80.2014.245
Procedura: revisione, autorità competente, ultima che ha deciso nel merito, ricorso alla Camera di diritto tributario irricevibile
22 ottobre 2014Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2014.245
Data decisione, Autorità:
22.10.2014, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, autorità competente, ultima che ha deciso nel merito, ricorso alla Camera di diritto tributario irricevibile
REVISIONE
art. 149 cpv. 1 LIFD
art. 234 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2014.245
80.2014.246
Lugano
22 ottobre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 settembre 2014 contro la decisione
del 29 luglio 2014 in materia di revisione IC e IFD 2012.
Fatti
- nella
dichiarazione d’imposta 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito
del lavoro netto di fr. 39'208.– ed ha dichiarato lo stesso importo come
reddito imponibile;
- notificandole
la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 22 gennaio 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 36'700.– per l’IC ed in fr. 37'200.– per l’IFD;
- rispetto
alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione forfetaria
per spese professionali (fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD);
- con
scritto del 23 aprile 2014, la contribuente si è rivolta all’Ufficio cantonale
di esazione e al Servizio contribuzioni della Città __________, chiedendo di
“rettificare” il calcolo del conguaglio delle imposte cantonale e comunale,
“per errore di calcolo materiale, come si può vedere da una verifica fra le
notifiche di tassazioni 2011/2012”;
- rispetto
al calcolo dell’imposta del periodo fiscale precedente, infatti, nel 2012 non
era stata riconosciuta la deduzione per oneri assicurativi;
- l’Ufficio
di tassazione, cui l’Ufficio di esazione aveva trasmesso il reclamo per competenza,
lo ha dichiarato irricevibile con decisione del 14 maggio 2014, nella quale ha
argomentato che non era stato rispettato il termine di trenta giorni a partire
dalla notifica della decisione e che, in ogni caso, la reclamante, nella dichiarazione
d’imposta, non aveva fatto valere alcuna deduzione;
- con
ricorso del 12 giugno 2014 alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha contestato di aver interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 22 gennaio 2014, avendo
per contro chiesto all’Ufficio di esazione ed al Comune una “rettificazione di
errori di calcolo e di scrittura”;
- il
ricorso è stato respinto con sentenza del 29 luglio 2014, con la quale è stata
esclusa l’esistenza di un errore di calcolo o di scrittura;
- con
scritto del 30 settembre 2014, RI 1 ha inoltrato un’istanza di revisione della
sentenza del 29 luglio 2014, lamentando che l’Ufficio cantonale di esazione e
l’RS 1 avrebbero “usato espedienti sibillini in danno della contribuente” ed
affermando di proporre, “a titolo cautelativo… domanda di condono” della tassa
di giustizia;
- la Camera
di diritto tributario si è rivolta alla ricorrente con lettera del 2 ottobre
2014, attribuendole un termine di dieci giorni per avvalersi del diritto di
ritirare l’istanza, sottolineando che la sentenza avrebbe potuto essere
impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;
- la
contribuente ha ribadito la sua istanza di revisione, con scritto del 9 ottobre
2014, argomentando che “al momento della notifica della tassazione IC 2012/IFD
2012 del 22.01.2014 non ha informato il suo patrocinatore, perché, in sede di
tassazione, non ha evidenziato alcun errore di valutazione rispetto alle
tassazioni IC e IFD 2011” e che il contenzioso era dunque “iniziato solo il
28.02.2014/23.04.2014 in seguito ad avvenuta alterazione delle corrispondenti
bollette emesse dall’Ufficio cantonale di esazione e dall’Ufficio comunale
delle contribuzioni, in urto ai principi della trasparenza e della buona fede”;
- con
scritto del 13 ottobre 2014, il rappresentante della ricorrente ha chiesto di
“essere oralmente sentito presso la sede della Camera di diritto tributario a
Lugano, eventualmente assistito da un difensore d’ufficio (gratuito) e ciò per
concordare insieme il [suo] graduale ritiro dalla scena politica e giudiziaria
per il 2015”.
Diritto
- quale che
sia il motivo che secondo la ricorrente dovrebbe giustificare una revisione
Considerandi
della sentenza, è dubbio che la competenza sia di questa Corte;
- gli
articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;
- la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli
stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);
- in
materia d'imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata
all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in
giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia
per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p.
151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre
1999; inoltre Vallender, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 1a ad art. 149 LIFD, p. 474);
- è infatti
principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta allo judex
a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula
la revisione;
- anche per
l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere
presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito
cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non
sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini,
L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);
- nella
fattispecie, la sentenza del 29 luglio 2014 non ha esaminato il merito della tassazione
IC/IFD 2012 della contribuente, che era già passata in giudicato, ma si è limitata
a verificare l’esistenza di un errore di calcolo o di scrittura, suscettibile
di condurre ad una rettifica;
- ne
consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito
dell’istanza di revisione, se quest’ultima concernesse la decisione di
tassazione in sé, sarebbe dell'Ufficio di tassazione, che ha deciso per ultimo
nel merito;
- la Camera
di diritto tributario potrebbe tutt’al più essere competente se l’istanza di
revisione avesse per oggetto la sentenza in sé;
- in questo
senso, nella lettera inviata all’insorgente il 2 ottobre 2014, la Corte le aveva
fatto notare che, se la sua contestazione concerneva la tassa di giustizia
posta a suo carico con la sentenza in questione, non era ravvisabile alcun
motivo di revisione, dal momento che una simile censura si sarebbe potuta
sottoporre al Tribunale federale, mediante ricorso in materia di diritto
pubblico;
- con la
successiva lettera del 9 ottobre 2014, la contestazione della ricorrente sembra
più indirizzarsi verso la tassazione in quanto tale, se si tiene conto del
riferimento, tutt’altro che chiaro, ad un “errore di valutazione” nella
notifica della tassazione del 22 gennaio 2014, ad una pretesa “alterazione
delle corrispondenti bollette, notificate fra il 28 febbraio e il 23 aprile
2014, ed alla “copia per il comune” della notifica di tassazione IC 2012;
- in tal
modo, si può escludere che sia data la competenza di questa Camera, la quale
per le ragioni già evocate non può procedere alla revisione di una decisione
che era già passata in giudicato quando era stata impugnata con il ricorso del
12.
giugno 2014;
- di
conseguenza, non si dà seguito neppure alla richiesta del rappresentante della
ricorrente, che nella lettera del 13 ottobre 2014 ha postulato di essere “oralmente sentito, eventualmente assistito da un difensore d’ufficio
(gratuito)”;
- se anche
la procedura prevedesse il diritto del ricorrente di essere convocato personalmente,
la sua convocazione sarebbe comunque subordinata all'inoltro di un gravame
tempestivo e formalmente ineccepibile (cfr. p. es. la sentenza CDT né.
80.2008.82
del 28 maggio 2002 in re R.N., con riferimento a: Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer [Wehrsteuer], 2a ediz., Basilea 1992, n. 4 all'art. 102 DIFD, p. 242);
- nella
fattispecie, l'unico effetto di un'eventuale udienza sarebbe la constatazione
della manifesta infondatezza del gravame, accompagnata dall'invito al ritiro
dello stesso;
- che
dall'omissione della convocazione non deriva comunque alcun pregiudizio alla
ricorrente, dal momento che, vista la particolarità del caso, non si preleva
alcuna tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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