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Decisione

80.2014.243

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, effetti sull’obbligo di restituzione di prestazioni sociali, decisione fiscale non vincolante

23 ottobre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è titolare della ditta __________ di __________, che gestisce un negozio di

ingredienti e attrezzature per dolci.

Nella

dichiarazione d’imposta 2013, il contribuente ha indicato di aver conseguito un

utile netto di fr. 12'696.–.

B. Notificando

al contribuente e alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del

30 luglio 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito dell’attività lucrativa indipendente

in fr. 24'000.–. Il reddito imponibile è conseguentemente stato stabilito in

fr. 4'900.– per l’IC ed in fr. 11'500.– per l’IFD. In entrambi i casi, l’imposta

sul reddito dovuta risultava nulla.

C. I

contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 18 agosto

2014, contestando la definizione del reddito aziendale e sostenendo che la

famglia, composta dei coniugi e di tre figli minorenni, aveva potuto far fronte

alle spese vitali solo grazie all’Assegno familiare integrativo (fr. 16'488.–)

ed all’Assegno di prima infanzia (fr. 32'293.–).

L’Ufficio

di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 3 settembre

2014, nella quale ha argomentato che i contribuenti non erano legittimati a

contestare la tassazione, poiché quest’ultima aveva stabilito in zero franchi

il debito d’imposta.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

chiedono lo stralcio del reddito dell’attività lucrativa indipendente accertato

dall’Ufficio di tassazione, “poiché mai conseguito”. Sostengono che la

decisione contestata li penalizza in modo pesante, poiché comporterebbe la

richiesta di rimborso di parte degli assegni percepiti nel 2013.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso

in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo dei

contribuenti, per carenza di legittimazione. Questa Corte si limiterà pertanto a

verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è

rifiutata di entrare nel merito del reclamo, senza confrontarsi con le censure

che concernono la tassazione in sé.

Considerandi

2.

2.1.

Il

riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un

interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto,

direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte

generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).

In

altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i

seguenti presupposti:

Ø l’interessato

deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti

di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno

svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

Ø il ricorrente

deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si

richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura

maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro

(Knapp, Grundlagen des

Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n.

1980, p. 489).

2.2

Secondo

la decisione di tassazione del 30 luglio 2014, le imposte cantonale e federale

sul reddito dovute per il 2013 ammontano a zero franchi, sicché è evidente che

i contribuenti non avevano alcun interesse ad ottenere una decisione su reclamo

che concernesse la commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz.,

Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132

LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,

2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss,

in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).

Un’eventuale

riduzione del reddito imponibile non avrebbe avuto alcun riflesso sul debito

d’imposta, che sarebbe comunque rimasto a zero franchi.

2.3

Secondo

la giurisprudenza, un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica di una decisione può essere di carattere giuridico oppure

anche solo di fatto, purché sia però pratico ed attuale (p. es. DTF 121 II

171). Non si può escludere che un interesse degno di protezione sia dato anche qualora un rimedio giuridico sia destinato a rimanere privo di effetti

fiscali ma gli accertamenti dell’autorità fiscale abbiano effetti vincolanti in

altri settori giuridici, quali i contributi AVS o i sussidi per i premi

dell’assicurazione contro le malattie; il reclamo deve in tal caso servire a rimuovere

uno svantaggio provocato dalla decisione contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, cit., n. 13 ad art. 132 LIFD, p. 1152).

3.

3.1.

Nel caso

in esame, i ricorrenti ritengono che la loro legittimazione a ricorrere dipenda

dal fatto che l’Istituto delle assicurazioni sociali, per stabilire il diritto

ai sussidi, si basa sui valori esposti nella decisione di tassazione. Di

conseguenza, la commisurazione del reddito dell’attività lucrativa indipendente

intrapresa dall’Ufficio di tassazione implicherebbe che l’autorità cantonale

competente potrebbe chieder loro il rimborso parziale degli assegni erogati per

il periodo fiscale in discussione.

3.2

È

vero che, secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a della

Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL 6.4.1.2), il reddito computabile, per stabilire il diritto del richiedente alle

prestazioni sociali, è costituito, in particolar modo, dai redditi ai sensi

degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione

dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57

cpv. 1 LT, e che anche per la definizione della spesa

vincolata, l’art. 8 Laps fa riferimento alle deduzioni previste dalla legge

tributaria.

Anche se

la normativa menzionata non attribuisce un effetto vincolante alle decisioni di

tassazione, è quindi comprensibile che l’autorità competente per la concessione

delle prestazioni sociali faccia riferimento alle decisioni di accertamento

dell’autorità fiscale, anche per la valutazione degli immobili.

3.3

In ogni

caso, ad escludere che la decisione dell’autorità fiscale produca effetti vincolanti

sulle decisioni dell’Ufficio del sostegno sociale, nel caso in esame, è la

stessa giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali.

Secondo

il Tribunale federale, infatti, in linea di principio gli organi di

applicazione delle assicurazioni sociali non possono scostarsi da una

tassazione fiscale passata in giudicato, a meno che essa non contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale ma decisivi in tema di

assicurazioni sociali. La stessa giurisprudenza prevede tuttavia un’eccezione

per il caso in cui l’imposta è fissata a zero franchi; in tale ipotesi, i dati

fiscali non sono vincolanti per gli organi di applicazione delle prestazioni

sociali, proprio perché non sussitono i presupposti per impugnare la decisione

di tassazione con un rimedio di diritto, vista la mancanza di un valore litigioso

rilevante. In simili condizioni, le autorità competenti in materia di assicurazioni

sociali devono esaminare eventuali censure contro i dati fiscali su cui si

fonda la decisione contestata (cfr. le sentenze del Tribunale federale H

38/05 del 10 giugno 2005, consid. 2.4 e 3.2; H 64/06 del 11 aprile 2007 consid.

4.

e 4.1; inoltre la sentenza del presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Canton Ticino n. 39.2009.15 del 22 marzo 2010, consid. 2.9).

3.4

In una

sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera, ricordata la

giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, ha deciso che un contribuente,

cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito

e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse legittimato ad impugnarla, contestando

il valore attribuito ad un immobile situato all’estero ed il relativo reddito.

Il fatto che tali elementi fossero determinanti per stabilire il diritto a prestazioni

sociali non giustificava una deroga.

In una

recente sentenza, che concerneva una decisione con cui la Cassa cantonale per

gli assegni familiari aveva ordinato la restituzione di assegni integrativi e

di prima infanzia percepiti a torto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni

(TCA) ha deciso che la Cassa non avrebbe dovuto considerare vincolanti i dati

fiscali, visto che nella decisione di tassazione l’imposta sul reddito era

stata fissata in zero franchi (cfr. sentenza n. 39.2013.1 dell’11 luglio 2013, in RtiD I-2014 n. 6).

3.5

Contrariamente

a quanto sostiene il ricorrente, l’Ufficio delle assicurazioni sociali dovrà

pertanto confrontarsi con le sue contestazioni in merito al reddito

dell’attività lucrativa indipendente.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, si può escludere che i ricorrenti

siano legittimati a contestare la decisione impugnata.

4.

Nonostante

l’esito del ricorso, vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente

a porre a carico degli insorgenti la tassa di giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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