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Decisione

80.2014.249

Procedura: reclamo, ricevibilità, mancata risposta ad una lettera, annullamento della decisione, violazione del diritto di essere sentito

23 ottobre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- con

reclamo del 10 luglio 2014, RI 1, rappresentato da RA 1, ha contestato l’aumento del valore locativo delle sue case di __________ e __________, rispetto al

periodo precedente, argomentando che a suo avviso non si era sufficientemente

tenuto conto delle loro particolarità (possibilità di abitazione solo d’estate,

scarso confort, mancanza di riscaldamento ecc.);

- l’RS 1 si

è rivolto al rappresentante del reclamante con lettera del 15 luglio 2014, così

formulata:

In

riferimento al reclamo presentato contro la decisione di tassazione cantonale

2013 vi convochiamo presso i nostri uffici in __________, in data da concordare

con l’incaricato indicato sopra oppure per una discussione telefonica della

problematica.

La

presentazione della documentazione su cui si basa il reclamo, qualora non già

avvenuta, è differita all’udienza.

In caso di

assenza ingiustificata l’Ufficio deciderà il reclamo senza uleriori

convocazioni.

Ringraziamo

per la collaborazione e inviamo distinti saluti.

- con

decisione del 3 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo,

argomentando che il rappresentante del reclamante non aveva “dato seguito

all’invito dell’ufficio e non [aveva] più sollecitato l’incontro da lui stesso

chiesto”, sicché non era “possibile entrare nel merito del reclamo”;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula

l’annullamento della decisione su reclamo e si dichiara sorpreso di aver

ricevuto non una proposta di incontro bensì la decisione che respingeva il suo

reclamo;

- nelle sue

osservazioni del 7 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione rileva che la lettera

del 15 luglio 2014 è stata “mal interpretata da parte del destinatario”.

Diritto

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata;

- infatti,

se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nel caso

in esame, la decisione impugnata ha sostanzialmente dichiarato irricevibile il

reclamo del contribuente, in quanto ha affermato che “non è possibile entrare

nel merito del reclamo”, non avendo il reclamante “più sollecitato l’incontro

da lui stesso chiesto”;

- a questa

Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito della decisione di tassazione:

essa deve limitarsi per contro a verificare se sia legittima la decisione

dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo

interposto dal contribuente;

- l’art.

206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione di tassazione o contro la decisione

Considerandi

di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare

per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni

dalla notifica;

- per l’art.

208.

cpv. 1 LT, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui

risultati dell'inchiesta;

- essa può

determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente,

modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo;

- diversamente

dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata

(art. 208 cpv. 2 LT; cfr. anche Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422, con

riferimento all’analogo art. 135 cpv. 2 LIFD);

- se una

delle condizioni perché l’autorità di tassazione entri nel merito del reclamo

non è adempiuta (in particolare, la legittimazione o il rispetto del termine),

il reclamo viene dichiarato irricevibile;

- negli

altri casi, l’autorità entra nel merito del reclamo e può o respingerlo

(conferma della tassazione contestata) o accoglierlo (integralmente o

parzialmente);

- se ne

sono date le condizioni può addirittura modificare la tassazione a svantaggio

del contribuente, dopo averlo sentito (Casanova,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 1 ad art. 135 LIFD, p. 1287; v. anche: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a

ediz., Zurigo 2009, n. 3 ad art. 135 LIFD, p. 1179);

- è

immediatamente evidente che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione

si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo del contribuente, è

illegittima;

- infatti,

nessuno dei presupposti di ricevibilità del reclamo era stato violato;

- la

semplice circostanza che il reclamante non avesse dato seguito alla richiesta

di prendere contatto con l’Ufficio di tassazione, per fissare un colloquio in

sede o per telefono, non consentiva all’Ufficio di tassazione di dichiarare

irricevibile il reclamo;

- la

formulazione della lettera del 15 luglio 2014 è peraltro ambigua: dapprima

sembra una citazione (“vi convochiamo”), ma poi, invece di precisare luogo e

data dell’audizione, accenna ad una “data da concordare”, aggiungendo persino

l’ipotesi di “una discussione telefonica della problematica”;

- del

resto, l’Ufficio di tassazione sarebbe stato obbligato ad entrare nel merito

del reclamo, anche se quest’ultimo non fosse stato motivato: nel reclamo è

infatti sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato

la volontà di impugnare una decisione di tassazione (cfr. p. es. le sentenze

CDT n. 80.2000.00047 del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t);

- con la

decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque violato non solo le disposizioni

procedurali applicabili ma anche il diritto di essere sentito del reclamante;

- infatti,

per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto

impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF

del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17

consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

- non si

vede d’altra parte perché la mancata audizione del reclamante dovesse impedire

di esaminare le censure sollevate con il reclamo: la contestazione concerneva

il valore locativo delle case del contribuente, che era stato aumentato

d’ufficio dall’autorità fiscale;

- anche

nell’ipotesi in cui il contribuente fosse stato convocato ad un’audizione per

una data precisa e non si fosse presentato, l’Ufficio avrebbe comunque dovuto

riesaminare la decisione impugnata e spiegare le ragioni per cui aveva aumentato

il reddito dichiarato;

- la

decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente e adotti

una nuova decisione motivata;

- visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 3 settembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione perché entri nel merito del reclamo.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-

-

-

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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