80.2014.254
Procedura: reclamo, termine, non sospensione per ferie giudiziarie
18 dicembre 2014Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2014.254
Data decisione, Autorità:
18.12.2014, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, termine, non sospensione per ferie giudiziarie
RECLAMO
art. 133 cpv. 1 LIFD
art. 182 cpv. 3 LIFD
art. 1 cpv. 2 LPAMM
art. 206 cpv. 1 LT
art. 266 cpv. 4 LT
Incarto n.
80.2014.254
Lugano
18 dicembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
Oggetto
ricorso del 29 settembre 2014 contro la decisione
del 18 settembre 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi
procedurali.
Fatti
- con
decisione del 16 luglio 2014, l’Ufficio di tassazione di Biasca infliggeva a RI
1 una multa disciplinare di fr. 100.– per non avere inoltrato la dichiarazione
d’imposta 2013, neppure dopo la diffida notificatale il 17 giugno 2014;
- la
contribuente, rappresentata dal convivente RA 1, impugnava la suddetta decisione
con reclamo dell’8 settembre 2014, sollevando due tesi tra loro apparentemente contraddittorie;
- in primo
luogo, la contribuente sosteneva di essersi convinta, in seguito a un colloquio
telefonico avuto con l’autorità di tassazione, della possibilità di compilare
una tassazione congiunta con il proprio compagno e, secondariamente, di avere comunque
inoltrato la dichiarazione d’imposta prima di ricevere la multa in discussione;
- con
decisione del 18 settembre 2014, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il
reclamo, in quanto tardivo;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 giustifica la
ricevibilità del reclamo con la mancata considerazione delle “ferie giudiziarie”;
- nel
merito, la ricorrente ribadisce le argomentazioni già sollevate in sede di
reclamo;
- l’autorità
di tassazione, nelle proprie osservazioni dell’8 ottobre 2014, propone invece di
respingere il gravame.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
- se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- l’art. 206 cpv. 1 LT,
applicabile anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione
degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 4 LT), stabilisce che il contribuente
può reclamare per scritto all’autorità di tassazione entro trenta giorni dalla
notificazione;
- tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- la legge sull’imposta
federale diretta, all’art. 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe
(applicabili anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione
degli obblighi procedurali, secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD);
- nel caso in esame, come
detto, la ricorrente giustifica la ricevibilità del reclamo, inoltrato ben
oltre il termine di 30 giorni sancito dalla legge, con la
mancata considerazione delle “ferie giudiziarie”;
Considerandi
- la legge federale
sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che
preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale
federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre
leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in
materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza
del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art.
140.
LIFD, p. 1311);
- queste regole sono
considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente
definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali
sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul
termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente
partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la
giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza
dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1);
- neppure la legge
tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme
di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco
della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13
ottobre 1993, p. 107 ss.);
- del resto, questa Camera
ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la legge
di procedura per le cause amministrative (LPamm);
- è vero che l’art. 1 LPamm,
definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di “procedimenti
di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali,
comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali
autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall’amministrazione
cantonale che statuiscono nell’adempimento di un compito di diritto ad essi
affidato dal Cantone”; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una
chiara limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da
altre leggi” (art. 1 cpv. 2 LPamm);
- tra le leggi speciali
riservate dall’art. 1 cpv. 2 LPamm rientrano, per esempio, la legge tributaria
e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, n. 5 ad art. 1 LPamm), che contengono una propria disciplina
procedurale esauriente (cfr. CDT n. 80.2006.70 del 7 luglio 2006 in: RtiD
I-2007 n. 12t; CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.86 del 13 agosto 1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004);
- il termine di ricorso non
è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 lett. b
LPamm;
- in queste circostanze, la
decisione dell’autorità di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo
in quanto tardivo, appare ineccepibile;
- a prescindere dalla sua tempestività,
il reclamo sarebbe comunque stato da respingere nel merito;
- secondo una consolidata
giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro
della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124
LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);
- la
ricorrente, per contro, non ha nemmeno tentato di dimostrare l’avvenuto invio
della dichiarazione d’imposta entro il termine assegnatole con diffida del 17
giugno 2014 [il Tribunale federale ha infatti precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo
coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il
contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità
solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1
n. 9)], limitandosi a sostenere di averla inoltrata prima di ricevere la
multa in discussione;
- stesso
discorso vale per la seconda argomentazione sollevata nel ricorso, relativa
all’asserito malinteso sorto con l’autorità di tassazione circa la possibilità
di compilare una dichiarazine congiunta con il proprio convivente;
- premesso che
una simile tesi contraddice, almeno apparentemente, la prima argomentazione, è
qui appena il caso di ricordare che il principio dell’unità fiscale della
famiglia si applica solo ai coniugi non separati legalmente o di fatto (art. 8
LT e 9 LIFD);
- per tutte
queste ragioni, il ricorso è conseguentemente respinto;
- visto
l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a
carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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