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Decisione

80.2014.250

Procedura: reclamo, lingua ufficiale, termine per traduzione, lettera indirizzata alla casa di vacanza e non al domicilio dei contribuenti, reazione ritardata, buona fede

13 novembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

- i coniugi

RI 1 e RI 2, domiciliati a __________ (__________), sono limitatamente

assoggettati all’imposta cantonale ticinese quali proprietari di sostanza

immobiliare a __________;

- con

decisione del 26 febbraio 2014, notificata separatamente al marito a __________

e alla moglie al domicilio di __________ (__________), l’RS 1 notificava ai

contribuenti la tassazione IC 2012;

- i

contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 4 marzo 2014,

redatto in lingua tedesca;

- l’Ufficio

di tassazione, con lettera dell’11 marzo 2014, indirizzata in via __________ a __________,

attribuiva ai ricorrenti un termine fino al 25 marzo 2014 per tradurre il loro

reclamo, avvertendoli che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- con

decisione dell’11 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo dei contribuenti, in considerazione del fatto che non

era stato tradotto in italiano;

- i coniugi

RI 1 e RI 2 hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione il 3 ottobre

2014, contestando il calcolo dell’imposta cantonale 2012, non conforme alla

loro dichiarazione;

- i

ricorrenti hanno chiesto di inviare loro tutta la corrispondenza al domicilio

di __________, in quanto sono presenti a Pregassona solo durante le vacanze, ed

hanno precisato di aver trovato la lettera del 25 marzo 2014 “soltanto in

luglio nella nostra buca delle lettere!!!”;

- nelle sue

osservazioni dell’8 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione ha ribadito di aver

dichiarato irricevibile il reclamo non avendo i ricorrenti dato seguito alla

richiesta dell’11 marzo 2014 di tradurlo in italiano;

- i

ricorrenti hanno replicato con scritto del 3 novembre 2014, nel quale hanno

sottolineato di aver ripetutamente invitato l’Ufficio di tassazione ad

indirizzare la corrispondenza al loro domicilio ed hanno ribadito di aver

trovato la lettera dell’11 marzo 2014 solo nel mese di luglio.

Diritto

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata

a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la

decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione

di irricevibilità;

- nella

fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo dei

contribuenti, in considerazione del fatto che non hanno rispettato il requisito

della lingua ufficiale;

- la Camera

di diritto tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la

tassazione IC 2013 dei contribuenti, ma si limiterà ad esaminare la legittimità

della decisione con cui l’autrorità fiscale ha dichiarato irricevibile il

gravame;

- nei

rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal

principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni

particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in

linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua

diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

- in

particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità,

per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

- - l’art. 8

della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (RL 3.1.1.1)

stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è

l’italiano;

- pertanto,

l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata

una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti

i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua

italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.

1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- i

ricorrenti, proprietari di immobili nel Canton Ticino, sono pertanto tenuti a

corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale;

- peraltro

l’Ufficio di tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del

reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha

segnalato prima tale vizio ai reclamanti e gli ha attribuito contestualmente un

termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di

Considerandi

formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès -

Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

- in

effetti, con lettera dell’11 marzo 2014 li

avvertiva del difetto del loro reclamo e gli attribuiva un termine fino al 25

marzo 2014 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata

traduzione;

- è vero,

come sottolineano i ricorrenti in particolar modo nella loro replica del 3 novembre

2014.

alle osservazioni dell’8 ottobre 2014 presentate dall’Ufficio di tassazione,

che la lettera in discussione è stata inviata all’indirizzo di __________ e non

al domicilio dei contribuenti, cioè a __________ (__________);

- le

decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i

rimedi giuridici (art. 189 cpv. 1 LT);

- se il

contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante

in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione

nel Foglio ufficiale del Cantone (art. 189 cpv. 2 LT);

per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento

o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

- il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è

reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è

consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT

e art. 133 LIFD);

- ora,

nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha inviato la lettera dell’11 marzo

2014, con cui attribuiva ai reclamanti il termine per tradurre il reclamo, ad

un indirizzo che non corrispondeva al loro domicilio e che, d’altronde, non

coincideva neppure con quello indicato sul reclamo stesso del 4 marzo 2014;

- se voleva

esser certa dell’efficacia dell’intimazione della lettera in questione,

l’autorità di tassazione avrebbe dovuto inviarla al domicilio dei ricorrenti,

indicato anche sul loro reclamo;

- non si

comprende per quale ragione l’Ufficio di tassazione abbia inviato il suo

scritto all’indirizzo della casa di vacanza dei ricorrenti, dove è facilmente

prevedibile che gli stessi non possano venirne a conoscenza tempestivamente;

- è vero

che dagli atti risulta che nel 2007 RI 1 ha chiesto l’autorizzazione di soggiorno a __________, ma ciò non ha implicato il trasferimento del suo domicilio e,

soprattutto, il soggiorno si è protratto solo fino al 31 dicembre 2009;

- non si

può neppure ignorare la circostanza che, come risulta dalle lettere allegate

alla replica del 3 novembre 2014, i contribuenti avevano già a più riprese

invitato l’autorità fiscale a notificar loro le decisioni al domicilio anziché

all’indirizzo di __________;

- è dunque

senz’altro plausibile che i contribuenti non abbiano preso conoscenza della

comunicazione dell’autorità fiscale prima del loro arrivo a __________ per le vacanze

estive;

- tuttavia,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una

decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del

termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3

Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio

di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha

emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza

dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli

venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio

contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione

che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n.5P.176/2005 del 19 ottobre 2005,

consid. 6; n.5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid.

4a; n.2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF

105.

III 43 consid. 3);

- giova inoltre

rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere,

anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha

effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa;

130.

IV 43 consid. 1.3);

- si può

infine ancora aggiungere che notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di

massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta

semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della

notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete permettano

di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata

effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V

33.

consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

art. 138 CPC, p. 579);

- tornando

al caso dei ricorrenti, questi ultimi hanno riconosciuto, sia nel ricorso sia

nella successiva replica alle osservazioni dell’Ufficio di tassazione, di aver

trovato la lettera dell’11 marzo 2014 nel corso del mese di luglio, in

occasione della loro permanenza a __________;

- anche se,

a tale momento, il termine che l’Ufficio di tassazione gli aveva attribuito per

la traduzione del reclamo era ampiamente scaduto, il principio della buona fede

imponeva loro o di procedere comunque alla traduzione del reclamo, spiegando al

destinatario le ragioni del ritardo, o perlomeno di esigere dall’autorità

l’attribuzione di un nuovo termine per conformarsi ai requisiti di ricevibilità

del reclamo;

- essi

hanno invece preferito ignorare il contenuto della lettera in questione, con la

conseguenza che, con decisione dell’11 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione

ha dichiarato irricevibile il loro reclamo;

- in queste

circostanze, la decisione impugnata appare legittima, poiché i contribuenti

erano stati messi in condizione di conformare il loro gravame alle esigenze

formali previste dal diritto cantonale;

- il

ricorso è conseguentemente respinto;

- la tassa

di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

__________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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