80.2014.231
Procedura: ricorso, tempestività, data della notificazione della decisione impugnata, invio tramite posta A Plus, data di recapito e non effettiva conoscenza della decisione
20 aprile 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2014.231
Lugano
20 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 settembre 2014 contro la decisione dell’8 luglio 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- il 16 gennaio 2014, l’RS 1
ha concesso a RA 1 una proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2012
fino al 28 febbraio 2014;
- il 18 maggio 2014,
l’autorità fiscale ha diffidato la contribuente ad adempiere i suoi obblighi
procedurali, avvertendola che altrimenti le avrebbe inflitto una multa ed
avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio;
- con decisione del 16
aprile 2014, l’Ufficio di tassazione le ha inflitto una multa disciplinare di
fr. 900.– per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2012;
- il 28 maggio 2014, la
contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, adducendo vari
problemi nella tenuta dei conti del suo studio legale e altre vicissitudini
personali;
- l’autorità di tassazione
si è rivolta alla reclamante, con scritto del 3 giugno 2014, invitandola a
giustificare i motivi del ritardo nella presentazione del reclamo;
- il 23 giugno 2014 la
contribuente ha argomentato di aver “presentato reclamo tempestivamente entro
30 giorni dalla notifica contro le decisioni di multa mdatate 16 aprile
avvenuta durante le ferie giudiziarie di Pasqua”, con la conseguenza che “il
calcolo dei 30 giorni decorre dal 28 aprile e scade il giorno 27 maggio 2014”;
- con decisione dell’8 luglio
2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto
tardivo;
- in particolare, l’autorità
fiscale ha escluso che il termine di reclamo sia sospeso per le ferie
giudiziarie;
- con ricorso del 15
settembre 2014, RA 1 chiede che la decisione di irricevibilità del reclamo sia
dichiarata nulla o subordinatamente sia annullata;
- ribadito che il termine di
reclamo era sospeso dalle ferie giudiziarie, la ricorrente sostiene che la
decisione di multa è stata impugnata tempestivamente;
- nelle sue osservazioni del
16 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione, dopo aver rilevato che la decisione
impugnata è stata notificata alla ricorrente il 9 luglio 2014, sottolinea che
il reclamo sarebbe stato tardivo anche considerando le ferie giudiziarie, per
il fatto che il timbro postale è del 28 maggio 2014, mentre il 27 maggio 2014
la contribuente aveva inviato un semplice fax;
- l’insorgente ha replicato,
con scritto del 30 settembre 2014, contestando di aver ricevuto la decisione
impugnata il 9 luglio 2014.
Diritto
- quale autorità di ricorso
in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa
Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il
gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- come rilevato dall’Ufficio
di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, quest’ultimo non è ricevibile
in quanto non è stato interposto entro il termine stabilito dalle leggi
applicabili;
- l’art. 227
cpv. 1 LT – applicabile anche nella procedura per violazione degli obblighi
procedurali (art. 266 cpv. 4 LT) –stabilisce che il contribuente può impugnare
con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro
trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
- tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT);
- è prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- la legge
sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e
3, prevede delle disposizioni analoghe;
- nella
fattispecie, la ricorrente ha impugnato, con atto ricorsuale del 15 settembre
2014, la decisione su reclamo notificatale il 9 luglio 2014 (cfr. rapporto
Track&Trace de La Posta, allegato alle osservazioni al ricorso);
- analogamente alle lettere
raccomandate, gli invii tramite posta A plus consentono la verifica
della data di recapito, essendo muniti di un numero, o meglio di un codice a
barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente lo stato di avanzamento
dell’invio direttamente su internet;
- come già confermato dal
Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno
in cui l’invio postale viene recapitato nella cassetta delle lettere e nella
casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sfera di
potere del contribuente (decisione TF n.2C_430/2009 del 14 gennaio 2010; v.
anche Vorpe, Nulla poena sine…
Considerandi
diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze tributarie della SUPSI,
giugno 2012, p. 20);
- non è pertanto determinante il momento in cui il destinatario ha
preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento
in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella
postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2);
- ne consegue che, nella fattispecie, la decisione impugnata si deve
considerare notificata alla ricorrente il 9 luglio 2014 e non il 14 luglio
2014, quando ella sostiene di aver vuotato la casella postale;
- il termine
di reclamo è pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo (10 luglio
2014) e, anche volendo considerare la sospensione per le ferie giudiziarie dal
15.
luglio al 15 agosto, sarebbe scaduto il 9 settembre 2014;
- il ricorso,
consegnato alla Camera di diritto tributario brevi manu il 15 settembre
2014, sarebbe dunque tardivo;
- la
situazione non muterebbe tuttavia neppure volendo ammettere che la decisione
fosse stata notificata alla ricorrente il 14 luglio 2014;
- la Legge
federale sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene infatti una disposizione
procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie:
il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale
contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a
quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57;
inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006
consid. 3; anche Casanova, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea
2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311);
- queste
regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come
assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di
disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una
regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso
deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie
cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140;
inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1);
- neppure la
legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le
norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un
calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13
ottobre 1993, p. 107 ss.);
- del resto, questa
Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di
ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della
Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm);
- in tale contesto, si può
ancora ricordare una recente iniziativa del legislatore cantonale: l’art. 231
cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla
Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino
o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un
adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di
procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente
“un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la
comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”;
- il riferimento al “termine
non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli
intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle
ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto
di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5);
- per questa ragione il
legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando
proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv.
1.
LT in vigore dal 1° gennaio 2012);
- nel caso in
esame, il termine per impugnare con ricorso la decisione su reclamo notificata
alla ricorrente il 9 luglio 2014 è scaduto l’8 agosto 2014;
- ne consegue
che il ricorso, consegnato alla cancelleria della Camera di diritto tributario
il 15 settembre 2014, è irricevibile in quanto tardivo: esso è infatti stato
inoltrato oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dagli articoli 227
cpv. 1 LT e 140 cpv.1 LIFD;
- in ogni caso, se anche il
ricorso fosse stato tempestivo, a questa Corte sarebbe comunque stato precluso
l’esame del merito della contestazione concernente la sanzione per violazione
degli obblighi procedurali del ricorrente
- infatti, con la decisione
impugnata, l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, ma lo
ha dichiarato irricevibile per tardività;
- in queste circostanze, la
Camera di diritto tributario potrebbe unicamente verificare se la decisione
dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
- se l’irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti sarebbero rinviati all’autorità
di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera
confermerebbe la decisione di irricevibilità;
- l’art. 206 cpv. 1 LT, per
l'imposta cantonale, e l'art. 132 cpv. 1 LIFD, per l'imposta federale diretta,
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica;
- come ha correttamente deciso
l’autorità resistente, già il reclamo contro la decisione di multa era tardivo,
poiché interposto solo il 28 maggio 2014 contro una decisione notificata alla
contribuente il 17 aprile 2014;
- anche in tal caso, deve
infatti essere esclusa la sospensione del termine di reclamo per le ferie
giudiziarie pasquali, come preteso dalla ricorrente;
- se il
ricorso fosse ricevibile, la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione
si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo, meriterebbe pertanto conferma;
- visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: