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Decisione

80.2014.245

Procedura: revisione, autorità competente, ultima che ha deciso nel merito, ricorso alla Camera di diritto tributario irricevibile

22 ottobre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- nella

dichiarazione d’imposta 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito

del lavoro netto di fr. 39'208.– ed ha dichiarato lo stesso importo come

reddito imponibile;

- notificandole

la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 22 gennaio 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 36'700.– per l’IC ed in fr. 37'200.– per l’IFD;

- rispetto

alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione forfetaria

per spese professionali (fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD);

- con

scritto del 23 aprile 2014, la contribuente si è rivolta all’Ufficio cantonale

di esazione e al Servizio contribuzioni della Città __________, chiedendo di

“rettificare” il calcolo del conguaglio delle imposte cantonale e comunale,

“per errore di calcolo materiale, come si può vedere da una verifica fra le

notifiche di tassazioni 2011/2012”;

- rispetto

al calcolo dell’imposta del periodo fiscale precedente, infatti, nel 2012 non

era stata riconosciuta la deduzione per oneri assicurativi;

- l’Ufficio

di tassazione, cui l’Ufficio di esazione aveva trasmesso il reclamo per competenza,

lo ha dichiarato irricevibile con decisione del 14 maggio 2014, nella quale ha

argomentato che non era stato rispettato il termine di trenta giorni a partire

dalla notifica della decisione e che, in ogni caso, la reclamante, nella dichiarazione

d’imposta, non aveva fatto valere alcuna deduzione;

- con

ricorso del 12 giugno 2014 alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha contestato di aver interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 22 gennaio 2014, avendo

per contro chiesto all’Ufficio di esazione ed al Comune una “rettificazione di

errori di calcolo e di scrittura”;

- il

ricorso è stato respinto con sentenza del 29 luglio 2014, con la quale è stata

esclusa l’esistenza di un errore di calcolo o di scrittura;

- con

scritto del 30 settembre 2014, RI 1 ha inoltrato un’istanza di revisione della

sentenza del 29 luglio 2014, lamentando che l’Ufficio cantonale di esazione e

l’RS 1 avrebbero “usato espedienti sibillini in danno della contribuente” ed

affermando di proporre, “a titolo cautelativo… domanda di condono” della tassa

di giustizia;

- la Camera

di diritto tributario si è rivolta alla ricorrente con lettera del 2 ottobre

2014, attribuendole un termine di dieci giorni per avvalersi del diritto di

ritirare l’istanza, sottolineando che la sentenza avrebbe potuto essere

impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;

- la

contribuente ha ribadito la sua istanza di revisione, con scritto del 9 ottobre

2014, argomentando che “al momento della notifica della tassazione IC 2012/IFD

2012 del 22.01.2014 non ha informato il suo patrocinatore, perché, in sede di

tassazione, non ha evidenziato alcun errore di valutazione rispetto alle

tassazioni IC e IFD 2011” e che il contenzioso era dunque “iniziato solo il

28.02.2014/23.04.2014 in seguito ad avvenuta alterazione delle corrispondenti

bollette emesse dall’Ufficio cantonale di esazione e dall’Ufficio comunale

delle contribuzioni, in urto ai principi della trasparenza e della buona fede”;

- con

scritto del 13 ottobre 2014, il rappresentante della ricorrente ha chiesto di

“essere oralmente sentito presso la sede della Camera di diritto tributario a

Lugano, eventualmente assistito da un difensore d’ufficio (gratuito) e ciò per

concordare insieme il [suo] graduale ritiro dalla scena politica e giudiziaria

per il 2015”.

Diritto

- quale che

sia il motivo che secondo la ricorrente dovrebbe giustificare una revisione

Considerandi

della sentenza, è dubbio che la competenza sia di questa Corte;

- gli

articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;

- la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli

stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

- in

materia d'imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata

all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in

giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia

per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p.

151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre

1999; inoltre Vallender, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 1a ad art. 149 LIFD, p. 474);

- è infatti

principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta allo judex

a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula

la revisione;

- anche per

l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere

presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito

cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non

sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini,

L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);

- nella

fattispecie, la sentenza del 29 luglio 2014 non ha esaminato il merito della tassazione

IC/IFD 2012 della contribuente, che era già passata in giudicato, ma si è limitata

a verificare l’esistenza di un errore di calcolo o di scrittura, suscettibile

di condurre ad una rettifica;

- ne

consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito

dell’istanza di revisione, se quest’ultima concernesse la decisione di

tassazione in sé, sarebbe dell'Ufficio di tassazione, che ha deciso per ultimo

nel merito;

- la Camera

di diritto tributario potrebbe tutt’al più essere competente se l’istanza di

revisione avesse per oggetto la sentenza in sé;

- in questo

senso, nella lettera inviata all’insorgente il 2 ottobre 2014, la Corte le aveva

fatto notare che, se la sua contestazione concerneva la tassa di giustizia

posta a suo carico con la sentenza in questione, non era ravvisabile alcun

motivo di revisione, dal momento che una simile censura si sarebbe potuta

sottoporre al Tribunale federale, mediante ricorso in materia di diritto

pubblico;

- con la

successiva lettera del 9 ottobre 2014, la contestazione della ricorrente sembra

più indirizzarsi verso la tassazione in quanto tale, se si tiene conto del

riferimento, tutt’altro che chiaro, ad un “errore di valutazione” nella

notifica della tassazione del 22 gennaio 2014, ad una pretesa “alterazione

delle corrispondenti bollette, notificate fra il 28 febbraio e il 23 aprile

2014, ed alla “copia per il comune” della notifica di tassazione IC 2012;

- in tal

modo, si può escludere che sia data la competenza di questa Camera, la quale

per le ragioni già evocate non può procedere alla revisione di una decisione

che era già passata in giudicato quando era stata impugnata con il ricorso del

12.

giugno 2014;

- di

conseguenza, non si dà seguito neppure alla richiesta del rappresentante della

ricorrente, che nella lettera del 13 ottobre 2014 ha postulato di essere “oralmente sentito, eventualmente assistito da un difensore d’ufficio

(gratuito)”;

- se anche

la procedura prevedesse il diritto del ricorrente di essere convocato personalmente,

la sua convocazione sarebbe comunque subordinata all'inoltro di un gravame

tempestivo e formalmente ineccepibile (cfr. p. es. la sentenza CDT né.

80.2008.82

del 28 maggio 2002 in re R.N., con riferimento a: Känzig/Behnisch, Die direkte

Bundessteuer [Wehrsteuer], 2a ediz., Basilea 1992, n. 4 all'art. 102 DIFD, p. 242);

- nella

fattispecie, l'unico effetto di un'eventuale udienza sarebbe la constatazione

della manifesta infondatezza del gravame, accompagnata dall'invito al ritiro

dello stesso;

- che

dall'omissione della convocazione non deriva comunque alcun pregiudizio alla

ricorrente, dal momento che, vista la particolarità del caso, non si preleva

alcuna tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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