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Decisione

80.2014.262

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, contribuente sotto curatela, non incapace di discernimento

13 novembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- non

avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013, nonostante un richiamo

ed una diffida intimatagli il 17 giugno 2014, con decisione del 16 luglio 2014

l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 300.–;

- con

scritto del 6 ottobre 2014, RA 1, curatore del contribuente dal giugno 2014, ha chiesto all’Ufficio di tassazione l’annullamento della multa disciplinare, argomentando che

il curatelato era in assistenza e che aveva debiti per oltre 25'000 franchi in

carenza beni;

- con

decisione del 9 ottobre 2014, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il

reclamo del contribuente, in quanto tardivo;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RA 1 chiede nuovamente

l’annullamento della multa inflitta al suo curatelato.

Diritto

- quale

autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di

tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata;

- se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- a questa Corte

è dunque precluso in ogni caso l’esame del merito della contestazione

concernente la sanzione per violazione degli obblighi procedurali del

ricorrente;

- infatti,

con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito

del reclamo, ma lo ha dichiarato irricevibile per tardività;

- l’art.

206 cpv. 1 LT per imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione

degli obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1

Considerandi

LIFD per l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per

violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD)

stabiliscono che contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente

può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro

trenta giorni dalla notifica;

- gli art.

192.

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla

legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo

di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante;

- il

reclamo del 6 ottobre 2014 contro la decisione del 16 luglio 2014 era manifestamente

tardivo;

- il

curatore del contribuente non ha d’altronde addotto alcuno dei motivi di

restituzione dei termini che sono enunciati dalla legge;

- è vero

che, dalla decisione del 19 maggio 2014 dell’Autorità regionale di protezione

di __________, che ha istituito una curatela di sostegno e di rappresentanza

con gestione del patrimonio in favore di RI 1, si evince che quest’ultimo

presentava uno “stato di debolezza” ed un “bisogno di protezione” e che uno dei

compiti attribuiti al curatore consisteva proprio nel “rappresentare il

curatelato… nei suoi rapporti con le autorità, i servizi amministrativi,

banche, posta, assicurazioni, altre istituzioni e privati”;

- non

risulta peraltro che l’insorgente sia stato riconosciuto incapace di

discernimento e privato dell’esercizio dei diritti civili;

- comunque,

la sanzione gli è stata inflitta dopo che il curatore aveva assunto il mandato

e pertanto, anche volendo ammettere che lo stesso contribuente non fosse in

grado di tutelare i suoi interessi, certamente avrebbe potuto provvedervi

tempestivamente il curatore;

- né si può

rimproverare all’Ufficio di tassazione di non aver intimato la decisione al

curatore, anziché allo stesso curatelato: quest’ultimo non aveva infatti

informato l’autorità di tassazione di aver assunto il mandato e, da parte sua,

l’autorità di protezione è tenuta alla discrezione (art. 451 cpv. 1 CC);

- in queste

circostanze, può essere esclusa l’esistenza di un motivo di restituzione dei

termini;

- ne consegue

che il ricorso è respinto;

- eccezionalmente,

considerata la situazione economica del ricorrente, si rinuncia a porre a suo

carico la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la sua

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. __________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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