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Decisione

80.2014.252

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, malattia, non stato depressivo che non ha impedito al contribuente di lavorare

10 dicembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Non

avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2012, nonostante una diffida ed una

multa disciplinare, l’Ufficio di tassazione di Locarno, con decisione del 30

ottobre 2013, notificava a RI 1 la decisione di tassazione IC/IFD 2012,

allestita d’ufficio. Il reddito imponibile per l’IC era commisurato in fr.

94’800.– e per l’IFD in fr. 98'300.–.

B. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 maggio 2014,

definendo la tassazione d’ufficio manifestamente inesatta. Il reclamante

giustificava il ritardo nell’inoltro del reclamo, “a fronte di gravi situazioni

familiari e personali, del cambiamento di datore di lavoro nonché del [suo]

stato di salute” che non gli hanno permesso di adempiere ai propri doveri. Egli

allegava la dichiarazione fiscale compilata ed accompagnata dai giustificativi.

Chiedeva inoltre di poter essere sentito personalmente.

C. Con

lettera del 4 giugno 2014, l’autorità fiscale invitava il contribuente a

documentare l’esistenza di un eventuale motivo di restituzione del termine di

reclamo entro il 17 giugno 2014, sottolineando che, in caso di scadenza

infruttuosa del termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il

16 giugno 2014 il reclamante chiedeva una proroga sino al 27 giugno 2014 e

chiedeva nuovamente una convocazione personale.

Il 27

giugno 2014 l’Ufficio di tassazione riceveva una lettera, nella quale il

reclamante sosteneva di aver avuto dei problemi con la figlia minore

(“problematiche di affidamento con relativi incontri in tutoria, spese

d’avvocatura, etc”), di aver cambiato posto di lavoro, di essersi dovuto recare

“per un lungo periodo di tempo” a __________ “in modo da poter risolvere le

problematiche inerenti l’alloggio di studio” per l’altra figlia, ed infine di

essersi recato a __________ (I), dai propri genitori, per ottenere aiuto

economico ed evitare di cadere in uno stato depressivo. Svariati documenti

erano allegati alla lettera, tra cui le copie dei contratti di locazione per

l’appartamento a __________ e delle disdette dei contratti di fornitura di

elettricità e gas per tale appartamento. Inoltre, allegava un certificato

medico, nel quale il medico generalista __________ affermava che il

contribuente “a causa di una depressione reattiva è dovuto recarsi all’estero

nel periodo tra luglio e dicembre 2013”.

Nell’udienza

tenutasi il 26 agosto 2014 presso l’Ufficio circondariale di tassazione di

Locarno, il reclamante ribadiva i motivi del ritardo del reclamo.

Con

decisione su reclamo del 10 settembre 2014 l’Ufficio di tassazione dichiarava

il reclamo irricevibile poiché l’autorità fiscale “non ritiene che i motivi

addotti dal contribuente siano sufficienti per entrare nel merito del reclamo,

il quale è stato dichiarato irricevibile per tardività”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta che la

decisione di tassazione d’ufficio abbia un effetto confiscatorio e non

rispecchi la sua reale situazione finanziaria; che non siano state considerate

le deduzioni per figli a carico, non sia stata applicata “l’aliquota

monoparentale” e che l’imponibile sia “sproporzionato”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata

a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la

decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile per tardività lo

scritto del 22 maggio 2014, nel quale il contribuente adduceva problemi

famigliari, economici e di salute per giustificare il ritardo, come precisava

poi più dettagliatamente con lo scritto del 27 giugno 2014.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). La tassazione operata d’ufficio può essere impugnata dal

contribuente soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art.

192.

cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo

prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del

termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da

attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal

cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea

di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

3.

3.1.

Secondo

costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per

motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile

sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente,

nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione

che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger

[a cura di], Basler Kommentar –

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20

ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini,

in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,

in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –

Bungesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,

p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e

commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una

emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un

infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

3.2

Nella

fattispecie, è immediatamente evidente che la situazione di salute del ricorrente

è ben lontana dal giustificare una restituzione del termine di reclamo per

malattia. Lo stato depressivo, peraltro certificato da un medico generalista,

non ha impedito al contribuente di esercitare la sua attività lucrativa né di

occuparsi di tutte le incombenze relative al trasloco della figlia tra fine

luglio ed inizio ottobre (vedi date delle disdette). D’altronde, l’insorgente sarebbe

stato comunque in grado di conferire una procura ad un professionista, che si

sarebbe potuto occupare delle incombenze fiscali.

Va

inoltre sottolineato che il certificato medico si riferisce al periodo da

luglio a dicembre del 2013, mentre il ricorrente ha ancora atteso svariati mesi

prima di presentare il reclamo all’autorità fiscale, allorquando la

restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal

momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).

4.

4.1.

Una

costante giurisprudenza stabilisce inoltre che un soggiorno preventivato

all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non

costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile.

Per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria

assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo

anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

Infatti, la stessa giurisprudenza stabilisce che la restituzione dei termini

per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) è limitata ai

casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di

dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono

rendersi necessari prima del ritorno. Come per gli altri impedimenti, anche

l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere

i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini (decisione CDT n.

80.1997.85

del 3 settembre 1997). Anche in questo frangente l’art. 133 cpv. 3

LIFD trova applicazione; il contribuente deve fare valere l’impedimento nei

trenta giorni dalla fine di quest’ultimo.

4.2

Alla luce

di quanto precede, neppure il fatto che il ricorrente si trovasse all’estero

presso i propri genitori può costituire un valido motivo per la restituzione

del termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge federale e da

quella cantonale. Anche in tal caso, l’eventuale impedimento sarebbe comunque

cessato alla fine di dicembre del 2013, ben prima quindi dell’inoltro del reclamo

contro la tassazione d’ufficio.

5.

Per

quanto concerne l’ultimo argomento addotto dal ricorrente – cioè le difficoltà

nei rapporti con la figlia __________ (“problematiche di affidamento con

relativi incontri in tutoria, spese d’avvocatura, etc”) –, ben difficilmente i

problemi famigliari costituiscono un motivo di restituzione dei termini (p. es.

Casanova, in: Yersin/Noel [a cura di], Commentaire

de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 133 LIFD, a

titolo di esempio menziona, quale valido motivo di restituzione del termine, il

decesso di un famigliare).

Pur

comprendendo le preoccupazioni che le vicende familiari possono aver provocato

al contribuente, le stesse non gli hanno tuttavia certamente impedito di

tutelare i suoi interessi fiscali né di incaricare un professionista di

occuparsene per suo conto.

6.

Alla

luce di quanto precedentemente esposto, si deve concludere che l’Ufficio di

tassazione ha, a giusta ragione, dichiarato il reclamo del ricorrente

irricevibile per tardività, in quanto nessuno dei motivi da lui invocati giustificano

la restituzione dei termini conformemente agli art. 195 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3

LIFD.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4.__________

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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