80.2014.243
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, effetti sull’obbligo di restituzione di prestazioni sociali, decisione fiscale non vincolante
23 ottobre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2014.243
Data decisione, Autorità:
23.10.2014, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, effetti sull’obbligo di restituzione di prestazioni sociali, decisione fiscale non vincolante
RICORSO
art. 6 LAPS
art. 227 LT
Incarti n.
80.2014.243
80.2014.244
Lugano
23 ottobre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 settembre 2014 contro la decisione
del 3 settembre 2014 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. RI 1
è titolare della ditta __________ di __________, che gestisce un negozio di
ingredienti e attrezzature per dolci.
Nella
dichiarazione d’imposta 2013, il contribuente ha indicato di aver conseguito un
utile netto di fr. 12'696.–.
B. Notificando
al contribuente e alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del
30 luglio 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito dell’attività lucrativa indipendente
in fr. 24'000.–. Il reddito imponibile è conseguentemente stato stabilito in
fr. 4'900.– per l’IC ed in fr. 11'500.– per l’IFD. In entrambi i casi, l’imposta
sul reddito dovuta risultava nulla.
C. I
contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 18 agosto
2014, contestando la definizione del reddito aziendale e sostenendo che la
famglia, composta dei coniugi e di tre figli minorenni, aveva potuto far fronte
alle spese vitali solo grazie all’Assegno familiare integrativo (fr. 16'488.–)
ed all’Assegno di prima infanzia (fr. 32'293.–).
L’Ufficio
di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 3 settembre
2014, nella quale ha argomentato che i contribuenti non erano legittimati a
contestare la tassazione, poiché quest’ultima aveva stabilito in zero franchi
il debito d’imposta.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
chiedono lo stralcio del reddito dell’attività lucrativa indipendente accertato
dall’Ufficio di tassazione, “poiché mai conseguito”. Sostengono che la
decisione contestata li penalizza in modo pesante, poiché comporterebbe la
richiesta di rimborso di parte degli assegni percepiti nel 2013.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso
in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo dei
contribuenti, per carenza di legittimazione. Questa Corte si limiterà pertanto a
verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è
rifiutata di entrare nel merito del reclamo, senza confrontarsi con le censure
che concernono la tassazione in sé.
Considerandi
2.
2.1.
Il
riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un
interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto,
direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).
In
altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i
seguenti presupposti:
Ø l’interessato
deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti
di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno
svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
Ø il ricorrente
deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si
richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura
maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro
(Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n.
1980, p. 489).
2.2
Secondo
la decisione di tassazione del 30 luglio 2014, le imposte cantonale e federale
sul reddito dovute per il 2013 ammontano a zero franchi, sicché è evidente che
i contribuenti non avevano alcun interesse ad ottenere una decisione su reclamo
che concernesse la commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz.,
Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132
LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,
2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss,
in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).
Un’eventuale
riduzione del reddito imponibile non avrebbe avuto alcun riflesso sul debito
d’imposta, che sarebbe comunque rimasto a zero franchi.
2.3
Secondo
la giurisprudenza, un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica di una decisione può essere di carattere giuridico oppure
anche solo di fatto, purché sia però pratico ed attuale (p. es. DTF 121 II
171). Non si può escludere che un interesse degno di protezione sia dato anche qualora un rimedio giuridico sia destinato a rimanere privo di effetti
fiscali ma gli accertamenti dell’autorità fiscale abbiano effetti vincolanti in
altri settori giuridici, quali i contributi AVS o i sussidi per i premi
dell’assicurazione contro le malattie; il reclamo deve in tal caso servire a rimuovere
uno svantaggio provocato dalla decisione contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, cit., n. 13 ad art. 132 LIFD, p. 1152).
3.
3.1.
Nel caso
in esame, i ricorrenti ritengono che la loro legittimazione a ricorrere dipenda
dal fatto che l’Istituto delle assicurazioni sociali, per stabilire il diritto
ai sussidi, si basa sui valori esposti nella decisione di tassazione. Di
conseguenza, la commisurazione del reddito dell’attività lucrativa indipendente
intrapresa dall’Ufficio di tassazione implicherebbe che l’autorità cantonale
competente potrebbe chieder loro il rimborso parziale degli assegni erogati per
il periodo fiscale in discussione.
3.2
È
vero che, secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a della
Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL 6.4.1.2), il reddito computabile, per stabilire il diritto del richiedente alle
prestazioni sociali, è costituito, in particolar modo, dai redditi ai sensi
degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione
dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57
cpv. 1 LT, e che anche per la definizione della spesa
vincolata, l’art. 8 Laps fa riferimento alle deduzioni previste dalla legge
tributaria.
Anche se
la normativa menzionata non attribuisce un effetto vincolante alle decisioni di
tassazione, è quindi comprensibile che l’autorità competente per la concessione
delle prestazioni sociali faccia riferimento alle decisioni di accertamento
dell’autorità fiscale, anche per la valutazione degli immobili.
3.3
In ogni
caso, ad escludere che la decisione dell’autorità fiscale produca effetti vincolanti
sulle decisioni dell’Ufficio del sostegno sociale, nel caso in esame, è la
stessa giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali.
Secondo
il Tribunale federale, infatti, in linea di principio gli organi di
applicazione delle assicurazioni sociali non possono scostarsi da una
tassazione fiscale passata in giudicato, a meno che essa non contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale ma decisivi in tema di
assicurazioni sociali. La stessa giurisprudenza prevede tuttavia un’eccezione
per il caso in cui l’imposta è fissata a zero franchi; in tale ipotesi, i dati
fiscali non sono vincolanti per gli organi di applicazione delle prestazioni
sociali, proprio perché non sussitono i presupposti per impugnare la decisione
di tassazione con un rimedio di diritto, vista la mancanza di un valore litigioso
rilevante. In simili condizioni, le autorità competenti in materia di assicurazioni
sociali devono esaminare eventuali censure contro i dati fiscali su cui si
fonda la decisione contestata (cfr. le sentenze del Tribunale federale H
38/05 del 10 giugno 2005, consid. 2.4 e 3.2; H 64/06 del 11 aprile 2007 consid.
4.
e 4.1; inoltre la sentenza del presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Canton Ticino n. 39.2009.15 del 22 marzo 2010, consid. 2.9).
3.4
In una
sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera, ricordata la
giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, ha deciso che un contribuente,
cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito
e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse legittimato ad impugnarla, contestando
il valore attribuito ad un immobile situato all’estero ed il relativo reddito.
Il fatto che tali elementi fossero determinanti per stabilire il diritto a prestazioni
sociali non giustificava una deroga.
In una
recente sentenza, che concerneva una decisione con cui la Cassa cantonale per
gli assegni familiari aveva ordinato la restituzione di assegni integrativi e
di prima infanzia percepiti a torto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) ha deciso che la Cassa non avrebbe dovuto considerare vincolanti i dati
fiscali, visto che nella decisione di tassazione l’imposta sul reddito era
stata fissata in zero franchi (cfr. sentenza n. 39.2013.1 dell’11 luglio 2013, in RtiD I-2014 n. 6).
3.5
Contrariamente
a quanto sostiene il ricorrente, l’Ufficio delle assicurazioni sociali dovrà
pertanto confrontarsi con le sue contestazioni in merito al reddito
dell’attività lucrativa indipendente.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, si può escludere che i ricorrenti
siano legittimati a contestare la decisione impugnata.
4.
Nonostante
l’esito del ricorso, vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente
a porre a carico degli insorgenti la tassa di giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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