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Decisione

80.2014.257

Procedura: diritto ad una decisione di accertamento, constatazione della perenzione di debiti fiscali, mancanza di interesse attuale

21 aprile 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. A seguito di una decisione

di questa Camera del 12 novembre 2002, RI 1 è stato assoggettato

illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino per gli anni 1993/94, 1995/96,

1997/98 e 1999/2000. Il contribuente, che risulta da allora domiciliato all’estero,

non ha pagato i debiti d’imposta in questione.

B. Con scritto del 4

giugno 2014 il rappresentante del contribuente richiedeva, basandosi sugli art.

194 cpv. 3 LT e 121 LIFD, una decisione dell’Ufficio esazioni e condoni che

attestasse che “il credito fiscale vantato nei suoi confronti [di RI 1] sia

oramai prescritto in via definitiva”.

Lo scritto doveva

considerarsi come “un’istanza di accertamento ai sensi dell’art. 41 LPamm”, con

la quale veniva richiesta all’autorità l’adozione di una “decisione impugnabile

ai sensi dell’art. 42 LPamm”. Con successiva lettera del 28 agosto 2014, il

contribuente sollecitava tale decisione.

C. L’Ufficio esazioni e

condoni si rivolgeva al rappresentante del contribuente, con scritto del 1°

settembre 2014, del seguente tenore: “il nostro ufficio non è abilitato a

emettere dichiarazione relative alla prescrizione o meno di crediti di natura fiscale”.

D. In data 3 settembre

2014, l’avv. RA 1 inoltrava lo scritto del 4 giugno 2014 alla Divisione della

contribuzioni. Quest’ultima rispondeva al contribuente il 17 settembre 2014,

considerando che i presupposti per l’emanazione di una decisione del tenore di

quella richiesta non esistessero. Infatti, a suo avviso, la disposizione

invocata dal contribuente “regola unicamente la prescrizione assoluta del

diritto di riscossione e non implica, a nostro avviso, un obbligo da parte

dell’Autorità fiscale competente di emanare alcuna decisione che attesti

un’asserita estinzione del credito fiscale”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, postula

nuovamente l’adozione di una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 42 LPamm

“circa l’esistenza o no di sue posizioni debitorie nei confronti del fisco

cantonale”. Il contribuente lamenta una denegata o ritardata giustizia, ritenendo

di essere abilitato a ricorrere avendo un interesse legittimo in quanto intenzionato

ad acquistare beni in Svizzera senza “vedersi esposto a misure esecutive nei

suoi confronti per debiti fiscali che ritiene perenti”.

F. Nelle proprie

osservazioni l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ribadisce

la propria posizione.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso in esame, il

contribuente lamenta un diniego di giustizia per il fatto che né l’Ufficio

esazioni e condoni né l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni abbiano

acconstentito ad adottare una decisione di accertamento ai sensi dell’art. 41

della Legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile

1966 (LPamm; BU 1966 181) quanto alla

prescrizione del debito fiscale per le imposte degli anni dal 1993 al 2000. A

tale proposito, va rilevato anzitutto che il 1° marzo 2014 è entrata in

vigore la nuova Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 3.3.1.1), che disciplina la decisione di accertamento all’art. 63.

1.2.

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 Costituzione federale (Cost.; RS 101), in

procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto

alla parità e equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un

termine ragionevole. Questa garanzia costituzionale risulta tra l'altro violata

se un'autorità non si occupa di una domanda che è di per sé competente ad

evadere. Un simile comportamento viene definito come diniego di giustizia formale

(DTF 107 Ib 160 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale n.

2C_780/2008 del 15 giugno 2009 consid. 2.2). Il diritto di ottenere una

decisione entro un termine ragionevole presuppone, in primo luogo, che

l'autorità adita sia competente a trattare la richiesta che le è stata

sottoposta. In secondo luogo occorre però anche che l'istante possa esigere

l'emanazione di una decisione. In effetti un'autorità non deve forzatamente

agire attraverso un provvedimento formale ogniqualvolta si esprime su temi che

rientrano nella propria sfera di competenza. In altri termini non vi è un

diritto generale ed illimitato ad ottenere una decisione (DTF 128 II 156

consid. 3b). Questo diritto sussiste solo se vi è un reale bisogno di tutela giuridica,

il quale trova a sua volta origine nell'esistenza di un interesse degno di

protezione al controllo di un'ingerenza, che si pretende illecita, da parte

dello Stato. Chi è toccato da un provvedimento statale a tal punto che

arrischia di essere leso in maniera inammissibile nei suoi diritti fondamentali

deve infatti avere la possibilità di domandare alla competente autorità di

prima istanza una decisione impugnabile, di regola di accertamento (DTF 135 I

119 consid. 8.2; 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156 consid. 4b). Questa possibilità

è d'altronde generalmente prevista dalle leggi di procedura (cfr. l'art. 25

cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

[PA; RS 172.021] e l'art. 63 LPAmm). Per converso, chi non può vantare un

interesse legittimo ad un accertamento immediato non può pretendere di ottenere

una decisione (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, p. 207; cfr. la sentenza

del Tribunale federale n.2C_912/2008 del 18 settembre 2009 consid. 5.1).

Considerandi

2.

2.1.

Ci si

domanda dapprima se questa Camera sia competente a pronunciarsi in merito al

censurato diniego di giustizia.

2.2

La legge

federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e

la Legge tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 10.2.1.1) non

disciplinano il ricorso per diniego di giustizia.

Dovendo

definire l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo

l’art. 46a PA, il Tribunale federale ha rilevato che

si tratta dell’autorità di ricorso che sarebbe stata competente se la decisione

fosse stata regolarmente adottata (cfr. Messaggio del Consiglio federale

concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF

2001.

3960). Quando però una decisione è suscettibile di reclamo alla stessa

autorità che avrebbe dovuto adottare la decisione, il ricorso per denegata

giustizia deve essere direttamente indirizzato, in applicazione analogica

dell’art. 47 cpv. 2 PA, all’autorità di ricorso. Su questi presupposti, l’Alta

Corte ha riconosciuto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era

competente a pronunciarsi su un ricorso per denegata giustizia presentato da un

contribuente al quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

aveva negato il rimborso di un importo versato a titolo di imposta preventiva,

rifiutandosi altresì di notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la

qualità di parte (sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT 2008 I 264).

3.

3.1.

Ora, considerata la

competenza di questa Camera, è necessario verificare se le due condizioni

costitutive del diniego di giustizia sono, nel caso concreto, adempiute.

Come precedentemente

esposto, affinché vi sia diniego o ritardata giustizia è necessario che l’autorità

di prima istanza adita sia competente a trattare la richiesta sottopostale e

che l’istante possa esigere l’emanazione di una decisione.

3.2

Il ricorrente si è rivolto

in primo luogo all’Ufficio esazioni e condoni, l’autorità competente per il

prelevamento dell’imposta (art. 20 del Regolamento della legge tributaria del

18.

ottobre 1994; RL 10.2.1.1.1). A seguito della dichiarazione d’incompetenza

di questo Ufficio, il contribuente si è rivolto alla Divisione delle contribuzioni.

L’autorità competente per

emanare una decisione di accertamento nell’ambito della procedura

amministrativa, così come in materia di imposte dirette, qualora fosse

possibile, è l’autorità che lo sarebbe nel merito (art. 25 cpv. 1 PA, art. 63

cpv. 1 LPAmm; Bellanger, in: OREF

[editore], Les procédures en droit fiscal, p. 86). In questo frangente, la

questione di sapere quale sarebbe stata l’autorità competente può essere

lasciata aperta.

È importante sottolineare

nuovamente, a questo stadio dell’analisi, che il contribuente non ha un diritto

generale ed illimitato ad ottenere una decisione (DTF 128 II 156 consid. 3b).

4.

4.1.

Si tratta quindi di

stabilire se il ricorrente abbia diritto ad una decisione di accertamento in

merito alla prescrizione dei suoi debiti fiscali.

4.2

La procedura

amministrativa prevede espressamente la possibilità per un’autorità di adottare

una decisione di accertamento (in materia federale agli art. 5 cpv. 1 lett. b

e 25 PA e a livello cantonale all’art. 63 LPAmm).

Fondandosi sull’art. 25 PA

la giurisprudenza ha stabilito che la possibilità per un’autorità di adottare una

decisione di accertamento in merito alla costatazione immediata dell’esistenza,

o inesistenza, di un rapporto di diritto dipende dalla presenza di un interesse

degno di protezione dell’amministrato. Si tratta di un interesse attuale, di

diritto o di fatto, al quale non si oppongono interessi pubblici o privati

preponderanti. È inoltre necessario che l’interesse legittimo non possa essere

preservato con una decisione formatrice costitutiva di diritti o obbligazioni

(DTF 129 V 289, consid. 2.1; DTF 126 II 303, consid. 2c; DTF

124.

II 197 consid. 3b; JAAC 2004 n. 78 p. 1009, 1015, consid. 3.1).

Una decisione di

accertamento non può essere adottata per una fattispecie giuridica astratta,

che potrebbe corrispondere ad un numero indeterminato di persone ed a svariate

situazioni (DTF 130 V 388, consid. 2.5 e referenze citate).

4.3

Il ricorrente pretende

un’applicazione delle regole sulla procedura amministrativa in materia fiscale,

sollecitando l’applicazione dell’art. 41 LPamm (che come già sottolineato

precedentemente non è più in vigore dal 1° marzo 2014) per ottenere una decisione

sulla richiesta di accertamento.

5.

5.1.

In ambito fiscale, le

decisioni di accertamento sono espressamente previste dall’art. 41 lett. b

della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS

642.

), dall’art. 38 lett. b della Legge federale del 27 giugno 1973

sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) e dall’art. 82 cpv. 1 lett. f della

Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA;

RS 641.20).

5.2

In materia di imposte

dirette, la LIFD e la LT non prevedono, né escludono, la possibilità di

decisione in accertamento (Yersin,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire LIFD, Basilea 2008, n. 85 ad remarques

préliminaires). Unica eccezione prevista dalla legge è quella che si incontra

nell’ambito dell’imposta alla fonte. Infatti, in caso di contestazione sulla

ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile

può esigere dall’autorità di tassazione, sino alla fine del mese di marzo

dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito

all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 137 cpv. 1 LIFD; v.

anche art. 49 cpv. 2 LAID).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, decisioni di accertamento possono essere ammesse anche

solo per definire l’assoggettamento fiscale soggettivo e, in base all’art. 108

LIFD, quando è controverso o incerto il luogo della tassazione. In tal caso, si

tratta infatti di evitare una procedura di tassazione che potrebbe rivelarsi

inutile in seguito alla verifica dell’inadempimento del presupposto per

l’imposizione stessa; la decisione è dunque giustificata da esigenze di

semplificazione della procedura (DTF 126 II 514; ASA 65 p. 477; RDAF 1998 I 532).

È inoltre ammessa una

decisione di tale natura quando si tratta del riconoscimento di un modello di

contratto quale contratto di previdenza vincolata o convenzione di previdenza

vincolata (pilastro 3a), poiché la normativa applicabile prevede espressamente

che i modelli di contratti in questione siano sottoposti all’Amministrazione

federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono

conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato (cfr. DTF 124 II 383).

6.

6.1.

In considerazione del

carattere eccezionale, che la legge e la giurisprudenza attribuiscono alle

decisioni di accertamento nell’ambito delle imposte dirette, è senz’altro

giustificata la decisione impugnata. Nella fattispecie, non si tratta infatti

di alcuna delle ipotesi in cui è stato ammesso un interesse degno di protezione

del contribuente ad ottenere una decisione di tale natura.

6.2

Non va dimenticato,

d’altronde, che la domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta

qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione (art. 25 cpv. 2

PA; art. 63 cpv. 1 prima frase LPAmm). In merito al requisito dell’interesse

degno di protezione, secondo la giurisprudenza occorre che vi sia un interesse

attuale di diritto o di fatto, cui non si oppongono particolari interessi

pubblici o privati; si richiede inoltre che tale interesse degno di protezione

non possa essere tutelato mediante una decisione costitutiva di diritti o

obblighi (DTF 126 II 303 consid. 2c, 121 V 317 consid. 4a). La decisione di

accertamento ha dunque un carattere sussidiario.

Nella fattispecie, è ben

difficile ravvisare un interesse attuale, di diritto o di fatto,

dell’insorgente ad ottenere una decisione che “confermi” che “il diritto di

riscuotere le imposte decise con le tassazioni” delle imposte federali,

cantonali e comunali per gli anni dal 1994 al 2000, è perento. Non è certo

sufficiente a tal fine l’intenzione, prospettata nel ricorso, di “acquistare

beni nel nostro Paese” senza “vedersi esposto a misure esecutive nei suoi

confronti per debiti fiscali che ritiene perenti”. Per il fatto stesso che ha

inoltrato l’istanza di una decisione di accertamento, il ricorrente mostra

chiaramente di sapere di non aver adempiuto l’obbligo di pagare le imposte per

diversi periodi fiscali nel “nostro Paese”, nel quale vorrebbe ora acquistare

dei beni. Lo scopo dell’istituto giuridico in discussione non è certamente quello

di aiutare i contribuenti ad evitare il pagamento delle imposte. In ogni caso,

ad un eventuale interesse degno di protezione del contribuente ad ottenere una

decisione di tale natura, si opporrebbero evidenti interessi pubblici ed anche

privati. Infatti, l’ordinamento giuridico svizzero si fonda sui principi della

generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure sul principio dell’imposizione

secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Non sarebbe

giustificabile una decisione dell’autorità fiscale che certificasse che un

contribuente, che si è sottratto all’adempimento dei suoi obblighi fiscali, è

definitivamente liberato dagli obblighi in questione, in virtù della

prescrizione dei debiti.

6.3

Si è già rilevato anche che

la decisione di accertamento deve avere carattere sussidiario, nel senso che l’interesse

degno di protezione non deve poter essere tutelato mediante una decisione

costitutiva di diritti o obblighi.

Ora, non è noto se e quali

passi abbiano intrapreso le autorità cantonali e comunali in vista della

riscossione dei crediti fiscali nei confronti del contribuente. È tuttavia

altamente verosimile che, non avendo il contribuente un domicilio in Svizzera

ai fini dello svolgimento di una procedura esecutiva, abbiano rinunciato ad

avviare procedure d’incasso nei suoi confronti. È noto infatti che la Svizzera

non dispone di strumenti convenzionali che le consentano di ottenere l’incasso

di imposte all’estero. Per questo motivo, del resto, la prescrizione del diritto

di riscossione non decorre o è sospesa, secondo il combinato disposto degli

articoli 120 cpv. 2 lett. c e 121 cpv. 2 LIFD (articoli 193 cpv. 3 lett.

c e 194 cpv. 2 LT, per il diritto cantonale), fino a quando né il contribuente,

né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

In questo contesto, la sospensione della prescrizione è giustificata proprio per

il fatto che l’esecuzione forzata in Svizzera è impossibile per il fatto che il

debitore non ha un domicilio nel Paese ai fini della Legge federale dell’11

aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1). Piuttosto che

dalla mancanza di “domicilio o dimora fiscale in Svizzera”, come affermato

dall’art. 120 cpv. 2 lett. c LIFD (e dall’art. 193 cpv. 3 lett. c

LT), la sospensione della prescrizione dovrebbe pertanto dipendere dalla

mancanza del foro esecutivo secondo la LEF (cfr. Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher

Forderungen, Zurigo 2013, p. 185). Come proprio il caso in discussione dimostra,

non è infatti detto che essi coincidano. Infatti, almeno per i periodi fiscali

per i quali il ricorrente è stato assoggettato alle imposte in Svizzera con le

decisioni confermate dalla sentenza di questa Camera, egli aveva il domicilio

(o almeno la dimora) fiscale in Svizzera, pur non avendovi il domicilio civile

e, di riflesso, esecutivo.

In queste circostanze, non

può certamente essere rimproverato alle autorità di riscossione delle imposte

il fatto di non aver promosso delle procedure d’incasso, che sarebbero state

fin dal principio destinate all’insuccesso, in mancanza di un foro esecutivo in

Svizzera. Se dei procedimenti di tale natura fossero stati avviati,

l’insorgente avrebbe potuto certamente invocare la prescrizione dei debiti

fiscali in discussione, ottenendo di conseguenza delle decisioni, su questo

preciso aspetto, dall’autorità competente. E naturalmente, se dovesse in un

futuro più o meno prossimo acquistare il domicilio in Svizzera o anche solo dei

beni, potrebbe invocare la prescrizione dei debiti fiscali, nell’eventuale

procedimento promosso dalle autorità di esazione. Anche dal punto di vista

della sua natura sussidiaria, di conseguenza, i presupposti per l’adozione di

una decisione di accertamento non appaiono adempiuti.

7.

Con la decisione

impugnata, l’autorità di tassazione non è pertanto incorsa in un diniego di

giustizia. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di

fr. 10’000.–, già anticipata, è a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: