Lexipedia

Decisione

80.2014.231

Procedura: ricorso, tempestività, data della notificazione della decisione impugnata, invio tramite posta A Plus, data di recapito e non effettiva conoscenza della decisione

20 aprile 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

- il 16 gennaio 2014, l’RS 1

ha concesso a RA 1 una proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2012

fino al 28 febbraio 2014;

- il 18 maggio 2014,

l’autorità fiscale ha diffidato la contribuente ad adempiere i suoi obblighi

procedurali, avvertendola che altrimenti le avrebbe inflitto una multa ed

avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio;

- con decisione del 16

aprile 2014, l’Ufficio di tassazione le ha inflitto una multa disciplinare di

fr. 900.– per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2012;

- il 28 maggio 2014, la

contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, adducendo vari

problemi nella tenuta dei conti del suo studio legale e altre vicissitudini

personali;

- l’autorità di tassazione

si è rivolta alla reclamante, con scritto del 3 giugno 2014, invitandola a

giustificare i motivi del ritardo nella presentazione del reclamo;

- il 23 giugno 2014 la

contribuente ha argomentato di aver “presentato reclamo tempestivamente entro

30 giorni dalla notifica contro le decisioni di multa mdatate 16 aprile

avvenuta durante le ferie giudiziarie di Pasqua”, con la conseguenza che “il

calcolo dei 30 giorni decorre dal 28 aprile e scade il giorno 27 maggio 2014”;

- con decisione dell’8 luglio

2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto

tardivo;

- in particolare, l’autorità

fiscale ha escluso che il termine di reclamo sia sospeso per le ferie

giudiziarie;

- con ricorso del 15

settembre 2014, RA 1 chiede che la decisione di irricevibilità del reclamo sia

dichiarata nulla o subordinatamente sia annullata;

- ribadito che il termine di

reclamo era sospeso dalle ferie giudiziarie, la ricorrente sostiene che la

decisione di multa è stata impugnata tempestivamente;

- nelle sue osservazioni del

16 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione, dopo aver rilevato che la decisione

impugnata è stata notificata alla ricorrente il 9 luglio 2014, sottolinea che

il reclamo sarebbe stato tardivo anche considerando le ferie giudiziarie, per

il fatto che il timbro postale è del 28 maggio 2014, mentre il 27 maggio 2014

la contribuente aveva inviato un semplice fax;

- l’insorgente ha replicato,

con scritto del 30 settembre 2014, contestando di aver ricevuto la decisione

impugnata il 9 luglio 2014.

Diritto

- quale autorità di ricorso

in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa

Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il

gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

- come rilevato dall’Ufficio

di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, quest’ultimo non è ricevibile

in quanto non è stato interposto entro il termine stabilito dalle leggi

applicabili;

- l’art. 227

cpv. 1 LT – applicabile anche nella procedura per violazione degli obblighi

procedurali (art. 266 cpv. 4 LT) –stabilisce che il contribuente può impugnare

con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro

trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

- tale

termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT);

- è prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

- la legge

sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e

3, prevede delle disposizioni analoghe;

- nella

fattispecie, la ricorrente ha impugnato, con atto ricorsuale del 15 settembre

2014, la decisione su reclamo notificatale il 9 luglio 2014 (cfr. rapporto

Track&Trace de La Posta, allegato alle osservazioni al ricorso);

- analogamente alle lettere

raccomandate, gli invii tramite posta A plus consentono la verifica

della data di recapito, essendo muniti di un numero, o meglio di un codice a

barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente lo stato di avanzamento

dell’invio direttamente su internet;

- come già confermato dal

Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno

in cui l’invio postale viene recapitato nella cassetta delle lettere e nella

casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sfera di

potere del contribuente (decisione TF n.2C_430/2009 del 14 gennaio 2010; v.

anche Vorpe, Nulla poena sine…

Considerandi

diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze tributarie della SUPSI,

giugno 2012, p. 20);

- non è pertanto determinante il momento in cui il destinatario ha

preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento

in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella

postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2);

- ne consegue che, nella fattispecie, la decisione impugnata si deve

considerare notificata alla ricorrente il 9 luglio 2014 e non il 14 luglio

2014, quando ella sostiene di aver vuotato la casella postale;

- il termine

di reclamo è pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo (10 luglio

2014) e, anche volendo considerare la sospensione per le ferie giudiziarie dal

15.

luglio al 15 agosto, sarebbe scaduto il 9 settembre 2014;

- il ricorso,

consegnato alla Camera di diritto tributario brevi manu il 15 settembre

2014, sarebbe dunque tardivo;

- la

situazione non muterebbe tuttavia neppure volendo ammettere che la decisione

fosse stata notificata alla ricorrente il 14 luglio 2014;

- la Legge

federale sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene infatti una disposizione

procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie:

il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale

contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a

quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57;

inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006

consid. 3; anche Casanova, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311);

- queste

regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come

assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di

disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una

regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso

deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie

cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140;

inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1);

- neppure la

legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le

norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un

calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13

ottobre 1993, p. 107 ss.);

- del resto, questa

Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di

ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della

Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm);

- in tale contesto, si può

ancora ricordare una recente iniziativa del legislatore cantonale: l’art. 231

cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla

Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino

o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un

adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di

procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente

“un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la

comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”;

- il riferimento al “termine

non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli

intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle

ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto

di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5);

- per questa ragione il

legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando

proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv.

1.

LT in vigore dal 1° gennaio 2012);

- nel caso in

esame, il termine per impugnare con ricorso la decisione su reclamo notificata

alla ricorrente il 9 luglio 2014 è scaduto l’8 agosto 2014;

- ne consegue

che il ricorso, consegnato alla cancelleria della Camera di diritto tributario

il 15 settembre 2014, è irricevibile in quanto tardivo: esso è infatti stato

inoltrato oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dagli articoli 227

cpv. 1 LT e 140 cpv.1 LIFD;

- in ogni caso, se anche il

ricorso fosse stato tempestivo, a questa Corte sarebbe comunque stato precluso

l’esame del merito della contestazione concernente la sanzione per violazione

degli obblighi procedurali del ricorrente

- infatti, con la decisione

impugnata, l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, ma lo

ha dichiarato irricevibile per tardività;

- in queste circostanze, la

Camera di diritto tributario potrebbe unicamente verificare se la decisione

dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata;

- se l’irricevibilità del

reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti sarebbero rinviati all’autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera

confermerebbe la decisione di irricevibilità;

- l’art. 206 cpv. 1 LT, per

l'imposta cantonale, e l'art. 132 cpv. 1 LIFD, per l'imposta federale diretta,

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica;

- come ha correttamente deciso

l’autorità resistente, già il reclamo contro la decisione di multa era tardivo,

poiché interposto solo il 28 maggio 2014 contro una decisione notificata alla

contribuente il 17 aprile 2014;

- anche in tal caso, deve

infatti essere esclusa la sospensione del termine di reclamo per le ferie

giudiziarie pasquali, come preteso dalla ricorrente;

- se il

ricorso fosse ricevibile, la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione

si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo, meriterebbe pertanto conferma;

- visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: