80.2014.250
Procedura: reclamo, lingua ufficiale, termine per traduzione, lettera indirizzata alla casa di vacanza e non al domicilio dei contribuenti, reazione ritardata, buona fede
13 novembre 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2014.250
Data decisione, Autorità:
13.11.2014, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, lingua ufficiale, termine per traduzione, lettera indirizzata alla casa di vacanza e non al domicilio dei contribuenti, reazione ritardata, buona fede
NOTIFICA
art. 189 LT
Incarto n.
80.2014.250
Lugano
13 novembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 ottobre 2014 contro la decisione dell’11
settembre 2014 in materia di IC 2013.
Fatti
- i coniugi
RI 1 e RI 2, domiciliati a __________ (__________), sono limitatamente
assoggettati all’imposta cantonale ticinese quali proprietari di sostanza
immobiliare a __________;
- con
decisione del 26 febbraio 2014, notificata separatamente al marito a __________
e alla moglie al domicilio di __________ (__________), l’RS 1 notificava ai
contribuenti la tassazione IC 2012;
- i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 4 marzo 2014,
redatto in lingua tedesca;
- l’Ufficio
di tassazione, con lettera dell’11 marzo 2014, indirizzata in via __________ a __________,
attribuiva ai ricorrenti un termine fino al 25 marzo 2014 per tradurre il loro
reclamo, avvertendoli che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- con
decisione dell’11 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo dei contribuenti, in considerazione del fatto che non
era stato tradotto in italiano;
- i coniugi
RI 1 e RI 2 hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione il 3 ottobre
2014, contestando il calcolo dell’imposta cantonale 2012, non conforme alla
loro dichiarazione;
- i
ricorrenti hanno chiesto di inviare loro tutta la corrispondenza al domicilio
di __________, in quanto sono presenti a Pregassona solo durante le vacanze, ed
hanno precisato di aver trovato la lettera del 25 marzo 2014 “soltanto in
luglio nella nostra buca delle lettere!!!”;
- nelle sue
osservazioni dell’8 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione ha ribadito di aver
dichiarato irricevibile il reclamo non avendo i ricorrenti dato seguito alla
richiesta dell’11 marzo 2014 di tradurlo in italiano;
- i
ricorrenti hanno replicato con scritto del 3 novembre 2014, nel quale hanno
sottolineato di aver ripetutamente invitato l’Ufficio di tassazione ad
indirizzare la corrispondenza al loro domicilio ed hanno ribadito di aver
trovato la lettera dell’11 marzo 2014 solo nel mese di luglio.
Diritto
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la
decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione
di irricevibilità;
- nella
fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo dei
contribuenti, in considerazione del fatto che non hanno rispettato il requisito
della lingua ufficiale;
- la Camera
di diritto tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la
tassazione IC 2013 dei contribuenti, ma si limiterà ad esaminare la legittimità
della decisione con cui l’autrorità fiscale ha dichiarato irricevibile il
gravame;
- nei
rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal
principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni
particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in
linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua
diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- in
particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità,
per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- - l’art. 8
della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (RL 3.1.1.1)
stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è
l’italiano;
- pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti
i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.
1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- i
ricorrenti, proprietari di immobili nel Canton Ticino, sono pertanto tenuti a
corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale;
- peraltro
l’Ufficio di tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del
reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha
segnalato prima tale vizio ai reclamanti e gli ha attribuito contestualmente un
termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di
Considerandi
formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès -
Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- in
effetti, con lettera dell’11 marzo 2014 li
avvertiva del difetto del loro reclamo e gli attribuiva un termine fino al 25
marzo 2014 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata
traduzione;
- è vero,
come sottolineano i ricorrenti in particolar modo nella loro replica del 3 novembre
2014.
alle osservazioni dell’8 ottobre 2014 presentate dall’Ufficio di tassazione,
che la lettera in discussione è stata inviata all’indirizzo di __________ e non
al domicilio dei contribuenti, cioè a __________ (__________);
- le
decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i
rimedi giuridici (art. 189 cpv. 1 LT);
- se il
contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante
in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione
nel Foglio ufficiale del Cantone (art. 189 cpv. 2 LT);
per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento
o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);
- il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è
reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è
consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT
e art. 133 LIFD);
- ora,
nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha inviato la lettera dell’11 marzo
2014, con cui attribuiva ai reclamanti il termine per tradurre il reclamo, ad
un indirizzo che non corrispondeva al loro domicilio e che, d’altronde, non
coincideva neppure con quello indicato sul reclamo stesso del 4 marzo 2014;
- se voleva
esser certa dell’efficacia dell’intimazione della lettera in questione,
l’autorità di tassazione avrebbe dovuto inviarla al domicilio dei ricorrenti,
indicato anche sul loro reclamo;
- non si
comprende per quale ragione l’Ufficio di tassazione abbia inviato il suo
scritto all’indirizzo della casa di vacanza dei ricorrenti, dove è facilmente
prevedibile che gli stessi non possano venirne a conoscenza tempestivamente;
- è vero
che dagli atti risulta che nel 2007 RI 1 ha chiesto l’autorizzazione di soggiorno a __________, ma ciò non ha implicato il trasferimento del suo domicilio e,
soprattutto, il soggiorno si è protratto solo fino al 31 dicembre 2009;
- non si
può neppure ignorare la circostanza che, come risulta dalle lettere allegate
alla replica del 3 novembre 2014, i contribuenti avevano già a più riprese
invitato l’autorità fiscale a notificar loro le decisioni al domicilio anziché
all’indirizzo di __________;
- è dunque
senz’altro plausibile che i contribuenti non abbiano preso conoscenza della
comunicazione dell’autorità fiscale prima del loro arrivo a __________ per le vacanze
estive;
- tuttavia,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una
decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del
termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3
Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio
di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha
emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza
dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli
venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio
contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione
che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n.5P.176/2005 del 19 ottobre 2005,
consid. 6; n.5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid.
4a; n.2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF
105.
III 43 consid. 3);
- giova inoltre
rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere,
anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha
effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa;
130.
IV 43 consid. 1.3);
- si può
infine ancora aggiungere che notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di
massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta
semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della
notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete permettano
di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata
effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V
33.
consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
art. 138 CPC, p. 579);
- tornando
al caso dei ricorrenti, questi ultimi hanno riconosciuto, sia nel ricorso sia
nella successiva replica alle osservazioni dell’Ufficio di tassazione, di aver
trovato la lettera dell’11 marzo 2014 nel corso del mese di luglio, in
occasione della loro permanenza a __________;
- anche se,
a tale momento, il termine che l’Ufficio di tassazione gli aveva attribuito per
la traduzione del reclamo era ampiamente scaduto, il principio della buona fede
imponeva loro o di procedere comunque alla traduzione del reclamo, spiegando al
destinatario le ragioni del ritardo, o perlomeno di esigere dall’autorità
l’attribuzione di un nuovo termine per conformarsi ai requisiti di ricevibilità
del reclamo;
- essi
hanno invece preferito ignorare il contenuto della lettera in questione, con la
conseguenza che, con decisione dell’11 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione
ha dichiarato irricevibile il loro reclamo;
- in queste
circostanze, la decisione impugnata appare legittima, poiché i contribuenti
erano stati messi in condizione di conformare il loro gravame alle esigenze
formali previste dal diritto cantonale;
- il
ricorso è conseguentemente respinto;
- la tassa
di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
__________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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