80.2014.252
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, malattia, non stato depressivo che non ha impedito al contribuente di lavorare
10 dicembre 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2014.252
Data decisione, Autorità:
10.12.2014, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, malattia, non stato depressivo che non ha impedito al contribuente di lavorare
TERMINI
art. 192 cpv. 5 LT
art. 206 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2014.252
80.2014.253
Lugano
10 dicembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 ottobre 2014 contro la decisione del 10
settembre 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. Non
avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2012, nonostante una diffida ed una
multa disciplinare, l’Ufficio di tassazione di Locarno, con decisione del 30
ottobre 2013, notificava a RI 1 la decisione di tassazione IC/IFD 2012,
allestita d’ufficio. Il reddito imponibile per l’IC era commisurato in fr.
94’800.– e per l’IFD in fr. 98'300.–.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 maggio 2014,
definendo la tassazione d’ufficio manifestamente inesatta. Il reclamante
giustificava il ritardo nell’inoltro del reclamo, “a fronte di gravi situazioni
familiari e personali, del cambiamento di datore di lavoro nonché del [suo]
stato di salute” che non gli hanno permesso di adempiere ai propri doveri. Egli
allegava la dichiarazione fiscale compilata ed accompagnata dai giustificativi.
Chiedeva inoltre di poter essere sentito personalmente.
C. Con
lettera del 4 giugno 2014, l’autorità fiscale invitava il contribuente a
documentare l’esistenza di un eventuale motivo di restituzione del termine di
reclamo entro il 17 giugno 2014, sottolineando che, in caso di scadenza
infruttuosa del termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il
16 giugno 2014 il reclamante chiedeva una proroga sino al 27 giugno 2014 e
chiedeva nuovamente una convocazione personale.
Il 27
giugno 2014 l’Ufficio di tassazione riceveva una lettera, nella quale il
reclamante sosteneva di aver avuto dei problemi con la figlia minore
(“problematiche di affidamento con relativi incontri in tutoria, spese
d’avvocatura, etc”), di aver cambiato posto di lavoro, di essersi dovuto recare
“per un lungo periodo di tempo” a __________ “in modo da poter risolvere le
problematiche inerenti l’alloggio di studio” per l’altra figlia, ed infine di
essersi recato a __________ (I), dai propri genitori, per ottenere aiuto
economico ed evitare di cadere in uno stato depressivo. Svariati documenti
erano allegati alla lettera, tra cui le copie dei contratti di locazione per
l’appartamento a __________ e delle disdette dei contratti di fornitura di
elettricità e gas per tale appartamento. Inoltre, allegava un certificato
medico, nel quale il medico generalista __________ affermava che il
contribuente “a causa di una depressione reattiva è dovuto recarsi all’estero
nel periodo tra luglio e dicembre 2013”.
Nell’udienza
tenutasi il 26 agosto 2014 presso l’Ufficio circondariale di tassazione di
Locarno, il reclamante ribadiva i motivi del ritardo del reclamo.
Con
decisione su reclamo del 10 settembre 2014 l’Ufficio di tassazione dichiarava
il reclamo irricevibile poiché l’autorità fiscale “non ritiene che i motivi
addotti dal contribuente siano sufficienti per entrare nel merito del reclamo,
il quale è stato dichiarato irricevibile per tardività”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta che la
decisione di tassazione d’ufficio abbia un effetto confiscatorio e non
rispecchi la sua reale situazione finanziaria; che non siano state considerate
le deduzioni per figli a carico, non sia stata applicata “l’aliquota
monoparentale” e che l’imponibile sia “sproporzionato”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la
decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile per tardività lo
scritto del 22 maggio 2014, nel quale il contribuente adduceva problemi
famigliari, economici e di salute per giustificare il ritardo, come precisava
poi più dettagliatamente con lo scritto del 27 giugno 2014.
2.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). La tassazione operata d’ufficio può essere impugnata dal
contribuente soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art.
192.
cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo
prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da
attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal
cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea
di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
3.
3.1.
Secondo
costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per
motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile
sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un
rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente,
nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione
che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger
[a cura di], Basler Kommentar –
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20
ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini,
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,
in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –
Bungesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,
p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e
commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una
emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un
infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).
3.2
Nella
fattispecie, è immediatamente evidente che la situazione di salute del ricorrente
è ben lontana dal giustificare una restituzione del termine di reclamo per
malattia. Lo stato depressivo, peraltro certificato da un medico generalista,
non ha impedito al contribuente di esercitare la sua attività lucrativa né di
occuparsi di tutte le incombenze relative al trasloco della figlia tra fine
luglio ed inizio ottobre (vedi date delle disdette). D’altronde, l’insorgente sarebbe
stato comunque in grado di conferire una procura ad un professionista, che si
sarebbe potuto occupare delle incombenze fiscali.
Va
inoltre sottolineato che il certificato medico si riferisce al periodo da
luglio a dicembre del 2013, mentre il ricorrente ha ancora atteso svariati mesi
prima di presentare il reclamo all’autorità fiscale, allorquando la
restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal
momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).
4.
4.1.
Una
costante giurisprudenza stabilisce inoltre che un soggiorno preventivato
all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non
costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile.
Per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria
assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo
anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).
Infatti, la stessa giurisprudenza stabilisce che la restituzione dei termini
per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) è limitata ai
casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di
dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono
rendersi necessari prima del ritorno. Come per gli altri impedimenti, anche
l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere
i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini (decisione CDT n.
80.1997.85
del 3 settembre 1997). Anche in questo frangente l’art. 133 cpv. 3
LIFD trova applicazione; il contribuente deve fare valere l’impedimento nei
trenta giorni dalla fine di quest’ultimo.
4.2
Alla luce
di quanto precede, neppure il fatto che il ricorrente si trovasse all’estero
presso i propri genitori può costituire un valido motivo per la restituzione
del termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge federale e da
quella cantonale. Anche in tal caso, l’eventuale impedimento sarebbe comunque
cessato alla fine di dicembre del 2013, ben prima quindi dell’inoltro del reclamo
contro la tassazione d’ufficio.
5.
Per
quanto concerne l’ultimo argomento addotto dal ricorrente – cioè le difficoltà
nei rapporti con la figlia __________ (“problematiche di affidamento con
relativi incontri in tutoria, spese d’avvocatura, etc”) –, ben difficilmente i
problemi famigliari costituiscono un motivo di restituzione dei termini (p. es.
Casanova, in: Yersin/Noel [a cura di], Commentaire
de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 133 LIFD, a
titolo di esempio menziona, quale valido motivo di restituzione del termine, il
decesso di un famigliare).
Pur
comprendendo le preoccupazioni che le vicende familiari possono aver provocato
al contribuente, le stesse non gli hanno tuttavia certamente impedito di
tutelare i suoi interessi fiscali né di incaricare un professionista di
occuparsene per suo conto.
6.
Alla
luce di quanto precedentemente esposto, si deve concludere che l’Ufficio di
tassazione ha, a giusta ragione, dichiarato il reclamo del ricorrente
irricevibile per tardività, in quanto nessuno dei motivi da lui invocati giustificano
la restituzione dei termini conformemente agli art. 195 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3
LIFD.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4.__________
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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