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Decisione

80.2014.254

Procedura: reclamo, termine, non sospensione per ferie giudiziarie

18 dicembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- con

decisione del 16 luglio 2014, l’Ufficio di tassazione di Biasca infliggeva a RI

1 una multa disciplinare di fr. 100.– per non avere inoltrato la dichiarazione

d’imposta 2013, neppure dopo la diffida notificatale il 17 giugno 2014;

- la

contribuente, rappresentata dal convivente RA 1, impugnava la suddetta decisione

con reclamo dell’8 settembre 2014, sollevando due tesi tra loro apparentemente contraddittorie;

- in primo

luogo, la contribuente sosteneva di essersi convinta, in seguito a un colloquio

telefonico avuto con l’autorità di tassazione, della possibilità di compilare

una tassazione congiunta con il proprio compagno e, secondariamente, di avere comunque

inoltrato la dichiarazione d’imposta prima di ricevere la multa in discussione;

- con

decisione del 18 settembre 2014, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il

reclamo, in quanto tardivo;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 giustifica la

ricevibilità del reclamo con la mancata considerazione delle “ferie giudiziarie”;

- nel

merito, la ricorrente ribadisce le argomentazioni già sollevate in sede di

reclamo;

- l’autorità

di tassazione, nelle proprie osservazioni dell’8 ottobre 2014, propone invece di

respingere il gravame.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata;

- se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- l’art. 206 cpv. 1 LT,

applicabile anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione

degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 4 LT), stabilisce che il contribuente

può reclamare per scritto all’autorità di tassazione entro trenta giorni dalla

notificazione;

- tale termine, stabilito

dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo

quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire

quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente

o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

- la legge sull’imposta

federale diretta, all’art. 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe

(applicabili anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione

degli obblighi procedurali, secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD);

- nel caso in esame, come

detto, la ricorrente giustifica la ricevibilità del reclamo, inoltrato ben

oltre il termine di 30 giorni sancito dalla legge, con la

mancata considerazione delle “ferie giudiziarie”;

Considerandi

- la legge federale

sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che

preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale

federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre

leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in

materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza

del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art.

140.

LIFD, p. 1311);

- queste regole sono

considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente

definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali

sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul

termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente

partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la

giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza

dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1);

- neppure la legge

tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme

di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco

della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13

ottobre 1993, p. 107 ss.);

- del resto, questa Camera

ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la legge

di procedura per le cause amministrative (LPamm);

- è vero che l’art. 1 LPamm,

definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di “procedimenti

di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali,

comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali

autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall’amministrazione

cantonale che statuiscono nell’adempimento di un compito di diritto ad essi

affidato dal Cantone”; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una

chiara limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da

altre leggi” (art. 1 cpv. 2 LPamm);

- tra le leggi speciali

riservate dall’art. 1 cpv. 2 LPamm rientrano, per esempio, la legge tributaria

e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, n. 5 ad art. 1 LPamm), che contengono una propria disciplina

procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006 in: RtiD

I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.86 del 13 agosto 1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004);

- il termine di ricorso non

è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 lett. b

LPamm;

- in queste circostanze, la

decisione dell’autorità di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo

in quanto tardivo, appare ineccepibile;

- a prescindere dalla sua tempestività,

il reclamo sarebbe comunque stato da respingere nel merito;

- secondo una consolidata

giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro

della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124

LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);

- la

ricorrente, per contro, non ha nemmeno tentato di dimostrare l’avvenuto invio

della dichiarazione d’imposta entro il termine assegnatole con diffida del 17

giugno 2014 [il Tribunale federale ha infatti precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo

coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il

contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità

solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B

101.1

n. 9)], limitandosi a sostenere di averla inoltrata prima di ricevere la

multa in discussione;

- stesso

discorso vale per la seconda argomentazione sollevata nel ricorso, relativa

all’asserito malinteso sorto con l’autorità di tassazione circa la possibilità

di compilare una dichiarazine congiunta con il proprio convivente;

- premesso che

una simile tesi contraddice, almeno apparentemente, la prima argomentazione, è

qui appena il caso di ricordare che il principio dell’unità fiscale della

famiglia si applica solo ai coniugi non separati legalmente o di fatto (art. 8

LT e 9 LIFD);

- per tutte

queste ragioni, il ricorso è conseguentemente respinto;

- visto

l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a

carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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