella misura in cui permette di evitare decisioni formali inutili
e procedure di ricorso; cfr. Flückiger,
in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 2 ad art. 8 PA, p. 154). Sebbene
l’art. 8 PA non sia in sé applicabile nella presente procedura, tali
considerazioni hanno una valenza generale: l’autorità che si considera
incompetente deve trasmettere senza indugio gli atti all’autorità ritenuta
competente, qualunque sia la procedura applicabile. Spetta poi a quest’ultima procedere autonomamente e d’ufficio all’accertamento della sua
competenza (Flückiger, op. cit., n. 25 ad art. 8 PA, p. 162).
1.5.
Tornando alla fattispecie
in esame, la competenza di questa Camera a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
interposti contro le decisioni del Servizio della tassa militare è pacifica.
Che lo scritto del 4
ottobre 2013, inviato direttamente alla Suva Assicurazioni militare e solo in
copia per conoscenza all’Ufficio esazione e condoni, potesse essere effettivamente
considerato un ricorso nel senso dell’art. 31 LTEO è tuttavia dubbio. Il contribuente
si è fondamentalmente limitato a richiedere all’assicurazione militare
delucidazioni in merito alle sue conclusioni, mentre la domanda di annullamento
degli assoggettamenti degli anni 2010 e 2011 e di restituzione delle tasse
militari pagate negli anni precedenti sembra piuttosto una questione di esazione,
che esula dalle competenze di questa Camera. Una chiara e incondizionata volontà
di impugnare le decisioni su reclamo del Servizio della tassa militare emerge
per la prima volta nell’istanza di conciliazione del 5 dicembre 2013,
indirizzata al giudice di pace del circolo di Bellinzona, quando ormai il
termine di ricorso era scaduto. Ci si può inoltre chiedere se uno scritto indirizzato
all’autorità incompetente unicamente in copia per conoscenza adempia le ulteriori
condizioni formali cui è sottoposto ogni gravame, ed in particolare l’esigenza
di una firma originale del contribuente o del suo rappresentante.
Tali questioni possono
nondimeno restare aperte, poiché il ricorso va comunque respinto nel merito.
2. 2.1.
Secondo
l’art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO sono sottoposti alla tassa d’esenzione gli uomini
assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, che
nel corso di un anno civile non sono stati incorporati per più di sei mesi in
una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare
servizio civile.
2.2.
I casi per i quali,
nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono previsti dall’art. 4
LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare esentato dalla tassa
chiunque, nell’anno di assoggettamento è, per un danno cagionato alla sua
salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio
o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO). L’art. 2 OTEO precisa
che un danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile è dato ogni
volta che l’assoggettato all’obbligo militare non è più abile al servizio in
seguito a un’infermità o a un pericolo di ricaduta, causati o aggravati in
parte o totalmente dal servizio militare o civile (cfr. Koebel, Die Befreiung vom
Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA
44 pag. 224 segg.; Walti, Der
schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 88
segg.).
2.3.
Secondo
la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un
nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio
prestato. Un simile nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite
un’infermità, sia che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole
un’infermità preesistente sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo
di ricaduta di un’infermità preesistente.
L’esonero dal pagamento
non è invece più giustificato dal momento in cui lo stato di salute antecedente
al servizio è ristabilito, ovvero dal momento in cui l’attuale affezione alla
salute sarebbe stata la medesima anche senza il servizio prestato (art. 2 cpv.
2 OTEO; cfr. anche decisione TF n.2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).
3. 3.1.
Come già anticipato, la
richiesta di restituzione delle tasse militari regolarmente corrisposte fino
all’anno d’assoggettamento 2009 è priva di ogni fondamento.
È anzitutto pacifico che
il ricorrente non possa prevalersi dell’esenzione di tassazioni ormai passate
in giudicato e già pagate. Se l’assoggettato può richiedere in qualsiasi
momento che venga verificato il suo diritto all’esonero dalla tassa o alla sua
riduzione, una simile domanda può avere effetto unicamente sulle tassazioni che
non sono ancora passate in giudicato (art. 33 OTEO). È poi altrettanto
manifesto che RI 1 non possa prevalersi dell’art. 34a LTOE, secondo cui
l’assoggettato può richiedere la restituzione di una tassa non dovuta o dovuta
solo in parte, che egli ha pagato per errore. Tale disposizione, di identico
tenore dell’art. 168 LIFD, concerne infatti la sola riscossione della tassa e
non trova pertanto applicazione quando le stesse sono state stabilite mediante
una tassazione passata in giudicato (Curchod,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 1, 6 e 7 ad art. 169 LIFD).
Medesimo discorso vale infine
per l’istituto della revisione. L’art. 40 cpv. 2 OTEO, di uguale tenore
dell’art. 147 cpv. 2 LIFD, dispone che la revisione è esclusa se il richiedente
adduce motivi che avrebbe già potuto far valere nel corso della procedura ordinaria,
se avesse dato prova di tutta la diligenza che si poteva ragionevolmente
esigere da lui. Alla diligenza del contribuente nella salvaguardia dei suoi
diritti nel contesto della procedura di tassazione è giusto porre determinate
esigenze: secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può di
principio supporre che non appena ricevuta la decisione di tassazione la
verifichi e critichi tempestivamente eventuali errori. Il ricorrente non può
pertanto avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha
omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (decisione TF n.
2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t).
3.2.
Infondata è anche la
richiesta di annullamento degli assoggettamenti degli anni 2010 e 2011.
Una simile pretesa, fatta
valere a distanza di sette anni dal rapporto di chiusura dell’assicurazione
militare e dopo aver pagato per cinque anni la tassa d’esenzione dall’obbligo
militare, senza peraltro pretendere né tanto meno documentare una
ricaduta dell’infortunio occorso durante la scuola reclute, rappresenta un
chiaro venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale
della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433). Il solo fatto di doversi sottoporre regolarmente a cure di fisioterapia,
così come sostenuto nello scritto del 4 ottobre 2013, non basta certo per ritenere
il servizio prestato all’origine degli attuali disturbi alla schiena.
Come
suggerito dalla dottrina medica in materia, già recepita dalla giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni, una contusione o distorsione lombare
cessa di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei a nove), al massimo
un anno, dopo l’insorgenza dell’evento traumatico (decisione TF n. M 10/04 del
31 agosto 2005 consid. 3.2.3 e giurisprudenza citata). Senza voler mettere in
dubbio l’esistenza di fastidiosi dolori lombari, l’esistenza di un nesso
di causalità naturale ed adeguata tra il servizio militare e l’attuale stato di
salute del contribuente è quindi inverosimile e, comunque sia, non è minimamente
comprovata (decisione TF n.2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122
Considerandi
II 397). Per non parlare dell’asserita necessità di
riqualificarsi professionalmente, che lo avrebbe portato a lasciare
l’apprendistato di cuoco per intraprendere l’attività di parrucchiere.
Quest’ultima tesi si palesa addirittura temeraria, ove si pensi appena che la
professione di parrucchiere è notoriamente considerata un’attività a rischio
per il mal di schiena, non fosse altro che per la cattiva postura che i parrucchieri
sono costretti a mantenere per tempi prolungati.
4.
4.1.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
4.2
Secondo l’art. 31 cpv. 2
LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico,
di regola, della parte soccombente. Il cpv. 2bis precisa poi che
l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili
è stabilito secondo il diritto cantonale.
Nel Canton Ticino, come
visto, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla
tassa d’esenzione dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello quale commissione di ricorso.
Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LTEO, non sono invece
previste disposizioni sulle spese processuali e ripetibili. In ogni caso, sia
che si faccia riferimento alla procedura amministrativa cantonale (art. 47 e 49
LPAmm) oppure alla procedura amministrativa federale (art. 63 e 64 PA),
l’autorità di ricorso può applicare una tassa di decisione e di cancelleria e,
se ammette il gravame in tutto o in parte, assegnare al ricorrente un’indennità
per le spese necessarie causate dalla controversia.
4.3
Nella fattispecie, visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 31 cpv. 2 e 2bis LTEO
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: