80.2014.262
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, contribuente sotto curatela, non incapace di discernimento
13 novembre 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
80.2014.262
Data decisione, Autorità:
13.11.2014, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, contribuente sotto curatela, non incapace di discernimento
TERMINI
art. 133 cpv. 3 LIFD
art. 192 cpv. 5 LT
Incarto n.
80.2014.262
Lugano
13 novembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 ottobre 2014 contro la decisione del 16
luglio 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- non
avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013, nonostante un richiamo
ed una diffida intimatagli il 17 giugno 2014, con decisione del 16 luglio 2014
l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 300.–;
- con
scritto del 6 ottobre 2014, RA 1, curatore del contribuente dal giugno 2014, ha chiesto all’Ufficio di tassazione l’annullamento della multa disciplinare, argomentando che
il curatelato era in assistenza e che aveva debiti per oltre 25'000 franchi in
carenza beni;
- con
decisione del 9 ottobre 2014, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il
reclamo del contribuente, in quanto tardivo;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RA 1 chiede nuovamente
l’annullamento della multa inflitta al suo curatelato.
Diritto
- quale
autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di
tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
- se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- a questa Corte
è dunque precluso in ogni caso l’esame del merito della contestazione
concernente la sanzione per violazione degli obblighi procedurali del
ricorrente;
- infatti,
con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito
del reclamo, ma lo ha dichiarato irricevibile per tardività;
- l’art.
206 cpv. 1 LT per imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione
degli obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1
Considerandi
LIFD per l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per
violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD)
stabiliscono che contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente
può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro
trenta giorni dalla notifica;
- gli art.
192.
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla
legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo
di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante;
- il
reclamo del 6 ottobre 2014 contro la decisione del 16 luglio 2014 era manifestamente
tardivo;
- il
curatore del contribuente non ha d’altronde addotto alcuno dei motivi di
restituzione dei termini che sono enunciati dalla legge;
- è vero
che, dalla decisione del 19 maggio 2014 dell’Autorità regionale di protezione
di __________, che ha istituito una curatela di sostegno e di rappresentanza
con gestione del patrimonio in favore di RI 1, si evince che quest’ultimo
presentava uno “stato di debolezza” ed un “bisogno di protezione” e che uno dei
compiti attribuiti al curatore consisteva proprio nel “rappresentare il
curatelato… nei suoi rapporti con le autorità, i servizi amministrativi,
banche, posta, assicurazioni, altre istituzioni e privati”;
- non
risulta peraltro che l’insorgente sia stato riconosciuto incapace di
discernimento e privato dell’esercizio dei diritti civili;
- comunque,
la sanzione gli è stata inflitta dopo che il curatore aveva assunto il mandato
e pertanto, anche volendo ammettere che lo stesso contribuente non fosse in
grado di tutelare i suoi interessi, certamente avrebbe potuto provvedervi
tempestivamente il curatore;
- né si può
rimproverare all’Ufficio di tassazione di non aver intimato la decisione al
curatore, anziché allo stesso curatelato: quest’ultimo non aveva infatti
informato l’autorità di tassazione di aver assunto il mandato e, da parte sua,
l’autorità di protezione è tenuta alla discrezione (art. 451 cpv. 1 CC);
- in queste
circostanze, può essere esclusa l’esistenza di un motivo di restituzione dei
termini;
- ne consegue
che il ricorso è respinto;
- eccezionalmente,
considerata la situazione economica del ricorrente, si rinuncia a porre a suo
carico la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la sua
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. __________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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