80.2014.24
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: calcolo utile, lavori in corso, sproporzione fra spese e fatture, annullamento della decisione impugnata
9 maggio 2014Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2014.24
Data decisione, Autorità:
09.05.2014, CDT
Ricorso:
TF,2C_578/2014, 10.11.2014
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: calcolo utile, lavori in corso, sproporzione fra spese e fatture, annullamento della decisione impugnata
REDDITO DA ATTIVITÀ INDIPENDENTE
art. 18 cpv. 1 LIFD
art. 17 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2014.24/25/26/ 27/28/29/30/31/32/33
Lugano
9 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’8 gennaio 2013 contro le decisioni del 10
e del 12 dicembre 2012 in materia di IC e IFD 2001/2002, 2003, 2004, 2005 e
2006.
Fatti
A. RI 2
è titolare della ditta __________, con scopo la mediazione nel campo del piccolo
credito e nel ramo immobiliare. Il marito RI 1, che si qualificava allora quale
collaboratore, possiede una procura individuale.
B. Con
decisione del 10 gennaio 2008, l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 2001/2002; con ulteriori decisioni del 23 gennaio 2008, notificava loro
le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali dal 2003 al 2006.
Per
quanto concerne il periodo 2001/2002, l’autorità fiscale aveva aumentato il reddito
dell’attività indipendente della moglie da fr. 27’502.– in media annua a fr.
120'000.–, per effetto di diverse riprese; aveva inoltre aggiunto gli interessi
attivi su un prestito concesso alla __________ SA (fr. 15'041.– in media annua)
e gli interessi passivi pagati alla __________ AG, di __________ (fr.
14'205.–).
Anche il
reddito dell’attività indipendente dei periodi successivi veniva adeguato, per
effetto di diverse riprese:
periodo fiscale
reddito dichiarato
reddito accertato
2003
33’179
52’000
2004
0
15’000
2005
0
20’000
2006
35’873
58’000
Venivano
inoltre aggiunti gli interessi passivi pagati alle società creditrici __________
AG e __________ AG, entrambe __________ Nei periodi fiscali 2004 e 2005, poi,
veniva imposta una liquidazione erogata dalla Cassa pensione __________.
C. I
contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 22 gennaio
2008, lamentando il “continuo accanimento” dell’autorità fiscale nei confronti
della loro famiglia. I reclamanti contestavano il reddito d’altra fonte e le
riprese degli interessi come pure delle spese non riconosciute.
L’Ufficio
di tassazione accoglieva in parte i reclami, con decisioni del 10 e del 12
dicembre 2012. Per quanto concerneva il mancato riconoscimento degli interessi
passivi pagati alla __________ AG, le decisioni rinviavano alle motivazioni
esposte nella decisione relativa alla tassazione per il periodo fiscale
1999/2000 ed alla sentenza della Camera di diritto tributario del 25 giugno
2012. Riduceva per contro da fr. 120'000.– a fr. 78'000.– il reddito aziendale
per il periodo 2001/2002, tenuto conto della documentazione presentata in sede
di reclamo. Reddito che veniva invece confermato nelle decisioni relative ai
periodi successivi. A proposito delle riprese per spese non riconosciute,
argomentava che nel conto economico dell’attività della moglie erano inclusi
costi per l’utilizzazione privata di strutture e servizi della ditta, in
particolare per l’uso di autoveicoli. Altri vantaggi provenivano dalle società __________
SA e __________ SA.
D. Con
ricorso dell’8 gennaio 2013 alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestavano
in primo luogo il mancato riconoscimento degli interessi passivi pagati alla __________
AG ed alla __________ AG. Gli insorgenti chiedevano poi che il reddito
dell’attività lucrativa indipendente della moglie venisse ridotto a quanto
dichiarato, rinunciando alle riprese effettuate dall’autorità fiscale, e negavano
di aver beneficiato di vantaggi dalle società __________ SA e __________ SA. I
ricorrenti postulavano infine l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio,
in considerazione della loro “precaria situazione finanziaria”.
E. Il
27 febbraio 2013, il giudice delegato si rivolgeva ai ricorrenti, chiedendo
loro se, alla luce della sentenza con cui il 18 febbraio 2013 il Tribunale
federale aveva respinto il loro ricorso relativo alle tassazioni dei periodi
precedenti, non intendessero avvalersi della facoltà di ritirare il gravame. In
caso contrario, li invitava a versare un importo di 2'000 franchi a titolo di
garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura.
Gli
insorgenti, con lettera del 5 marzo 2013, dichiaravano di voler mantenere il
ricorso e ribadivano di non poter pagare le spese processuali, chiedendo
nuovamente l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio.
F. Con
sentenza dell’8 aprile 2013, la Camera di diritto tributario dichiarava
irricevibile il ricorso e respingeva l’istanza di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio, escludendo l’esistenza del “fumus boni iuris”.
Il
Tribunale federale annullava tuttavia la sentenza, con decisione del 19 luglio
2013. La Corte cantonale avrebbe infatti dovuto pronunciarsi prima sull’istanza
di assistenza giudiziaria; se l’avesse negata e la relativa decisione fosse
passata in giudicato, avrebbe poi dovuto fissare ai ricorrenti un ulteriore
termine per pagare l’anticipo delle spese.
G. La
Camera di diritto tributario respingeva l’istanza di assistenza giudiziaria e
di gratuito patrocinio, con sentenza del 26 luglio 2013.
Il
Tribunale federale respingeva un ricorso dei contribuenti, con sentenza del 30
dicembre 2013.
H. Il
23 gennaio 2014 la Camera di diritto tributario ha attribuito ai ricorrenti un
termine per versare la garanzia delle spese di giudizio.
L’accredito
è avvenuto il 10 febbraio 2014.
Diritto
1. Debiti
e interessi passivi
1.1.
In primo
luogo, i ricorrenti tornano a contestare il mancato riconoscimento degli interessi
passivi pagati alla __________ AG ed alla __________ AG.
1.2.
La
censura è già stata esaminata da questa Corte nella sentenza del 25 giugno
2012, confermata dal Tribunale federale il 18 febbraio 2013 (n.2C_823/2012
e 2C_824/2012), per i periodi fiscali precedenti.
Come noto agli insorgenti,
in quel contesto ci si era già ampiamente confrontati con le conseguenze del
trasferimento del debito dalla __________ di __________ alla __________
AG di __________. Nella sentenza in questione, la Camera di diritto tributario
ha ritenuto che la sola circostanza che la __________ AG di __________ fosse
subentrata alla __________ di __________ nella posizione di creditore non bastava
a comportare il riconoscimento del debito. Pur ammettendo che le esigenze
probatorie sono più rigorose nei confronti di entità giuridiche estere, mentre
quando il creditore è domiciliato in Svizzera è di
regola sufficiente indicarne il nome e indirizzo, la Camera concludeva che il mancato
riconoscimento dei debiti contratti verso la società
finanziaria del Principato del Liechtenstein comportava, di riflesso, anche il
mancato riconoscimento dei prestiti concessi nel biennio successivo dalla __________
AG, che a dire dei contribuenti sarebbero per l’appunto serviti a rilevare i
primi.
In particolare,
i contribuenti non erano stati in grado di produrre nessun elemento atto a
dimostrare in maniera ineccepibile l’avvenuto trasferimento delle somme di denaro, così come non erano
stati in grado di provare in maniera inconfutabile il versamento dei relativi
interessi. A tale proposito, le attestazioni sottoscritte
dall’avv__________ dovevano essere considerate con la necessaria prudenza, già
per il semplice fatto che lo stesso era all’origine dell’intero costrutto
giuridico. L’avvocato luganese rappresentava del resto,
oltre alla pretesa creditrice del Principato, anche altre società utilizzate
dai contribuenti, prima fra tutte __________ AG __________, di cui era
presidente, ma anche __________ SA, con sede sempre a __________.
1.3.
Con il
ricorso in esame, i contribuenti sollevano le stesse censure con cui questa
Corte si è già confrontata.
Gli
interessi passivi che i ricorrenti avrebbero pagato, nei periodi fiscali dal
2001/2002 al 2006, rispettivamente alla __________ AG ed alla __________ SA,
non sono pertanto deducibili dal reddito imponibile.
Anche il
fatto che, contestualmente al mancato riconoscimento dei debiti, l’Ufficio di
tassazione abbia deciso di riprendere gli importi che erano stati indicati a
tale titolo, considerandoli un elemento di reddito imponibile, è stato già
riconosciuto, nella precedente sentenza, come un’ulteriore logica conseguenza
dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del
fatto che, secondo dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all’imposta
comprende la totalità dei proventi che provengono al contribuente durante un
determinato periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza
dover diminuire il patrimonio che aveva all’inizio del medesimo periodo.
1.4.
Su questi
aspetti, il ricorso si rivela pertanto manifestamente infondato, se non temerario.
Considerandi
2.
Ripresa
di spese non riconosciute
2.1
I
ricorrenti contestano poi la ripresa di diversi costi, figuranti nel conto
economico della ditta individuale __________, che l’Ufficio di tassazione ha
ritenuto non giustificati.
La
titolare ha infatti inserito fra i costi della sua attività indipendente spese
private, in particolare per il leasing e per l’uso di un’automobile __________
e i premi per una polizza d’assicurazione sulla vita.
2.2
In base
agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal reddito dell’attività lucrativa indipendente
sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Per spese generali si devono intendere le spese
indispensabili che il contribuente deve affrontare per conservare e rendere più
sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese generali i costi complessivi
a carico del contribuente nell’ambito della sua attività lucrativa. Sono tali,
oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati
nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa,
per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre
dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano
direttamente imputabili all’attività aziendale (Noël,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 2 ad art. 27 LIFD, p. 455; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art.
27.
LIFD, p. 677).
2.3
Le
riprese litigiose ammontano a fr. 10'539.– nel periodo fiscale 2001/2002, fr.
2'000.– nel 2003, fr. 1'600.– nel 2004, fr. 3'200.– nel 2005 e fr. 5'600.– nel
2006.
Se si
considera che l’attività indipendente era esercitata in un immobile appartenente
ai ricorrenti e che nel conto economico figuravano costi importanti per
telefono, leasing, spese d’automobile, elettricità, riscaldamento, le riprese
in questione appaiono più che giustificate, se non prudenziali.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il riferimento, contenuto nella legge,
alla giustificazione aziendale e professionale delle spese, attribuisce
all’autorità fiscale un rilevante margine di apprezzamento, rafforzato dal
fatto che essa non ha l’onere della prova in caso di rifiuto della deduzione (cfr.
p. es. le sentenze n.2C_658/2007 del 13 febbraio
2008.
consid. 2.1; n.2C_132/2010 del 17 agosto 2010 consid.
3.
). I ricorrenti non provano in alcun modo che le spese riprese
dall’autorità fiscale fossero giustificate, ma si limitano ad affermare che,
quando usavano privatamente le automobili della ditta, pagavano personalmente
“le spese di carburante, olio e liquidi”.
Non può poi chiaramente
esser presa in considerazione la pretesa di riconoscere il carattere aziendale
dei premi pagati per un’assicurazione sulla vita. A tale proposito, nel ricorso
si sostiene che l’assicurazione sarebbe stata “imposta da un creditore
ipotecario”. A parte il fatto che neanche tale affermazione è minimamente documentata,
si deve ricordare che i debiti ipotecari stessi, per la maggior parte, non sono
stati riconosciuti.
2.4
Anche su questo aspetto,
il ricorso si rivela destituito di fondamento.
3.
Prestazioni valutabili
in denaro
3.1
Nelle decisioni
impugnate, l’Ufficio di tassazione ha anche assoggettato all’imposta sul
reddito dei vantaggi provenienti dalle società __________ SA e __________ SA.
3.2
Gli
articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta
sull'utile delle persone giuridiche, che
1.
Costituiscono utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto
profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti
fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati
alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1.
Sono imponibili i redditi da sostanza
mobiliare, segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
3.3
La
dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di
utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.;
Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte
1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):
·
una prestazione da parte della società, senza
una corrispondente controprestazione;
·
il fatto che la prestazione si traduca in un
vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe
stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
·
il fatto che il menzionato carattere della
prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia
riconoscibile da parte degli organi societari.
3.4
Le
prestazioni litigiose sono costituite anche in questo caso dall’utilizzazione
privata di veicoli appartenenti a due società. In particolare, la __________ SA
ha ripreso nel 2003 la __________ che in precedenza apparteneva alla ditta
individuale di RI 2. La __________ SA, da parte sua, aveva intestato diversi
autoveicoli, fra cui una ____________________.
Ancora
una volta, ammettendo l’utilizzazione dei veicoli in questione, gli insorgenti
si limitano ad affermare, senza addurre alcuna prova, che pagavano di tasca
propria carburante, olio e liquidi, per le trasferte private.
L’imposizione
delle prestazioni in discussione deve pertanto essere confermata. È ancora il
caso di sottolineare che l’Ufficio di tassazione, con le decisioni su reclamo,
ha sensibilmente ridotto l’ammontare delle prestazioni valutabili in denaro.
3.5
Le
decisioni impugnate sfuggono dunque ad ogni critica, anche sotto questo
profilo.
4.
Lavori
in corso cantiere di __________
4.1
Limitatamente
al periodo fiscale 2001/2002, infine, i ricorrenti contestano una ripresa di
fr. 18'000.– per “lavori in corso”. Secondo l’Ufficio di tassazione,
“dall’evoluzione dei costi e dei ricavi registrati è evidente che a fine 2000
non sono stati registrati i lavori in corso (a fronte di costi di fr. 99'161,
sono stati registrati ricavi di soli fr. 32'495)”.
Gli
insorgenti non contestano la ripresa in sé, ma sottolineano che l’autorità
fiscale non avrebbe tenuto conto del fatto che sono stati registrati fra i
ricavi ulteriori acconti per fr. 40'000.– nel 1999.
4.2
Effettivamente,
i lavori in corso, ovvero quei valori immateriali che si presentano in
forma di prestazioni non ancora conteggiate o concluse, secondo dottrina e giurisprudenza
devono essere messi a bilancio (cfr. Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 69 ad art. 18 LIFD, p.
373). Sia che il contribuente abbia optato per il metodo del fatturato sia che
abbia optato per quello dell’incassato, tali valori vanno considerati in
proporzione alle spese professionali, perlomeno qualora si verificano notevoli
divergenze fra le spese allibrate nel periodo di computo e le fatture emesse,
rispettivamente gli incassi (Oertli,
Angefangene Arbeiten beim Jahresabschluss, unter besonderer Berücksichtigung
ihrer Aktivierung im Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1988, pp. 145-146; cfr.
anche promemoria dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del gennaio 1980, concernente l’obbligo di conservare i documenti e i giustificativi nonché
di allestire estratti e rendiconti a cui sono soggetti i contribuenti
esercitanti attività indipendente, p. 3, par. II.5).
4.3
È vero
che, nel biennio che costituisce periodo di computo per il calcolo dell’imposta
sul reddito 2001/2002, gli acconti complessivamente registrati ammontano a fr.
72'495.–; la differenza rispetto ai costi (oltre fr. 100'000.– nel biennio)
supera comunque i 30'000 franchi.
Sebbene
il periodo di computo 1999/2000 preceda il vuoto di tassazione determinato dal
passaggio alla tassazione annuale postnumerando, la sproporzione fra
spese registrate e fatture emesse non appare tuttavia in sé di particolare
rilievo.
In ogni
caso, l’importo di fr. 18'000.–, considerato che si deve trattare della media annua
(periodo di computo biennale), non trova spiegazione.
4.4
Su questo
aspetto, si giustifica pertanto il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione,
per una nuova decisione.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto, nella misura in cui concerne i periodi
fiscali dal 2003 al 2006. La decisione su reclamo relativa al periodo fiscale
2001/2002 è invece annullata limitatamente alla ripresa dei lavori in corso.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, in proporzione alla
loro soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso contro le decisioni su reclamo relative ai periodi 2003, 2004, 2005 e
2006 è respinto.
1.2. La
decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2001/2002 è invece annullata
limitatamente alla ripresa dei lavori in corso.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2’400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 2’500.–
sono a
carico dei ricorrenti nella misura di quattro quinti (fr. 2'000.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4.__________
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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