80.2014.249
Procedura: reclamo, ricevibilità, mancata risposta ad una lettera, annullamento della decisione, violazione del diritto di essere sentito
23 ottobre 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2014.249
Data decisione, Autorità:
23.10.2014, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, ricevibilità, mancata risposta ad una lettera, annullamento della decisione, violazione del diritto di essere sentito
RECLAMO
art. 206 cpv. 1 LT
art. 208 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2014.249
Lugano
23 ottobre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 ottobre 2014 contro la decisione del 3
settembre 2014 in materia di IC 2013.
Fatti
- con
reclamo del 10 luglio 2014, RI 1, rappresentato da RA 1, ha contestato l’aumento del valore locativo delle sue case di __________ e __________, rispetto al
periodo precedente, argomentando che a suo avviso non si era sufficientemente
tenuto conto delle loro particolarità (possibilità di abitazione solo d’estate,
scarso confort, mancanza di riscaldamento ecc.);
- l’RS 1 si
è rivolto al rappresentante del reclamante con lettera del 15 luglio 2014, così
formulata:
In
riferimento al reclamo presentato contro la decisione di tassazione cantonale
2013 vi convochiamo presso i nostri uffici in __________, in data da concordare
con l’incaricato indicato sopra oppure per una discussione telefonica della
problematica.
La
presentazione della documentazione su cui si basa il reclamo, qualora non già
avvenuta, è differita all’udienza.
In caso di
assenza ingiustificata l’Ufficio deciderà il reclamo senza uleriori
convocazioni.
Ringraziamo
per la collaborazione e inviamo distinti saluti.
- con
decisione del 3 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo,
argomentando che il rappresentante del reclamante non aveva “dato seguito
all’invito dell’ufficio e non [aveva] più sollecitato l’incontro da lui stesso
chiesto”, sicché non era “possibile entrare nel merito del reclamo”;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula
l’annullamento della decisione su reclamo e si dichiara sorpreso di aver
ricevuto non una proposta di incontro bensì la decisione che respingeva il suo
reclamo;
- nelle sue
osservazioni del 7 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione rileva che la lettera
del 15 luglio 2014 è stata “mal interpretata da parte del destinatario”.
Diritto
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
- infatti,
se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nel caso
in esame, la decisione impugnata ha sostanzialmente dichiarato irricevibile il
reclamo del contribuente, in quanto ha affermato che “non è possibile entrare
nel merito del reclamo”, non avendo il reclamante “più sollecitato l’incontro
da lui stesso chiesto”;
- a questa
Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito della decisione di tassazione:
essa deve limitarsi per contro a verificare se sia legittima la decisione
dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo
interposto dal contribuente;
- l’art.
206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione di tassazione o contro la decisione
Considerandi
di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica;
- per l’art.
208.
cpv. 1 LT, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui
risultati dell'inchiesta;
- essa può
determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente,
modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo;
- diversamente
dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata
(art. 208 cpv. 2 LT; cfr. anche Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422, con
riferimento all’analogo art. 135 cpv. 2 LIFD);
- se una
delle condizioni perché l’autorità di tassazione entri nel merito del reclamo
non è adempiuta (in particolare, la legittimazione o il rispetto del termine),
il reclamo viene dichiarato irricevibile;
- negli
altri casi, l’autorità entra nel merito del reclamo e può o respingerlo
(conferma della tassazione contestata) o accoglierlo (integralmente o
parzialmente);
- se ne
sono date le condizioni può addirittura modificare la tassazione a svantaggio
del contribuente, dopo averlo sentito (Casanova,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 1 ad art. 135 LIFD, p. 1287; v. anche: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a
ediz., Zurigo 2009, n. 3 ad art. 135 LIFD, p. 1179);
- è
immediatamente evidente che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione
si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo del contribuente, è
illegittima;
- infatti,
nessuno dei presupposti di ricevibilità del reclamo era stato violato;
- la
semplice circostanza che il reclamante non avesse dato seguito alla richiesta
di prendere contatto con l’Ufficio di tassazione, per fissare un colloquio in
sede o per telefono, non consentiva all’Ufficio di tassazione di dichiarare
irricevibile il reclamo;
- la
formulazione della lettera del 15 luglio 2014 è peraltro ambigua: dapprima
sembra una citazione (“vi convochiamo”), ma poi, invece di precisare luogo e
data dell’audizione, accenna ad una “data da concordare”, aggiungendo persino
l’ipotesi di “una discussione telefonica della problematica”;
- del
resto, l’Ufficio di tassazione sarebbe stato obbligato ad entrare nel merito
del reclamo, anche se quest’ultimo non fosse stato motivato: nel reclamo è
infatti sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato
la volontà di impugnare una decisione di tassazione (cfr. p. es. le sentenze
CDT n. 80.2000.00047 del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t);
- con la
decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque violato non solo le disposizioni
procedurali applicabili ma anche il diritto di essere sentito del reclamante;
- infatti,
per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF
del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17
consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
- non si
vede d’altra parte perché la mancata audizione del reclamante dovesse impedire
di esaminare le censure sollevate con il reclamo: la contestazione concerneva
il valore locativo delle case del contribuente, che era stato aumentato
d’ufficio dall’autorità fiscale;
- anche
nell’ipotesi in cui il contribuente fosse stato convocato ad un’audizione per
una data precisa e non si fosse presentato, l’Ufficio avrebbe comunque dovuto
riesaminare la decisione impugnata e spiegare le ragioni per cui aveva aumentato
il reddito dichiarato;
- la
decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente e adotti
una nuova decisione motivata;
- visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 3 settembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione perché entri nel merito del reclamo.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-
-
-
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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