80.2014.257
Procedura: diritto ad una decisione di accertamento, constatazione della perenzione di debiti fiscali, mancanza di interesse attuale
21 aprile 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2014.257
Lugano
21 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini e Raffaele Guffi in sostituzione di Stefano Bernasconi,
assente
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 ottobre 2014 contro la decisione del 17 settembre 2014 in materia di denegata giustizia.
Fatti
A. A seguito di una decisione
di questa Camera del 12 novembre 2002, RI 1 è stato assoggettato
illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino per gli anni 1993/94, 1995/96,
1997/98 e 1999/2000. Il contribuente, che risulta da allora domiciliato all’estero,
non ha pagato i debiti d’imposta in questione.
B. Con scritto del 4
giugno 2014 il rappresentante del contribuente richiedeva, basandosi sugli art.
194 cpv. 3 LT e 121 LIFD, una decisione dell’Ufficio esazioni e condoni che
attestasse che “il credito fiscale vantato nei suoi confronti [di RI 1] sia
oramai prescritto in via definitiva”.
Lo scritto doveva
considerarsi come “un’istanza di accertamento ai sensi dell’art. 41 LPamm”, con
la quale veniva richiesta all’autorità l’adozione di una “decisione impugnabile
ai sensi dell’art. 42 LPamm”. Con successiva lettera del 28 agosto 2014, il
contribuente sollecitava tale decisione.
C. L’Ufficio esazioni e
condoni si rivolgeva al rappresentante del contribuente, con scritto del 1°
settembre 2014, del seguente tenore: “il nostro ufficio non è abilitato a
emettere dichiarazione relative alla prescrizione o meno di crediti di natura fiscale”.
D. In data 3 settembre
2014, l’avv. RA 1 inoltrava lo scritto del 4 giugno 2014 alla Divisione della
contribuzioni. Quest’ultima rispondeva al contribuente il 17 settembre 2014,
considerando che i presupposti per l’emanazione di una decisione del tenore di
quella richiesta non esistessero. Infatti, a suo avviso, la disposizione
invocata dal contribuente “regola unicamente la prescrizione assoluta del
diritto di riscossione e non implica, a nostro avviso, un obbligo da parte
dell’Autorità fiscale competente di emanare alcuna decisione che attesti
un’asserita estinzione del credito fiscale”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, postula
nuovamente l’adozione di una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 42 LPamm
“circa l’esistenza o no di sue posizioni debitorie nei confronti del fisco
cantonale”. Il contribuente lamenta una denegata o ritardata giustizia, ritenendo
di essere abilitato a ricorrere avendo un interesse legittimo in quanto intenzionato
ad acquistare beni in Svizzera senza “vedersi esposto a misure esecutive nei
suoi confronti per debiti fiscali che ritiene perenti”.
F. Nelle proprie
osservazioni l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ribadisce
la propria posizione.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso in esame, il
contribuente lamenta un diniego di giustizia per il fatto che né l’Ufficio
esazioni e condoni né l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni abbiano
acconstentito ad adottare una decisione di accertamento ai sensi dell’art. 41
della Legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile
1966 (LPamm; BU 1966 181) quanto alla
prescrizione del debito fiscale per le imposte degli anni dal 1993 al 2000. A
tale proposito, va rilevato anzitutto che il 1° marzo 2014 è entrata in
vigore la nuova Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 3.3.1.1), che disciplina la decisione di accertamento all’art. 63.
1.2.
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 Costituzione federale (Cost.; RS 101), in
procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto
alla parità e equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un
termine ragionevole. Questa garanzia costituzionale risulta tra l'altro violata
se un'autorità non si occupa di una domanda che è di per sé competente ad
evadere. Un simile comportamento viene definito come diniego di giustizia formale
(DTF 107 Ib 160 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale n.
2C_780/2008 del 15 giugno 2009 consid. 2.2). Il diritto di ottenere una
decisione entro un termine ragionevole presuppone, in primo luogo, che
l'autorità adita sia competente a trattare la richiesta che le è stata
sottoposta. In secondo luogo occorre però anche che l'istante possa esigere
l'emanazione di una decisione. In effetti un'autorità non deve forzatamente
agire attraverso un provvedimento formale ogniqualvolta si esprime su temi che
rientrano nella propria sfera di competenza. In altri termini non vi è un
diritto generale ed illimitato ad ottenere una decisione (DTF 128 II 156
consid. 3b). Questo diritto sussiste solo se vi è un reale bisogno di tutela giuridica,
il quale trova a sua volta origine nell'esistenza di un interesse degno di
protezione al controllo di un'ingerenza, che si pretende illecita, da parte
dello Stato. Chi è toccato da un provvedimento statale a tal punto che
arrischia di essere leso in maniera inammissibile nei suoi diritti fondamentali
deve infatti avere la possibilità di domandare alla competente autorità di
prima istanza una decisione impugnabile, di regola di accertamento (DTF 135 I
119 consid. 8.2; 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156 consid. 4b). Questa possibilità
è d'altronde generalmente prevista dalle leggi di procedura (cfr. l'art. 25
cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA; RS 172.021] e l'art. 63 LPAmm). Per converso, chi non può vantare un
interesse legittimo ad un accertamento immediato non può pretendere di ottenere
una decisione (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, p. 207; cfr. la sentenza
del Tribunale federale n.2C_912/2008 del 18 settembre 2009 consid. 5.1).
Considerandi
2.
2.1.
Ci si
domanda dapprima se questa Camera sia competente a pronunciarsi in merito al
censurato diniego di giustizia.
2.2
La legge
federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e
la Legge tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 10.2.1.1) non
disciplinano il ricorso per diniego di giustizia.
Dovendo
definire l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo
l’art. 46a PA, il Tribunale federale ha rilevato che
si tratta dell’autorità di ricorso che sarebbe stata competente se la decisione
fosse stata regolarmente adottata (cfr. Messaggio del Consiglio federale
concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF
2001.
3960). Quando però una decisione è suscettibile di reclamo alla stessa
autorità che avrebbe dovuto adottare la decisione, il ricorso per denegata
giustizia deve essere direttamente indirizzato, in applicazione analogica
dell’art. 47 cpv. 2 PA, all’autorità di ricorso. Su questi presupposti, l’Alta
Corte ha riconosciuto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era
competente a pronunciarsi su un ricorso per denegata giustizia presentato da un
contribuente al quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
aveva negato il rimborso di un importo versato a titolo di imposta preventiva,
rifiutandosi altresì di notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la
qualità di parte (sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT 2008 I 264).
3.
3.1.
Ora, considerata la
competenza di questa Camera, è necessario verificare se le due condizioni
costitutive del diniego di giustizia sono, nel caso concreto, adempiute.
Come precedentemente
esposto, affinché vi sia diniego o ritardata giustizia è necessario che l’autorità
di prima istanza adita sia competente a trattare la richiesta sottopostale e
che l’istante possa esigere l’emanazione di una decisione.
3.2
Il ricorrente si è rivolto
in primo luogo all’Ufficio esazioni e condoni, l’autorità competente per il
prelevamento dell’imposta (art. 20 del Regolamento della legge tributaria del
18.
ottobre 1994; RL 10.2.1.1.1). A seguito della dichiarazione d’incompetenza
di questo Ufficio, il contribuente si è rivolto alla Divisione delle contribuzioni.
L’autorità competente per
emanare una decisione di accertamento nell’ambito della procedura
amministrativa, così come in materia di imposte dirette, qualora fosse
possibile, è l’autorità che lo sarebbe nel merito (art. 25 cpv. 1 PA, art. 63
cpv. 1 LPAmm; Bellanger, in: OREF
[editore], Les procédures en droit fiscal, p. 86). In questo frangente, la
questione di sapere quale sarebbe stata l’autorità competente può essere
lasciata aperta.
È importante sottolineare
nuovamente, a questo stadio dell’analisi, che il contribuente non ha un diritto
generale ed illimitato ad ottenere una decisione (DTF 128 II 156 consid. 3b).
4.
4.1.
Si tratta quindi di
stabilire se il ricorrente abbia diritto ad una decisione di accertamento in
merito alla prescrizione dei suoi debiti fiscali.
4.2
La procedura
amministrativa prevede espressamente la possibilità per un’autorità di adottare
una decisione di accertamento (in materia federale agli art. 5 cpv. 1 lett. b
e 25 PA e a livello cantonale all’art. 63 LPAmm).
Fondandosi sull’art. 25 PA
la giurisprudenza ha stabilito che la possibilità per un’autorità di adottare una
decisione di accertamento in merito alla costatazione immediata dell’esistenza,
o inesistenza, di un rapporto di diritto dipende dalla presenza di un interesse
degno di protezione dell’amministrato. Si tratta di un interesse attuale, di
diritto o di fatto, al quale non si oppongono interessi pubblici o privati
preponderanti. È inoltre necessario che l’interesse legittimo non possa essere
preservato con una decisione formatrice costitutiva di diritti o obbligazioni
(DTF 129 V 289, consid. 2.1; DTF 126 II 303, consid. 2c; DTF
124.
II 197 consid. 3b; JAAC 2004 n. 78 p. 1009, 1015, consid. 3.1).
Una decisione di
accertamento non può essere adottata per una fattispecie giuridica astratta,
che potrebbe corrispondere ad un numero indeterminato di persone ed a svariate
situazioni (DTF 130 V 388, consid. 2.5 e referenze citate).
4.3
Il ricorrente pretende
un’applicazione delle regole sulla procedura amministrativa in materia fiscale,
sollecitando l’applicazione dell’art. 41 LPamm (che come già sottolineato
precedentemente non è più in vigore dal 1° marzo 2014) per ottenere una decisione
sulla richiesta di accertamento.
5.
5.1.
In ambito fiscale, le
decisioni di accertamento sono espressamente previste dall’art. 41 lett. b
della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS
642.
), dall’art. 38 lett. b della Legge federale del 27 giugno 1973
sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) e dall’art. 82 cpv. 1 lett. f della
Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA;
RS 641.20).
5.2
In materia di imposte
dirette, la LIFD e la LT non prevedono, né escludono, la possibilità di
decisione in accertamento (Yersin,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire LIFD, Basilea 2008, n. 85 ad remarques
préliminaires). Unica eccezione prevista dalla legge è quella che si incontra
nell’ambito dell’imposta alla fonte. Infatti, in caso di contestazione sulla
ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile
può esigere dall’autorità di tassazione, sino alla fine del mese di marzo
dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito
all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 137 cpv. 1 LIFD; v.
anche art. 49 cpv. 2 LAID).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, decisioni di accertamento possono essere ammesse anche
solo per definire l’assoggettamento fiscale soggettivo e, in base all’art. 108
LIFD, quando è controverso o incerto il luogo della tassazione. In tal caso, si
tratta infatti di evitare una procedura di tassazione che potrebbe rivelarsi
inutile in seguito alla verifica dell’inadempimento del presupposto per
l’imposizione stessa; la decisione è dunque giustificata da esigenze di
semplificazione della procedura (DTF 126 II 514; ASA 65 p. 477; RDAF 1998 I 532).
È inoltre ammessa una
decisione di tale natura quando si tratta del riconoscimento di un modello di
contratto quale contratto di previdenza vincolata o convenzione di previdenza
vincolata (pilastro 3a), poiché la normativa applicabile prevede espressamente
che i modelli di contratti in questione siano sottoposti all’Amministrazione
federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono
conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato (cfr. DTF 124 II 383).
6.
6.1.
In considerazione del
carattere eccezionale, che la legge e la giurisprudenza attribuiscono alle
decisioni di accertamento nell’ambito delle imposte dirette, è senz’altro
giustificata la decisione impugnata. Nella fattispecie, non si tratta infatti
di alcuna delle ipotesi in cui è stato ammesso un interesse degno di protezione
del contribuente ad ottenere una decisione di tale natura.
6.2
Non va dimenticato,
d’altronde, che la domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta
qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione (art. 25 cpv. 2
PA; art. 63 cpv. 1 prima frase LPAmm). In merito al requisito dell’interesse
degno di protezione, secondo la giurisprudenza occorre che vi sia un interesse
attuale di diritto o di fatto, cui non si oppongono particolari interessi
pubblici o privati; si richiede inoltre che tale interesse degno di protezione
non possa essere tutelato mediante una decisione costitutiva di diritti o
obblighi (DTF 126 II 303 consid. 2c, 121 V 317 consid. 4a). La decisione di
accertamento ha dunque un carattere sussidiario.
Nella fattispecie, è ben
difficile ravvisare un interesse attuale, di diritto o di fatto,
dell’insorgente ad ottenere una decisione che “confermi” che “il diritto di
riscuotere le imposte decise con le tassazioni” delle imposte federali,
cantonali e comunali per gli anni dal 1994 al 2000, è perento. Non è certo
sufficiente a tal fine l’intenzione, prospettata nel ricorso, di “acquistare
beni nel nostro Paese” senza “vedersi esposto a misure esecutive nei suoi
confronti per debiti fiscali che ritiene perenti”. Per il fatto stesso che ha
inoltrato l’istanza di una decisione di accertamento, il ricorrente mostra
chiaramente di sapere di non aver adempiuto l’obbligo di pagare le imposte per
diversi periodi fiscali nel “nostro Paese”, nel quale vorrebbe ora acquistare
dei beni. Lo scopo dell’istituto giuridico in discussione non è certamente quello
di aiutare i contribuenti ad evitare il pagamento delle imposte. In ogni caso,
ad un eventuale interesse degno di protezione del contribuente ad ottenere una
decisione di tale natura, si opporrebbero evidenti interessi pubblici ed anche
privati. Infatti, l’ordinamento giuridico svizzero si fonda sui principi della
generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure sul principio dell’imposizione
secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Non sarebbe
giustificabile una decisione dell’autorità fiscale che certificasse che un
contribuente, che si è sottratto all’adempimento dei suoi obblighi fiscali, è
definitivamente liberato dagli obblighi in questione, in virtù della
prescrizione dei debiti.
6.3
Si è già rilevato anche che
la decisione di accertamento deve avere carattere sussidiario, nel senso che l’interesse
degno di protezione non deve poter essere tutelato mediante una decisione
costitutiva di diritti o obblighi.
Ora, non è noto se e quali
passi abbiano intrapreso le autorità cantonali e comunali in vista della
riscossione dei crediti fiscali nei confronti del contribuente. È tuttavia
altamente verosimile che, non avendo il contribuente un domicilio in Svizzera
ai fini dello svolgimento di una procedura esecutiva, abbiano rinunciato ad
avviare procedure d’incasso nei suoi confronti. È noto infatti che la Svizzera
non dispone di strumenti convenzionali che le consentano di ottenere l’incasso
di imposte all’estero. Per questo motivo, del resto, la prescrizione del diritto
di riscossione non decorre o è sospesa, secondo il combinato disposto degli
articoli 120 cpv. 2 lett. c e 121 cpv. 2 LIFD (articoli 193 cpv. 3 lett.
c e 194 cpv. 2 LT, per il diritto cantonale), fino a quando né il contribuente,
né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
In questo contesto, la sospensione della prescrizione è giustificata proprio per
il fatto che l’esecuzione forzata in Svizzera è impossibile per il fatto che il
debitore non ha un domicilio nel Paese ai fini della Legge federale dell’11
aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1). Piuttosto che
dalla mancanza di “domicilio o dimora fiscale in Svizzera”, come affermato
dall’art. 120 cpv. 2 lett. c LIFD (e dall’art. 193 cpv. 3 lett. c
LT), la sospensione della prescrizione dovrebbe pertanto dipendere dalla
mancanza del foro esecutivo secondo la LEF (cfr. Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher
Forderungen, Zurigo 2013, p. 185). Come proprio il caso in discussione dimostra,
non è infatti detto che essi coincidano. Infatti, almeno per i periodi fiscali
per i quali il ricorrente è stato assoggettato alle imposte in Svizzera con le
decisioni confermate dalla sentenza di questa Camera, egli aveva il domicilio
(o almeno la dimora) fiscale in Svizzera, pur non avendovi il domicilio civile
e, di riflesso, esecutivo.
In queste circostanze, non
può certamente essere rimproverato alle autorità di riscossione delle imposte
il fatto di non aver promosso delle procedure d’incasso, che sarebbero state
fin dal principio destinate all’insuccesso, in mancanza di un foro esecutivo in
Svizzera. Se dei procedimenti di tale natura fossero stati avviati,
l’insorgente avrebbe potuto certamente invocare la prescrizione dei debiti
fiscali in discussione, ottenendo di conseguenza delle decisioni, su questo
preciso aspetto, dall’autorità competente. E naturalmente, se dovesse in un
futuro più o meno prossimo acquistare il domicilio in Svizzera o anche solo dei
beni, potrebbe invocare la prescrizione dei debiti fiscali, nell’eventuale
procedimento promosso dalle autorità di esazione. Anche dal punto di vista
della sua natura sussidiaria, di conseguenza, i presupposti per l’adozione di
una decisione di accertamento non appaiono adempiuti.
7.
Con la decisione
impugnata, l’autorità di tassazione non è pertanto incorsa in un diniego di
giustizia. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di
fr. 10’000.–, già anticipata, è a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: