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Decisione

80.2014.258

Deduzioni: alimenti, solo versamenti periodici, modifica convenzione di divorzio, pagamento di una somma fissa in cinque rate annuali, deduzione negata

8 luglio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 e __________

(nata __________) si sono uniti in matrimonio nel 1973 e dalla loro relazione

sono nati 2 figli, __________ (nel 1974) e __________ (nel 1977).

Il divorzio dei coniugi è

stato pronunciato l’8 giugno 1998 dal Pretore della giurisdizione di __________.

Per quel che concerne le conseguenze accessorie del divorzio, il Pretore del

Distretto di __________ ha omologato l’8 giugno 2010 l’accordo sottoscritto il

12 maggio 2010 dagli ex coniugi e volto a modificare la sentenza di divorzio in

merito ai contributi alimentari, che contiene i seguenti punti:

1. Il

signor RI 1 si impegna a versare sul conto clienti dell’avv. __________, a

tacitazione di ogni pretesa, passata, presente e futura della signora __________

inerente i rapporti derivanti dal divorzio intervenuto, nulla escluso, la somma

omnicomprensiva di fr. 270'000.- (duecentosettantamila), entro e non oltre 10

giorni dalla crescita in giudicato della transazione giudiziale. Entro 5 giorni

dalla sottoscrizione del presente accordo vengono versati ancora i contributi

alimentari relativi a maggio 2010.

Considerandi

2.

L’avv. __________,

quale depositaria dell’importo di fr. 270'000.- (duecentosettantamila) si

impegna a corrispondere le somme che seguono a titolo di contributo alimentare,

alla sua cliente signora __________, nel seguente modo:

- fr.

70'000.- nell’anno 2010;

- fr.

50'000.- nell’anno 2011;

- fr.

50'000.- nell’anno 2012;

- fr.

50'000.- nell’anno 2013;

- fr.

50'000.- nell’anno 2014.

[…]

4.

Le somme

di cui al presente accordo, potranno essere liberate facendo capo alla garanzia

di liquidità presente sul conto clienti dell’avv. __________. La differenza

verrà liberata a favore del signor RI 1.

5.

In caso

di decesso della signora __________ l’importo residuo depositato sul conto clienti

dell’avv. __________ dovrà essere versato ai figli __________ e __________ in

parti uguali.

6.

In caso

di cambiamento di stato civile della signora __________ prima del versamento

dell’ultima rata come da punto 2 del presente accordo, gli importi residui che

non saranno stati ancora versati dovranno essere restituiti al signor RI 1.

Dopo l’ultimo versamento a valere per l’anno 2014 e cioè dal 01.01.2015 la

signora __________ sarà libera di risposarsi.

Inoltre, nel verbale di

udienza del 7 giugno 2010 le parti precisavano che “gli importi di CHF 50'000.-

annuali sono da intendersi quali somme di rate mensili di ca. CHF 4'165.-

versate a titolo di contributi alimentari”.

B. Nelle dichiarazioni

fiscali 2010 e 2011 RI 1 faceva valere tra le deduzioni fr. 82'825.- (per il

2010), rispettivamente fr. 50'000.- (per il 2011) a titolo di alimenti versati

all’ex-moglie. Con decisione del 19 febbraio 2014 l’Ufficio di tassazione

Lugano Città ammetteva in deduzione per la tassazione 2010 solo fr. 12'825.-,

mentre stralciava completamente la deduzione di fr. 50'000.- per la tassazione

2011.

L’autorità fiscale asseriva che “il versamento di fr. 270'000.- (a

tranches) derivante dall’accordo del 12.5.2010” andava considerato “una

liquidazione patrimoniale del regime matrimoniale” e pertanto non era

deducibile dal reddito.

C. Il 27 febbraio 2014

il contribuente, per il tramite del suo rappresentante, interponeva reclamo

contro le suddette decisioni contestando la mancata deduzione di fr. 70'000.-

per l’IC/IFD 2010 e di fr. 50'000.- per l’IC/IFD 2011. Sosteneva che gli

importi pattuiti nell’accordo del 12 maggio 2010 omologato dal Pretore del Distretto

di __________ il 7 giugno 2010 fossero da intendersi “quali somme di rate

mensili versate a titolo di contributi alimentari”.

All’audizione del 26

agosto 2014 l’autorità di tassazione confermava, richiamandosi alla

giurisprudenza vigente, la decisione di prima istanza. L’Ufficio di tassazione

preannunciava inoltre che la decisione su reclamo avrebbe riportato la motivazione

“reclamo definito come da verbale di audizione”.

L’Ufficio di tassazione

respingeva pertanto il reclamo contro le tassazioni 2010 e 2011 con decisione

del 10 settembre 2014.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la mancata

deduzione degli importi versati alla ex moglie nel 2010 e nel 2011. Osserva che

il regime matrimoniale era già stato a suo tempo liquidato e che l’accordo omologato

l’8 giugno 2010 verte unicamente sui contributi alimentari da versare all’ex

moglie. Sottolinea come gli importi di fr. 70'000.-, versati nel 2010, e di fr.

50'000.-, versati nel 2011, non abbiano nulla a che vedere con la liquidazione

del regime matrimoniale: le parti avrebbero voluto definire con il suddetto

accordo un contributo ricorrente, creando nel contempo una garanzia per il

versamento dello stesso; tale garanzia si sarebbe rivelata necessaria in quanto

il blocco delle pigioni a garanzia dei contributi alimentari ricorrenti, a suo

tempo deciso dal Pretore della giurisdizione di __________ con la sentenza di

divorzio, non aveva più efficacia (cfr. sentenza di divorzio dell’8 giugno

1998, inc. n. OA.95.00011, consid. 14.1).

A dimostrazione del fatto

che si tratti di un contributo ricorrente vi sarebbero diversi elementi, quali:

la scadenza fissata nel tempo (5 anni), “la specifica omologata dal Pretore che

i versamenti sono da intendersi quali somme di rate mensili a titolo di

contributi alimentari” e il fatto che in caso di un nuovo matrimonio da parte

dell’ex moglie gli importi residui non ancora versati debbano ritornare al

contribuente. Non si tratterebbe pertanto di un’operazione fiscalmente neutra.

Il contribuente evidenzia

inoltre che nel verbale di udienza del 7 giugno 2010 le parti hanno

espressamente indicato che gli importi “sono da intendersi quali somme di rate

mensili”. A suo avviso, l’accordo intervenuto tra le parti in merito al

contributo alimentare versato a favore della ex moglie, che disciplina il versamento

in 5 anni, con un importo predefinito già versato a titolo fiduciario (per

motivi di sicurezza legati al versamento dei contributi alimentari) sul conto

clienti del legale della ex moglie (avv. __________), va interpretato nel suo

complesso come un versamento periodico già a partire dal 2010. Inoltre, il versamento

a titolo fiduciario della somma complessiva sul conto clienti dell’avv. __________

non snaturerebbe i termini dell’accordo con il quale è stato pattuito il

versamento mensile degli alimenti alla ex moglie; rispettivamente tale versamento

non sarebbe mai stato inteso dalle parti come una “liquidazione in capitale

anticipata”.

Dispositivo

Per questi motivi il

contribuente ritiene che gli importi litigiosi debbano essere dedotti dal

reddito.

E. Con osservazioni del

16 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ha confermato la

validità del proprio operato, ribadendo che per costante giurisprudenza la

nozione di alimenti va riferita unicamente ai versamenti periodici con

caratteristica quindi di onere permanente e non può essere estesa ai versamenti

effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti. Alla

luce di queste considerazioni, l’Ufficio di tassazione ritiene che l’importo di

fr. 270'000.- pattuito dagli ex coniugi con accordo del 25 maggio 2010, e versato

sul conto clienti del legale della ex moglie, è da intendersi quale versamento

in capitale non deducibile.

F.All’udienza

del 6 maggio 2015, il ricorrente ha chiesto di dedurre la prestazione versata

all’ex moglie, sottolineando le peculiarità del suo caso rispetto alle fattispecie

cui si riferiscono le sentenze della Camera di diritto tributario pubblicate su

internet. In particolare fa notare che l’accordo è intervenuto per metter fine

a una serie di estenuanti vertenze con la ex moglie. Sottolinea inoltre che lo

stesso pretore che ha omologato la convenzione ha qualificato come alimenti le

prestazioni in questione.

L’Ufficio di tassazione ha

ribadito per contro che si tratterebbe di una liquidazione in capitale degli

alimenti versata in forma rateale, cosa che ne esclude la deducibilità. Ha

fatto notare inoltre che la prestazione non è stata assoggettata ad imposta

presso la ex moglie.

Diritto

1.1.1.

Giusta gli articoli 22

lett. f LT e 23 lett. f LIFD i contributi alimentari percepiti

dal contribuente in caso di divorzio sono imponibili come reddito. Secondo gli

articoli 32 cpv. 1 lett. c e 33 cpv. 1 lett. c LIFD sono

deducibili dai redditi gli alimenti versati al coniuge divorziato.

1.2.

Per costante

giurisprudenza, la nozione di alimenti va riferita unicamente ai versamenti

periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece

estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum

delle pretese per alimenti e altre (DTF 125 II 183 = ASA 68 p. 715 = StE 1999 B

27.2 n. 22). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore

l’onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei

fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in

capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una

diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde ad un aumento di

quella del beneficiario della prestazione.

Già prima che si

pronunciasse il Tribunale federale, questa Camera aveva precisato che la

nozione di alimenti così come intesa dall’art. 32 lett. c LT è da

riferirsi unicamente ai versamenti periodici e non può essere invece estesa ai

versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per

alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990).

Anche

l’Amministrazione federale delle contribuzioni, nella Circolare n. 30 del 21

dicembre 2010 sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale

sull’imposta federale diretta (par. 14.1.2), citando il Tribunale federale, afferma

che la deducibilità degli alimenti periodici non può essere estesa agli alimenti

versati sotto forma di prestazione in capitale.

Nella circolare

menzionata l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha anche rilevato

come di norma gli alimenti sono versati come prestazioni pecuniarie dirette

ricorrenti. Possono essere versati anche sotto forma di pagamenti indiretti, ad

esempio come presa a carico della pigione o degli interessi su debiti, oppure

consistere in vere e proprie prestazioni in natura.

1.3.

Anche il versamento a rate

di un importo prestabilito viene trattato alla stessa stregua del versamento

unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (cfr. le sentenze

CDT n. 80.96.00228 del 31 luglio 1997 in re D.; CDT n. 80.95.00173 del 27 ottobre 1995 in re B.; CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Svitto del 24 aprile 1998, in StE 1999 B 27.2 n. 21; inoltre Holtz, Steuerrechtliche

Folgen der Ehescheidung, Berna 1989, p. 169; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 65 ad art. 23 LIFD,

p. 418; Jaques, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 33 ad art. 33

LIFD, p. 533).

1.4.

Va altresì rilevato che le

parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita periodica e liquidazione una

tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale invece di una pensione

sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle conseguenze fiscali che

questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex coniuge, non diversamente da

quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo della rendita (RDAF

46/1990 p. 467 ss., consid. 3c).

2.2.1.

Nel

caso in esame, bisogna stabilire la natura del versamento effettuato dal contribuente

all’ex moglie. È pertanto necessario interpretare l’accordo il 12 maggio 2010

sottoscritto dagli ex coniugi, volto a modificare la sentenza di divorzio relativamente

ai contributi alimentari, e omologato dal Pretore del Distretto di __________

l’8 giugno 2010.

Come

esposto in narrativa, per quanto qui di interesse, il punto 1 dell’accordo

prevede che “Il signor RI 1 si impegna a versare sul conto dell’avv. __________,

a tacitazione di ogni pretesa, passata, presente e futura della signora __________

inerente i rapporti derivanti dal divorzio intervenuto, nulla

escluso, la somma omnicomprensiva di fr. 270'000.- (duecentosettantamila)… (omissis).

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo vengono versati ancora

i contributi alimentari relativi a maggio 2010”. Il punto 2

stabilisce che “L’avv. __________, quale depositaria dell’importo di fr.

270'000.- (duecentosettantamila) si impegna a corrispondere le somme che

seguono a titolo di contributo alimentare, alla sua cliente signora __________,

nel seguente modo: fr. 70'000.- nell’anno 2010; fr. 50'000.- nell’anno

2011; fr. 50'000.- nell’anno 2012; fr. 50'000.- nell’anno 2013; fr. 50'000.-

nell’anno 2014… (omissis)”.

2.2.

Il ricorrente, come visto,

ha versato nel 2010 fr. 82'825.- all’ex moglie (questa somma si compone di fr.

70'000.- stabiliti nell’accordo omologato il 7 giugno 2010 e di complessivi fr.

12'825.- che corrispondono agli importi di fr. 2'565.- versati mensilmente per

i mesi da gennaio 2010 a maggio 2010 dall’avv. __________). Per quanto attiene

al 2011, il contribuente ha chiesto in deduzione fr. 50'000.- a titolo di

alimenti versati all’ex-moglie.

2.3.

L’autorità fiscale ha dal

suo canto ammesso in deduzione, per quanto attiene al periodo fiscale 2010,

solo fr. 12'825.-, ossia la somma degli alimenti versati mensilmente in base

alla precedente convenzione. Per il 2011 ha invece stralciato la somma di fr. 50'000.- .

Nella motivazione della

prima decisione di tassazione, sia per il periodo fiscale 2010 che per il

periodo fiscale 2011, l’autorità ha negato il riconoscimento dei suesposti

alimenti, adducendo che l’importo di fr. 270'000.- “(a tranches) derivante

dall’accordo del 12.5.2010 è considerato una liquidazione patrimoniale del regime

matrimoniale” e di conseguenza non è deducibile dal reddito.

Si rileva dapprima che

questa motivazione non è però corretta, poiché la liquidazione del regime

matrimoniale era già avvenuta precedentemente: difatti, con sentenza di

divorzio dell’8 giugno 1998 il contribuente era stato condannato a versare fr.

394'122.30.- “a titolo di liquidazione del regime matrimoniale”. La

somma di fr. 270'000.- è pertanto da considerare un contributo alimentare (così

come peraltro stabilito dalla convenzione sottoscritta dalle parti il 12 maggio

2010 e omologata dal Pretore l’8 giugno 2010). Come visto, gli alimenti possono

essere versati periodicamente (mensilmente) oppure sotto forma di prestazione

in capitale (v. supra, consid. 1.2-1.4). Le due varianti differiscono

l’una dall’altra per le conseguenze fiscali: gli alimenti versati periodicamente

possono essere dedotti, mentre la deducibilità non è data per gli alimenti

versati sotto forma di prestazione in capitale. Il Tribunale federale ha già

avuto modo di precisare che la liquidazione in capitale costituisce per colui

che è gravato di tale onere una diminuzione della propria sostanza, la quale

corrisponde a un aumento di quella del beneficiario della prestazione.

Anche il versamento a rate

di un importo capitalizzato viene trattato alla stessa stregua del versamento

unico in capitale. Il pagamento rateale altro non è, infatti, se non una

modalità di estinzione di un debito, quello alimentare capitalizzato,

fiscalmente neutro.

2.4.

Venendo ora alle obiezioni

sollevate dal ricorrente, egli ritiene che dal tenore “inequivocabile”

dell’accordo omologato dal Pretore l’8 giugno 2010 si evince che “gli importi

sono da intendersi quali somme di rate mensili di contributo alimentare”.

Precisa che il regime matrimoniale era già stato a suo tempo liquidato e che

l’accordo è unicamente relativo ai contributi alimentari da versare alla ex

moglie. Sottolinea che con questa convenzione hanno voluto definire un contributo

ricorrente, creando nel contempo una garanzia per il suo versamento. A mente

del contribuente a sostegno del fatto che si tratta di un contributo ricorrente

vi sono diversi elementi, quali, fra l’altro, la scadenza fissata nel tempo e

il fatto che in caso di un nuovo matrimonio da parte dell’ex moglie gli importi

residui non ancora versati debbano ritornare al contribuente. Per questo motivo

non si tratterebbe di un’operazione fiscalmente neutra. D’altronde, il fatto

che sia stato previsto il versamento dei contributi alimentari in un lustro, e

che l’importo complessivo predefinito sia già stato versato a titolo fiduciario

sul conto clienti del legale della ex moglie per garantire il versamento dei

contributi alimentari (considerato che precedentemente si erano resi necessari

dei blocchi, ed erano state avviate delle procedure esecutive a seguito di

arretrati), a suo avviso, non “snatura i termini dell’accordo con il quale è

stato pattuito il versamento mensile degli alimenti alla ex moglie”.

2.5.

È vero che la convenzione

non è finalizzata alla liquidazione del regime matrimoniale, ma nemmeno

potrebbe esserlo, poiché, come evidenziato, questa è già avvenuta, essendo

oltretutto lo scioglimento del regime matrimoniale elemento imprescindibile per

pronunciare il divorzio (v. supra consid. 2.3). Anche se il punto 1,

prima frase, della convenzione indica che il ricorrente “si impegna a

versare sul conto clienti dell’avv. ____________________, a tacitazione di ogni

pretesa, passata, presente e futura della __________ inerente i rapporti

derivanti dal divorzio intervenuto, nulla escluso, la somma omnicomprensiva di

fr. 270'000.- … (omissis)…”, dal punto 2 della convenzione si evince

inequivocabilmente che l’importo di fr. 270'000.- è versato a “titolo di

contributo alimentare”.

Per il resto la tesi del

ricorrente non può essere condivisa per i motivi che seguono. Il tenore della

convenzione è, come peraltro rimarcato dallo stesso ricorrente, inequivocabile:

essa prevede il pagamento di un contributo alimentare capitalizzato di fr.

270'000.- da saldare in rate annuali sull’arco di cinque anni. Malgrado il

fatto che gli ex coniugi abbiano stabilito una prestazione alimentare

capitalizzata da pagare a rate annuali, contrariamente a quanto inteso dal

ricorrente, la stessa - dal punto di vista dell’imposta sul reddito - soggiace

per costante giurisprudenza (v. supra consid. 1.3.) alle stesse regole

previste per il contributo capitalizzato in quanto tale: vale a dire che non si

impone al beneficiario e non si deduce dal reddito del debitore.

La modalità di pagamento

pattuita liberamente dagli ex coniugi a modifica della precedente convenzione e

a liquidazione di ogni pretesa di prestazioni alimentari rappresenta per il

coniuge che la versa una diminuzione patrimoniale e per quello che la riceve un

incremento patrimoniale, che non influiscono sui rispettivi redditi.

Il versamento di una somma

di complessivi fr. 270'000.- –indipendentemente dal fatto che sia stata versata

sul conto clienti dell’avvocato dell’ex moglie per ragioni di garanzia – non

può più essere considerato come una prestazione periodica, in quanto effettuato

globalmente, e pertanto non è più deducibile.

2.6.

La dottrina e la

giurisprudenza hanno invero ammesso la deducibilità degli alimenti versati

sotto forma di prestazione in capitale, esclusivamente quando questa è composta

da contributi alimentari arretrati (cfr. Jaques,

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 51 ad art. 23, p.

413, con ulteriori riferimenti).

In concreto, il capitale

di fr. 270'000.- non è costituto da contributi alimentari arretrati, quindi

scaduti e non ancora pagati. Bensì copre le pensioni alimentari dei periodi

fiscali litigiosi e quelle future (anni 2012-2014). D’altronde, nel punto 1

della convenzione viene espressamente indicato come “[e]ntro 5 giorni dalla

sottoscrizione del presente accordo vengono ancora versati i contributi

alimentari relativi a maggio 2010”. E contrario si evince quindi che, con la sola

eccezione dei contributi di maggio 2010, che il contribuente doveva allora

ancora versare (tali alimenti sono oltretutto stati ammessi in deduzione,

poiché versati ratealmente sulla base della precedente convenzione), non vi

erano altre prestazioni alimentari arretrate. Del resto nel verbale della

Pretura di __________ del 27 agosto 2009, redatto nell’ambito della procedura

avviata dal ricorrente e volta ad ottenere la cancellazione della restrizione

della facoltà di disporre a carico della particella n. __________ RFD __________

e la revoca dei blocchi degli affitti degli inquilini, il Pretore aveva, per

quanto qui di interesse, (già) fissato alle parti un termine di due mesi per raggiungere

“un accordo sul versamento in capitale del saldo residuo dei contributi

alimentari futuri”.

2.7.

Per tutti i motivi che

precedono, sulla base della dottrina e della giurisprudenza in materia, ne

consegue che l’importo di fr. 270'000.- non può essere dedotto dal reddito del

contribuente. Il ricorso è pertanto da respingere.

3. Visto l’esito del

gravame, tasse e spese di giustizia sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: