80.2014.258
Deduzioni: alimenti, solo versamenti periodici, modifica convenzione di divorzio, pagamento di una somma fissa in cinque rate annuali, deduzione negata
8 luglio 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2014.258
80.2014.259
80.2014.260
80.2014.261
Lugano
8 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 ottobre 2014 contro la decisione del 10 settembre 2014 in materia di IC / IFD 2010 e 2011.
Fatti
A. RI 1 e __________
(nata __________) si sono uniti in matrimonio nel 1973 e dalla loro relazione
sono nati 2 figli, __________ (nel 1974) e __________ (nel 1977).
Il divorzio dei coniugi è
stato pronunciato l’8 giugno 1998 dal Pretore della giurisdizione di __________.
Per quel che concerne le conseguenze accessorie del divorzio, il Pretore del
Distretto di __________ ha omologato l’8 giugno 2010 l’accordo sottoscritto il
12 maggio 2010 dagli ex coniugi e volto a modificare la sentenza di divorzio in
merito ai contributi alimentari, che contiene i seguenti punti:
1. Il
signor RI 1 si impegna a versare sul conto clienti dell’avv. __________, a
tacitazione di ogni pretesa, passata, presente e futura della signora __________
inerente i rapporti derivanti dal divorzio intervenuto, nulla escluso, la somma
omnicomprensiva di fr. 270'000.- (duecentosettantamila), entro e non oltre 10
giorni dalla crescita in giudicato della transazione giudiziale. Entro 5 giorni
dalla sottoscrizione del presente accordo vengono versati ancora i contributi
alimentari relativi a maggio 2010.
Considerandi
2.
L’avv. __________,
quale depositaria dell’importo di fr. 270'000.- (duecentosettantamila) si
impegna a corrispondere le somme che seguono a titolo di contributo alimentare,
alla sua cliente signora __________, nel seguente modo:
- fr.
70'000.- nell’anno 2010;
- fr.
50'000.- nell’anno 2011;
- fr.
50'000.- nell’anno 2012;
- fr.
50'000.- nell’anno 2013;
- fr.
50'000.- nell’anno 2014.
[…]
4.
Le somme
di cui al presente accordo, potranno essere liberate facendo capo alla garanzia
di liquidità presente sul conto clienti dell’avv. __________. La differenza
verrà liberata a favore del signor RI 1.
5.
In caso
di decesso della signora __________ l’importo residuo depositato sul conto clienti
dell’avv. __________ dovrà essere versato ai figli __________ e __________ in
parti uguali.
6.
In caso
di cambiamento di stato civile della signora __________ prima del versamento
dell’ultima rata come da punto 2 del presente accordo, gli importi residui che
non saranno stati ancora versati dovranno essere restituiti al signor RI 1.
Dopo l’ultimo versamento a valere per l’anno 2014 e cioè dal 01.01.2015 la
signora __________ sarà libera di risposarsi.
Inoltre, nel verbale di
udienza del 7 giugno 2010 le parti precisavano che “gli importi di CHF 50'000.-
annuali sono da intendersi quali somme di rate mensili di ca. CHF 4'165.-
versate a titolo di contributi alimentari”.
B. Nelle dichiarazioni
fiscali 2010 e 2011 RI 1 faceva valere tra le deduzioni fr. 82'825.- (per il
2010), rispettivamente fr. 50'000.- (per il 2011) a titolo di alimenti versati
all’ex-moglie. Con decisione del 19 febbraio 2014 l’Ufficio di tassazione
Lugano Città ammetteva in deduzione per la tassazione 2010 solo fr. 12'825.-,
mentre stralciava completamente la deduzione di fr. 50'000.- per la tassazione
2011.
L’autorità fiscale asseriva che “il versamento di fr. 270'000.- (a
tranches) derivante dall’accordo del 12.5.2010” andava considerato “una
liquidazione patrimoniale del regime matrimoniale” e pertanto non era
deducibile dal reddito.
C. Il 27 febbraio 2014
il contribuente, per il tramite del suo rappresentante, interponeva reclamo
contro le suddette decisioni contestando la mancata deduzione di fr. 70'000.-
per l’IC/IFD 2010 e di fr. 50'000.- per l’IC/IFD 2011. Sosteneva che gli
importi pattuiti nell’accordo del 12 maggio 2010 omologato dal Pretore del Distretto
di __________ il 7 giugno 2010 fossero da intendersi “quali somme di rate
mensili versate a titolo di contributi alimentari”.
All’audizione del 26
agosto 2014 l’autorità di tassazione confermava, richiamandosi alla
giurisprudenza vigente, la decisione di prima istanza. L’Ufficio di tassazione
preannunciava inoltre che la decisione su reclamo avrebbe riportato la motivazione
“reclamo definito come da verbale di audizione”.
L’Ufficio di tassazione
respingeva pertanto il reclamo contro le tassazioni 2010 e 2011 con decisione
del 10 settembre 2014.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la mancata
deduzione degli importi versati alla ex moglie nel 2010 e nel 2011. Osserva che
il regime matrimoniale era già stato a suo tempo liquidato e che l’accordo omologato
l’8 giugno 2010 verte unicamente sui contributi alimentari da versare all’ex
moglie. Sottolinea come gli importi di fr. 70'000.-, versati nel 2010, e di fr.
50'000.-, versati nel 2011, non abbiano nulla a che vedere con la liquidazione
del regime matrimoniale: le parti avrebbero voluto definire con il suddetto
accordo un contributo ricorrente, creando nel contempo una garanzia per il
versamento dello stesso; tale garanzia si sarebbe rivelata necessaria in quanto
il blocco delle pigioni a garanzia dei contributi alimentari ricorrenti, a suo
tempo deciso dal Pretore della giurisdizione di __________ con la sentenza di
divorzio, non aveva più efficacia (cfr. sentenza di divorzio dell’8 giugno
1998, inc. n. OA.95.00011, consid. 14.1).
A dimostrazione del fatto
che si tratti di un contributo ricorrente vi sarebbero diversi elementi, quali:
la scadenza fissata nel tempo (5 anni), “la specifica omologata dal Pretore che
i versamenti sono da intendersi quali somme di rate mensili a titolo di
contributi alimentari” e il fatto che in caso di un nuovo matrimonio da parte
dell’ex moglie gli importi residui non ancora versati debbano ritornare al
contribuente. Non si tratterebbe pertanto di un’operazione fiscalmente neutra.
Il contribuente evidenzia
inoltre che nel verbale di udienza del 7 giugno 2010 le parti hanno
espressamente indicato che gli importi “sono da intendersi quali somme di rate
mensili”. A suo avviso, l’accordo intervenuto tra le parti in merito al
contributo alimentare versato a favore della ex moglie, che disciplina il versamento
in 5 anni, con un importo predefinito già versato a titolo fiduciario (per
motivi di sicurezza legati al versamento dei contributi alimentari) sul conto
clienti del legale della ex moglie (avv. __________), va interpretato nel suo
complesso come un versamento periodico già a partire dal 2010. Inoltre, il versamento
a titolo fiduciario della somma complessiva sul conto clienti dell’avv. __________
non snaturerebbe i termini dell’accordo con il quale è stato pattuito il
versamento mensile degli alimenti alla ex moglie; rispettivamente tale versamento
non sarebbe mai stato inteso dalle parti come una “liquidazione in capitale
anticipata”.
Dispositivo
Per questi motivi il
contribuente ritiene che gli importi litigiosi debbano essere dedotti dal
reddito.
E. Con osservazioni del
16 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ha confermato la
validità del proprio operato, ribadendo che per costante giurisprudenza la
nozione di alimenti va riferita unicamente ai versamenti periodici con
caratteristica quindi di onere permanente e non può essere estesa ai versamenti
effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti. Alla
luce di queste considerazioni, l’Ufficio di tassazione ritiene che l’importo di
fr. 270'000.- pattuito dagli ex coniugi con accordo del 25 maggio 2010, e versato
sul conto clienti del legale della ex moglie, è da intendersi quale versamento
in capitale non deducibile.
F.All’udienza
del 6 maggio 2015, il ricorrente ha chiesto di dedurre la prestazione versata
all’ex moglie, sottolineando le peculiarità del suo caso rispetto alle fattispecie
cui si riferiscono le sentenze della Camera di diritto tributario pubblicate su
internet. In particolare fa notare che l’accordo è intervenuto per metter fine
a una serie di estenuanti vertenze con la ex moglie. Sottolinea inoltre che lo
stesso pretore che ha omologato la convenzione ha qualificato come alimenti le
prestazioni in questione.
L’Ufficio di tassazione ha
ribadito per contro che si tratterebbe di una liquidazione in capitale degli
alimenti versata in forma rateale, cosa che ne esclude la deducibilità. Ha
fatto notare inoltre che la prestazione non è stata assoggettata ad imposta
presso la ex moglie.
Diritto
1.1.1.
Giusta gli articoli 22
lett. f LT e 23 lett. f LIFD i contributi alimentari percepiti
dal contribuente in caso di divorzio sono imponibili come reddito. Secondo gli
articoli 32 cpv. 1 lett. c e 33 cpv. 1 lett. c LIFD sono
deducibili dai redditi gli alimenti versati al coniuge divorziato.
1.2.
Per costante
giurisprudenza, la nozione di alimenti va riferita unicamente ai versamenti
periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece
estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum
delle pretese per alimenti e altre (DTF 125 II 183 = ASA 68 p. 715 = StE 1999 B
27.2 n. 22). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore
l’onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei
fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in
capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una
diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde ad un aumento di
quella del beneficiario della prestazione.
Già prima che si
pronunciasse il Tribunale federale, questa Camera aveva precisato che la
nozione di alimenti così come intesa dall’art. 32 lett. c LT è da
riferirsi unicamente ai versamenti periodici e non può essere invece estesa ai
versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per
alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990).
Anche
l’Amministrazione federale delle contribuzioni, nella Circolare n. 30 del 21
dicembre 2010 sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale
sull’imposta federale diretta (par. 14.1.2), citando il Tribunale federale, afferma
che la deducibilità degli alimenti periodici non può essere estesa agli alimenti
versati sotto forma di prestazione in capitale.
Nella circolare
menzionata l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha anche rilevato
come di norma gli alimenti sono versati come prestazioni pecuniarie dirette
ricorrenti. Possono essere versati anche sotto forma di pagamenti indiretti, ad
esempio come presa a carico della pigione o degli interessi su debiti, oppure
consistere in vere e proprie prestazioni in natura.
1.3.
Anche il versamento a rate
di un importo prestabilito viene trattato alla stessa stregua del versamento
unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (cfr. le sentenze
CDT n. 80.96.00228 del 31 luglio 1997 in re D.; CDT n. 80.95.00173 del 27 ottobre 1995 in re B.; CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Svitto del 24 aprile 1998, in StE 1999 B 27.2 n. 21; inoltre Holtz, Steuerrechtliche
Folgen der Ehescheidung, Berna 1989, p. 169; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 65 ad art. 23 LIFD,
p. 418; Jaques, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 33 ad art. 33
LIFD, p. 533).
1.4.
Va altresì rilevato che le
parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita periodica e liquidazione una
tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale invece di una pensione
sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle conseguenze fiscali che
questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex coniuge, non diversamente da
quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo della rendita (RDAF
46/1990 p. 467 ss., consid. 3c).
2.2.1.
Nel
caso in esame, bisogna stabilire la natura del versamento effettuato dal contribuente
all’ex moglie. È pertanto necessario interpretare l’accordo il 12 maggio 2010
sottoscritto dagli ex coniugi, volto a modificare la sentenza di divorzio relativamente
ai contributi alimentari, e omologato dal Pretore del Distretto di __________
l’8 giugno 2010.
Come
esposto in narrativa, per quanto qui di interesse, il punto 1 dell’accordo
prevede che “Il signor RI 1 si impegna a versare sul conto dell’avv. __________,
a tacitazione di ogni pretesa, passata, presente e futura della signora __________
inerente i rapporti derivanti dal divorzio intervenuto, nulla
escluso, la somma omnicomprensiva di fr. 270'000.- (duecentosettantamila)… (omissis).
Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo vengono versati ancora
i contributi alimentari relativi a maggio 2010”. Il punto 2
stabilisce che “L’avv. __________, quale depositaria dell’importo di fr.
270'000.- (duecentosettantamila) si impegna a corrispondere le somme che
seguono a titolo di contributo alimentare, alla sua cliente signora __________,
nel seguente modo: fr. 70'000.- nell’anno 2010; fr. 50'000.- nell’anno
2011; fr. 50'000.- nell’anno 2012; fr. 50'000.- nell’anno 2013; fr. 50'000.-
nell’anno 2014… (omissis)”.
2.2.
Il ricorrente, come visto,
ha versato nel 2010 fr. 82'825.- all’ex moglie (questa somma si compone di fr.
70'000.- stabiliti nell’accordo omologato il 7 giugno 2010 e di complessivi fr.
12'825.- che corrispondono agli importi di fr. 2'565.- versati mensilmente per
i mesi da gennaio 2010 a maggio 2010 dall’avv. __________). Per quanto attiene
al 2011, il contribuente ha chiesto in deduzione fr. 50'000.- a titolo di
alimenti versati all’ex-moglie.
2.3.
L’autorità fiscale ha dal
suo canto ammesso in deduzione, per quanto attiene al periodo fiscale 2010,
solo fr. 12'825.-, ossia la somma degli alimenti versati mensilmente in base
alla precedente convenzione. Per il 2011 ha invece stralciato la somma di fr. 50'000.- .
Nella motivazione della
prima decisione di tassazione, sia per il periodo fiscale 2010 che per il
periodo fiscale 2011, l’autorità ha negato il riconoscimento dei suesposti
alimenti, adducendo che l’importo di fr. 270'000.- “(a tranches) derivante
dall’accordo del 12.5.2010 è considerato una liquidazione patrimoniale del regime
matrimoniale” e di conseguenza non è deducibile dal reddito.
Si rileva dapprima che
questa motivazione non è però corretta, poiché la liquidazione del regime
matrimoniale era già avvenuta precedentemente: difatti, con sentenza di
divorzio dell’8 giugno 1998 il contribuente era stato condannato a versare fr.
394'122.30.- “a titolo di liquidazione del regime matrimoniale”. La
somma di fr. 270'000.- è pertanto da considerare un contributo alimentare (così
come peraltro stabilito dalla convenzione sottoscritta dalle parti il 12 maggio
2010 e omologata dal Pretore l’8 giugno 2010). Come visto, gli alimenti possono
essere versati periodicamente (mensilmente) oppure sotto forma di prestazione
in capitale (v. supra, consid. 1.2-1.4). Le due varianti differiscono
l’una dall’altra per le conseguenze fiscali: gli alimenti versati periodicamente
possono essere dedotti, mentre la deducibilità non è data per gli alimenti
versati sotto forma di prestazione in capitale. Il Tribunale federale ha già
avuto modo di precisare che la liquidazione in capitale costituisce per colui
che è gravato di tale onere una diminuzione della propria sostanza, la quale
corrisponde a un aumento di quella del beneficiario della prestazione.
Anche il versamento a rate
di un importo capitalizzato viene trattato alla stessa stregua del versamento
unico in capitale. Il pagamento rateale altro non è, infatti, se non una
modalità di estinzione di un debito, quello alimentare capitalizzato,
fiscalmente neutro.
2.4.
Venendo ora alle obiezioni
sollevate dal ricorrente, egli ritiene che dal tenore “inequivocabile”
dell’accordo omologato dal Pretore l’8 giugno 2010 si evince che “gli importi
sono da intendersi quali somme di rate mensili di contributo alimentare”.
Precisa che il regime matrimoniale era già stato a suo tempo liquidato e che
l’accordo è unicamente relativo ai contributi alimentari da versare alla ex
moglie. Sottolinea che con questa convenzione hanno voluto definire un contributo
ricorrente, creando nel contempo una garanzia per il suo versamento. A mente
del contribuente a sostegno del fatto che si tratta di un contributo ricorrente
vi sono diversi elementi, quali, fra l’altro, la scadenza fissata nel tempo e
il fatto che in caso di un nuovo matrimonio da parte dell’ex moglie gli importi
residui non ancora versati debbano ritornare al contribuente. Per questo motivo
non si tratterebbe di un’operazione fiscalmente neutra. D’altronde, il fatto
che sia stato previsto il versamento dei contributi alimentari in un lustro, e
che l’importo complessivo predefinito sia già stato versato a titolo fiduciario
sul conto clienti del legale della ex moglie per garantire il versamento dei
contributi alimentari (considerato che precedentemente si erano resi necessari
dei blocchi, ed erano state avviate delle procedure esecutive a seguito di
arretrati), a suo avviso, non “snatura i termini dell’accordo con il quale è
stato pattuito il versamento mensile degli alimenti alla ex moglie”.
2.5.
È vero che la convenzione
non è finalizzata alla liquidazione del regime matrimoniale, ma nemmeno
potrebbe esserlo, poiché, come evidenziato, questa è già avvenuta, essendo
oltretutto lo scioglimento del regime matrimoniale elemento imprescindibile per
pronunciare il divorzio (v. supra consid. 2.3). Anche se il punto 1,
prima frase, della convenzione indica che il ricorrente “si impegna a
versare sul conto clienti dell’avv. ____________________, a tacitazione di ogni
pretesa, passata, presente e futura della __________ inerente i rapporti
derivanti dal divorzio intervenuto, nulla escluso, la somma omnicomprensiva di
fr. 270'000.- … (omissis)…”, dal punto 2 della convenzione si evince
inequivocabilmente che l’importo di fr. 270'000.- è versato a “titolo di
contributo alimentare”.
Per il resto la tesi del
ricorrente non può essere condivisa per i motivi che seguono. Il tenore della
convenzione è, come peraltro rimarcato dallo stesso ricorrente, inequivocabile:
essa prevede il pagamento di un contributo alimentare capitalizzato di fr.
270'000.- da saldare in rate annuali sull’arco di cinque anni. Malgrado il
fatto che gli ex coniugi abbiano stabilito una prestazione alimentare
capitalizzata da pagare a rate annuali, contrariamente a quanto inteso dal
ricorrente, la stessa - dal punto di vista dell’imposta sul reddito - soggiace
per costante giurisprudenza (v. supra consid. 1.3.) alle stesse regole
previste per il contributo capitalizzato in quanto tale: vale a dire che non si
impone al beneficiario e non si deduce dal reddito del debitore.
La modalità di pagamento
pattuita liberamente dagli ex coniugi a modifica della precedente convenzione e
a liquidazione di ogni pretesa di prestazioni alimentari rappresenta per il
coniuge che la versa una diminuzione patrimoniale e per quello che la riceve un
incremento patrimoniale, che non influiscono sui rispettivi redditi.
Il versamento di una somma
di complessivi fr. 270'000.- –indipendentemente dal fatto che sia stata versata
sul conto clienti dell’avvocato dell’ex moglie per ragioni di garanzia – non
può più essere considerato come una prestazione periodica, in quanto effettuato
globalmente, e pertanto non è più deducibile.
2.6.
La dottrina e la
giurisprudenza hanno invero ammesso la deducibilità degli alimenti versati
sotto forma di prestazione in capitale, esclusivamente quando questa è composta
da contributi alimentari arretrati (cfr. Jaques,
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 51 ad art. 23, p.
413, con ulteriori riferimenti).
In concreto, il capitale
di fr. 270'000.- non è costituto da contributi alimentari arretrati, quindi
scaduti e non ancora pagati. Bensì copre le pensioni alimentari dei periodi
fiscali litigiosi e quelle future (anni 2012-2014). D’altronde, nel punto 1
della convenzione viene espressamente indicato come “[e]ntro 5 giorni dalla
sottoscrizione del presente accordo vengono ancora versati i contributi
alimentari relativi a maggio 2010”. E contrario si evince quindi che, con la sola
eccezione dei contributi di maggio 2010, che il contribuente doveva allora
ancora versare (tali alimenti sono oltretutto stati ammessi in deduzione,
poiché versati ratealmente sulla base della precedente convenzione), non vi
erano altre prestazioni alimentari arretrate. Del resto nel verbale della
Pretura di __________ del 27 agosto 2009, redatto nell’ambito della procedura
avviata dal ricorrente e volta ad ottenere la cancellazione della restrizione
della facoltà di disporre a carico della particella n. __________ RFD __________
e la revoca dei blocchi degli affitti degli inquilini, il Pretore aveva, per
quanto qui di interesse, (già) fissato alle parti un termine di due mesi per raggiungere
“un accordo sul versamento in capitale del saldo residuo dei contributi
alimentari futuri”.
2.7.
Per tutti i motivi che
precedono, sulla base della dottrina e della giurisprudenza in materia, ne
consegue che l’importo di fr. 270'000.- non può essere dedotto dal reddito del
contribuente. Il ricorso è pertanto da respingere.
3. Visto l’esito del
gravame, tasse e spese di giustizia sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: